Attraverso l’analisi dell’universo di circostanze in cui i potenziali eredi si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare le quote del patrimonio e come esse mutano a seconda delle circostanze.
Com’è noto, mentre la successione legittima ha luogo quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento – oppure quando pur avendo redatto il testamento questo è nullo o annullato, oppure ancora esso dispone solo per una parte dei beni o solo i c.d. legati – la successione testamentaria rappresenta un insieme di norme di garanzia e di tutela di determinate quote del patrimonio del defunto per i soggetti aventi rapporti di parentela particolarmente “stretti” (come moglie e figli).
Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.
IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 1 – Nel caso in cui l’unico erede legittimo sia il coniuge – senza discendenti, ascendenti, e fratelli/sorelle – egli ha diritto al 100% dell’eredità e conserva il diritto di abitazione. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 50%, mentre il restante 50% rientra nella quota disponibile per la devoluzione testamentaria.
CASO 2 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e il figlio, la legge prevede che in successione legittima al coniuge sarà assegnato per legge il 50% dell’eredità (insieme al diritto di abitazione) e il restante 50% andrà all’unico figlio. In caso di successione testamentaria invece, al coniuge spetta almeno il 33,33% dell’eredità insieme al diritto di abitazione, e all’unico figlio dovrà essere devoluto almeno il 33,33% dell’eredità. Il restante 33,33% rientra nella quota disponibile che può essere assegnata a chiunque dal de cuius.
CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 4 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e uno più ascendenti, accade che – in caso di successione legittima – il coniuge ha diritto al 66,67% dell’eredità insieme al diritto di abitazione e che agli ascendenti è riservato il 33,33% dell’eredità. In caso di successione testamentaria, la quota di riserva del coniuge è pari al 50% (con il diritto di abitazione) mentre quella degli ascendenti è del 25%. Pertanto la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 6 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge, uno o più ascendenti e uno più fratelli o sorelle, le quote di eredità in caso di successione legittima sono pari rispettivamente a: 66,67%, 25% e 8,33% (da dividere eventualmente in parti uguali). In caso di successione testamentaria, la legge riserva il 50% dell’eredità al coniuge e il 25% agli ascendenti, ma nulla a fratelli/sorelle. Infatti, lascia il restante 25% nella quota disponibile.
IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 7 – Nel caso in cui l’unico erede sia il figlio del de cuius, la sua quota di eredità è del 100%, in caso di successione legittima. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva è invece pari al 50% e il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 8 – Nel caso in cui 2 o più figli rappresentino gli unici eredi legittimi, allora la quota di eredità prevista in caso di successione legittima è del 100%, da dividere in parti uguali. Diversamente, nel caso di successione testamentaria la quota di riserva è del 66,67% e la quota disponibile è del 33,33%.

CASO 9 – Nel caso in cui gli unici eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori (o ascendenti se premorti), questi ultimi hanno diritto al 100% dell’eredità, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori (o ascendenti) è pari al 33, 33% e la quota disponibile è del 66,67%.
CASO 10 – Nel caso in cui gli eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori e i suoi fratelli o sorelle, sia per i primi che per i secondi la quota di eredità è pari al 50%, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori è pari al 33,33% e la quota disponibile è del 66,67% e non vi è pertanto alcuna quota di riserva per i fratelli o sorelle del de cuius.
CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 12 – invece, se tra gli eredi legittimi vi sono solo parenti fino al VI grado, e la quota di eredità in caso di successione legittima è del 100% (in parti uguali ai parenti di grado più prossimo), in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 13 – se non vi è nessuno tra gli eredi legittimi e l’eredità, in caso di successione legittima, andrebbe tutta allo Stato, in caso di successione testamentaria tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.



Dal contesto descritto finora, è possibile riassumere che i rapporti familiari sono sempre più articolati e complessi da gestire, e che c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale. Oggi più che mai, pertanto, c’è un grande spazio di consulenza professionale che porti avanti l’importanza di una corretta pianificazione successoria e la conseguente necessità di un supporto specialistico per la gestione del passaggio generazionale del proprio patrimonio. Pianificare correttamente (e in tempo) la futura trasmissione del patrimonio, infatti, consente di evitare una eccessiva frammentazione del proprio patrimonio immobiliare e aziendale in presenza di più eredi legittimi generati da diversi matrimoni e, conseguentemente, di generare eventuali liti tra gli eredi. Inoltre, la pianificazione patrimoniale consente di tutelare e proteggere persone che non sarebbero tutelate dalla legge in caso di premorienza in assenza di testamento (ad esempio conviventi more uxorio).
Su tutto, in ogni caso, domina il processo di Successione, che è l’evento attraverso il quale più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici in cui era titolare un’altra persona (c.d. de cuius). Gli eredi prendono il posto nei rapporti giuridici di carattere patrimoniale attivi e passivi facenti capo al defunto tranne per quanto riguarda i diritti personali che, come tali, si estinguono con la morte (come ad esempio l’usufrutto, il diritto di abitazione, la rendita vitalizia). La successione può essere di due tipi: legittima o testamentaria. La successione si definisce legittima quando l’eredità si devolve per legge, quindi non vi è esistenza di un testamento oppure, pur essendoci, è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo stesso. Diversamente, la successione si definisce testamentaria (o testata) quando l’eredità viene devoluta a seguito di un testamento, stilato dal de cuius.
Cosa prevede la legge italiana in merito alle imposte di successione, e come si posiziona il nostro Paese in un confronto internazionale? In base alla dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate competente, gli eredi sono obbligati in solido alla liquidazione delle corrispondenti imposte:
Ma quali sono le aliquote previste dagli altri Paesi? Abbiamo visto come in Italia le imposte oscillano tra il 4% e l’8% a seconda del grado di parentela tra eredi e de cuius. Negli altri Paesi però le imposte sono ben più elevate. Infatti, si arriva ad applicare – in alcuni casi – anche una tassazione maggiore del 50%. Andando nello specifico, in Germania ad esempio le imposte di successione oscillano tra il 7 ed il 50%. In Gran Bretagna l’Inheritance Tax Act applica una tassazione del 40%, mentre in Francia l’aliquota varia dal 5 al 60%.

a) il regime di Comunione legale, nel quale i beni acquistati durante il matrimonio, insieme oppure individualmente, entrano a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%; sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali acquistati da un coniuge per una successione o donazione e quelli acquistati reinvestendo il ricavato della vendita di beni personali.
In base al primo regime (Comunione), in caso di morte di uno dei genitori la successione imputa il 50% al coniuge superstite e l’altro 50% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso, in parti uguali (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore). In base al regime della separazione dei beni, invece, nel classico esempio di famiglia composta da quattro persone (due genitori e due figli) la morte di uno dei genitori fa aprire una successione che imputa il 33% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore).
La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è la c.d. quota disponibile, e cioè quella di cui il testatore può liberamente disporre. A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie possono riguardare l’istituzione di uno o più eredi, senza specificazione dei beni oggetto del lascito, oppure l’istituzione di uno o più legati testamentari, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati a favore di persone espressamente individuate (spesso non legate da alcun vincolo di consanguineità). Inoltre, al fine di determinare la quota di patrimonio disponibile occorre tener conto anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius, che sono considerate dal legislatore come disposizioni testamentarie anticipate. Per calcolare, dunque, la quota disponibile, si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi legittimi ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi gli ascendenti. In assenza di eredi legittimi, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%; il testatore potrà pertanto operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.
Qualora vi sia qualche successore legittimo invece, per procedere al calcolo della quota disponibile bisognerà considerare due fattori: la “massa” su cui calcolare la quota di legittima e l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime. La massa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione e costituenti l’asse ereditario, ma dovrà comprendere anche quei beni eventualmente donati. Essa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati da parte del defunto, ed il suo valore deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati).








