Maggio 30, 2026
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Pianificare la successione per evitare gli attriti tra eredi e l’immobilizzazione del patrimonio

Le successioni senza pianificazione diventano spesso ingestibili, soprattutto quando ci sono figli di precedenti matrimoni, conviventi non sposati, patrimoni all’estero e aziende o partecipazioni societarie.

Di Francesco Megna*

Sono molti gli errori che le persone commettono nella gestione del proprio patrimonio quando si parla di successione. Molti li riscontri anche in banca, soprattutto quando la successione arriva “a freddo” e non era stata pianificata. Rimandare la pianificazione, in genere, è l’errore più comune.

Le famiglie, infatti, affrontano il tema della successione quasi sempre solo dopo una malattia o un evento improvviso, quando ormai è tardi per ottimizzare la fiscalità, distribuire in modo equilibrato i beni ed evitare tensioni tra eredi. Inoltre, la pratica di registrare un testamento – o anche di lasciarne uno olografo, redatto alla presenza di testimoni – è pressocchè trascurata da tutti (lo fa 1 famiglia su 10), e senza testamento interviene la successione legittima che segue regole rigide, può creare divisioni non volute (ad esempio, quote in comune tra fratelli) e complica la gestione delle quote indivise. Al contrario di quanto pensino in molti (in primis il de cuius), l’applicazione della legge sulle successioni non “sistema tutto”, e certamente non compone gli attriti, prestandosi a facili impugnazioni e creando incomprensioni a volta insanabili tra eredi.

Altro errore frequente, poi, è il non distinguere tra beni finanziari e beni immobili. I secondi, infatti, spesso vengono ereditati in comunione forzata e diventano così una fonte inesauribile di conflitti, soprattutto quando i “comunisti” – ossia coloro che sono proprietari in comunione, non è una definizione di natura politica – non si trovano d’accordo sulla vendita del bene immobile, poiché tra gli eredi ci sono sempre differenze di disponibilità economica e l’immobile, di contro, ha costi di manutenzione a volte elevati difficilmente sostenibili da parte degli eredi più “poveri”.

E’ poi frequente che il de cuius abbia intestato il conto corrente e/o il deposito titoli, per ragioni di “comodità”, con uno solo dei figli, pensando di “facilitare” così la sua gestione. In realtà, la cointestazione parziale o la concessione di deleghe troppo ampie crea quasi sempre disparità non volute tra figli, poiché l’atto in sé di cointestare un deposito può essere assimilato a quello di una donazione indiretta – le donazioni non si cancellano! – e generare discussioni. In tema di donazioni, inoltre, non mancano le polemiche infinite. Quelle donazioni fatte “a pezzi” nel tempo, infatti, spesso creano squilibri tra eredi e possibili azioni di riduzione da parte di chi beneficia della c.s. quota legittima (per non parlare dei problemi in caso di vendita di immobili donati, sui quali si sta cercando di intervenire legislativamente). 

Altra criticità è il non parlare chiaramente con la famiglia: Il tabù della morte blocca la comunicazione. Ma la mancanza di trasparenza crea aspettative diverse, malintesi e percezioni di ingiustizia. Il non detto è il vero detonatore dei conflitti ereditari, così come la sottovalutazione della fiscalità successoria: in Italia l’imposizione è bassa – il nostro Paese è considerato una sorta di “paradiso fiscale” delle successioni – , ma non calcolare l’impatto delle franchigie, ignorare la valorizzazione delle donazioni pregresse, non considerare i costi di trasferimento degli immobili e non ottimizzare la futura successione con strumenti specifici può creare problemi che potrebbero essere attenuati o evitati del tutto utilizzando alcuni strumenti che, in ottica successoria, semplificano il passaggio, garantiscono liquidità immediata agli eredi ed evitano la tutela dei legittimari sul singolo strumento (es. polizze vita, altri contenitori assicurativi, trust e patti di famiglia in caso di aziende).

In generale, le successioni senza pianificazione diventano spesso ingestibili, soprattutto quando ci sono figli di precedenti matrimoni, conviventi non sposati, patrimoni all’estero e aziende o partecipazioni societarie. In tutti questi casi, le successioni del patrimonio sono occasioni in cui vengono fuori vecchie rivalità, gelosie, percezioni di ingiustizia, differenze economiche e influenze dei partner sugli aventi diritto. Nel dettaglio, le successioni non pianificate possono causare l’insorgere di problemi come:
Immobilizzazione del patrimonio: La comproprietà dei beni (come case o aziende) senza un accordo può renderli inutilizzabili, generando debiti per manutenzione e tasse, ma anche perdita di valore.
Problemi finanziari: I conti correnti del defunto rimangono bloccati finché non si completa la successione, impedendo l’accesso ai fondi necessari per coprire le spese urgenti e le imposte.
Maggiori costi fiscali: L’assenza di una pianificazione può portare a un impatto fiscale meno vantaggioso, aggravando gli oneri per gli eredi.
Sanzioni fiscali: La mancata presentazione della dichiarazione di successione entro i termini può comportare sanzioni severe, che possono raggiungere il 240% delle imposte dovute.

Per evitare questi ostacoli e gli scontri tra eredi, nella maggior parte delle successioni basterebbe utilizzare due soli strumenti: il testamento e la polizza vita. Con il primo, infatti, è possibile evitare la comproprietà forzata dei beni (a meno che non si tratti di un unico immobile di ampio valore), riducendo il rischio di attriti sulla loro destinazione, e in caso di quote di azienda familiare garantire la sua continuità affidandone la gestione all’erede che è già stato coinvolto nell’attività. Con il secondo (la polizza vita), è possibile ridurre l’impatto tributario “scavalcando” la successione e riducendo l’eccedenza di patrimonio liquido in modo che esso possa rientrare, insieme agli immobili, nelle franchigie più ampie (figli e coniuge). La polizza, inoltre, garantisce la disponibilità di una liquidità immediata agli eredi per far fronte alle imposte collegate alla successione.

* Responsabile commerciale Hub primario gruppo bancario, coordinatore gestori privati e business

Quanto peserà la vicenda Eurovita sul futuro del modello della “bancassicurazione”?

Il business model della bancassicurazione già trent’anni, eppure è bastata una sola compagnia in difficoltà finanziaria per spezzare la catena di fiducia che vedeva nelle assicurazioni l’ultimo baluardo del “capitale garantito”.

Da quando il “caso Eurovita” è ufficialmente scoppiato, in molti hanno rilevato come questa vicenda possa generare effetti spiacevoli a tutto il modello di business della c.d Bancassicurazione. Per bancassicurazione si intende la pratica degli istituti bancari di vendere e promuovere prodotti assicurativi che hanno caratteristiche di investimento, come le assicurazioni sulla vita nelle varianti di polizza index linked e soprattutto di polizza unit linked. Fanno parte di questo business model anche i prodotti assicurativi legati ai mutui, ossia quelle polizze “a capitale assicurato decrescente” che consentono a chi stipula un mutuo di rendere possibile ai propri familiari l’estinzione del debito anche in caso di sua dipartita, oppure di proteggere la casa da incendi, scoppio e danni vari. Non rientra nella bancassicurazione, invece, la stipula di polizze RC Auto, che ancora fanno parte del portafoglio prodotti degli assicuratori e ormai sono appannaggio delle compagnie assicurative che le distribuiscono online a costi più bassi.

Nonostante la finalità di sottoscrivere una polizza vita sia quella previdenziale e non esattamente quella finanziaria pura, anche le polizze vita “a gestione separata” vengono spesso considerate da chi le sottoscrive – e spesso anche da chi gliele consiglia – delle vere e proprie forme di gestione del risparmio, anche perché la somma pagata viene effettivamente investita dalla compagnia in titoli di Stato o strumenti finanziari diversi, ma sempre con basso profilo di rischio in modo da garantire a scadenza il capitale e un rendimento minimo. Le polizze vita con finalità di investimento sono le unit linked, nelle quali le somme versate verranno impiegate in un paniere di attività che segue l’andamento dei mercati finanziari di riferimento (azionari, obbligazionari, etc), e che possono quindi generare o meno un rendimento positivo.

La collaborazione tra banche e compagnie assicurative per la distribuzione di prodotti assicurativi è nata in Italia nei primi anni ’90, e traeva spunto dall’esperienza francese dei primi anni ‘70. L’inizio di questa collaborazione stretta è databile nel 1989 con la seconda Direttiva Europea sulle banche, grazie alla quale le nuove regole di libero insediamento delle banche all’interno del territorio europeo accresceva il livello di concorrenzialità del settore. Con tale direttiva, la linea netta di separazione tra il settore assicurativo e bancario scompare, e si diffondono le partecipazioni reciproche tra banche e imprese del settore assicurativo. Questo processo di “globalizzazione finanziaria” spinge alla nascita di nuove sinergie, nuovi prodotti e contratti innovativi. Da qui, la spinta di banche e compagnie assicurative verso la “bancassicurazione”, che compensava con nuove fonti di ricavo il calo del margine d’interesse.

In questo contesto sono nati, anche nel mercato italiano, prodotti assicurativi ad alto contenuto finanziario, che a loro volta hanno spinto verso la crescita di alcuni modelli di bancassicurazione, tra i quali quello maggiormente diffuso è basato su una semplice partnership; questa permette alle banche di vendere prodotti assicurativi tramite i loro sportelli, collaborando con una o più imprese assicurative idonee a costruire una offerta diversificata e completa, nella più totale autonomia gestionale da parte della imprese coinvolte. E’ proprio sotto l’egida di questo modello distributivo che la compagnia Eurovita ha operato e si è sviluppata negli anni, stringendo importanti accordi commerciali con numerose reti di consulenza finanziaria e con decine di banche regionali e nazionali.

Non è un caso, pertanto, che allo scoppio della “questione Eurovita” il mondo della consulenza finanziaria è andato in fibrillazione, poichè i clienti coinvolti erano decine di migliaia, e a molti di questi le polizze a gestione separata, e cioè quelle che più rischiano da una eventuale messa in liquidazione della compagnia, erano state “vendute” come strumenti di investimento ultra sicuri e privi di ogni rischio sul capitale. Con la crisi di Eurovita, pertanto, c’è il forte timore di una possibile prossima crisi di fiducia da parte dei consumatori verso l’intero settore assicurativo. Non a caso nel corso del 2023 i riscatti delle polizze vita stanno aumentando a livelli mai visti prima, ed è facile prevedere che, non appena terminerà il periodo di congelamento dei riscatti delle polizze Eurovita (previsto per il 30 Giugno ma probabilmente prorogato al prossimo 30 Settembre), assisteremo ad una corsa al disinvestimento che solo l’acquisizione della compagnia da parte di gruppi bancari super-solidi potrà mitigare.

Serve, pertanto, rassicurare il pubblico dei risparmiatori con una strategia che, accanto ad un ultimo rinvio dello sblocco dei riscatti, preveda una soluzione immediata da parte dei gruppi bancari che acquisiranno le quote di attività di Eurovita, in modo tale da avere un periodo di tempo sufficiente per rassicurare gli assicurati-investitori, uno per uno, sulla riconquistata sicurezza del proprio capitale di polizza. Il tempo trascorso dal primo blocco dei riscatti, infatti, è già stato troppo lungo per non gettare un ombra sul settore assicurativo e per non convincere gli investitori che il conto corrente e/o i titoli di stato siano gli strumenti più idonei, in questo momento storico di grandi incertezze economiche, per rifugiarsi nella eterna illusione del “capitale garantito”, che garantito non è mai.

 

La protezione dei patrimoni familiari: prevenire i problemi tutelando gli interessi meritevoli

Per sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, bisogna capire da quali rischi tutelarsi e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono proteggere.

La continua evoluzione normativa in materia di responsabilità personale per danni a terzi, accompagnata all’attuale contesto economico in rapida trasformazione per via della rivoluzione digitale, ha riacceso da tempo l’attenzione sulle categorie di persone che, per via dei possibili effetti derivanti dalle responsabilità tipiche della propria professione, rischiano di compromettere il patrimonio personale e familiare.

Le conseguenze di un’aggressione da parte di terzi (creditori, Stato) diventa ancora più grave in presenza di figli e/o familiari in condizione di disabilità, per via delle garanzie patrimoniali che verrebbero meno in assenza di strumenti di tutela. In ogni caso, è bene sapere che esistono strumenti capaci di soddisfare i c.d. interessi meritevoli di tutela, come la famiglia, i minori, i disabili, le coppie di fatto o la tutela del tenore di vita in terza e quarta età. Tutti questi interessi, inseriti con intelligenza all’interno di un progetto di difesa del patrimonio, possono prevalere sugli interessi di terzi, anche se questi ultimi sono fondati e forniti di titoli esecutivi, limitando fortemente i rischi patrimoniali.

Su tutti, assumono particolare rilevanza i rischi imprenditoriali e/o professionali di mala gestio o di responsabilità patrimoniale in caso di fallimento, nonchè i rischi familiari legati a separazioni, divorzi o conflitti tra eredi.

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La responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Tale responsabilità è circoscrivibile, talvolta, per mezzo delle limitazioni offerte da alcuni particolari strumenti giuridici, come il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione, la polizza vita ed il fondo pensione (ma non solo). Caratteristica comune a questi strumenti è la supremazia degli interessi meritevoli di tutela (esigenze abitative dei figli, fino alla loro indipendenza economica, nel caso del fondo patrimoniale, o la tutela di un figlio disabile, negli atti di destinazione) e della c.d. finalità previdenziale nel caso della polizza vita e del fondo pensione.

Esiste anche un più sofisticato sistema di protezione degli asset patrimoniali, costituito dal conferimento degli immobili in società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.). Esso consente di far prevalere, sugli interessi dei creditori del socio (es. istanza di pignoramento delle quote di una s.n.c.), quelli della compagine sociale, dal momento che l’espropriazione di una o più quote produrrebbe l’effetto inaccettabile di inserire nella compagine sociale un nuovo soggetto, a prescindere dalla volontà degli altri soci (effetto non ammissibile, secondo la Corte di Cassazione).  Pur consentendo un livello di difesa ancora più efficace – le quote societarie rimangono impignorabili per tutta la durata della società, generalmente lunghissima – tale soluzione è di difficile attuazione sia per la sua “sproporzione” rispetto alle esigenze della famiglia, sia per le imposte molto elevate, giustificabili solo in presenza di un notevole patrimonio immobiliare (ma anche in questo caso è preferibile, in una corretta pianificazione patrimoniale, adottare la soluzione del Trust).

In ogni caso, gli interessi e finalità descritte, prevalgono quasi puntualmente nelle aule di tribunale (in tutti i gradi di giudizio) sugli interessi dei terzi creditori, soprattutto qualora gli strumenti utilizzati siano asserviti ad una logica credibile e proporzionata ai soggetti da tutelare. Il tema di cui parliamo non prevede, da parte dei potenziali utilizzatori di questi strumenti, alcuna titubanza o incertezza: chi ha formato un patrimonio mobiliare e immobiliare (piccolo o grande che sia), e contestualmente esercita una professione che lo sottopone a responsabilità ed a possibili richieste di risarcimento, deve agire in via preventiva, costruendo un sistema di protezione dei propri averi, nell’osservanza delle regole del nostro Ordinamento, a beneficio dei figli e delle generazioni successive.

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Certamente esistono diversi modi per realizzare differenti gradi di protezione – tutti diversamente efficaci – eppure sono moltissimi gli imprenditori ed i professionisti che cadono nell’errore di non proteggersi per tempo dalle eventuali conseguenze di sbagli (commessi anche in buonissima fede) e dall’assalto di “nuovi creditori” (i clienti danneggiati) di cui anche pochi mesi prima di un evento sfortunato (o di un errore professionale) non si conosceva neanche l’esistenza. Si tratta di forzare il proprio animo: quando tutto va bene, e gli utili scorrono copiosi, ci si sente invincibili, e gli imprevisti sembrano toccare solo gli altri. Quando toccano noi, la differenza tra l’essere stati previdenti, ed il non esserlo stati, consisterà nel sequestro preventivo di tutto – proprio tutto – il patrimonio (soprattutto quello liquido, conti correnti e depositi), ed un logorante procedimento civile, durante il quale gli avvocati diventano dei veri e propri membri della famiglia, ed il tenore di vita diminuisce vertiginosamente (i conti vengono bloccati dal sequestro, ed è possibile goderne solo nei limiti della sussistenza).

Pertanto, al fine di sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, è opportuno, prima di tutto, capire quali sono i rischi professionali da cui è necessario cautelarsi, e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono tutelare. Ogni strumento di protezione patrimoniale ha, infatti, una sua vocazione: esistono strumenti capaci di proteggere esclusivamente beni mobili o immobili registrati e strumenti che, invece, sono in grado di proteggere unicamente i risparmi liquidi. Inoltre, ciascuno di questi strumenti si differenzia dall’altro per il diverso grado di protezione che può offrire: dalla semplice riservatezza alla vera e propria segregazione.

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Le polizze vita e la loro intestazione fiduciaria: nessuna protezione in assenza di un uso credibile

L’Intestazione Fiduciaria è di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza vita, ma solo se prevale la finalità previdenziale.

La polizza vita, strumento sul quale si sono concentrate le attenzioni delle banche-reti, ancora oggi viene raccomandata, dagli addetti ai lavori, in funzione della sua impignorabilità e della sua insequestrabilità, che le sono riconosciute dal nostro codice civile. L’art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Ma è proprio vero?

Sì, ma solo in parte. L’efficacia della previsione di cui al Codice Civile, infatti, subisce una limitazione ogni volta che, della polizza assicurativa, si fa un uso sconsiderato e non corrispondente alle sue finalità.

Per cominciare, nulla può una polizza di fronte alle disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (in particolare sui crediti già formalizzati, esistenti ed in situazione di contenzioso alla data di stipula della polizza) e degli eredi. Inoltre, secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita sono attinenti esclusivamente alla garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile, e pertanto l’efficacia dell’art. 1923 del C.C. non tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui ambito ricade il sequestro preventivo.

In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

Ancora – ed è la riflessione più consistente, parlando di polizze vita – bisogna distinguere tra le polizze a Gestione Separata (appartenenti al c.d. Ramo I), e le polizze del c.d. Ramo III (prodotti Unit Linked, con fondi interni), le quali, negli ultimi due anni, sono state oggetto di importanti pronunce della Corte di Cassazione in merito al livello di protezione offerto anche in ambito civilistico. I prodotti del Ramo III, infatti, non determinano, in capo al risparmiatore, l’impossibilità di perseguire i propri obiettivi di investimento e la propria inclinazione al rischio/rendimento, e gli consentono di creare un portafoglio assolutamente in linea con le proprie caratteristiche ed abitudini finanziarie. In pratica, secondo la Suprema Corte, dando al cliente la possibilità di fare ingresso in un circuito di consulenza professionale del tutto simile a quello tipico dei servizi finanziari, verrebbe meno la prevalenza della finalità previdenziale, superata da quella del risparmio/investimento.

Quest’ultima caratteristica sembrerebbe confermata dal particolare regolamento di questa tipologia di polizza, la quale prevede la possibilità di investire in una pluralità di fondi e titoli interni, consentendo al contraente di effettuare gratuitamente tutti i movimenti in entrata e uscita (i c.d. ribilanciamenti del portafoglio) che ritiene opportuni, proprio come in un qualunque sistema di fondi/sicav. Pertanto, alcuni tribunali di merito, nell’attribuire efficacia oppositiva in giudizio ai detentori di polizze, hanno mostrato preferenza per quelle di Ramo I (gestione separata), o per le c.d. multiramo (un mix tra Ramo I e Ramo III) che meglio tutelerebbero la c.d. finalità previdenziale quale interesse meritevole di maggior tutela.

In realtà, anche le c.d. Unit Linked (Ramo III), qualora sottoscritte in forma sostanzialmente vincolante (con commissioni di uscita “a tunnel” almeno quinquennali) e con versamenti graduali sembrano rispondere perfettamente ai requisiti richiesti, dal momento che il deterrente al riscatto anticipato (di solito neanche consentito prima che siano trascorsi 12 mesi), rappresentato dalle commissioni di uscita, permette di coniugare i vantaggi di una gestione attiva e partecipativa del portafoglio con l’indubbia finalità previdenziale sottostante alla sottoscrizione della polizza a simili condizioni contrattuali. Nessun sistema di fondi o sicav è gravato da simili penalità di uscita, e ciò costituisce, in chiave giuridica, un valido argomento di opposizione anche per le polizze Ramo I aventi queste caratteristiche.

La protezione prestata dalla polizza vita aumenta qualora essa venga sottoscritta nell’ambito di un mandato fiduciario, che ne aumenta legalmente il grado di riservatezza nei confronti dei terzi. Le società fiduciarie, infatti, offrono in forma tecnico-professionale la c.d. intestazione fiduciaria, che si realizza due distinti ma ben collegati atti: il primo vincola solamente le parti che lo sottoscrivono (il fiduciante e la società fiduciaria); il secondo vincola i rapporti con i terzi, ma non comporta il trasferimento della proprietà e prevede l’intestazione del bene e la contestuale legittimazione della società fiduciaria ad esercitare i diritti tipici del proprietario. Per questo motivo, l’intestazione fiduciaria è di per sé spesso sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza innanzi ai terzi creditori del fiduciante, i quali rimangono all’oscuro relativamente alla sua esistenza; l’effetto è quello di non farla risultare nel patrimonio del presunto debitore: se non sai che esiste, non la cerchi (in ogni caso, non sai dove cercarla).

L’intestazione fiduciaria, paragonata al trust o alla gestione delle holding famigliari, è più economica (mediamente è gravata da una commissione di apertura una tantum di circa 1.000,00 euro, più una commissione di gestione annuale da 2.000,00 euro in su, a seconda dei beni da gestire e della loro complessità), ma come il Trust permette un’attenta e dedicata pianificazione patrimoniale e fiscale.

Bisogna però farne un uso credibile. Infatti, con la decisione n. 10333/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui, se l’investimento è operato dal cliente per mezzo di una società fiduciaria a cui è attribuita l’intestazione della polizza per conto del fiduciante, il soggetto obbligato al rispetto delle regole di condotta previste dalla normativa è il cliente finale, e non la società fiduciaria. Pertanto, anche nel caso in cui una polizza vita venga sottoscritta tramite mandato fiduciario (e questo venga individuato dai creditori), essa deve apparire sottesa ad un congruo e verificabile interesse meritevole (finalità previdenziale), che prevalga su quello di eventuali pretese di altri soggetti (creditori, Stato).

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Strumenti di Difesa del patrimonio: polizza vita, mandato fiduciario, fondo pensione e lease back immobiliare

La protezione dei mezzi finanziari della famiglia dagli attacchi esterni va attuata ancora prima di quella relativa al patrimonio immobiliare.

Le esigenze di protezione del patrimonio si amplificano quando bisogna affrontare una corretta pianificazione anche – e soprattutto – sulle disponibilità finanziarie accantonate durante la vita professionale/lavorativa.

Poter disporre di queste somme (o anche soltanto evitare di renderle aggredibili), infatti, diventa imprescindibile proprio in occasione di qualunque provvedimento cautelativo che l’Autorità Giudiziaria dovesse emettere in capo ad un professionista per presunti danni causati a terzi, sia pure tutti da dimostrare.

Chi esercita una professione che comporta un elevato rischio di richieste di risarcimento (si pensi ai medici, oppure agli ingegneri edili, o ai chirurghi plastici) deve valutare per tempo una efficace struttura di protezione che consenta alla sua famiglia di non vivere disagi economici eccessivi e poter affrontare i costi di una difesa che può durare anche diversi anni.

Relativamente alle somme di denaro, esistono forme deboli di protezione (co-intestazione dei conti e dei depositi, esclusione dalla titolarità degli investimenti, semplice potere di delega sul conto corrente etc) che, oltre a subire accertamenti pressoché immediati grazie all’Anagrafe Conti, in realtà determinano un inutile fumus attorno alla figura di chi quelle somme le ha procurate con il proprio lavoro. In realtà, è bene osservare sempre un principio di congruità di fronte alle autorità (un medico con 30 anni di  carriera non può essere nullatenente!), e mettere in piedi strutture di protezione credibili, supportate da strumenti finanziari altrettanto credibili e finalizzati ad un obiettivo specifico.

Per quanto riguarda la Polizza Vita, ad esempio, il Codice Civile ne riconosce l’impignorabilità e l’insequestrabilità (art.1923), e le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

La natura assicurativa delle polizze vita resta innegabile, dal momento che tale natura è stabilita a chiare lettere dal legislatore europeo e nazionale, e l’assenza di una garanzia di restituzione delle somme assicurate non impedisce al contratto di essere qualificato come assicurativo. In caso di disputa in tribunale, ogni giudice deciderà caso per caso. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza vita, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve apparire sottesa ad un interesse meritevole, che prevalga sulle pretese di altri soggetti. Infatti, la c.d. finalità previdenziale, soprattutto se messa in atto con il giusto tempismo (e quindi non l’attimo prima o l’attimo successivo all’arrivo di una citazione in giudizio…) si oppone con successo a qualunque istanza di terzi che tentino di rendere inefficace la protezione dei valori mobiliari utilizzati per la copertura assicurativa.

Inoltre, se esaminiamo lo strumento assicurativo dal punto di vista successorio, la polizza sconta due altri vantaggi non indifferenti:

  1. i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, non pagheranno alcuna imposta di successione;
  2. la natura del beneficiario non va confusa con quella dell’erede, essendo le due figure diverse tra loro; ne consegue che il denaro contenuto nella polizza viene incassato dai beneficiari/eredi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità (perché ad es. gravata da ingenti posizioni debitorie del de cuius).

L’intestazione fiduciaria, usata preventivamente all’assunzione di un debito, sarebbe di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante e di fronte ai terzi, i quali rimangono all’oscuro dell’appartenenza dei beni al patrimonio del fiduciante; l’effetto è quello di non farli più risultare nel loro patrimonio, ma non si tratta di un atto di magia: le società fiduciarie, infatti, potrebbero essere obbligate a svelare l’identità del fiduciante a seguito di una richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria, per cui il ricorso a questa forma di segregazione, più che realizzare una vera protezione del patrimonio, consente di garantire riservatezza (che è comunque un elemento importante a difesa dei propri beni).

L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con la holding di famiglia, il vincolo di destinazione e la polizza vita, non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che sono stati precedentemente (o lo saranno successivamente) assoggettati ad un vincolo di indisponibilità, e/o protetti dai contratti di assicurazione.

Altro strumento interessante è quello del Fondo pensione aperto (o di categoria) il quale, oltre al vantaggio della detraibilità fiscale, risulterà praticamente intoccabile (anche per cifre che vanno oltre al massimale utilizzato per i benefici fiscali), perché la finalità previdenziale è rafforzata dalle stesse caratteristiche del fondo, e cioè dalla sua indisponibilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Peraltro, a quella data, i fondi pensione permettono di ricevere, sotto forma di capitale in unica soluzione, fino al 50% delle somme risultanti dagli accantonamenti rivalutati grazie ai risultati di gestione.
Di fatto, quindi, il fondo pensione costituisce anche una disponibilità di denaro differita che, per via delle sue caratteristiche, sfuggirà a quasi tutte le pretese dei terzi.

Il Lease-back (in italiano “vendita con patto di locazione”) nasce come forma di finanziamento di un’azienda o di un professionista, e consiste in un contratto di vendita di un bene (es. un’immobile adibito a studio professionale, oppure un capannone industriale) stipulato tra il proprietario e la società di leasing; quest’ultima acquista il bene e, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente, il quale si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’anticipo massimo, di solito, non supera il 20% del valore di perizia, e alla scadenza contrattuale fissata l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene (diritto d’opzione d’acquisto) con una percentuale minima (non più del 5%).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali (immobili, veicoli, attrezzature) che immateriali (marchi), ma l’operazione, generalmente, deve essere sottesa a finalità diverse dalla semplice detenzione di liquidità. La sua finalità è generalmente quella di ottenere liquidità pur conservando l’utilizzo dei beni, ma incidentalmente consente di realizzare una efficace resistenza a difesa del patrimonio, dal momento che l’immobile diventa di proprietà di altro soggetto (la banca o società di leasing, attaccabile dai terzi solo se questi riescono a dimostrare, in un apposito giudizio, la nullità del contratto di lease-back) e rimane nella disponibilità del cedente; essa tornerà all’interno del suo patrimonio effettivo alla fine del periodo concordato, generalmente molto lungo.

L’operazione di lease back non è accessibile a tutti; il cedente, infatti, deve di detenere liquidità e/o redditi tali da assicurare (anche in parte) la copertura finanziaria dei canoni. Esso, oltre a garantire un rinvio di almeno 12 anni (tanto è la sua durata massima iniziale, allungabile su richiesta del cedente) rispetto ad una possibile aggressione dei creditori, presenta notevoli vantaggi fiscali grazie alla detrazione dei canoni dall’imponibile in proporzione all’aliquota fiscale (l’abbattimento medio annuo delle imposte, a parità di fatturato, è pari al 35% circa del valore annuo dei canoni). Inoltre, con la stipula del contratto di lease back, vengono ceduti anche i rischi e le responsabilità dei beni, per cui anche la manutenzione e gli eventuali danni che potrebbero verificarsi sui beni ceduti ricadono sotto la responsabilità della società di leasing.

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