Ottobre 12, 2025
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Donazioni di denaro ai figli. Genitori e nonni, bonifici e cointestazioni vanno fatti a regola d’arte

Le donazioni indirette sono usate frequentemente nelle famiglie italiane, ma andrebbero disciplinate in modo corretto per evitare possibili problemi con i terzi. 

di Adriana Cardinale

Nella vita di ogni giorno, tutti i professionisti che si occupano di gestione e tutela del patrimonio dei propri clienti si imbattono nei classici quesiti che riguardano gli atti di disposizione delle somme liquide, che genitori e nonni effettuano per le esigenze più disparate di figli e nipoti. Molto spesso, poi, queste richieste arrivano quando il titolare di una posizione ha fiutato un pericolo generico di possibile aggressione da parte di terzi, e vorrebbe così correre al riparo conferendo ai figli somme (o beni immobili e mobili soggetti a registrazione) altrimenti aggredibili dai creditori. Per evitare di far insorgere un tale sospetto anche quando si è in perfetta buona fede, è bene usare nel modo corretto i due strumenti più frequentemente usati per trasmettere risorse finanziarie ad altri (figli e/o coniuge) o per attribuirne a questi la contitolarità: i bonifici bancari e le cointestazioni

Se è già stato incardinato un contenzioso da parte di terzi creditori (o aspiranti tali), non c’è strumento di tutela tardiva che i creditori non possano mettere in discussione in un eventuale giudizio; così, in tutti i casi in cui si voglia effettuare una donazione di denaro, è necessario usare delle accortezze che segnano il confine tra l’autentica tutela dei propri cari ed un possibile accertamento di un tribunale (per non parlare delle future dispute tra eredi). In tal senso, il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, con la quale si è pronunciata in merito alla tassabilità delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli, aiuta non poco a comprendere i confini tra operazione lecita e operazione effettuata in danno ai creditori. In particolare, la sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla disciplina in materia di imposte sulle donazioni descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, “incompleta” e “non condivisibile”. Prima, infatti, la normativa fiscale prevedeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro, soprattutto tramite bonifico bancario e/o assegni circolari e, più in generale, per le “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”; oggi, tale previsione viene ribaltata e, di fatto, la tassazione non si applicherà su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione, a meno che gli atti di liberalità/donazioni informali non abbiano determinato, da sole o sommate a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro (art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni).

E il bonifico bancario, come si configura all’interno del nuovo orientamento stabilito dalla Cassazione? Sulla sua natura di atto scritto in molti erroneamente ci metterebbero la firma, poichè la disposizione di bonifico, oltre a prevedere l’esistenza di modulistica specifica, contiene soprattutto la causale per cui un soggetto trasferisce ad un terzo somme di denaro, nel caso in questione (genitori-figli) a titolo di liberalità. Pertanto, firmare in banca un modulo di bonifico con apposizione obbligatoria di una causale non è esattamente un atto scritto, poichè si tratta di una operazione unilaterale, che non prevede accettazione espressa del beneficiario, e può essere disposta anche senza alcuna firma direttamente da casa (home banking) o dal proprio smartphone, tramite l’applicazione della banca, anche per cifre non di modico valore (fino a 25.000 euro).

I motivi che inducono i genitori ad usare il bonifico per effettuare una vera e propria donazione sono i più disparati: il pagamento ricorrente degli affitti per gli studenti fuori sede, l’avviamento economico alla professione del figlio appena abilitato, l’acquisto della sua prima abitazione, le spese matrimoniali o la nascita dei nipoti. Si tratta di esempi di donazioni indirette – e non semplicemente informali – che prima della sentenza n. 7442 della Cassazione andavano disciplinate, in teoria, con atto pubblico. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento di master e corsi universitari all’estero del figlio è il risultato di una donazione a tutti gli effetti, e probabilmente tale natura giuridica verrà eccepita ancora nei mesi a venire, costringendo il contribuente a fare ricorso. eccependo proprio la sentenza n. 7442

Relativamente all’acquisto della abitazione al figlio, se non si ha la volontà di effettuare una donazione, ma serve integrare i mezzi finanziari di cui l’acquirente è parzialmente (o totalmente) sprovvisto, l’iter corretto da seguire è questo: il genitore partecipa all’atto di compravendita, mette a disposizione la somma necessaria per l’acquisto ed il notaio preciserà nel relativo atto che il denaro viene messo a disposizione dal genitore. In questo caso, non si perfeziona una donazione, e l’immobile acquistato non sarà soggetto ad alcun termine di perfezionamento (decennale o ventennale) come nelle donazioni; questo farà sì che la casa acquistata potrà essere rivenduta successivamente, in qualunque momento, senza pregiudizio per i terzi acquirenti. Al contrario, la donazione di denaro effettuata con bonifico più atto pubblico (caso rarissimo) è una donazione a tutti gli effetti, che comporta il trasferimento della proprietà del denaro in capo al donatario, e come tutte le donazioni potrà essere invalidata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (es. dopo la separazione, con una seconda moglie). In ogni caso, la validità di una donazione di denaro – quando viene effettuata tramite bonifico più atto pubblico – ha effetti notevoli relativamente alla tutela del patrimonio disponibile. Infatti, se la donazione è valida, i creditori del donante non potranno avanzare pretese di alcun tipo sul denaro donato, e gli eredi potranno agire solo se c’è lesione della loro quota legittima.

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La Cassazione è intervenuta in passato anche nei casi di donazione di denaro effettuata con bonifico ma senza atto pubblico (c.d. donazione informale). In questi casi, tale atto di disposizione non trasferisce affatto la proprietà del denaro, ma fa del destinatario un semplice custode di esso, che rimane di proprietà del donante e quindi può essere sia aggredito dai suoi creditori che essere reclamato, in sede di successione, dagli eredi esclusi. Peraltro, secondo la Suprema Corte si tratta di donazione indiretta anche quando il donante effettua il trasferimento di denaro ad un conto cointestato tra donante e donatario, il quale poi ne dispone liberamente. In questo caso, la donazione è valida a condizione che si dimostri il c.d. animus donandi, per esempio corredando il bonifico con una documentazione idonea (es. scrittura privata più causale che specifichi la parola “donazione“). Anche in questo caso, i creditori non potranno aggredire il denaro (idem gli eredi, con azione di riduzione). L’effetto è identico anche per le donazioni effettuate tramite assegno.

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Altro tema è quello della donazione dai nonni ai nipoti. La Corte di Cassazione ricorda che anche il semplice prestito padri-figli andrebbe registrato e sottoposto ad imposta; pertanto, il bonifico di valore rilevante che si effettua al nipote (ma anche da marito a moglie), per essere valido, deve essere assistito da atto pubblico, a meno che:
– non sia di modico valore (da valutare caso per caso, in proporzione al patrimonio del nonno),
– non sia ricorrente (es. pagamento regolare della rata di mutuo del figlionipote),
– non sia privo di motivazione.  

Un caso interessante, a metà strada tra gli effetti del bonifico e quelli di una cointestazione, è quello della cessione della qualità di contraente di una polizza vita da padre a figlio (o da nonno a nipote, o da marito a moglie). Anche in questa circostanza sarà necessario dimostrare l’animus donandi – cosa difficilissima da fare – a meno che non esista almeno una scrittura privata a sostegno dell’operazione.

Relativamente alle cointestazioni, c’è da dire che le famiglie italiane usano spesso questo strumento, ma bisogna valutarne bene vantaggi e svantaggi. In una cointestazione, infatti, ogni cointestatario si presume essere comproprietario del denaro ivi contenuto, e quindi può essere aggredito dai creditori, a meno che non si conservino le prove della provenienza esclusiva delle somme in capo all’originario intestatario (es. vendita titoli/fondi, disposizione di chiusura del conto mono-intestato e trasferimento tramite bonifico al conto cointestato). Questo strumento, inoltre, non è privo di effetti collaterali, come nelle questioni ereditarie in presenza di seconda moglie che pretende, per esempio, la metà di quanto tenuto nel conto cointestato padre-figli; oppure il caso tipico di una cointestazione di lunga durata padre single-figlio, il secondo dei quali commette una irregolarità amministrativa e, per questo motivo, viene perseguito fino al risarcimento a terzi. In questo caso, secondo la Cassazione tutte le somme cointestate, anche se erano di competenza esclusiva del padre (il quale le alimentava, per esempio, con il proprio reddito o pensione), potranno essere sequestrate, e liberate solo se il padre potrà dimostrare di averle accantonate da solo grazie alla documentazione bancaria. Per quanto sopra, è sempre meglio usare la delega, che non trasferisce alcuna proprietà e conferisce ampie possibilità di gestione al figlio delegato.

Il governatore Fontana e i trust di diritto estero. Oltre la politica, ecco cosa ci insegna la vicenda

Il caso dei camici acquistati dalla Regione Lombardia diventa un caso di scuola sul (non) corretto utilizzo del trust come strumento idoneo alla protezione del patrimonio familiare contro l’aggressione di terzi ed alla pianificazione patrimoniale del professionista e dell’imprenditore.

Di Alessio Cardinale*

Raramente ci occupiamo di politica, e quando succede lo facciamo esclusivamente per trattare questioni relative al ruolo dell’Italia nell’Unione Europea e le possibili conseguenze economiche e sociali di scelte troppo spesso prese a beneficio dei paesi del Nord Europa e a danno di quelli del Sud (quella che abbiamo ribattezzato Q.M.E., “Questione Meridionale Europea”). Questa volta, però, la vicenda che vede il Governatore della Lombardia Fontana coinvolto, in qualche modo, nella vicenda della fornitura di camici – ancora tutta da chiarire – da parte dell’azienda del cognato, ci fornisce l’occasione per confrontarci con alcune tematiche a noi care, e cioè la tutela del patrimonio familiare e gli strumenti corretti per attuarla.

In estrema sintesi, il leitmotiv degli avversari politici di Fontana è “…è evidente che Fontana sapesse della fornitura di camici fin dall’inizio, ma nonostante questo affermava di non entrarci nulla…”, mentre quello della difesa è “…il Governatore non è stato preventivamente avvisato dal cognato di quella fornitura, e quando si è accorto della stessa ha chiesto al cognato di rinunciare ai soldi per salvaguardare la limpidezza dell’operazione”. Ecco, di questa querelle ci interessa veramente poco, ma la vicenda è interessante perchè tratta di un acquisto di merce, poi trasformato irritualmente in una donazione di fatto, e della scoperta del passato utilizzo, da parte della famiglia del Governatore, di due trust di diritto estero (Bahamas), con disponibilità pari a 5,3 milioni di euro “scudati” nel 2015, senza il rientro materiale in un conto italiano, serviti per imprecisate esigenze di tutela del patrimonio familiare. Queste premesse fanno diventare la vicenda una sorta di “caso di scuola” per gli addetti ai lavori della consulenza patrimoniale.

Vediamo il perché.

Come raccontano Corriere della Sera e Repubblica, il presunto coinvolgimento di Fontana nelle indagini origina dal suo tentativo di effettuare un bonifico di 250.000 euro alla Dama SpA (società di proprietà del cognato per il 90%, e della moglie dello stesso Fontana per il 10%) da un conto in Svizzera a suo nome detenuto presso la UBS AG, sul quale erano arrivati i famosi  5,3 milioni detenuti fino ad allora da due trust alle Bahamas costituiti dalla madre di Fontana, che quindi era intestataria dei trust. Alla morte di lei (avvenuta nel Giugno 2015), l’atto di costituzione dei trust prevedeva quale “beneficiario economico” proprio il Governatore, il quale era designato anche quale “soggetto delegato”.

Il bonifico effettuato alla società del cognato e della moglie, sostiene Fontana, sarebbe servito a trasformare in una donazione la vendita dei camici alla Regione Lombardia in una donazione di fatto, rinunciando così l’azienda a farsi pagare dalla Regione i 49.353 camici oggetto dell’ordine. Ma non è questo il punto. Il punto è che questo bonifico ha fatto scattare l’allarme nell’Unione Fiduciaria, incaricata da Fontana del trasferimento di denaro, che così bloccava il pagamento  in base alla normativa antiriciclaggio (causale incoerente con il bonifico, disposto da un soggetto “sensibile” per via dell’incarico politico). Come prevede la normativa in tutti i casi di “operazione sospetta”, il soggetto bancario incaricato o la Fiduciaria devono obbligatoriamente (e riservatamente) effettuare una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia, che la gira alla Guardia di Finanza e alla Procura per le indagini di rito.

C’è da dire che il conto svizzero di Fontana detenuto presso l’UBS è completamente lecito, la Svizzera ha cessato già da qualche anno di essere un paradiso fiscale ed è rientrata nell’elenco dei paesi in “white list”. Per un personaggio politico, semmai, l’aspetto più difficile da spiegare è proprio l’utilizzo dei trust di diritto estero, dal momento che l’Ordinamento italiano permette di crearli liberamente nel nostro Paese, purchè siano coerenti allo scopo per il quale sono stati costituiti. Ed infatti, qualche giorno dopo la segnalazione i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria si recavano nella sede dell’Unione Fiduciaria, acquisivano gli atti e il 9 Giugno ascoltavano il responsabile della funzione antiriciclaggio, mentre Fontana, due giorni dopo, chiedeva alla Fiduciaria di non effettuare più il bonifico.

Un secondo aspetto, molto importante, è quello della qualità di “soggetto delegato” attribuita a suo tempo dall’intestataria dei trust al Governatore. Tutto lecito, per carità, ma piuttosto ingenuo da parte di chi dovrebbe rimanere del tutto estraneo dalla gestione, anche futura, di somme così ingenti, soprattutto se provenienti da una c.d. voluntary disclosure (cioè dal rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero),  e dimostrare di non essere stato il vero “dominus” di quei trust e di quelle somme in essi contenute (perché è questo il sospetto, ovviamente tutto da dimostrare, che chiunque sta nutrendo in questo momento).

Per tutti questi motivi, la vicenda che coinvolge il Governatore Fontana diventa un “caso di scuola” – in negativo – sia per gli addetti ai lavori che già si occupano di consulenza patrimoniale, sia per coloro (consulenti finanziari, ad esempio) che vorrebbero occuparsene per ampliare il proprio mercato e, soprattutto, le proprie competenze. In relazione ai trust, pertanto, il messaggio è uno solo: “vietato improvvisare”. E se è vero che, in caso di responsabilità personali acclarate o anche soltanto temute, la paura di un sequestro preventivo dell’intero patrimonio familiare è più che giustificata – in Italia, prima ti becchi il sequestro di tutto, poi devi faticosamente dimostrare il coinvolgimento di una sola parte di esso nell’eventuale illecito commesso – è anche vero che, nel progettare una struttura di protezione di quel patrimonio, bisogna usare strumenti credibili, che rispondano a loro volta a criteri e bisogni altrettanto credibili. E i trust di diritto estero non lo sono, soprattutto se, una volta scelti e costituiti, non si lascino lì dove sono, a dormire nelle loro segrete stanze, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Molto meglio – se non si hanno troppi scheletri nell’armadio – utilizzare i trust di diritto italiano, che riescono a porre una barriera efficace contro i creditori, o le fondazioni (oppure entrambe le soluzioni). Lo sanno bene persino coloro che in questo momento attaccano politicamente la Lega, facendo leva su questa vicenda. Il PD, per esempio, con le 68 fondazioni costituite dagli allora D.S. ed oggi riunite nella galassia della Fondazione Enrico Berlinguer (che probabilmente si rivolta nella tomba), è riuscito nell’intento di rendere non più aggredibile dalle banche il patrimonio ereditato dal PCI (in totale circa 500 milioni suddivisi tra 2.400 immobili, opere d’arte, depositi bancari), e a non pagare debiti che già nel 2004 ammontavano a 82.585.000 € (BNL), 32.645.000 € (Banca IMI) e 10.124.000 € (Efibanca). Debiti che, in tutta probabilità, verranno accollati ai contribuenti per via di una garanzia posta dal Governo sulla gran parte di quell’ammontare che origina dal debito dell’Unità (circa 81 milioni di euro).

Roba da far impallidire i “principianti” della Lega, con i loro “miseri” 49 milioni già in via di (lunghissima) restituzione allo Stato, e i consiglieri economici della famiglia del Governatore, rei di avere improvvisato e di non aver messo a frutto l’unica risorsa gratuita, in tema di Trust: la lungimiranza.

* Direttore editoriale di Patrimoni&Finanza