Aprile 21, 2026
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Separazione e divorzio: i bias della “Maternal Preference” e il diritto alla libertà negato alle donne

La pratica giudiziaria Maternal Preference nelle separazioni è un inganno contro il genere femminile, poiché essa degenera in quanto di più contrario all’interesse delle donne ci possa essere. 

Di Fabio Nestola*

Negli ultimi trent’anni la famiglia italiana ha subito mutamenti epocali, sicuramente superiori alla somma di ogni mutamento registrato nei 2.000 anni precedenti. Dei vistosi cambiamenti sociali e familiari hanno preso atto gli istituti di statistica, ne hanno preso atto i mercati adeguando l’offerta di beni e servizi, ne hanno preso atto i Legislatori adeguando le normative, ne hanno preso atto i media adeguando la comunicazione, ne ha preso atto il mondo accademico adeguando le offerte formative; l’intera Società Civile ed Economica ne ha preso atto, tranne il mondo dei tribunali, dove le lancette dell’orologio del Tempo si muovono più lentamente e dove sembra quasi di vedere il Venerabile Jorge – mitico personaggio creato da Umberto Eco ne “Il Nome della Rosa” – che ripete ai suoi adepti “…non c’è progresso nella Giustizia, ma solo una lenta e sublime ricapitolazione …”.

In caso di separazione dei genitori, infatti, la nostra giurisprudenza si è ormai fossilizzata nell’alzare un muro divisorio, confinando la donna-madre nel compito arcaico di accudimento della prole e l’uomo-padre nel compito altrettanto arcaico di reperimento di risorse economiche per il sostentamento, con la concessione di piccoli sconfinamenti dell’uno nel territorio dell’altra, mantenendo però netta la divisione dei compiti assegnati: non si vieta alla donna di lavorare, ma sia chiaro che il ruolo di mantenimento spetta all’altro; non si vieta all’uomo di “visitare” i figli, ma sia chiaro che il ruolo di accudimento spetta all’altra. 

E così, in qualunque tribunale italiano si continua ad applicare le norme interpretandole in base alla divisione fra compiti da donne e compiti non da donne. Era una stortura a monte della riforma sull’affidamento condiviso (legge 54/2006), nata proprio per correggerla, ma la stortura è rimasta tale e quale, e ancora oggi si assiste alla restaurazione sistematica dell’asimmetria tra un genitore prevalente ed un genitore marginale, esattamente ciò che il Legislatore del 2006 intendeva eliminare. A questo approccio giudiziario è stato dato il nome anglofono di Maternal Preference, che già negli anni ’70 gli Stati Uniti consideravano superato, iniquo nei confronti dei genitori, ma soprattutto contrario al best interest della prole.

Peraltro, la pratica della Maternal Preference è solo ingannevolmente rivolta a vantaggio delle donne, poiché l’attuale gestione delle separazioni è degenerata in quanto di più contrario all’interesse delle donne ci possa essere. Infatti, risulta difficilmente comprensibile per quale motivo le donne, in costanza di matrimonio o di convivenza, chiedano la collaborazione del partner nei compiti di cura della prole, ma con la separazione debbano necessariamente mirare, per miope decreto di un magistrato amante delle prassi, alla gestione unica dei figli e, quindi, alla rinuncia a qualunque forma di autodeterminazione in ambito professionale, politico e sociale.

Se analizziamo il fenomeno sotto il profilo economico, tale forzata arretratezza nella visione della famiglia ha imposto negli anni una sorta di tassa occulta alle famiglie italiane, ed in special modo proprio alle donne. Infatti, in Italia la difficoltà di conciliare vita e lavoro si acuisce con la nascita di un figlio. Secondo il Rapporto Plus 2022 (indagine condotta dall’Inapp), quasi una donna su cinque (18%) tra i 18 e i 49 anni non lavora più dopo la gravidanza, e solo il 43,6% decide di continuare (il 29% nel Sud e Isole). La motivazione principale delle intervistate è la conciliazione tra lavoro e compiti di cura dei figli (52%), seguita da valutazioni di opportunità e convenienza economica (19%). Ebbene, in occasione della separazione, anziché assicurare alle donne percorsi immediati di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, la Maternal Preference agisce come un potente sonnifero, “addormentando” sul nascere qualunque ambizione di indipendenza economica della donna separata/divorziata, costretta com’è a mantenere per lunghissimo tempo il ruolo di “percettrice di assegno di mantenimento” che, nella media generale, non basta nemmeno a pagare l’affitto di un monovano con angolo cottura.

Tale accanimento egemonico in relazione alla gestione della prole contrasta con l’emancipazione femminile, e il “possesso” esclusivo dei figli si traduce in oggettive limitazioni della libertà personale. L’innalzamento del muro divisorio tra ruoli maschili e femminili rappresenta un passo indietro di secoli nella storia della civiltà. Eppure accade ogni giorno in ogni tribunale, e nessuno grida allo scandalo tra coloro che non sono direttamente coinvolti nel problema. Alla donna-madre sposata viene “benevolmente” concesso di cercare una realizzazione nel mondo del lavoro, ma il messaggio subliminale è “sia chiaro: in caso di separazione scordati la libertà, il tuo ruolo torna quello atavico di gestione della prole”. Un ruolo di fattrice e balia, un vincolo dal quale la donna ha impiegato secoli ad emanciparsi, ma i magistrati hanno deciso che dei figli se ne occupano le donne: decreti e sentenze dicono che una larga prevalenza femminile nei compiti di cura è inderogabile per principio dogmatico.

In tal modo, il ruolo maschile rimane quello di garantire il sostentamento della collettività, ma è innegabile che i figli godano dei vantaggi se entrambi i genitori vengono coinvolti nella loro cura; quello stesso coinvolgimento chiesto per decenni a gran voce dalle madri lasciate forzatamente sole ad occuparsi dei figli, e oggi ostinatamente negato dai tribunali. Per questo motivo stupisce come la separazione possa annullare ogni conquista delle donne. L’ostinata miopia di troppi legislatori, di troppi magistrati e della giurisprudenza consolidata sortisce l’effetto di perseverare nell’affido esclusivo alla madre – lo chiamano ipocritamente “condiviso”, ma sempre con il collocamento della prole dalla madre nell’oltre 90% dei casi (dati ISTAT degli ultimi 15 anni) – inibendo qualsiasi tentativo di condivisione degli oneri educativi.

Nel terzo millennio i figli acquisiscono il diritto a due genitori assiduamente partecipi; con la separazione, nel terzo millennio, questo diritto sparisce, con buona pace per le donne e le loro aspirazioni personali di crescita sociale ed economica. Abbiamo sempre pensato ai diritti umani come inalienabili, ma proprio la culla del Diritto ci dice il contrario: i diritti di una donna, di un uomo ma soprattutto di un bambino cambiano, e cambiano radicalmente, in funzione di come cambiano gli equilibri nella coppia. E’ quantomeno singolare che i diritti dei figli siano subordinati allo stato civile dei genitori; non è un’assurdità di poco conto, visto che in Italia si contano ogni anno più di 100.000 tra separazioni e divorzi, e l’intera società occidentale viaggia spedita verso il 50% di famiglie separate.

* Presidente C.S.A., Centro Studi Applicati

Crisi familiari e cointestazioni. Come gestire i conti correnti in separazione dei beni

I conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondono più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni, facendo sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscano sui rispettivi conti senza generare confusione.

Nella coppia unita, la sottoscrizione di un conto corrente cointestato viene considerata un evento logico e quasi ineluttabile. Infatti, la pretesa di ciascuno dei coniugi di mantenere il proprio conto corrente va manifestata subito, al fine di evitare attriti e fraintendimenti, ma diventa comunque difficile regolare tutte le pendenze economiche comuni (affitto, utenze, mutuo etc) utilizzando i contanti in piena epoca di home & smart banking; per cui, la costituzione di un conto in comune si rivela presto come una necessità per via dei suoi innegabili vantaggi pratici. Tuttavia, molte coppie finiscono per mettere nel conto cointestato anche tutto quanto è di loro pertinenza, confondendone l’origine e la titolarità. Cosa succede alla cointestazione in caso di separazione coniugale?

Abbiamo già analizzato in un altro articolo le eventualità legate ai conti correnti familiari nel regime di comunione dei beni, ma è bene esaminare anche quello della separazione dei beni, poiché esso può presentare ampie aree di criticità qualora i coniugi non riescano a dimostrare la titolarità dei beni caduti in “confusione patrimoniale”. Per esempio, in relazione ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, se nessuno dei coniugi può provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un bene, si presume che esso sia di proprietà di entrambi. Idem per i conti correnti cointestati, su cui magari sono accreditati gli stipendi di entrambi: la legge presume che il denaro depositato sia di proprietà comune, e a ciascun coniuge spetterebbe quindi il 50% del saldo attivo del conto corrente in caso di separazione.

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Questa circostanza, tutt’altro che rara, crea alcune problematiche in merito alla quantificazione della sussistenza da dividere tra i coniugi in sede giudiziaria, dove non capita di rado che due persone si separino in modo conflittuale anche (e soprattutto) sulla materia economica. In tutti questi casi, data la presunzione che ciascun coniuge sia proprietario della metà del conto corrente, se uno dei due abbia sostenuto spese personali di ingente grandezza in costanza di matrimonio, in occasione della separazione (su istanza di parte) egli potrebbe esser tenuto alla restituzione della parte eccedente la sua quota del 50%. Inoltre, nel caso in cui il conto corrente cointestato fosse stato alimentato in misura maggiore da uno dei coniugi – sempre che ciò sia dimostrabile con apposita documentazione – la divisione potrebbe non avvenire in parti uguali.

E la banca, come si comporta? In ogni caso, essa deve applicare la presunzione di comproprietà del 50%, a meno che tale presunzione non sia stata superata in fase giudiziale e sia stata dimostrata, con l’ausilio di documentazione probatoria, la provenienza del denaro in misura prevalente da uno dei due coniugi. Infatti, non è raro il caso in cui, in prossimità del momento di separarsi, il conto cointestato a firme disgiunte (come la quasi totalità dei conti) venga “svuotato” da uno dei due coniugi, il quale però compie il reato di appropriazione indebita e, prima o poi, si vedrà costretto a restituire la quota stabilita dal tribunale. In questa ipotesi, l’altro coniuge potrà richiedere la restituzione delle somme indebitamente prelevate, ma si tratta comunque di una faccenda che va per le lunghe, per cui molti coniugi, temendo l’appropriazione di tutto il denaro contenuto nel conto da parte dell’altro, chiedono al giudice di effettuare un sequestro preventivo.

Interessante scoprire cosa accadrebbe, invece, nel caso in cui un coniuge dovesse cointestare all’altro un proprio conto personale. In questa circostanza, infatti, in seguito alla loro separazione o divorzio si porrebbe il problema della titolarità delle somme, e poco importa se il regime patrimoniale prescelto all’atto del matrimonio sia stato quello della separazione dei beni. Fortunatamente, sulla questione è intervenuta nel 2018 la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4682 ha ribadito che, qualora il coniuge titolare originario del denaro solo successivamente cointestato ne conserva l’esclusiva proprietà, a meno che l’altro coniuge non riesca nella “prova impossibile” di dimostrare che la cointestazione del denaro rispondesse alla finalità di effettuare una donazione a suo vantaggio. 

In definitiva, è possibile affermare che i conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondano più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni; se così non fosse, infatti, ai coniugi non rimarrebbe che mantenere quello della comunione, qualora non sia particolarmente sentita, da entrambi, la necessità di tener distinti i diversi conti correnti. I conti monointestati fanno sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscono sui rispettivi conti, senza generare confusione ed evitando problematiche successive legate a una possibile crisi coniugale.