Se il medico non agisce preventivamente per mezzo della pianificazione patrimoniale, ogni azione tardiva volta alla tutela dei propri beni diverrà inefficace in giudizio.
In tema di responsabilità medica, ogni anno oltre 35.000 azioni legali vengono intentate da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità, coinvolgendo un numero altrettanto elevato di medici e sanitari. Pertanto, nonostante il 95% delle denunce penali sia destinato a risolversi in un nulla di fatto, i procedimenti legali in sede civile sono in costante aumento, e circa un terzo di questi procedimenti “va a segno”, generando risarcimenti piuttosto onerosi in capo al medico la cui responsabilità viene accertata.
La tendenza ad addebitare alla negligenza dei medici qualunque evento che colpisca gli utenti è certamente il risultato di un onda lunga generata negli anni ’90, allorquando l’assenza di una legislazione che chiarisse i termini della responsabilità professionale e della colpa medica aveva fatto aumentare a dismisura i procedimenti e, conseguentemente, i costi delle assicurazioni sul rischio.
La legge n.24 (c.d. Gelli/Bianco) del 2017, e soprattutto una serie di pronunciamenti di merito e legittimità della Giurisprudenza hanno portato un po’ di chiarezza. Relativamente al riparto dell’onere probatorio (Corte appello Milano sez. II, 15/02/2019, n.698), per esempio, si è stabilito che nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all’evento dannoso e l’altro relativo all’impossibilità di adempiere. Il primo (evento dannoso) deve essere provato dal danneggiato, mentre il secondo (impossibilità di adempiere) deve essere provato dal danneggiante nel caso in cui il danneggiato sia riuscito a provare l’evento dannoso. Pertanto, mentre il danneggiato dovrà provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il danneggiante dovrà provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione.
In tal modo, ognuna delle parti ha oggi un ruolo ben delineato da interpretare nell’ambito del giudizio (civile o penale), e questo restituisce equilibrio in un momento storico molto delicato per la Sanità italiana, che a seguito dei tagli ventennali di spesa pubblica ha ridotto significativamente l’offerta e, in troppi casi, la qualità del servizio sanitario.

Responsabilità medica
Il clima di sfiducia degli utenti verso tutto il sistema sanitario, che si traduce in numerosi casi di aggressione fisica nei P.S. (dove a fronte di 50 pazienti in attesa, in condizioni anche serie, operano mediamente due soli medici), ha creato l’insorgenza di un loro meccanismo di difesa conosciuto come “medicina difensiva”, cioè la richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, al fine di evitare l’assunzione di eccessiva responsabilità; il costo di questa pratica è stato stimato in più di 11 miliardi di euro l’anno.
Pertanto, a meno che la Politica non segni un deciso cambio di rotta, interrompendo la dinamica dei tagli ai posti-letto e restituendo motivazione e dignità al personale sanitario, questa tendenza pare sia destinata ad aumentare.
Dal punto di vista patrimoniale, i medici che vengono colpiti dai procedimenti risarcitori, una volta conclamata la propria responsabilità, finiscono con l’essere esposti al rischio di vedersi bloccare (o di perdere) tutti i propri beni a seguito di un sequestro preventivo o di altre iniziative messe in atto da chi si ritiene danneggiato, ed ogni azione tardiva volta alla tutela di quel patrimonio diverrà inefficace a causa, appunto, della strumentalità con cui essa è stata effettuata.
Le assicurazioni mediche, poi, spesso non riescono a coprire tutti i rischi. E’ fondamentale, quindi, che ciascun medico agisca preventivamente, tutelando sé stesso ed i propri familiari prima dell’insorgenza di un problema, e non dopo (è sufficiente la ricezione anche di una semplice diffida per eliminare o affievolire la buona fede di fonte al giudice). Una giusta prevenzione può essere attuata efficacemente attraverso la pianificazione patrimoniale, che è un procedimento semplice, messo in atto con il necessario ausilio di esperti professionisti, grazie al quale una eventuale e futura azione risarcitoria da parte di un terzo potrà essere ricondotta ad una sola parte del patrimonio (o a nessuna parte di esso), e non all’intero.
Il costo di tale consulenza, nonostante può coinvolgere anche quattro figure professionali (notaio, avvocato, commercialista e consulente finanziario) è enormemente più basso di quello derivante dal blocco dei mezzi operato a seguito di un giudizio civile o penale, in occasione dei quali soltanto le parcelle di avvocati e periti possono raggiungere la cifra di 20.000 euro (N.B. solo per il primo grado di giudizio), ed il risarcimento medio riconosciuto al danneggiato è pari a circa 90.000 euro.

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I primi neanche sanno cos’è, avvolti come sono stati fino ad oggi nell’ignoranza (procurata) delle cose; i secondi, invece, l’hanno voluta fortemente, anche a costo di rivoltare l’industria del risparmio come un calzino, con l’obiettivo di generare un primato del sistema finanziario europeo su quello statunitense (che peraltro si sta già parzialmente adeguando, scartando però gli eccessi dell’Europa e creando un sistema di controlli più snello).
Dal lato dei professionisti, poi, è bene fare un po’ di conti in tasca per comprendere l’impatto economico della normativa. Depurando il numero dei CF attivi (circa 52.000) da quello dei c.d. “dormienti” (circa 21.000), ricaviamo un numero di 31.000 consulenti realmente operativi, sui quali verrà “spalmata” la riduzione prospettica dei ricavi da commissioni di gestione (“danno emergente”), stimata da McKinsey nel 2018 in una forbice compresa tra 300 e 600 milioni di euro ogni anno. In soldoni, assumendo il 45% come percentuale media di partecipazione di ogni consulente ai ricavi da commissioni di gestione della mandante, e prendendo per buono l’estremo inferiore della forchetta (300 milioni di minor ricavo annuale), si determina il risultato medio di 4.300 euro l’anno di minori ricavi per ciascun consulente.
Una posizione, questa, dettata da evidenti interessi di categoria, inaccettabile ed irrispettosa verso una universalità di professionisti che si interroga su un futuro pieno di incertezze.
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