Maggio 1, 2026
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Consulenti finanziari e società mandanti, il recesso “ad nutum” è un’arma a doppio taglio per entrambi

Secondo Manlio Marucci di Federpromm, non è più tollerabile che i consulenti finanziari con portafoglio clienti inferiore alla media possano subire unilateralmente il recesso senza giusta causa e senza nessuna garanzia per il futuro. In aumento i consulenti che fanno causa alle mandanti.

Articolo e intervista di Massimo Bonaventura

Nel corso del 2020 e 2021, P&F si è occupata più volte di descrivere l’attuale contesto all’interno del quale operano i consulenti finanziari, raccontandone gli aspetti più critici. In particolare, la redazione si è soffermata sull’inquadramento contrattuale vigente in tutte le società mandanti e sulle insufficienti tutele professionali con cui i professionisti della pianificazione finanziaria devono convivere, non senza evidenziare il ruolo fortemente contraddittorio delle organizzazioni che, questa tutela, sarebbero chiamati a garantire e, soprattutto, a migliorare.

Uno degli aspetti più discussi dalle organizzazioni sindacali di categoria – e generalmente sottaciuti dalla comunicazione finanziaria generalista  – è quello della fuoriuscita forzosa, per iniziativa delle mandanti, di consulenti finanziari “colpevoli” di avere un portafoglio clienti dal valore sensibilmente al di sotto della media dell’area geografica di appartenenza e, ad insindacabile giudizio della mandante, non più idoneo a rappresentarla presso la propria clientela. Si tratta del c.d. recesso “ad nutum”, che per un consulente abilitato fuori sede, in virtù del vincolo di mono-mandato, equivale ad un vero e proprio licenziamento senza giusta causa e senza alcuna possibilità di opporsi, poiché la motivazione del recesso dal contratto di agenzia non ha rilevanza giuridica.

Ma se in passato i consulenti – in genere poco avvezzi agli aspetti legali del proprio contratto – subivano senza reagire un evento così doloroso, oggi sono molti quelli che oppongono resistenza durante il periodo di preavviso, ed arrivano anche a citare in giudizio la mandante. Il recesso ad nutum, infatti, può trasformarsi in un arma a doppio taglio per le stesse società mandanti, poiché l’assenza della giusta causa conferisce al recesso un’area di insidiosa indeterminatezza che rende possibile, in molti casi, l’emersione di una giusta causa (con tutto ciò che consegue in termini risarcitori) a beneficio del consulente e ai danni della stessa mandante.

In merito a quest’ultimo aspetto, è utile accostare l’inquadramento giurislavoristico del consulente finanziario al lavoro subordinato, dal momento che un agente monomandatario – quale è, appunto, il consulente – può tranquillamente definirsi come un lavoratore “para-subordinato”, con contenuti e doveri del tutto simili a quelle di un lavoratore dipendente ad eccezione della disciplina fiscale e dell’organizzazione (libera) del lavoro. Tanto è vero che, negli ultimi dieci anni, è stato possibile trasferire diverse mansioni legate alla elaborazione dati, senza la previsione di alcun corrispettivo economico, dalle sedi delle società mandanti alle reti dei consulenti, i quali si vedono gravati da una serie di compiti amministrativi che prima erano appannaggio del personale di sede e che oggi, invece, rappresentano un carico di lavoro aggiuntivo e non retribuito.

Un simile sistema, che pone maggiore attenzione alla consistenza del portafoglio del consulente, non può che reggersi su elementi squisitamente quantitativi; da qui il “dominio” del parametro del portafoglio medio sulle dinamiche di sviluppo della professione, che oggi si scontra con il problema del ricambio generazionale sul quale si fa ancora poco o nulla, quasi come se i principali players del mercato ritengano ineluttabile, nei prossimi anni, un ulteriore giro di vite sul numero dei consulenti attivi. Del resto, valutare la qualità delle risorse umane ed il valore sul mercato di una banca-rete solo in base alla massa critica individuale e aziendale ha chiuso progressivamente le porte alle nuove leve che, in tutta evidenza, non hanno un portafoglio clienti e necessitano di un investimento notevole prima di riuscire ad averne uno vicino ad una media che diventa ogni giorno sempre più alta. La questione è che questo parametro di quantità – e non di qualità – rischia di diventare una sorta di “killer” per i consulenti che, per diverse ragioni di vita, non hanno raggiunto un livello di portafoglio giudicato soddisfacente dalla mandante, e rischiano di essere allontanati dal mercato pur essendo professionisti competenti e pur godendo della fiducia dei propri clienti.

In alcune reti, alcune questioni relative al portafoglio clienti sono state trattate recentemente in un aula di tribunale, con accuse di minacce concluse con la condanna di rappresentanti di autorevolissime banche-reti, i cui manager di rete si sono resi colpevoli, secondo i giudici, di aver messo in atto pressioni e intimidazioni al limite dell’estorsione. E’ evidente che queste condotte così riprovevoli, pur non rappresentando assolutamente la norma, sono figlie di una manifesta assenza di tutele contrattuali. E’ questa la visione del presidente di Federpromm, Manlio Marucci, che abbiamo intervistato di recente.

Buongiorno prof. Marucci. Qual è l’identikit del consulente finanziario “terminato” senza giusta causa?
Cominciamo col dire che si tratta di una rilevante fascia di consulenti finanziari che, dopo anni  di sacrifici e di impegno nel costruire un proprio portafoglio clienti sviluppano un rapporto critico con il proprio intermediario a causa di logiche commerciali sempre più stringenti, che finiscono con il compromettere il rapporto fiduciario tra le parti e a rendere difficoltosa la regolare prosecuzione del mandato. Fare un quadro dello skill development del consulente che si è visto revocare senza giusta causa il proprio rapporto di lavoro, sostanzialmente per non aver raggiunto un target di portafoglio allineato alle logiche richieste dal sistema, diventa molto complesso se non si prendono in considerazione alcune variabili quali il livello di formazione, la sua anzianità di servizio, le condizioni socio-culturali del territorio dove opera, il clima di fiducia trasmesso nella relazione con i potenziali interlocutori, la sua tenuta psicologica in situazione di stress, la dimensione aziendale, ecc.. Tuttavia, un dato significativo che è comune a tanti consulenti è quello di interiorizzare come problemi personali il mancato raggiungimento degli obiettivi, come se fosse esclusivamente “colpa” sua.

Quali potrebbero essere le tutele contrattuali da aggiungere a quelle già presenti oggi, a quanto pare poco efficaci?
Le tutele contrattuali per tale categoria oggi sono quasi del tutto inesistenti. Basti citare la struttura del contratto di agenzia applicato dalla quasi totalità delle reti di consulenza e confrontarlo con il classico contratto che fa riferimento all’AEC in vigore per gli agenti di commercio che, rispetto ai contratti dei consulenti finanziari, può prevedere l’esclusiva e la rappresentanza, elementi che non vengono minimamente riconosciuti agli ex promotori. Inoltre, i mandati dei CF non sono frutto di una negoziazione fra le parti, ma semplicemente mandati “per adesione”: prendere o lasciare.  

Cosa può fare, in concreto, un consulente per contrastare legalmente un recesso ad nutum ricevuto dalla propria mandante?
Essendo il rapporto a tempo indeterminato, purtroppo può fare poco, poiché ognuna della parti può recedere unilateralmente dal contratto. A tutti i colleghi che si rivolgono alla nostra organizzazione sindacale suggeriamo di verificare che effettivamente sussistano gli elementi e i presupposti sul piano giuridico-normativo per impugnare la revoca. Di solito, nel momento in cui il consulente conferisce il mandato al nostro sindacato, interveniamo attivando tutte le fasi previste dalla normativa di legge, dall’impugnativa presso ULP alla elaborazione delle spettanze previste dal contratto e dagli accordi collettivi, fino a fornire l’assistenza legale qualora non vi siano margini di trattativa, per poi agire in giudizio.   

Cosa potrebbero o dovrebbero fare le società mandanti prima di arrivare al taglio unilaterale della posizione lavorativa di un consulente finanziario?
Credo che perdere un consulente che ha dimostrato coerenza ed impegno nel dare il massimo della sua attività professionale sia un grave errore per l’intermediario. Una risorsa qualificata che viene tagliata fuori dal sistema, infatti,  produce distorsioni e instabilità alle relazioni industriali e al mercato, che è sempre più concentrato e competitivo.  Non si può ricondurre tutto alle masse di raccolta, ed invece va posta l’attenzione sui vari interventi di riqualificazione mirata e di sostegno al consulente, mediante tutti i possibili strumenti di supporto, dalla tecnologia ai nuovi modelli di finanza comportamentale

Secondo lei, le mansioni amministrative scaricate negli anni dalle banche sulle reti commerciali hanno un valore economico e, quindi, andrebbero retribuite al consulente? Se sì, in che modo?
Purtroppo, con il recepimento delle stringenti direttive comunitarie e di tutti gli adempimenti normativi a cui sono obbligati gli intermediari, è stato facile scaricare alcune funzioni di carattere amministrativo sui consulenti finanziari, avendo questi l’obbligo regolamentare di responsabilità nella identificazione e profilatura del cliente, nell’antiriciclaggio e in materia di privacy, non dimenticando la formazione obbligatoria ricorrente. E’ sufficiente leggere in modo analitico le obbligazioni in capo al consulente, descritte nel mandato, per rendersi conto che tali funzioni manifestano pianamente i contenuti dell’attività di lavoro subordinato. A titolo di esempio, tali attribuzioni di competenze sono state ampiamente considerate, con il riconoscimento di una retribuzione fissa per il consulente con mandato di agenzia, nell’accordo sottoscritto nel 2013 dalle OO.SS. del credito con Banca Etica, e questo potrebbe essere un buon punto di riferimento.

Quali sono le responsabilità delle società mandanti in relazione al problema del ricambio generazionale della categoria?
Sulla questione sono intervenuto più volte; ormai è da tempo che se ne parla a destra e manca ma nessuno ha una proposta organica su come intervenire e dare concrete soluzioni a quello che oggi è un problema serio e che non riguarda solo il nostro settore. Sostengo, senza polemiche di sorta, che per affrontare in modo funzionale il problema di avvicinare i giovani alla professione di consulente finanziario necessita aprire un tavolo di confronto a livello politico ed istituzionale, coinvolgendo tutti gli stakeholder che hanno a cuore la continuità e la valorizzazione della professione. In termini di sostenibilità economica, per esempio, si potrebbero utilizzare le risorse già esistenti, come i consulenti senior che le mandanti vorrebbero tagliare per via dei portafogli sotto la media, i quali potrebbero benissimo fungere da tutor grazie alla propria esperienza sul campo.   

Qual è la stima di Federpromm sull’investimento finanziario necessario a formare da zero nuovi consulenti per assicurare il ricambio generazionale, e come andrebbero retribuiti?
Abbiamo calcolato che un azienda, per mettere in produzione un consulente ben qualificato, deve effettuare un investimento medio della durata di due anni e dal valore economico di circa 60-70mila euro. Senza considerare che, una volta che il nuovo consulente sarà formato, bisognerà fidelizzarlo onde evitare che diventi facile preda della concorrenza. Tutto ciò potrebbe essere regolato da un Accordo Economico Collettivo di settore che preveda anche i vari istituti contrattuali riservati a tale figure professionali, in modo da evitare le anomalie delle lettere integrative formulate da ogni singolo intermediario e da stabilizzare il sistema.  

Secondo lei, esistono i presupposti per intavolare un dialogo efficace con la partnership Assoreti/Anasf e trovare soluzioni durature ai problemi evidenziati prima?
Al momento non credo vi sia una forte sensibilità da parte di Assoreti e Anasf nel voler aprire un tavolo di confronto, soprattutto sul tema dei giovani, mentre confermo che come Federpromm- Uiltucs (quest’ultima firmataria dell’AEC applicato dalle mandanti) stiamo lavorando unitamente alla Federazione del credito e con la Uilca su come affrontare il problema del nuovo contratto coinvolgendo l’Associazione Bancaria Italiana. Recentemente siamo intervenuti ad un incontro informale con la dirigenza del gruppo Intesa per i problemi dei consulenti di Iwbank, e speriamo che questo sia di buon auspicio. Nel frattempo, rivolgo un invito a tutti i consulenti a sostenere Federpromm per partecipare in prima persona ad una imminente e necessaria stagione di riforme.

Consulenti finanziari vs promotori, ovvero il formalismo nominalistico di una professione senza identità

Vi è una ideologia ben strutturata dei vari modelli terminologici utilizzati dai diversi interlocutori su come sia meglio identificare il nome del consulente finanziario, quando in realtà tale dibattito serve ad oscurare i problemi di fondo presenti all’interno della categoria.

Di Manlio Marucci*

La struttura della realtà lavorativa dei consulenti finanziari richiede una significativa rilevazione del condizionamento che lega, nel processo organizzativo interno alla realtà aziendale, i complessi problemi a livello istituzionale e normativo, nonché la percezione dei comportamenti collettivi che costituiscono l’ossatura delle relazioni umane nel rapporto personalizzato consulente-cliente

Francesco Priore

Di recente è stato dato molto spazio sulla stampa di settore a Francesco Priore (“Consulente finanziario”, ecco la storia di una denominazione che non trova pace), storico della professione nel mondo dell’intermediazione finanziaria, che ha ricostruito in modo elegante la nascita della figura del “consulente finanziario” e il suo percorso nel durante cercando di focalizzare al meglio le varie fasi con cui si è affermata  la professione del consulente finanziario e del  suo opposto il promotore finanziario all’interno del sistema finanziario italiano.

Interessante notare infatti – come ha fatto Priore  – la confusione generatasi sul modo di identificare  la qualifica del CF  prima e dopo la legge istitutiva sulle SIM del 1991; legge con cui il legislatore volle attribuire a tale professionista  il  nome poco adeguato di “Promotore dei servizi finanziari” (ex art.5 L.n.1/91), fortemente limitativo rispetto alla sua formazione culturale  e struttura  socio-professionale. Accettata passivamente tale definizione, senza una presa di posizione che rimettesse in gioco la natura e lo skill di tali professionisti, le  organizzazioni deputate a  difendere i vari interessi  in campo ne hanno passivamente accettato il  modello operativo, eludendo il problema se effettivamente la struttura ricettiva ovvero i risparmiatori e gli investitori ne condividessero l’impostazione e il ruolo.

Per  lunghissimi anni tale modello, così configurato, è stato assimilato più ad un “promoter”, ovvero un classico venditore di fondi e polizze, ancor più se la sua identificazione veniva – come tra l’altro lo è ancora oggi –  associata all’agente e rappresentante di commercio. In sostanza un  classico operatore  di  prodotti e servizi  da banco. Ne è una  diretta testimonianza  la sassata lanciata di recente dal blog del Fatto Quotidiano dell’11 maggio scorso a firma di Federico Boero, (Forse sarebbe meglio se le banche tornassero a svolgere la loro funzione originaria). che,  in modo non certo ortodosso e senza peli sulla lingua, ha  definito tale figura: “…il gatto e la volpe sono ancora in affari, ma pare ci siano meno Pinocchi in giro” ed ancora, “…a me quei promotori finanziari sembravano quelli che vendono i numeri del lotto”. Non solo. Tempo addietro si era scagliato anche il prof. Beppe Scienza, con un articolo al vetriolo contro l’intera categoria dei consulenti finanziari e anche un autorevole società indipendente come Moneyfarm con uno spot molto contestato si  era espressa in modo poco simpatico sulla figura del Cf. Tutti articoli al vetriolo che identificano gli ex promotori come “venditori di fumo” se non “piazzisti del risparmio gestito”.

Accuse pesanti, che hanno necessità di essere criticate e fare chiarezza ricostruendo la formazione di base, nonché la funzione sociale e politica di tale professione.

In realtà la volontà del legislatore – contestualizzando il periodo –  non aveva altra scelta se non assecondare gli interessi dominanti delle forze in campo e le pressioni politiche esercitate sul sistema finanziario che ne hanno determinato la sua funzione: il “promotore”  come un appendice “funzionalmente necessaria” alle logiche degli intermediari che, forti di catturare il risparmio delle famiglie italiane, avevano necessità di strutturare una figura professionale su cui scaricare le eventuali contraddizioni e senza nessuna incidenza di costo sul proprio conto economico.

Applicando quasi totalmente il modello contrattuale di agenzia”, senza un preliminare confronto con le parti sociali sui temi specifici che si affacciavano all’orizzonte per la forte crescita degli strumenti finanziari, si è impedito di fatto di neutralizzare il ruolo e la funzione specifica attribuita al consulente finanziario. Una figura professionale che, per riaccreditarsi presso la  comunità degli investitori, ha impiegato  più di venticinque anni con l’ausilio e le sollecitazioni di applicazione di norme comunitarie (Mifid I e Mifid II) che hanno dato poi corpo organico all’interno del sistema creditizio, finanziario ed assicurativo italiano.

Va anche detto tuttavia che le ragioni di fondo che portarono a  scegliere il nome di “promotore dei servizi finanziari” per l’offerta fuori sede furono anche di natura tecnica, poiché il nome di “consulente finanziario” confliggeva con la identificazione del termine “consulenza” che era invece attività primaria autorizzata per le Sim.

Successivamente, e prima del ripristino del termine “consulente finanziario” (2016), le svariate denominazioni utilizzate come meccanismi di difesa dai soggetti  coinvolti (Consulenti ed Intermediari), hanno cercato di neutralizzare il nome di “promotore” con altre denominazioni come: consulente finanziario super parters, financial advisor, wealth manager, personal banker, life banker, family banker, private advisor, personal financial advisor, private banker, bancario ambulante. Tutte allocuzioni che  non hanno fatto altro che complicare  la trasparenza nei confronti  degli interlocutori diretti (clienti) senza dare una identità al mercato.  Anche le Autority di vigilanza non hanno preso in esame tale condizione con proprie determinazioni esplicative. C’è da sottolineare che neanche la  nuova qualifica identificata dalla legge per il Consulente finanziario iscritto all’Albo è mai stata presa in considerazione dai sindacati del credito nell’ambito dell’inquadramento  del contratto collettivo di settore, cosa  che avrebbe dato dignità  sul piano giuridico-normativo e contrattuale a tali qualificati professionisti. Un errore politico imperdonabile, se si pensa che tale condizione non ha ancora oggi trovato una soluzione organica all’interno del  sistema creditizio nonostante l’importanza – al di là delle sporadiche lamentele –  che viene riconosciuta dai media alla consulenza ed assistenza offerta da tali professionisti  nella pianificazione del patrimonio della clientela e ancor più nella funzione di educatore finanziario.             

Manlio Marucci

Vi è quindi una ideologia ben strutturata dei vari modelli terminologici utilizzati dai diversi  interlocutori su come sia meglio identificare il nome del CF, quando in realtà tale dibattito serve ad oscurare i problemi di fondo presenti all’interno della categoria. Questo dibattito sembrerebbe piuttosto teso a trovare  meccanismi  di difesa  utilizzati in modo elegante con un linguaggio “esoterico”, accattivante in stile anglosassone e servono a promuovere, in termini propagandistici, come la funzione della consulenza finanziaria sia la migliore possibile.

Per obbiettività di giudizio, c’è da rilevare che nessuno ha analizzato la radice di fondo che ha determinato questa  confusione linguistica o ha cercato di scavare come sia emerso anteriormente alla legge sulle Sim questo assioma, posto il principio che per superare l‘anomia tra “Promotore” e “ Consulente” sia utile conoscere la genesi del processo di formazione di tale professione.  

* Presidente di Federpromm-Uiltucs

Consulenti finanziari e ricambio generazionale. Federpromm: ad oggi solo soluzioni tampone

Secondo Federpromm-Uiltucs occorre affrontare in modo organico le contraddizioni  del modello del contratto dì agenzia per superare il problema dei giovani consulenti  finanziari.  

“Il ricambio generazionale nell’ambito della consulenza finanziaria è certamente uno degli aspetti  su cui riflettere per il futuro della professione, se si pensa che meno del 2% dei consulenti è attualmente composto da giovani sotto i 30 anni e che l’età media  si attesta generalmente  oltre  i 50 anni”. E’ quanto afferma Federpromm-Uiltucs nel comunicato stampa di oggi.

“Recentemente  – si legge nel comunicato – tali problematiche sono state sollevate da  una vasta platea di interlocutori, dalle  associazioni di tendenza  alle organizzazioni di categoria, che si mostrano preoccupate degli scenari futuri e della perdita di forza lavoro intellettuale per la professione svolta dal consulente finanziario, e scalpitano per trovare ‘soluzioni tampone‘ al fine di mantenere  un organico  nelle reti  di collocamento che sia in grado di potenziare il loro business  e i loro affari.  Meraviglia, infatti, anche l’interesse dei media nel veicolare una comunicazione a senso unidirezionale, che non mette in rilievo i veri problemi strutturali che hanno determinato nel tempo questa situazione. “Prospettare ipotesi solo sul piano formativo con le università  o invogliare i giovani con borse di studio e minimi appannaggi  economici non fa altro che renderli precari nel circuito delle relazioni  e nella intelaiatura dei rapporti  contrattuali all’interno del sistema delle reti“.

Federpromm-Uiltucs  più volte è intervenuta sul tema nei mesi scorsi, mettendo in evidenza le reali contraddizioni che lo stesso sistema ha messo in piedi fin dal 1991 con la legge sulle Sim, con l’applicazione del modello dei contratti di agenzia, senza rendersi conto che prima o poi tale sistema sarebbe “entrato in tilt”. 

“Tuttavia – continua il comunicato – pur riconoscendo l’interesse delle riflessioni proposte, e senza voler fare polemiche, resta il fatto che la professione di consulente finanziario presenta per un giovane momenti di difficoltà che non possono essere ignorati, primo fra tutti proprio la sua definizione a livello contrattuale, e cioè il contratto di agenzia che,  come detto,  porta necessariamente il consulente a  individuare possibili potenziali sottoscrittori prevalentemente sui prodotti e servizi della casa mandante  a cui è legato dal vincolo di “monomandato”. Questo vincolo non permette allo stesso consulente di  prospettare al cliente una visione a tutto campo dei servizi e prodotti finanziari presenti sul mercato, anche se gli attuali obblighi normativi prevedono la best execution per la tutela dello stesso cliente. Inoltre, quanto raccolto va a formare un pacchetto di clienti la cui titolarità è della casa mandante e non del consulente“.

“Pertanto – conclude Federpromm – definire ‘lavoro imprenditoriale’ la consulenza finanziaria è un po’ azzardato, nonostante sia importante navigare in tale direzione e cercare soluzioni adeguate che comunque vedano una revisione del contratto di agenzia e di conseguenza del rapporto di monomandato. Revisione senza dubbio laboriosa, che però non è risolta neanche dalla figura del consulente c.d. indipendente, cui deve aggiungersi una garanzia di reddito per i primi mesi di attività messa potenzialmente in campo soprattutto dalle reti. Non si tratta di lavorare per alzare il numero dei consulenti, quanto piuttosto dare alla professione una dignità e un riconoscimento che ne premi la professionalità, importante per l’economia del Paese”.