MiFID II, consuntivo sui ricavi: giù il conto economico dei consulenti. Il rischio della “Consulenza Difensiva”
Ancora molti danni e pochi vantaggi dalla MiFID. Per quanto specifica, la nuova normativa non è in grado di controllare tutti i comportamenti adottati dal consulente durante la relazione con il cliente.
“L’hanno voluta tutti, tranne clienti, consulenti finanziari, sistema bancario e società di gestione”. Si potrebbe riassumere così, in modo paradossale ma efficace, la storia della Mifid II, da molti già soprannominata come la “direttiva infinita” (per via dei continui rinvii della data in cui i clienti riceveranno le famigerate rendicontazioni).
Nonostante la politica e i media stiano facendo di tutto per imporre il mantra politicamente corretto dei (presunti) vantaggi per i risparmiatori, la “nuova” normativa non piace ai consulenti, e i più si chiedono chi l’abbia voluta, e perchè.
“Cui prodest?” (chi ne trae vantaggio?), scriveva Cicerone in una delle sue più famose orazioni. Prendendo spunto dai classici latini, possiamo rispondere per esclusione, ed elencare con serenità coloro i quali non ricavano alcun beneficio dalla MiFID II: banche-reti, consulenti finanziari, società di gestione, SIM, manager di rete, addetti alla vendita delle case d’investimento. Fatto questo, l’elenco di chi ne trae vantaggio si riduce a due categorie di soggetti: i clienti (sulla carta), ed i massimi vertici dell’U.E..
I primi neanche sanno cos’è, avvolti come sono stati fino ad oggi nell’ignoranza (procurata) delle cose; i secondi, invece, l’hanno voluta fortemente, anche a costo di rivoltare l’industria del risparmio come un calzino, con l’obiettivo di generare un primato del sistema finanziario europeo su quello statunitense (che peraltro si sta già parzialmente adeguando, scartando però gli eccessi dell’Europa e creando un sistema di controlli più snello).
Naturalmente, si può anche affermare (senza correre il rischio di passare per ipocriti) che, nel caso delle due MiFID, l’interesse della politica europea sia coinciso con quello dei clienti. Ma è realmente così?
Relativamente ai maggiori beneficiari, cioè i clienti, i dubbi rimangono: il carico informativo delle rendicontazioni verrà compreso solo dal 7-10% di essi, ed il rimanente 90% continuerà a non leggere o a non comprendere sufficientemente ciò che gli arriva. In ogni caso è evidente che, con il suo coacervo di regole, la MiFID II non sarà in grado di controllare tutti i comportamenti adottati dal consulente durante la relazione con il cliente. Infatti, nessuno può assicurare che le proposte di investimento, sia pure conformi alle regole, siano effettivamente utili al cliente, e corrispondano alle sue reali esigenze viste all’interno delle fasi della propria esistenza.
Dal lato dei professionisti, poi, è bene fare un po’ di conti in tasca per comprendere l’impatto economico della normativa. Depurando il numero dei CF attivi (circa 52.000) da quello dei c.d. “dormienti” (circa 21.000), ricaviamo un numero di 31.000 consulenti realmente operativi, sui quali verrà “spalmata” la riduzione prospettica dei ricavi da commissioni di gestione (“danno emergente”), stimata da McKinsey nel 2018 in una forbice compresa tra 300 e 600 milioni di euro ogni anno. In soldoni, assumendo il 45% come percentuale media di partecipazione di ogni consulente ai ricavi da commissioni di gestione della mandante, e prendendo per buono l’estremo inferiore della forchetta (300 milioni di minor ricavo annuale), si determina il risultato medio di 4.300 euro l’anno di minori ricavi per ciascun consulente.
Non sembra poi così tanto, ma non è questo il punto.
Il punto è che , per i consulenti finanziari, al danno emergente è già seguito un “lucro cessante”, rappresentato dalla riduzione della produzione e dal conseguente minor fatturato complessivo indotti dall’arrivo della MiFID II: solo per il 2018 si parla del 15%. Pertanto, continuando a ficcanasare nelle tasche dei professionisti, e sapendo che il fatturato medio di un consulente è pari a circa 75.000 euro (con portafoglio medio di 15 milioni), il lucro cessante è pari a 11.250 euro, che sommati al “danno emergente” portano l’effetto economico negativo ad una media totale di 15.500 euro circa a consulente.
Su quest’ultimo aspetto, c’è chi sostiene strumentalmente che i minori ricavi causati dalle MiFID siano il prezzo che i consulenti finanziari debbano pagare per gli “eccessi” di una condotta rivolta, più che alla professionalità, alla ricerca di lucrose commissioni. In sintesi, questi soggetti ritengono che: a) i consulenti abilitati fuori sede sono tutti scorretti e b) che i clienti siano tutti analfabeti funzionali, giacchè ricevono puntualmente le comunicazioni sulle commissioni e neanche le leggono.
Una posizione, questa, dettata da evidenti interessi di categoria, inaccettabile ed irrispettosa verso una universalità di professionisti che si interroga su un futuro pieno di incertezze.
Qualunque argomentazione, in ogni caso, si infrange contro una prova induttiva che chiarisce definitivamente come, nel caso delle MiFID, le finalità di politica internazionale dell’U.E. abbiano utilizzato la leva dei presunti benefici ai clienti per raggiungere i propri obiettivi. Infatti, le istituzioni europee, immerse nell’architettura di nuove norme imperative, non hanno minimamente pensato ad associare a queste ultime la disciplina di un codice etico vincolante (come quello forense, ad esempio), uguale per tutti gli iscritti all’OCF, da allegare al contratto di mandato e/o da consegnare al cliente, da assumere come vera e propria “legge deontologica” per i consulenti finanziari.
Si tratta di una lacuna vistosa – tipica delle novità strutturali “calate dall’alto”, senza la sufficiente preparazione sui bisogni della “base” – grazie al quale il sistema oggi diffonde l’idea secondo cui sarà sufficiente osservare le norme per fornire un buon servizio di consulenza, e cioè basterà avere tutti i documenti e le “firme a posto” per essere “eticamente inattaccabili”.
A ben vedere, questo atteggiamento è del tutto simile a quello prodotto dalla normativa in tema di responsabilità medica, a causa della quale ha preso piede la c.d. medicina difensiva (complesso di pratiche terapeutiche condotte dal sanitario non tanto per tutelare la salute del paziente, quanto per evitare la possibilità di un contenzioso). Parimenti, nel caso dei consulenti finanziari e delle reti di distribuzione, si potrebbe parlare del pericolo di una “consulenza difensiva”, e cioè di un complesso di regole formali – quelle della MiFID – sorte a tutela dell’Offerta, e non ad autentica protezione dei clienti (ossia della Domanda).
Per questo motivo, ed anche in considerazione dell’aumento della complessità operativa e dei maggiori costi di gestione, c’è chi vede nella MiFID II non qualcosa che risolva alla radice i possibili problemi legati alla qualità, all’onestà e alla professionalità del servizio, bensì un passo indietro nella diffusione della cultura della consulenza finanziaria.

A conferma di ciò, è utile raffrontare la MiFID II con i sistemi interni che regolano l’intero Stato. La Costituzione italiana, per esempio, è scritta attraverso 139 articoli e 18 disposizioni transitorie, mentre la MIFID II è articolata in 1400 norme distribuite su 7000 pagine. Pertanto, grazie a questo corposo contenuto normativo, gli intermediari finanziari sono sottoposti ad ulteriori obblighi di comunicazione, di informazione, di trasparenza, di reportistica, di conservazione, di archiviazione, di custodia, di trasmissione e di organizzazione, talmente stringenti che è stato necessario un lungo lavoro di riorganizzazione interna e una fase transitoria che, sotto certi aspetti, dura ancora adesso.
E così, mentre gli Usa si apprestavano ad abrogare progressivamente il famoso Dodd-Frank Act (voluto da Obama per incentivare la tutela dei consumatori e del sistema economico statale), e la Russia stava lavorando sulla criptovaluta di Stato, l’Ue ha deciso di appesantire i conti economici degli intermediari e dei consulenti con più stringenti oneri di compliance, che non garantiscono affatto la prevenzione dei disagi da “consulenza difensiva”. Invece, sarebbe stato preferibile ampliare i poteri di controllo interno, meno oppressivi e più chiari per tutti: formazione degli staff, indipendenza delle tipiche funzioni di controllo (da quello legale a quello di compliance, passando per il c.d. risk management e internal audit), più poteri ad organi come il comitato controllo rischi ed il collegio sindacale.
In sintesi, il problema dei cambiamenti imposti dall’alto è che neanche chi li ha promossi ne ha capito bene le conseguenze, perchè i suoi obiettivi erano diversi da quelli che, solo in apparenza, ne hanno dettato la necessità.
Di certo, agli utenti andava assicurata maggiore trasparenza, ma anche maggiore semplicità.
Invece abbiamo dato loro le MiFID, le direttive politiche infinite.
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