Luglio 30, 2026
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Fondo Patrimoniale e debiti del coniuge: irrilevante se l’obbligazione sia nata prima o dopo la costituzione

Come va identificato il criterio in base al quale un debito può definirsi “contratto per i bisogni della famiglia”? La risposta corretta a questa domanda è fondamentale per definire il livello di protezione assicurato dal Fondo Patrimoniale.

di Bisconti Avvocati

Il Fondo Patrimoniale rientra a pieno titolo nelle c.d. convenzioni matrimoniali. Tecnicamente, esso è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato, la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. I coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal fondo patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia effettivamente riferibile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e sia anteriore all’insorgenza di un debito non onorato o, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale che, per effetto di una sentenza, trasforma in un debitore l’imprenditore (o il professionista) che ha già costituito un Fondo Patrimoniale.

E’ corretto chiedersi come vada identificato il criterio in base al quale un debito può definirsi “contratto per i bisogni della famiglia”. Ebbene, esso non va ricercato nella natura del debito/credito (che può nascere per gli effetti di legge o per via di un contratto), ma nella relazione che esiste tra l’evento che lo ha generato e i bisogni della famiglia, non tenendo in nessun conto se il debito/credito sia nato prima o dopo la costituzione del Fondo patrimoniale. L’irrilevanza del fattore temporale, peraltro, è dimostrata dalla esistenza dell’azione revocatoria, che ha la facoltà di “andare indietro nel tempo” (comunque limitatamente ad un certo numero di anni) ed avere così effetto retroattivo. 

Possiamo tradurre con un esempio pratico questo criterio generale con il quale individuare la relazione tra il debito e i bisogni della famiglia. Secondo la giurisprudenza dei tribunali, un debito contratto da un piccolo imprenditore o da un professionista verso la banca (o un fornitore) per esigenze legate all’attività rientra tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia perché, senza quel debito, l’imprenditore o il professionista potrebbero non essere in grado di produrre il reddito d’impresa (o professionale) con cui mantenere la propria famiglia. Pertanto, spetta al debitore (imprenditore o professionista che sia) dimostrare che quel debito non è funzionalmente collegato alla produzione del reddito necessario a soddisfare i bisogni della famiglia, e questa prova – per quanto non impossibile – risulta oggettivamente difficile per le micro imprese o per i piccoli studi professionali. Paradossalmente, quindi, il fondo patrimoniale finisce per essere maggiormente protettivo per gli imprenditori o professionisti con reddito molto alto, perchè per questi sarà più agevole dimostrare l’estraneità del debito rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Per quanto visto sopra, l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale non può avvenire qualora il creditore fosse a conoscenza che i debiti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia: ma come è possibile per il debitore dimostrare ciò? La prova può ricavarsi anche da presunzioni semplici, ed è sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione “apparisse” come estraneo ai bisogni della famiglia al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva il debito, per cui la consapevolezza del creditore va valutata caso per caso. Riprendendo l’esempio di prima, se un imprenditore con tre dipendenti ed una fatturato di 400.000 euro chiede alla banca un prestito di 50.000 euro, è ragionevole per la banca presumere che quel prestito sarà indirettamente finalizzato ai bisogni della famiglia dell’imprenditore perchè, attesa la dimensione dell’impresa, il reddito derivante viene utilizzato per i bisogni familiari. Se, diversamente viene concesso un prestito di un milione di euro ad un imprenditore con cento dipendenti ed un fatturato di 5.000.000 di euro, è ragionevole presumere che l’obbligazione assunta non è immediatamente collegabile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, poiché quell’imprenditore avrebbe comunque avuto, anche senza il prestito della banca, un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni della famiglia

Sarà onere del debitore provare l’estraneità dell’obbligazione dai bisogni della famiglia, mentre il creditore potrà provare il contrario anche mediante presunzioni semplici, ossia per mezzo di un ragionamento attraverso il quale si deduce l’esistenza di una circostanza ignota da provare partendo da una circostanza nota e già provata. Quando questa deduzione è rimessa al giudice, la presunzione è definita semplice, ed  ammette la prova contraria. Ad esempio, per stabilire mediante presunzioni semplici che l’obbligazione assunta sia finalizzata a far fronte ai bisogni della famiglia, il giudice valuterà alcuni elementi di grande importanza deduttiva, quali le dimensioni dell’attività di impresa (o professionale), l’importo del debito, la composizione della famiglia, lo stile di vita, l’età dei componenti e l’intensità del vincolo familiare.

Asset Protection Advisory. L’insostenibile leggerezza del Fondo Patrimoniale

Molto usato in passato come forma di protezione del patrimonio familiare, il Fondo Patrimoniale è stato gradualmente “depotenziato” e ricondotto dalla Cassazione alla sua funzione principale, che è quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela dei componenti della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale, come strumento di protezione del patrimonio familiare dall’aggressione dei terzi, ha avuto in passato particolare successo tra coloro che ne magnificavano le proprietà “salvifiche” contro tutti i debiti non onorati. Successivamente, questo rimedio giuridico è stato fatto scendere dal suo piedistallo e ricondotto alla sua funzione principale, che è quella di tutelare esclusivamente gli interessi meritevoli dei componenti di una famiglia (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap). Da ciò ne è conseguito che, per esempio, è un grave errore conferire tutto il patrimonio all’interno del Fondo, e lasciare le “briciole” al di fuori di esso dopo aver contratto un debito “importante”, oppure subito prima.

Tecnicamente, il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Inoltre, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Però, come abbiamo detto, la sua opponibilità ai creditori non è supportata da un buon livello di protezione, ed è necessario, affinchè esso sia veramente efficace, che la sua costituzione sia fatta risalire con largo anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati oppure, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

In estrema sintesi, i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni vincolati dal fondo patrimoniale quando i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in ciò intendendosi che il Fondo ha una efficacia limitata agli scopi relativi al soddisfacimento di esigenze di famiglia, con esclusione totale dei debiti sorti per finalità voluttuarie o accessorie. Tuttavia, se un credito è sorto prima della costituzione del Fondo, il creditore può avanzare un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma avrà l’onere di provare che il fondo patrimoniale è stato costituito con la volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori. Inoltre, questi ultimi devono anche dimostrare che manchi un patrimonio residuo (oltre ai beni del Fondo) sul quale poter soddisfare il proprio credito, e se i beni della famiglia sono stati trasferiti nel Fondo nella loro interezza, la deduzione diventa indizio o prova di fronte al giudice delle esecuzioni.

Relativamente al tempismo con il quale si costituisce un fondo patrimoniale, possiamo stilare una sorta di “classifica” in base alla quale il Fondo è più o meno aggredibile.

1) Entro il primo anno dalla sua costituzione – i beni inseriti nel Fondo possono essere sempre aggrediti dai creditori e messi in vendita all’asta, senza bisogno di una azione revocatoria, poiché è sufficiente, per il giudice delle esecuzioni, confrontare la data di iscrizione del Fondo e quella del pignoramento: se sono trascorsi meno di 12 mesi, il Fondo è come se non fosse mai stato costituito.
2) Nei primi cinque anni dalla sua costituzione – il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria, ma i creditori devono provare che è stato costituito con l’intento di frodarli (dimostrazione facile solo nel caso in cui, come abbiamo visto, il debitore non ha altri beni pignorabili).
3) Dopo i cinque anni dalla sua costituzione – si possono ipotecare e pignorare, senza azione revocatoria, i beni inseriti nel Fondo per debiti necessari a soddisfare i bisogni della famiglia.

In relazione alla funzione del Fondo di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia, la Corte di Cassazione ha sempre dato una interpretazione molto ampia, comprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al suo potenziamento dal punto di vista lavorativo, restando escluse solo le esigenze voluttuarie e speculative. Ciò significa che, secondo la Cassazione, rimane in capo al creditore l’onere di provare che il debito entrato in contenzioso, assunto in ambito esclusivamente lavorativo-professionale e solo incidentalmente suscettibile di effetti per la famiglia, è volto a soddisfare immediatamente e direttamente i bisogni della famiglia.

Aver costituito un fondo patrimoniale, naturalmente, non esclude che chi ne fa parte non possa indebitarsi per motivi legati alla professione (es. acquisto dello studio per mezzo di un mutuo). Pertanto, l’indebitamento in buona fede e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo è sempre possibile, ed in caso di improvvisa insostenibilità finanziaria – come succede nei casi di perdita del lavoro e conseguente sovraindebitamento – le garanzie offerte dal fondo patrimoniale potranno essere validamente opposte alle azioni esecutive volte ad aggredire anche i beni contenuti nel Fondo.

Nel corso del 2021, in piena pandemia, la Corte di Cassazione è intervenuta con una ordinanza molto interessante (n. 2904 dell’8 Febbraio 2021), con la quale ha stabilito che i debiti nati nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. In questo modo, la Cassazione ha escluso che vi possa essere un collegamento automatico tra le obbligazioni sorte per motivi professionali e la necessità per il debitore di sopperire con essi ai bisogni della propria famiglia, attribuendo l’onere di provare tale collegamento – cosa per niente facile – in capo al creditore

In sintesi, anche in presenza di un indebitamento già in essere al momento della costituzione del Fondo, ciò che conta è che esso sia regolarmente onorato a quella data. Infatti, in assenza di ritardi nei pagamenti delle rate, di contestazioni del debito e, in generale, di qualunque contenzioso o causa pregiudizievole (anche sopravvenuta ed informale), nessun creditore potrà, ad esempio, comunicare arbitrariamente al debitore la decadenza dal beneficio del termine, per poi argomentare temerariamente che il ricorso al Fondo, anziché essere sotteso alla protezione di interessi meritevoli, sia stato concepito in futuro danno ai creditori. Ma attenzione: è sufficiente anche un solo ritardo nei pagamenti del debito per poter permettere ai creditori di argomentare la necessità di misure cautelative, sorrette dalla circostanza secondo cui il conferimento di beni nel fondo patrimoniale abbia di fatto diminuito le garanzie complessive del debitore che, all’atto della analisi e delibera del prestito, erano state giudicate idonee alla sua concessione pur non essendo oggetto di garanzia reale.

Da qui la “leggerezza” della protezione prestata dal Fondo Patrimoniale, che spesso soccombe di fronte alle esigenze dei creditori e, soprattutto, rivela la scarsa credibilità di un tardivo progetto di tutela degli asset familiari.

Relativamente al titolo di proprietà dei beni conferiti nel Fondo, è interessante precisare che, nel caso in cui vengano inseriti anche beni che erano già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, il titolo di proprietà non muta: se uno dei due è proprietario di un appartamento, e dopo qualche tempo decide di inserirlo nel fondo patrimoniale, la proprietà resta la sua anche se l’altro coniuge può amministrare il bene in quanto parte costituente il Fondo.

A testimonianza del suo strettissimo legame giuridico e sostanziale con i bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale non “muore” nemmeno con la separazione, e deve avvenire il divorzio (o l’annullamento del matrimonio) affinchè cessi di vivere e permetta ai beni di ciascuno dei coniugi, precedentemente inseriti nel patrimonio separato, di tornare a chi ne era il legittimo proprietario prima del conferimento. In realtà, a tornare pienamente nella sfera giuridica del proprietario non è esattamente il titolo di proprietà – che non è mai cessato – bensì la sua disponibilità e amministrazione esclusiva. In caso di comproprietà originaria, ognuno dei due coniugi conserverà la rispettiva quota, ed il bene potrà essere diviso solo con un autonomo procedimento di scioglimento della comunione legale.

L’unico caso – peraltro piuttosto frequente – in cui il fondo patrimoniale non cessa neanche con il divorzio è quando la famiglia, nel cui interesse il Fondo era stato costituito, annovera dei figli minorenni. In questo caso, finchè il figlio più piccolo non sarà diventato maggiorenne il Fondo avrà vita.

Covid-19 infetta l’economia mondiale. Mercati nervosi e PIL in discesa, ma una nuova recessione è improbabile

The Economist: la strategia più adeguata sembra essere quella di mantenere le posizioni investite, rimanendo focalizzati sull’asset allocation strategica e prestando attenzione alla gestione del rischio, poiché gli episodi di volatilità potrebbero proseguire.

Per gran parte del mese di febbraio, era sembrato che i mercati finanziari scontassero uno scenario di base che ipotizzava un impatto relativamente temporaneo del COVID-19. La Cina ha adottato subito misure drastiche per contenere l’epidemia di Coronavirus e sostenere l’economia, creando le premesse per una ripresa potenzialmente rapida dell’attività. Le informazioni disponibili avallano questo scenario: il tasso di crescita dei nuovi casi in Cina ha cominciato a rallentare e l’attento monitoraggio dei dati sul consumo di energia elettrica, sul traffico passeggeri e sulle vendite immobiliari nel paese ha evidenziato dei segnali di miglioramento. Ipotizzando uno scenario di contenimento dell’epidemia con un impatto limitato del virus, però, gli investitori avevano cominciato a guardare con un certo favore all’effetto di stimolo delle misure intraprese, ma adesso i mercati sembrano scontare una maggiore probabilità che l’impatto del Coronavirus sia più grave e prolungato.

Peraltro, in ossequi al principio del liberismo economico, gli stessi mercati sono stati “lasciati soli” dalla politica proprio nel momento in cui, invece, serviva una certa concertazione; così, solo quando i mercati finanziari sono stati scossi dal panico da possibile pandemia la politica è entrata (tardivamente) in azione, nella consapevolezza che il PIL globale probabilmente si ridurrà per buona parte di quest’anno.

Di conseguenza, alcune banche centrali hanno tagliato i tassi di interesse a un ritmo visto l’ultima volta nella crisi finanziaria del 2007-09. Il 3 marzo la Federal Reserve ha abbassato il suo tasso ufficiale di 0,5 punti percentuali, due settimane prima della riunione programmata di politica monetaria. Anche le banche centrali in Australia, Canada e Indonesia hanno seguito l’esempio, e a breve vedremo medesima reazione da parte della Banca centrale europea e della Banca d’Inghilterra.

Se i mercati monetari hanno ragione, sono in serbo altri tagli alla Fed. Eppure, c’è la sensazione inquieta che una raffica di ulteriori tagli dei tassi potrebbe non essere la soluzione a questa crisi, anche perché sono già molto bassi. Una regola d’oro nella lotta alle crisi è quella secondo cui, per essere credibili, bisogna avere più munizioni disponibili. Nel 2008-10 il tasso medio globale è diminuito di tre punti percentuali; oggi, invece, al di fuori dell’America i tassi di interesse dei paesi occidentali sono vicini, pari o inferiori allo zero. Perfino la Fed ha un margine di manovra limitato per tagliare ancora di più: una ragione, forse, per cui i corsi azionari non sono riusciti a riprendersi nelle ore successive alla sua ultima mossa.

La tensione deriva anche dalla peculiarità dello shock che l’economia deve affrontare, che comporta effetti sulla domanda, l’offerta e la fiducia. La durata dell’interruzione dipende principalmente dalla gravità dell’epidemia e dalle misure di sanità pubblica adottate per contenerla. Alla luce di tali incertezze, i politici sanno che sebbene i tagli ai tassi di interesse siano un’opzione, hanno anche bisogno di misure fiscali e finanziarie per aiutare le imprese e gli individui a resistere a una stretta temporanea ma lancinante.

Un modo in cui il virus danneggia l’economia è interrompendo l’offerta di lavoro, beni e servizi.: le persone si ammalano, le scuole chiudono, costringendo i genitori a rimanere a casa. Le quarantene potrebbero forzare la chiusura completa dei luoghi di lavoro. Ciò è accompagnato da notevoli effetti della domanda. Alcuni sono inevitabili: i malati o i soggetti in quarantena escono di meno e acquistano meno beni. Anche le misure di sanità pubblica limitano l’attività economica. Mettere più soldi nelle mani dei consumatori farà poco per compensare questa resistenza. La piena attività, pertanto, riprenderà solo una volta che l’epidemia avrà finito la sua corsa.

Inoltre, sia le aziende che le famiglie dovranno affrontare una crisi di liquidità. Per le prime, in particolare, è fondamentale non depauperare eccessivamente la propria riserva di liquidità per rimanere in piedi. Prendendo in considerazione, ad esempio, un campione di 2.000 società americane quotate in borsa, e immaginando che i loro ricavi si riducano sensibilmente in tre mesi e non riescano più a coprire i costi fissi (che non si riducono), ci si potrebbe attendere che un quarto di esse non avrebbe abbastanza denaro di riserva per sostenerli e dovrebbe cercare di prenderlo in prestito, oppure di ridimensionare produzione e occupazione. Infatti, secondo i ricercatori della Bank for International Settlement (un specie di club di banche centrali), oltre il 12% delle imprese del mondo ricco genera entrate troppo ridotte per coprire il pagamento anche dei soli interessi sul debito.

Molti lavoratori, quindi, rischiano di perdere i loro redditi e il loro lavoro, mentre devono ancora rimborsare i mutui e acquistare beni essenziali. In Cina, che è un mese avanti rispetto al resto del mondo in termini di contagio, un sondaggio tra i responsabili degli acquisti ha rivelato che la produzione manifatturiera a febbraio è scesa ai livelli più bassi dal 2004, ed oggi sembra probabile che il PIL si contrarrà nel primo trimestre per la prima volta dalla morte di Mao Zedong nel 1976. Goldman Sachs ritiene che il PIL globale annuo si ridurrà del 2,5% nel primo trimestre, ma il crollo si interromperà una volta che il virus smetterà di diffondersi, e la velocità e le dimensioni del rimbalzo economico dipenderanno anche dalle condizioni in cui si troveranno i paesi a quella data.

Nel frattempo, i banchieri centrali e i ministeri finanziari si stanno rivolgendo a interventi più mirati, che rientrano in tre grandi categorie: politiche per garantire che il credito fluisca senza intoppi attraverso le banche e i mercati monetari; misure per aiutare le aziende a sostenere costi fissi, come l’affitto e le imposte; misure per proteggere i lavoratori sovvenzionando i costi salariali.

LEGGI ANCHE: Se il Coronavirus non si ferma, PIL e mercati a picco. Ma anche il panico si supera con la quarantena

Questa serie di misure ha lo scopo di proteggere i lavoratori, prevenendo i licenziamenti e mantenendo stabili i redditi. Il governo cinese, per esempio, ha messo in atto un taglio temporaneo ai contributi previdenziali. Il Giappone sosterrà i salari delle persone che sono costrette a prendersi del tempo libero per prendersi cura dei bambini o dei parenti malati. Singapore ha annunciato sovvenzioni in denaro per i datori di lavoro dei lavoratori interessati.

Quali sono gli scenari potenziali, alla luce dell’attuale situazione?

1) un aumento del flusso di notizie negative sull’epidemia, che probabilmente causerebbe un ulteriore aumento del rischio; 2) una stabilizzazione del tasso di crescita dei nuovi casi di COVID-19; in tale evenienza, i mercati potrebbero registrare una parziale inversione rispetto agli ultimi ribassi, e 3) un calo del tasso di crescita dei nuovi casi, che potrebbe indurre gli investitori a ritenere che le misure di contenimento stiano funzionando e a concentrarsi nuovamente su una potenziale ripresa dell’attività, alla luce dello stimolo derivante da un calo generalizzato dei tassi di interesse e dalle misure di sostegno dell’economia adottate un po’ da tutti i paesi.

Qual è la probabilità di una recessione? Le prospettive economiche sono incerte ma, in questa fase, continuiamo a ritenere improbabile una recessione economica negli Stati Uniti o a livello globale. A gennaio l’attività economica evidenziava una tendenza al miglioramento, e crediamo che, in uno scenario in cui l’impatto dell’epidemia di coronavirus si limiti sostanzialmente al primo semestre dell’anno, la crescita potrebbe continuare a mostrare una buona tenuta. Tuttavia, bisogna rivedere al ribasso le previsioni di crescita dell’economia cinese per il 2020 (dal 5,8% al 5,2%), ma la risposta sul piano politico e i segnali di stabilizzazione dell’attività dovrebbero limitare ulteriori rallentamenti. Per quanto riguarda i mercati, la strategia più adeguata sembra essere quella di mantenere le posizioni investite, rimanendo focalizzati sull’asset allocation strategica e prestando attenzione alla gestione del rischio, poiché gli episodi di volatilità potrebbero proseguire.

Ricchezza degli italiani e sviluppo di competenze: dai patrimonials ai millennials molti beni e poca conoscenza

Complice il contesto storico in cui sono cresciuti, i patrimonials non sono stati in grado di trasmettere ai millennials la conoscenza in campo finanziario.

Secondo l’ultimo Rapporto Istat e Banca d’Italia sulla ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie, a fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a 9.743 miliardi di euro. Di questi, le abitazioni costituiscono la principale forma di investimento e, con un valore di 5.246 miliardi di euro, rappresentano la metà della ricchezza lorda. Relativamente alle abitazioni, la ricchezza complessiva dei patrimonials italiani ammonta esattamente a 5.246.608 milioni di euro. In particolare:

– immobili non residenziali: 678,8 miliardi di euro;

– biglietti circolanti e depositi: 1.360 miliardi di euro;

– obbligazioni: 314,1 miliardi di euro;

– azioni: 1.038 miliardi di euro;

– derivati: 787 milioni di euro;

– quote di fondi comuni: 524,2 miliardi di euro

– riserve assicurative e garanzie standard: 130,2 miliardi di euro.

In tema di creazione di ricchezza e di sviluppo di competenze, il confronto tra patrimonials e millennials è d’obbligo. I primi (che corrispondono ai genitori dei secondi) hanno imparato a prendere rischi e conosciuto luci ed ombre dei mercati azionari; hanno investito in immobili ed assistito alla nascita dell’industria dei prodotti finanziari. Inoltre, essi hanno vissuto da sfortunati protagonisti la “madre di tutte le crisi” (2008 – oggi).

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I secondi, a quanto pare, non hanno beneficiato di questo patrimonio di esperienze.

Prendendo ad esempio i mercati finanziari, secondo John Bogle (Vanguard) una buona regola per investire in azioni è quella secondo cui bisogna destinare al mercato azionario una percentuale pari a 100 meno la propria età. Si tratta certamente di una regola un pò troppo semplicistica, ma essa coglie due punti fondamentali dell’investimento:

  • è giusto ed opportuno investire in azioni fin da giovani;
  • è importante ribilanciare il patrimonio, riducendo il rischio, durante la propria vita.

Contrariamente a questa regola universalmente accettata, i millennials preferiscono comprare prodotti di investimento con una bassa percentuale di azioni e una elevata percentuale di attività a rischio basso. Scelta che ovviamente darà luogo a rendimenti futuri ridotti.
La ragione è, in parte, dettata dalla scarsa educazione finanziaria ricevuta dal contesto socio-educativo, causa oggi di eccessiva prudenza proprio nell’età dove sarebbe consigliabile prendere qualche rischio in più.
Anche l’industria degli strumenti finanziari è responsabile di questa mancata trasmissione di conoscenze prima ai patrimonials, e di conseguenza ai millennials; essa, infatti, per lungo tempo essa ha tenuto i primi in un limbo di ignoranza e scarsa consapevolezza, sull’onda del “fidati e delega a noi le decisioni di investimento”, in ciò determinando uno scenario di scarsa educazione finanziaria anche nelle famiglie più evolute. Ne consegue che i patrimonials, complice il contesto, non sono stati in grado di conoscere bene e di poter trasmettere i contenuti di educazione finanziaria ai millennials.
Per meglio comprendere di cosa stiamo parlando, ci viene in aiuto una ricerca internazionale condotta su un campione di investitori finali e su un campione di consulenti finanziari. Secondo questo studio, molti clienti, detentori di notevoli patrimoni mobiliari, si aspettano dal proprio consulente un rendimento annuo pari al 10.0% oltre l’inflazione. Dal momento che oggi, con i tassi vicini allo zero, realizzare un +10% richiede l’assunzione di rischi considerevoli, saremmo portati a ritenere che questi risparmiatori hanno una elevata propensione al rischio… Niente affatto! Il 72% di loro si definisce prudente, e l’82% di loro riferisce di preferire la sicurezza rispetto alla performance.
In sintesi, essi hanno compreso ben poco del mondo degli investimenti finanziari. Fanno da contraltare i consulenti, che in teoria dovrebbero essere i portatori sani di educazione finanziaria. Infatti, molto correttamente, il rendimento medio atteso dai consulenti (che sanno come va il mondo in questo preciso momento) è del 3,4% annuo.

Eppure, sembra che i loro clienti si aspettino ben altro.

Esiste quindi una distanza enorme tra la pia illusione del 10% atteso dai clienti ed il più pragmatico 3,4% atteso dei consulenti; questo vuoto getta le basi per migliorare tutto il ciclo di informazione al cliente all’interno di un percorso che non può essere limitato solo a quanto previsto dalla nuova normativa europea (c.d. MiFID II) relativamente ai costi, ma deve necessariamente comprendere anche un percorso culturale di educazione finanziaria da erogare a tutti, fin dalla scuola dell’obbligo.

Per fortuna, da qualche tempo se ne comincia a parlare.

Se hai trovato utile questo articolo forse potrebbe interessarti sapere come tutelare il tuo patrimonio familiare dagli attacchi esterni

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Buona lettura !