Aprile 21, 2026
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Responsabilità professionale e tutela del patrimonio del medico: 35.000 richieste di risarcimento ogni anno

Se il medico non agisce preventivamente per mezzo della pianificazione patrimoniale, ogni azione tardiva volta alla tutela dei propri beni diverrà inefficace in giudizio.

In tema di responsabilità medica, ogni anno oltre 35.000 azioni legali vengono intentate da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità, coinvolgendo un numero altrettanto elevato di medici e sanitari. Pertanto, nonostante il 95% delle denunce penali sia destinato a risolversi in un nulla di fatto, i procedimenti legali in sede civile sono in costante aumento, e circa un terzo di questi procedimenti “va a segno”, generando risarcimenti piuttosto onerosi in capo al medico la cui responsabilità viene accertata.

La tendenza ad addebitare alla negligenza dei medici qualunque evento che colpisca gli utenti è certamente il risultato di un onda lunga generata negli anni ’90, allorquando l’assenza di una legislazione che chiarisse i termini della responsabilità professionale e della colpa medica aveva fatto aumentare a dismisura i procedimenti e, conseguentemente, i costi delle assicurazioni sul rischio.

La legge n.24 (c.d. Gelli/Bianco) del 2017, e soprattutto una serie di pronunciamenti di merito e legittimità della Giurisprudenza hanno portato un po’ di chiarezza. Relativamente al riparto dell’onere probatorio (Corte appello Milano sez. II, 15/02/2019, n.698), per esempio, si è stabilito che nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all’evento dannoso e l’altro relativo all’impossibilità di adempiere. Il primo (evento dannoso) deve essere provato dal danneggiato, mentre il secondo (impossibilità di adempiere) deve essere provato dal danneggiante nel caso in cui il danneggiato sia riuscito a provare l’evento dannoso. Pertanto, mentre il danneggiato dovrà provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il danneggiante dovrà provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione.

In tal modo, ognuna delle parti ha oggi un ruolo ben delineato da interpretare nell’ambito del giudizio (civile o penale), e questo restituisce equilibrio in un momento storico molto delicato per la Sanità italiana, che a seguito dei tagli ventennali di spesa pubblica ha ridotto significativamente l’offerta e, in troppi casi, la qualità del servizio sanitario.

Responsabilità medica

Responsabilità medica

Il clima di sfiducia degli utenti verso tutto il sistema sanitario, che si traduce in numerosi casi di aggressione fisica nei P.S. (dove a fronte di 50 pazienti in attesa, in condizioni anche serie, operano mediamente due soli medici), ha creato l’insorgenza di un loro meccanismo di difesa conosciuto come “medicina difensiva”, cioè la richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, al fine di evitare l’assunzione di eccessiva responsabilità; il costo di questa pratica è stato stimato in più di 11 miliardi di euro l’anno.

Pertanto, a meno che la Politica non segni un deciso cambio di rotta, interrompendo la dinamica dei tagli ai posti-letto e restituendo motivazione e dignità al personale sanitario, questa tendenza pare sia destinata ad aumentare.

Dal punto di vista patrimoniale, i medici che vengono colpiti dai procedimenti risarcitori, una volta conclamata la propria responsabilità, finiscono con l’essere esposti al rischio di vedersi bloccare (o di perdere) tutti i propri beni a seguito di un sequestro preventivo o di altre iniziative messe in atto da chi si ritiene danneggiato, ed ogni azione tardiva volta alla tutela di quel patrimonio diverrà inefficace a causa, appunto, della strumentalità con cui essa è stata effettuata.

Le assicurazioni mediche, poi, spesso non riescono a coprire tutti i rischi. E’ fondamentale, quindi, che ciascun medico agisca preventivamente, tutelando sé stesso ed i propri familiari prima dell’insorgenza di un problema, e non dopo (è sufficiente la ricezione anche di una semplice diffida per eliminare o affievolire la buona fede di fonte al giudice). Una giusta prevenzione può essere attuata efficacemente attraverso la pianificazione patrimoniale, che è un procedimento semplice, messo in atto con il necessario ausilio di esperti professionisti, grazie al quale una eventuale e futura azione risarcitoria da parte di un terzo potrà essere ricondotta ad una sola parte del patrimonio (o a nessuna parte di esso), e non all’intero.

Il costo di tale consulenza, nonostante può coinvolgere anche quattro figure professionali (notaio, avvocato, commercialista e consulente finanziario) è enormemente più basso di quello derivante dal blocco dei mezzi operato a seguito di un giudizio civile o penale, in occasione dei quali soltanto le parcelle di avvocati e periti possono raggiungere la cifra di 20.000 euro (N.B. solo per il primo grado di giudizio), ed il risarcimento medio riconosciuto al danneggiato è pari a circa 90.000 euro.

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MiFID II, consuntivo sui ricavi: giù il conto economico dei consulenti. Il rischio della “Consulenza Difensiva”

Ancora molti danni e pochi vantaggi dalla MiFID. Per quanto specifica, la nuova normativa non è in grado di controllare tutti i comportamenti adottati dal consulente durante la relazione con il cliente.

“L’hanno voluta tutti, tranne clienti, consulenti finanziari, sistema bancario e società di gestione”. Si potrebbe riassumere così, in modo paradossale ma efficace, la storia della Mifid II, da molti già soprannominata come la “direttiva infinita” (per via dei continui rinvii della data in cui i clienti riceveranno le famigerate rendicontazioni).

Nonostante la politica e i media stiano facendo di tutto per imporre il mantra politicamente corretto dei (presunti) vantaggi per i risparmiatori, la “nuova” normativa non piace ai consulenti, e i più si chiedono chi l’abbia voluta, e perchè.

“Cui prodest?” (chi ne trae vantaggio?), scriveva Cicerone in una delle sue più famose orazioni. Prendendo spunto dai classici latini, possiamo rispondere per esclusione, ed elencare con serenità coloro i quali non ricavano alcun beneficio dalla MiFID II: banche-reti, consulenti finanziari, società di gestione, SIM, manager di rete, addetti alla vendita delle case d’investimento. Fatto questo, l’elenco di chi ne trae vantaggio si riduce a due categorie di soggetti: i clienti (sulla carta), ed i massimi vertici dell’U.E..

I primi neanche sanno cos’è, avvolti come sono stati fino ad oggi nell’ignoranza (procurata) delle cose; i secondi, invece, l’hanno voluta fortemente, anche a costo di rivoltare l’industria del risparmio come un calzino, con l’obiettivo di generare un primato del sistema finanziario europeo su quello statunitense (che peraltro si sta già parzialmente adeguando, scartando però gli eccessi dell’Europa e creando un sistema di controlli più snello).

Naturalmente, si può anche affermare (senza correre il rischio di passare per ipocriti) che, nel caso delle due MiFID, l’interesse della politica europea sia coinciso con quello dei clienti. Ma è realmente così?

Relativamente ai maggiori beneficiari, cioè i clienti, i dubbi rimangono: il carico informativo delle rendicontazioni verrà compreso solo dal 7-10% di essi, ed il rimanente 90% continuerà a non leggere o a non comprendere sufficientemente ciò che gli arriva. In ogni caso è evidente che, con il suo coacervo di regole, la MiFID II non sarà in grado di controllare tutti i comportamenti adottati dal consulente durante la relazione con il cliente. Infatti, nessuno può assicurare che le proposte di investimento, sia pure conformi alle regole, siano effettivamente utili al cliente, e corrispondano alle sue reali esigenze viste all’interno delle fasi della propria esistenza.

Dal lato dei professionisti, poi, è bene fare un po’ di conti in tasca per comprendere l’impatto economico della normativa. Depurando il numero dei CF attivi (circa 52.000) da quello dei c.d. “dormienti” (circa 21.000), ricaviamo un numero di 31.000 consulenti realmente operativi, sui quali verrà “spalmata” la riduzione prospettica dei ricavi da commissioni di gestione (“danno emergente”), stimata da McKinsey nel 2018 in una forbice compresa tra 300 e 600 milioni di euro ogni anno. In soldoni, assumendo il 45% come percentuale media di partecipazione di ogni consulente ai ricavi da commissioni di gestione della mandante, e prendendo per buono l’estremo inferiore della forchetta (300 milioni di minor ricavo annuale), si determina il risultato medio di 4.300 euro l’anno di minori ricavi per ciascun consulente.

Non sembra poi così tanto, ma non è questo il punto.

Il punto è che , per i consulenti finanziari, al danno emergente è già seguito un “lucro cessante”, rappresentato dalla riduzione della produzione e dal conseguente minor fatturato complessivo indotti dall’arrivo della MiFID II: solo per il 2018 si parla del 15%.  Pertanto, continuando a ficcanasare nelle tasche dei professionisti, e sapendo che il fatturato medio di un consulente è pari a circa 75.000 euro (con portafoglio medio di 15 milioni), il lucro cessante è pari a 11.250 euro, che sommati al “danno emergente” portano l’effetto economico negativo ad una media totale di 15.500 euro circa a consulente.

Su quest’ultimo aspetto, c’è chi sostiene strumentalmente che i minori ricavi causati dalle MiFID siano il prezzo che i consulenti finanziari debbano pagare per gli “eccessi” di una condotta rivolta, più che alla professionalità, alla ricerca di lucrose commissioni. In sintesi, questi soggetti ritengono che: a) i consulenti abilitati fuori sede sono tutti scorretti e b) che i clienti siano tutti analfabeti funzionali, giacchè ricevono puntualmente le comunicazioni sulle commissioni e neanche le leggono.

Una posizione, questa, dettata da evidenti interessi di categoria, inaccettabile ed irrispettosa verso una universalità di professionisti che si interroga su un futuro pieno di incertezze.

Qualunque argomentazione, in ogni caso, si infrange contro una prova induttiva che chiarisce definitivamente come, nel caso delle MiFID, le finalità di politica internazionale dell’U.E. abbiano utilizzato la leva dei presunti benefici ai clienti per raggiungere i propri obiettivi. Infatti,  le istituzioni europee, immerse nell’architettura di nuove norme imperative, non hanno minimamente pensato ad associare a queste ultime la disciplina di un codice etico vincolante (come quello forense, ad esempio), uguale per tutti gli iscritti all’OCF, da allegare al contratto di mandato e/o da consegnare al cliente, da assumere come vera e propria “legge deontologica” per i consulenti finanziari.

Si tratta di una lacuna vistosa – tipica delle novità strutturali “calate dall’alto”, senza la sufficiente preparazione sui bisogni della “base” – grazie al quale il sistema oggi diffonde l’idea secondo cui sarà sufficiente osservare le norme per fornire un buon servizio di consulenza, e cioè basterà avere tutti i documenti e le “firme a posto” per essere “eticamente inattaccabili”.

A ben vedere, questo atteggiamento è del tutto simile a quello prodotto dalla normativa in tema di responsabilità medica, a causa della quale ha preso piede la c.d. medicina difensiva (complesso di pratiche terapeutiche condotte dal sanitario non tanto per tutelare la salute del paziente, quanto per evitare la possibilità di un contenzioso). Parimenti, nel caso dei consulenti finanziari e delle reti di distribuzione, si potrebbe parlare del pericolo di una “consulenza difensiva, e cioè di un complesso di regole formali – quelle della MiFID – sorte a tutela dell’Offerta, e non ad autentica protezione dei clienti (ossia della Domanda).

Per questo motivo, ed anche in considerazione dell’aumento della complessità operativa e dei maggiori costi di gestione, c’è chi vede nella MiFID II non qualcosa che risolva alla radice i possibili problemi legati alla qualità, all’onestà e alla professionalità del servizio, bensì un passo indietro nella diffusione della cultura della consulenza finanziaria.

Libri

A conferma di ciò, è utile raffrontare la MiFID II con i sistemi interni che regolano l’intero Stato. La Costituzione italiana, per esempio, è scritta attraverso 139 articoli e 18 disposizioni transitorie, mentre la MIFID II è articolata in 1400 norme distribuite su 7000 pagine. Pertanto, grazie a questo corposo contenuto normativo, gli intermediari finanziari sono sottoposti ad ulteriori obblighi di comunicazione, di informazione, di trasparenza, di reportistica, di conservazione, di archiviazione, di custodia, di trasmissione e di organizzazione, talmente stringenti che è stato necessario un lungo lavoro di riorganizzazione interna e una fase transitoria che, sotto certi aspetti, dura ancora adesso.

E così, mentre gli Usa si apprestavano ad abrogare progressivamente il famoso Dodd-Frank Act (voluto da Obama per incentivare la tutela dei consumatori e del sistema economico statale), e la Russia stava lavorando sulla criptovaluta di Stato, l’Ue ha deciso di appesantire i conti economici degli intermediari e dei consulenti con più stringenti oneri di compliance, che non garantiscono affatto la prevenzione dei disagi da “consulenza difensiva”. Invece, sarebbe stato preferibile ampliare i poteri di controllo interno, meno oppressivi e più chiari per tutti: formazione degli staff, indipendenza delle tipiche funzioni di controllo (da quello legale a quello di compliance, passando per il c.d. risk management e internal audit), più poteri ad organi come il comitato controllo rischi ed il collegio sindacale.

In sintesi, il problema dei cambiamenti imposti dall’alto è che neanche chi li ha promossi ne ha capito bene le conseguenze, perchè i suoi obiettivi erano diversi da quelli che, solo in apparenza, ne hanno dettato la necessità.

Di certo, agli utenti andava assicurata maggiore trasparenza, ma anche maggiore semplicità.

Invece abbiamo dato loro le MiFID, le direttive politiche infinite.

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La responsabilità professionale medica, la medicina difensiva ed i rischi patrimoniali del sanitario

Qualunque ramo della chirurgia è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti. I medici alla continua ricerca di punti di riferimento in difesa della propria autonomia e dell’esperienza

Quella dei medici è, senza dubbio, la categoria più esposta ai rischi, sia in sede civile che penale, strettamente connessi allo svolgimento della professione. Secondo un’indagine della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari (2015), il 95% dei procedimenti penali per lesioni colpose a carico di medici e operatori delle professioni sanitarie si conclude con un proscioglimento, ma nei tribunali civili le richieste di risarcimento sono accolte nel 34% dei casi.

Secondo quanto riportato lo scorso 18 giugno Roma, in occasione del convegno CIC (Collegio italiano dei chirurghi) su “Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn”, complessivamente ogni anno oltre 35 mila azioni legali vengono intentate contro i medici da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità: è questa la fotografia attuale della chirurgia italiana, e i procedimenti legali sono in costante aumento.

Questo dato rappresenta, oggettivamente, un problema per un medico su tre; inoltre, la stessa indagine rivela che la maggiore preoccupazione dei medici non consiste nel possibile esito negativo del procedimento giudiziario, ma nella richiesta del risarcimento economico e nella sua copertura finanziaria.

L’istituto di ricerca Marsh Italia ha recentemente presentato la nona edizione del report sulla Medical Malpractice in Italia (Medmal – Studio sull’andamento del rischio da medical malpractice nei clienti sanitari pubblici). L’indagine ha riguardato un campione di 42 strutture sanitarie pubbliche distribuite sul territorio nazionale, di cui si sono considerati i sinistri negli ultimi 12 anni. Ebbene, nel periodo considerato si sono verificati circa 10.500 sinistri, con un costo complessivo superiore a 900 milioni di euro. Nell’ultimo anno della rilevazione si è avuta una media di 27,5 sinistri per struttura sanitaria. Il costo medio di ciascun sinistro ha toccato punte di 97.000 euro di risarcimento, ed oggi si attesta sui 90.000 euro.

Il risultato (suffragato da altre recenti indagini) è che l’80% dei medici adotta frequentemente strategie denominate difensive, e più precisamente: il 51% ha prescritto farmaci non necessari e il 24% ha prescritto trattamenti non necessari; il 26% ha escluso pazienti a rischio da alcuni trattamenti, al di là delle normali regole di prudenza e il 14% ha evitato procedure rischiose (diagnostiche o terapeutiche) su pazienti che avrebbero potuto trarne beneficio.

Ma cos’è la medicina difensiva?

È quel complesso di pratiche terapeutiche condotte non tanto per tutelare la salute del paziente (ovviamente, neanche per danneggiarla), quanto per evitare la possibilità di un contenzioso. La M.D. può essere attuata con:

– un comportamento cautelativo di tipo positivo e preventivo, che sulla carta diminuisce i rischi per il paziente, ma quando non è necessario aumenta notevolmente il costo della Sanità nazionale: ricorso a servizi sanitari non sempre necessari, analisi, visite o trattamenti;

– un comportamento cautelativo di tipo negativo, che si realizza per mezzo dell’astensione dagli interventi ritenuti ad alto rischio.

Lo scopo di queste due categorie di comportamento è sempre quello di poter presentare la documentazione che attesti che il medico ha operato secondo gli standard di cura previsti.

La stessa esistenza della medicina difensiva dovrebbe far comprendere quanto il tema del rischio professionale medico, e quello dei risarcimenti economici ad esso correlati, sia così sentito. Oggi i casi che frequentemente vengono denunciati riguardano la mancanza o l’inadeguatezza del c.d. consenso informato, il ritardo di diagnosi dell’infarto, gli errori nell’anestesia, errori trasfusionali, eccessiva attesa per il parto cesareo, interruzione di gravidanza non riuscita, oltre a casi clamorosi – ad onor del vero, piuttosto rari – come quelli che vedono strumenti chirurgici dimenticati nel corpo del paziente o l’asportazione di un organo sano simmetrico a quello malato.

Anche la chirurgia estetica/plastica, grazie al successo riscontrato in quasi tutte le fasce della popolazione, è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti, sulla scorta dell’errata opinione che, in relazione agli interventi di natura estetica, il chirurgo estetico non può limitarsi a garantire solo di fornire al meglio la propria professionalità, ma deve anche garantire anche la buona riuscita dell’operazione. La medicina estetica, infatti, non ha di per sé un fine curativo, ma tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche di chi decide di ricorrervi. Per tale ragione, al contrario di quanto avviene negli altri rami della medicina, essa è risultata più soggetta a essere considerata fonte di un’obbligazione di risultato: il paziente vuole che il successo di quanto richiesto al chirurgo sia effettivamente conseguito.

Sulla scorta di questo principio, un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che l’obbligazione del chirurgo estetico fosse una obbligazione di risultato (Cassazione n. 10014/1994, Tribunale di Padova 10/03/2004). Oggi, invece, i tribunali considerano l’obbligazione del medico estetico al pari di quella di qualsiasi altro medico.
Eppure, fatte tutte queste premesse, bisogna dire che la categoria dei medici fa poco per attuare i rimedi della prevenzione in tema di difesa del patrimonio.

Vediamo il perché.

Come abbiamo visto, l’esercizio della professione sanitaria contiene obbligazioni di comportamento e non di risultato; questo significa che il medico si impegna a prestare la propria opera adottando in maniera ineccepibile tutte quelle norme di comportamento etico e scientifico previste per il caso specifico, ma non è responsabile del mancato conseguimento del risultato sperato, se questo non è dipeso da un suo errore o da una sua negligenza. Pertanto, l’inadempimento del medico si configura nella  violazione delle norme di comportamento sanitario, e non nell’esito sfortunato nella mancata guarigione del paziente (che può dipendere da mille altri fattori).

A ben vedere, forte è la similitudine con la responsabilità del magistrato; questi infatti non è mai perseguibile in relazione all’attività di interpretazione delle leggi, a meno che non si dimostri che egli abbia violato le norme procedurali (negligenza) e di comportamento proprie della sua categoria (es. colpa grave, dolo e/o colpa inescusabile o dolo nel voler favorire una parte processuale a discapito dell’altra). La differenza tra i due – medico e magistrato – è che il primo può essere attaccato direttamente e portato in giudizio, mentre il secondo no, anche quando dimostra una grave imperizia.

Ma ci fermiamo qui, perché la questione è degna di molta attenzione, e ci porterebbe fuori tema. Il punto è un altro: qualunque consulente finanziario/patrimoniale che ha già rapporti professionali con clienti medici, o quanti tra i primi volessero proporsi alla categoria sanitaria con argomenti veramente validi (che non sia il solito “migliorfondo ultraperformante”), dovrebbero parlare quasi esclusivamente di tutela del patrimonio familiare del medico, e cioè di colui che vive ogni giorno sul filo del rasoio, e pensa che tutto sommato non possa accadere nulla se ha lavorato bene. Infatti, se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare a fronteggiare un numero sempre crescente di richieste risarcitorie, ne risentirà la qualità del Sistema ed un danno per gli utenti, creando un circolo vizioso dove allo svilimento della professione medica si accompagnerà il ricorso sempre più frequente alla Medicina Difensiva. Quest’ultima, come sappiamo, comportando un aumento eccessivo di esami e accertamenti,  genera ogni anno un costo stimato in più di 11 miliardi di euro.

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La responsabilità civile del medico. L’onere della prova alla luce delle recenti modifiche normative

Con le nuove norme i medici potranno svolgere con più tranquillità la propria attività, senza ricorrere alla medicina difensiva

Nell’ambito della responsabilità medica, una particolare importanza ricopre la prova del nesso di causalità. In generale, chi non ha dimestichezza dell’argomento si chiede se deve essere il paziente a provare la connessione causale tra l’errore (presunto) del medico e il danno da lui subito, oppure il medico a provare l’assenza del nesso di causalità tra il proprio intervento sanitario e il danno subito dal paziente.

Dalla risposta a questa domanda (oggi più netta, ma fino ad un paio di anni fa piena di distinguo) dipende il destino della gran mole di contenzioso che, anche in maniera temeraria, ha spinto tante persone a richiedere risarcimenti non sufficientemente fondati (la statistica parla di 7 istanze respinte ogni 10).

Prima di rispondere, è bene analizzare ciò che prevede la legge n. 24 del 2017, ma anche come si è mossa la Corte di Cassazione. Fino a pochi mesi fa, sebbene la Cassazione avesse costantemente attribuito l’onere di dimostrare il nesso causale al danneggiato, su quest’ultimo gravava un minore o maggiore onere probatorio a seconda che venisse contestata al medico una responsabilità civile o penale. Pertanto, occorreva fare un po’ di chiarezza sul tema, dal momento che la recente fuga delle assicurazioni dal settore sanitario per l’alto rischio di contenzioso, nonchè i costi elevatissimi (si parla di circa 10 miliardi di euro) attribuiti alla c.d. medicina difensiva hanno determinato l’esigenza di un necessario passaggio normativo.

Così, la nuova legge dell’8 marzo 2017 n. 24 ha riformato la responsabilità professionale degli operatori sanitari, muovendosi sul doppio binario di una maggiore tutela del cittadino e sul riequilibrio del rapporto tra medico e paziente.

In ambito civilistico, l’art. 7 della legge 24/2017 lascia immutata la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, e ribadisce che «l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile» (risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). Pertanto il giudice, nel determinare il risarcimento, tiene conto della condotta generale e particolare del medico e decide secondo le tabelle di danno biologico previste dal codice delle Assicurazioni.

Al fine di limitare l’accesso al contenzioso ai soli casi di autentica “malasanità”, il Legislatore ha delineato una nuova prospettiva che rende più gravoso l’onere della prova per il presunto danneggiato, in ciò dando più serenità ai medici e mettendo un freno al ricorso alla medicina difensiva da parte degli stessi operatori. Di conseguenza, per medici e infermieri legati alle strutture sanitarie da contratto di lavoro dipendente, la responsabilità contrattuale, con la nuova legge, sembra cedere il passo alla responsabilità extracontrattuale, e questo significa un termine di prescrizione di 5 anni (anziché 10) e, soprattutto, l’onere per il paziente di provare la colpa dei sanitari.

L’effetto, naturalmente, sarà quello di indirizzare la gran parte delle richieste risarcitorie verso la sola struttura sanitaria. Con le nuove norme, quindi, i medici potranno svolgere con più tranquillità la propria attività, a beneficio dei pazienti, venendo meno il timore di vedersi costretti a pagare risarcimenti non per la presenza di una colpa, ma per l’impossibilità di dimostrarne l’assenza.

Maggiore serenità di lavoro, però, non significa impunità, bensì maggior grado di responsabilità in tutti i casi in cui il paziente può provare sia l’origine contrattuale del contatto con il singolo professionista, sia il nesso di causalità con il danno subito. Per questo motivo, e per garantire adeguata tutela ai pazienti realmente danneggiati, la responsabilità delle strutture sanitarie, pubbliche e private, è sempre contrattuale, anche quando l’ospedale si avvale dell’opera di medici (es. richiesti dagli stessi pazienti) non legati da rapporti di dipendenza.

In tema di responsabilità contrattuale, la Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da colpa medica ha l’onere di provare il nesso di causalità tra la malattia, il suo aggravamento ovvero la nuova patologia e la condotta commissiva o omissiva dei medici.

Di recente il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3690/2018, si è pronunciato sull’onere della prova in materia di responsabilità medica (chirurgia estetica, istanza di risarcimento sulla non corretta esecuzione di un intervento di rino-setto-plastica ad una paziente). In questa sentenza, il giudice ha confermato che si è richiamato all’orientamento consolidato della Cassazione, decidendo che per ricollegare “un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza (come avviene in sede penale) né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di altri fattori…”.
Una volta provato tale nesso di causalità, spetterà alla struttura sanitaria dimostrare che:

  1. la prestazione medica dovuta risultava impossibile per causa non imputabile alla clinica (o ospedale), oppure
  2. l’inadempimento è stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, che ha reso impossibile il ricorso alla comune diligenza.

Tale riparto dell’onere della prova chiarisce con esattezza i confini entro i quali chi avanza richieste di risarcimento dovrà muoversi in ambito giudiziario.

Infine, la Corte di cassazione ha ribadito che, nei giudizi di responsabilità medica che rientrano nell’ambito della responsabilità contrattuale, è il paziente che deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento. Se tale nesso, all’esito dell’istruttoria, non risulta provato e la causa del danno lamentato rimane quindi incerta, la domanda risarcitoria verrà rigettata.

Quest’ultima decisione della giurisprudenza, se da un lato rassicura chi esercita scrupolosamente la professione medica, preferendo mettere a frutto la propria competenza e talento senza cedere alla tentazione della medicina difensiva, dall’altro non elimina alla radice i timori derivanti dalle possibili conseguenze, sul patrimonio familiare, di una richiesta risarcitoria.

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