Maggio 1, 2026
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Come tutelare il patrimonio personale in caso di convivenza?

Se è vero che la c.d. “confusione patrimoniale” è capace di far sorgere enormi problemi già nel matrimonio, con la semplice convivenza more uxorio i problemi non possono che aumentare. Occhio ai bonifici ricorrenti tra conviventi: l’Agenzia delle Entrate vigila.

Di Alessio Cardinale

Quello della famiglia di fatto è un istituto giuridico che, prima di essere considerato tale, ha attraversato un lungo percorso culturale e giuridico importante, di pari passo con l’evoluzione della Società Civile italiana e con la visione di famiglia. Contestualmente, tale percorso non ha fatto mancare numerosi spunti di riflessione anche in relazione agli effetti patrimoniali che la c.d. convivenza produce – o non produce affatto – nei componenti della coppia unita con tali modalità. Infatti, prima della riforma del diritto di famiglia, c’era una scarsissima apertura verso una forma di tutela alle famiglie di fatto, ma gradualmente anche ai nuclei familiari non fondati sul matrimonio è stato riconosciuto un valido ruolo che assicuri i doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione dei figli, insieme alla possibilità di garantire ai conviventi i propri diritti all’autodeterminazione personale e alla reciproca solidarietà ed assistenza morale, che prima venivano considerati appannaggio esclusivo del matrimonio.

Dal punto di vista patrimoniale, nella famiglia di fatto manca una normativa assimilabile a quella dettata per i coniugi uniti in matrimonio, pertanto negli anni si è sviluppato un generale riconoscimento – anche giurisprudenziale – verso tutti quei patti patrimoniali che i conviventi concludono per regolare i rispettivi rapporti economici. Contestualmente al maggiore radicamento ed accettazione di tale forma familiare nel comune sentire della Società occidentale, si è arrivati a qualificare le relazioni patrimoniali tra conviventi all’interno di una concezione stampo solidaristico, simile a quella che si instaura nel matrimonio. Tuttavia, l’assenza di un vincolo parentale e la situazione di “incertezza giuridica” della famiglia di fatto fa sì che certi istituti adatti alla pianificazione e protezione patrimoniale vengano preferiti ad altri, più adatti alle coppie unite in matrimonio. E così, per esempio, nella convivenza è diffuso lo strumento del Trust, ossia quella forma di segregazione del patrimonio utile a tutelare economicamente i componenti della famiglia di fatto.

Dal punto di vista regolamentare, il contratto di convivenza deve essere redatto nella forma scritta, attraverso la stipula di un atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale, nel quale è possibile indicare il luogo di residenza della coppia, disciplinare l’uso della casa adibita a residenza comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, formalizzare l’entità del contributo economico e lavorativo, professionale o domestico, alla gestione della famiglia in capo a ognuno dei due conviventi, e persino regolamentare i rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, come il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza (ma non in astratto, solo se il soggetto debole dovesse trovarsi in un concreto stato di bisogno e fosse privo di altri mezzi di sostentamento).

La possibilità per i conviventi di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni implica che i beni comuni siano aggredibili da eventuali creditori nella sola misura del 50%. Per questo motivo il contratto deve essere pubblicizzato a norma di legge con iscrizione all’Anagrafe (entro 10 giorni dalla data della stipula). Naturalmente, anche nel caso della famiglia di fatto la separazione genera momenti di attrito che possono mettere a rischio i rispettivi patrimoni personali dei conviventi, e se è vero che la c.d. “confusione patrimoniale” è capace di far sorgere enormi problemi nel matrimonio, con la semplice convivenza more uxorio i problemi aumentano. Infatti, qualora la coppia non abbia provveduto a regolarizzare l’unione con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, non ha avuto la possibilità di optare per un regime di comunione o di separazione di beni, per cui le regole di divisione di un conto corrente cointestato saranno diverse. In particolare, se nel conto cointestato sono stati accreditati gli stipendi di entrambi, i conviventi saranno comproprietari in parti uguali delle somme depositate, anche qualora venisse fornita la prova che le somme depositate provengono esclusivamente da un solo convivente.

Questo accade perché le somme depositate si suppongono destinate a sopperire i bisogni comuni, e chi le ha depositate non può chiederne la restituzione, salvo pretendere il rimborso delle somme spese dall’altro convivente a titolo personale, ma solo entro il limite della quota del 50%, poiché ciascun cointestatario è in teoria titolare nella misura del 50% del rapporto di conto corrente. L’unica possibilità per evitare questa impasse è quella di agire in giudizio per la sproporzione tra quanto depositato da uno dei conviventi ed il valore economico attribuito ai doveri morali e sociali reciprocamente assunti, ma questa dimostrazione non è semplice. Pertanto, sarebbe opportuno mantenere una perfetta divisione degli importi destinati alle esigenze personali e destinare un conto cointestato per i soli bisogni familiari. In questo modo, ciascun convivente manterrà la piena proprietà del relativo conto monointestato.

Infine, c’è un altro aspetto molto delicato da tenere in grande attenzione. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate i due conviventi more uxorio sono considerati come dei perfetti estranei tra loro, e pertanto un elevato numero di bonifici bancari da un conto all’altro esporrebbe la coppia ad un rischio di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe voler accertare la natura dei bonifici al fine di scongiurare che gli stessi possano derivare da redditi non dichiarati.

In tutte evidenza, qualora anche uno solo dei conviventi svolgesse attività di impresa, tale evenienza potrebbe generare notevole disagio per via di eventuali – e immancabili – controlli incrociati.

Crisi aziendali e rischi patrimoniali dell’imprenditore. Consulenti, serve un “dream team”

La tutela del patrimonio personale dell’imprenditore dalle conseguenze di una crisi aziendale è legata alla collaborazione di diverse figure professionali che si occupano di patrimonio: consulente finanziario, commercialista, avvocato, notaio e agente immobiliare. Possibili strumenti di protezione e suggerimenti da osservare con attenzione prima di compiere errori.

Quello degli imprenditori è un target di clientela strategicamente importante per  qualunque consulente che operi nell’ambito del patrimonio – tipicamente avvocati, commercialisti, notai e consulenti finanziari -ognuno con differenti ruoli che quasi mai confliggono tra loro. Quella dei commercialisti, peraltro, è una categoria che rischia di condividere, sempre più spesso in caso di congiuntura economica negativa (come quella che stiamo attraversando), il rischio di essere coinvolta, in termini di responsabilità in vigilando, nelle sfortune delle aziende nelle quali ha frequentemente incarichi di controllo (collegio dei sindaci o revisori).

Dal momento che gli imprenditori sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia di Covid19, la trattazione della nuova disciplina della crisi di impresa diventa oggi davvero opportuna, ed apre un ventaglio di analisi ed opportunità professionali che molti dovrebbero cogliere. In particolare, le nuove responsabilità imprenditoriali – e professionali – derivanti da queste nuove norme sono già in vigore (la fonte normativa è il decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, pubblicato il successivo 16 Marzo), ma in relazione al suo effettivo funzionamento gli step precedentemente stabiliti (15 Agosto 2020 e 15 Febbraio 2021) sono stati rinviati, con decreto del Governo Conte, all’1 settembre del 2021 per via della crisi sistemica scatenata dal Covid19.

Questo rinvio forzato dalle circostanze, che riguarda solo le norme c.d. operative (definizione degli indicatori di rischio e degli indici di misurazione) costituisce una prima grande opportunità, per tutti i consulenti del patrimonio e per gli stessi imprenditori-clienti, e concede loro il vantaggio temporale per discutere non solo delle misure aziendali dettate dall’emergenza, ma anche della necessaria pianificazione patrimoniale da adottare riguardante i beni personali. Non c’è dubbio, infatti, che la crisi in atto si porterà via le imprese impossibilitate a riprendersi – magari perché quello attuale è solo un ulteriore peggioramento di una crisi preesistente, che si riteneva di poter controllare – e 15 mesi di tempo prima della effettiva entrata in vigore della “parte operativa” della nuova disciplina sono utilissimi a mettere in atto azioni di protezione del patrimonio personale che adesso diventano, per non pochi imprenditori, quasi obbligatorie.

Entrando un po’ nel dettaglio della nuova disciplina, imprenditori, sindaci e revisori dovranno dotare l’azienda di una struttura capace di prevedere la crisi. In sintesi, la norma nasce per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa e per salvaguardare la capacità dell’imprenditore di creare le condizioni affinché si possano avviare, prima dello scoppio di una crisi senza ritorno, le procedure di ristrutturazione strumentali alla continuità aziendale. Chi non si adeguerà al nuovo dettato, perderà lo status giuridico di soggetto responsabile limitatamente alle quote sociali, e metterà a repentaglio anche il patrimonio personale.

Le novità, pertanto, sono evidenti. La vecchia legge fallimentare, infatti, interveniva solo nella fase c.d. patologica della crisi, quando non c’era più niente da fare, ed il fallito non aveva più la possibilità di rientrare nel circuito produttivo per almeno dieci anni. Pertanto, chi era in buona fede, ed aveva investito tutte le proprie risorse nell’azienda poi fallita, spariva dal mercato. Chi era in mala fede, invece, “la faceva franca”, pilotando il fallimento dopo aver prosciugato i beni dell’impresa.

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Con la riforma, la procedura dà la possibilità di intervenire subito, quando si manifestano i primi sintomi del problema, soprattutto quando l’imprenditore collabora ed interviene in prima persona, segnalando lui stesso i problemi e godendo così della c.d. esdebitazione biennale: dopo due anni potrà rientrare nel circuito, ma deve essere lui a denunciare lo stato di insolvenza. Inoltre, vengono introdotte nuove figure, in particolare gli OCRI (organismi di composizione della crisi d’impresa), che intervengono allorquando l’imprenditore, dopo essersi dotato di una strumentazione necessaria a prevedere la crisi, comunica il proprio squilibrio finanziario. In questo modo, l’imprenditore sarà affiancato dall’OCRI nelle trattative con i creditori, avrà degli “sconti” sulle sanzioni ed il patrimonio familiare non verrà toccato dalla procedura.

Come fa l’imprenditore a rendersi conto della situazione di squilibrio? Servono strumenti di allerta, che il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà definire all’interno di una sorta di cruscotto dotato di “spie” di allarme che, come abbiamo detto, entreranno in vigore nel settembre del 2021. I primi due allarmi possibili sono rappresentati dal Patrimonio Netto (PN) e dal rapporto flussi di cassa/impegni a sei mesi. Se il PN è negativo, deve essere segnalato immediatamente all’OCRI, e la mancata segnalazione implica una responsabilità diretta sia dell’imprenditore che dei sindaci e revisori. Se il patrimonio netto è positivo, si procede guardando il rapporto tra flussi di cassa ed impregni attesi a sei mesi: se il rapporto è inferiore a 1, scatta l’obbligo di segnalazione. Se anche il rapporto flussi/impegni è positivo, non servirebbe segnalare, ma le norme impongono di controllare altri cinque indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato); 2) indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); 3) indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo); 4) indice di liquidità (attività a breve termine e passivo a breve termine); 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/l’attivo). Se tutti questi indicatori sono negativi, scatterà l’obbligo di segnalazione anche se i primi due parametri sono positivi.

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Questo sistema di “controllo dall’interno” (2+5 indicatori) deve essere implementato dall’imprenditore in azienda, e si aggiunge al sistema di “controllo dall’esterno”, costituito dai sindaci e dai revisori, chiamati quindi ad una forte responsabilità. Infatti, se questi ultimi non comunicano tempestivamente la situazione di squilibrio, intervengono gli organi pubblici a segnalarla all’OCRI, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, determinando così la responsabilità di sindaci e revisori in solido con l’imprenditore.

La nuova disciplina sulle crisi aziendali si applica al 95% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ma non alle c.d. grandi imprese, alle società quotate ed a banche, SGR, SIM etc, che non sono sottoposte al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. In considerazione della portata innovativa delle nuove norme, è evidente che gli imprenditori avranno bisogno di professionisti di fiducia che li aiutino a mettere in piedi queste strutture interne. Contestualmente, però, dovranno “mettere in sicurezza” il patrimonio personale, e così dovranno fare anche i professionisti incaricati nel collegio dei sindaci o come revisori. Infatti, la nuova disciplina introduce la responsabilità per danno meramente patrimoniale (perdita patrimoniale che consegue ad una condotta altrui, o ad un fatto imputabile ad altri), e tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di crisi sono inefficaci.

In questo nuovo contesto, anche il consulente finanziario ha il dovere di spendere del tempo con i propri clienti imprenditori, sollecitando la prevenzione dei problemi aziendali che non darebbero più al patrimonio personale una adeguata protezione qualora venissero usate le tradizionali strutture (es. trust e/o società di persone). Ma questa attivazione non può prescindere dalla stretta collaborazione con le altre figure professionali (avvocato, commercialista, notaio e agente immobiliare), con i quali costituire una sorta di “dream team” a tutto beneficio dell’imprenditore. Peraltro, sembra che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza delle nuove norme e della nuove responsabilità, e diventa necessario allargare il proprio raggio d’azione professionale, stringendo accordi di programma con tutti i professionisti (in primis gli stessi commercialisti) al fine di consolidare la relazione con il cliente-imprenditore, e di acquisire nuove relazioni per il proprio settore specifico di consulenza.

Come fare tutto ciò, in concreto? Innanzitutto, amplificando le proprie capacità organizzative, compatibilmente con le misure dettate dall’emergenza ancora in corso, e fissare degli incontri per discutere della c.d. Protezione Patrimoniale Preventiva (c.d. PPP o 3P), nella quale non possono che rientrare, per la parte di patrimonio liquido, gli strumenti previdenziali propriamente detti (Ramo I, Ramo III o multi-ramo). Infatti, in caso di eventuale – quanto improbabile – futura tassazione degli strumenti assicurativi vita, quelli sottoscritti oggi saranno esenti da qualunque ulteriore imposta, per via della mancanza di effetto retroattivo delle nuove norme che la imporrebbero “solo da quel momento in poi”.

Relativamente agli asset immobiliari, rinviamo la trattazione del tema della PPP all’articolo “Imprenditori, come difendersi da una imposta patrimoniale da guerra“, ma continuando con agli asset liquidi, particolare attenzione merita il fondo Pensione, recentemente oggetto di una strana – vedremo perché – attenzione dei media. Infatti, se l’imprenditore ricade nella sola responsabilità civile, il Fondo è caratterizzato da intangibilità assoluta nella fase di adesione (ossia prima del raggiungimento dell’età pensionabile), e da intangibilità relativa nella fase di erogazione (cioè al raggiungimento di essa), per la quale però la pignorabilità è limitata ad un solo quinto. La recente giurisprudenza sul Fondo Pensione – che la Cassazione penale ha sancito come aggredibile, a ristoro delle parti lese – non cambia affatto l’altissimo livello di protezione offerto in sede civile da questo strumento. Infatti, quando si entra nel novero delle conseguenze patrimoniali di reati penali, non c’è strumento previdenziale che tenga, e questo era ben noto anche prima, tanto che non si riesce a comprendere il clamore creato dai media sulla questione.

Pertanto, la possibilità di aumentare il peso del patrimonio allocato in prodotti previdenziali, oggi, appare davvero opportuna. Infatti, le precedenti patrimoniali – tranne che in un solo caso – non hanno mai colpito i servizi assicurativi. Inoltre, per chi non vuole rischiare di incorrere in una eventuale “sentenza creativa” della magistratura di merito sulle polizze, c’è sempre lo strumento dell’accettazione del beneficiario, che per gli imprenditori a rischio crisi rappresenta un rafforzamento della insequestrabilità e impignorabilità della polizza. Il beneficiario, infatti, acquisisce lo status di terzo in buona fede, e come tale diventa titolare di un diritto che va tutelato, anche se minore di età (in questo caso interviene il giudice tutelare).

Per chi non vuole sottoscrivere prodotti assicurativi, esiste una soluzione un po’ “artigianale” ma molto efficace per tutelare le disponibilità liquide dall’aggressione di terzi (così come da un prestito forzoso o da una patrimoniale, strumenti di cui si parla insistentemente), e cioè quella di costituire una Società Semplice (S.S.) nella quale conferire la liquidità, sotto qualsiasi forma (conti correnti, gestioni patrimoniali, fondi, titoli etc), donando poi la nuda proprietà delle quote a moglie e figli, i quali godrebbero di una franchigia di un milione ciascuno. All’apertura della successione, tra enne anni, le quote della società non vi rientreranno e diventeranno di proprietà piena dei precedenti nudi proprietari, con tutto ciò che vi è dentro.

Qualunque sia l’esigenza di protezione del patrimonio, è bene osservare una serie di suggerimenti e avvertenze utilissime ad evitare il c.d. “fai da te”, nonchè a compiere errori che potrebbero rivelarsi irreparabili. Infatti, alcuni strumenti di protezione, in realtà, non proteggono affatto, e bisogna starne alla larga. Per esempio, staccare assegni circolari e tenerli in un cassetto non serve a nulla (soprattutto quando “si fiuta il pericolo” di una possibile procedura e/o azione di responsabilità), perché il movimento di emissione è regolarmente registrato in anagrafe conti e, se l’assegno circolare non viene incassato, verrà poi gravato ugualmente dall’imposta. La detenzione di contanti e oro, inoltre, causa l’inversione dell’onere della prova, ed il giorno in cui si tireranno fuori i valori si dovrà dimostrare come sono stati ottenuti. L’oro, poi, è gravato da costi enormi di detenzione e vendita, che certamente supererebbero l’importo della eventuale imposta patrimoniale da pagare su di esso.

In definitiva, non esiste una soluzione unica. Abbiamo però una certezza: la crisi economica che ci porteremo dietro nel dopo-Covid produrrà danni di varia entità a tutte le categorie di clienti dei consulenti finanziari, in special modo agli imprenditori. Pertanto, posizionarsi sul corretto mix di suggerimenti descritti renderà più elevato il livello di protezione del patrimonio personale e familiare. E se prima era difficile, per l’imprenditore in bonis, comprendere l’utilità (ed il costo) di una protezione patrimoniale preventiva, oggi, con una norma che protegge proprio l’imprenditore che previene i problemi, tutto ciò dovrebbe essere meno complicato.

La protezione dei patrimoni familiari: prevenire i problemi tutelando gli interessi meritevoli

Per sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, bisogna capire da quali rischi tutelarsi e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono proteggere.

La continua evoluzione normativa in materia di responsabilità personale per danni a terzi, accompagnata all’attuale contesto economico in rapida trasformazione per via della rivoluzione digitale, ha riacceso da tempo l’attenzione sulle categorie di persone che, per via dei possibili effetti derivanti dalle responsabilità tipiche della propria professione, rischiano di compromettere il patrimonio personale e familiare.

Le conseguenze di un’aggressione da parte di terzi (creditori, Stato) diventa ancora più grave in presenza di figli e/o familiari in condizione di disabilità, per via delle garanzie patrimoniali che verrebbero meno in assenza di strumenti di tutela. In ogni caso, è bene sapere che esistono strumenti capaci di soddisfare i c.d. interessi meritevoli di tutela, come la famiglia, i minori, i disabili, le coppie di fatto o la tutela del tenore di vita in terza e quarta età. Tutti questi interessi, inseriti con intelligenza all’interno di un progetto di difesa del patrimonio, possono prevalere sugli interessi di terzi, anche se questi ultimi sono fondati e forniti di titoli esecutivi, limitando fortemente i rischi patrimoniali.

Su tutti, assumono particolare rilevanza i rischi imprenditoriali e/o professionali di mala gestio o di responsabilità patrimoniale in caso di fallimento, nonchè i rischi familiari legati a separazioni, divorzi o conflitti tra eredi.

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La responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Tale responsabilità è circoscrivibile, talvolta, per mezzo delle limitazioni offerte da alcuni particolari strumenti giuridici, come il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione, la polizza vita ed il fondo pensione (ma non solo). Caratteristica comune a questi strumenti è la supremazia degli interessi meritevoli di tutela (esigenze abitative dei figli, fino alla loro indipendenza economica, nel caso del fondo patrimoniale, o la tutela di un figlio disabile, negli atti di destinazione) e della c.d. finalità previdenziale nel caso della polizza vita e del fondo pensione.

Esiste anche un più sofisticato sistema di protezione degli asset patrimoniali, costituito dal conferimento degli immobili in società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.). Esso consente di far prevalere, sugli interessi dei creditori del socio (es. istanza di pignoramento delle quote di una s.n.c.), quelli della compagine sociale, dal momento che l’espropriazione di una o più quote produrrebbe l’effetto inaccettabile di inserire nella compagine sociale un nuovo soggetto, a prescindere dalla volontà degli altri soci (effetto non ammissibile, secondo la Corte di Cassazione).  Pur consentendo un livello di difesa ancora più efficace – le quote societarie rimangono impignorabili per tutta la durata della società, generalmente lunghissima – tale soluzione è di difficile attuazione sia per la sua “sproporzione” rispetto alle esigenze della famiglia, sia per le imposte molto elevate, giustificabili solo in presenza di un notevole patrimonio immobiliare (ma anche in questo caso è preferibile, in una corretta pianificazione patrimoniale, adottare la soluzione del Trust).

In ogni caso, gli interessi e finalità descritte, prevalgono quasi puntualmente nelle aule di tribunale (in tutti i gradi di giudizio) sugli interessi dei terzi creditori, soprattutto qualora gli strumenti utilizzati siano asserviti ad una logica credibile e proporzionata ai soggetti da tutelare. Il tema di cui parliamo non prevede, da parte dei potenziali utilizzatori di questi strumenti, alcuna titubanza o incertezza: chi ha formato un patrimonio mobiliare e immobiliare (piccolo o grande che sia), e contestualmente esercita una professione che lo sottopone a responsabilità ed a possibili richieste di risarcimento, deve agire in via preventiva, costruendo un sistema di protezione dei propri averi, nell’osservanza delle regole del nostro Ordinamento, a beneficio dei figli e delle generazioni successive.

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Certamente esistono diversi modi per realizzare differenti gradi di protezione – tutti diversamente efficaci – eppure sono moltissimi gli imprenditori ed i professionisti che cadono nell’errore di non proteggersi per tempo dalle eventuali conseguenze di sbagli (commessi anche in buonissima fede) e dall’assalto di “nuovi creditori” (i clienti danneggiati) di cui anche pochi mesi prima di un evento sfortunato (o di un errore professionale) non si conosceva neanche l’esistenza. Si tratta di forzare il proprio animo: quando tutto va bene, e gli utili scorrono copiosi, ci si sente invincibili, e gli imprevisti sembrano toccare solo gli altri. Quando toccano noi, la differenza tra l’essere stati previdenti, ed il non esserlo stati, consisterà nel sequestro preventivo di tutto – proprio tutto – il patrimonio (soprattutto quello liquido, conti correnti e depositi), ed un logorante procedimento civile, durante il quale gli avvocati diventano dei veri e propri membri della famiglia, ed il tenore di vita diminuisce vertiginosamente (i conti vengono bloccati dal sequestro, ed è possibile goderne solo nei limiti della sussistenza).

Pertanto, al fine di sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, è opportuno, prima di tutto, capire quali sono i rischi professionali da cui è necessario cautelarsi, e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono tutelare. Ogni strumento di protezione patrimoniale ha, infatti, una sua vocazione: esistono strumenti capaci di proteggere esclusivamente beni mobili o immobili registrati e strumenti che, invece, sono in grado di proteggere unicamente i risparmi liquidi. Inoltre, ciascuno di questi strumenti si differenzia dall’altro per il diverso grado di protezione che può offrire: dalla semplice riservatezza alla vera e propria segregazione.

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