Maggio 1, 2026
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Federpromm, forti azioni sindacali per il 2021. Superare il modello del contratto di agenzia

E’ fondamentale risolvere la “sfasatura” tra i fenomeni legati agli assetti della produzione normativa e l’adeguamento di questa sugli applicativi tecnologici e sulla relazione con i clienti. Modelli contrattuali ormai obsoleti e non più adeguati neanche al nuovo sistema MiFID.

Di Manlio Marucci (*)    

L’attività sindacale e professionale di Federpromm, che si è interrotta per pochi giorni solo in occasione delle festività, anche per il 2021 confermerà l’impegno prevalente sulle principali aree di intervento, anche al fine di raggiungere maggiore visibilità ed incisività alla nostra organizzazione di categoria che, vorrei ricordare, è tra le poche ad avere una connotazione realmente (e giuridicamente) sindacale e di rappresentanza per i consulenti finanziari, agenti del credito e sub-agenti assicurativi.

L’obiettivo principale, già preannunciato sul finire del 2020, è quello di aprire un tavolo di confronto con le controparti istituzionali per arrivare rapidamente ad un Accordo Economico Collettivo (AEC) per tutta l’area dell’intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa. Per farlo, occorre che le forze Politiche e di Governo prendano seriamente in considerazione le difficoltà economiche e di lavoro messe duramente alla prova dalla pandemia.

Ma la vicenda storica del Covid è solo il punto di arrivo di un processo di riconoscimento di più estese garanzie già iniziato anni addietro, e che oggi richiede un quadro di intervento urgente sulle disparità di trattamento tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, al fine di realizzare tutele e certezze sul piano della stabilità giuridico-normativa, previdenziale, professionale e soprattutto economica, a seconda delle rispettive specificità di settore.

Una battaglia quotidiana che ha già visto in passato l’impegno di Federpromm per un intervento complessivo che coinvolga tutti gli operatori e categorie professionali rappresentate – dagli agenti e mediatori finanziari ai consulenti finanziari, previdenziali ed assicurativi – e che non può più essere rimandato.

Dal punto di vista normativo, serve affrontare la vasta problematica che regolamenta tutto il settore dell’intermediazione in un quadro generale ed uniforme: da quello delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993 – TUB) a quello finanziario (D.lgs.n.58/98 -Testo Unico della finanza TUF) in applicazione alla normativa Mifid II; dal decreto legislativo n.141/2010 che riguarda gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi – che la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza c.d. Lexitor) ha stravolto nella sua fisiologia ermeneutica – alla Direttiva IDD EU 2016/97 per il settore assicurativo, arrivando fino alla Direttiva Europea 2016/2341 del dicembre 2016 c.d. IORP II relativa agli aspetti previdenziali. Sarà necessario, pertanto, valutarne i rispettivi ambiti di competenza per verificare gli aggiustamenti e le revisioni ormai ritenute necessarie per via della velocità di cambiamento in atto nei mercati finanziari a seguito della irreversibile applicazione dei processi tecnologici dalla A.I. al Fintech e alla robotica), che stanno a loro volta modificando radicalmente i comportamenti umani e le relazioni all’interno dell’organizzazione aziendale e dei servizi ad essi collegati.

Tutti questi processi di cambiamento, visti anche dal lato culturale, rimettono in discussione i valori codificati ed interiorizzati e gli aspetti psicologici e comportamentali delle rispettive professioni, ed è innegabile che oggi esista una sorta di “sfasatura” tra i fenomeni legati agli assetti della produzione normativa e l’adeguamento di questa sugli applicativi tecnologici. In questo ambito di ricerca, Federpromm intende fornire ai propri associati i servizi migliori.

Un altro ambito di interesse particolarmente delicato, che richiede particolare attenzione, riguarda il fenomeno legato ai vincoli del “monomandato”, alle sue ristrettezze e contraddizioni nella relazione tra intermediario ed operatore professionale e tra operatore e cliente. Riteniamo che tale vincolo vada rivisto, anche al fine di rendere funzionale e trasparente sia la relazione che il modello di consulenza applicato nei confronti del potenziale utente finale.

Anche il consolidato “contratto di agenzia” è ormai abbondantemente superato dalla dinamicità ed evoluzione delle nuove forme di lavoro già codificate nelle nuove relazioni industriali, e si ritiene non essere più rispondente alla normativa in vigore ed ai suoi effetti. Ed è proprio in funzione di questo cambiamento – diremmo irreversibile – che si superano i notevoli contenziosi giurislavoristici che questo modello ha generato nell’arco degli ultimi venticinque anni; e ciò sia al fine di offrire una base di certezze sul piano della stabilità economica e professionale, sia sul piano della tutela del pubblico risparmio. Un tema, quest’ultimo, particolarmente sentito dal sindacato proprio per il suo ruolo di difesa degli interessi soggettivi di tali operatori che hanno avuto, ancora oggi, un ruolo marginale e secondario nei rapporti con i soggetti abilitati.

In quest’ ottica, infine, è necessario sostenere anche una approfondita revisione al tipo di sistema previdenziale obbligatorio (Inps ed Enasarco) che vige per tali operatori: serve una nuova prospettiva  all’esiguo trattamento pensionistico dei consulenti finanziari e degli agenti (e sub-agenti) che, in assenza di una strategia incentrata al ricambio generazionale, necessita di un contratto base nazionale che disciplini l’aspetto giuridico applicato alle singole categorie di professionisti; l’aspetto relativo all’inquadramento professionale; il trattamento economico di base; la costituzione di un Fondo professionale autonomo che inglobi tutti gli operatori dei vari settori; il riconoscimento del welfare in termini paritetici al lavoro subordinato.

Oltre a questi obiettivi, non sarà secondario quello dedicato alla Formazione, alla ricerca e alla realizzazione di progetti collegati alla Educazione Finanziaria, in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni.

Per realizzare questo processo di cambiamento e di presa di coscienza collettiva da parte dei professionisti interessati da tutte questa problematiche, serve un’ampia adesione ed una maggiore capillarità territoriale in termini di rappresentanza sindacale. 

(*) Presidente Federpromm

Intermediazione creditizia, incontro tra Federpromm e OAM: un AEC per rivedere il monomandato

Federpromm-Uiltucs riprende il confronto con l’OAM sui temi che coinvolgono tutto il settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria con annessi operatori: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

A seguito della richiesta avanzata da Federpromm-Uiltucs, si è svolto un incontro-confronto in modalità remoto con il presidente Antonio Catricalà e il direttore generale Federico Luchetti dell’OAM (Organismo degli agenti e mediatori creditizi) sui vari temi che coinvolgono direttamente, in questa difficilissima fase, lo svolgimento delle attività degli operatori del settore dell’Intermediazione creditizia.

Una delle questioni di rilievo riguarda, nello specifico, le modalità  di applicazione della sentenza della CGUE per il caso “Lexitor” (decisione n. C-383/18), che ha comportato l’esigenza di immediata chiarezza nei rapporti tra clientela e intermediari nell’ambito dell’attività di concessione di credito ai consumatori. In particolare, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sono sorte alcune importanti conseguenze operative in merito alla rimborsabilità di tutti i costi e oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, ivi compresi anche i costi c.d. di up front (le commissioni una tantum). Infatti, la sentenza ha segnato il superamento di qualunque distinzione tra costi “up front” e costi “recurring” (ricorrenti), prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi.

Durante l’incontro FederprommOAM,  è stato rimarcato come alcuni tribunali, come quelli di Milano e Torino, abbiano applicato in modo sistematico la decisione della Corte di Giustizia, influenzandone il suo orientamento nel contesto italiano, nel rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario su quello dei singoli paesi in caso di norme contrastanti. E’ stata tuttavia condivisa l’ipotesi della necessità di un ricorso in sede europea da parte dello Stato italiano per rivedere nel merito le decisioni legate al recepimento di tale sentenza, attualmente applicate in maniera integrale – senza alcun criterio di armonizzazione – nel modello normativo e regolamentare del nostro Paese. 

Un apprezzamento, inoltre, è stato espresso  per le decisioni dell’OAM circa la delibera assunta lo scorso 17 Dicembre dalla Presidenza e dagli Organi deliberanti della Fondazione Enasarco, grazie alla quale è stata accettata la richiesta corale avanzata da quasi tutte le  organizzazioni del settore per la riduzione della quota associativa nell’anno 2021, per via della grave crisi che tali operatori stanno vivendo.

Inoltre, per poter affrontare la riduzione delle provvigioni che sta creando notevoli problemi agli agenti e mediatori – causa anche l’applicazione avanzata del Fintech e del crowdfunding all’intera filiera del settore – è stato proposto di riconoscere, da parte del soggetto erogatore, un compenso forfettario minimo all’agente,  sotto il quale non sarà possibile scendere e che sarà subordinato alla durata effettiva del contratto inizialmente stipulato; ciò anche al fine di non creare quegli scompensi operativi generati dalla “distonia” interna all’organizzazione dei prodotti e servizi offerti, anche tramite i canali legati alla applicazione di tali tecnologie avanzate. 

Proprio in funzione di un riordino di carattere normativo e di adeguamento alla realtà del mercato, è emersa l’esigenza – come ha sottolineato Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento del settore di Federpromm – di rivedere il vincolo del mono-mandato in capo agli agenti finanziari, apportando le modifiche alla regolamentazione dettata dal D.Lgs.n.141/2010; esigenza  ormai inderogabile in ordine ai cambiamenti in atto.

Anche Manlio Marucci (foto sopra), segretario Federpromm, ha affrontato in modo organico il problema del rapporto di natura contrattuale che lega l’Agente all’Intermediario creditizio, ed ha proposto – vista l’esigenza di dare un riconoscimento formale a tali operatori professionali per il ruolo sociale da questi ricoperti nella relazione “intermediario-cliente-agente” – di disciplinare il settore con un Accordo Economico Collettivo (AEC), che meglio regolamenti il profilo normativo, professionale, economico e previdenziale degli agenti.

A proposito di “……due tribù indiane avversarie, ciascuna dalla propria riva del fiume….”

Il segretario di Fedepromm-Uiltucs replica all’editoriale di Alessio Cardinale del 8 Novembre scorso, che conteneva una critica aperta alla mancanza di unità, in questo delicatissimo momento storico della nostra Economia, tra le varie organizzazioni a tutela delle categorie professionali degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, entrambe contribuenti di Enasarco.

Egregio direttore,

Ho avuto modo di leggere con molto interesse e direi anche con un certo senso di autocritica quanto correttamente sviluppato nell’editoriale di “Patrimoni&Finanza” dell’8 Novembre scorso, circa le osservazioni avanzate sul piano politico e riguardanti la crisi di identità che, nelle organizzazioni sindacali di rappresentanza di agenti di commercio e consulenti finanziari, causa una certa difficoltà nel portare avanti  strategie unitarie verso alcune rivendicazioni che coinvolgono entrambe le categorie, recentemente discriminate dai provvedimenti governativi  che hanno stabilito dei “ristori” economici ai soggetti colpiti dal blocco della attività conseguente al ritorno dell’emergenza sanitaria. 

Piccanti critiche, che manifestano una reale situazione di imbarazzo e disagio per chi, come Federpromm-Uiltucs, ama la chiarezza dei comportamenti,  ma soprattutto ama avere la visione complessiva dei problemi  reali – in un contesto macrosociale  –  che coinvolgono le storie di vita delle persone rappresentate, delle quali rivendichiamo con coerenza  i reali interessi.

Ci sarebbe da dire “nessuno si salva da solo”, e le infuocate critiche avanzate dall’autore dell’articolo manifestano una certa inconsapevolezza circa la portata politica dei problemi esistenti, che governano i reali processi  interni  di alcune associazioni talmente “di tendenza” da apparire addirittura commoventi o, meglio ancora, dilettanti allo sbaraglio.

Manlio Marucci

E’ risaputo che lo sviluppo di azioni unitarie da parte dei sindacati di categoria è stato considerato sempre una specie di miraggio, ma l’ancoraggio delle organizzazioni sindacali confederali alla condivisione dei problemi reali dei lavoratori e dei pensionati di queste categorie – come delle altre – non è mai mancato. In mancanza di una strategia e di una visione ermeneutica dei problemi, le considerazioni teoriche esposte non possono  che far scaturire una reale presa di coscienza comune, anche al fine di non far apparire – giustamente – le circostanze come una caricatura atroce della democrazia. 

E’ molto più comodo – affermava M. Weber  – vivere nell’obbedienza rispetto alla piena consapevolezza di sé. 

Manlio Marucci

Consulenti finanziari, la Gabanelli mette a nudo (senza saperlo) i limiti storici del mono-mandato

“…..è necessario calmare gli animi e fare in modo che le due categorie di consulenti non entrino in polemica. Infatti, se lo scenario non cambia presto si combatterà una lotta di sopravvivenza tra banche-reti e consulenti non autonomi, a causa della quale è possibile che una delle due parti debba cessare di esistere affinchè sopravviva l’altra. Inoltre, se il sistema bancario continuerà a sviluppare la distribuzione dei contratti di consulenza, anche la categoria dei c.d. indipendenti è a rischio”.

Editoriale di Alessio Cardinale*

Se Milena Gabanelli, con la sua “entrata a gamba tesa” sul mondo della consulenza finanziaria, ha avuto un merito grandissimo (tra tanti altri), non è certo quello di aver fatto conoscere agli italiani la figura del consulente indipendente. La celebre giornalista d’inchiesta – probabilmente senza volerlo – ha scoperchiato una pentola dentro la quale cuoce a fuoco lento, da circa trent’anni, una questione da cui dipende tutta la fragilità dell’attuale modello di business: il vincolo del mono-mandato per i consulenti abilitati alle operazioni fuori sede (c.d. non autonomi). 

Per spiegare meglio i termini del problema anche ai risparmiatori più attenti  – quelli che leggono Patrimoni&Finanza e si interessano dell’affidabilità dei propri consulenti – raccontiamo in dettaglio la polemica scatenata dalla Gabanelli, e le reazioni che ne sono derivate. “Il mercato del risparmio è dominato dalle banche e dalle assicurazioni che hanno sempre venduto al cliente quello che era meglio per loro…. da qualche anno esiste però un’alternativa, quella dei consulenti puri…..dal dicembre 2018 esiste un albo, diviso in tre sezioni….la prima sezione è la più numerosa e conta…. 33.700 consulenti, gli ex promotori, che hanno un mandato da una rete o da una banca, e quindi vendono solo i prodotti che hanno in catalogo. Negli altri due elenchi dello stesso albo troviamo invece 268 consulenti autonomi e 38 società di consulenza”.

Queste, in sintesi, le parole della Gabanelli che hanno infuocato l’ambiente e risvegliato persino l’ANASF. Secondo il suo presidente, Maurizio Bufi, che ha replicato in rappresentanza degli oltre 12.000 iscritti all’associazione, la gestione del conflitto di interessi riguarderebbe tutti i settori dell’attività umana e “…ovviamente anche l’attività di consulenza finanziaria e di collocamento non sfugge a questa regola. Proprio per questo, il legislatore ha voluto gestire il conflitto di interesse in capo agli operatori dando delle indicazioni molto puntuali e molto precise, e cioè che questo venga risolto sempre e comunque nell’interesse del cliente…”. Bufi ha aggiunto che, in ogni caso, le reti di consulenza finanziaria hanno adottato il c.d. modello di architettura aperta (ossia quello che consente di vendere i prodotti finanziari di altre società di gestione, e non solo quelli “della casa”), che gestisce in modo efficace il conflitto di interesse.

Più concreta la posizione di Federpromm, per bocca del suo segretario Manlio Marucci, secondo il quale “il servizio di consulenza, indipendentemente dal modo in cui si esercita, manifesta una  esigenza specifica particolarmente sentita, come bisogno primario di protezione, da parte dei risparmiatori , che investono di tale ruolo il consulente finanziario, sia sul piano culturale che  di educatore familiare e patrimoniale. Prendere una posizione di parte così come  è stato espresso dalla stessa  ANASF  nei confronti di una giornalista, a cui si riconosce l’accuratezza e qualità dell’inchiesta, dimostra scarsa capacità di analisi e visione d’insieme dei ruoli svolti da tutte le figure professionali del mercato finanziario, creditizio ed assicurativo che, in qualità di operatori iscritti ad albi od elenchi, oltre ad essere vigilati, hanno a cuore gli interessi dei risparmiatori e una maggiore trasparenza del mercato”. “ In realtà”, conclude Marucci, “la dialettica che ne è seguita non affronta temi sostanziali come l’inquadramento effettivo del consulente sul piano normativo e contrattuale, la ricongiunzione della previdenza obbligatoria, l’assistenza sanitaria e qualificata, i nuovi modelli organizzativi dettati  dall’applicazione delle tecnologie avanzate al settore”.

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Al fine di evitare che un importante dibattito, come quello generato dalla Gabanelli, si risolva nel solito fatto di cronaca finanziaria rapidamente dimenticato dagli interessati, bisogna aggiungere che la vicenda, se non altro, ha avuto il merito di toccare alcuni “nervi scoperti” che risulta impossibile curare senza effettuare interventi risolutivi.

Il primo è quello di una forte competizione – prima impercettibile – tra consulenti non autonomi e consulenti c.d. indipendenti, cui la nuova normativa e la MIFiD II hanno riconosciuto un ruolo più evidente e disciplinato rispetto ad un passato di semi-oscurità. Nonostante ciò, e malgrado un notevole incremento dei professionisti che operano su base autonoma, costoro sono ancora “compressi” numericamente per via di un sistema che premia il risultato commerciale rispetto a quello squisitamente professionale. Da qui una forte rivalità (in verità molto sentita solo dai consulenti su base autonoma, soprattutto verso le banche più tradizionali), che la MIFiD II ha reso più evidente e che oggi viene veicolata anche da messaggi pubblicitari qualitativamente comparativi (come quello dell’immagine, che ritrae la pubblicità di una delle SCF operanti nella consulenza indipendente).

Il secondo nervo scoperto è quello della presunta autonomia e indipendenza, oggi usata come cavallo di battaglia per affermare una sorta di “supremazia etico-culturale” di una categoria di consulenti verso l’altra, che si vorrebbe far dipendere dall’esistenza del conflitto di interessi – sempre presente, in teoria, nel sistema banca-rete, nonostante la c.d. architettura aperta cui fa riferimento Bufi – e che, invece, si rivela essere il risultato di una forzatura del sistema italiano, fondato sul vincolo di mono-mandato, che trae le sue origini dal 1990, e che fa dei consulenti non autonomi attori del tutto incolpevoli.

Il terzo “nervo” – molto importante – è legato alla impossibilità del consulente c.d. indipendente di poter controllare in prima persona la corretta esecuzione dell’investimento da parte del cliente. Infatti, all’interno di un sistema letteralmente dominato dalle regole di funzionamento delle banche-reti, il ruolo di questa importante categoria di professionisti è limitato a quello di “mero dispensatore di consigli di investimento”, con un limite importante nella parte esecutiva delle operazioni che viene lasciata, contro ogni logica professionale, agli operatori bancari o, in ultima istanza, allo stesso cliente più o meno “tecnologicamente evoluto”. In pratica, è come se ad un avvocato venisse concesso di scrivere le memorie di difesa, ma non di poterle depositare in cancelleria e/o di discuterne in udienza.

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La polemica di cui sopra, pertanto, ha un comune denominatore: l’inadeguatezza storica del vincolo di mono-mandato, imposto da una norma ormai desueta e, soprattutto, da un sistema giunto alla sua fase di declino, per il quale è necessario comprimere continuamente (succede ormai dal 2008) i margini economici dei consulenti finanziari, alzare l’asticella del portafoglio medio e causare la fuoriuscita di migliaia di validi professionisti per consentire alle banche-reti che ne fanno parte di sopravvivere e tenere in attivo il proprio conto economico.

Pertanto, appare necessario calmare gli animi, e fare in modo che le due categorie di consulenti non entrino affatto in polemica, alimentando così una inutile rivalità che distrae tutti dalla soluzione del vero problema (che non è certo la Gabanelli). Piuttosto, bisognerebbe prendere coscienza che, in questo preciso momento storico, quella che si sta combattendo è una lotta di sopravvivenza tra gli attori della distribuzione (le banche-reti) e la categoria dei consulenti non autonomi, a causa della quale è possibile che una delle due parti, entro dieci anni, debba cessare di esistere affinchè sopravviva l’altra. Inoltre, se il sistema bancario continuerà a sviluppare la distribuzione dei contratti di consulenza, anche la categoria dei c.d. indipendenti è a rischio-sopravvivenza.

Il mondo dei consulenti non autonomi, peraltro, è strutturato come in “compartimenti stagni” dove i professionisti non comunicano tra loro nel quotidiano, e tutti loro non stanno beneficiando – chissà perché – di un indispensabile ricambio generazionale; pertanto, sembrano aver già perso la battaglia, a meno che non si sveglino dal torpore in cui vivono e, soprattutto, ritrovino unità d’intenti, magari facendo riferimento alle organizzazioni di categoria, esperte in tutela del lavoro, veramente indipendenti dagli interessi di parte dell’industria.

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La soluzione al problema c’è, ed è sotto i nostri occhi da almeno un secolo. Nel modello anglosassone, per esempio, esiste una sorta di cooperazione fra tre figure professionali che, pur mantenendo le proprie caratteristiche, conservano la loro autonomia: cliente, banca e consulente. Questo modello di business comporta benefici per ognuna delle figure che ne fanno parte. Infatti:

– il cliente sceglie personalmente la banca di sua fiducia presso la quale depositerà il denaro in custodia,

– il cliente sceglie il consulente a cui affidare la gestione del proprio patrimonio depositato in quella banca,

– il consulente opera in piena tranquillità ed indipendenza, senza conflitto di interesse e senza vincoli commerciali di alcun tipo, nel rispetto di un contratto di gestione di portafoglio,

– la banca depositaria, in qualità di custode, ha una funzione di controllo sull’operatività e sulla buona diligenza,

– Il consulente controlla che la banca esegua le disposizioni impartite dal cliente secondo le condizioni ed i tempi concordati.

Il vantaggio più evidente di questo modello, oltre alla eliminazione del conflitto di interessi, è la certezza dell’esecuzione degli ordini, che così ricadrebbero sotto il controllo del consulente, come accade oggi in Italia soltanto per quelli abilitati fuori sede (e non per gli indipendenti).

A ben vedere, il modello anglosassone di consulenza finanziaria rappresenterebbe la migliore soluzione per tutti i professionisti della finanza, un ideale punto di incontro per entrambe le categorie di consulenti, indipendenti e non. L’abbattimento del vincolo di mono-mandato, poi, assicurerebbe anche all’industria del risparmio gestito di continuare a prosperare – e ciò accadrebbe anche di fronte ad una scontata riduzione delle commissioni di gestione – ed alle banche-reti, forti della esperienza ormai quarantennale nella distribuzione e nel grado di prossimità alle famiglie-clienti, di modificare l’attuale modello di business (ormai in declino avanzato, anche per via della tecnologia) basato essenzialmente sulla distribuzione, trasformandolo in un modello di rete di consulenza vera e propria, in cui il vincolo di mono-mandato diventerebbe solo una opzione contrattuale, remunerata in modo specifico, a discrezione del professionista.

*direttore editoriale di Patrimoni&Finanza

Federpromm scrive a Conte. Estendere i bonus delle PMI a tutti i professionisti del risparmio

E’ necessario che i bonus previsti dal Governo vengano erogati a tutti, senza ulteriori strumenti di selezione, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato di precarietà e di difficoltà  personale in cui attualmente si trovano tutti i lavoratori autonomi.

Roma 05 maggio 2020 – Con una nota inviata al Presidente del Consiglio e al Ministro del Lavoro e del Mef, Federpromm ha voluto richiamare l’attenzione del Governo a voler comprendere, nei prossimi provvedimenti in fase di approvazione, anche le figure professionali che oggi sono particolarmente attente alla tutela del risparmio delle famiglie italiane (consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria e agenti assicurativi) affinchè possano beneficiare delle agevolazioni previste per le PMI, potenziando il Fondo Centrale di Garanzia.

Ecco il testo integrale:

In considerazione delle varie iniziative che il Suo Governo ha intrapreso e intende prossimamente adottare per poter superare la difficilissima situazione di crisi che interessa il nostro Paese, causa la pandemia di Covid 19, con evidenti ricadute su una possibile veloce ripresa di tutto il tessuto economico e produttivo ma anche – ci auguriamo – sulla tenuta dei rapporti occupazionali e delle conseguenti positive relazioni sociali, la scrivente Organizzazione sindacale Federpromm (Uiltucs)  in rappresentanza delle categorie associate (consulenti ed agenti finanziari, agenti e altri operatori del mercato finanziario ed assicurativo) chiede di estendere le agevolazioni previste per le PMI dal DL Liquidità, anche a tali figure professionali potenziando il Fondo Centrale di Garanzia PMI. 

Tale richiesta già fortemente avanzata sia dal Presidente dell ‘Organismo dei CF (OCF), prof.ssa C.R. Bedogni, e dal  Presidente dell’ OAM, prof. A. Catricalà, come da altre Organizzazioni di rappresentanza, è rispettosa del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito per tutte le categorie professionali sopra citate e costituisce valido strumento di sostegno per poter consentire – in questo difficilissimo momento di identità collettiva  – il riavvio e rilancio di tutta la filiera delle attività finanziarie, di protezione, di educazione finanziaria  e di sviluppo della ripresa economica dell’Italia. 

In ultimo si vuole segnalare come il bonus di 600,00 euro per gli autonomi, già  erogato ad oltre 3,5 milioni di utenti, veda ancora in attesa circa 700 mila lavoratori autonomi. E’ pertanto necessario che il bonus venga erogato a tutti, senza ulteriori strumenti di selezione, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato di precarietà e di difficoltà  personale in cui attualmente si trovano.

Manlio Marucci – Presidente  Federpromm””

Gestione separata INPS, Federpromm: ora più vicina una Cassa di previdenza dei consulenti finanziari

Gestione separata INPS: secondo la Federpromm, dopo la recente sentenza della Corte di Appello di Palermo occorre rivedere la sua obbligatorietà anche per i consulenti finanziari

Con la sentenza dello scorso 11 Luglio, la Corte di Appello di Palermo si è pronunciata sulla illegittimità della iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS di un avvocato esonerato, in base al regolamento della Cassa di Previdenza Forense, dal versamento del contributo soggettivo.

MANLIO MARUCCI – FEDERPROMM

Con questa decisione”, sostiene Manlio Marucci (segretario di Federpromm) “la Corte di Appello si contrappone alla Cassazione (in particolare le sentenze nn. 30344 e 30345 del 2017) in tema di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps da parte di soggetti iscritti ad un Albo (nella fattispecie, si trattava di un avvocato), e riapre per i consulenti finanziari una finestra di dialogo che rimette in discussione e in modo critico in capo a tali professionisti l’obbligo di iscrizione vincolante alla gestione separata Inps, avendo già antecedentemente alla riforma come previdenza obbligatoria complementare quella versata all’Ente di previdenza Enasarco”.

Le argomentazioni della C.d.A. di Palermo sembrano combaciare perfettamente con quanto sostenuto in passato dalla stessa Federpromm, la quale, durante l’approvazione della legge di riforma Dini  (Legge n.335/1995) aveva affermato che coloro che avevano, antecedentemente alla riforma,  l’iscrizione ad un albo, avevano diritto alla istituzione di una Cassa di Previdenza. Tale principio, come sappiamo, fu aspramente avversato dall’INPS che, con la legge 662/96, ha obbligato gli allora Promotori finanziari  alla iscrizione nella gestione separata – Fondo commercianti.

Uno dei paradossi più impensabili che  ha creato successivamente forti storture e discriminazioni tra categorie professionali iscritte ad albi”, secondo Marucci.

In sintesi, con la recente interpretazione dei giudici di merito (che si sono pronunciati su numerosi ricorsi depositati da altrettanti avvocati), non sarebbero tenuti alla gestione separata INPS:

– coloro che per svolgere la loro attività devono essere iscritti ad albi  (come i consulenti finanziari) lo sono di fatto i Promotori finanziari (oggi consulenti finanziari)

– oppure “coloro la cui attività non sia priva di collegamento con un ente previdenziale  di categoria (in questo caso Enasarco) e ciò in assoluta coerenza con la natura residuale della gestione separata, che è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive”.

Ed infatti, già prima della riforma Dini i promotori finanziaria erano obbligati, in quanto lavoratori autonomi con mandato di agenzia assimilabile a quello degli agenti di commercio, al pagamento della previdenza obbligatoria  all’Enasarco, e solo dal gennaio 1997 (legge n.662 del dicembre 1996) hanno contratto l’obbligo di iscrizione anche alla gestione separata INPS. Una doppia previdenza obbligatoria, quindi, derivante da un abuso di potere  che, secondo Federpromm, andrebbe rimosso.

In definitiva, alla luce di questo nuovo filone giurisprudenziale, sarà necessario effettuare tutti gli approfondimenti del caso. “Già i legali dell’organizzazione sono stati coinvolti per verificarne l’effettiva incidenza sul piano delle  eventuali  azioni che si riterranno necessarie  a tutela degli operatori finanziari associati”, afferma Marucci; “occorre ricondurre tutto all’interno di  un accordo economico collettivo nazionale di settore, mediante la costituzione di un fondo pensione di tipo negoziale”.

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