L’Azione Revocatoria viene proposta quando i beni del debitore vengono ceduti a terzi allo scopo di frodare il creditore. Non si tratta, però, di uno strumento infallibile.
Nell’ambito della responsabilità patrimoniale, particolare rilevanza assume lo strumento dell’Azione Revocatoria, che il nostro Ordinamento (art. 2901 Codice Civile) mette a disposizione dei creditori quando ritengono che i beni del debitore siano stati ceduti – anche in modo fittizio, cioè simulando una vendita avvenuta solo formalmente – per evitare di essere “aggrediti” da chi vanta un credito. Con l’azione revocatoria, infatti, il creditore può chiedere di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni creditorie, che possono sorgere sia in relazione ad un debito contratto, per esempio, in ambito bancario (crediti non assistiti da garanzie reali), sia in altri ambiti (es. forniture commerciali non pagate).

Esiste poi una terza categoria di eventi che generano debiti nei confronti di terzi, anche se essi non sono sorti in virtù di un rapporto bancario o commerciale. Ci riferiamo alle somme di denaro stabilite in sede giudiziale per il risarcimento del danno, eventualità che può colpire sia i liberi professionisti (la c.d. responsabilità professionale) sia tutte le altre persone (c.d. responsabilità civile). Infatti, il risarcimento del danno – si pensi ad un incidente stradale con colpa compiuto da un guidatore non coperto da polizza RCA – crea “quasi istantaneamente”, a seconda dell’entità del danno, una potenziale posizione di debito che fino al giorno prima non aveva ragione di esistere. In casi come questo, il debitore tende a proteggere il proprio patrimonio, nell’interesse proprio e/o della famiglia, compiendo atti di disposizione che, in teoria, rischiano di compromettere l’efficacia delle future azioni risarcitorie dei terzi danneggiati a vario titolo. Questi ultimi temono che chi li ha danneggiati (il futuro debitore, o debitore “in pectore”) possa vendere i beni facenti parte del suo patrimonio e sfuggire così ad eventuali azioni esecutive.
Per evitare che questo accada, il creditore ha cinque anni di tempo per esercitare in tribunale l’azione revocatoria e far dichiarare privi di effetto – nei suoi confronti – gli atti di alienazione compiuti dal debitore e poter agire in esecuzione sui suoi beni anche se sono stati già venduti. L’azione revocatoria, pertanto, costituisce un mezzo per conservare la garanzia patrimoniale del debitore; tuttavia, essa non annulla gli atti di disposizione compiuti dal debitore, ma li rende inefficaci solo nei suoi confronti. Ciò significa che nei riguardi del terzo acquirente in buona fede gli eventuali atti di alienazione (es. la casa già venduta) sono perfettamente validi ed efficaci.
Affinchè l’azione revocatoria possa essere esperita, però, occorrono alcuni presupposti fondamentali, per i quali è importante analizzare il profilo probatorio. Innanzitutto, serve il c.d. Consilium Fraudis, e cioè deve esserci stata una frode da parte del debitore, che pertanto avrebbe dovuto conoscere il pregiudizio che un particolare atto di disposizione poteva arrecare al creditore. Inoltre, se l’atto è stato compiuto prima che sorgesse il credito – o il diritto al credito, come nel caso del risarcimento danni – è necessario che ci sia anche il dolo, ossia la volontà di ingannare il creditore, e che questi lo possa dimostrare (cosa per nulla facile).
In secondo luogo occorre l’eventus damni, e cioè l’atto di disposizione effettuato dal debitore deve essere tale da poter danneggiare concretamente il creditore. Pertanto, gli atti di disposizione compiuti dal debitore non sono in assoluto effettuati in frode ai creditori; infatti, il debitore potrebbe possedere un patrimonio di valore molto ingente, e la vendita di una sua parte potrebbe non danneggiare affatto gli interessi del creditore, il quale potrebbe sempre rivalersi sugli altri beni.
In terzo luogo, oltre la frode e il danno, è anche necessario che il terzo acquirente sia in malafede – e cioè consapevole del pregiudizio causato al creditore – soprattutto se l’atto di disposizione è stato compiuto prima della nascita dell’obbligazione. Serve, ai fini dell’azione revocatoria, che il terzo abbia partecipato al dolo, e per dimostrare la malafede del terzo basta qualunque mezzo, anche puramente indiziario (es. un valore di compravendita sensibilmente più basso rispetto al valore di mercato del bene).
La casistica degli atti di disposizione volti a proteggere (vanamente) l’aggressione dei creditori, di solito, vede prevalere vendite frettolose e fittizie a figli, genitori, fratelli e parenti stretti nel momento in cui si riceve la formalizzazione di una pretesa creditoria, ma in questi casi non c’è modo di evitare l’azione revocatoria. Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia incardinata l’azione revocatoria, poiché il creditore dovrà esercitare l’azione volta a dichiarare la simulazione, provandone l’esistenza. Infatti, poiché ad agire con la revocatoria è il creditore, spetta a quest’ultimo l’onere della prova, e cioè l’onere di dimostrare che una vendita o una donazione siano state effettuate dal debitore con l’intento di frodarlo. Si tratta di una prova non semplice, ed è sufficiente che il debitore si costituisca in giudizio e contesti le richieste del creditore per ottenere un lungo periodo di tempo durante il quale, tra udienze e rinvii, le prove possono rivelarsi meno appropriate.
La difesa patrimoniale da una revocatoria passa anche dall’indicazione di altri beni su cui il creditore possa soddisfare le sue pretese, magari di valore più modesto ma non sensibilmente inferiore. In questo caso, infatti, sarà onere del creditore provare che i beni indicati dal debitore non sono economicamente congrui, oppure sono di difficile vendibilità. In ogni caso, la mossa più frequente effettuata dai debitori rimane quella della vendita del bene. Infatti, in questo caso spetta al creditore dimostrare che il terzo acquirente fosse al corrente del debito, e tale dimostrazione sarà molto difficile qualora tra questi e il debitore non c’è un legame di parentela.



La questione del pignoramento Taormina–Franzoni diventa interessante, però, in relazione all’utilizzo del Fondo Patrimoniale, ossia di uno dei più diffusi – ed inefficaci, in molti casi – mezzi di tutela del patrimonio familiare attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro), costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Sulla scorta di queste caratteristiche, il marito della Franzoni aveva costituito, nel lontano 2009, un Fondo in qualità di tutore della moglie (all’epoca interdetta per via della condanna penale), e gli avvocati della coppia, nell’opporsi al procedimento di pignoramento, hanno sostenuto che la villetta non fosse pignorabile perché ricadente all’interno di quel fondo patrimoniale costituito a maggio 2009. Il tribunale, però, ha respinto tale motivazione, e con un’ordinanza di 12 pagine ha argomentato che la costituzione del Fondo, fatta da Lorenzi, è ricollegabile alla vicenda processuale della Franzoni; ma legato ai bisogni della famiglia è anche il debito contratto con Taormina per via dell’attività difensiva, in quanto funzionale a ottenere la possibilità, per lei, di ritornare il prima possibile ai suoi affetti. E se il debito ha queste caratteristiche, il fondo non può essere motivo di opposizione, neanche se la sua data di costituzione è ben distanziata nel tempo.
Nel caso Franzoni–Taormina, per usare una similitudine, è come se il soggetto debitore (Franzoni) abbia conferito la famigerata villetta di Cogne in un Fondo Patrimoniale dopo aver contratto un debito con il creditore (avv. Taormina), nella piena consapevolezza che l’immobile, per valore e caratteristiche, sarebbe sempre stato collegato alla propria vicenda processuale ed agli effetti economici che da essa sarebbero scaturiti.
Nel caso della Franzoni, il Fondo è stato costituito dopo l’omicidio del piccolo Samuele, ed è quello il momento giuridicamente rilevante per l’insorgenza della necessità di una difesa e delle relative spese. Probabilmente, il marito della Franzoni ha costituito tale Fondo esclusivamente “per la necessità del momento” (si è ritrovato improvvisamente a rivestire il ruolo di tutore della moglie, per amministrare la sua quota di comproprietà finchè lei fosse stata interdetta), e certamente non pensava, in quei momenti concitati e di riorganizzazione forzata della famiglia, che l’immobile sarebbe stato oggetto di futuro contenzioso. Forse, se avesse chiesto il consiglio di un consulente patrimoniale, avrebbe compreso che l’unica cosa da fare era vendere la villetta (peraltro ai massimi valori del mercato immobiliare di allora) e trovare altra sistemazione abitativa, magari tutelando il ricavato della vendita – gli acquirenti li avrebbe trovati subito! – con una polizza di Ramo Primo, difficile da “smontare” dopo 11 anni. Ma sembra che sia la Franzoni che il marito si siano sempre opposti all’ipotesi della vendita (nonostante i brutti ricordi, ma tant’è).











