E’ fondamentale risolvere la “sfasatura” tra i fenomeni legati agli assetti della produzione normativa e l’adeguamento di questa sugli applicativi tecnologici e sulla relazione con i clienti. Modelli contrattuali ormai obsoleti e non più adeguati neanche al nuovo sistema MiFID.
Di Manlio Marucci (*)
L’attività sindacale e professionale di Federpromm, che si è interrotta per pochi giorni solo in occasione delle festività, anche per il 2021 confermerà l’impegno prevalente sulle principali aree di intervento, anche al fine di raggiungere maggiore visibilità ed incisività alla nostra organizzazione di categoria che, vorrei ricordare, è tra le poche ad avere una connotazione realmente (e giuridicamente) sindacale e di rappresentanza per i consulenti finanziari, agenti del credito e sub-agenti assicurativi.
L’obiettivo principale, già preannunciato sul finire del 2020, è quello di aprire un tavolo di confronto con le controparti istituzionali per arrivare rapidamente ad un Accordo Economico Collettivo (AEC) per tutta l’area dell’intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa. Per farlo, occorre che le forze Politiche e di Governo prendano seriamente in considerazione le difficoltà economiche e di lavoro messe duramente alla prova dalla pandemia.
Ma la vicenda storica del Covid è solo il punto di arrivo di un processo di riconoscimento di più estese garanzie già iniziato anni addietro, e che oggi richiede un quadro di intervento urgente sulle disparità di trattamento tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, al fine di realizzare tutele e certezze sul piano della stabilità giuridico-normativa, previdenziale, professionale e soprattutto economica, a seconda delle rispettive specificità di settore.
Una battaglia quotidiana che ha già visto in passato l’impegno di Federpromm per un intervento complessivo che coinvolga tutti gli operatori e categorie professionali rappresentate – dagli agenti e mediatori finanziari ai consulenti finanziari, previdenziali ed assicurativi – e che non può più essere rimandato.
Dal punto di vista normativo, serve affrontare la vasta problematica che regolamenta tutto il settore dell’intermediazione in un quadro generale ed uniforme: da quello delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993 – TUB) a quello finanziario (D.lgs.n.58/98 -Testo Unico della finanza TUF) in applicazione alla normativa Mifid II; dal decreto legislativo n.141/2010 che riguarda gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi – che la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza c.d. Lexitor) ha stravolto nella sua fisiologia ermeneutica – alla Direttiva IDD EU 2016/97 per il settore assicurativo, arrivando fino alla Direttiva Europea 2016/2341 del dicembre 2016 c.d. IORP II relativa agli aspetti previdenziali. Sarà necessario,
pertanto, valutarne i rispettivi ambiti di competenza per verificare gli aggiustamenti e le revisioni ormai ritenute necessarie per via della velocità di cambiamento in atto nei mercati finanziari a seguito della irreversibile applicazione dei processi tecnologici dalla A.I. al Fintech e alla robotica), che stanno a loro volta modificando radicalmente i comportamenti umani e le relazioni all’interno dell’organizzazione aziendale e dei servizi ad essi collegati.
Tutti questi processi di cambiamento, visti anche dal lato culturale, rimettono in discussione i valori codificati ed interiorizzati e gli aspetti psicologici e comportamentali delle rispettive professioni, ed è innegabile che oggi esista una sorta di “sfasatura” tra i fenomeni legati agli assetti della produzione normativa e l’adeguamento di questa sugli applicativi tecnologici. In questo ambito di ricerca, Federpromm intende fornire ai propri associati i servizi migliori.
Un altro ambito di interesse particolarmente delicato, che richiede particolare attenzione, riguarda il fenomeno legato ai vincoli del “monomandato”, alle sue ristrettezze e contraddizioni nella relazione tra intermediario ed operatore professionale e tra operatore e cliente. Riteniamo che tale vincolo vada rivisto, anche al fine di rendere funzionale e trasparente sia la relazione che il modello di consulenza applicato nei confronti del potenziale utente finale.
Anche il consolidato “contratto di agenzia” è ormai abbondantemente superato dalla dinamicità ed evoluzione delle nuove forme di lavoro già codificate nelle nuove relazioni industriali, e si ritiene non essere più rispondente alla normativa in vigore ed ai suoi effetti. Ed è proprio in funzione di questo cambiamento – diremmo irreversibile – che si superano i notevoli contenziosi giurislavoristici che questo modello ha generato nell’arco degli ultimi venticinque anni; e ciò sia al fine di offrire una base di certezze sul piano della stabilità economica e professionale, sia sul piano della tutela del pubblico risparmio. Un tema, quest’ultimo, particolarmente sentito dal sindacato proprio per il suo ruolo di difesa degli interessi soggettivi di tali operatori che hanno avuto, ancora oggi, un ruolo marginale e secondario nei rapporti con i soggetti abilitati.
In quest’ ottica, infine, è necessario sostenere anche una approfondita revisione al tipo di sistema previdenziale obbligatorio (Inps ed Enasarco) che vige per tali operatori: serve una nuova prospettiva all’esiguo trattamento pensionistico dei consulenti finanziari e degli agenti (e sub-agenti) che, in assenza di una strategia incentrata al ricambio generazionale, necessita di un contratto base nazionale che disciplini l’aspetto giuridico applicato alle singole categorie di professionisti; l’aspetto relativo all’inquadramento professionale; il trattamento economico di base; la costituzione di un Fondo professionale autonomo che inglobi tutti gli operatori dei vari settori; il riconoscimento del welfare in termini paritetici al lavoro subordinato.
Oltre a questi obiettivi, non sarà secondario quello dedicato alla Formazione, alla ricerca e alla realizzazione di progetti collegati alla Educazione Finanziaria, in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni.
Per realizzare questo processo di cambiamento e di presa di coscienza collettiva da parte dei professionisti interessati da tutte questa problematiche, serve un’ampia adesione ed una maggiore capillarità territoriale in termini di rappresentanza sindacale.
(*) Presidente Federpromm



Una delle questioni di rilievo riguarda, nello specifico, le modalità di applicazione della sentenza della CGUE per il caso “Lexitor” (decisione n. C-383/18), che ha comportato l’esigenza di immediata chiarezza nei rapporti tra clientela e intermediari nell’ambito dell’attività di concessione di credito ai consumatori. In particolare, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sono sorte alcune importanti conseguenze operative in merito alla rimborsabilità di tutti i costi e oneri commissionali nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore, ivi compresi anche i costi c.d. di up front (le commissioni una tantum). Infatti, la sentenza ha segnato il superamento di qualunque distinzione tra costi “up front” e costi “recurring” (ricorrenti), prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi.
Proprio in funzione di un riordino di carattere normativo e di adeguamento alla realtà del mercato, è emersa l’esigenza – come ha sottolineato Daniela Pascolini, responsabile del coordinamento del settore di Federpromm – di rivedere il vincolo del mono-mandato in capo agli agenti finanziari, apportando le modifiche alla regolamentazione dettata dal D.Lgs.n.141/2010; esigenza ormai inderogabile in ordine ai cambiamenti in atto.




Il primo è quello di una forte competizione – prima impercettibile – tra consulenti non autonomi e consulenti c.d. indipendenti, cui la nuova normativa e la MIFiD II hanno riconosciuto un ruolo più evidente e disciplinato rispetto ad un passato di semi-oscurità. Nonostante ciò, e malgrado un notevole incremento dei professionisti che operano su base autonoma, costoro sono ancora “compressi” numericamente per via di un sistema che premia il risultato commerciale rispetto a quello squisitamente professionale. Da qui una forte rivalità (in verità molto sentita solo dai consulenti su base autonoma, soprattutto verso le banche più tradizionali), che la MIFiD II ha reso più evidente e che oggi viene veicolata anche da messaggi pubblicitari qualitativamente comparativi (come quello dell’immagine, che ritrae la pubblicità di una delle SCF operanti nella consulenza indipendente).
Il secondo nervo scoperto è quello della presunta autonomia e indipendenza, oggi usata come cavallo di battaglia per affermare una sorta di “supremazia etico-culturale” di una categoria di consulenti verso l’altra, che si vorrebbe far dipendere dall’esistenza del conflitto di interessi – sempre presente, in teoria, nel sistema banca-rete, nonostante la c.d. architettura aperta cui fa riferimento Bufi – e che, invece, si rivela essere il risultato di una forzatura del sistema italiano, fondato sul vincolo di mono-mandato, che trae le sue origini dal 1990, e che fa dei consulenti non autonomi attori del tutto incolpevoli.
Pertanto, appare necessario calmare gli animi, e fare in modo che le due categorie di consulenti non entrino affatto in polemica, alimentando così una inutile rivalità che distrae tutti dalla soluzione del vero problema (che non è certo la Gabanelli). Piuttosto, bisognerebbe prendere coscienza che, in questo preciso momento storico, quella che si sta combattendo è una lotta di sopravvivenza tra gli attori della distribuzione (le banche-reti) e la categoria dei consulenti non autonomi, a causa della quale è possibile che una delle due parti, entro dieci anni, debba cessare di esistere affinchè sopravviva l’altra. Inoltre, se il sistema bancario continuerà a sviluppare la distribuzione dei contratti di consulenza, anche la categoria dei c.d. indipendenti è a rischio-sopravvivenza.


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