Aprile 21, 2026
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Le polizze vita e la loro intestazione fiduciaria: nessuna protezione in assenza di un uso credibile

L’Intestazione Fiduciaria è di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza vita, ma solo se prevale la finalità previdenziale.

La polizza vita, strumento sul quale si sono concentrate le attenzioni delle banche-reti, ancora oggi viene raccomandata, dagli addetti ai lavori, in funzione della sua impignorabilità e della sua insequestrabilità, che le sono riconosciute dal nostro codice civile. L’art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Ma è proprio vero?

Sì, ma solo in parte. L’efficacia della previsione di cui al Codice Civile, infatti, subisce una limitazione ogni volta che, della polizza assicurativa, si fa un uso sconsiderato e non corrispondente alle sue finalità.

Per cominciare, nulla può una polizza di fronte alle disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (in particolare sui crediti già formalizzati, esistenti ed in situazione di contenzioso alla data di stipula della polizza) e degli eredi. Inoltre, secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita sono attinenti esclusivamente alla garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile, e pertanto l’efficacia dell’art. 1923 del C.C. non tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui ambito ricade il sequestro preventivo.

In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

Ancora – ed è la riflessione più consistente, parlando di polizze vita – bisogna distinguere tra le polizze a Gestione Separata (appartenenti al c.d. Ramo I), e le polizze del c.d. Ramo III (prodotti Unit Linked, con fondi interni), le quali, negli ultimi due anni, sono state oggetto di importanti pronunce della Corte di Cassazione in merito al livello di protezione offerto anche in ambito civilistico. I prodotti del Ramo III, infatti, non determinano, in capo al risparmiatore, l’impossibilità di perseguire i propri obiettivi di investimento e la propria inclinazione al rischio/rendimento, e gli consentono di creare un portafoglio assolutamente in linea con le proprie caratteristiche ed abitudini finanziarie. In pratica, secondo la Suprema Corte, dando al cliente la possibilità di fare ingresso in un circuito di consulenza professionale del tutto simile a quello tipico dei servizi finanziari, verrebbe meno la prevalenza della finalità previdenziale, superata da quella del risparmio/investimento.

Quest’ultima caratteristica sembrerebbe confermata dal particolare regolamento di questa tipologia di polizza, la quale prevede la possibilità di investire in una pluralità di fondi e titoli interni, consentendo al contraente di effettuare gratuitamente tutti i movimenti in entrata e uscita (i c.d. ribilanciamenti del portafoglio) che ritiene opportuni, proprio come in un qualunque sistema di fondi/sicav. Pertanto, alcuni tribunali di merito, nell’attribuire efficacia oppositiva in giudizio ai detentori di polizze, hanno mostrato preferenza per quelle di Ramo I (gestione separata), o per le c.d. multiramo (un mix tra Ramo I e Ramo III) che meglio tutelerebbero la c.d. finalità previdenziale quale interesse meritevole di maggior tutela.

In realtà, anche le c.d. Unit Linked (Ramo III), qualora sottoscritte in forma sostanzialmente vincolante (con commissioni di uscita “a tunnel” almeno quinquennali) e con versamenti graduali sembrano rispondere perfettamente ai requisiti richiesti, dal momento che il deterrente al riscatto anticipato (di solito neanche consentito prima che siano trascorsi 12 mesi), rappresentato dalle commissioni di uscita, permette di coniugare i vantaggi di una gestione attiva e partecipativa del portafoglio con l’indubbia finalità previdenziale sottostante alla sottoscrizione della polizza a simili condizioni contrattuali. Nessun sistema di fondi o sicav è gravato da simili penalità di uscita, e ciò costituisce, in chiave giuridica, un valido argomento di opposizione anche per le polizze Ramo I aventi queste caratteristiche.

La protezione prestata dalla polizza vita aumenta qualora essa venga sottoscritta nell’ambito di un mandato fiduciario, che ne aumenta legalmente il grado di riservatezza nei confronti dei terzi. Le società fiduciarie, infatti, offrono in forma tecnico-professionale la c.d. intestazione fiduciaria, che si realizza due distinti ma ben collegati atti: il primo vincola solamente le parti che lo sottoscrivono (il fiduciante e la società fiduciaria); il secondo vincola i rapporti con i terzi, ma non comporta il trasferimento della proprietà e prevede l’intestazione del bene e la contestuale legittimazione della società fiduciaria ad esercitare i diritti tipici del proprietario. Per questo motivo, l’intestazione fiduciaria è di per sé spesso sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza innanzi ai terzi creditori del fiduciante, i quali rimangono all’oscuro relativamente alla sua esistenza; l’effetto è quello di non farla risultare nel patrimonio del presunto debitore: se non sai che esiste, non la cerchi (in ogni caso, non sai dove cercarla).

L’intestazione fiduciaria, paragonata al trust o alla gestione delle holding famigliari, è più economica (mediamente è gravata da una commissione di apertura una tantum di circa 1.000,00 euro, più una commissione di gestione annuale da 2.000,00 euro in su, a seconda dei beni da gestire e della loro complessità), ma come il Trust permette un’attenta e dedicata pianificazione patrimoniale e fiscale.

Bisogna però farne un uso credibile. Infatti, con la decisione n. 10333/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui, se l’investimento è operato dal cliente per mezzo di una società fiduciaria a cui è attribuita l’intestazione della polizza per conto del fiduciante, il soggetto obbligato al rispetto delle regole di condotta previste dalla normativa è il cliente finale, e non la società fiduciaria. Pertanto, anche nel caso in cui una polizza vita venga sottoscritta tramite mandato fiduciario (e questo venga individuato dai creditori), essa deve apparire sottesa ad un congruo e verificabile interesse meritevole (finalità previdenziale), che prevalga su quello di eventuali pretese di altri soggetti (creditori, Stato).

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Strumenti di Difesa del patrimonio: polizza vita, mandato fiduciario, fondo pensione e lease back immobiliare

La protezione dei mezzi finanziari della famiglia dagli attacchi esterni va attuata ancora prima di quella relativa al patrimonio immobiliare.

Le esigenze di protezione del patrimonio si amplificano quando bisogna affrontare una corretta pianificazione anche – e soprattutto – sulle disponibilità finanziarie accantonate durante la vita professionale/lavorativa.

Poter disporre di queste somme (o anche soltanto evitare di renderle aggredibili), infatti, diventa imprescindibile proprio in occasione di qualunque provvedimento cautelativo che l’Autorità Giudiziaria dovesse emettere in capo ad un professionista per presunti danni causati a terzi, sia pure tutti da dimostrare.

Chi esercita una professione che comporta un elevato rischio di richieste di risarcimento (si pensi ai medici, oppure agli ingegneri edili, o ai chirurghi plastici) deve valutare per tempo una efficace struttura di protezione che consenta alla sua famiglia di non vivere disagi economici eccessivi e poter affrontare i costi di una difesa che può durare anche diversi anni.

Relativamente alle somme di denaro, esistono forme deboli di protezione (co-intestazione dei conti e dei depositi, esclusione dalla titolarità degli investimenti, semplice potere di delega sul conto corrente etc) che, oltre a subire accertamenti pressoché immediati grazie all’Anagrafe Conti, in realtà determinano un inutile fumus attorno alla figura di chi quelle somme le ha procurate con il proprio lavoro. In realtà, è bene osservare sempre un principio di congruità di fronte alle autorità (un medico con 30 anni di  carriera non può essere nullatenente!), e mettere in piedi strutture di protezione credibili, supportate da strumenti finanziari altrettanto credibili e finalizzati ad un obiettivo specifico.

Per quanto riguarda la Polizza Vita, ad esempio, il Codice Civile ne riconosce l’impignorabilità e l’insequestrabilità (art.1923), e le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

La natura assicurativa delle polizze vita resta innegabile, dal momento che tale natura è stabilita a chiare lettere dal legislatore europeo e nazionale, e l’assenza di una garanzia di restituzione delle somme assicurate non impedisce al contratto di essere qualificato come assicurativo. In caso di disputa in tribunale, ogni giudice deciderà caso per caso. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza vita, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve apparire sottesa ad un interesse meritevole, che prevalga sulle pretese di altri soggetti. Infatti, la c.d. finalità previdenziale, soprattutto se messa in atto con il giusto tempismo (e quindi non l’attimo prima o l’attimo successivo all’arrivo di una citazione in giudizio…) si oppone con successo a qualunque istanza di terzi che tentino di rendere inefficace la protezione dei valori mobiliari utilizzati per la copertura assicurativa.

Inoltre, se esaminiamo lo strumento assicurativo dal punto di vista successorio, la polizza sconta due altri vantaggi non indifferenti:

  1. i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, non pagheranno alcuna imposta di successione;
  2. la natura del beneficiario non va confusa con quella dell’erede, essendo le due figure diverse tra loro; ne consegue che il denaro contenuto nella polizza viene incassato dai beneficiari/eredi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità (perché ad es. gravata da ingenti posizioni debitorie del de cuius).

L’intestazione fiduciaria, usata preventivamente all’assunzione di un debito, sarebbe di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante e di fronte ai terzi, i quali rimangono all’oscuro dell’appartenenza dei beni al patrimonio del fiduciante; l’effetto è quello di non farli più risultare nel loro patrimonio, ma non si tratta di un atto di magia: le società fiduciarie, infatti, potrebbero essere obbligate a svelare l’identità del fiduciante a seguito di una richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria, per cui il ricorso a questa forma di segregazione, più che realizzare una vera protezione del patrimonio, consente di garantire riservatezza (che è comunque un elemento importante a difesa dei propri beni).

L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con la holding di famiglia, il vincolo di destinazione e la polizza vita, non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che sono stati precedentemente (o lo saranno successivamente) assoggettati ad un vincolo di indisponibilità, e/o protetti dai contratti di assicurazione.

Altro strumento interessante è quello del Fondo pensione aperto (o di categoria) il quale, oltre al vantaggio della detraibilità fiscale, risulterà praticamente intoccabile (anche per cifre che vanno oltre al massimale utilizzato per i benefici fiscali), perché la finalità previdenziale è rafforzata dalle stesse caratteristiche del fondo, e cioè dalla sua indisponibilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Peraltro, a quella data, i fondi pensione permettono di ricevere, sotto forma di capitale in unica soluzione, fino al 50% delle somme risultanti dagli accantonamenti rivalutati grazie ai risultati di gestione.
Di fatto, quindi, il fondo pensione costituisce anche una disponibilità di denaro differita che, per via delle sue caratteristiche, sfuggirà a quasi tutte le pretese dei terzi.

Il Lease-back (in italiano “vendita con patto di locazione”) nasce come forma di finanziamento di un’azienda o di un professionista, e consiste in un contratto di vendita di un bene (es. un’immobile adibito a studio professionale, oppure un capannone industriale) stipulato tra il proprietario e la società di leasing; quest’ultima acquista il bene e, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente, il quale si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’anticipo massimo, di solito, non supera il 20% del valore di perizia, e alla scadenza contrattuale fissata l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene (diritto d’opzione d’acquisto) con una percentuale minima (non più del 5%).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali (immobili, veicoli, attrezzature) che immateriali (marchi), ma l’operazione, generalmente, deve essere sottesa a finalità diverse dalla semplice detenzione di liquidità. La sua finalità è generalmente quella di ottenere liquidità pur conservando l’utilizzo dei beni, ma incidentalmente consente di realizzare una efficace resistenza a difesa del patrimonio, dal momento che l’immobile diventa di proprietà di altro soggetto (la banca o società di leasing, attaccabile dai terzi solo se questi riescono a dimostrare, in un apposito giudizio, la nullità del contratto di lease-back) e rimane nella disponibilità del cedente; essa tornerà all’interno del suo patrimonio effettivo alla fine del periodo concordato, generalmente molto lungo.

L’operazione di lease back non è accessibile a tutti; il cedente, infatti, deve di detenere liquidità e/o redditi tali da assicurare (anche in parte) la copertura finanziaria dei canoni. Esso, oltre a garantire un rinvio di almeno 12 anni (tanto è la sua durata massima iniziale, allungabile su richiesta del cedente) rispetto ad una possibile aggressione dei creditori, presenta notevoli vantaggi fiscali grazie alla detrazione dei canoni dall’imponibile in proporzione all’aliquota fiscale (l’abbattimento medio annuo delle imposte, a parità di fatturato, è pari al 35% circa del valore annuo dei canoni). Inoltre, con la stipula del contratto di lease back, vengono ceduti anche i rischi e le responsabilità dei beni, per cui anche la manutenzione e gli eventuali danni che potrebbero verificarsi sui beni ceduti ricadono sotto la responsabilità della società di leasing.

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