Aprile 21, 2026
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Le famiglie italiane ed il patrimonio immobiliare privato: chi pagherà le tasse di successione?

Nell’ambito di una corretta pianificazione patrimoniale, i detentori di immobili di pregio e/o da reddito dovranno accantonare una specifica riserva di denaro per garantire ai propri familiari la copertura delle imposte di successione, previste in forte aumento negli anni a venire anche per via della probabile riforma del Catasto.

Coloro che hanno creato ricchezza, ed oggi si ritrovano nella fase “discendente” della propria vita (ma mossi da maggiore saggezza), faranno bene a dedicare maggiore attenzione al futuro del patrimonio familiare. In particolare, chi ha privilegiato lo sviluppo degli asset immobiliari a discapito di quelli mobiliari (cioè, il denaro disponibile) dovrebbe leggere questo articolo e trarre subito le dovute conclusioni operative.

Infatti, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% circa in proprietà immobiliari, polverizzate in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore complessivo è pari a circa 3.450 miliardi di euro. Secondo l’ultimo Rapporto Istat e Banca d’Italia, a fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a 9.743 miliardi di euro. Di questi, le abitazioni costituiscono la principale forma di investimento e, con un valore di 5.246 miliardi di euro, rappresentano la metà della ricchezza lorda. In particolare, poi, circa 600.000 famiglie detengono una quota pro-capite (da 3 in su) di immobili superiore a quella media, e quasi tutti vengono “messi a reddito” per integrare il proprio tenore di vita. Molte di queste famiglie, però, non vedono ancora emergere le nuove leadership nella generazione dei millennials, un pò in ritardo rispetto ai tempi di affermazione sociale, profondamente diversa da quelle precedenti e tendente a ritardare il proprio ingresso nel mondo del lavoro.

Tutto questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 30 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, nella migliore delle ipotesi, imposte di successione che gradualmente arriveranno ad essere pari a più del doppio rispetto a quelle attuali, con una contestuale diminuzione della generosa franchigia minima rispetto a quella prevista oggi (un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 per fratelli e sorelle). Lo scenario, infatti, attraversa una fase di profonda mutazione: presto l’Italia potrebbe non essere più una sorta di “paradiso fiscale delle successioni e donazioni”, ma uno stato del tutto allineato a quelli dell’U.E.. Per esempio, in Francia le aliquote vanno dal 5 al 40% per i parenti in linea retta, in base al valore del bene (per un appartamento di 300.000 euro si paga il 20%, ossia 60.000 euro), con esenzione del coniuge e franchigia di 100.000 euro per i figli. Per gli altri eredi le aliquote vanno poi dal 35 al 60%. In Inghilterra (vale la pena citarla, nonostante la Brexit), invece, la franchigia è di 325.000 sterline, indipendentemente dalla parentela, e tutto ciò che eccede è soggetto ad un’aliquota del 40% (coniuge esente da imposta). In Germania, in virtù del valore del bene, le aliquote variano dal 7 al 30% per parenti in linea retta, dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti, e dal 30 al 50% per altri soggetti (franchigia individuale da 100.000 a 500.000 euro a seconda del grado di parentela).

Pertanto, non è difficile prevedere che nel nostro Paese si possa arrivare molto presto un’aliquota media compresa tra l’8 ed il 12%, ed alla sensibile riduzione delle franchigie; l’impatto, per le  600.000 famiglie proprietarie di apprezzabili patrimoni immobiliari, sarà devastante: su di esse graveranno, nella migliore delle ipotesi, imposte complessive (patrimonio mobiliare ed immobiliare) per circa 150 miliardi di euro, pari ad una media di circa 250.000 euro a famiglia, che potrebbero aumentare se verrà portata a termine la riforma del Catasto.

Chi pagherà queste imposte? E soprattutto, con quali mezzi verranno pagate, se il de cuius non avrà accantonato somme liquide sufficienti a coprirle?

In tutti quei casi in cui non si sono effettuate opportune donazioni in vita, questo scenario di lungo periodo, che prevede un aumento considerevole delle tasse di donazione e successione, suggerisce caldamente di accantonare una specifica riserva di denaro che serva a garantire ai propri familiari il pagamento delle imposte di successione, quando verrà il momento.

A ben vedere, il passaggio generazionale può essere vantaggiosamente pianificato già in vita, donando – come già detto – parte dei propri beni a favore dei congiunti. Da un punto di vista squisitamente fiscale, successione e donazione hanno la stessa struttura impositiva, ed è evidente come il sistema di imposizione italiano sia oggi molto conveniente. Infatti, un padre che dona/lascia in eredità al figlio un patrimonio immobiliare e mobiliare pari a circa un milione di euro:

  1. in Germania paga 75.000 euro di imposte,
  2. in Francia 195.000 euro,
  3. in Gran Bretagna 250.000 euro
  4. in Italia… zero.

Pertanto, alla luce dell’ineluttabile processo di armonizzazione europea, la probabile revisione dell’attuale struttura di tassazione dovrebbe determinare una profonda riflessione sulla opportunità di una pianificazione patrimoniale da effettuare in vita tramite l’istituto della donazione che, in vista dell’aumento delle aliquote e della diminuzione delle franchigie, avrebbe il vantaggio di proteggere i propri congiunti dai maggiori e gravosi esborsi futuri derivanti da una successione. In più, almeno fino ad oggi, la franchigia di un milione vale separatamente sia per l’istituto della donazione, sia per quello della successione, determinando così l’opportunità di una doppia franchigia che, per quelle famiglie che saranno state previdenti, potrebbe annullare del tutto le tasse da pagare alla morte dei titolari del patrimonio che residua dopo le operazioni di donazione.

 

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Buona lettura !

 

Le vie della donazione sono (quasi) infinite. Clausole e patti per pianificare la trasmissione del patrimonio familiare

Chi intende donare un bene può apporre svariate clausole, utili per rendere la donazione idonea alle esigenze del donante e della sua famiglia.

Chi prende in considerazione la donazione, in genere, non conosce quante sfumature essa può avere in ambito pratico e giuridico, soprattutto quando si vogliono prendere decisioni sulla trasmissione del patrimonio familiare ed evitare di trasmettere ai futuri eredi, insieme ai propri beni, anche i possibili attriti che si possono verificare persino di fronte al testamento più cristallino ed equo.

Cosa significa precisamente donare un bene? Quando si parla di beni di valore la donazione è un vero e proprio contratto in cui un soggetto donante arricchisce un soggetto donatario gratuitamente, trasferendogli un proprio bene senza pretendere alcuna ricompensa. Perché il contratto di donazione sia valido, quindi, è necessario che entrambe le parti coinvolte, il donante e il donatario, siano d’accordo sul dare e ricevere l’immobile.

In particolare, attraverso la donazione immobiliare (ossia la forma più frequente in Italia, vista l’altissima percentuale di proprietari di case del nostro Paese) si possono donare abitazioni, locali commerciali, terreni e qualsiasi altri tipo di beni immobili, dei quali può essere ceduta la proprietà intera o il diritto di usufrutto, di uso o di abitazione.

Una donazione è valida se viene sottoscritta per atto pubblico redatto da un notaio, in presenza di almeno due testimoni. Le parti devono indicare se tra loro vi siano state altre donazioni e il loro valore, ed il notaio dovrà assicurarsi che il bene non sia interessato da vincoli e/o difformità di qualsiasi natura (es. ipoteche gravanti sull’immobile o abusi edilizi non ancora riportati nei documenti ufficiali).

In tema di pianificazione patrimoniale, la donazione costituisce un validissimo elemento per anticipare in vita le volontà successorie dei detentori di patrimoni, perché consente al donatario di non cumulare, ai fini del calcolo delle imposte, ciò che ha ricevuto in vita con quanto riceverà eventualmente anche in occasione della successione, ovviamente entro i limiti della percentuale di imposta (4%) e della generosa franchigia (1 milione di euro) riconosciuta ai consanguinei più stretti (moglie e figli), che fanno dell’Italia il “paradiso fiscale” delle successioni.

Per quanto tempo ancora sarà possibile beneficiare di queste condizioni, non lo sappiamo.

Oltre a questo, però, il nostro Ordinamento prevede che la donazione possa assumere varie forme, a seconda del grado di efficacia nel tempo dei suoi effetti.

Donazione con apposizione di condizione. Con questa tipologia il donante subordina l’inizio del godimento della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione sospensiva), oppure subordina la cessazione del godimento al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione risolutiva). Le condizioni sospensive o risolutive non devono essere contrarie alle leggi o, pur essendo legali, non devono prevedere una restrizione della libertà del donatario (es. la donazione ha effetto solo se il donatario si sposa);

Donazione con apposizione di termine. In questo caso il termine deve essere certo, e può essere “iniziale” (il donante indica il momento, futuro e certo, a partire dal quale la donazione avrà efficacia), o “finale” (il donante indica il momento, futuro e certo, fino al quale la donazione avrà efficacia.

–  Donazione modale (con previsione di risoluzione). In questo caso, il donante impone un’obbligazione di fare a carico del donatario (es. donazione di un immobile per costruire un ospedale, oppure per assistere per tutta la vita il donante). In questo tipo di donazione, si può prevedere, ricorrendo al giudice, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo, ma solo se così è previsto nell’atto di donazione.

Donazione con riserva di usufrutto. Il donante riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. In tal modo il donante può conservare il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (es. canoni di locazione), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.

Donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati. Con l’apposizione di tale clausola il donante (e solo lui, non anche i suoi eredi) potrà decidere di disporre di qualche bene/oggetto (anche somme di denaro) compreso nella donazione.

Donazione con clausola di riversibilità. Il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

Donazione con dispensa dalla collazione. In occasione delle successioni, le donazioni ricevute in vita da alcuni donatari vengono conferite (Collazione) nell’asse ereditario in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote. Tuttavia, il donante può dispensare dalla collazione un suo erede, esonerandolo dall’obbligo di collazione in sede di futura divisione dell’eredità. Tale deroga a può essere prevista nell’atto stesso di donazione o in un testamento successivo.

In definitiva, lo strumento della donazione può adattarsi alle situazioni familiari più disparate, ed è per questo motivo che essa diventa un formidabile strumento di pianificazione patrimoniale, del quale i professionisti del patrimonio (consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e notai) dovrebbero fare opera di diffusione della conoscenza a tutte le famiglie con cui entrano in contatto nell’atto stesso di svolgere la loro attività professionale (es. subito dopo aver prestato consulenza per un acquisto o una vendita immobiliare).

Oltre all’educazione finanziaria, di cui tanto si parla di questi tempi, esiste infatti una “educazione patrimoniale” che, pur rappresentando l’evoluzione più naturale della prima, non è ancora resa accessibile alle famiglie dei c.d. patrimonials,  la cui stragrande maggioranza ne ignora opportunità e vantaggi.

 

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