Giugno 8, 2026
Home Posts tagged patrimonio mobiliare

Le famiglie italiane ed il patrimonio immobiliare privato: chi pagherà le tasse di successione?

Nell’ambito di una corretta pianificazione patrimoniale, i detentori di immobili di pregio e/o da reddito dovranno accantonare una specifica riserva di denaro per garantire ai propri familiari la copertura delle imposte di successione, previste in forte aumento negli anni a venire anche per via della probabile riforma del Catasto.

Coloro che hanno creato ricchezza, ed oggi si ritrovano nella fase “discendente” della propria vita (ma mossi da maggiore saggezza), faranno bene a dedicare maggiore attenzione al futuro del patrimonio familiare. In particolare, chi ha privilegiato lo sviluppo degli asset immobiliari a discapito di quelli mobiliari (cioè, il denaro disponibile) dovrebbe leggere questo articolo e trarre subito le dovute conclusioni operative.

Infatti, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% circa in proprietà immobiliari, polverizzate in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore complessivo è pari a circa 3.450 miliardi di euro. Secondo l’ultimo Rapporto Istat e Banca d’Italia, a fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a 9.743 miliardi di euro. Di questi, le abitazioni costituiscono la principale forma di investimento e, con un valore di 5.246 miliardi di euro, rappresentano la metà della ricchezza lorda. In particolare, poi, circa 600.000 famiglie detengono una quota pro-capite (da 3 in su) di immobili superiore a quella media, e quasi tutti vengono “messi a reddito” per integrare il proprio tenore di vita. Molte di queste famiglie, però, non vedono ancora emergere le nuove leadership nella generazione dei millennials, un pò in ritardo rispetto ai tempi di affermazione sociale, profondamente diversa da quelle precedenti e tendente a ritardare il proprio ingresso nel mondo del lavoro.

Tutto questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 30 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, nella migliore delle ipotesi, imposte di successione che gradualmente arriveranno ad essere pari a più del doppio rispetto a quelle attuali, con una contestuale diminuzione della generosa franchigia minima rispetto a quella prevista oggi (un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 per fratelli e sorelle). Lo scenario, infatti, attraversa una fase di profonda mutazione: presto l’Italia potrebbe non essere più una sorta di “paradiso fiscale delle successioni e donazioni”, ma uno stato del tutto allineato a quelli dell’U.E.. Per esempio, in Francia le aliquote vanno dal 5 al 40% per i parenti in linea retta, in base al valore del bene (per un appartamento di 300.000 euro si paga il 20%, ossia 60.000 euro), con esenzione del coniuge e franchigia di 100.000 euro per i figli. Per gli altri eredi le aliquote vanno poi dal 35 al 60%. In Inghilterra (vale la pena citarla, nonostante la Brexit), invece, la franchigia è di 325.000 sterline, indipendentemente dalla parentela, e tutto ciò che eccede è soggetto ad un’aliquota del 40% (coniuge esente da imposta). In Germania, in virtù del valore del bene, le aliquote variano dal 7 al 30% per parenti in linea retta, dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti, e dal 30 al 50% per altri soggetti (franchigia individuale da 100.000 a 500.000 euro a seconda del grado di parentela).

Pertanto, non è difficile prevedere che nel nostro Paese si possa arrivare molto presto un’aliquota media compresa tra l’8 ed il 12%, ed alla sensibile riduzione delle franchigie; l’impatto, per le  600.000 famiglie proprietarie di apprezzabili patrimoni immobiliari, sarà devastante: su di esse graveranno, nella migliore delle ipotesi, imposte complessive (patrimonio mobiliare ed immobiliare) per circa 150 miliardi di euro, pari ad una media di circa 250.000 euro a famiglia, che potrebbero aumentare se verrà portata a termine la riforma del Catasto.

Chi pagherà queste imposte? E soprattutto, con quali mezzi verranno pagate, se il de cuius non avrà accantonato somme liquide sufficienti a coprirle?

In tutti quei casi in cui non si sono effettuate opportune donazioni in vita, questo scenario di lungo periodo, che prevede un aumento considerevole delle tasse di donazione e successione, suggerisce caldamente di accantonare una specifica riserva di denaro che serva a garantire ai propri familiari il pagamento delle imposte di successione, quando verrà il momento.

A ben vedere, il passaggio generazionale può essere vantaggiosamente pianificato già in vita, donando – come già detto – parte dei propri beni a favore dei congiunti. Da un punto di vista squisitamente fiscale, successione e donazione hanno la stessa struttura impositiva, ed è evidente come il sistema di imposizione italiano sia oggi molto conveniente. Infatti, un padre che dona/lascia in eredità al figlio un patrimonio immobiliare e mobiliare pari a circa un milione di euro:

  1. in Germania paga 75.000 euro di imposte,
  2. in Francia 195.000 euro,
  3. in Gran Bretagna 250.000 euro
  4. in Italia… zero.

Pertanto, alla luce dell’ineluttabile processo di armonizzazione europea, la probabile revisione dell’attuale struttura di tassazione dovrebbe determinare una profonda riflessione sulla opportunità di una pianificazione patrimoniale da effettuare in vita tramite l’istituto della donazione che, in vista dell’aumento delle aliquote e della diminuzione delle franchigie, avrebbe il vantaggio di proteggere i propri congiunti dai maggiori e gravosi esborsi futuri derivanti da una successione. In più, almeno fino ad oggi, la franchigia di un milione vale separatamente sia per l’istituto della donazione, sia per quello della successione, determinando così l’opportunità di una doppia franchigia che, per quelle famiglie che saranno state previdenti, potrebbe annullare del tutto le tasse da pagare alla morte dei titolari del patrimonio che residua dopo le operazioni di donazione.

 

Hai trovato utile questo articolo e vuoi sapere come tutelare il tuo patrimonio familiare dagli attacchi esterni?

Scarica l’e-book “La Protezione del Patrimonio Familiare dai possibili atti di aggressione dei terzi“, edito da PATRIMONI&FINANZA.

Non costa assolutamente nulla, è sufficiente registrarsi

Buona lettura !

 

Le polizze vita e la loro intestazione fiduciaria: nessuna protezione in assenza di un uso credibile

L’Intestazione Fiduciaria è di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza vita, ma solo se prevale la finalità previdenziale.

La polizza vita, strumento sul quale si sono concentrate le attenzioni delle banche-reti, ancora oggi viene raccomandata, dagli addetti ai lavori, in funzione della sua impignorabilità e della sua insequestrabilità, che le sono riconosciute dal nostro codice civile. L’art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Ma è proprio vero?

Sì, ma solo in parte. L’efficacia della previsione di cui al Codice Civile, infatti, subisce una limitazione ogni volta che, della polizza assicurativa, si fa un uso sconsiderato e non corrispondente alle sue finalità.

Per cominciare, nulla può una polizza di fronte alle disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (in particolare sui crediti già formalizzati, esistenti ed in situazione di contenzioso alla data di stipula della polizza) e degli eredi. Inoltre, secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita sono attinenti esclusivamente alla garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile, e pertanto l’efficacia dell’art. 1923 del C.C. non tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui ambito ricade il sequestro preventivo.

In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

Ancora – ed è la riflessione più consistente, parlando di polizze vita – bisogna distinguere tra le polizze a Gestione Separata (appartenenti al c.d. Ramo I), e le polizze del c.d. Ramo III (prodotti Unit Linked, con fondi interni), le quali, negli ultimi due anni, sono state oggetto di importanti pronunce della Corte di Cassazione in merito al livello di protezione offerto anche in ambito civilistico. I prodotti del Ramo III, infatti, non determinano, in capo al risparmiatore, l’impossibilità di perseguire i propri obiettivi di investimento e la propria inclinazione al rischio/rendimento, e gli consentono di creare un portafoglio assolutamente in linea con le proprie caratteristiche ed abitudini finanziarie. In pratica, secondo la Suprema Corte, dando al cliente la possibilità di fare ingresso in un circuito di consulenza professionale del tutto simile a quello tipico dei servizi finanziari, verrebbe meno la prevalenza della finalità previdenziale, superata da quella del risparmio/investimento.

Quest’ultima caratteristica sembrerebbe confermata dal particolare regolamento di questa tipologia di polizza, la quale prevede la possibilità di investire in una pluralità di fondi e titoli interni, consentendo al contraente di effettuare gratuitamente tutti i movimenti in entrata e uscita (i c.d. ribilanciamenti del portafoglio) che ritiene opportuni, proprio come in un qualunque sistema di fondi/sicav. Pertanto, alcuni tribunali di merito, nell’attribuire efficacia oppositiva in giudizio ai detentori di polizze, hanno mostrato preferenza per quelle di Ramo I (gestione separata), o per le c.d. multiramo (un mix tra Ramo I e Ramo III) che meglio tutelerebbero la c.d. finalità previdenziale quale interesse meritevole di maggior tutela.

In realtà, anche le c.d. Unit Linked (Ramo III), qualora sottoscritte in forma sostanzialmente vincolante (con commissioni di uscita “a tunnel” almeno quinquennali) e con versamenti graduali sembrano rispondere perfettamente ai requisiti richiesti, dal momento che il deterrente al riscatto anticipato (di solito neanche consentito prima che siano trascorsi 12 mesi), rappresentato dalle commissioni di uscita, permette di coniugare i vantaggi di una gestione attiva e partecipativa del portafoglio con l’indubbia finalità previdenziale sottostante alla sottoscrizione della polizza a simili condizioni contrattuali. Nessun sistema di fondi o sicav è gravato da simili penalità di uscita, e ciò costituisce, in chiave giuridica, un valido argomento di opposizione anche per le polizze Ramo I aventi queste caratteristiche.

La protezione prestata dalla polizza vita aumenta qualora essa venga sottoscritta nell’ambito di un mandato fiduciario, che ne aumenta legalmente il grado di riservatezza nei confronti dei terzi. Le società fiduciarie, infatti, offrono in forma tecnico-professionale la c.d. intestazione fiduciaria, che si realizza due distinti ma ben collegati atti: il primo vincola solamente le parti che lo sottoscrivono (il fiduciante e la società fiduciaria); il secondo vincola i rapporti con i terzi, ma non comporta il trasferimento della proprietà e prevede l’intestazione del bene e la contestuale legittimazione della società fiduciaria ad esercitare i diritti tipici del proprietario. Per questo motivo, l’intestazione fiduciaria è di per sé spesso sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza innanzi ai terzi creditori del fiduciante, i quali rimangono all’oscuro relativamente alla sua esistenza; l’effetto è quello di non farla risultare nel patrimonio del presunto debitore: se non sai che esiste, non la cerchi (in ogni caso, non sai dove cercarla).

L’intestazione fiduciaria, paragonata al trust o alla gestione delle holding famigliari, è più economica (mediamente è gravata da una commissione di apertura una tantum di circa 1.000,00 euro, più una commissione di gestione annuale da 2.000,00 euro in su, a seconda dei beni da gestire e della loro complessità), ma come il Trust permette un’attenta e dedicata pianificazione patrimoniale e fiscale.

Bisogna però farne un uso credibile. Infatti, con la decisione n. 10333/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui, se l’investimento è operato dal cliente per mezzo di una società fiduciaria a cui è attribuita l’intestazione della polizza per conto del fiduciante, il soggetto obbligato al rispetto delle regole di condotta previste dalla normativa è il cliente finale, e non la società fiduciaria. Pertanto, anche nel caso in cui una polizza vita venga sottoscritta tramite mandato fiduciario (e questo venga individuato dai creditori), essa deve apparire sottesa ad un congruo e verificabile interesse meritevole (finalità previdenziale), che prevalga su quello di eventuali pretese di altri soggetti (creditori, Stato).

Hai trovato utile questo articolo e vuoi sapere come tutelare il  patrimonio familiare dei tuoi clienti dagli attacchi esterni?

Scarica l’e-book “L’Asset Protection Advisory a difesa del patrimonio dei clienti“, edito da PATRIMONI&FINANZA.

Non costa assolutamente nulla, è sufficiente registrarsi

Buona lettura !