Tutela del patrimonio familiare e vincolo di destinazione: maneggiare con cura. Revocatorie sempre in agguato
Il vincolo di destinazione diviene pienamente efficace trascorsi cinque anni dalla sua trascrizione. Finalità, buona fede e precisione sono elementi fondamentali per fronteggiare un’azione revocatoria in tribunale.
Il vincolo di destinazione è la traduzione, prevista dal nostro Ordinamento, della volontà di un soggetto che intenda vincolare un immobile o un bene mobile registrato a beneficio di una persona meritevole di tutela. In particolare, la qualifica della persona non ha alcuna importanza, prevedendo tale istituto giuridico la prevalenza della finalità che con il vincolo del bene si intende garantire al beneficiario.
Le caratteristiche di quest’ultimo, infatti, contano molto: più la persona può considerarsi un soggetto debole (es.: portatore di handicap, soggetto anziano con basso reddito, cinquantenne senza più occupazione né titoli di studio), più la finalità di tutelarla mediante il vincolo sul bene e sui suoi frutti è efficace, determinando la difficoltà – e spesso l’impossibilità – dei creditori di poter aggredire quella parte di patrimonio così vincolato.
Ma è sempre così? Non esattamente.
Innanzitutto, in tutti i casi in cui il creditore (es. la banca che ha concesso un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di quell’immobile che si vuole vincolare) si ritiene pregiudicato dalla costituzione del vincolo sul bene, può agire esecutivamente (articolo 2929-bis Codice Civile) procedendo al pignoramento, senza dover chiedere prima la revocatoria ordinaria, a condizione che il vincolo sull’immobile non sia stato apposto oltre un anno prima dell’inizio della esecuzione (fa fede la data del precetto di pagamento).

Inoltre, così come per il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione diviene pienamente efficace trascorsi cinque anni dalla sua trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari. Pertanto, il creditore potrà aggredire l’immobile, tramite azione revocatoria ordinaria, per cinque anni dalla data di perfezionamento del vincolo, ma dovrà riuscire a dimostrare che il vincolo è stato apposto al fine di sottrarre il bene alla sua esecuzione. A ben vedere, si tratta di un “processo alle intenzioni” che il creditore farà bene ad azionare nei momenti immediatamente successivi all’apposizione del vincolo, dal momento che le sue deduzioni sull’intento fraudolento del debitore si indeboliscono inesorabilmente (sebbene non perdano efficacia) con il trascorrere dei cinque anni.
In ogni caso, l’elemento fondamentale di questo istituto giuridico è quale sia il fine meritevole di tutela. Sul punto, i notai, ossia i soggetti che dovrebbero in prima istanza valutare la meritevolezza del fine, si sottraggono generalmente dal farlo, scaricando sull’istitutore del vincolo ogni responsabilità e limitandosi a verificare che il fine non sia contrario alla legge.
In generale, al fine di suggerire delle elementari linee guida sullo strumento del Vincolo di Destinazione, secondo la dottrina più diffusa il fine non deve essere “vago” (es. soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare) e deve essere di natura solidaristica e/o di carattere sociale (es. nei casi di un bene di interesse artistico quello di salvaguardare il patrimonio culturale). Negli ultimi anni, però, la pratica si è discostata dalla dottrina, rivelando la diffusione di vincoli destinatori perfezionati sulla base del semplice vantaggio che il beneficiario trarrebbe dal vincolo (es. vincolare un immobile al figlio neo-maggiorenne fino al raggiungimento della sua indipendenza economica), in ciò mettendo a rischio il bene ogni qual volta un giudice deve decidere sulla efficacia dell’atto su una eventuale istanza dei creditori.
Un altro aspetto da tenere in attenta considerazione è quello della eventuale simulazione azionata dal debitore: il bene vincolato deve essere oggettivamente destinato alla finalità solidaristica di cui dovrà godere il beneficiario, e qualunque ”confusione” in merito alla effettiva destinazione (es. il professionista che appone un vincolo sull’immobile a favore del figlio portatore di handicap ma continua ad avere lì il proprio studio) costituirà motivo di nullità del vincolo.
Infine, è bene precisare che il vincolo “a sé stessi”, mancando dell’elemento della terzietà, è da considerarsi nullo.
Più efficaci, invece, i vincoli istituiti a favore dei figli minori nei casi di separazione dei coniugi. Così si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza n. 299/2015), ritenendo valido, in luogo dell’assegno da corrispondersi all’ex coniuge per il mantenimento dei figli, l’apposizione di un vincolo a loro favore per l’utilizzo del medesimo e dei suoi frutti. Il giudice ha ritenuto che i figli in questo modo erano maggiormente garantiti rispetto alla corresponsione dell’assegno.
In conclusione, affinché il vincolo di destinazione regga alle censure del giudice, occorre che:
a) l’interesse sia meritevole;
b) lo scopo perseguito deve essere specifico e lecito;
c) i mezzi destinati allo scopo dovranno essere congrui rispetto all’interesse perseguito.
Rispetto a quest’ultimo punto, vincolare una grande villa padronale con parco e piscina potrebbe non reggere alle istanze dei creditori neanche se a dover essere tutelato è persino una persona portatrice di handicap.

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