Giugno 6, 2026
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La protezione del patrimonio familiare. Conferire gli immobili in una società di persone

Attraverso una S.a.s. è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale del patrimonio. Ma occhio alle imposte di registro

Il conferimento dei propri cespiti all’interno di una società di persone, oggi, costituisce una delle migliori forme di “blindatura preventiva” del proprio patrimonio immobiliare.

Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna, ed il creditore personale di un socio non potrà pretendere la liquidazione coattiva della sua quota sociale finché dura la società. Inoltre, attraverso il particolare funzionamento della s.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche del passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione della società (ed assumono la qualifica di soci accomandatari – illimitatamente responsabili), ed altri che non lo sono (ossia i soci accomandanti – limitatamente responsabili).

Alcune sentenze di merito ed il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte chiariscono l’attuale orientamento dei tribunali verso le pretese dei creditori particolari del socio di una s.n.c. o di una s.s.. Ad esempio, il Tribunale di Rimini (sentenza del 12 maggio 2016) ha stabilito che “….va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02)….”.

Inoltre, secondo l’art. 2305 del cod. civ., il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest’ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso risultino insufficienti a soddisfarlo. Pertanto, soltanto dopo aver terminato la fase di liquidazione della società, ed una volta assegnata la quota di spettanza ai singoli soci, sarà possibile per il creditore personale del socio far valere i propri diritti su quanto assegnato al proprio debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2609/76).

Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata. Questo perchè il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del socio effettivo con il creditore o con un terzo soggetto, e ciò costituirebbe una modifica che confligge con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991).

A tale la regola generale dell’insequestrabilità delle quote societarie si può ovviare solo nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, per cui sarà bene non dimenticare di non inserire mai questa previsione.

In relazione al conferimento degli immobili ed alla determinazione del reddito, è interessante effettuare un confronto tra le società di persone e l’istituto del Trust. La società semplice, per esempio, all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria. Il trust, all’atto di conferimento, sconta invece l’imposta di donazione con l’aliquota ridotta (sebbene l’Autorità Finanziaria si sia ostinata, fino al nuovo pronunciamento della Cassazione, a pretendere l’applicazione di un’aliquota all’8 per cento), e nel caso di conferimento di immobili il risparmio è notevole.

Pertanto, a prima vista sembrerebbe più conveniente conferire gli immobili in un Trust, ma le sue caratteristiche peculiari, rispetto a quelle di una società, richiedono un esame più approfondito.

 

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La difesa del patrimonio dagli attacchi esterni: fondo patrimoniale, atti di destinazione traslativi e usucapione

Gli strumenti di protezione patrimoniale, anche se adottati con un tempismo credibile, non hanno tutti la stessa efficacia.

Per coloro che si vogliano avvicinare alla materia dell’Asset Protection Advisory, c’è da dire che il nostro Ordinamento prevede il ricorso ad alcune norme, ognuna delle quali risponde ad una propria specifica finalità, a seconda che serva a tutelare i beni facenti capo alle attività imprenditoriali o a quelli inerenti la famiglia.
In ambito prettamente familiare, in particolare, diversi sono gli strumenti di pianificazione e protezione del patrimonio (anche dell’imprenditore nella sua veste di persona fisica e non di uomo-azienda). Il primo tra questi è il Fondo Patrimoniale, il quale rientra nelle c.d. convenzioni matrimoniali.
Si tratta di uno strumento che attribuisce un primo livello di protezione, attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia.
In teoria, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Infatti, relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare, così come di revocatoria ordinaria, qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase immediatamente successiva all’assunzione del debito con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (smettendo quasi subito di pagare, per esempio, le rate di un mutuo). Pertanto, solo in presenza di interessi concretamente meritevoli di tutela (es. figli con disabilità, genitori conviventi molto anziani, familiari conviventi con gravi problemi di salute), la costituzione del fondo patrimoniale rende i beni conferiti scarsamente aggredibili, riducendo efficacemente la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei debitori.
Con l’atto di destinazione, un soggetto può sottrarre alla garanzia patrimoniale (quella sancita dall’art. 2740 del Codice Civile), uno o più beni immobili o beni mobili registrati (auto e moto veicoli, natanti) appartenenti al suo patrimonio, imprimendo su di essi un vincolo di destinazione strumentale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela, con beneficiari determinati (generalmente, i figli, ma non solo). Anche l’atto di destinazione, quindi, costituisce un patrimonio autonomo ma, a differenza del fondo patrimoniale, ha il vantaggio di poter essere costituito da chiunque (compresi single e coppie di fatto), e la sua finalità si estende a un più generico interesse meritevole di tutela. Ad esempio, questo strumento può essere utilizzato per la tutela dei figli minori a seguito di separazione e divorzio da parte dei genitori, oppure per la tutela di figli naturali da parte delle coppie di fatto; oppure ancora per la tutela dei nipoti da parte dei nonni.
Relativamente alla opponibilità verso i creditori, l’atto di destinazione, per essere veramente efficace, dovrà essere di natura traslativa, dovrà cioè accompagnarsi ad un negozio giuridico (tipicamente la donazione) che ne trasferisca la proprietà ad un altro soggetto. Diversamente, si tratterebbe di un “negozio destinatorio puro”, caratterizzato da un vincolo di auto-destinazione unilaterale che non avrebbe adeguata tutela contro le pretese di creditori di qualsivoglia natura.
L’elemento traslativo, ad esempio, si potrà perfezionare tramite la donazione della sola nuda proprietà. Questa potrà essere perfezionata, a sua volta, anche con un patto di riversibilità, che limiterà comunque l’efficacia degli eventuali futuri atti di disposizione (es. successiva vendita da parte del donatario) verso i terzi senza l’assenso liberatorio espresso del donante. Sommata ad un atto di destinazione, la donazione con patto di riversibilità darà al donante un controllo indiretto del bene, e se l’atto di donazione è avvenuto in un tempo lontano dall’insorgenza di una controversia o da una situazione che ha impedito di onorare un debito, consentirà di opporre, ai terzi che volessero aggredire il bene tramite revocatoria, un periodo di tempo talmente lungo (coincidente con la fine temporale del vincolo) da far preferire loro soluzioni transattive a qualunque altra di natura giudiziale, certamente più logorante e dall’esito comunque incerto.
La protezione legale del patrimonio si realizza anche tramite l’istituto dell’Usucapione, che ha un effetto retroattivo e fa discendere il passaggio di proprietà all’inizio dei 20 anni che precedono la sentenza. Questa norma apre un ventaglio di opportunità, tra le quali è bene distinguere quelle messe in atto in frode ai creditori da quelle che, pur raggiungendo il medesimo risultato di opporre resistenza alle istanze di un creditore, vengono perseguite a tutela di interessi meritevoli di tutela morale e sostanziale.
Delle prime fanno parte le cause fittizie di usucapione incardinate al solo scopo di opporsi ai pignoramenti (un terzo compiacente dichiara di aver avuto possesso della casa per oltre venti anni, e avvia la causa di opposizione all’esecuzione contro il creditore che sta effettuando il pignoramento sull’immobile oggetto di esecuzione). Per fare un esempio pratico, ipotizziamo che una persona abbia contratto un debito con la banca che ha iscritto ipoteca sulla casa. Se egli, una volta caduto in disgrazia finanziaria, vendesse o donasse l’immobile per sottrarlo ai creditori, l’atto sarebbe soggetto a revocatoria per 5 anni, e l’istituto di credito potrebbe sempre sottoporre il bene ad esecuzione forzata. Per evitare tutto ciò, il debitore si accorda con un cugino per trasferirgli l’immobile mediante usucapione, e la sentenza, avendo effetto retroattivo (20 anni), sancirà che quel familiare era già proprietario prima della nascita del debito e dell’ipoteca stessa, rendendo impossibile il pignoramento.
In questi casi, l’unica tutela per il creditore è quella di agire con la causa di “opposizione di terzo”, ma risulterà molto difficile per lui dimostrare che la sentenza di usucapione è l’effetto di un dolo (il legame di parentela non rileverebbe in presenza delle prove inoppugnabili che i due consanguinei metterebbero in atto con complice tempismo).
Ma non sempre le cause di usucapione fittizie nascondono intenti poco onorevoli. Esistono, infatti, atti compiuti dai patrimonials a favore dei figli più che quarantenni, abitanti (per necessità, per convenzione familiare etc) in una delle case di proprietà degli anziani genitori; tutti questi atti, evidentemente, sono finalizzati a proteggere l’interesse legittimo del congiunto (e della sua famiglia) alla continuità abitativa, che adesso viene messa a rischio dall’azione di un creditore, nonostante l’ingresso del figlio nell’abitazione sia avvenuto quando i proprietari neanche immaginavano di poterla mettere a rischio per via di eventi che si sarebbero verificati solo molti anni dopo.
In casi come questo, l’usucapione diventa il mezzo migliore non solo per evitare la donazione (che è sempre revocabile) ed eliminare i costi notarili, ma anche per trasferire la proprietà di un bene accertando che il suo possesso sia stato esercitato, per almeno 20 anni, da una persona diversa del proprietario, che a sua volta si sia comportato come l’effettivo titolare dell’immobile, magari sostenendo spese di ristrutturazione o intestandosi le utenze.
In definitiva, nel pieno rispetto della legge, e senza la tipica conflittualità che, in casi diversi da quelli descritti, sussiste nelle cause di usucapione tra il titolare dell’immobile ed il suo possessore, l’accertamento dell’usucapione può avvenire senza alcun giudizio né costo. È sufficiente un semplice accordo tra le parti, ed anzi è la stessa legge che favorisce, con il ricorso alla Mediazione Obbligatoria, il raggiungimento di un’intesa per evitare il ricorso al tribunale. Sul punto, però, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha stabilito che, per essere validamente opposta ai creditori, è necessario che l’usucapione venga dichiarato dal giudice e non in sede di mediazione, dal momento che in giudizio c’è sempre un giudice che verifica l’eventuale frode ai creditori, mentre nel corso della mediazione questa garanzia non c’è.

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Il Fondo Patrimoniale e la sua opponibilità ai creditori

La costituzione del fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.

In ambito personale e familiare, diversi sono gli strumenti di pianificazione e tutela del patrimonio. Tra questi, nelle circostanze tipiche di una separazione ed in presenza di figli, ha una certa efficacia (ma piuttosto limitata nei casi più delicati di responsabilità personale o professionale verso terzi danneggiati) il fondo patrimoniale.

Tecnicamente, si tratta di uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia.

I coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal fondo patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia fatta risalire con anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati o, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

Il fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare, così come di revocatoria ordinaria (5 anni), qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. In pratica, si dovrebbe dimostrare che il debitore abbia costituito il fondo patrimoniale prevedendo dolosamente la sua futura crisi economica, magari dopo molti anni, e a fornire tale prova dovrebbe essere proprio il creditore che, per esercitare l’azione revocatoria, dovrebbe anche dimostrare la mancanza di un patrimonio residuo (oltre ai beni del fondo patrimoniale) sul quale poter soddisfare il credito.

A ben vedere, si tratta di una prova impossibile, ma il punto è che anche in presenza di interessi meritevoli di tutela (soprattutto in relazione a figli minori e/o al coniuge senza lavoro), la costituzione del fondo patrimoniale effettuata al solo scopo di distrarre i beni dal novero di quelli aggredibili dai creditori, li  rende invece aggredibili, riducendo – e a volte annullando del tutto – la protezione patrimoniale dei costituenti.

In ogni caso, però, il debitore che intende opporre il regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ha l’onere di provare l’estraneità del debito oggetto dell’esecuzione alle esigenze familiari, nonchè la consapevolezza del creditore relativamente a tale estraneità (Cassazione Civile, sentenze n. 22761 del 9 novembre 2016 e n. 10975 del 5 maggio 2017). In tal senso, nel novero dei bisogni della famiglia vengono ricompresi anche il pieno mantenimento e l’armonico sviluppo della famiglia, nonché il potenziamento delle capacità lavorative, anche future, di ogni suo componente, con esclusione delle esigenze di natura voluttuaria o meramente speculativa.

In definitiva, il Legislatore sembra avere scalfito – e non poco – la protezione dei beni familiari riconosciuta al fondo patrimoniale, restituendo a questo istituto la sua funzione principale, ossia quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap); quindi, coloro i quali vi fanno ricorso “in tempi non sospetti”, potranno anche indebitarsi successivamente (in buona fede, e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo), ed in caso di impossibilità a sostenerne il relativo peso (es. sovra-indebitamento sopravvenuto e, naturalmente, in buona fede), qualora non sia trascorso il termine per l’azione revocatoria (5 anni), essi potranno comunque opporre ai creditori, con buone possibilità di successo, le garanzie offerte dal fondo patrimoniale contro le azioni volte ad aggredire quei beni. Peseranno, in giudizio, alcuni elementi come il tempo trascorso tra la costituzione del Fondo e l’assunzione del debito, oppure l’intervallo temporale intercorrente tra la costituzione del Fondo ed il momento in cui si è verificata la crisi economica (es. sovra-indebitamento) del debitore.

Anche le cause che hanno generato la crisi economica, qualora esterne ed incontrollabili da parte del debitore, potranno avere un peso nell’accoglimento (o meno) della revocatoria.

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Il Fondo Patrimoniale: costituzione, pubblicità, scioglimento e opponibilità ai creditori (con bozza dell’atto di costituzione in pdf)

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. Salvo diversa disposizione nell’atto di costituzione, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi.
La sua caratteristica principale è quella di conferire a determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito), inseriti nel Fondo nell’interesse della famiglia, lo status di patrimonio separato destinato a soddisfare, ora e nel futuro, diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione di natura squisitamente familiare.
Una volta costituito il Fondo, i coniugi non possono disporre dei beni conferiti per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi, in relazione agli obblighi nati per scopi estranei ai bisogni della famiglia, possono avanzare pretese sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

Art. 162.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163.
Modifica delle convenzioni.
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi….
………
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio.
L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

La costituzione del Fondo patrimoniale rientra nelle c.d. convenzioni matrimoniali, e va assoggettata alle forme di pubblicità di cui agli artt. 162 ss. c.c.; pertanto, tale atto deve essere annotato al Registro dello Stato Civile ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Inoltre, i beni costituenti il Fondo dovranno essere annotati, in quanto a nuova destinazione, negli specifici registri, al fine di poter opporre ai terzi la loro segregazione.

MODIFICABILITÀ DELLA CONVENZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE

E’ sempre possibile modificare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). Trattandosi di un mutamento di regime che non incide sul vincolo di destinazione imposto al singolo bene, è sufficiente la sola annotazione della modificazione della convenzione presso il Registro dello Stato Civile.
Invece, qualora i coniugi intendano incrementare il fondo patrimoniale segregando altri beni (ma senza modificarne la disciplina prevista nell’atto costitutivo), vanno rispettate le norme di forma e pubblicità di cui agli artt. 162 e ss. c.c.. Infatti, l’incremento del fondo non costituisce modificazione della convenzione matrimoniale, bensì solo della composizione del patrimonio segregato e, quindi, la sua annotazione al Registro dello Stato Civile non aggiungerebbe assolutamente nulla alle notizie già annotate (e cioè il nome delle parti e del notaio rogante, e la data della costituzione del fondo). Però, dal momento che costituzione del fondo matrimoniale e individuazione dei beni segregati sono due atti distinti, nel caso dell’incremento necessitano sia l’annotazione al Registro dello Stato Civile di cui all’art. 162 c.c., sia la pubblicità nel Pubblico Registro relativo ai singoli beni segregati.

SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DI FONDO PATRIMONIALE

L’atto costitutivo di fondo patrimoniale è modificabile in ogni tempo nelle forme di cui all’art. 163 c.c.. La cessazione volontaria del fondo per mutuo consenso dei coniugi non necessita di autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori, ma richiede solo la partecipazione di tutte le parti originarie o dei loro eredi, e deve rispettare le forme di pubblicità previste per le modificazioni delle convenzioni matrimoniali. Inoltre, è necessario annotare il dissolvimento del vincolo anche sui beni già separati, con la relativa pubblicità nei pubblici registri di riferimento.

FONDO PATRIMONIALE E SUA OPPONIBILITÀ AI CREDITORI

la Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di chiarire che l’atto costitutivo del fondo non integra l’adempimento di alcun dovere giuridico ma si configura come atto a titolo gratuito. Pertanto, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare così come di revocatoria ordinaria.
Con particolare riferimento all’azione revocatoria ordinaria, “…Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria; (…) Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. La costituzione del fondo patrimoniale …rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti…”. (Cassazione Civile 17 gennaio 2007, n 966).
Di conseguenza, la forza oppositiva del Fondo patrimoniale dipende decisamente dalle modalità di azione dei costituenti, i quali devono necessariamente muoversi con un tempismo credibile, rispetto ai rischi derivanti da responsabilità professionali di uno e di entrambi i coniugi, onde evitare la revoca dell’atto su iniziativa dei creditori.

Scarica bozza atto costitutivo fondo patrimoniale (PDF)

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