Aprile 21, 2026
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L’Europa dei consulenti finanziari. In Irlanda gli indipendenti contano più dei “consulenti collegati”

In Irlanda esistono diversi tipi di consulenti finanziari, che offrono una gamma di servizi di pianificazione e prodotti, spesso in combinazione tra loro, ed il cliente è abituato a pretendere grande trasparenza sulle strutture tariffarie e sui singoli costi.

L’Irlanda, da quando i suoi governi hanno adottato la politica della bassa tassazione alle imprese e , soprattutto, a quelle operanti nell’industria del risparmio gestito, è diventata celebre non solo per le pinte di birra Guinness o per le verdi scogliere a picco sul mare. Con la Brexit, poi, quasi tutti gli istituti di credito operanti maggiormente in Europa hanno trasferito la propria sede da Londra a Dublino, seguendo le centinaia di società di gestione del risparmio – anche italiane – che negli ultimi quindici anni, grazie al notevole risparmio fiscale, avevano già localizzato in Irlanda la sede legale di numerosissimi fondi. Un sistema del genere, a ben vedere, avrebbe potuto distruggere gli equilibri sui quali la consulenza finanziaria di modello anglosassone si poggia da decenni, ed effettivamente qualche effetto lo sta avendo; ma la struttura portante del settore è rimasta saldamente in mano agli advisor indipendenti, in un rapporto di forze che li vede prevalere, nelle abitudini di investimento degli irlandesi, sui c.d. “agenti/consulenti collegati”, i quali guadagnano esclusivamente in base alle provvigioni retrocesse dai distributori di strumenti finanziari.

Come in Inghilterra, infatti, anche in Irlanda i risparmiatori si rivolgono prima ad un consulente indipendente, dal quale ricevere consulenza in materia di pianificazione finanziaria e asset allocation, e poi ad un “tied agent” – o agente collegato, abbastanza simile ai consulenti finanziari non autonomi operanti massimamente in Italia – presso il quale eseguire le indicazioni del financial planner. Anzi, le due figure professionali sono spesso riunite all’interno dello stesso studio associato, poiché i primi, ossia i consulenti indipendenti (financial planner), non potendo collocare direttamente prodotti finanziari, sono i più prolifici collettori di clientela “indiretta” per i consulenti “collegati” che distribuiscono i prodotti utili a realizzare l’asset allocation del cliente.

Sembrerebbe un sistema simile a quello italiano, che vede due figure professionali differenti, ma i rispettivi rapporti di forza sono capovolti; inoltre, rispetto al modello anglosassone puro, quello irlandese consente, sulla base di una trasparenza maniacale da opporre agli investitori in relazione a costi e funzioni, una “mescolanza” che in Italia è oggi impensabile e fa sì che i circa 400 consulenti indipendenti italiani non abbiano alcun punto di contatto con l’”armata” dei 33.000 consulenti non autonomi iscritti e attivi. Infatti, pur prevedendo l’esistenza di due sole tipologie di consulenti (indipendenti e “collegati”), in Irlanda di fatto se ne aggiunge una terza, quella dei financial planner che ricevono in assoluta trasparenza sia le commissioni dirette da parte della clientela (tariffa oraria per consulenze occasionali, continuativa annuale per rapporti durevoli), sia una parte delle provvigioni stornate dai tied agent.

Questa commistione, come dicevamo, sarebbe impensabile oggi in Italia e, se non fosse per la trasparenza imposta dalla Banca Centrale d’Irlanda (che disciplina il Registro dei consulenti), difficilmente tale sistema sarebbe attuabile anche nella patria della birra Guinness e degli U2. E allora, cosa ha permesso una tale “mescolanza” di interessi potenzialmente in conflitto? Certamente l’imprinting dato alla consulenza finanziaria dal modello anglosassone, che nei decenni passati ha privilegiato nell’opinione comune il ruolo del consulente indipendente, il quale ha sempre avuto il controllo esecutivo delle operazioni di investimento suggerite ai clienti, da eseguire presso gli istituti di credito che distribuivano gli strumenti finanziari selezionati. In pratica, in Inghilterra e Irlanda è nata prima la consulenza indipendente, e poi la “consulenza di prodotto” e la categoria dei consulenti non autonomi, i quali lavorano molto di più con i servizi previdenziali (retirement plan o pianificazione pensionistica) che con il risparmio gestito.

Ciò ha permesso una sorta di “supremazia professionale” dei primi sui secondi, nonché un rapporto di strettissima collaborazione tra le due categorie, che sembra funzionare grazie all’abitudine degli irlandesi di chiedere, prima ancora di parlare di obiettivi e orizzonte temporale, la struttura tariffaria del consulente che hanno di fronte, quali sono le fonti del suo guadagno – le eventuali provvigioni ricevute dai tied agent devono essere obbligatoriamente esplicitate, a pena di sospensione e/o radiazione dal registro – e la sua qualifica specifica. Infatti, in Irlanda esistono diverse qualifiche dei consulenti finanziari, definiti dalla Commissione per la protezione della concorrenza e dei consumatori (CCPC, poi trasformata in FCCPC)) come segue:
consulenti multi-agent (tied agent o consulenti “limitati”), che vendono prodotti finanziari dei fornitori a cui sono “collegati“, e non possono offrire prodotti finanziari di altri fornitori;
consulenti “certificati” (certified financial planner), che forniscono pianificazione finanziaria personalizzata e consulenza anche su tutti i prodotti finanziari presenti in tutto il mercato (chiamati anche consulenti di analisi indipendente).
consulenti collegati con “status misto”, che forniscono consulenza su un numero di prodotti e di fornitori che varia a seconda del ramo di applicazione, per cui un consulente di questo tipo può offrire la propria consulenza su un elevato numero di prodotti di altrettanti fornitori di servizi finanziari, ma si può legare in esclusiva ad un’unica compagnia di assicurazioni, non appartenente a nessun distributore di strumenti finanziari, in relazione alla consulenza e vendita di assicurazioni, per esempio, sulla casa o sulla responsabilità civile/professionale.

Il capovolgimento dei ruoli rispetto al sistema italiano si percepisce anche in merito alla relazione con il risparmiatore: il cliente, generalmente, “appartiene” al certified financial planner, mentre il tied agent è quasi sempre un semplice fornitore di strumenti finanziari, e trova molto più conveniente legarsi ad un certo numero di consulenti indipendenti per lavorare senza la necessità impellente di reperire clientela da solo. Per questo motivo, la stragrande maggioranza delle relazioni tra i pianificatori finanziari ei loro clienti è continuativa, e quella con i tied agent irrilevante, ad eccezione dei piccoli risparmiatori che, non essendo disponibili a pagare la parcella di un financial planner, costruiscono inizialmente una relazione professionale con il tied agent. Infatti, le tariffe di un indipendente possono variare da 150 a 350 euro l’ora, oppure sono calcolate in quota fissa a seconda del patrimonio e dell’attività richiesta (difficilmente si va al di sotto dei 750 euro anche per una consulenza occasionale).

In ogni caso, qualunque consulente irlandese – ed in special modo quelli indipendenti – deve esplicitare al cliente la natura e l’entità dei pagamenti che riceve, anche indirettamente, come “condizione di procedibilità” per l’erogazione del servizio. Pertanto, i financial planner sono obbligati formalmente a comunicare al potenziale cliente se ricevono anche commissioni dal fornitore (tied agent) presso il quale il risparmiatore viene inviato, diversamente quest’ultimo sceglierà in autonomia un “consulente collegato” che venderà materialmente i prodotti consigliati.

Tutti i dettagli economici vengono forniti al cliente attraverso un documento contenente le informazioni sugli addebiti previsti, sia per la consulenza di pianificazione sia in relazione ai prodotti finanziari che verranno sottoscritti dall’investitore.

Consulenti finanziari, la Gabanelli mette a nudo (senza saperlo) i limiti storici del mono-mandato

“…..è necessario calmare gli animi e fare in modo che le due categorie di consulenti non entrino in polemica. Infatti, se lo scenario non cambia presto si combatterà una lotta di sopravvivenza tra banche-reti e consulenti non autonomi, a causa della quale è possibile che una delle due parti debba cessare di esistere affinchè sopravviva l’altra. Inoltre, se il sistema bancario continuerà a sviluppare la distribuzione dei contratti di consulenza, anche la categoria dei c.d. indipendenti è a rischio”.

Editoriale di Alessio Cardinale*

Se Milena Gabanelli, con la sua “entrata a gamba tesa” sul mondo della consulenza finanziaria, ha avuto un merito grandissimo (tra tanti altri), non è certo quello di aver fatto conoscere agli italiani la figura del consulente indipendente. La celebre giornalista d’inchiesta – probabilmente senza volerlo – ha scoperchiato una pentola dentro la quale cuoce a fuoco lento, da circa trent’anni, una questione da cui dipende tutta la fragilità dell’attuale modello di business: il vincolo del mono-mandato per i consulenti abilitati alle operazioni fuori sede (c.d. non autonomi). 

Per spiegare meglio i termini del problema anche ai risparmiatori più attenti  – quelli che leggono Patrimoni&Finanza e si interessano dell’affidabilità dei propri consulenti – raccontiamo in dettaglio la polemica scatenata dalla Gabanelli, e le reazioni che ne sono derivate. “Il mercato del risparmio è dominato dalle banche e dalle assicurazioni che hanno sempre venduto al cliente quello che era meglio per loro…. da qualche anno esiste però un’alternativa, quella dei consulenti puri…..dal dicembre 2018 esiste un albo, diviso in tre sezioni….la prima sezione è la più numerosa e conta…. 33.700 consulenti, gli ex promotori, che hanno un mandato da una rete o da una banca, e quindi vendono solo i prodotti che hanno in catalogo. Negli altri due elenchi dello stesso albo troviamo invece 268 consulenti autonomi e 38 società di consulenza”.

Queste, in sintesi, le parole della Gabanelli che hanno infuocato l’ambiente e risvegliato persino l’ANASF. Secondo il suo presidente, Maurizio Bufi, che ha replicato in rappresentanza degli oltre 12.000 iscritti all’associazione, la gestione del conflitto di interessi riguarderebbe tutti i settori dell’attività umana e “…ovviamente anche l’attività di consulenza finanziaria e di collocamento non sfugge a questa regola. Proprio per questo, il legislatore ha voluto gestire il conflitto di interesse in capo agli operatori dando delle indicazioni molto puntuali e molto precise, e cioè che questo venga risolto sempre e comunque nell’interesse del cliente…”. Bufi ha aggiunto che, in ogni caso, le reti di consulenza finanziaria hanno adottato il c.d. modello di architettura aperta (ossia quello che consente di vendere i prodotti finanziari di altre società di gestione, e non solo quelli “della casa”), che gestisce in modo efficace il conflitto di interesse.

Più concreta la posizione di Federpromm, per bocca del suo segretario Manlio Marucci, secondo il quale “il servizio di consulenza, indipendentemente dal modo in cui si esercita, manifesta una  esigenza specifica particolarmente sentita, come bisogno primario di protezione, da parte dei risparmiatori , che investono di tale ruolo il consulente finanziario, sia sul piano culturale che  di educatore familiare e patrimoniale. Prendere una posizione di parte così come  è stato espresso dalla stessa  ANASF  nei confronti di una giornalista, a cui si riconosce l’accuratezza e qualità dell’inchiesta, dimostra scarsa capacità di analisi e visione d’insieme dei ruoli svolti da tutte le figure professionali del mercato finanziario, creditizio ed assicurativo che, in qualità di operatori iscritti ad albi od elenchi, oltre ad essere vigilati, hanno a cuore gli interessi dei risparmiatori e una maggiore trasparenza del mercato”. “ In realtà”, conclude Marucci, “la dialettica che ne è seguita non affronta temi sostanziali come l’inquadramento effettivo del consulente sul piano normativo e contrattuale, la ricongiunzione della previdenza obbligatoria, l’assistenza sanitaria e qualificata, i nuovi modelli organizzativi dettati  dall’applicazione delle tecnologie avanzate al settore”.

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Al fine di evitare che un importante dibattito, come quello generato dalla Gabanelli, si risolva nel solito fatto di cronaca finanziaria rapidamente dimenticato dagli interessati, bisogna aggiungere che la vicenda, se non altro, ha avuto il merito di toccare alcuni “nervi scoperti” che risulta impossibile curare senza effettuare interventi risolutivi.

Il primo è quello di una forte competizione – prima impercettibile – tra consulenti non autonomi e consulenti c.d. indipendenti, cui la nuova normativa e la MIFiD II hanno riconosciuto un ruolo più evidente e disciplinato rispetto ad un passato di semi-oscurità. Nonostante ciò, e malgrado un notevole incremento dei professionisti che operano su base autonoma, costoro sono ancora “compressi” numericamente per via di un sistema che premia il risultato commerciale rispetto a quello squisitamente professionale. Da qui una forte rivalità (in verità molto sentita solo dai consulenti su base autonoma, soprattutto verso le banche più tradizionali), che la MIFiD II ha reso più evidente e che oggi viene veicolata anche da messaggi pubblicitari qualitativamente comparativi (come quello dell’immagine, che ritrae la pubblicità di una delle SCF operanti nella consulenza indipendente).

Il secondo nervo scoperto è quello della presunta autonomia e indipendenza, oggi usata come cavallo di battaglia per affermare una sorta di “supremazia etico-culturale” di una categoria di consulenti verso l’altra, che si vorrebbe far dipendere dall’esistenza del conflitto di interessi – sempre presente, in teoria, nel sistema banca-rete, nonostante la c.d. architettura aperta cui fa riferimento Bufi – e che, invece, si rivela essere il risultato di una forzatura del sistema italiano, fondato sul vincolo di mono-mandato, che trae le sue origini dal 1990, e che fa dei consulenti non autonomi attori del tutto incolpevoli.

Il terzo “nervo” – molto importante – è legato alla impossibilità del consulente c.d. indipendente di poter controllare in prima persona la corretta esecuzione dell’investimento da parte del cliente. Infatti, all’interno di un sistema letteralmente dominato dalle regole di funzionamento delle banche-reti, il ruolo di questa importante categoria di professionisti è limitato a quello di “mero dispensatore di consigli di investimento”, con un limite importante nella parte esecutiva delle operazioni che viene lasciata, contro ogni logica professionale, agli operatori bancari o, in ultima istanza, allo stesso cliente più o meno “tecnologicamente evoluto”. In pratica, è come se ad un avvocato venisse concesso di scrivere le memorie di difesa, ma non di poterle depositare in cancelleria e/o di discuterne in udienza.

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La polemica di cui sopra, pertanto, ha un comune denominatore: l’inadeguatezza storica del vincolo di mono-mandato, imposto da una norma ormai desueta e, soprattutto, da un sistema giunto alla sua fase di declino, per il quale è necessario comprimere continuamente (succede ormai dal 2008) i margini economici dei consulenti finanziari, alzare l’asticella del portafoglio medio e causare la fuoriuscita di migliaia di validi professionisti per consentire alle banche-reti che ne fanno parte di sopravvivere e tenere in attivo il proprio conto economico.

Pertanto, appare necessario calmare gli animi, e fare in modo che le due categorie di consulenti non entrino affatto in polemica, alimentando così una inutile rivalità che distrae tutti dalla soluzione del vero problema (che non è certo la Gabanelli). Piuttosto, bisognerebbe prendere coscienza che, in questo preciso momento storico, quella che si sta combattendo è una lotta di sopravvivenza tra gli attori della distribuzione (le banche-reti) e la categoria dei consulenti non autonomi, a causa della quale è possibile che una delle due parti, entro dieci anni, debba cessare di esistere affinchè sopravviva l’altra. Inoltre, se il sistema bancario continuerà a sviluppare la distribuzione dei contratti di consulenza, anche la categoria dei c.d. indipendenti è a rischio-sopravvivenza.

Il mondo dei consulenti non autonomi, peraltro, è strutturato come in “compartimenti stagni” dove i professionisti non comunicano tra loro nel quotidiano, e tutti loro non stanno beneficiando – chissà perché – di un indispensabile ricambio generazionale; pertanto, sembrano aver già perso la battaglia, a meno che non si sveglino dal torpore in cui vivono e, soprattutto, ritrovino unità d’intenti, magari facendo riferimento alle organizzazioni di categoria, esperte in tutela del lavoro, veramente indipendenti dagli interessi di parte dell’industria.

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La soluzione al problema c’è, ed è sotto i nostri occhi da almeno un secolo. Nel modello anglosassone, per esempio, esiste una sorta di cooperazione fra tre figure professionali che, pur mantenendo le proprie caratteristiche, conservano la loro autonomia: cliente, banca e consulente. Questo modello di business comporta benefici per ognuna delle figure che ne fanno parte. Infatti:

– il cliente sceglie personalmente la banca di sua fiducia presso la quale depositerà il denaro in custodia,

– il cliente sceglie il consulente a cui affidare la gestione del proprio patrimonio depositato in quella banca,

– il consulente opera in piena tranquillità ed indipendenza, senza conflitto di interesse e senza vincoli commerciali di alcun tipo, nel rispetto di un contratto di gestione di portafoglio,

– la banca depositaria, in qualità di custode, ha una funzione di controllo sull’operatività e sulla buona diligenza,

– Il consulente controlla che la banca esegua le disposizioni impartite dal cliente secondo le condizioni ed i tempi concordati.

Il vantaggio più evidente di questo modello, oltre alla eliminazione del conflitto di interessi, è la certezza dell’esecuzione degli ordini, che così ricadrebbero sotto il controllo del consulente, come accade oggi in Italia soltanto per quelli abilitati fuori sede (e non per gli indipendenti).

A ben vedere, il modello anglosassone di consulenza finanziaria rappresenterebbe la migliore soluzione per tutti i professionisti della finanza, un ideale punto di incontro per entrambe le categorie di consulenti, indipendenti e non. L’abbattimento del vincolo di mono-mandato, poi, assicurerebbe anche all’industria del risparmio gestito di continuare a prosperare – e ciò accadrebbe anche di fronte ad una scontata riduzione delle commissioni di gestione – ed alle banche-reti, forti della esperienza ormai quarantennale nella distribuzione e nel grado di prossimità alle famiglie-clienti, di modificare l’attuale modello di business (ormai in declino avanzato, anche per via della tecnologia) basato essenzialmente sulla distribuzione, trasformandolo in un modello di rete di consulenza vera e propria, in cui il vincolo di mono-mandato diventerebbe solo una opzione contrattuale, remunerata in modo specifico, a discrezione del professionista.

*direttore editoriale di Patrimoni&Finanza

Consulenti finanziari con mandato e indipendenti a confronto. Un’attività fiscalmente “borderline”

Numerose le differenze nel trattamento fiscale tra le due categorie della consulenza finanziaria. Focus sulle partnership con altri professionisti.

Articolo a cura de L’AngeloFiscale.it 

L’argomento che affronteremo, sperando di fare un pò di chiarezza, è l’aspetto fiscale dell’attività di consulente finanziario, analizzando anche gli aspetti più noti lungo un percorso finalizzato a fugare i dubbi di quanti, in questo momento di profondi cambiamenti della categoria, potrebbero trovarsi nella condizione di valutare una trasformazione da consulente non autonomo a consulente indipendente (o viceversa).

Riteniamo utile ricordare che la MiFID II (la direttiva Markets in financial instruments directive 2004/39/EC) ha disciplinato i mercati finanziari dell’Unione europea. Essa ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sulla definizione di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e sui requisiti che un operatore deve avere per poter prestare questo tipo di servizio.

La consulenza indipendente, infatti, è offerta da consulenti finanziari (consulenti autonomi o consulenti abilitati all’offerta fuori sede) retribuiti esclusivamente a parcella, pagata direttamente dal cliente stesso, e la cui attività deve essere esclusivamente quella di fornire consulenza riguardo le soluzioni che si adattano meglio allo specifico caso del cliente.

Indipendenza significa soprattutto agire in totale autonomia e senza alcun conflitto d’interesse.

L’attività di consulente finanziario può quindi essere svolta sia nei confronti di intermediari del credito (banche, assicurazioni etc. etc.) sia autonomamente, esercitando quindi una reale attività di consulenza nei confronti del cliente finale, unico soggetto al quale poter e dover rendere conto (cd attività fee only).

Ma cosa cambia a livello fiscale nei 2 casi sopra esposti?

La risposta è da ricercare analizzando l’attività svolta dall’intermediario finanziario. Nella prima ipotesi (CF non autonomo), il professionista agisce per conto di istituti finanziari con i quali instaura quasi un vero e proprio rapporto di rappresentanza; nel secondo caso, viceversa, la consulenza espletata nei confronti del cliente lo configura come un soggetto autonomo e indipendente da qualsiasi vincolo di mandato e/o rappresentanza. Da ciò discende che, nel caso del CF non autonomo, il destinatario della fattura sarà l’istituto per il quale egli lavora, sarà assoggettato a ritenuta d’acconto ed alle ritenute enasarco ex lege (non inseriamo le percentuali perché oltre ad essere di facile reperimento, cambiano di anno in anno); nel caso del CF autonomo, la fatturazione avverrà direttamente nei confronti del cliente, ed il compenso non subirà alcuna decurtazione.

Ma l’aspetto più importante riguarda l’IVA. Infatti, il consulente che fattura all’istituto di credito per cui opera (in esclusiva) emetterà il documento non assoggettandolo ad IVA in quanto “esente ex art. 10 DPR 633/72”; al contrario, il consulente “indipendente”, che fattura direttamente al cliente, dovrà emettere la propria fattura assoggettandola alla normale aliquota IVA.

Un’ulteriore e importantissima conseguenza riguarda i costi deducibili (ossia cosa mi posso scaricare?): la differenza tra essere vincolato all’istituto di credito o assicurativo o a qualsiasi soggetto commerciale con un contratto di mandato e/o rappresentanza mi consente la deduzione di alcune categorie di costi; l’incarico di consulenza quindi il consulente fee only, avrà una deduzione di costi totalmente differente. Nella prima fattispecie, infatti, saranno consentite le deduzioni uguali a quelle dei rappresentanti (cioè l’80%) sui costi delle autovetture strumentali, e sarà interamente detraibile l’IVA sulle stesse con i tetti massimi stabiliti dalla normativa vigente (ad es. non posso comprare un’auto di 1 milione di euro e dedurne l’80%!); nel secondo caso, la deduzione seguirà le regole fiscali previste in caso di autoveicolo dell’imprenditore ad uso promiscuo (non parliamo quindi né d’ipotesi di uso esclusivo né di auto concessa in uso al dipendente o di auto propria data in utilizzo alla propria società), e quindi i costi saranno deducibili al 20% (anch’essi con i limiti stabiliti dalla normativa) e l’IVA al 40%.

Per quanto concerne le imposte dirette (in maniera “masticabile”: le tasse che si pagano ogni anno sul reddito) la differenza non sarà collegata al tipo di attività esercitata ma dipenderà da 2 fattori: il regime contabile e la forma di impresa scelta (ditta individuale, s.n.c., s.r.l. etc).

Infine, ma non meno importante, è bene affrontare anche la fattispecie della partnership tra professionisti (notai, avvocati, commercialisti etc,) e il consulente finanziario. Infatti, allo scopo di “fare rete”, spesso i consulenti finanziari decidono di collaborare con figure professionali che possono portare nuovi bacini di utenti.

Come viene regolato tra le parti questo rapporto?

La natura del rapporto è sicuramente quella di contratto di consulenza tra le parti; quindi va normato in base ad un contratto dove vengono stabilite tra le parti patti e condizioni, limiti ed importi. Da un punto di vista strettamente fiscale, il consulente finanziario o il commercialista (a seconda di chi paga chi…) che emettono fattura, lo devono fare applicando l’IVA (o meno in base al regime contabile), ma senza l’applicazione di alcun tipo di ritenuta (fiscale o previdenziale).

Per ricevere maggiori informazioni, vi rimandiamo al prossimo inserto che verrà pubblicato su Patrimoni&Finanza e nel sito angelofiscale.it.

Dott. Giuseppe Scaringi, Commercialista, Revisore Contabile, Contezionso Tributario                                         Founder langelofiscale.it

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