Ottobre 12, 2025
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Donazioni di denaro ai figli. Genitori e nonni, bonifici e cointestazioni vanno fatti a regola d’arte

Le donazioni indirette sono usate frequentemente nelle famiglie italiane, ma andrebbero disciplinate in modo corretto per evitare possibili problemi con i terzi. 

di Adriana Cardinale

Nella vita di ogni giorno, tutti i professionisti che si occupano di gestione e tutela del patrimonio dei propri clienti si imbattono nei classici quesiti che riguardano gli atti di disposizione delle somme liquide, che genitori e nonni effettuano per le esigenze più disparate di figli e nipoti. Molto spesso, poi, queste richieste arrivano quando il titolare di una posizione ha fiutato un pericolo generico di possibile aggressione da parte di terzi, e vorrebbe così correre al riparo conferendo ai figli somme (o beni immobili e mobili soggetti a registrazione) altrimenti aggredibili dai creditori. Per evitare di far insorgere un tale sospetto anche quando si è in perfetta buona fede, è bene usare nel modo corretto i due strumenti più frequentemente usati per trasmettere risorse finanziarie ad altri (figli e/o coniuge) o per attribuirne a questi la contitolarità: i bonifici bancari e le cointestazioni

Se è giĂ  stato incardinato un contenzioso da parte di terzi creditori (o aspiranti tali), non c’è strumento di tutela tardiva che i creditori non possano mettere in discussione in un eventuale giudizio; così, in tutti i casi in cui si voglia effettuare una donazione di denaro, è necessario usare delle accortezze che segnano il confine tra l’autentica tutela dei propri cari ed un possibile accertamento di un tribunale (per non parlare delle future dispute tra eredi). In tal senso, il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, con la quale si è pronunciata in merito alla tassabilitĂ  delle donazioni indirette o informali effettuate tra genitori e figli, aiuta non poco a comprendere i confini tra operazione lecita e operazione effettuata in danno ai creditori. In particolare, la sentenza in questione rappresenta un punto di svolta rispetto a quanto previsto in passato, in quanto si sovrappone alla disciplina in materia di imposte sulle donazioni descritta dalla circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che la Cassazione definisce come “imprecisa”, “incompleta” e “non condivisibile”. Prima, infatti, la normativa fiscale prevedeva il pagamento dell’imposta di donazione anche per i trasferimenti di denaro, soprattutto tramite bonifico bancario e/o assegni circolari e, piĂą in generale, per le “liberalitĂ  tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”; oggi, tale previsione viene ribaltata e, di fatto, la tassazione non si applicherĂ  su tutte quelle donazioni informali o indirette che non risultino da atto scritto, o che non siano soggette a registrazione, a meno che gli atti di liberalitĂ /donazioni informali non abbiano determinato, da sole o sommate a quelle giĂ  effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore ad un milione di euro (art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni).

E il bonifico bancario, come si configura all’interno del nuovo orientamento stabilito dalla Cassazione? Sulla sua natura di atto scritto in molti erroneamente ci metterebbero la firma, poichè la disposizione di bonifico, oltre a prevedere l’esistenza di modulistica specifica, contiene soprattutto la causale per cui un soggetto trasferisce ad un terzo somme di denaro, nel caso in questione (genitori-figli) a titolo di liberalitĂ . Pertanto, firmare in banca un modulo di bonifico con apposizione obbligatoria di una causale non è esattamente un atto scritto, poichè si tratta di una operazione unilaterale, che non prevede accettazione espressa del beneficiario, e può essere disposta anche senza alcuna firma direttamente da casa (home banking) o dal proprio smartphone, tramite l’applicazione della banca, anche per cifre non di modico valore (fino a 25.000 euro).

I motivi che inducono i genitori ad usare il bonifico per effettuare una vera e propria donazione sono i piĂą disparati: il pagamento ricorrente degli affitti per gli studenti fuori sede, l’avviamento economico alla professione del figlio appena abilitato, l’acquisto della sua prima abitazione, le spese matrimoniali o la nascita dei nipoti. Si tratta di esempi di donazioni indirette – e non semplicemente informali – che prima della sentenza n. 7442 della Cassazione andavano disciplinate, in teoria, con atto pubblico. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate il pagamento di master e corsi universitari all’estero del figlio è il risultato di una donazione a tutti gli effetti, e probabilmente tale natura giuridica verrĂ  eccepita ancora nei mesi a venire, costringendo il contribuente a fare ricorso. eccependo proprio la sentenza n. 7442

Relativamente all’acquisto della abitazione al figlio, se non si ha la volontĂ  di effettuare una donazione, ma serve integrare i mezzi finanziari di cui l’acquirente è parzialmente (o totalmente) sprovvisto, l’iter corretto da seguire è questo: il genitore partecipa all’atto di compravendita, mette a disposizione la somma necessaria per l’acquisto ed il notaio preciserĂ  nel relativo atto che il denaro viene messo a disposizione dal genitore. In questo caso, non si perfeziona una donazione, e l’immobile acquistato non sarĂ  soggetto ad alcun termine di perfezionamento (decennale o ventennale) come nelle donazioni; questo farĂ  sì che la casa acquistata potrĂ  essere rivenduta successivamente, in qualunque momento, senza pregiudizio per i terzi acquirenti. Al contrario, la donazione di denaro effettuata con bonifico piĂą atto pubblico (caso rarissimo) è una donazione a tutti gli effetti, che comporta il trasferimento della proprietĂ  del denaro in capo al donatario, e come tutte le donazioni potrĂ  essere invalidata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (es. dopo la separazione, con una seconda moglie). In ogni caso, la validitĂ  di una donazione di denaro – quando viene effettuata tramite bonifico piĂą atto pubblico – ha effetti notevoli relativamente alla tutela del patrimonio disponibile. Infatti, se la donazione è valida, i creditori del donante non potranno avanzare pretese di alcun tipo sul denaro donato, e gli eredi potranno agire solo se c’è lesione della loro quota legittima.

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La Cassazione è intervenuta in passato anche nei casi di donazione di denaro effettuata con bonifico ma senza atto pubblico (c.d. donazione informale). In questi casi, tale atto di disposizione non trasferisce affatto la proprietĂ  del denaro, ma fa del destinatario un semplice custode di esso, che rimane di proprietĂ  del donante e quindi può essere sia aggredito dai suoi creditori che essere reclamato, in sede di successione, dagli eredi esclusi. Peraltro, secondo la Suprema Corte si tratta di donazione indiretta anche quando il donante effettua il trasferimento di denaro ad un conto cointestato tra donante e donatario, il quale poi ne dispone liberamente. In questo caso, la donazione è valida a condizione che si dimostri il c.d. animus donandi, per esempio corredando il bonifico con una documentazione idonea (es. scrittura privata piĂą causale che specifichi la parola “donazione“). Anche in questo caso, i creditori non potranno aggredire il denaro (idem gli eredi, con azione di riduzione). L’effetto è identico anche per le donazioni effettuate tramite assegno.

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Altro tema è quello della donazione dai nonni ai nipoti. La Corte di Cassazione ricorda che anche il semplice prestito padri-figli andrebbe registrato e sottoposto ad imposta; pertanto, il bonifico di valore rilevante che si effettua al nipote (ma anche da marito a moglie), per essere valido, deve essere assistito da atto pubblico, a meno che:
– non sia di modico valore (da valutare caso per caso, in proporzione al patrimonio del nonno),
– non sia ricorrente (es. pagamento regolare della rata di mutuo del figlio–nipote),
– non sia privo di motivazione.  

Un caso interessante, a metĂ  strada tra gli effetti del bonifico e quelli di una cointestazione, è quello della cessione della qualitĂ  di contraente di una polizza vita da padre a figlio (o da nonno a nipote, o da marito a moglie). Anche in questa circostanza sarĂ  necessario dimostrare l’animus donandi – cosa difficilissima da fare – a meno che non esista almeno una scrittura privata a sostegno dell’operazione.

Relativamente alle cointestazioni, c’è da dire che le famiglie italiane usano spesso questo strumento, ma bisogna valutarne bene vantaggi e svantaggi. In una cointestazione, infatti, ogni cointestatario si presume essere comproprietario del denaro ivi contenuto, e quindi può essere aggredito dai creditori, a meno che non si conservino le prove della provenienza esclusiva delle somme in capo all’originario intestatario (es. vendita titoli/fondi, disposizione di chiusura del conto mono-intestato e trasferimento tramite bonifico al conto cointestato). Questo strumento, inoltre, non è privo di effetti collaterali, come nelle questioni ereditarie in presenza di seconda moglie che pretende, per esempio, la metĂ  di quanto tenuto nel conto cointestato padre-figli; oppure il caso tipico di una cointestazione di lunga durata padre single-figlio, il secondo dei quali commette una irregolaritĂ  amministrativa e, per questo motivo, viene perseguito fino al risarcimento a terzi. In questo caso, secondo la Cassazione tutte le somme cointestate, anche se erano di competenza esclusiva del padre (il quale le alimentava, per esempio, con il proprio reddito o pensione), potranno essere sequestrate, e liberate solo se il padre potrĂ  dimostrare di averle accantonate da solo grazie alla documentazione bancaria. Per quanto sopra, è sempre meglio usare la delega, che non trasferisce alcuna proprietĂ  e conferisce ampie possibilitĂ  di gestione al figlio delegato.

“Sapevate che…?” Pillole formative e curiositĂ  su donazioni, successioni e polizze assicurative

Eredità contese, polizze unit linked, donazioni di denaro ai figli, diritto di abitazione ed altri aspetti di tutela del patrimonio in piccole “pillole” di informazione. Per consulenti finanziari e investitori evoluti….ma non troppo.

La tutela degli interessi patrimoniali è un settore molto vasto, in relazione al quale rimanere indietro o poco aggiornati può fare la differenza, soprattutto per i detentori di patrimoni di una certa entitĂ . Di seguito alcune “pillole” informative su alcuni argomenti di grande attualitĂ . Alcuni conosciuti, altri un pò meno; in ogni caso, tutti utili per verificare il proprio livello di conoscenza o per ricevere spunti di approfondimento.   

Successione

Le cause successorie durano mediamente 9 anni
Le ereditĂ  contese rappresentano un evento piuttosto frequente nelle famiglie dei patrimonials[1], e non di rado finiscono in tribunale, dove rimangono per molto tempo alla mercè dei lunghi tempi della Giustizia. La durata di una causa civile per ereditĂ  contesa dipende da molti fattori specifici, relativi alle singole pretese degli eredi, a cui si aggiungono motivazioni che nulla hanno a che vedere con la vicenda ereditaria, come le sostituzioni dei magistrati, gli scioperi dei tribunali, il c.d. “carico di ruolo”, ossia il cronico arretrato che porta il giudice a lunghi rinvii – anche superiori ad un anno – unicamente per via dell’eccessivo numero di procedimenti da esitare. Per questi motivi, potrebbero volerci anche dieci anni per arrivare ad una sentenza finalmente esecutiva. Infatti, i provvedimenti possono essere impugnati davanti la Corte d’Appello e, successivamente, innanzi la Cassazione, bloccando così il normale ciclo di vita del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Le polizze unit linked a causale mista (Ramo I e ramo III) sono impignorabili anche se la componente finanziaria è prevalente.
Dopo alcune sentenze contraddittorie e di non semplice interpretazione, la Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C-542/16, del 31 maggio 2018) ha fatto chiarezza sul tema della impignorabilitĂ  delle polizze unit linked, precisando che qualunque contratto di assicurazione sulla vita che, in cambio del pagamento di un premio da parte del contraente, preveda una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento dedotto in contratto. La sentenza della Cassazione n. 6319/2019, inoltre, ha decretato che le polizze unit linked sono caratterizzate da una componente causale mista, finanziaria e assicurativa, e che non rileva che la componente finanziaria sia prevalente, poichĂ© se esiste una congrua copertura assicurativa calcolata secondo il rischio demografico, il contratto Unit Linked è a tutti gli effetti una assicurazione sulla vita, e pertanto coperto dalle garanzie di impignorabilitĂ  e insequestrabilitĂ  di cui all’art. 1923 del Codice Civile.
Rimane ferma, comunque, la possibilità di “smontare” una polizza unit linked in caso di illecito penale commesso dal contraente, anche in presenza di interessi meritevoli di tutela.

Sottoscrivere oggi una polizza unit linked assicura che, in casi di futura tassazione delle polizze, quella sottoscritta prima dell’entrata in vigore di nuove imposizioni  ne sarĂ  esente, perchĂ© la nuova norma non potrĂ  avere effetto retroattivo.
Secondo la Commissione tributaria regionale Lombardia (sentenze n. 1864/2021 e 1865/2021), le polizze unit linked, hanno natura previdenziale anche se la componente finanziaria dovesse essere prevalente e se la compagnia emittente è di diritto estero. Di conseguenza, esse non scontano le imposte sostitutive nĂ© devono essere inserite nel quadro RW, dal momento che non generano redditi di natura finanziaria. La vicenda da cui è scaturita questa decisione derivava da presunti redditi di capitale dell’anno 2012 calcolati sulle rendite da disponibilitĂ  finanziaria accertate e detenute in Lussemburgo (le quali, se non fossero di natura assicurativo-previdenziale, sarebbero assoggettabili ad Irpef). In particolare, L’Agenzia delle Entrate riteneva che tali attivitĂ  finanziarie fossero solo formalmente di natura assicurativa e si dovessero esporre obbligatoriamente in dichiarazione nel quadro RW e esposte a tassazione in Italia.
Nonostante questo tentativo di imporre una tassazione su strumenti assicurativi sia andato a vuoto, sono anni ormai che si discute della possibilitĂ  di sottoporre a tassazione ordinaria anche le polizze vita, ma qualunque nuova normativa non avrebbe effetto retroattivo. Pertanto, se si sta valutando il ricorso a questo strumento di tutela del patrimonio personale e familiare, sarebbe meglio farlo adesso.   

Per garantire l’applicazione della corretta aliquota sulle donazioni di denaro genitori-figli è necessario che tale donazione avvenga per atto pubblico. Diversamente l’Agenzia delle Entrate applicherĂ  l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi 8%).
Con la circolare 30/E dell’11 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tassazione delle donazioni “indirette”, facendo emergere importanti considerazioni. Infatti, la circolare afferma che la donazione indiretta dai genitori ai figli dovrebbe essere tassata con l’aliquota massima dell’8% qualora dovesse emergere da un accertamento, e  con l’aliquota del 4% (e con le relative franchigie fino a 1,5 milioni) se invece si tratta di una donazione indiretta regolarmente registrata. Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro ad un figlio, avvenuta senza atto pubblico, sia una liberalitĂ  indiretta, i soldi devono essere stati impiegati per l’acquisto di beni o servizi. Diversamente, in sede di successione, i fratelli che non hanno ricevuto uguale trattamento potrebbero pretendere la loro quota per lesione di legittima (azione di riduzione).
Se il denaro donato al figlio serve per acquistare casa, all’atto del rogito il notaio chiederĂ  l’origine dei fondi, e tale origine verrĂ  specificata nell’atto, configurandosi così la liberalitĂ  indiretta. Invece, se in una compravendita immobiliare a favore del figlio il denaro viene trasferito con assegno circolare emesso dal genitore direttamente a favore del venditore (e non con bonifico al figlio che formalmente acquista la casa), non ci sarĂ  nĂ© donazione nĂ© liberalitĂ  indiretta, per cui non si “brucia” franchigia donativa e, in caso di successiva vendita dell’immobile, non esiste per il futuro compratore il rischio di una revocatoria ventennale come nelle normali donazioni.

Gli eredi possono chiedere alla banca le copie degli e/c bancari del de cuius anche oltre 10 anni indietro
La richiesta degli estratti conto bancari da parte degli eredi è un passaggio piuttosto frequente negli eventi successori, e viene effettuata di solito per ricostruire l’asse ereditario del defunto e procedere così alla sua stima. Inoltre, tale richiesta può servire, tra le altre cose, a verificare se sono stati effettuati dei prelievi non autorizzati dal conto corrente del de cuius, oppure se quest’ultimo ha fatto delle donazioni di denaro in favore di terzi, impoverendo così l’asse ereditario. La banca è obbligata a fornire tutta la documentazione relativa agli ultimi dieci anni, riguardante non solo i movimenti di conto corrente, ma anche eventuali mutui, cassette di sicurezza, depositi titoli, piani di accumulo in fondi comuni, gestioni patrimoniali, libretti di risparmio e polizze, nonchĂ© la movimentazione avvenuta su questi strumenti. Relativamente alle richieste di informazioni che vanno oltre ai dieci anni addietro, teoricamente la banca può negare il rilascio degli estratti conto, poichĂ©  sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto degli eredi ad ottenerle, ma di fatto è raro che ciò accada, e le banche si attengono a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che nel 2017 ha obbligato gli istituti di credito ad ottemperare anche a questo tipo di richieste.

Il Diritto di Abitazione è impignorabile dal creditore, ma è soggetto ad eventuale azione revocatoria 
Il Diritto di Abitazione è un diritto reale di godimento grazie al quale il titolare riceve – o si riserva – il diritto di abitare una casa e soddisfarei i propri bisogni abitativi. Ha poco a che vedere con l’usufrutto, e a differenza di questo il diritto di abitazione non può essere pignorato nĂ© , per esempio, ipotecato. La sua trascrizione nei registri immobiliari, se avvenuta prima di un eventuale pignoramento, è opponibile al creditore pignorante, che potrĂ  anche vendere la casa all’asta, ma l’immobile continuerĂ  ad essere gravato dal diritto di abitazione. Tuttavia, il diritto di abitazione può essere impugnato da parte del creditore, il quale potrĂ  proporre azione revocatoria entro 5 anni dalla stipula dell’atto di concessione del diritto di abitazione, ottenendone la revoca qualora riesca a dimostrare che la costituzione del diritto di abitazione sia stata messa in piedi allo scopo di sottrarre l’immobile ai tentativi di recupero del credito.

[1] Individui nati tra il 1955 ed il 1965, con un patrimonio minimo pari a 750.000 euro, tra denaro disponibile e immobili. Si tratta, per lo piĂą, dei genitori dei c.d. millennials, e rientrano nella piĂą ampia categoria dei babyboomers.