Giugno 12, 2026
Home Posts tagged testamento

Pianificare la successione per evitare gli attriti tra eredi e l’immobilizzazione del patrimonio

Le successioni senza pianificazione diventano spesso ingestibili, soprattutto quando ci sono figli di precedenti matrimoni, conviventi non sposati, patrimoni all’estero e aziende o partecipazioni societarie.

Di Francesco Megna*

Sono molti gli errori che le persone commettono nella gestione del proprio patrimonio quando si parla di successione. Molti li riscontri anche in banca, soprattutto quando la successione arriva “a freddo” e non era stata pianificata. Rimandare la pianificazione, in genere, è l’errore più comune.

Le famiglie, infatti, affrontano il tema della successione quasi sempre solo dopo una malattia o un evento improvviso, quando ormai è tardi per ottimizzare la fiscalità, distribuire in modo equilibrato i beni ed evitare tensioni tra eredi. Inoltre, la pratica di registrare un testamento – o anche di lasciarne uno olografo, redatto alla presenza di testimoni – è pressocchè trascurata da tutti (lo fa 1 famiglia su 10), e senza testamento interviene la successione legittima che segue regole rigide, può creare divisioni non volute (ad esempio, quote in comune tra fratelli) e complica la gestione delle quote indivise. Al contrario di quanto pensino in molti (in primis il de cuius), l’applicazione della legge sulle successioni non “sistema tutto”, e certamente non compone gli attriti, prestandosi a facili impugnazioni e creando incomprensioni a volta insanabili tra eredi.

Altro errore frequente, poi, è il non distinguere tra beni finanziari e beni immobili. I secondi, infatti, spesso vengono ereditati in comunione forzata e diventano così una fonte inesauribile di conflitti, soprattutto quando i “comunisti” – ossia coloro che sono proprietari in comunione, non è una definizione di natura politica – non si trovano d’accordo sulla vendita del bene immobile, poiché tra gli eredi ci sono sempre differenze di disponibilità economica e l’immobile, di contro, ha costi di manutenzione a volte elevati difficilmente sostenibili da parte degli eredi più “poveri”.

E’ poi frequente che il de cuius abbia intestato il conto corrente e/o il deposito titoli, per ragioni di “comodità”, con uno solo dei figli, pensando di “facilitare” così la sua gestione. In realtà, la cointestazione parziale o la concessione di deleghe troppo ampie crea quasi sempre disparità non volute tra figli, poiché l’atto in sé di cointestare un deposito può essere assimilato a quello di una donazione indiretta – le donazioni non si cancellano! – e generare discussioni. In tema di donazioni, inoltre, non mancano le polemiche infinite. Quelle donazioni fatte “a pezzi” nel tempo, infatti, spesso creano squilibri tra eredi e possibili azioni di riduzione da parte di chi beneficia della c.s. quota legittima (per non parlare dei problemi in caso di vendita di immobili donati, sui quali si sta cercando di intervenire legislativamente). 

Altra criticità è il non parlare chiaramente con la famiglia: Il tabù della morte blocca la comunicazione. Ma la mancanza di trasparenza crea aspettative diverse, malintesi e percezioni di ingiustizia. Il non detto è il vero detonatore dei conflitti ereditari, così come la sottovalutazione della fiscalità successoria: in Italia l’imposizione è bassa – il nostro Paese è considerato una sorta di “paradiso fiscale” delle successioni – , ma non calcolare l’impatto delle franchigie, ignorare la valorizzazione delle donazioni pregresse, non considerare i costi di trasferimento degli immobili e non ottimizzare la futura successione con strumenti specifici può creare problemi che potrebbero essere attenuati o evitati del tutto utilizzando alcuni strumenti che, in ottica successoria, semplificano il passaggio, garantiscono liquidità immediata agli eredi ed evitano la tutela dei legittimari sul singolo strumento (es. polizze vita, altri contenitori assicurativi, trust e patti di famiglia in caso di aziende).

In generale, le successioni senza pianificazione diventano spesso ingestibili, soprattutto quando ci sono figli di precedenti matrimoni, conviventi non sposati, patrimoni all’estero e aziende o partecipazioni societarie. In tutti questi casi, le successioni del patrimonio sono occasioni in cui vengono fuori vecchie rivalità, gelosie, percezioni di ingiustizia, differenze economiche e influenze dei partner sugli aventi diritto. Nel dettaglio, le successioni non pianificate possono causare l’insorgere di problemi come:
Immobilizzazione del patrimonio: La comproprietà dei beni (come case o aziende) senza un accordo può renderli inutilizzabili, generando debiti per manutenzione e tasse, ma anche perdita di valore.
Problemi finanziari: I conti correnti del defunto rimangono bloccati finché non si completa la successione, impedendo l’accesso ai fondi necessari per coprire le spese urgenti e le imposte.
Maggiori costi fiscali: L’assenza di una pianificazione può portare a un impatto fiscale meno vantaggioso, aggravando gli oneri per gli eredi.
Sanzioni fiscali: La mancata presentazione della dichiarazione di successione entro i termini può comportare sanzioni severe, che possono raggiungere il 240% delle imposte dovute.

Per evitare questi ostacoli e gli scontri tra eredi, nella maggior parte delle successioni basterebbe utilizzare due soli strumenti: il testamento e la polizza vita. Con il primo, infatti, è possibile evitare la comproprietà forzata dei beni (a meno che non si tratti di un unico immobile di ampio valore), riducendo il rischio di attriti sulla loro destinazione, e in caso di quote di azienda familiare garantire la sua continuità affidandone la gestione all’erede che è già stato coinvolto nell’attività. Con il secondo (la polizza vita), è possibile ridurre l’impatto tributario “scavalcando” la successione e riducendo l’eccedenza di patrimonio liquido in modo che esso possa rientrare, insieme agli immobili, nelle franchigie più ampie (figli e coniuge). La polizza, inoltre, garantisce la disponibilità di una liquidità immediata agli eredi per far fronte alle imposte collegate alla successione.

* Responsabile commerciale Hub primario gruppo bancario, coordinatore gestori privati e business

Grandi patrimoni e ricchi divorzi: che sorte hanno assegno divorzile e casa coniugale alla morte dell’ex?

Alla morte dell’ex marito, la ex moglie titolare di un assegno divorzile può chiedere un assegno a carico dell’eredità, ma solo se è in stato di bisogno. Il diritto di abitazione della casa familiare non si elimina automaticamente.

Di Massimo Bonaventura

In materia di matrimonio, “finchè morte non vi separi” è oggi una formula ritenuta sempre più obsoleta per via delle impietose statistiche sui destini delle coppie in Italia: più di un terzo di esse – ivi comprese quelle ben patrimonializzate – è destinato ineluttabilmente al divorzio che, come tutti i fatti umani, muta i suoi effetti giuridici allorquando l’ex coniuge oberato dell’assegno di mantenimento – ossia l’ex marito – viene a mancare.  Infatti, con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o della unione civile, ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge che muore. Tuttavia, l’art. 9 bis della l. n. 898/1970 prevede che il coniuge divorziato superstite, già titolare di un assegno divorzile, possa chiedere al tribunale di stabilire un assegno periodico a carico dell’eredità purché si trovi in stato di bisogno.

Pertanto, nel caso in cui entrambi gli ex coniugi abbiano vissuto nel benessere economico e nell’agiatezza anche successivamente al divorzio, si pone un interrogativo profondo sulla effettiva applicazione di questa previsione normativa. Questo perché, innanzitutto, l’assegno da chiedere giudizialmente a carico dell’eredità non è una semplice continuazione di quello che la titolare percepiva mentre l’ex marito era in vita, ma costituisce un diritto nuovo ed autonomo, che poggia la sua ratio su basi differenti da quelle che sostengono la natura dell’assegno divorzile. Per questo motivo, è necessario un nuovo pronunciamento giudiziale per avere riconosciuta questa misura a carico degli altri eredi e, soprattutto, la sua entità. Sarà il tribunale ad accertare discrezionalmente la sussistenza dei suoi presupposti, e cioè che:
a) l’ex coniuge divorziato sia in stato di bisogno,
b) non sia convolato a nozze dopo il divorzio,
c) la precedente liquidazione dell’assegno divorzile non sia avvenuta  in unica soluzione. In quest’ultima ipotesi, infatti, cessa per patto espresso ogni forma di tutela economica del “coniuge debole”.

Relativamente al presupposto dello stato di bisogno, esso va interpretato in maniera restrittiva, di modo che l’assegno a carico dell’eredità debba essere attribuito solo quando la ex moglie divorziata non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze minime di vita; questa ultime, a loro volta, vanno analizzate secondo la sua posizione sociale, per cui il giudice dovrà condurre una analisi dei bisogni minimi – non del tenore di vita! – della ex moglie superstite avendo rispetto “delle sue essenziali e primarie esigenze esistenziali, che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di un deterioramento fisico o psichico” (Cass. civ., 17 luglio 1992, n. 8687). Questo, ovviamente, se le risorse economiche e patrimoniali già possedute dal coniuge divorziato superstite non consentano di soddisfare in totale autonomia tali esigenze.

Relativamente alla quantificazione di tale assegno, i parametri utilizzabili devono ricomprendere altri fattori, come l’importo dell’assegno di divorzio percepito finchè l’ex marito era in vita, l’eventuale pensione di reversibilità, l’entità del patrimonio lasciato agli eredi, il numero di questi ultimi e, soprattutto, le loro condizioni economiche. In particolare, il limite massimo dell’assegno di cui potrebbero essere gravati gli eredi è costituito dall’importo dell’assegno divorzile di cui era titolare il coniuge divorziato superstite, in modo tale da evitare che qualche giudice “creativo” possa stabilire una somma maggiore rispetto a quella di cui era gravato il de cuius. Infine, l’assegno graverà solo sulla quota disponibile, cioè su quella parte di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente per testamento, tutelando così quella parte di eredità che la legge necessariamente riserva ai legittimari.

Naturalmente, il diritto della ex moglie divorziata sarà tanto minore quanto più numerosi sono gli eredi e quanto più stretti i loro vincoli di parentela con il defunto.

Relativamente alla sorte della casa familiare assegnata dal tribunale alla ex moglie (avviene nel 92% circa dei casi), c’è da dire che Il diritto di abitazione non può essere eliminato automaticamente alla morte dell’ex marito, poiché si tratta di un diritto personale di godimento concesso alla ex moglie in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”; i quali nel 95% dei casi vengono collocati dai tribunali con la madre. Di conseguenza, tale diritto si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione, e cioè la morte della ex moglie assegnataria, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento ad altra abitazione, il passaggio a nuove nozze o ad una convivenza more uxorio della ex moglie oppure, infine, la sua mancata utilizzazione (Cassazione n. 772/2018).

Tale previsione è valida anche se la casa coniugale assegnata “per cieca prassi” dai tribunali alla ex moglie separata/divorziata è interamente di proprietà dell’ex marito e, una volta venuto a mancare quest’ultimo, altri soggetti (eredi non legittimari, terzi acquirenti) ne reclamano la proprietà e il possesso per successione o per titolo di proprietà. Infatti, accade spesso che la casa familiare, precedentemente assegnata dal tribunale alla ex moglie per via della presenza dei figli, rimanga alla stessa anche dopo il divorzio ed anche quando i figli, nel frattempo, ne sono usciti perchè diventati economicamente autonomi. Ebbene, non godendo più la ex moglie divorziata dei diritti successori, che fine fa il diritto di abitazione nel caso in cui il de cuius abbia lasciato in eredità a terzi proprio quella casa, utilizzando la quota disponibile? Quest’ultima, in assenza di figli è pari fino al 100% (in assenza di genitori superstiti) mentre in loro presenza è uguale al 50% del patrimonio (con un solo figlio) o al 33,3% (con due o più figli). Ebbene, non è raro che, quando l’ex marito divorziato possiede un ingente patrimonio, venda mentre è ancora in vita la proprietà della casa familiare a terzi (di solito un parente stretto) oppure, se esistono figli legittimari, attribuisce a questi per via testamentaria altri beni, diversi dalla casa familiare, fino a concorrenza della quota “di riserva”, ossia della quota da attribuire necessariamente agli eredi legittimi.

In casi come questi, è pacifico che il diritto di abitazione della ex moglie si estingua e che la casa coniugale debba essere lasciata ai nuovi proprietari. Sempre che il tribunale non ci metta una pezza, e scateni l’inferno.

Successione legittima o testamentaria? Tredici casi utili per tutte le categorie di eredi

Attraverso l’analisi dell’universo di circostanze in cui i potenziali eredi si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare le quote del patrimonio e come esse mutano a seconda delle circostanze.

Com’è noto, mentre la successione legittima ha luogo quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento – oppure quando pur avendo redatto il testamento questo è nullo o annullato, oppure ancora esso dispone solo per una parte dei beni o solo i c.d. legati – la successione testamentaria rappresenta un insieme di norme di garanzia e di tutela di determinate quote del patrimonio del defunto per i soggetti aventi rapporti di parentela particolarmente “stretti” (come moglie e figli).

Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.

IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 1 – Nel caso in cui l’unico erede legittimo sia il coniuge – senza discendenti, ascendenti, e fratelli/sorelle – egli ha diritto al 100% dell’eredità e conserva il diritto di abitazione. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 50%, mentre il restante 50% rientra nella quota disponibile per la devoluzione testamentaria.
CASO 2 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e il figlio, la legge prevede che in successione legittima al coniuge sarà assegnato per legge il 50% dell’eredità (insieme al diritto di abitazione) e il restante 50% andrà all’unico figlio. In caso di successione testamentaria invece, al coniuge spetta almeno il 33,33% dell’eredità insieme al diritto di abitazione, e all’unico figlio dovrà essere devoluto almeno il 33,33% dell’eredità. Il restante 33,33% rientra nella quota disponibile che può essere assegnata a chiunque dal de cuius.

CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 4 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e uno più ascendenti, accade che – in caso di successione legittima – il coniuge ha diritto al 66,67% dell’eredità insieme al diritto di abitazione e che agli ascendenti è riservato il 33,33% dell’eredità. In caso di successione testamentaria, la quota di riserva del coniuge è pari al 50% (con il diritto di abitazione) mentre quella degli ascendenti è del 25%. Pertanto la quota disponibile è pari al 25%.

CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 6 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge, uno o più ascendenti e uno più fratelli o sorelle, le quote di eredità in caso di successione legittima sono pari rispettivamente a: 66,67%, 25% e 8,33% (da dividere eventualmente in parti uguali). In caso di successione testamentaria, la legge riserva il 50% dell’eredità al coniuge e il 25% agli ascendenti, ma nulla a fratelli/sorelle. Infatti, lascia il restante 25% nella quota disponibile.

IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 7 – Nel caso in cui l’unico erede sia il figlio del de cuius, la sua quota di eredità è del 100%, in caso di successione legittima. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva è invece pari al 50% e il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 8 – Nel caso in cui 2 o più figli rappresentino gli unici eredi legittimi, allora la quota di eredità prevista in caso di successione legittima è del 100%, da dividere in parti uguali. Diversamente, nel caso di successione testamentaria la quota di riserva è del 66,67% e la quota disponibile è del 33,33%.

CASO 9 – Nel caso in cui gli unici eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori (o ascendenti se premorti), questi ultimi hanno diritto al 100% dell’eredità, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori (o ascendenti) è pari al 33, 33% e la quota disponibile è del 66,67%.
CASO 10 – Nel caso in cui gli eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori e i suoi fratelli o sorelle, sia per i primi che per i secondi la quota di eredità è pari al 50%, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori è pari al 33,33% e la quota disponibile è del 66,67% e non vi è pertanto alcuna quota di riserva per i fratelli o sorelle del de cuius.

CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 12 – invece, se tra gli eredi legittimi vi sono solo parenti fino al VI grado, e la quota di eredità in caso di successione legittima è del 100% (in parti uguali ai parenti di grado più prossimo), in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 13 – se non vi è nessuno tra gli eredi legittimi e l’eredità, in caso di successione legittima, andrebbe tutta allo Stato, in caso di successione testamentaria tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.

Successione legittima e testamentaria: il “mistero” della quota disponibile

La c.d. quota disponibile nelle successioni testamentarie appare ai più come un oggetto misterioso e difficile da determinare, poiché necessita dell’esame di una piccola casistica.

In tema di successione, gli italiani pagano una cronica insofferenza e impreparazione che ha generato negli anni un grave ritardo culturale nell’affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e successoria. Le conoscenze di base degli italiani, infatti, sono molto basse, tanto che molti non riuscono a distinguere neanche le differenze tra successione legittima e testamentaria (tanto è vero che in pochi fanno testamento). La c.d. quota disponibile, poi, appare ai più come un oggetto misterioso, sebbene si tratti di un elemento la cui esatta determinazione necessita dell’analisi di una piccola casistica la cui conoscenza va a discapito dell’immediatezza.

In generale, qualora non sia lasciato testamento – oppure questo venga successivamente dichiarato nullo o annullato – si ha una successione legittima, e in tal caso l’eredità è devoluta per quote, stabilite per legge, ai c.d. eredi legittimi, secondo il rapporto di parentela. Nel caso in cui dovessero mancare parenti fino al VI grado compreso, l’eredità viene devoluta allo Stato. La successione testamentaria, invece, consente alla persona di gestire il proprio patrimonio decidendone la destinazione per quando non sarà più in vita, con l’unico obbligo di non poter ledere quella parte di eredità – chiamata quota legittima – che la legge attribuisce ai c.d. eredi legittimari (di solito il coniuge e i figli).  

La successione senza testamento (successione legittima) viene regolata dalla legge all’art. 565 del codice civile; quest’ultimo individua le categorie di soggetti che la legge istituisce quali eredi del de cuius in assenza di testamento, e cioè il coniuge, i figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) e naturali (nati al di fuori del matrimonio ma riconosciuti dal de cuius o dichiarati giudizialmente tali) e altri discendenti, i genitori, i fratelli e sorelle, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza di tutti questi, lo Stato. In presenza di testamento, esistono dei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (c.d. “legittimari”), e cioè il coniuge, i figli legittimi naturali e adottivi e gli ascendenti legittimi (in mancanza di figli).

La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è la c.d. quota disponibile, e cioè quella di cui il testatore può liberamente disporre. A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie possono riguardare l’istituzione di uno o più eredi, senza specificazione dei beni oggetto del lascito, oppure l’istituzione di uno o più legati testamentari, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati a favore di  persone espressamente individuate (spesso non legate da alcun vincolo di consanguineità). Inoltre, al fine di determinare la quota di patrimonio disponibile occorre tener conto anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius, che sono considerate dal legislatore come disposizioni testamentarie anticipate. Per calcolare, dunque, la quota disponibile, si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi legittimi ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi gli ascendenti. In assenza di eredi legittimi, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%; il testatore potrà pertanto operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.

Qualora vi sia qualche successore legittimo invece, per procedere al calcolo della quota disponibile bisognerà considerare due fattori: la “massa” su cui calcolare la quota di legittima e l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime. La massa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione e costituenti l’asse ereditario, ma dovrà comprendere anche quei beni eventualmente donati. Essa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati da parte del defunto, ed il suo valore deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati).

Così facendo, le quote degli eredi legittimi cambiano a seconda del numero e del grado dei medesimi. Ecco le possibili ipotesi:
coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari al 50% della massa. La quota disponibile è dunque pari al 50% della massa;
coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/3, così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restate terzo;
coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi 1/2 della massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno un quarto della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno un sesto; se sono quattro, un ottavo ciascuno, eccetera). La disponibile, in tal caso, è pari ad 1/4;
coniuge senza figli (o nipoti) ma con ascendenti: 1/2 della massa spetta al coniuge, 1/4 spetta ai vari ascendenti. La disponibile è dunque di 1/4;
– un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari al 1/2 della massa, e dunque la disponibile è pari al restante 1/2;
– due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a 2/3 della massa, determinando così una quota disponibile pari 1/3 della massa;
ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad 1/3, e dunque la quota disponibile sarà pari a 2/3.

Il calcolo deve poi tenere conto del valore dei beni al momento della successione, e non quello dell’eventuale donazione (anche se avvenuta decenni prima dell’apertura della successione). Si dovrà comunque considerare che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso su beni mobili in essa presenti. Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento, ed il relativo controvalore economico gravano per intero sulla quota disponibile (art. 540 codice civile).

Tra gli eccessi della Corea del Sud e la media europea, Italia ancora “paradiso fiscale” delle successioni

Alla luce della maxi tassa di successione che gli eredi del fondatore di Samsung dovranno pagare, conviene nascere e morire in Italia. Media europea pari al triplo del nostro livello medio di tassazione: qual è la giusta misura?

Anche l’Italia ha il suo piccolo “angolino offshore” in termini di tassazione, sebbene non sia esattamente uno di quelli che attira i non residenti a tornare dall’estero o gli imprenditori stranieri di origini italiane a prendere la nostra nazionalità. Eppure, i più saggi e avveduti di loro dovrebbero pensarci. In materia di imposte di successione, infatti, nel nostro Paese si continua a detenere un livello basso da record, se non fosse che la media europea  – e le garbate pressioni dell’Unione per adeguarci anche in questo senso – lasciano intravedere un futuro di aumenti delle aliquote per adeguare progressivamente il livello di tassazione italiano a quello europeo.

Successione

Infatti, nonostante la tanto attesa riforma del catasto – sempre annunciata ma mai attuata – e le raccomandazioni delle istituzioni europee, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione e donazione rimane quella del valore catastale, che è significativamente inferiore al valore di mercato e riduce il gettito complessivo dell’imposta, che in Italia è pari a circa 900 milioni (dati del 2019), a fronte dei 15 miliardi della Francia e dei 7,2 miliardi della Germania. Le aliquote basse e le franchigie elevate, poi, fanno il resto.

Per comprendere quanto sia favorevole il nostro sistema di aliquote, basti dire che, considerando una eredità da un milione di euro (da padre a figlio), in Spagna si pagherebbe una imposta di circa 335.000 euro, in Francia 270.000, in Inghilterra 245.000, in Germania  115.000 e in Italia zero, grazie alla generosa franchigia da un milione a figlio (che arriva a 1,5 milioni in caso di figli disabili).

E se l’Italia si adeguasse alla media europea? Sarebbero dolori, soprattutto per le famiglie della (ormai defunta) classe media, ben patrimonializzate dagli asset immobiliari – prima e seconda casa – ma con riserve di liquidità assai più modeste e potenzialmente insufficienti per pagare imposte di successione di una certa entità. Non fanno eccezione neanche le famiglie detentrici di maggiore risparmio liquido, dal momento che ad esso corrisponde di solito un patrimonio immobiliare proporzionalmente più elevato. Per tutti, in ogni caso, si fa strada la necessità di una pianificazione finanziaria molto rigorosa, che consenta anche la costituzione di una riserva liquida da vincolare esclusivamente al pagamento delle imposte di successione da parte dei figli, qualora questi non siano in grado di farvi fronte al momento della scomparsa dei genitori. Gli strumenti finanziari che soddisfano questa specifica esigenza esistono e, trattandosi di un obiettivo di lungo-lunghissimo periodo, i rendimenti assicurati dai mercati azionari con un adeguato orizzonte temporale consentirebbero di accantonare somme sostenibili per questo obiettivo, soprattutto per gli imprenditori compresi nella fascia d’età 50-60. 

Di questo problema si discute da molto tempo, ma il dibattito attraversa lunghe fasi di sonno, da cui si desta in occasione di un “evento successorio” clamoroso che, puntualmente, lo riporta alla luce. Di recente, per esempio, la scomparsa del fondatore sudcoreano di Samsung, Lee Kun-hee, ha fatto scalpore per la maxi tassa di successione di 12 miliardi di dollari imposta agli eredi. La Corea del Sud, infatti, è il paese con la più alta tassazione al mondo in caso di successioni (60% del patrimonio del de cuius), e mette in difficoltà persino gli imprenditori sudcoreani ultra-ricchi che hanno imparato a detenere una elevata soglia di liquidità, così come le famiglie meno ricche del paese asiatico. Pertanto, il passaggio generazionale da Lee Kun-hee ai figli ha costretto i suoi eredi a mettere in vendita ville, auto, collezioni d’arte (13.000 pezzi dal valore di 2,7 miliardi di USD) e gioielli, ma anche a ricorrere all’indebitamento bancario per evitare di vendere alcuni asset importanti e cedere il controllo delle partecipate più appetibili.

Comunque vada a finire – sappiamo che il debito con l’erario sudcoreano è stato rateizzato in 5 anni – la vicenda degli eredi Samsung è interessante almeno sotto due profili.

Il primo, come già detto, è quello dell’inevitabile confronto tra l’aliquota successoria del paese asiatico (60%) e quelle italiane, che sono comprese tra il 4% ed l’8% e sono spesso rese inefficaci da franchigie generosissime per moglie e figli. Pertanto, mentre gli imprenditori ultra-ricchi sudcoreani – così come le famiglie di ogni fascia economica – si sono adattate a questo sistema impositivo così estremo accantonando una liquidità adeguata per affrontare i costi della successione (che sono anche commisurate al patrimonio, e non solo al grado di parentela degli eredi), le famiglie imprenditoriali italiane non accantonano sufficientemente e preferiscono privilegiare le quote aziendali, le partecipazioni azionarie e, soprattutto, il patrimonio immobiliare.

Il secondo, invece, genera una più larga riflessione sulla stessa ratio dell’imposta di successione, nonchè una serie di perplessità. In particolare, ci si chiede se è ancora sostenibile costringere gli eredi ad una dismissione forzosa di una parte del patrimonio, frutto di talento, fatica e senso degli affari del de cuius e/o della famiglia di origine, per consentire allo Stato un gettito fiscale da destinare, solo in via di principio, alla redistribuzione della ricchezza tra le classi sociali più svantaggiate, senza avere alcuna sicurezza che queste entrate vengano in qualche modo vincolate a questa finalità e non si perdano, invece, in mille rivoli che nulla c’entrano con l’obiettivo sociale originario. Inoltre, se la tassazione ordinaria imposta alle aziende – ancora piuttosto elevata in Italia – assolve già al principio della redistribuzione della ricchezza sociale (in questo caso tramite le politiche del lavoro finanziate dal gettito fiscale), questa ulteriore imposta viene percepita da sempre come una “doppia tassazione” sul patrimonio degli imprenditori, i cui beni personali sono legati a doppio filo con le attività imprenditoriali che sono state già debitamente tassate in vita.

La scioglimento di questi dubbi non è semplice, ma è certo che non esiste alcun vincolo contabile che costringa lo Stato a spendere il gettito fiscale derivante dalle imposte di successione e donazione a vantaggio di specifiche categorie di interessi collettivi (es. formazione alle imprese, borse di studio accademiche, sostegno agli studi per gli studenti meritevoli), per cui risulta quasi incomprensibile la necessità di mantenere tale imposta e non prevedere, invece, il mantenimento del sistema attuale o la sua totale eliminazione.

Peraltro, in Italia il tessuto imprenditoriale è fatto di piccole e medie imprese, ed un passaggio generazionale privo di qualunque imposizione fiscale di stampo “sudcoreano” (o europeo) assicurerebbe una certa continuità strategica per lo sviluppo economico del Paese. Infatti, è noto come più della metà delle PMI italiane abbiano ancora alla guida i fondatori ultra sessantenni, i quali nei prossimi 15-20 anni dovranno passare il testimone agli attuali millennials. Inoltre, la statistica è impietosa nel ricordare che il 50% delle imprese familiari italiane scompare già alla seconda generazione, e solo un quinto arriva alla terza.

La sensazione generale è che la ratio della imposta sulle successioni e donazioni, ossia l’effetto di redistribuire la ricchezza, non ha alcun appiglio con la realtà, e che ciò accadrebbe anche qualora si scegliesse di dare seguito alle pressioni dell’Europa aumentando le aliquote (e/o diminuendo la franchigia) per rimpolpare il gettito. Il rovescio della medaglia è che una maggiore imposizione potrebbe incidere irrimediabilmente su molti dei patrimoni familiari degli imprenditori, contribuendo così all’indebolimento del tessuto imprenditoriale italiano, con ricadute occupazionali negative che vanificherebbero gli incerti effetti della redistribuzione della ricchezza.

Dal “sogno d’impresa” dei fondatori alla nuova leadership familiare. Strumenti a confronto

A prescindere dagli strumenti giuridici idonei alla trasmissione dell’azienda familiare ai figli, l’imprenditore che decide di passare il testimone è chiamato ad esercitare una scelta fondamentale per il futuro stesso dell’impresa. Per farlo, serve una notevole dose di realismo e l’accantonamento di qualunque criterio di ripartizione di natura affettiva.

Con il graduale avvicendamento storico tra la generazione dei c.d. babyboomers e quella dei millennials, il passaggio generazionale dell’impresa familiare è un fenomeno che, nel prossimo decennio, interesserà in Italia migliaia di aziende a conduzione familistica. A tal proposito, il nostro Ordinamento mette a disposizione alcuni strumenti utili per il trasferimento in vita delle quote aziendali ai futuri eredi.

Lo status giuridico effettivo di erede legittimo del patrimonio aziendale diventa effettivo e “staticamente” produttivo di effetti solo al momento del trapasso dell’imprenditore; se questi decide di perfezionare in vita il passaggio del patrimonio aziendale a figli e nipoti, dovrà tener in buon conto le caratteristiche peculiari (personalità, competenza, esperienza, talento etc) di ciascuno di essi, da valutare esattamente come un candidato esterno alla famiglia che, in base al proprio curriculum, aspira a ricoprire un ruolo chiave nell’impresa o, magari, ad averne la sua leadership.

Patrimonials e Millennials

In tutta evidenza, si tratta di una scelta molto difficile, che può suscitare potenziali attriti in seno alla famiglia e che richiede fermezza da parte dell’imprenditore, nonché una certa abilità nello scegliere, tra i figli, il nuovo leader e i suoi dirigenti. Ci possono volere decenni per far sviluppare ed affermare un’azienda nel mercato, ma basta anche un solo anno di scontri e disaccordi per affondarla. 

L’affetto genitoriale ed il desiderio di accontentare tutti in parti uguali, nella trasmissione della leadership, sono molto ingannevoli. L’azienda familiare, infatti, non si guida con intenti democratici e di equa distribuzione dei poteri e delle deleghe, ma con decisioni “autoritarie” (e autorevoli), e ciò è nella sua stessa natura di avere un leader assoluto al comando. In generale, un leader ha bisogno di una certa base di consenso per “governare” un’azienda nel migliore dei modi possibili. Nel caso di un estraneo alla famiglia, per lui parlerà il suo curriculum ed il carisma conferito dai risultati già ottenuti in precedenti incarichi – un esempio celebre è quello di Sergio Marchionne per la famiglia Agnelli, e in precedenza quello di Cesare Romiti ai tempi di Giovanni Agnelli – ma se la scelta ricade necessariamente (per tradizione, opportunità, continuità etc) su uno dei componenti della famiglia, bisognerà tenere in conto i principi basilari delle relazioni all’interno della gerarchia aziendale. Il leader, infatti, è colui che si adopera per innovare e sperimentare nuove politiche e guidare la direzione del business con una certa dose di coraggio. E’ colui che detta le tendenze, mentre i manager/dirigenti sono quelli che seguono queste tendenze, credendo, sostenendo ed abbracciando  completamente le linee guida dettate dal proprio leader. Pertanto, se si vuole assicurare continuità di successo al di là delle generazioni, ogni “vecchio” leader dovrà individuare un “nuovo” leader con le stesse caratteristiche appena descritte.

Orbene, in una famiglia imprenditoriale dove possono esistere vecchi rancori, invidie e gelosie, è necessario instaurare tra i familiari una collaborazione profonda nel nome della continuità aziendale e del benessere di tutti. Infatti, i manager possono essere considerati come i più indispensabili e “simbiotici” facilitatori della visione di un leader, ed il loro ruolo prevede che che tutti i dipendenti, manager compresi, la seguano. Nell’ambito di una successione aziendale, pertanto, l’imprenditore uscente dovrà assicurare all’impresa una struttura di comando elaborata secondo i medesimi criteri, anche a costo di estromettere dai ruoli manageriali i familiari stretti che non ritiene ancora idonei, rivolgendosi temporaneamente a risorse esterne alla famiglia.

Peraltro, mentre il trasferimento delle quote aziendali può avvenire giuridicamente in vari modi (testamento, donazione, usufrutto di partecipazioni, patti parasociali, patto di famiglia, trust), la trasmissione dell’insieme di valori che costituiscono la c.d. leadership non è attuabile attraverso le regole dei codici. In particolare, il testamento e il patto di famiglia non sembrano adeguati all’obiettivo. Il patto di famiglia, per esempio, permette ad un imprenditore di trasferire l’impresa familiare ai suoi eredi per atto pubblico, ma è gravato dall’incombente di poter essere perfezionato solo se c’è un accordo dell’imprenditore (futuro de cuius) con tutti gli eredi, e della necessità di dover riconoscere, da parte di coloro che ricevono l’azienda o le partecipazioni societarie, una liquidazione compensativa di varia natura (denaro, immobili, veicoli, preziosi etc) agli altri familiari che non prenderanno parte alla compagine societaria. Qualora percorribile, però, il patto di famiglia è un istituto estremamente vantaggioso in quanto ad aspetti fiscali. Infatti, la legge prevede per esso l’esenzione dall’imposta di donazione, l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le eventuali formalità relative e l’esenzione dall’imposta catastale per le eventuali volture.

Il testamento – così come il legato testamentario, che ha per oggetto la proprietà o l’usufrutto dell’azienda o di un ramo di essa – è parimenti sconsigliabile sia per la possibile lesione della legittima, sia per via della sua natura di istituto giuridico “non dinamico”, dal quale è impossibile far derivare la continuità della gestione aziendale.

Solitamente, l’imprenditore sceglie metodi alternativi per il passaggio generazionale dell’impresa, come ad esempio la costituzione di newco a partecipazione degli eredi, oppure la costituzione di trust o altri strumenti utili al trasferimento agli eredi della propria azienda. Le criticità già viste per il testamento ed il patto di famiglia rendono l’istituto del trust e l’usufrutto di partecipazioni gli strumenti più frequentemente utilizzati per il passaggio generazionale dell’azienda. Infatti, il Trust da un punto di vista pratico consentirebbe di salvaguardare l’azienda e il suo patrimonio mediante un atto unilaterale, e quindi senza dover concordare un accordo con gli eredi. Il Trust, inoltre, “neutralizza” la fase successoria attraverso la segregazione dei beni conferiti e consente alla gestione aziendale continuità e stabilità. In caso di presunta violazione della legittima, poi, il Trust potrebbe subire soltanto un’azione di riduzione da parte degli eredi pretermessi, ma non sarebbe mai sottoposto ad alcuna ipotesi di invalidità dell’atto.

Relativamente all’Usufrutto di partecipazioni, sarà bene fare una premessa. Il testo unico sulle imposte di successione e donazione (Dlgs n. 346/1990, articolo 3, comma 4-ter) stabilisce una particolare agevolazione fiscale al passaggio generazionale delle aziende. Con tale disposizione, i trasferimenti di aziende, rami di aziende, quote e azioni sociali a favore dei discendenti e del coniuge, in presenza di determinate condizioni, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. Tali condizioni riguardano il potere di controllo afferente alle quote sociali, e più precisamente: a) l’acquirente a titolo gratuito di azioni di SpA, per usufruire del beneficio, deve conservare il controllo della società per almeno 5 anni; b) l’acquirente a titolo gratuito di quote di società di persone deve proseguire l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni e c) qualora sia ceduta un’azienda o un ramo di azienda, è necessario che l’acquirente a titolo gratuito prosegua l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni. 

Il beneficio della non applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche nel caso in cui i beni trasferiti abbiano un valore superiore a quello delle franchigie previste, e nel caso in cui l’azienda oggetto del trasferimento contenga beni immobili, non saranno applicate neanche le imposte ipotecarie e catastali (Dlgs n. 347/1990).

Gli strumenti esaminati – in maniera succinta, per motivi di spazio e facilità di lettura – hanno lo scopo di consentire all’imprenditore o a coloro che detengono una partecipazione societaria di poter pianificare “in anticipo” la propria successione, e soprattutto di individuare, tra i suoi familiari, il miglior candidato a garantire una leadership forte, in grado di conferire continuità allo svolgimento dell’attività, evitando così il pericolo di frammentare il controllo dell’azienda tra eredi potenzialmente “litigiosi” o, comunque, in disaccordo.

Sono tante, infatti, le aziende familiari che, dopo aver prosperato durante la prima generazione di imprenditori, “si spengono” una volta arrivati alla seconda o, al massimo, alla terza generazione. Quando accade, non è solo la ricchezza ad essere distrutta, ma soprattutto il sogno d’impresa di chi ha dato inizio a tutto.