Aprile 22, 2026

La responsabilità civile del medico. L’onere della prova alla luce delle recenti modifiche normative

Con le nuove norme i medici potranno svolgere con più tranquillità la propria attività, senza ricorrere alla medicina difensiva

Nell’ambito della responsabilità medica, una particolare importanza ricopre la prova del nesso di causalità. In generale, chi non ha dimestichezza dell’argomento si chiede se deve essere il paziente a provare la connessione causale tra l’errore (presunto) del medico e il danno da lui subito, oppure il medico a provare l’assenza del nesso di causalità tra il proprio intervento sanitario e il danno subito dal paziente.

Dalla risposta a questa domanda (oggi più netta, ma fino ad un paio di anni fa piena di distinguo) dipende il destino della gran mole di contenzioso che, anche in maniera temeraria, ha spinto tante persone a richiedere risarcimenti non sufficientemente fondati (la statistica parla di 7 istanze respinte ogni 10).

Prima di rispondere, è bene analizzare ciò che prevede la legge n. 24 del 2017, ma anche come si è mossa la Corte di Cassazione. Fino a pochi mesi fa, sebbene la Cassazione avesse costantemente attribuito l’onere di dimostrare il nesso causale al danneggiato, su quest’ultimo gravava un minore o maggiore onere probatorio a seconda che venisse contestata al medico una responsabilità civile o penale. Pertanto, occorreva fare un po’ di chiarezza sul tema, dal momento che la recente fuga delle assicurazioni dal settore sanitario per l’alto rischio di contenzioso, nonchè i costi elevatissimi (si parla di circa 10 miliardi di euro) attribuiti alla c.d. medicina difensiva hanno determinato l’esigenza di un necessario passaggio normativo.

Così, la nuova legge dell’8 marzo 2017 n. 24 ha riformato la responsabilità professionale degli operatori sanitari, muovendosi sul doppio binario di una maggiore tutela del cittadino e sul riequilibrio del rapporto tra medico e paziente.

In ambito civilistico, l’art. 7 della legge 24/2017 lascia immutata la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, e ribadisce che «l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile» (risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). Pertanto il giudice, nel determinare il risarcimento, tiene conto della condotta generale e particolare del medico e decide secondo le tabelle di danno biologico previste dal codice delle Assicurazioni.

Al fine di limitare l’accesso al contenzioso ai soli casi di autentica “malasanità”, il Legislatore ha delineato una nuova prospettiva che rende più gravoso l’onere della prova per il presunto danneggiato, in ciò dando più serenità ai medici e mettendo un freno al ricorso alla medicina difensiva da parte degli stessi operatori. Di conseguenza, per medici e infermieri legati alle strutture sanitarie da contratto di lavoro dipendente, la responsabilità contrattuale, con la nuova legge, sembra cedere il passo alla responsabilità extracontrattuale, e questo significa un termine di prescrizione di 5 anni (anziché 10) e, soprattutto, l’onere per il paziente di provare la colpa dei sanitari.

L’effetto, naturalmente, sarà quello di indirizzare la gran parte delle richieste risarcitorie verso la sola struttura sanitaria. Con le nuove norme, quindi, i medici potranno svolgere con più tranquillità la propria attività, a beneficio dei pazienti, venendo meno il timore di vedersi costretti a pagare risarcimenti non per la presenza di una colpa, ma per l’impossibilità di dimostrarne l’assenza.

Maggiore serenità di lavoro, però, non significa impunità, bensì maggior grado di responsabilità in tutti i casi in cui il paziente può provare sia l’origine contrattuale del contatto con il singolo professionista, sia il nesso di causalità con il danno subito. Per questo motivo, e per garantire adeguata tutela ai pazienti realmente danneggiati, la responsabilità delle strutture sanitarie, pubbliche e private, è sempre contrattuale, anche quando l’ospedale si avvale dell’opera di medici (es. richiesti dagli stessi pazienti) non legati da rapporti di dipendenza.

In tema di responsabilità contrattuale, la Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da colpa medica ha l’onere di provare il nesso di causalità tra la malattia, il suo aggravamento ovvero la nuova patologia e la condotta commissiva o omissiva dei medici.

Di recente il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3690/2018, si è pronunciato sull’onere della prova in materia di responsabilità medica (chirurgia estetica, istanza di risarcimento sulla non corretta esecuzione di un intervento di rino-setto-plastica ad una paziente). In questa sentenza, il giudice ha confermato che si è richiamato all’orientamento consolidato della Cassazione, decidendo che per ricollegare “un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza (come avviene in sede penale) né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di altri fattori…”.
Una volta provato tale nesso di causalità, spetterà alla struttura sanitaria dimostrare che:

  1. la prestazione medica dovuta risultava impossibile per causa non imputabile alla clinica (o ospedale), oppure
  2. l’inadempimento è stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, che ha reso impossibile il ricorso alla comune diligenza.

Tale riparto dell’onere della prova chiarisce con esattezza i confini entro i quali chi avanza richieste di risarcimento dovrà muoversi in ambito giudiziario.

Infine, la Corte di cassazione ha ribadito che, nei giudizi di responsabilità medica che rientrano nell’ambito della responsabilità contrattuale, è il paziente che deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento. Se tale nesso, all’esito dell’istruttoria, non risulta provato e la causa del danno lamentato rimane quindi incerta, la domanda risarcitoria verrà rigettata.

Quest’ultima decisione della giurisprudenza, se da un lato rassicura chi esercita scrupolosamente la professione medica, preferendo mettere a frutto la propria competenza e talento senza cedere alla tentazione della medicina difensiva, dall’altro non elimina alla radice i timori derivanti dalle possibili conseguenze, sul patrimonio familiare, di una richiesta risarcitoria.

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