Giugno 5, 2026
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La pianificazione della longevity: approccio e strumenti a disposizione del Consulente

La pianificazione della Longevity del cliente passa attraverso alcune fasi ben distinte, nelle quali il consulente ha il ruolo fondamentale di “sollecitatore psico-emozionale”.

La pianificazione della longevità inizia in realtà nel momento in cui il Consulente finanziario-patrimoniale sollecita il cliente a “guardare lontano”, e affrontare il tema del pensionamento. Il cliente, infatti, tende a procrastinare la valutazione concreta dell’impatto economico-familiare di questo evento fino a poco tempo prima che esso si avveri, con evidenti limiti in relazione alla efficacia dei risultati.

Non è un compito facile per entrambi: per il consulente in termini di sollecitazione, per il cliente in termini di immaginazione del futuro in quanto a consumi, aspettative, bisogni e ambizioni che oggi egli fa fatica anche soltanto a pensare. Pertanto, il consulente deve affrontare innanzitutto gli aspetti emozionali del cliente, tastandone la predisposizione a interrogarsi su cosa lo aspetta e, soprattutto, esaminando quanto il suo comportamento di oggi può condizionare il suo stato futuro. Solo una volta ricevuta la “disponibilità emotiva” del risparmiatore sarà possibile, per il consulente, esplorare le aree specifiche che riguardano la Longevity, e cioè:
– l’analisi del reddito richiesto in rapporto al tenore di vita desiderato, e degli strumenti per colmare eventuali gap;
– la tutela dai rischi della longevità;
– la protezione del patrimonio e la pianificazione finanziaria del periodo di pensionamento;
– la pianificazione successoria per l’eventuale passaggio generazionale.

L’approccio “psico-emozionale” al cliente passa attraverso una serie di domande utili, alcune di ordine pratico e altre più personali, che serviranno a mettere a fuoco l’identikit dell’investitore quale futuro pensionato. Le domande iniziali più tipiche – per “sciogliere il ghiaccio” – sono, per esempio, “quandohttps://patrimoniefinanza.com/2023/05/22/educazione-finanziaria-assogestioni-punta-ai-giovanissimi-ma-dimentica-gli-investitori-over-60/ vorrebbe andare in pensione?” e “desidera una uscita graduale o netta?”. Seguono quelle più personali: “come immagina di spendere il suo tempo dopo?”, oppure “c’è qualcosa che non ha ancora fatto e che vorrebbe fare nel futuro?”, oppure ancora “pensa di soffrire l’inattività?”. Queste ultime domande, in particolare, aprono una serie di elementi utili ed economicamente valorizzabili: il valore economico che scaturisce dalle risposte sarà determinato dal consulente ed entrerà a far parte del Budget generato proprio dai desiderata del cliente, al quale assicurare adeguata copertura finanziaria.

Altre domande utili ed economicamente avvalorabili sono rivolte all’aspetto abitativo: “dove vorrebbe vivere da anziano, in che luogo, in che casa”, oppure “come dovrebbe essere la sua casa ideale da anziano?”. A queste domande sono associate alcune altre più specifiche e personali, come per esempio “cosa le piace e cosa detesta della vita di tutti i giorni?”, o “cosa vorrebbe per la sua vecchiaia rispetto a ciò che ha caratterizzato la vecchiaia dei suoi genitori?”. Dopo queste, altre domande di ordine pratico ma fondamentali: “a chi si rivolgerebbe in caso di bisogno per le piccole incombenze?” e “a chi si rivolgerebbe in caso di emergenza?”. La “profondità” delle domande è pressochè infinita, e dipende dal grado di intimità che intercorre tra consulente e risparmiatore; ma in generale, una volta entrati nel vivo dell’argomento, è ammessa qualunque domanda strumentale ad una analisi approfondita, che faccia la differenza e valorizzi il ruolo professionale del consulente.

La fase successiva all’approccio per domande è quella dello studio degli strumenti da proporre per colmare il gap tra reddito pensionistico stimato e costo del tenore di vita desiderato. Per farlo, occorre effettuare simulazioni previdenziali corrette e aggiornate, cui opporre l’analisi dei mezzi a disposizione del cliente; pertanto, al reddito pensionistico stimato si aggiungeranno il risparmio accumulato e il patrimonio personale del cliente e del coniuge, al fine di valutare la “ricchezza pensionistica” di cui disporre per dare copertura finanziaria ai costi potenziali della Longevity così come risulteranno dalle informazioni scaturite durante la prima fase (quella delle domande), cercando di non fare alcun affidamento al c.d. “welfare familiare”, e cioè la possibilità del cliente di poter contare sul sostegno economico della famiglia (che è altamente aleatorio).

Dal punto di vista tecnico, sappiamo che il sistema previdenziale italiano prevede una struttura a tre pilastri. Il primo pilastro è la previdenza pubblica obbligatoria finanziata dai lavoratori e dalle aziende datrici attraverso la contribuzione obbligatoria per legge, in base ad aliquote diverse per tipo di lavoratore: per i lavoratori dipendenti è circa il 33%, per gli autonomi circa 23% e circa il 14% per i liberi professionisti. Il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare collettiva, attraverso l’adesione a fondi pensione di categoria o PIP. Il terzo pilastro è la previdenza integrativa privata, che prevede l’adesione individuale e volontaria a fondi pensione aperti e piani individuali di accantonamento. Sia nel secondo che nel terzo pilastro, i fondi pensione costituiscono patrimonio separato da quello delle società di gestione. In ogni caso, con il passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo si è usciti da un sistema a ripartizione – che era una sorta di passaggio di denaro da una generazione lavoratrice all’altra – ad uno a capitalizzazione, in cui ognuno di noi ha una specie di “conto personale virtuale” presso l’INPS, nel quale si accumulano i propri personali contributi durante la carriera lavorativa e saranno questi (moltiplicati per un coefficiente di trasformazione) a costituire il montante dei redditi pensionistici.

In uno scenario del genere, i fondi pensione aperti sembrano essere notevolmente indicati, poiché sono forme pensionistiche complementari che raccolgono la contribuzione volontaria di chi decide di aderirvi e la investono sui mercati finanziari, maturando alla scadenza – ovvero alla maturazione dell’età pensionistica – un capitale o una rendita a integrazione dell’assegno pensionistico. I fondi in questione sono istituiti da banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM), e i contributi versati finiscono in un conto individuale intestato all’aderente, su cui vengono sommati anche i rendimenti ottenuti nel corso degli anni a seconda della linea di investimento prescelta (obbligazionaria, bilanciata, azionaria etc) e, quindi, a seconda del profilo di rischio dell’aderente e dell’orizzonte temporale.

I costi di gestione annuali di un fondo pensione sono decisamente limitati (0,4/0,6%), e le somme versate nel fondo sono deducibili dal reddito fino a un massimo annuo di 5.164,57 euro, per cui quanto versato viene dedotto dal reddito di lavoro, abbassando così l’imponibile per il conteggio delle tasse. La versatilità di questo strumento lo rende adatto alla Longevity anche prima della fase programmata di utilizzo, poiché è possibile richiedere un’anticipazione prima di aver raggiunto e completato i requisiti pensionistici, per alcune motivazioni particolari: spese sanitarie straordinarie documentate dovute a interventi e terapie per motivi gravi dell’iscritto, del coniuge e dei figli, in qualsiasi momento e fino a un importo massimo pari al 75% del montante maturato; acquisto o ristrutturazione della prima casa dell’iscritto o dei figli, dopo 8 anni dall’adesione e fino a un importo massimo pari al 75% del montante maturato; motivi personali, dopo 8 anni dall’adesione e fino a un massimo pari al 30% del montante maturato. Inoltre, la tassazione sulla plusvalenza è agevolata (tra il 12,5% ed il 20%, invece del 26%).

Relativamente agli strumenti più specificamente finanziari, i Piani di Accumulo di Capitale, detti anche PAC, consentono di accedere a un investimento finanziario attraverso versamenti periodici e graduali di capitale, anche minimi, a cadenze regolari e per un periodo predeterminato, per acquistare strumenti finanziari o sottoscrivere un fondo, con una forma relativamente personalizzata di investimento. Il Piano di Accumulo consente quindi un investimento nel lungo termine, tarato sulla propria capacità di risparmio, tramite versamenti periodici che, aumentando via via il capitale investito, incrementano anche il rendimento dell’investimento stesso.

A differenza del fondo pensione, il piano di accumulo può avere durata libera, ma un periodo minimo di dieci anni è indispensabile per rendere vantaggioso l’investimento. Pur non consentendo un risparmio fiscale, i PAC si rivelano essere uno strumento assai versatile e, dal punto di vista dei rendimenti, dal 1960 – anno della loro introduzione – ad oggi hanno consentito di realizzare guadagni notevoli grazie al particolare meccanismo di investimento “al costo medio” e alle performance dei mercati in cui investono (di solito si sceglie un PAC azionario). Essi non sono deducibili e la tassazione sulla plusvalenza non è agevolata, ma pari al 26% (la normale tassazione sulle rendite finanziarie).

Sistema pensionistico al collasso, i fondi pensione sempre più indispensabili per i più giovani

In un sistema pensionistico che si sta gradualmente “americanizzando”, sottoscrivere un fondo pensione diventa una necessità per tutti, soprattutto per i più giovani. Ecco una analisi dei suoi fattori di convenienza.

In Italia, il tema delle pensioni è uno dei più discussi, soprattutto negli ultimi anni. Per molti cinquantenni, che nella seconda metà del secolo scorso avevano visto i propri genitori andare in pensione anche prima dei cinquanta annidi età, la pensione oggi sembra lontanissima, soprattutto per via delle varie riforme che negli ultimi decenni si sono succedute, “marcando” negativamente il nome dei vari ministri che le hanno varate. Sta di fatto che adesso l’età in cui si va in pensione è aumentata sempre di più, e soprattutto le nuove generazioni – complice un tasso di natalità quasi dimezzato rispetto agli anni ’70 – andranno in pensione con il sistema contributivo, a differenza di quanti, ancora oggi, godono del sistema retributivo.

E’ un sistema, quello pensionistico, che si sta gradualmente “americanizzando” in tema di pensioni (e pericolosamente anche in tema di Sanità), e i lavoratori più giovani sarebbero obbligati ad attivarsi in largo anticipo sulla propria previdenza, poiché versare i propri contributi non è più sufficiente per vivere dignitosamente in futuro. Il problema è che il “messaggio” di effettuare una severa pianificazione previdenziale, nella categoria che ne ha oggi più bisogno, non è ancora passato a sufficienza nel comune sentire degli italiani, ed è probabile che, se lo Stato non avvierà una seria e martellante campagna di informazione sull’argomento, esisterà presto una “generazione zero” – quella degli attuali babyboomers o patrimonials – che sbatterà contro al problema delle pensioni povere e del tenore di vita insostenibile, prima che le generazioni immediatamente successive, di fronte al disagio vissuto da chi li ha preceduti, non imparino la lezione e comincino finalmente a pianificare per obiettivi come regola di vita.

In buona sostanza, arriverà il momento in cui la fine del principio solidaristico intergenerazionale si manifesterà in tutta la sua virulenza, con un probabile capovolgimento di fronte: i figli che dovranno aiutare economicamente i genitori, pur avendo redditi medi molto bassi – in Italia non esiste il reddito minimo, e sembra che nessuno in Parlamento abbia intenzione di istituirlo – e divorati dall’inflazione. Uno scenario da allarme sociale, cui servirà porre rimedio dopo gli sprechi del passato: baby pensioni, pensioni anticipate, assegni uguali o addirittura superiori all’ultimo stipendio, pensioni d’oro etc.

Oltre a questo e a monte di tutto, lo Stato ha dovuto far fronte a un aumento del numero di pensioni erogate a causa – come dicevamo – di un progressivo invecchiamento della popolazione. E così, per via della bassa natalità e dell’aumento dell’aspettativa di vita, il numero di persone appartenenti alla terza età è altissimo rispetto al secolo scorso. Inoltre, l’età media in cui si inizia a lavorare si è anch’essa alzata, e questo ha portato il sistema pensionistico nazionale ad indebolirsi. Di fronte a questo scenario, lo strumento più adatto e “forzoso” di risparmiare (in modo similare alla contribuzione obbligatoria, per le sue caratteristiche) per avere un buon tenore di vita in vecchiaia è il Fondo Pensione, e cioè quello strumento che permette a tutti i lavoratori di avere una pensione complementare, la cui somma si aggiunge a quella che gli garantirà lo Stato.

In concreto, ogni mese una parte del proprio stipendio viene accantonata e inserita nel Fondo Pensione. Al termine della propria vita lavorativa, il titolare potrà godere di una rendita pensionistica sul totale dei contributi accantonati, oppure riscattare in denaro il 50% del montante maturato (capitale versato più rendimenti) e l’altra metà sotto forma di rendita. La differenza principale con la pensione erogata dall’INPS, è che l’importo di quest’ultima varia a seconda dell’andamento del PIL italiano, che dall’entrata nell’Unione Europea è stato inadeguato a sostenere un tasso di crescita in linea con quello degli altri paesi dell’UE. I fondi pensionistici privati, invece, basano il proprio risultato sull’andamento dei mercati azionari e obbligazionari europei e mondiali, e questo li rende più affidabili e sicuri, soprattutto nel lungo periodo.

Sottoscrivere un Fondo Pensione è molto semplice, basta compilare un modulo apposito scaricabile da internet con il quale si autorizza il datore di lavoro a mettere da parte una percentuale del nostro stipendio da versare poi nel fondo. La somma di denaro da accantonare in un Fondo Pensione varia a seconda del “tasso di sostituzione” (che si può trovare sul sito dell’INPS tramite l’apposito simulatore), ossia del rapporto in percentuale tra l’importo della prima pensione mensile e l’ultimo stipendio o reddito percepito prima del pensionamento. Generalmente i lavoratori dipendenti riescono a godere mediamente di una pensione pari al 70% della retribuzione durante la vita lavorativa, mentre i lavoratori autonomi solo del 50%, ma queste proiezioni sono destinate a peggiorare nel tempo. Pertanto, aprire un Fondo Pensione nel momento in cui si inizia a lavorare è diventato fondamentale.

Dal punto di vista fiscale, il Fondo Pensione presenta vantaggi indiscutibili, che si sommano ad un regime di costi di gestione tra i più bassi rispetto a tutti gli altri strumenti finanziari di accantonamento faceti parte dell’universo del c.d. Risparmio Gestito. Infatti, ad accezione del libero professionista a partita IVA in regime forfettario (che non può godere di alcuna deduzione fiscale ma solo del vantaggio intrinseco dell’accantonamento forzoso per un miglior tenore di vita futuro), il professionista con regime fiscale ordinario può dedurre dal proprio reddito lordo le somme versate nel Fondo Pensione fino a 5.164,57 di euro annui. Il lavoratore dipendente è ancora più avvantaggiato dalla sottoscrizione di un Fondo Pensione; infatti, egli potrà dedurre le  somme accantonate fino a 5.164,57 di euro annui ed potrà anche versare il TFR (a sua discrezione) nel Fondo Pensione, beneficiando della tassazione nel momento dell’erogazione della prestazione pensionistica – e non annualmente – e di un’aliquota compresa tra il 9% e il 15% (in base agli anni di contribuzione nel fondo), mentre l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda sarà pari alla media delle aliquote Irpef degli ultimi 5 anni di lavoro, e quindi da un minimo del 25% ad un massimo del 44%.

Infine, tra i tanti altri vantaggi, la tassazione delle plusvalenze finanziarie del Fondo Pensione avviene tramite una aliquota agevolata del 20%anzichè del 26%, e ciò contribuisce notevolmente ad aumentare l’appeal di questo strumento così utile anche a proteggere il patrimonio dagli attacchi esterni di terzi (creditori vari, Stato): il TFR versato nel Fondo Pensione è “blindato”, impignorabile ed insequestrabile (ad eccezione dell’intervento di una sentenza penale), poiché risponde alla finalità previdenziale dell’individuo, che nei giudizi civili supera le pretese di eventuali creditori. Cosa che non accade per il TFR lasciato in azienda, regolarmente pignorabile e sequestrabile qualora sorretto da una sentenza civile esecutiva.

Articolo redatto con la collaborazione di https://www.prontoassicuratore.it

Crisi aziendali e rischi patrimoniali dell’imprenditore. Consulenti, serve un “dream team”

La tutela del patrimonio personale dell’imprenditore dalle conseguenze di una crisi aziendale è legata alla collaborazione di diverse figure professionali che si occupano di patrimonio: consulente finanziario, commercialista, avvocato, notaio e agente immobiliare. Possibili strumenti di protezione e suggerimenti da osservare con attenzione prima di compiere errori.

Quello degli imprenditori è un target di clientela strategicamente importante per  qualunque consulente che operi nell’ambito del patrimonio – tipicamente avvocati, commercialisti, notai e consulenti finanziari -ognuno con differenti ruoli che quasi mai confliggono tra loro. Quella dei commercialisti, peraltro, è una categoria che rischia di condividere, sempre più spesso in caso di congiuntura economica negativa (come quella che stiamo attraversando), il rischio di essere coinvolta, in termini di responsabilità in vigilando, nelle sfortune delle aziende nelle quali ha frequentemente incarichi di controllo (collegio dei sindaci o revisori).

Dal momento che gli imprenditori sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia di Covid19, la trattazione della nuova disciplina della crisi di impresa diventa oggi davvero opportuna, ed apre un ventaglio di analisi ed opportunità professionali che molti dovrebbero cogliere. In particolare, le nuove responsabilità imprenditoriali – e professionali – derivanti da queste nuove norme sono già in vigore (la fonte normativa è il decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, pubblicato il successivo 16 Marzo), ma in relazione al suo effettivo funzionamento gli step precedentemente stabiliti (15 Agosto 2020 e 15 Febbraio 2021) sono stati rinviati, con decreto del Governo Conte, all’1 settembre del 2021 per via della crisi sistemica scatenata dal Covid19.

Questo rinvio forzato dalle circostanze, che riguarda solo le norme c.d. operative (definizione degli indicatori di rischio e degli indici di misurazione) costituisce una prima grande opportunità, per tutti i consulenti del patrimonio e per gli stessi imprenditori-clienti, e concede loro il vantaggio temporale per discutere non solo delle misure aziendali dettate dall’emergenza, ma anche della necessaria pianificazione patrimoniale da adottare riguardante i beni personali. Non c’è dubbio, infatti, che la crisi in atto si porterà via le imprese impossibilitate a riprendersi – magari perché quello attuale è solo un ulteriore peggioramento di una crisi preesistente, che si riteneva di poter controllare – e 15 mesi di tempo prima della effettiva entrata in vigore della “parte operativa” della nuova disciplina sono utilissimi a mettere in atto azioni di protezione del patrimonio personale che adesso diventano, per non pochi imprenditori, quasi obbligatorie.

Entrando un po’ nel dettaglio della nuova disciplina, imprenditori, sindaci e revisori dovranno dotare l’azienda di una struttura capace di prevedere la crisi. In sintesi, la norma nasce per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa e per salvaguardare la capacità dell’imprenditore di creare le condizioni affinché si possano avviare, prima dello scoppio di una crisi senza ritorno, le procedure di ristrutturazione strumentali alla continuità aziendale. Chi non si adeguerà al nuovo dettato, perderà lo status giuridico di soggetto responsabile limitatamente alle quote sociali, e metterà a repentaglio anche il patrimonio personale.

Le novità, pertanto, sono evidenti. La vecchia legge fallimentare, infatti, interveniva solo nella fase c.d. patologica della crisi, quando non c’era più niente da fare, ed il fallito non aveva più la possibilità di rientrare nel circuito produttivo per almeno dieci anni. Pertanto, chi era in buona fede, ed aveva investito tutte le proprie risorse nell’azienda poi fallita, spariva dal mercato. Chi era in mala fede, invece, “la faceva franca”, pilotando il fallimento dopo aver prosciugato i beni dell’impresa.

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Con la riforma, la procedura dà la possibilità di intervenire subito, quando si manifestano i primi sintomi del problema, soprattutto quando l’imprenditore collabora ed interviene in prima persona, segnalando lui stesso i problemi e godendo così della c.d. esdebitazione biennale: dopo due anni potrà rientrare nel circuito, ma deve essere lui a denunciare lo stato di insolvenza. Inoltre, vengono introdotte nuove figure, in particolare gli OCRI (organismi di composizione della crisi d’impresa), che intervengono allorquando l’imprenditore, dopo essersi dotato di una strumentazione necessaria a prevedere la crisi, comunica il proprio squilibrio finanziario. In questo modo, l’imprenditore sarà affiancato dall’OCRI nelle trattative con i creditori, avrà degli “sconti” sulle sanzioni ed il patrimonio familiare non verrà toccato dalla procedura.

Come fa l’imprenditore a rendersi conto della situazione di squilibrio? Servono strumenti di allerta, che il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà definire all’interno di una sorta di cruscotto dotato di “spie” di allarme che, come abbiamo detto, entreranno in vigore nel settembre del 2021. I primi due allarmi possibili sono rappresentati dal Patrimonio Netto (PN) e dal rapporto flussi di cassa/impegni a sei mesi. Se il PN è negativo, deve essere segnalato immediatamente all’OCRI, e la mancata segnalazione implica una responsabilità diretta sia dell’imprenditore che dei sindaci e revisori. Se il patrimonio netto è positivo, si procede guardando il rapporto tra flussi di cassa ed impregni attesi a sei mesi: se il rapporto è inferiore a 1, scatta l’obbligo di segnalazione. Se anche il rapporto flussi/impegni è positivo, non servirebbe segnalare, ma le norme impongono di controllare altri cinque indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato); 2) indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); 3) indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo); 4) indice di liquidità (attività a breve termine e passivo a breve termine); 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/l’attivo). Se tutti questi indicatori sono negativi, scatterà l’obbligo di segnalazione anche se i primi due parametri sono positivi.

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Questo sistema di “controllo dall’interno” (2+5 indicatori) deve essere implementato dall’imprenditore in azienda, e si aggiunge al sistema di “controllo dall’esterno”, costituito dai sindaci e dai revisori, chiamati quindi ad una forte responsabilità. Infatti, se questi ultimi non comunicano tempestivamente la situazione di squilibrio, intervengono gli organi pubblici a segnalarla all’OCRI, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, determinando così la responsabilità di sindaci e revisori in solido con l’imprenditore.

La nuova disciplina sulle crisi aziendali si applica al 95% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ma non alle c.d. grandi imprese, alle società quotate ed a banche, SGR, SIM etc, che non sono sottoposte al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. In considerazione della portata innovativa delle nuove norme, è evidente che gli imprenditori avranno bisogno di professionisti di fiducia che li aiutino a mettere in piedi queste strutture interne. Contestualmente, però, dovranno “mettere in sicurezza” il patrimonio personale, e così dovranno fare anche i professionisti incaricati nel collegio dei sindaci o come revisori. Infatti, la nuova disciplina introduce la responsabilità per danno meramente patrimoniale (perdita patrimoniale che consegue ad una condotta altrui, o ad un fatto imputabile ad altri), e tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di crisi sono inefficaci.

In questo nuovo contesto, anche il consulente finanziario ha il dovere di spendere del tempo con i propri clienti imprenditori, sollecitando la prevenzione dei problemi aziendali che non darebbero più al patrimonio personale una adeguata protezione qualora venissero usate le tradizionali strutture (es. trust e/o società di persone). Ma questa attivazione non può prescindere dalla stretta collaborazione con le altre figure professionali (avvocato, commercialista, notaio e agente immobiliare), con i quali costituire una sorta di “dream team” a tutto beneficio dell’imprenditore. Peraltro, sembra che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza delle nuove norme e della nuove responsabilità, e diventa necessario allargare il proprio raggio d’azione professionale, stringendo accordi di programma con tutti i professionisti (in primis gli stessi commercialisti) al fine di consolidare la relazione con il cliente-imprenditore, e di acquisire nuove relazioni per il proprio settore specifico di consulenza.

Come fare tutto ciò, in concreto? Innanzitutto, amplificando le proprie capacità organizzative, compatibilmente con le misure dettate dall’emergenza ancora in corso, e fissare degli incontri per discutere della c.d. Protezione Patrimoniale Preventiva (c.d. PPP o 3P), nella quale non possono che rientrare, per la parte di patrimonio liquido, gli strumenti previdenziali propriamente detti (Ramo I, Ramo III o multi-ramo). Infatti, in caso di eventuale – quanto improbabile – futura tassazione degli strumenti assicurativi vita, quelli sottoscritti oggi saranno esenti da qualunque ulteriore imposta, per via della mancanza di effetto retroattivo delle nuove norme che la imporrebbero “solo da quel momento in poi”.

Relativamente agli asset immobiliari, rinviamo la trattazione del tema della PPP all’articolo “Imprenditori, come difendersi da una imposta patrimoniale da guerra“, ma continuando con agli asset liquidi, particolare attenzione merita il fondo Pensione, recentemente oggetto di una strana – vedremo perché – attenzione dei media. Infatti, se l’imprenditore ricade nella sola responsabilità civile, il Fondo è caratterizzato da intangibilità assoluta nella fase di adesione (ossia prima del raggiungimento dell’età pensionabile), e da intangibilità relativa nella fase di erogazione (cioè al raggiungimento di essa), per la quale però la pignorabilità è limitata ad un solo quinto. La recente giurisprudenza sul Fondo Pensione – che la Cassazione penale ha sancito come aggredibile, a ristoro delle parti lese – non cambia affatto l’altissimo livello di protezione offerto in sede civile da questo strumento. Infatti, quando si entra nel novero delle conseguenze patrimoniali di reati penali, non c’è strumento previdenziale che tenga, e questo era ben noto anche prima, tanto che non si riesce a comprendere il clamore creato dai media sulla questione.

Pertanto, la possibilità di aumentare il peso del patrimonio allocato in prodotti previdenziali, oggi, appare davvero opportuna. Infatti, le precedenti patrimoniali – tranne che in un solo caso – non hanno mai colpito i servizi assicurativi. Inoltre, per chi non vuole rischiare di incorrere in una eventuale “sentenza creativa” della magistratura di merito sulle polizze, c’è sempre lo strumento dell’accettazione del beneficiario, che per gli imprenditori a rischio crisi rappresenta un rafforzamento della insequestrabilità e impignorabilità della polizza. Il beneficiario, infatti, acquisisce lo status di terzo in buona fede, e come tale diventa titolare di un diritto che va tutelato, anche se minore di età (in questo caso interviene il giudice tutelare).

Per chi non vuole sottoscrivere prodotti assicurativi, esiste una soluzione un po’ “artigianale” ma molto efficace per tutelare le disponibilità liquide dall’aggressione di terzi (così come da un prestito forzoso o da una patrimoniale, strumenti di cui si parla insistentemente), e cioè quella di costituire una Società Semplice (S.S.) nella quale conferire la liquidità, sotto qualsiasi forma (conti correnti, gestioni patrimoniali, fondi, titoli etc), donando poi la nuda proprietà delle quote a moglie e figli, i quali godrebbero di una franchigia di un milione ciascuno. All’apertura della successione, tra enne anni, le quote della società non vi rientreranno e diventeranno di proprietà piena dei precedenti nudi proprietari, con tutto ciò che vi è dentro.

Qualunque sia l’esigenza di protezione del patrimonio, è bene osservare una serie di suggerimenti e avvertenze utilissime ad evitare il c.d. “fai da te”, nonchè a compiere errori che potrebbero rivelarsi irreparabili. Infatti, alcuni strumenti di protezione, in realtà, non proteggono affatto, e bisogna starne alla larga. Per esempio, staccare assegni circolari e tenerli in un cassetto non serve a nulla (soprattutto quando “si fiuta il pericolo” di una possibile procedura e/o azione di responsabilità), perché il movimento di emissione è regolarmente registrato in anagrafe conti e, se l’assegno circolare non viene incassato, verrà poi gravato ugualmente dall’imposta. La detenzione di contanti e oro, inoltre, causa l’inversione dell’onere della prova, ed il giorno in cui si tireranno fuori i valori si dovrà dimostrare come sono stati ottenuti. L’oro, poi, è gravato da costi enormi di detenzione e vendita, che certamente supererebbero l’importo della eventuale imposta patrimoniale da pagare su di esso.

In definitiva, non esiste una soluzione unica. Abbiamo però una certezza: la crisi economica che ci porteremo dietro nel dopo-Covid produrrà danni di varia entità a tutte le categorie di clienti dei consulenti finanziari, in special modo agli imprenditori. Pertanto, posizionarsi sul corretto mix di suggerimenti descritti renderà più elevato il livello di protezione del patrimonio personale e familiare. E se prima era difficile, per l’imprenditore in bonis, comprendere l’utilità (ed il costo) di una protezione patrimoniale preventiva, oggi, con una norma che protegge proprio l’imprenditore che previene i problemi, tutto ciò dovrebbe essere meno complicato.

Strumenti di Difesa del patrimonio: polizza vita, mandato fiduciario, fondo pensione e lease back immobiliare

La protezione dei mezzi finanziari della famiglia dagli attacchi esterni va attuata ancora prima di quella relativa al patrimonio immobiliare.

Le esigenze di protezione del patrimonio si amplificano quando bisogna affrontare una corretta pianificazione anche – e soprattutto – sulle disponibilità finanziarie accantonate durante la vita professionale/lavorativa.

Poter disporre di queste somme (o anche soltanto evitare di renderle aggredibili), infatti, diventa imprescindibile proprio in occasione di qualunque provvedimento cautelativo che l’Autorità Giudiziaria dovesse emettere in capo ad un professionista per presunti danni causati a terzi, sia pure tutti da dimostrare.

Chi esercita una professione che comporta un elevato rischio di richieste di risarcimento (si pensi ai medici, oppure agli ingegneri edili, o ai chirurghi plastici) deve valutare per tempo una efficace struttura di protezione che consenta alla sua famiglia di non vivere disagi economici eccessivi e poter affrontare i costi di una difesa che può durare anche diversi anni.

Relativamente alle somme di denaro, esistono forme deboli di protezione (co-intestazione dei conti e dei depositi, esclusione dalla titolarità degli investimenti, semplice potere di delega sul conto corrente etc) che, oltre a subire accertamenti pressoché immediati grazie all’Anagrafe Conti, in realtà determinano un inutile fumus attorno alla figura di chi quelle somme le ha procurate con il proprio lavoro. In realtà, è bene osservare sempre un principio di congruità di fronte alle autorità (un medico con 30 anni di  carriera non può essere nullatenente!), e mettere in piedi strutture di protezione credibili, supportate da strumenti finanziari altrettanto credibili e finalizzati ad un obiettivo specifico.

Per quanto riguarda la Polizza Vita, ad esempio, il Codice Civile ne riconosce l’impignorabilità e l’insequestrabilità (art.1923), e le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

La natura assicurativa delle polizze vita resta innegabile, dal momento che tale natura è stabilita a chiare lettere dal legislatore europeo e nazionale, e l’assenza di una garanzia di restituzione delle somme assicurate non impedisce al contratto di essere qualificato come assicurativo. In caso di disputa in tribunale, ogni giudice deciderà caso per caso. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza vita, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve apparire sottesa ad un interesse meritevole, che prevalga sulle pretese di altri soggetti. Infatti, la c.d. finalità previdenziale, soprattutto se messa in atto con il giusto tempismo (e quindi non l’attimo prima o l’attimo successivo all’arrivo di una citazione in giudizio…) si oppone con successo a qualunque istanza di terzi che tentino di rendere inefficace la protezione dei valori mobiliari utilizzati per la copertura assicurativa.

Inoltre, se esaminiamo lo strumento assicurativo dal punto di vista successorio, la polizza sconta due altri vantaggi non indifferenti:

  1. i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, non pagheranno alcuna imposta di successione;
  2. la natura del beneficiario non va confusa con quella dell’erede, essendo le due figure diverse tra loro; ne consegue che il denaro contenuto nella polizza viene incassato dai beneficiari/eredi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità (perché ad es. gravata da ingenti posizioni debitorie del de cuius).

L’intestazione fiduciaria, usata preventivamente all’assunzione di un debito, sarebbe di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante e di fronte ai terzi, i quali rimangono all’oscuro dell’appartenenza dei beni al patrimonio del fiduciante; l’effetto è quello di non farli più risultare nel loro patrimonio, ma non si tratta di un atto di magia: le società fiduciarie, infatti, potrebbero essere obbligate a svelare l’identità del fiduciante a seguito di una richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria, per cui il ricorso a questa forma di segregazione, più che realizzare una vera protezione del patrimonio, consente di garantire riservatezza (che è comunque un elemento importante a difesa dei propri beni).

L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con la holding di famiglia, il vincolo di destinazione e la polizza vita, non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che sono stati precedentemente (o lo saranno successivamente) assoggettati ad un vincolo di indisponibilità, e/o protetti dai contratti di assicurazione.

Altro strumento interessante è quello del Fondo pensione aperto (o di categoria) il quale, oltre al vantaggio della detraibilità fiscale, risulterà praticamente intoccabile (anche per cifre che vanno oltre al massimale utilizzato per i benefici fiscali), perché la finalità previdenziale è rafforzata dalle stesse caratteristiche del fondo, e cioè dalla sua indisponibilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Peraltro, a quella data, i fondi pensione permettono di ricevere, sotto forma di capitale in unica soluzione, fino al 50% delle somme risultanti dagli accantonamenti rivalutati grazie ai risultati di gestione.
Di fatto, quindi, il fondo pensione costituisce anche una disponibilità di denaro differita che, per via delle sue caratteristiche, sfuggirà a quasi tutte le pretese dei terzi.

Il Lease-back (in italiano “vendita con patto di locazione”) nasce come forma di finanziamento di un’azienda o di un professionista, e consiste in un contratto di vendita di un bene (es. un’immobile adibito a studio professionale, oppure un capannone industriale) stipulato tra il proprietario e la società di leasing; quest’ultima acquista il bene e, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente, il quale si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’anticipo massimo, di solito, non supera il 20% del valore di perizia, e alla scadenza contrattuale fissata l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene (diritto d’opzione d’acquisto) con una percentuale minima (non più del 5%).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali (immobili, veicoli, attrezzature) che immateriali (marchi), ma l’operazione, generalmente, deve essere sottesa a finalità diverse dalla semplice detenzione di liquidità. La sua finalità è generalmente quella di ottenere liquidità pur conservando l’utilizzo dei beni, ma incidentalmente consente di realizzare una efficace resistenza a difesa del patrimonio, dal momento che l’immobile diventa di proprietà di altro soggetto (la banca o società di leasing, attaccabile dai terzi solo se questi riescono a dimostrare, in un apposito giudizio, la nullità del contratto di lease-back) e rimane nella disponibilità del cedente; essa tornerà all’interno del suo patrimonio effettivo alla fine del periodo concordato, generalmente molto lungo.

L’operazione di lease back non è accessibile a tutti; il cedente, infatti, deve di detenere liquidità e/o redditi tali da assicurare (anche in parte) la copertura finanziaria dei canoni. Esso, oltre a garantire un rinvio di almeno 12 anni (tanto è la sua durata massima iniziale, allungabile su richiesta del cedente) rispetto ad una possibile aggressione dei creditori, presenta notevoli vantaggi fiscali grazie alla detrazione dei canoni dall’imponibile in proporzione all’aliquota fiscale (l’abbattimento medio annuo delle imposte, a parità di fatturato, è pari al 35% circa del valore annuo dei canoni). Inoltre, con la stipula del contratto di lease back, vengono ceduti anche i rischi e le responsabilità dei beni, per cui anche la manutenzione e gli eventuali danni che potrebbero verificarsi sui beni ceduti ricadono sotto la responsabilità della società di leasing.

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