Giugno 15, 2026
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Separazione e finanza coniugale: il ruolo neutrale del professionista e l’entanglement quantistico del legame familiare

“Se due persone interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, quello che accade ad uno di loro continua ad influenzare l’altro”.

Il divorzio, a cominciare dagli anni ’70 (la legge sul divorzio è la n. 898 del 1970), ha rappresentato il naturale riconoscimento giuridico di un atto di libertà e auto-realizzazione dell’individuo, da tutelare anche a costo di scindere (e riqualificare) la famiglia “consacrata e immutabile” in tutti quei casi di contrasto insanabile nella coppia.
Si è trattato certamente di una conquista di civiltà a cui, però, non è corrisposta una uguale evoluzione dell’Ordinamento: ancora oggi bisogna fare i conti sia con un sistema giuridico inadatto a contenere la deriva dei sentimenti tipica delle fasi più accese di una separazione, sia con un  “analfabetismo civico” che, in tutta Italia, colpisce anche i patrimonials[1] che si separano.

Le librerie ed il Web pullulano letteralmente di pubblicazioni più o meno autorevoli sulla materia, riguardanti soprattutto gli aspetti emotivi ed affettivi connessi alla cura dei figli dopo la separazione. Pochi, però, si concentrano sugli effetti che da questo fenomeno sociale in continuo aumento derivano a danno della finanza coniugale, dal momento che esiste certamente un nesso di causalità tra separazioni conflittuali e perdite patrimoniali.
Così, è importante che gli operatori siano in grado di riconoscere certi aspetti dell’animo umano che si manifestano solo in determinati contesti che, come la crisi di coppia, escono fuori dall’ordinario, catapultando in mezzo alla tempesta chi, per il proprio ruolo professionale, viene chiamato inevitabilmente in causa.

Le guerre coniugali, infatti, finiscono con il coinvolgere il professionista del Patrimonio (sia esso consulente finanziario, avvocato, notaio o commercialista), il quale si trova a dover gestire un evento che mette a dura prova le proprie capacità diplomatiche e la propria sensibilità. Egli deve essere pronto ad intervenire assumendo l’unico atteggiamento possibile: quello del consulente che spiega con estrema franchezza tutte le conseguenze economiche di una separazione, e aiuta i clienti (travolti dalle circostanze e privi di sufficiente lucidità) a gestire la situazione in maniera forzosamente solidale, evitando di assecondare richieste dettate da spirito di vendetta e/o chiaramente inopportune, sebbene solo in apparenza legali (si pensi allo “svuotamento”, da parte di uno dei coniugi, del conto corrente intestato ad entrambi).
Infatti, dall’esame di queste vicende si impara che, proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno di maggiore concentrazione per consentire la salvaguardia degli affetti e dei beni familiari, il nostro Ordinamento oppone invece un sistema idoneo solo a far prevalere i sentimenti di rivalsa di ciascun coniuge rispetto all’estremo pragmatismo richiesto invece dalle circostanze.

Esiste, infatti, un notevole lasso di tempo tra il momento esatto in cui matura la separazione (si tratta di solito di decisioni dettate solo apparentemente dall’istinto, ma in realtà profondamente pensate) e quello in cui i coniugi appariranno di fronte al presidente del tribunale civile. Si tratta di un periodo lunghissimo (a volte anche 7 o 8 mesi, soprattutto se si frappone il periodo estivo) durante il quale, oltre a distruggersi reciprocamente con atti di guerra fisica e psicologica, molte coppie pongono le basi per la distruzione di patrimoni familiari anche di ingente valore. Gli effetti negativi della separazione, infatti, colpiscono gli interessati di ogni ceto sociale, senza alcuna distinzione, sull’onda del concetto secondo il quale, con il divorzio (o la separazione), non esiste più la famiglia.

Niente di più falso.

Il nucleo familiare, antropologicamente, non è un insieme di individui che nasce e muore sulla scorta di un contratto (quello è il matrimonio, che è un contratto, ossia una convenzione sociale); esso è piuttosto il risultato dell’istinto umano di socialità che, insieme agli istinti di riproduzione, di procreazione e di conservazione, rappresenta le fondamenta su cui poggia la storia dell’intera umanità. Nel nucleo familiare, una volta formato, accade qualcosa di molto simile a ciò che ha descritto lo studioso Paul Dirac nella sua famosa equazione, la quale descrive il fenomeno del c.d. entanglement quantistico: “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma in qualche modo sottile diventano un unico sistema. Quello che accade a uno di loro continua ad influenzare l’altro, anche se distanti chilometri o anni luce”.

Quanta verità in una “semplice” equazione….

Grazie a questa formula matematica trovano spiegazione diversi eventi della vita post-separazione, solo apparentemente inspiegabili, che continuano a legare i due ex coniugi anche a distanza di molti anni.
A parte i figli – che sono, per così dire, un’equazione quantistica vivente – nelle coppie separate senza figli il patrimonio costruito durante la vita matrimoniale, e tutti gli eventi ad esso connessi, determina la sopravvivenza di un legame con il quale bisogna fare i conti per lungo tempo dopo la separazione.

La consapevolezza di questo legame, nonchè un atteggiamento di arrendevole rassegnazione alla sua esistenza (da preferire ai comportamenti nocivi derivanti dalla mal sopportazione di esso), potrebbe eliminare molte delle cause di indebolimento o distruzione dei beni familiari, garantendo prosperità e continuità generazionale a quello che fu, comunque, uno dei prodotti dell’unione.

Anche il consulente patrimoniale fa parte, per così dire, di questo “prodotto quantistico” della coppia; pertanto, il suo ruolo asettico e neutrale con entrambi sarà un valore aggiunto che segnerà la differenza tra un patrimonio intatto, destinato a trasmettersi, ed uno disgregato, destinato a morire o ad essere frantumato in mille rivoli prima della fase successoria.

[1] Gruppo di individui nati tra il 1950 ed il 1965, ognuno dei quali è a capo di un patrimonio familiare, tra beni mobili ed immobili, superiore a 750.000 euro.

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Buona lettura !

 

I vostri veri clienti sono i loro figli

Il consulente patrimoniale, se vuole “passare indenne” attraverso il cambio generazionale della propria clientela, dovrà assicurare servizi sistematici di educational finanziaria a tutti i componenti della famiglia.

Spesso sentiamo dire che stiamo consegnando ai nostri figli un mondo peggiore di quello ricevuto dai nostri “vecchi”. Il peggioramento, peraltro, si manifesta non solo dal punto di vista valoriale, ma anche sotto l’aspetto delle opportunità economiche: i figli dei nostri clienti potrebbero essere più poveri (o meno abbienti, se più vi piace) di chi li ha messi al mondo. Dopo aver trasmesso le proprietà immobiliari, infatti, la società liquida oggi ha imposto ai millennials, con il suo carico di nuovi problemi sociali, la visione di uno scenario generale pieno di interrogativi sia rispetto al lavoro che al mantenimento economico personale: il “mattone” non è accettato come mezzo di pagamento al supermercato.

Sembra quasi che, ad un certo punto della storia del nostro Paese, la trasmissione di cultura familiare si sia inceppata proprio sugli insegnamenti di finanza elementare, determinando un diffuso analfabetismo su questa materia così importante.

Anche l’industria degli strumenti finanziari, però, è responsabile di questa mancata trasmissione di conoscenze sia ai detentori di patrimonio (i 50 – 60enni di oggi, ossia i patrimonials), sia ai millennials (i 25 – 35enni). Si deve riconoscere, infatti, che “Big Money”, per lungo tempo, ha tenuto i primi in un limbo di ignoranza, in ciò delineando uno scenario di scarsa educazione finanziaria anche nelle famiglie più evolute. Di conseguenza i secondi (i millennials), complice il contesto, non sono stati messi in condizione di ricevere l’educazione finanziaria dai propri genitori, semplicemente perchè questi ultimi erano (e lo sono ancora, sotto molti aspetti) finanziariamente “ineducati”.

In teoria, toccherebbe ai professionisti colmare questo ritardo educativo. Sempre in teoria, un’utenza maggiormente informata farebbe spendere meno tempo e renderebbe più veloce (e più trasparente) il business. Nella pratica, invece, il sistema bancario – peraltro con notevoli investimenti – sta cercando di raggiungere il massimo livello di eccellenza nei sistemi di elaborazione dati (rendicontazione, informative etc), senza spendere un euro per aumentare la preparazione dei clienti.

Praticamente, è come dare un libro di cibernetica applicata ai bambini della scuola materna. Infatti, a che serve dotarci di sofisticati sistemi di monitoraggio se poi i clienti fanno fatica a capirli?

Di recente, il nostro Ordinamento ha varato una norma (L. n. 15/2017 – Art. 24-bis. – Disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale) che, nel programma del Legislatore, dovrà garantire alla futura clientela, fin dall’età scolastica, l’uscita dal tunnel dell’ignoranza finanziaria. Probabilmente, i programmi di studio previsti per i figli genereranno benefici indiretti, in termini di conoscenza, anche agli utenti adulti (grazie allo svolgimento dei normali compiti di cura, es. l’aiuto nei compiti di scuola).

Chiunque leggerà tra le righe del nuovo dettato legislativo, scorgerà più di una opportunità professionale:

– fidelizzazione dell’intero nucleo familiare,

– anticipazione della relazione dominante per quando i figli dei nostri clienti saranno alla guida del patrimonio di famiglia,

– consolidamento del ruolo di educatori sociali, apertura di nuovi mercati.

Se è evidente che tale funzione educatrice, la cui necessità è adesso sancita per legge, acquisirà sempre maggiore rilevanza sociale, è anche vero che, ancora oggi, il ruolo del consulente finanziario venga interpretato, proprio dalle banche/reti, come quello di un soggetto che collabora professionalmente alla semplice distribuzione di prodotti/servizi finanziari. Nessun valore economico viene attribuito, invece, al lavoro di educatore finanziario che egli svolge regolarmente da almeno vent’anni e per il quale non viene pagato (né in forma di emolumento fisso, né variabile/aggiuntivo alla normale tabella provvigionale). Questa funzione, al contrario, viene perfettamente percepita dalla sua clientela, e questo basterebbe già per rivendicare i suoi meriti acquisiti sul campo e gli innegabili benefici procurati ai clienti e alle loro famiglie: maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento, e possibilità di evitare gli altissimi costi dell’analfabetismo finanziario.

Siamo sicuri che i destinatari dei nostri suggerimenti debbano essere solo i patrimonials, ossia quelli che, forse in maniera un po’ miope, consideriamo i nostri effettivi clienti?

Certo, voi direte che i contratti li firma ancora il capofamiglia, ma siete certi di conoscere perfettamente le dinamiche familiari che hanno portato ad adottare quella decisione di investimento? Siete certi che quella decisione sia stata presa dal capofamiglia in totale armonia con il coniuge ed i figli, e che domani tale scelta non possa rivoltarvisi contro? Avete discusso della opportunità con entrambi i coniugi o soltanto con uno di essi? Avete mai proposto ad un cliente con figli adulti di farli partecipare, anche come semplici spettatori, alle scelte di investimento?

Potremmo continuare all’infinito con le domande, ma certamente arriveremmo tutti alla stessa conclusione: presi dai mille impegni professionali (e dal trasferimento di mansioni amministrative non retribuite, ma di questo parleremo in un altro ambito), non abbiamo la possibilità di elevare a sistema l’attività di educazione finanziaria.
Invece, su questo aspetto dovremmo fare più di una riflessione. Un bravo consulente patrimoniale, se vuole conservare la relazione con i futuri clienti e “passare indenne” attraverso il cambio generazionale della propria clientela, dovrà assicurare servizi sistematici di educational finanziaria. I suoi veri clienti sono, già oggi, i loro figli: essi non vanno trattati con superficialità, bensì valorizzati e fidelizzati.

La fidelizzazione, però, potrà avvenire soltanto erogando un servizio utile e indipendente, premiando personalmente, con dei veri e propri corsi gratuiti di educazione finanziaria, gli sforzi di chi appartiene alle nuove generazioni.
Questo nuovo atteggiamento, qualora assunto attraverso iniziative coinvolgenti, richiede un investimento di tempo non indifferente, ma potrebbe rappresentare la linea di demarcazione tra l’essere il consulente patrimoniale “di famiglia”, oppure rimanere solo un ex promotore.

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Consulenti finanziari, l’etica di servizio vale anche verso i clienti più piccoli

Chi ha beneficiato della “vecchia” formazione commerciale, ha imparato che anche il più piccolo cliente può essere un anello fondamentale della catena di acquisizione.

In tema di gestione del risparmio, secondo lo studio della Consob “Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane per il 2018”, più della metà degli italiani non sa definire esattamente (o per nulla) cosa sia il servizio di consulenza in materia d’investimenti. Dal Rapporto emerge che ciò che orienta i risparmiatori italiani nella scelta dell’interlocutore a cui affidare i risparmi sono: le indicazioni fornite dal proprio istituto bancario; la fiducia, i prodotti offerti e le competenze.

Si tratta di uno scenario un po’ sconfortante – sebbene prevedibile – che attribuisce alla valorizzazione della competenza giusto l’ultimo posto, e le indicazioni del proprio istituto bancario – dove regna incontrastato il conflitto di interessi – al primo.

La Fiducia, a ben vedere, sta là dove dovrebbe stare, al secondo posto. Questo ci fa ben sperare per il futuro, ma la strada appare lunga. Infatti, in un paese con un elevato grado di alfabetizzazione finanziaria, la classifica sarebbe più o meno la seguente:

  1. Competenza
  2. Fiducia
  3. I prodotti/servizi offerti

La competenza dei professionisti, infatti, è in grado di trasmettere correttamente i principi di Educazione Finanziaria di cui gli utenti del nostro Paese sono privi per la quasi totalità di essi. Un’utenza che si limita a seguire le indicazioni della propria banca non riceverà mai alcuna educazione sugli strumenti di investimento, e rimarrà ignorante (secondo il Rapporto, un intervistato su due non conosce le nozioni finanziarie di base).

È questo ciò che il sistema vuole ancora?

Lo sapremo presto, quando nelle case dei clienti continueranno ad arrivare i soliti report da 48 pagine, per lo più incomprensibili. Se ci poniamo nell’ottica del cliente, la trasmissione dei piccoli insegnamenti che stanno alla base delle scelte di risparmio accorcerà le distanze tra il consulente e lui, aumentandone la consapevolezza di ciò che sta facendo, ed il grado di autonomia nel seguire il proprio investimento.

In sintesi, niente malintesi per il cliente, meno lavoro per il consulente e più fiducia reciproca.

I prodotti o servizi offerti diventano non il fine stesso dell’investimento, bensì un mezzo per raggiungere obiettivi, e come tale le indicazioni fornite aprioristicamente dalla banca non hanno più ragione di esistere.
Ma se per gli addetti ai lavori tale circolo virtuoso è abbastanza chiaro, ed è altrettanto chiaro quale sia il valore (anche economico) della consulenza, questo non accade agli utenti. Lo studio della Consob, infatti, rivela che nel 37% dei casi gli investitori sono convinti che la consulenza sia gratuita, mentre nel 45% dei casi essi dichiarano di non sapere neanche se il consulente viene retribuito, e con quali modalità. Come se non bastasse, il 50% circa dichiara di non essere disposto a pagare per il servizio.

E come dargli torto? Nessuno gli mai spiegato prima d’ora che la consulenza (quella vera) ha un altissimo valore economico (sia in termini di maggiori guadagni, sia in termini di mancate perdite), avendo egli ricevuto dalle banche solo una pseudo-consulenza strumentale alla distribuzione dei prodotti dell’industria del risparmio gestito (quindi, una semplice assistenza alla vendita di prodotti).

Questo problema di fondo rende difficile far passare il valore della consulenza da parte di chi, come i consulenti finanziari, la consulenza l’hanno sempre fatta, e gratis; ed anche educazione finanziaria alla famiglia. Infatti, se oggi le famiglie italiane detengono un maggior grado di conoscenza degli strumenti finanziari, lo si deve al costante lavoro “a domicilio” che l’ex promotore di servizi finanziari fa da trent’anni, sciorinando concreti principi di educazione finanziaria coincidenti con altrettanto efficaci “motivazioni all’acquisto” (i consulenti storici ricorderanno certamente il principio del costo medio d’acquisto per i PAC come argomento principe per la vendita del servizio) per i clienti.

Dallo studio della Consob emerge, poi, un dato che testimonia il grado di dipendenza dei consulenti (in particolar modo per quelli che lavorano su base non indipendente, ossia del 98% del totale) dall’attuale modello di business basato essenzialmente sui ricavi da management fee, e dell’effetto della MiFID II sul loro marketing individuale: il 30% circa dei risparmiatori dichiara di non aver avuto alcun contatto con il professionista nel corso dell’anno precedente. Questo significa che i consulenti stanno cominciando ad escludere o a limitare l’attività di assistenza sui clienti meno profittevoli, ossia quelli che hanno i patrimoni più piccoli.

Questo dato dovrebbe far riflettere come il cambiamento in atto, calato dal lato dell’Offerta, (le banche/reti) e non da quello della Domanda (i clienti), stia creando un divario discutibile in relazione al livello del servizio reso e, in definitiva, una lesione dell’Etica dei consulenti finanziari non autonomi (peraltro già indebolita dal conflitto di interesse), i quali dovrebbero essere incoraggiati (e sollecitati) a non fare alcuna cinica distinzione di metodo tra “clienti poveri” e “clienti ricchi”.  Del resto, chi ha beneficiato della “vecchia” formazione commerciale, ha imparato che qualunque cliente, anche il più piccolo, può essere un anello fondamentale della catena di un meccanismo che i consulenti anziani hanno dimenticato, e quelli giovani conoscono poco o non conoscono affatto.

Si chiama passaparola.

Al pari degli altri professionisti (avvocati, commercialisti, notai, ingegneri etc), anche i consulenti finanziari, in passato, hanno beneficiato di questo meccanismo che, in maniera infallibile, determinava un solco naturale tra quelli che lavoravano bene, e quelli che lavoravano male. I primi, regolarmente, beneficiavano della presentazione spontanea di nuovi clienti da parte di quelli già acquisiti, e le banche-reti, addirittura, ci facevano su dei corsi (o vere e proprie campagne) su come chiedere ai propri clienti i referrals (clienti riferiti).

Erano altri tempi, quando l’acquisizione di contatti e relazioni era frutto di una continua attività di ricerca e confronto tra gruppi di lavoro.

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Strumenti di Difesa del patrimonio: polizza vita, mandato fiduciario, fondo pensione e lease back immobiliare

La protezione dei mezzi finanziari della famiglia dagli attacchi esterni va attuata ancora prima di quella relativa al patrimonio immobiliare.

Le esigenze di protezione del patrimonio si amplificano quando bisogna affrontare una corretta pianificazione anche – e soprattutto – sulle disponibilità finanziarie accantonate durante la vita professionale/lavorativa.

Poter disporre di queste somme (o anche soltanto evitare di renderle aggredibili), infatti, diventa imprescindibile proprio in occasione di qualunque provvedimento cautelativo che l’Autorità Giudiziaria dovesse emettere in capo ad un professionista per presunti danni causati a terzi, sia pure tutti da dimostrare.

Chi esercita una professione che comporta un elevato rischio di richieste di risarcimento (si pensi ai medici, oppure agli ingegneri edili, o ai chirurghi plastici) deve valutare per tempo una efficace struttura di protezione che consenta alla sua famiglia di non vivere disagi economici eccessivi e poter affrontare i costi di una difesa che può durare anche diversi anni.

Relativamente alle somme di denaro, esistono forme deboli di protezione (co-intestazione dei conti e dei depositi, esclusione dalla titolarità degli investimenti, semplice potere di delega sul conto corrente etc) che, oltre a subire accertamenti pressoché immediati grazie all’Anagrafe Conti, in realtà determinano un inutile fumus attorno alla figura di chi quelle somme le ha procurate con il proprio lavoro. In realtà, è bene osservare sempre un principio di congruità di fronte alle autorità (un medico con 30 anni di  carriera non può essere nullatenente!), e mettere in piedi strutture di protezione credibili, supportate da strumenti finanziari altrettanto credibili e finalizzati ad un obiettivo specifico.

Per quanto riguarda la Polizza Vita, ad esempio, il Codice Civile ne riconosce l’impignorabilità e l’insequestrabilità (art.1923), e le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

La natura assicurativa delle polizze vita resta innegabile, dal momento che tale natura è stabilita a chiare lettere dal legislatore europeo e nazionale, e l’assenza di una garanzia di restituzione delle somme assicurate non impedisce al contratto di essere qualificato come assicurativo. In caso di disputa in tribunale, ogni giudice deciderà caso per caso. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza vita, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve apparire sottesa ad un interesse meritevole, che prevalga sulle pretese di altri soggetti. Infatti, la c.d. finalità previdenziale, soprattutto se messa in atto con il giusto tempismo (e quindi non l’attimo prima o l’attimo successivo all’arrivo di una citazione in giudizio…) si oppone con successo a qualunque istanza di terzi che tentino di rendere inefficace la protezione dei valori mobiliari utilizzati per la copertura assicurativa.

Inoltre, se esaminiamo lo strumento assicurativo dal punto di vista successorio, la polizza sconta due altri vantaggi non indifferenti:

  1. i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, non pagheranno alcuna imposta di successione;
  2. la natura del beneficiario non va confusa con quella dell’erede, essendo le due figure diverse tra loro; ne consegue che il denaro contenuto nella polizza viene incassato dai beneficiari/eredi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità (perché ad es. gravata da ingenti posizioni debitorie del de cuius).

L’intestazione fiduciaria, usata preventivamente all’assunzione di un debito, sarebbe di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante e di fronte ai terzi, i quali rimangono all’oscuro dell’appartenenza dei beni al patrimonio del fiduciante; l’effetto è quello di non farli più risultare nel loro patrimonio, ma non si tratta di un atto di magia: le società fiduciarie, infatti, potrebbero essere obbligate a svelare l’identità del fiduciante a seguito di una richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria, per cui il ricorso a questa forma di segregazione, più che realizzare una vera protezione del patrimonio, consente di garantire riservatezza (che è comunque un elemento importante a difesa dei propri beni).

L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con la holding di famiglia, il vincolo di destinazione e la polizza vita, non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che sono stati precedentemente (o lo saranno successivamente) assoggettati ad un vincolo di indisponibilità, e/o protetti dai contratti di assicurazione.

Altro strumento interessante è quello del Fondo pensione aperto (o di categoria) il quale, oltre al vantaggio della detraibilità fiscale, risulterà praticamente intoccabile (anche per cifre che vanno oltre al massimale utilizzato per i benefici fiscali), perché la finalità previdenziale è rafforzata dalle stesse caratteristiche del fondo, e cioè dalla sua indisponibilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Peraltro, a quella data, i fondi pensione permettono di ricevere, sotto forma di capitale in unica soluzione, fino al 50% delle somme risultanti dagli accantonamenti rivalutati grazie ai risultati di gestione.
Di fatto, quindi, il fondo pensione costituisce anche una disponibilità di denaro differita che, per via delle sue caratteristiche, sfuggirà a quasi tutte le pretese dei terzi.

Il Lease-back (in italiano “vendita con patto di locazione”) nasce come forma di finanziamento di un’azienda o di un professionista, e consiste in un contratto di vendita di un bene (es. un’immobile adibito a studio professionale, oppure un capannone industriale) stipulato tra il proprietario e la società di leasing; quest’ultima acquista il bene e, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente, il quale si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’anticipo massimo, di solito, non supera il 20% del valore di perizia, e alla scadenza contrattuale fissata l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene (diritto d’opzione d’acquisto) con una percentuale minima (non più del 5%).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali (immobili, veicoli, attrezzature) che immateriali (marchi), ma l’operazione, generalmente, deve essere sottesa a finalità diverse dalla semplice detenzione di liquidità. La sua finalità è generalmente quella di ottenere liquidità pur conservando l’utilizzo dei beni, ma incidentalmente consente di realizzare una efficace resistenza a difesa del patrimonio, dal momento che l’immobile diventa di proprietà di altro soggetto (la banca o società di leasing, attaccabile dai terzi solo se questi riescono a dimostrare, in un apposito giudizio, la nullità del contratto di lease-back) e rimane nella disponibilità del cedente; essa tornerà all’interno del suo patrimonio effettivo alla fine del periodo concordato, generalmente molto lungo.

L’operazione di lease back non è accessibile a tutti; il cedente, infatti, deve di detenere liquidità e/o redditi tali da assicurare (anche in parte) la copertura finanziaria dei canoni. Esso, oltre a garantire un rinvio di almeno 12 anni (tanto è la sua durata massima iniziale, allungabile su richiesta del cedente) rispetto ad una possibile aggressione dei creditori, presenta notevoli vantaggi fiscali grazie alla detrazione dei canoni dall’imponibile in proporzione all’aliquota fiscale (l’abbattimento medio annuo delle imposte, a parità di fatturato, è pari al 35% circa del valore annuo dei canoni). Inoltre, con la stipula del contratto di lease back, vengono ceduti anche i rischi e le responsabilità dei beni, per cui anche la manutenzione e gli eventuali danni che potrebbero verificarsi sui beni ceduti ricadono sotto la responsabilità della società di leasing.

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Il Fondo Patrimoniale e la sua opponibilità ai creditori

La costituzione del fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.

In ambito personale e familiare, diversi sono gli strumenti di pianificazione e tutela del patrimonio. Tra questi, nelle circostanze tipiche di una separazione ed in presenza di figli, ha una certa efficacia (ma piuttosto limitata nei casi più delicati di responsabilità personale o professionale verso terzi danneggiati) il fondo patrimoniale.

Tecnicamente, si tratta di uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia.

I coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal fondo patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia fatta risalire con anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati o, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

Il fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare, così come di revocatoria ordinaria (5 anni), qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. In pratica, si dovrebbe dimostrare che il debitore abbia costituito il fondo patrimoniale prevedendo dolosamente la sua futura crisi economica, magari dopo molti anni, e a fornire tale prova dovrebbe essere proprio il creditore che, per esercitare l’azione revocatoria, dovrebbe anche dimostrare la mancanza di un patrimonio residuo (oltre ai beni del fondo patrimoniale) sul quale poter soddisfare il credito.

A ben vedere, si tratta di una prova impossibile, ma il punto è che anche in presenza di interessi meritevoli di tutela (soprattutto in relazione a figli minori e/o al coniuge senza lavoro), la costituzione del fondo patrimoniale effettuata al solo scopo di distrarre i beni dal novero di quelli aggredibili dai creditori, li  rende invece aggredibili, riducendo – e a volte annullando del tutto – la protezione patrimoniale dei costituenti.

In ogni caso, però, il debitore che intende opporre il regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ha l’onere di provare l’estraneità del debito oggetto dell’esecuzione alle esigenze familiari, nonchè la consapevolezza del creditore relativamente a tale estraneità (Cassazione Civile, sentenze n. 22761 del 9 novembre 2016 e n. 10975 del 5 maggio 2017). In tal senso, nel novero dei bisogni della famiglia vengono ricompresi anche il pieno mantenimento e l’armonico sviluppo della famiglia, nonché il potenziamento delle capacità lavorative, anche future, di ogni suo componente, con esclusione delle esigenze di natura voluttuaria o meramente speculativa.

In definitiva, il Legislatore sembra avere scalfito – e non poco – la protezione dei beni familiari riconosciuta al fondo patrimoniale, restituendo a questo istituto la sua funzione principale, ossia quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap); quindi, coloro i quali vi fanno ricorso “in tempi non sospetti”, potranno anche indebitarsi successivamente (in buona fede, e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo), ed in caso di impossibilità a sostenerne il relativo peso (es. sovra-indebitamento sopravvenuto e, naturalmente, in buona fede), qualora non sia trascorso il termine per l’azione revocatoria (5 anni), essi potranno comunque opporre ai creditori, con buone possibilità di successo, le garanzie offerte dal fondo patrimoniale contro le azioni volte ad aggredire quei beni. Peseranno, in giudizio, alcuni elementi come il tempo trascorso tra la costituzione del Fondo e l’assunzione del debito, oppure l’intervallo temporale intercorrente tra la costituzione del Fondo ed il momento in cui si è verificata la crisi economica (es. sovra-indebitamento) del debitore.

Anche le cause che hanno generato la crisi economica, qualora esterne ed incontrollabili da parte del debitore, potranno avere un peso nell’accoglimento (o meno) della revocatoria.

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