Giugno 10, 2026
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Super Ecobonus, come aumentare il valore del patrimonio immobiliare senza spendere un centesimo

Con il decreto rilancio, il settore immobiliare beneficia di un impulso mai visto prima d’ora, grazie al c.d. Superbonus del 110% sugli interventi di efficientamento energetico o di adeguamento antisismico. Si tratta di operazioni economicamente “gravose”, che potrebbero aumentare il valore dell’immobile ed essere effettuate anche  senza esborso di denaro da parte dei condomini. Necessario, però, il supporto di un team di professionisti.

Dopo i precedenti decreti del Governo emanati per garantire aiuti a famiglie e aziende, il c.d. Decreto Rilancio prevede, tra le altre (tantissime) misure a sostegno dell’Economia, alcuni programmi specifici sulla casa, ossia sul bene che negli ultimi mesi è stato protagonista assoluto del nostro lockdown. Infatti, in considerazione della profonda incertezza legata alla fine fase due ed alla data di ingresso di una auspicata fase tre – quella in cui i nuovi contagi, i contagiati ufficiali e i decessi saranno prossimi o pari allo zero – il Governo ha introdotto sui fabbricati l’Ecobonus al 110%. Una misura senza precedenti, che entra in vigore dal prossimo 1 Luglio (con termine 31/12/2021) e mira a dare un impulso fortissimo al settore immobiliare, incentivando una gamma considerevole di operazioni ed interventi ecosostenibili particolarmente innovativi (come la realizzazione nei condomini di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche).

Entrando nel dettaglio, gli interventi di ristrutturazione coperti dall’Ecobonus riguardano l’efficientamento energetico, l’installazione di pannelli fotovoltaici e i lavori di adeguamento antisismico. Si tratta di operazioni “gravose” in termini economici, che potrebbero però aumentare notevolmente il valore dell’intero edificio e di ogni singolo immobile, ed essere effettuate anche  senza esborso di denaro da parte dei condomini. Al contempo, è una operazione laboriosa, che richiede necessariamente il supporto di un team di professionisti e aziende fornitrici.

Dal punto di vista squisitamente finanziario e fiscale, il nuovo incentivo “potenziato” per i lavori di risparmio energetico dà diritto a un credito d’imposta del 110%, che in termini pratici, per chi accede al bonus, significa beneficiare di una riduzione delle imposte pari al valore delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute. Il credito d’imposta, inoltre, potrà essere “monetizzato” cedendolo direttamente all’azienda che esegue i lavori e ottenendo così uno sconto totale sul prezzo finale.

In alternativa, il credito si potrà utilizzare quale detrazione nelle prossime cinque dichiarazioni dei redditi ottenendo, nell’arco dello stesso periodo, una riduzione delle imposte superiore all’importo speso.

Facciamo degli esempi pratici. Nel caso in cui si scelga lo sconto 100% in fattura relativo, per esempio, alla installazione di una caldaia, ed il preventivo dell’impresa è pari a 10.000 euro, si richiede il visto di conformità dal CAF e vengono eseguiti i lavori, senza dover pagare nulla; l’impresa avrà un credito di imposta di 11.000 euro (110%). Invece, se si opta per il credito di imposta, nell’esempio considerato si pagheranno i 10.000 euro per l’esecuzione dei lavori e si avrà diritto a detrazioni per un totale di 11.000 euro (110%), divisi in cinque rate annuali di 2.200 euro.

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Sembra evidente che la soluzione dello sconto in fattura sarà quella più richiesta, viste le condizioni economiche in cui versano molti condòmini a seguito della pandemia. Ma c’è di più. Il credito d’imposta così maturato potrà essere ceduto alle banche; per le imprese significa poter incassare, in tempi più brevi, i ricavi previsti.

Sebbene da qui al 1 Luglio la legge attuativa potrebbe contemplare l’accesso diretto del singolo immobile all’incentivo – pare che si stia discutendo sulla opportunità di estendere l’incentivo alle villette unifamiliari – al momento in cui scriviamo la misura è riservata esclusivamente gli interventi di grande entità (interi condomini, anche piccoli) e non alle singole unità abitative. Ma se consideriamo che l’agevolazione della cessione del credito d’imposta contempla anche  il rifacimento delle finestre e degli infissi, le schermature solari, gli interventi di coibentazione, le pompe di calore – quegli interventi, cioè, che già erano destinatari di detrazioni comprese “soltanto” tra il 50 e il 65% – l’intervento complessivo del Governo rappresenta una grande opportunità di aumentare il valore del proprio immobile condominiale e compensare così gran parte della minusvalenza subita dalle case nel corso degli ultimi dieci anni. Secondo Fulvio Cassetta, professionista palermitano attivo nell’amministrazione di condomini, “Una ricerca condotta un paio d’anni fa analizzando annunci immobiliari residenziali ha dimostrato che mediamente le abitazioni ristrutturate hanno un prezzo del 29% superiore a quelle non ristrutturate. Questo dato dimostra quanto l’impatto dei bonus per l’edilizia possa assumere notevole rilevanza in relazione alla valorizzazione del patrimonio immobiliare”.

Per poter aver accesso all’Ecobonus, però, bisognerà essere in possesso di determinati requisiti certificati e rispettare alcuni vincoli; in particolare, bisogna garantire, attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato, il miglioramento di almeno due classi energetiche. Qualora non fosse possibile ottenere tale misura, ne basterà una (sempre con certificazione).

Tra gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%, a titolo di esempio, si potranno effettuare quelli relativi al c.d. cappotto termico, alle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, al raffrescamento o alla fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica degli impianti sostituiti, agli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Questi interventi sono quelli c.d. “trainanti”, nel senso che uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi come il montaggio di pannelli solari e di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari, la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche e gli interventi previsti dal vecchio Ecobonus.

Infine, per quanto riguarda le seconde case, i lavori si possono fare gratis solo se fanno parte di un condominio.

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L’Ecobonus al 110% è una misura di rivalutazione davvero formidabile, ma richiede l’intervento di molta burocrazia. Infatti, serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni, nonché attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito. Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile), ed il miglioramento dovrà essere certificato sia prima che dopo l’ultimazione dei lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo potranno farlo.

Tutti i dati e le caratteristiche degli interventi dovranno essere comunicati esclusivamente in via telematica e sarà anche necessario fare anche la comunicazione all’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente).

E’ evidente che, per raggiungere l’obiettivo, servirà potersi mettere in contatto con una vera e propria squadra di professionisti esperti della materia, che lavorino in sinergia tra loro ed i clienti (o chi li rappresenta, come gli amministratori di condominio). Secondo Antonino La Duca, ingegnere siciliano titolare degli “Studi di Ingegneria”, “Sarà importante, per l’utente finale, affidarsi a qualcuno in grado di compiere tutti i passaggi burocratici necessari, ed assicurare che questi vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme, al fine di evitare future revisioni o persino richieste di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate per via di certificazioni rilasciate con leggerezza“.

Crisi aziendali e rischi patrimoniali dell’imprenditore. Consulenti, serve un “dream team”

La tutela del patrimonio personale dell’imprenditore dalle conseguenze di una crisi aziendale è legata alla collaborazione di diverse figure professionali che si occupano di patrimonio: consulente finanziario, commercialista, avvocato, notaio e agente immobiliare. Possibili strumenti di protezione e suggerimenti da osservare con attenzione prima di compiere errori.

Quello degli imprenditori è un target di clientela strategicamente importante per  qualunque consulente che operi nell’ambito del patrimonio – tipicamente avvocati, commercialisti, notai e consulenti finanziari -ognuno con differenti ruoli che quasi mai confliggono tra loro. Quella dei commercialisti, peraltro, è una categoria che rischia di condividere, sempre più spesso in caso di congiuntura economica negativa (come quella che stiamo attraversando), il rischio di essere coinvolta, in termini di responsabilità in vigilando, nelle sfortune delle aziende nelle quali ha frequentemente incarichi di controllo (collegio dei sindaci o revisori).

Dal momento che gli imprenditori sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia di Covid19, la trattazione della nuova disciplina della crisi di impresa diventa oggi davvero opportuna, ed apre un ventaglio di analisi ed opportunità professionali che molti dovrebbero cogliere. In particolare, le nuove responsabilità imprenditoriali – e professionali – derivanti da queste nuove norme sono già in vigore (la fonte normativa è il decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, pubblicato il successivo 16 Marzo), ma in relazione al suo effettivo funzionamento gli step precedentemente stabiliti (15 Agosto 2020 e 15 Febbraio 2021) sono stati rinviati, con decreto del Governo Conte, all’1 settembre del 2021 per via della crisi sistemica scatenata dal Covid19.

Questo rinvio forzato dalle circostanze, che riguarda solo le norme c.d. operative (definizione degli indicatori di rischio e degli indici di misurazione) costituisce una prima grande opportunità, per tutti i consulenti del patrimonio e per gli stessi imprenditori-clienti, e concede loro il vantaggio temporale per discutere non solo delle misure aziendali dettate dall’emergenza, ma anche della necessaria pianificazione patrimoniale da adottare riguardante i beni personali. Non c’è dubbio, infatti, che la crisi in atto si porterà via le imprese impossibilitate a riprendersi – magari perché quello attuale è solo un ulteriore peggioramento di una crisi preesistente, che si riteneva di poter controllare – e 15 mesi di tempo prima della effettiva entrata in vigore della “parte operativa” della nuova disciplina sono utilissimi a mettere in atto azioni di protezione del patrimonio personale che adesso diventano, per non pochi imprenditori, quasi obbligatorie.

Entrando un po’ nel dettaglio della nuova disciplina, imprenditori, sindaci e revisori dovranno dotare l’azienda di una struttura capace di prevedere la crisi. In sintesi, la norma nasce per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa e per salvaguardare la capacità dell’imprenditore di creare le condizioni affinché si possano avviare, prima dello scoppio di una crisi senza ritorno, le procedure di ristrutturazione strumentali alla continuità aziendale. Chi non si adeguerà al nuovo dettato, perderà lo status giuridico di soggetto responsabile limitatamente alle quote sociali, e metterà a repentaglio anche il patrimonio personale.

Le novità, pertanto, sono evidenti. La vecchia legge fallimentare, infatti, interveniva solo nella fase c.d. patologica della crisi, quando non c’era più niente da fare, ed il fallito non aveva più la possibilità di rientrare nel circuito produttivo per almeno dieci anni. Pertanto, chi era in buona fede, ed aveva investito tutte le proprie risorse nell’azienda poi fallita, spariva dal mercato. Chi era in mala fede, invece, “la faceva franca”, pilotando il fallimento dopo aver prosciugato i beni dell’impresa.

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Con la riforma, la procedura dà la possibilità di intervenire subito, quando si manifestano i primi sintomi del problema, soprattutto quando l’imprenditore collabora ed interviene in prima persona, segnalando lui stesso i problemi e godendo così della c.d. esdebitazione biennale: dopo due anni potrà rientrare nel circuito, ma deve essere lui a denunciare lo stato di insolvenza. Inoltre, vengono introdotte nuove figure, in particolare gli OCRI (organismi di composizione della crisi d’impresa), che intervengono allorquando l’imprenditore, dopo essersi dotato di una strumentazione necessaria a prevedere la crisi, comunica il proprio squilibrio finanziario. In questo modo, l’imprenditore sarà affiancato dall’OCRI nelle trattative con i creditori, avrà degli “sconti” sulle sanzioni ed il patrimonio familiare non verrà toccato dalla procedura.

Come fa l’imprenditore a rendersi conto della situazione di squilibrio? Servono strumenti di allerta, che il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà definire all’interno di una sorta di cruscotto dotato di “spie” di allarme che, come abbiamo detto, entreranno in vigore nel settembre del 2021. I primi due allarmi possibili sono rappresentati dal Patrimonio Netto (PN) e dal rapporto flussi di cassa/impegni a sei mesi. Se il PN è negativo, deve essere segnalato immediatamente all’OCRI, e la mancata segnalazione implica una responsabilità diretta sia dell’imprenditore che dei sindaci e revisori. Se il patrimonio netto è positivo, si procede guardando il rapporto tra flussi di cassa ed impregni attesi a sei mesi: se il rapporto è inferiore a 1, scatta l’obbligo di segnalazione. Se anche il rapporto flussi/impegni è positivo, non servirebbe segnalare, ma le norme impongono di controllare altri cinque indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato); 2) indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); 3) indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo); 4) indice di liquidità (attività a breve termine e passivo a breve termine); 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/l’attivo). Se tutti questi indicatori sono negativi, scatterà l’obbligo di segnalazione anche se i primi due parametri sono positivi.

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Questo sistema di “controllo dall’interno” (2+5 indicatori) deve essere implementato dall’imprenditore in azienda, e si aggiunge al sistema di “controllo dall’esterno”, costituito dai sindaci e dai revisori, chiamati quindi ad una forte responsabilità. Infatti, se questi ultimi non comunicano tempestivamente la situazione di squilibrio, intervengono gli organi pubblici a segnalarla all’OCRI, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, determinando così la responsabilità di sindaci e revisori in solido con l’imprenditore.

La nuova disciplina sulle crisi aziendali si applica al 95% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ma non alle c.d. grandi imprese, alle società quotate ed a banche, SGR, SIM etc, che non sono sottoposte al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. In considerazione della portata innovativa delle nuove norme, è evidente che gli imprenditori avranno bisogno di professionisti di fiducia che li aiutino a mettere in piedi queste strutture interne. Contestualmente, però, dovranno “mettere in sicurezza” il patrimonio personale, e così dovranno fare anche i professionisti incaricati nel collegio dei sindaci o come revisori. Infatti, la nuova disciplina introduce la responsabilità per danno meramente patrimoniale (perdita patrimoniale che consegue ad una condotta altrui, o ad un fatto imputabile ad altri), e tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di crisi sono inefficaci.

In questo nuovo contesto, anche il consulente finanziario ha il dovere di spendere del tempo con i propri clienti imprenditori, sollecitando la prevenzione dei problemi aziendali che non darebbero più al patrimonio personale una adeguata protezione qualora venissero usate le tradizionali strutture (es. trust e/o società di persone). Ma questa attivazione non può prescindere dalla stretta collaborazione con le altre figure professionali (avvocato, commercialista, notaio e agente immobiliare), con i quali costituire una sorta di “dream team” a tutto beneficio dell’imprenditore. Peraltro, sembra che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza delle nuove norme e della nuove responsabilità, e diventa necessario allargare il proprio raggio d’azione professionale, stringendo accordi di programma con tutti i professionisti (in primis gli stessi commercialisti) al fine di consolidare la relazione con il cliente-imprenditore, e di acquisire nuove relazioni per il proprio settore specifico di consulenza.

Come fare tutto ciò, in concreto? Innanzitutto, amplificando le proprie capacità organizzative, compatibilmente con le misure dettate dall’emergenza ancora in corso, e fissare degli incontri per discutere della c.d. Protezione Patrimoniale Preventiva (c.d. PPP o 3P), nella quale non possono che rientrare, per la parte di patrimonio liquido, gli strumenti previdenziali propriamente detti (Ramo I, Ramo III o multi-ramo). Infatti, in caso di eventuale – quanto improbabile – futura tassazione degli strumenti assicurativi vita, quelli sottoscritti oggi saranno esenti da qualunque ulteriore imposta, per via della mancanza di effetto retroattivo delle nuove norme che la imporrebbero “solo da quel momento in poi”.

Relativamente agli asset immobiliari, rinviamo la trattazione del tema della PPP all’articolo “Imprenditori, come difendersi da una imposta patrimoniale da guerra“, ma continuando con agli asset liquidi, particolare attenzione merita il fondo Pensione, recentemente oggetto di una strana – vedremo perché – attenzione dei media. Infatti, se l’imprenditore ricade nella sola responsabilità civile, il Fondo è caratterizzato da intangibilità assoluta nella fase di adesione (ossia prima del raggiungimento dell’età pensionabile), e da intangibilità relativa nella fase di erogazione (cioè al raggiungimento di essa), per la quale però la pignorabilità è limitata ad un solo quinto. La recente giurisprudenza sul Fondo Pensione – che la Cassazione penale ha sancito come aggredibile, a ristoro delle parti lese – non cambia affatto l’altissimo livello di protezione offerto in sede civile da questo strumento. Infatti, quando si entra nel novero delle conseguenze patrimoniali di reati penali, non c’è strumento previdenziale che tenga, e questo era ben noto anche prima, tanto che non si riesce a comprendere il clamore creato dai media sulla questione.

Pertanto, la possibilità di aumentare il peso del patrimonio allocato in prodotti previdenziali, oggi, appare davvero opportuna. Infatti, le precedenti patrimoniali – tranne che in un solo caso – non hanno mai colpito i servizi assicurativi. Inoltre, per chi non vuole rischiare di incorrere in una eventuale “sentenza creativa” della magistratura di merito sulle polizze, c’è sempre lo strumento dell’accettazione del beneficiario, che per gli imprenditori a rischio crisi rappresenta un rafforzamento della insequestrabilità e impignorabilità della polizza. Il beneficiario, infatti, acquisisce lo status di terzo in buona fede, e come tale diventa titolare di un diritto che va tutelato, anche se minore di età (in questo caso interviene il giudice tutelare).

Per chi non vuole sottoscrivere prodotti assicurativi, esiste una soluzione un po’ “artigianale” ma molto efficace per tutelare le disponibilità liquide dall’aggressione di terzi (così come da un prestito forzoso o da una patrimoniale, strumenti di cui si parla insistentemente), e cioè quella di costituire una Società Semplice (S.S.) nella quale conferire la liquidità, sotto qualsiasi forma (conti correnti, gestioni patrimoniali, fondi, titoli etc), donando poi la nuda proprietà delle quote a moglie e figli, i quali godrebbero di una franchigia di un milione ciascuno. All’apertura della successione, tra enne anni, le quote della società non vi rientreranno e diventeranno di proprietà piena dei precedenti nudi proprietari, con tutto ciò che vi è dentro.

Qualunque sia l’esigenza di protezione del patrimonio, è bene osservare una serie di suggerimenti e avvertenze utilissime ad evitare il c.d. “fai da te”, nonchè a compiere errori che potrebbero rivelarsi irreparabili. Infatti, alcuni strumenti di protezione, in realtà, non proteggono affatto, e bisogna starne alla larga. Per esempio, staccare assegni circolari e tenerli in un cassetto non serve a nulla (soprattutto quando “si fiuta il pericolo” di una possibile procedura e/o azione di responsabilità), perché il movimento di emissione è regolarmente registrato in anagrafe conti e, se l’assegno circolare non viene incassato, verrà poi gravato ugualmente dall’imposta. La detenzione di contanti e oro, inoltre, causa l’inversione dell’onere della prova, ed il giorno in cui si tireranno fuori i valori si dovrà dimostrare come sono stati ottenuti. L’oro, poi, è gravato da costi enormi di detenzione e vendita, che certamente supererebbero l’importo della eventuale imposta patrimoniale da pagare su di esso.

In definitiva, non esiste una soluzione unica. Abbiamo però una certezza: la crisi economica che ci porteremo dietro nel dopo-Covid produrrà danni di varia entità a tutte le categorie di clienti dei consulenti finanziari, in special modo agli imprenditori. Pertanto, posizionarsi sul corretto mix di suggerimenti descritti renderà più elevato il livello di protezione del patrimonio personale e familiare. E se prima era difficile, per l’imprenditore in bonis, comprendere l’utilità (ed il costo) di una protezione patrimoniale preventiva, oggi, con una norma che protegge proprio l’imprenditore che previene i problemi, tutto ciò dovrebbe essere meno complicato.

2020, come in “Ritorno Al Futuro”. Consulenti e professionisti alle prese con il proprio storytelling

Oggi le moderne tecniche di marketing consentono di far valutare anche ai professionisti il ricorso ai video di auto-promozione, e ciò implica la capacità di “saper raccontare” agli altri, concentrando in pochi minuti contenuti e obiettivi di comunicazione complessi.

Come nel celebre film di ZemeckisRitorno al Futuro” (Back To The Future, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd) la pandemia di Covid19 sta determinando il ritorno, tra una folta schiera di professionisti (consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e immobiliaristi), ad una sorta di “marketing distanziale”, che trent’anni fa si attuava con telefonate (a freddo) e, se si era bravi, con appuntamenti successivi “di chiusura”. Con le dovute differenze, il Coronavirus ha rivalutato per tutti il ruolo delle conversazioni telefoniche con i clienti, solo che al posto degli apparecchi a tasti di una volta oggi utilizziamo il prodotto della rivoluzione digitale (smartphone e tablets, oltre agli intramontabili pc), ed i principi del marketing operativo rimangono uguali. Infatti, anche oggi non si smette di acquisire contatti nuovi, lavorando all’interno di un identico contesto di difficoltà ricreato, come in un immaginario studio cinematografico, dalle distanze imposte dall’emergenza, e molti consulenti si stanno già attrezzando per rendere efficace, anche in relazione alla ricerca di nuova clientela, i propri supporti tecnologici, adattandoli alla propria capacità di sviluppo delle relazioni.

Certo, anche questo “viaggio al passato” terminerà con un graduale ritorno al futuro – senza gli scossoni della De Lorean di Doc e Marty, si spera – e, come accade ai protagonisti del film, ci si augura che il “nuovo presente” ci riservi condizioni migliori di quelle da cui si era partiti, magari in un contesto nel quale gli incontri diretti torneranno ad essere il principale strumento di relazione senza farci dominare dalla paura di contrarre il virus. La sensazione, però, è che nulla sarà più come prima, e che ci si dovrà adattare ad un profondo cambiamento dei costumi sociali, almeno finchè il pericolo di un ritorno diffuso del contagio (che non è ancora finito) non sarà definitivamente chiuso.

Cosa deriverà da questo per i professionisti, in termini di self-marketing?

Certamente la necessità di dover “affinare” la propria social-autorevolezza, facendo proprio lo strumento che oggi consente di moltiplicare per decine di volte l’efficacia di un semplice post di testo: il video, con il suo corollario di tecniche utili a creare il set e l’audio più efficaci per i social. Ma attenzione, un video pubblicato su Facebook e co. è come un granello di sabbia sulla spiaggia di Ipanema: solo tra miliardi di post, anche lui è destinato a passare quasi del tutto inosservato, a meno che esso non rientri in una strategia di comunicazione che prevede l’utilizzo di almeno quattro elementi: 1) tempo (non meno di un’ora al giorno), 2) internet (avere un proprio sito aumenta il proprio livello di web-autorevolezza), 3) un “set” (sfondo, tavolo, luce e audio) adatto alle riprese e, soprattutto, 4) qualcosa da dire: idee e stile nuovi, evitando di scimmiottare quelli degli altri, soprattutto dei “guru” che affollano la Rete e promettono ricchezza per tutti “grazie ad un trucco del 1970”.

Dei consulenti finanziari è ben nota la capacità di ascoltare i racconti di vita dei propri clienti, così come i rappresentanti di altre categorie professionali  (si pensi agli avvocati, ai commercialisti o a coloro che operano in campo immobiliare). Tutti loro sono soliti effettuare il proprio self-marketing in diversi momenti della loro vita, anche non strettamente collegati con quelli dell’attività tipica, ma le moderne tecniche di marketing quasi impongono il ricorso ai video di auto-promozione, che implicano nei consulenti la capacità di “saper raccontare”, concentrando concetti e obiettivi di comunicazione in pochi minuti. Su questa scia, la Rivoluzione Digitale prima, che ha visto l’uso sempre più massivo dei social, e la pandemia di Covid19 poi – meglio dire oggi – hanno determinato, nelle nuove generazioni di professionisti, il ricorso più frequente alla tecnologia video, che pochi, in verità, mostrano di saper usare in modo qualitativamente efficace.

E così bravissimi esperti delle più disparate materie, perfettamente in grado di attribuire valore aggiunto agli altri, nella vita reale, grazie al proprio sapere, spesso ne sviliscono l’importanza proponendo nei social network (Facebook e Linkedin, soprattutto) video di buon contenuto concettuale ma di scarsa qualità e fruizione, che muoiono rapidamente e rivelano la mancata applicazione di criteri semplici ed efficaci nella realizzazione di un video promozionale; laddove con il termine “promozionale” si intende anche la promozione di un elemento immateriale, come la competenza, strettamente collegato alla propria professione, e non necessariamente un “commercio” di beni di largo consumo o, peggio ancora, di professionalità.

Innanzitutto, un video promozionale ha lunghezza variabile, adatta al messaggio che si vuole diffondere ed ai tempi di visione tipici del Web, quindi non troppo lunghi. Esso può essere limitato ai soli testi scritti o alle sole immagini con sottotitoli, ma è l’abbinamento tra un bravo speaker ed i sottotitoli ad avere la maggiore efficacia e capacità virale, soprattutto se assistito da un unico format che rende la comunicazione diretta, immediata e coinvolgente. Infatti, il risultato a cui bisogna tendere nel realizzare un video è quello di aumentare il c.d. engagement, ossia l’interesse immediato che attrae l’utente che scorre la home di Facebook o di LinkedIn (ma anche di Twitter o Instagram).

In ogni caso, è fondamentale procedere per gradi. Innanzitutto, chiarire con sé stessi l’obiettivo per il quale si intende realizzare il video: educare, informare, aumentare il livello della propria autorevolezza in un certo ambiente professionale, mostrare i propri punti di forza, fidelizzare i clienti già acquisiti o incrementare quelli da acquisire. In secondo luogo, è necessario definire i diversi passaggi della propria video strategy.

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Riassumendo, la ripresa del video è l’ultima azione – la penultima, nel caso in cui si voglia procedere poi con un montaggio – da effettuare dopo aver definito: obiettivo da raggiungere, target di riferimento, tipo di formato e storytelling. Pertanto, dopo aver pensato all’obiettivo – un solo tema, preferibilmente, e non tanti contemporaneamente  – è bene soffermarsi sulla conoscenza del target da raggiungere. Conoscerlo significa comprendere bene le sue esigenze ed anticipare le risposte alle domande che genericamente esso si pone prima di acquistare sul mercato i servizi professionali a cui si fa riferimento, implicitamente o esplicitamente, nel video. Inoltre, la conoscenza del proprio target consente di creare contenuti personalizzati, che potranno essere diffusi efficacemente ai propri collegamenti senza dover ricorrere necessariamente ai tipici canali di distribuzione pubblicitaria del web (Google Adv o promozioni Facebook e LinkedIn).

La conoscenza del target, inoltre, aiuta a comprendere quale tipo di formato è più adatto al video: infatti, la sua lunghezza, la misura ed il taglio variano anche a seconda della piattaforma digital o dei media che si intende utilizzare. Per intenderci, i formati su cui si deve fare una riflessione sono quelli dei social media (preferibilmente una web series, per tenere costante l’attenzione sui temi per i quali si vuole ottenere una posizione di leadership), ma è fondamentale che il video sia in linea con lo spirito del canale scelto, del quale deve rispecchiare lo stile di fondo.

Lasciamo per ultimo il c.d. storytelling, argomento che necessita di un approfondimento. Il termine è composto da altri due, “story” e “telling”, che messi insieme suonano letteralmente come “racconto” e “narrare”, e quindi “narrare un racconto”. Qualunque professionista, nel concepire il contenuto del proprio video, dovrà partire dall’approccio di dover raccontare qualcosa, e non di mettere a video una lectio magistralis che annoia i più ed è destinata ai pochi. L’attività di narrare serve a comunicare non nozioni, bensì pensieri ed emozioni, tali da creare immedesimazione nello spettatore e far comprendere l’utilità del messaggio tecnico contenuto nella narrazione, ossia l’obiettivo di comunicazione del professionista.

Lo storytelling, per risultare efficace, deve essere chiaro, semplice, diretto e coinvolgente. Non auto-referenziale né, peggio ancora, auto-celebrativo, ma sulla stessa lunghezza d’onda dell’utente, il quale potrebbe essere anche un sempliciotto, per nulla avvezzo ad argomenti tecnici che, se non vengono spiegati mediante un racconto – esattamente come si fa con i bambini! – risulteranno incomprensibili. 

Anche la qualità del video è un elemento fondamentale per un buon video, perché può influenzare positivamente la percezione del contenuto e la sua autorevolezza.

Infine, dopo aver esaminato tutti questi punti, è bene non perdersi l’ultimo: lasciare sempre a fine video il proprio sito internet ed i canali social. I video, infatti, servono a “convertire” utenti generici del web in “utenti propri”, ma questo obiettivo non è raggiungibile senza avere un proprio sito personale.

Consulenza finanziaria e reclutamento nel dopo pandemia. Head hunter e managers a confronto

I consulenti finanziari, nonostante la pandemia, sono riusciti a dare continuità al proprio servizio, ma lo scenario fa prevedere dei cambiamenti nel personal marketing e nel recruiting, che fino a pochi giorni prima dello scoppio della pandemia stava vivendo una stagione di grande vivacità. Tre manager di rete ed un head hunter rispondono alle nostre domande.

Dopo quasi due mesi di distanziamento sociale e di quarantena forzata, la maggior parte delle persone ha cominciato ad accettare una “nuova normalità”, fatta di nuove regole di relazione, in sostituzione di quelle “vecchie”. Alcune cose, poi, non torneranno mai più. Questo scenario – fantascientifico ancora fino a qualche settimana fa – incide profondamente, nel breve termine, su tutte quelle attività che contano sull’assembramento-prossimità di un gran numero di persone nello stesso spazio (solo a titolo di esempio: ristoranti, caffè, discoteche, palestre, hotel, teatri, cinema, centri commerciali, musei, stadi, sale congressi, navi da crociera, voli aerei, trasporti pubblici, scuole), e su quelle che contano in una forte relazione di prossimità fisica il proprio successo, come la professione del consulente finanziario.

Per tutti, comunque, seguirà una stagione di adattamento, durante la quale si assisterà all’esplosione di servizi online e a distanza, oppure di attività che faranno del distanziamento sociale la nuova modalità di erogazione: palestre, che cominceranno a vendere attrezzature per esercizio a casa e fare sessioni online; sale cinematografiche e voli aerei, che taglieranno metà delle loro poltrone; mentre i meeting aziendali si terranno in grandi sale con posti distanziati tra loro.

Nel frattempo, i consulenti finanziari, costretti come sono a limitare gli incontri fisici, hanno fatto sentire la propria presenza ai clienti con un frequente contatto telefonico o, per quelli più evoluti, in video, riscontrando risultati di buon livello che, insieme all’uso della tecnologia (firme elettroniche, e-mail e scansioni), sono riuscite a dare continuità al servizio in una fase di mercato, comunque, bloccata dalle logiche della MIFiD II che hanno rivelato inopportuni limiti operativi. Lo scenario, però impone dei cambiamenti, soprattutto sul personal marketing del consulente e sul recruiting, che fino a pochi giorni prima dello scoppio della pandemia stava vivendo una stagione di grande vivacità. Su questi argomenti, abbiamo chiesto a Giancarlo Patti, group manager di Deutsche Bank Financial Advisors (Imperia), Maurizio Nicosia, area manager di Widiba (Palermo-Sicilia), Fabio Cavazzuti, group manager di Fineco Bank (Massa, Viareggio e Camaiore), e Paola Maietta (Milano), head hunter esperta per conto di primarie reti e istituti di credito, di rispondere a sei domande sui consulenti finanziari abilitati fuori sede.

1) Quali sono i cambiamenti a cui andrà incontro il settore della consulenza finanziaria nell’immediato futuro?

Giancarlo Patti L’emergenza Covid-19 sta accentuando la differenza tra chi può contare sul sostegno di un consulente finanziario e chi invece si rivolge al canale banca tradizionale. I rapporti one to one che caratterizzano l’operatività tradizionale del consulente si accentueranno, ed assisteremo ad un amento della domanda di consulenza.

Maurizio NicosiaIl distanziamento sociale è entrato “a gamba tesa” nell’attività e le occasioni di contatto con i clienti saranno sempre meno fisiche e sempre più tecnologiche. Si incrementeranno il numero dei contatti con il singolo cliente che si lascia coinvolgere dalle riunioni tecnologiche, mentre potrebbero raffreddarsi i rapporti personali che si alimentano grazie alla presenza fisica. Io personalmente non penso di essere disposto a trascurare la relazione personale con i clienti che, condizioni ambientali permettendo, continuerò a privilegiare.

Paola MaiettaLa vita è fatta di cambiamenti a volte inaspettati , come questa pandemia che ha costretto il mondo intero ad un repentino cambio di rotta. Un bravo consulente prima macinava chilometri per visitare i clienti, ma già adesso si sta aiutando con la tecnologia per rimanere attive e vicino ai propri clienti, attraverso contatti telefonici e video, riducendo a zero gli spostamenti ma ottenendo comunque buoni risultati.

Fabio CavazzutiCi sarà una spinta fortissima verso la consulenza. Le cause o le motivazioni sono da ricercare in una sempre maggiore complessità del mondo degli investimenti e nel fatto che per i clienti è sempre più difficile gestire il proprio patrimonio senza seguire logiche di obiettivo e orizzonte temporale.

2) E’ previsto un calo del numero dei consulenti, oppure il sistema saprà contenere le fuoriuscite?

Giancarlo PattiNon assisteremo ad un ridimensionamento del numero dei consulenti , e se alcune posizioni non saranno più in grado di sostenersi è la conseguenza di un processo di selezione naturale già avviato con Mifid II. Vedo un grande futuro per quei CF che, oltre alle competenze personali, potranno avvalersi del supporto di reti “lungimiranti”, quelle cioè che daranno la possibilità di fare lavorare in team i consulenti che lo desiderano….modello studio associato.  Mi viene anche  in mente il “vecchio” praticantato che consentiva ad una figura junior  di affiancarne una senior.

Maurizio NicosiaIl calo dei consulenti è legato fisiologicamente all’evolversi della professione, alla riduzione dei margini e alla concentrazione delle masse, che continuerà a tagliare fuori i consulenti meno professionalizzati. La trasformazione del consulente, da venditore di prodotti a gestore del benessere familiare, sta aprendo nuove prospettive nel settore che ancora non sono state colte pienamente, soprattutto dalle nuove generazioni che potrebbero avvicinarsi alla professione. E’ indiscutibile che lavorare in un mondo privo di certezze sul futuro alimenta la necessità della presenza di un consulente.

Paola MaiettaPotrebbe esserci una leggera flessione, in quanto già il mondo della consulenza ha risentito della Mifid II e dei bassi rendimenti dei mercati.  Dopo il Coronavirus sicuramente i professionisti si ritroveranno a dover far fronte ad un nuovo scenario finanziario in cui il professionista che gestiva un portafoglio di piccola entità avrà maggiore difficoltà a rimanere nel mercato.

Fabio CavazzutiSecondo me il numero dei consulenti è destinato ad aumentare, soprattutto se sarà alimentato dai bancari in uscita dal mondo del credito tradizionale.

3) Le attività di recruiting si sono semplicemente fermate, per poi riprendere dal punto in cui si sono interrotte, oppure i tempi di risoluzione dell’emergenza Coronavirus rischiano di far ricominciare da zero tutto il lavoro svolto dagli haed hunter e dai manager di rete dedicati al reclutamento?

Giancarlo PattiLa tecnologia e la capacità relazionale ci hanno aiutato a non interrompere le attività di recruiting. Le trattative esistenti sono state portate avanti ed ho notato che, dialogando a distanza, c’è una maggiore attenzione alle persone, e si approfondiscono aspetti toccati in precedenza in modo più superficiale. Non si tratta proprio di una ripartenza da zero.

Maurizio NicosiaIl cambiamento da parte dei consulenti è sempre stato dettato da due criteri: la ricerca di un ambiente di lavoro migliore e la voglia di crescere in una realtà che esalti l’imprenditorialità del consulente. La situazione attuale non cambia questo stato di cose. L’ostacolo oggi è “sistemico”, e si lega alla paura di cambiare giusto in questo momento. Le trattative andranno avanti con i consulenti che sono mossi da un bisogno di miglioramento per se stessi e per i propri clienti.

Paola MaiettaL’attività di reclutamento non si è mai fermata: lo smart working, infatti, ha permesso la continuità del lavoro di selezione garantendo, grazie alla digitalizzazione, i contatti con i candidati.

Fabio CavazzutiLe attività di recruiting si sono semplicemente fermate, e riprenderanno presto dal punto in cui si sono interrotte. Al momento, ci si limita alle public relation, ma appena sarà possibile i colloqui riprenderanno con ancora più vigore.

4) Quali saranno gli skill richiesti in seguito ai cambiamenti a cui assisteremo nei prossimi mesi?

Giancarlo PattiNon credo che gli skill di un consulente finanziario cambieranno a breve in seguito a questa pandemia, ma una maggior confidenza con la tecnologia aiuterà chi saprà padroneggiarla. Ho assistito a video call con ultra ottantenni che erano felicissimi di avere un consulente che gli “stava vicino”  in un momento nel quale la banca tradizionale non lo faceva neanche accedere allo sportello!  Pronti ad un cambiamento invece dovranno esserlo gli intermediari, i quali non potranno più tardare a  dotarsi della possibilità di gestire  operazioni a distanza, nel rispetto della normativa.

Maurizio NicosiaLe competenze in materia economica, patrimoniale e familiare saranno più che mai al centro dell’approccio dell’attività. La pianificazione e la consulenza, anche avulsa da strumenti finanziari, diventeranno la strada maestra per il percorso di crescita futura. Questo periodo ci sta insegnando che i maghi del rendimento non avranno vita facile o, in generale, non avranno più vita, mentre l’educazione finanziaria avrà un ruolo di fondamentale importanza.

Paola MaiettaGli skill saranno sempre gli stessi, con l’aggiunta di una maggiore flessibilità e disponibilità al ricorso ai sistemi informatici.

Fabio CavazzutiSaranno quelli richiesti da sempre per poter fare questo lavoro: ambizione, capacità relazionale, competenza e consapevolezza di fare un lavoro utile agli individui e alla Società.

5) Come cambieranno gli incentivi per i consulenti che decideranno di accettare una nuova offerta di lavoro da un’altra rete?

Giancarlo PattiNell’immediato non vedo all’orizzonte un cambiamento nella politica degli incentivi, ma il tema è collegato al momentum nel quale si trova una rete. Chi decide di lasciare il mondo bancario tradizionale, o di cambiare rete, sempre più sarà attento alla sostenibilità del business, ovvero ai costi applicati ai clienti e alla possibilità di essere in grado di presidiare il rapporto con un imprenditore , un’azienda o un privato, allo stesso modo e con le stesse leve commerciali.

Maurizio NicosiaGli incentivi sono da sempre serviti a compensare il sacrificio del cambiamento da parte del consulente, ma non sono mai stati la vera molla propulsiva. Più le reti insisteranno sulla professionalità, e più si andrà verso una personalizzazione estrema dell’offerta, privilegiando la redditività prospettica del candidato. Probabilmente si affiancheranno alle offerte sistemi di protezione personali e familiari più importanti di quelli attuali.

Paola MaiettaE’ difficile dare una risposta, in quanto la trattativa, anche se segue dei parametri stabiliti, è sempre un percorso individuale. Gli accordi possono variare sulla base di tanti fattori.

Fabio CavazzutiIl cambiamento sarà rivolto a premiare con incentivi soprattutto coloro che si sposteranno dagli istituti bancari, e sarà in parte fisso per dare stabilità, ed in parte variabile per favorire chi ha particolari ambizioni.

6) A quale tipo di trasformazione andrà incontro il personal marketing del consulente finanziario, e di quali mezzi si dovrà dotare?

Giancarlo PattiUn consulente che svolgeva già bene la propria attività non dovrà “trasformare” il suo marketing, ma implementarlo, capire se intende rivolgersi ad una nicchia di mercato, specializzarsi con maggiori competenze e …..farlo sapere! Per promuovere la propria immagine, il CF  dovrà padroneggiare i canali social per comunicare con i clienti acquisiti e potenziali, evitando di essere uno dei tanti “esperti di virus” che affollano la Rete e costruendo l’immagine di esperto di “virus finanziari”.

Maurizio NicosiaLa tecnologia e gli strumenti social al servizio del consulente saranno indispensabili. Le reti che hanno fatto dell’approccio tecnologico e della semplicità del suo utilizzo un punto focale dello sviluppo daranno una mano importante al consulente, perchè lo sviluppo di nuova clientela passerà sempre più attraverso i canali social ed acquisire reputazione sul web potrebbe fare la differenza. Sarà importante sapere organizzare riunioni e contatti con la clientela attraverso il Web, pertanto bisognerà acquisire competenze importanti nella gestione sia dei social che dei programmi di video conferenza.

Paola MaiettaLa comunicazione è alla base di ogni business, il crescente utilizzo dei social media impone di non sottovalutare l’opportunità che questi strumenti offrono anche al consulente finanziario. Oggi si è tutti collegati tramite i social network ed è anche grazie a loro che un potenziale cliente può ricercare informazioni su un professionista: ecco che il personal marketing assume un’importanza rilevante con una presentazione del proprio profilo, senza sottovalutare il fatto che la fama di un buon consulente può passare anche da cliente a cliente.

Fabio CavazzutiI cambiamenti sono già in corso. Al tradizionale uso del telefono occorre unire visibilità sulle piattaforme, l’utilizzo della e-mail e di tutti gli strumenti di interazione possibili.

I patrimonials alla prova del tempo. L’Italia è un paese di imprenditori mancati e mancanti

Molte le imprese italiane in procinto di passare di mano nei prossimi venti anni, e l’attuale situazione di emergenza mondiale alimenta l’incertezza del futuro. Diventa fondamentale il ruolo dell’Asset Protection Advisory.

La Società Civile, intesa anche come insieme di “persone-lavoro”, sta vivendo profondi cambiamenti, che vanno da un progressivo invecchiamento della popolazione in età lavorativa alla concentrazione dei patrimoni e delle leve decisionali nella fascia dei patrimonials di età over 65; in più, anche la famiglia sta vivendo una sua evoluzione, dovendosi aggiungere, a quella tradizionale, le altre forme familistiche generate dalle unioni civili e dalle coppie di fatto.

Su tutte, regna sovrana una scarsa propensione a pianificare la successione familiare, persino in un momento così difficile rappresentato dalla pandemia di Coronavirus.

Infatti, una ricerca recente ha rivelato che il 77.0% dei patrimonials (i genitori dei millennials, gli attuali 60-70enni) non sta facendo niente di concreto per pianificare la successione (neanche il classico testamento), solo l’11.0% di coloro che ci stanno pensando ha protetto i soli valori mobiliari in una polizza vita, ed appena il 2.0% di loro ha costituito un fondo patrimoniale.

Queste percentuali, da sole, rivelano quanto bisogno ci sia in Italia di fare una corretta informazione sulla Consulenza Patrimoniale Integrata (Asset Protection Advisory), all’interno della quale la pianificazione successoria ha una parte molto importante.

Sul tema, peraltro, sembra che le uniche forme di comunicazione – meglio definirle pubblicità – oggi esistenti sono le brochure di alcune Organizzazioni Non Governative (cosiddette O.N.G.) che cercano, legittimamente, di sollecitare i detentori di patrimonio a donare la c.d. quota disponibile del proprio asse ereditario per sostenere le proprie strutture organizzative e le iniziative di solidarietà. Peccato che a queste ultime, in realtà, sia destinato solo, in media, il 40% del valore complessivo delle donazioni, mentre il restante 60% di esse va a coprire i costi strutturali (impiegati, volontari, pubblicità etc) delle stesse organizzazioni beneficiarie.

Altro assente ingiustificato è lo Stato, dal quale non proviene alcuna informazione utile (sotto forma di campagna istituzionale, per esempio) a restituire chiarezza a tutti coloro che, nel loro piccolo o nel loro grande, vorrebbero decidere da soli, ma bene informati, a chi donare la propria quota disponibile della futura eredità.

In campo imprenditoriale, poi, l’assenza di una rete di consulenti esperti in tutela del patrimonio si fa sentire particolarmente, dal momento che oltre 3.500.000 di imprese oggi sono condotte da un singolo imprenditore appartenente alla ormai “vetusta” generazione dei c.d. baby boomers, e molte aziende familiari chiudono i battenti in assenza di qualunque pianificazione del passaggio generazionale. Sul tema, c’è da dire che il nostro Paese non ha una vocazione alla trasmissione di una sana educazione d’impresa, che poche famiglie sono riuscite a portare avanti con successo. Nelle scuole superiori e nella maggioranza degli atenei universitari, infatti, la prevalenza di insegnamenti nozionistici sulla pratica professionale ha scoraggiato molti millennials a seguire le orme dei padri, e ciò ha sacrificato la formazione di nuovi leader aziendali generando una certa preferenza verso le professioni intellettuali, che spesso nulla hanno a che vedere con le attività di famiglia.

L’Italia, dunque, è un paese di imprenditori mancati e oggi “mancanti”, e di imprese a scomparsa (o in procinto di passere di mano). Sulla base di questi scenari, l’Asset Protection Advisory, con il consulente al centro del progetto di trasmissione degli asset familiari, non potrà che diventare la frontiera più avanzata della consulenza finanziaria, il cui format attuale – il c.d. Private Banking – viene ritenuto non più sufficiente a soddisfare le richieste dei patrimonials lungo l’intero ciclo di vita del patrimonio.

La consulenza patrimoniale, però, non è per molti; infatti, è richiesto dai clienti:

  • un rapporto professionale e fiduciario,
  • l’analisi puntuale dei loro bisogni (costruzione, sviluppo, protezione e trasmissione del patrimonio),
  • la possibilità di avere una visione di insieme, in ogni momento, di tutto il patrimonio, con strumenti semplici e di immediata fruizione,
  • un check-up accurato dello stato patrimoniale e del contesto familiare ed aziendale del cliente,
  • la giusta combinazione di soluzioni.

Questa consulenza ad ampio raggio protegge i patrimonials dagli specifici interessi dei fornitori dei servizi finanziari, per i quali la consulenza in funzione delle necessità del cliente non è certamente al primo posto. Infatti, l’errore più diffuso nel mondo bancario (anche nelle sezioni del c.d. Private Banking) è stato quello di non parlare con le persone dei loro desideri e obiettivi familiari, delle proprie aspirazioni, e soprattutto di non valutare il loro patrimonio complessivo ma solo la sua componente finanziaria liquida o investita in strumenti finanziari. Invece, i bisogni primari per ogni investitore sono le ragioni del loro risparmio e lo stile di vita desiderato: tutti bisogni semplici, che influenzano ogni giorno la situazione economica della famiglia e che hanno una certa ripetitività nel tempo.

In definitiva, l’eccessiva attenzione alla distribuzione dei servizi finanziari ha depresso quella relativa al patrimonio nella sua interezza: quote societarie, immobili, denaro, auto e moto veicoli, oggetti preziosi e opere d’arte; ma anche il patrimonio di affetti e tradizioni familiari, nonché quello delle competenze professionali trasmissibili alle nuove generazioni.

Sono questi gli aspetti della relazione che differenziano il consulente patrimoniale da un private banker o da un consulente finanziario.

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Consulenti Finanziari e ricambio generazionale, il nuovo art. 11 di Assoreti è un’illusione. Estinzione più vicina?

Il nuovo sistema “olistico” vagheggiato da Assoreti non sembra essere utile a risolvere il problema del ricambio generazionale dei consulenti finanziari. Senza investimenti delle società mandanti, l’onere della formazione dei giovani professionisti ricadrà inevitabilmente sui consulenti anziani.

Guardando al mondo della consulenza finanziaria, esistono dei numeri che spaventano – o, in teoria, che dovrebbero spaventare (in questo caso il condizionale è d’obbligo) – l’industria del risparmio gestito, ossia quelli relativi all’età media degli iscritti all’albo dei consulenti finanziari abilitati fuori sede, e soprattutto al loro progressivo invecchiamento.

Come già scritto di recente in questo magazine, i dati non lasciano spazio all’interpretazione. Infatti, negli ultimi dieci anni:

– i professionisti della finanza con meno di 30 anni di età sono diminuiti del 51% (una ecatombe),

– quelli tra i 30 e i 40 anni sono diminuiti del 63%,

– il numero di quelli tra i 40 e i 50 anni ha subito un decremento del 21%.

Al contrario, quelli tra i 50 e i 65 anni di età sono aumentati rispettivamente del 57%. Contestualmente, il numero dei  consulenti facenti parte di questa fascia d’età è diminuito, nei dieci anni presi in considerazione, di 3.735 unità, confermando ciò che è sotto gli occhi di tutti (anche di ANASF, che solo di recente sembra essersene accorta): manca il naturale ricambio generazionale, e così facendo il sistema rischia di consolidare solo il lavoro degli “anziani”, che prima o poi (per raggiunti limiti di età), lasceranno a chissà chi – probabilmente al sistema stesso, ripulito degli “scomodi” consulenti finanziari – un patrimonio di clientela, utili economici ed esperienza quarantennale.

Perché siamo portati a definire i consulenti finanziari, con triste ironia, come “scomodi”? Semplice: lo sono davvero, per il sistema bancario tradizionale. Essi, mentre migliaia di sportelli chiudevano i battenti, hanno raddoppiato le masse gestite, aumentando la loro quota di mercato dal 5,2% del 2008 al 12,2% del 2018. Il numero complessivo dei loro clienti, poi, è cresciuto del 22% e l’occupazione di settore del 26%. Nonostante ciò, però, i loro margini di ricavo vengono costantemente ridotti (sia dal sistema che dalle mandanti, a partire dal 2008), e questo rappresenta un controsenso difficilmente interpretabile se non con l’esigenza delle banche di risanare i propri conti economici a spese delle reti.

LEGGI ANCHE: Consulenti finanziari e strumenti di crescita del portafoglio: wealth management, costumer meeting e comunicazione digitale

Del resto, negli stessi dieci anni ha chiuso il 37% delle banche ed 8.000 sportelli, e molti oggi si affrettano ad attribuire frettolosamente la colpa di questo trend alla crisi iniziata nel 2008 ed alla tecnologia digitale, come se la miopia dei top manager bancari di tutto il mondo (Italia compresa), la loro sete di utili “ad ogni costo”, la loro diffusa incompetenza e la politica dei mega-stipendi (anche quelli, ad ogni costo) non abbiano avuto la parte più importante in questa debacle economico-finanziaria.

All’interno di questo scenario, il testo del nuovo articolo 11 sull’autonomia del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (contenuto nel rinnovato Codice di Comportamento di Assoreti) è stato salutato come una grande conquista per via della sua portata, del tutto ipotetica, sul problema del ricambio generazionale.  Testualmente, esso recita  “Le associate (……..), per favorire il ricambio generazionale fra i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, e per ottimizzare la relazione con i clienti, acconsentono a forme di collaborazione non societaria fra due o più consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede per la prestazione dei servizi di assistenza e di consulenza ai medesimi clienti, sulla base del mandato conferito individualmente a ciascuno di essi”. L’articolo in questione, quindi, non parla della creazione di società, ma della possibilità di organizzare gruppi di lavoro (collaborazione non societaria ) che lavorino su uno stesso portafoglio di clienti, al fine di dare loro una offerta di servizio più ampia per via della specializzazione di ciascun consulente in un area specifica. Si tratterebbe, pertanto, di un team di lavoro intorno al quale, per esempio, graviteranno un consulente esperto di asset allocation, un altro di credito alle famiglie, un altro ancora specializzato in attività bancarie di impresa ed un consulente esperto in servizi assicurativi. In questo modo, si potrebbe offrire ai clienti una consulenza c.d. “olistica” (dal greco olos, che significa tutto, intero), erogata da un team capace di mettere insieme professionisti con competenze differenti, ai quali viene demandato l’accordo sulle regole per condividere la gestione del cliente e la remunerazione che deriva dai servizi specifici.

Patrimonials e Millennials

Tutto molto bello, è giusto ammetterlo; come ciò possa essere utile a risolvere il problema del ricambio generazionale, però, rimane un mistero. Infatti, non si vede come un giovane alle prime armi, la cui esperienza e competenza è prossima allo zero, possa aiutare gli altri consulenti del team (soprattutto quelli già avviati e con esperienza) a massimizzare il servizio, a meno che non si intenda scaricare sui consulenti “anziani” – come accade nel modello di business americano, a cui il rinnovato art. 11 pare si ispiri – i costi della formazione di quelli nuovi, a cui poi cedere il portafoglio clienti quando i primi andranno in pensione.

Questo meccanismo, del tutto simile a quello grazie al quale le società mandanti hanno scaricato in capo alle reti commerciali molte delle mansioni amministrative di elaborazione dei contratti, comporterebbe un risparmio notevole per l’industria del risparmio gestito, in termini di (mancati) investimenti. Pertanto, se le banche-reti non allenteranno i cordoni della borsa e decideranno di non investire sulle nuove leve, i team di consulenti nati sulla scorta dell’art. 11 del codice Assoreti cercheranno di fare accordi esclusivamente con i colleghi più esperti e, soprattutto, di mettere insieme il loro patrimonio di contatti già esistenti; i giovani di primo pelo, senza contatti e senza esperienza, verranno “rimbalzati” all’esterno, e avranno poche chance di fare ingresso nel mondo della consulenza finanziaria, che oggi appare gravato da barriere all’entrata così alte da far pensare che tanto “autolesionismo” non sia proprio frutto del caso.

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Consulenti finanziari con mandato e indipendenti a confronto. Un’attività fiscalmente “borderline”

Numerose le differenze nel trattamento fiscale tra le due categorie della consulenza finanziaria. Focus sulle partnership con altri professionisti.

Articolo a cura de L’AngeloFiscale.it 

L’argomento che affronteremo, sperando di fare un pò di chiarezza, è l’aspetto fiscale dell’attività di consulente finanziario, analizzando anche gli aspetti più noti lungo un percorso finalizzato a fugare i dubbi di quanti, in questo momento di profondi cambiamenti della categoria, potrebbero trovarsi nella condizione di valutare una trasformazione da consulente non autonomo a consulente indipendente (o viceversa).

Riteniamo utile ricordare che la MiFID II (la direttiva Markets in financial instruments directive 2004/39/EC) ha disciplinato i mercati finanziari dell’Unione europea. Essa ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sulla definizione di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e sui requisiti che un operatore deve avere per poter prestare questo tipo di servizio.

La consulenza indipendente, infatti, è offerta da consulenti finanziari (consulenti autonomi o consulenti abilitati all’offerta fuori sede) retribuiti esclusivamente a parcella, pagata direttamente dal cliente stesso, e la cui attività deve essere esclusivamente quella di fornire consulenza riguardo le soluzioni che si adattano meglio allo specifico caso del cliente.

Indipendenza significa soprattutto agire in totale autonomia e senza alcun conflitto d’interesse.

L’attività di consulente finanziario può quindi essere svolta sia nei confronti di intermediari del credito (banche, assicurazioni etc. etc.) sia autonomamente, esercitando quindi una reale attività di consulenza nei confronti del cliente finale, unico soggetto al quale poter e dover rendere conto (cd attività fee only).

Ma cosa cambia a livello fiscale nei 2 casi sopra esposti?

La risposta è da ricercare analizzando l’attività svolta dall’intermediario finanziario. Nella prima ipotesi (CF non autonomo), il professionista agisce per conto di istituti finanziari con i quali instaura quasi un vero e proprio rapporto di rappresentanza; nel secondo caso, viceversa, la consulenza espletata nei confronti del cliente lo configura come un soggetto autonomo e indipendente da qualsiasi vincolo di mandato e/o rappresentanza. Da ciò discende che, nel caso del CF non autonomo, il destinatario della fattura sarà l’istituto per il quale egli lavora, sarà assoggettato a ritenuta d’acconto ed alle ritenute enasarco ex lege (non inseriamo le percentuali perché oltre ad essere di facile reperimento, cambiano di anno in anno); nel caso del CF autonomo, la fatturazione avverrà direttamente nei confronti del cliente, ed il compenso non subirà alcuna decurtazione.

Ma l’aspetto più importante riguarda l’IVA. Infatti, il consulente che fattura all’istituto di credito per cui opera (in esclusiva) emetterà il documento non assoggettandolo ad IVA in quanto “esente ex art. 10 DPR 633/72”; al contrario, il consulente “indipendente”, che fattura direttamente al cliente, dovrà emettere la propria fattura assoggettandola alla normale aliquota IVA.

Un’ulteriore e importantissima conseguenza riguarda i costi deducibili (ossia cosa mi posso scaricare?): la differenza tra essere vincolato all’istituto di credito o assicurativo o a qualsiasi soggetto commerciale con un contratto di mandato e/o rappresentanza mi consente la deduzione di alcune categorie di costi; l’incarico di consulenza quindi il consulente fee only, avrà una deduzione di costi totalmente differente. Nella prima fattispecie, infatti, saranno consentite le deduzioni uguali a quelle dei rappresentanti (cioè l’80%) sui costi delle autovetture strumentali, e sarà interamente detraibile l’IVA sulle stesse con i tetti massimi stabiliti dalla normativa vigente (ad es. non posso comprare un’auto di 1 milione di euro e dedurne l’80%!); nel secondo caso, la deduzione seguirà le regole fiscali previste in caso di autoveicolo dell’imprenditore ad uso promiscuo (non parliamo quindi né d’ipotesi di uso esclusivo né di auto concessa in uso al dipendente o di auto propria data in utilizzo alla propria società), e quindi i costi saranno deducibili al 20% (anch’essi con i limiti stabiliti dalla normativa) e l’IVA al 40%.

Per quanto concerne le imposte dirette (in maniera “masticabile”: le tasse che si pagano ogni anno sul reddito) la differenza non sarà collegata al tipo di attività esercitata ma dipenderà da 2 fattori: il regime contabile e la forma di impresa scelta (ditta individuale, s.n.c., s.r.l. etc).

Infine, ma non meno importante, è bene affrontare anche la fattispecie della partnership tra professionisti (notai, avvocati, commercialisti etc,) e il consulente finanziario. Infatti, allo scopo di “fare rete”, spesso i consulenti finanziari decidono di collaborare con figure professionali che possono portare nuovi bacini di utenti.

Come viene regolato tra le parti questo rapporto?

La natura del rapporto è sicuramente quella di contratto di consulenza tra le parti; quindi va normato in base ad un contratto dove vengono stabilite tra le parti patti e condizioni, limiti ed importi. Da un punto di vista strettamente fiscale, il consulente finanziario o il commercialista (a seconda di chi paga chi…) che emettono fattura, lo devono fare applicando l’IVA (o meno in base al regime contabile), ma senza l’applicazione di alcun tipo di ritenuta (fiscale o previdenziale).

Per ricevere maggiori informazioni, vi rimandiamo al prossimo inserto che verrà pubblicato su Patrimoni&Finanza e nel sito angelofiscale.it.

Dott. Giuseppe Scaringi, Commercialista, Revisore Contabile, Contezionso Tributario                                         Founder langelofiscale.it

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