Gennaio 21, 2026
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“Morto io, morti tutti”: gli italiani non amano la pianificazione successoria

Nonostante i divorzi in aumento e gli over 54 in crescita sostenuta, in Italia c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale.

In Italia c’è una bassa attitudine alla pianificazione successoria rispetto ad altri Paesi. Infatti, è stato stimato che solamente l’8% della popolazione italiana effettua una pianificazione successoria dei propri beni, mentre in Gran Bretagna, ad esempio, questa percentuale sale all’80%. Eppure, negli ultimi dieci anni l’età media dei componenti delle famiglie è aumentata e, secondo l’ISTAT, la fascia di popolazione di età superiore ai 54 anni rappresenta ad oggi circa il 36% degli individui, mentre nel 2007 era circa il 27%. In più, nello stesso periodo circa il 30% dei matrimoni si è concluso con la separazione e circa il 15% con il divorzio.

Dal contesto descritto finora, è possibile riassumere che i rapporti familiari sono sempre più articolati e complessi da gestire, e che c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale. Oggi più che mai, pertanto, c’è un grande spazio di consulenza professionale che porti avanti l’importanza di una corretta pianificazione successoria e la conseguente necessità di un supporto specialistico per la gestione del passaggio generazionale del proprio patrimonio. Pianificare correttamente (e in tempo) la futura trasmissione del patrimonio, infatti, consente di evitare una eccessiva frammentazione del proprio patrimonio immobiliare e aziendale in presenza di più eredi legittimi generati da diversi matrimoni e, conseguentemente, di generare eventuali liti tra gli eredi. Inoltre, la pianificazione patrimoniale consente di tutelare e proteggere persone che non sarebbero tutelate dalla legge in caso di premorienza in assenza di testamento (ad esempio conviventi more uxorio).

Su tutto, in ogni caso, domina il processo di Successione, che è l’evento attraverso il quale più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici in cui era titolare un’altra persona (c.d. de cuius). Gli eredi prendono il posto nei rapporti giuridici di carattere patrimoniale attivi e passivi facenti capo al defunto tranne per quanto riguarda i diritti personali che, come tali, si estinguono con la morte (come ad esempio l’usufrutto, il diritto di abitazione, la rendita vitalizia). La successione può essere di due tipi: legittima o testamentaria. La successione si definisce legittima quando l’eredità si devolve per legge, quindi non vi è esistenza di un testamento oppure, pur essendoci, è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo stesso. Diversamente, la successione si definisce testamentaria (o testata) quando l’eredità viene devoluta a seguito di un testamento, stilato dal de cuius.

Cosa prevede la legge italiana in merito alle imposte di successione, e come si posiziona il nostro Paese in un confronto internazionale? In base alla dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate competente, gli eredi sono obbligati in solido alla liquidazione delle corrispondenti imposte:
– 4% (con una franchigia di 1.000.000 euro) per coniuge e parenti in linea retta (discendenti e ascendenti);
– 6% (con una franchigia di 100.000 euro) per fratelli e sorelle;
– 6% (senza franchigia) per altri parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo grado;
– 8% (senza franchigia) per altri senza alcun grado di parentela (compresi conviventi more uxorio).

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro. Le ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale) sono esenti dal pagamento di imposte di successione. La legge 112/2016 sul «dopo di noi», riconosce la non applicazione delle imposte di successione sui beni gravati da un vincolo di destinazione in favore di una persona portatrice di handicap grave: è possibile istituire, attraverso il testamento, il “Trust dopo di noi” che prevede una serie di requisiti tra cui la finalità esclusiva dell’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.

Ma quali sono le aliquote previste dagli altri Paesi? Abbiamo visto come in Italia le imposte oscillano tra il 4% e l’8% a seconda del grado di parentela tra eredi e de cuius. Negli altri Paesi però le imposte sono ben più elevate. Infatti, si arriva ad applicare – in alcuni casi – anche una tassazione maggiore del 50%. Andando nello specifico, in Germania ad esempio le imposte di successione oscillano tra il 7 ed il 50%. In Gran Bretagna l’Inheritance Tax Act applica una tassazione del 40%, mentre in Francia l’aliquota varia dal 5 al 60%.

Consulenza patrimoniale

Come viene calcolato l’asse ereditario? L’asse ereditario si ottiene considerando il patrimonio complessivo del de cuius, sottraendo i debiti e sommando il valore, al momento dell’apertura della successione, delle donazioni (dirette e indirette) fatte in vita. All’interno del patrimonio complessivo rientra dunque non solo la componente finanziaria ma anche il valore del patrimonio immobiliare (pro-quota), eventuali quote di partecipazioni societarie, automobili, barche a vela, opere d’arte, collezioni di orologi etc. Il patrimonio del de cuius è anche detto “relictum”. Al relictum vanno poi sottratte le eventuali passività (debitum) ed aggiunte le donazioni fatte (donatum), per arrivare ad una rappresentazione definitiva dell’asse ereditario.

Ai fini della determinazione dell’asse ereditario, è necessaria anche la definizione del regime patrimoniale dei coniugi, ove esistenti. Dal vincolo del matrimonio discendono infatti conseguenze di fondamentale rilievo sul piano patrimoniale e successorio.

È possibile distinguere due possibili convenzioni matrimoniali secondo il codice civile:
a) il regime di Comunione legale, nel quale i beni acquistati durante il matrimonio, insieme oppure individualmente, entrano a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%; sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali acquistati da un coniuge per una successione o donazione e quelli acquistati reinvestendo il ricavato della vendita di beni personali.  
b) il regime di Separazione dei beni: ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. I coniugi mantengono invariati i loro patrimoni personali, sia per i beni acquistati prima del matrimonio sia durante la vita matrimoniale.

In base al primo regime (Comunione), in caso di morte di uno dei genitori la successione imputa il 50% al coniuge superstite e l’altro 50% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso, in parti uguali (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore). In base al regime della separazione dei beni, invece, nel classico esempio di famiglia composta da quattro persone (due genitori e due figli) la morte di uno dei genitori fa aprire una successione che imputa il 33% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore).

Consulenza Patrimoniale: professione del futuro, ma ancora da “identificare”

L’assenza di un corso di un percorso accademico specifico e di un albo dei consulenti patrimoniali sembra dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti, le comprende tutte.

Di Alessio Cardinale

Da circa dieci anni, ed in particolar modo da quando gli effetti della crisi del 2008 hanno consolidato la sensazione di insufficiente efficacia della consulenza finanziaria rispetto ai bisogni della clientela variamente patrimonializzata, si è fatto strada il concetto di consulenza patrimoniale, inteso come attività professionale all’interno della quale la gestione del patrimonio mobiliare rappresenta solo una parte. Nel corso degli anni, poi, dalla semplice definizione concettuale si è passati all’attribuzione di un contenuto e delle caratteristiche di questa professione, sulla quale sussiste ancora un certo grado di indeterminatezza legato, più che mai, all’assenza di una specifica disciplina giuridica. Infatti, come è già successo nella seconda metà del secolo scorso per la nascente professione di consulente finanziario, anche quella del consulente patrimoniale viene di fatto già svolta e, in un certo modo, auto-regolamentata prima ancora di una sua previsione nel nostro Ordinamento, e questo la rende estremamente inclusiva ma piuttosto vulnerabile.

Del resto, negli anni ‘70-’80 i primi fondi comuni di investimento venivano distribuiti senza alcuna regolamentazione da reti di “consulenti-venditori”, e solo agli inizi degli anni ’90 il sistema venne disciplinato grazie all’istituzione delle SIM (società di intermediazione mobiliare) e dell’albo dei promotori finanziari. Prima di allora, chiunque poteva vendere fondi comuni, e chiunque si fregiava, solo per questo, del titolo di “consulente finanziario”. Stessa cosa sta accadendo adesso, e in assenza di una disciplina giuridica molte professioni stanno rivendicando, alcune impegnandosi lodevolmente in modo ordinato e trasparente, altre in modo disordinato, i contenuti di una nuova professionalità che “va oltre” quella del consulente finanziario, dell’avvocato, del notaio e del commercialista, solo a titolo di esempio. Il consulente patrimoniale, infatti, a differenza del consulente finanziario abilitato fuori sede, non affronterà solamente il tema della consulenza di investimento, ma dovrà occuparsi di questioni che “invadono” l’area di competenza tipica di altre professionalità e che richiedono la conoscenza di ogni dettaglio relativo alla famiglia, alla sua composizione (allargata agli ascendenti), ai risparmi, alla gestione delle entrate e delle uscite, alla previdenza, agli impegni finanziari, alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare ed ad altro ancora, fino ad arrivare ai problemi inerenti le crisi familiari e quelli della pianificazione successoria e del passaggio generazionale.

Tutte competenze, pertanto, che richiedono una specifica formazione e che, per le loro caratteristiche, non potrebbero che essere di livello accademico. Questo basta per comprendere come non sia sufficiente, per alcune banche-reti, fregiare i propri consulenti finanziari del titolo di “consulente patrimoniale” solo in virtù della frequentazione di un corso di formazione di due o tre mesi e della consegna di un attestato. Ancora di più, è inopportuno attribuirsi da soli una simile qualifica, magari per via di un percorso di conoscenza personale, per potersi definire consulenti patrimoniali. Di certo, se volessimo individuare una formazione ed una esperienza fortemente “propedeutiche” a quella del consulente patrimoniale, il consulente finanziario sembra essere la figura più adatta per storia, prossimità alla famiglia-cliente e abilità nella gestione della relazione; essa però si scontra con innegabili (e del tutto logiche) carenze di preparazione difficilmente colmabili senza una preparazione universitaria almeno triennale o (almeno) di un master di pari livello. Pertanto, la scelta di limitare il contenuto della consulenza patrimoniale al rilascio di una semplice certificazione di basso valore pubblicistico oggi appare dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti specifici, le comprende tutte.

In realtà, questa paura non ha alcuna ragione di esistere, poiché la previsione legislativa di un albo dei consulenti patrimoniali, cui accedere solo dopo aver superato uno specifico corso di laurea – o altri corsi equipollenti – ed un esame attitudinale, avrebbe il compito di disciplinare, oltre ai contenuti, la giungla di tariffe e parcelle che, al momento, domina confusamente il nuovo contesto. Inoltre, la sua previsione normativa attribuirebbe notorietà alla professione e assicurerebbe un percorso di crescita alle nuove generazioni di consulenti finanziari, avvocati, commercialisti (etc) all’interno di un nuovo mercato di sbocco, senza dover per questo “invadere” le aree di competenza delle altre professioni: l’accesso alla giustizia, in qualunque forma, richiederà sempre un avvocato, e l’elaborazione di una pianificazione fiscale non potrà che essere fatta da un commercialista; il trasferimento di una proprietà immobiliare, così come la redazione di un testamento o la costituzione di un fondo patrimoniale, non potranno che essere perfezionati da un notaio, e la stima di un’opera d’arte vedrà il concorso fondamentale di un esperto in materia. In ultimo, proprio la consulenza patrimoniale assicurerebbe alle categorie professionali unite in team un notevole aumento del fatturato e dell’indotto, che è impossibile non intuire.

Pertanto, in tutti questi ambiti, nessuna invasione di campo può essere consentita dalla legislazione esistente, e certamente nessun consulente patrimoniale potrà permettersi di farlo in futuro. Il lavoro in team con gli altri professionisti, quindi, è l’unica strada possibile, da percorrere sotto l’egida di un corpo di leggi e regolamenti che ne preveda la forma giuridica, il contenuto, il valore economico e il metodo di “ingaggio” consentito al consulente, il quale potrà far accedere i clienti alla consulenza patrimoniale – come “condizione di procedibilità” – solo dopo aver  curato la redazione di un “questionario esteso” che la stessa ESMA-MiFID, oggi, neanche prevede, occupata com’è a burocratizzare la consulenza agli investimenti mobiliari. Il processo di consulenza patrimoniale, invece, è rivolto sia alle famiglie che alle imprese, e mette al centro di ogni progetto la persona (o la persona-imprenditore) osservando essenzialmente tre/quattro fasi molto più inclusive di quelle tipiche del processo di consulenza finanziaria. Più precisamente:
– identificazione dello status del cliente,
– mappatura del patrimonio personale,
– mappatura del patrimonio familiare (sia in caso di unione che in caso di separazione).

In sintesi, il questionario iniziale dovrà essere esteso ad altri aspetti della vita del cliente, e prima di procedere a un’analisi del patrimonio personale e/o familiare sarà necessario identificare il suo status giuridico come single o componente della coppia: coniugato, unito civilmente o convivente (unione di fatto) con o senza un contratto che ne regolarizzi i rapporti patrimoniali. Successivamente, per non creare “confusione” tra il patrimonio personale dei singoli partner e quello familiare, bisognerà procedere ad una “ricognizione” (ricostruzione) del patrimonio personale dei coniugi, e poi far seguire la ricognizione del patrimonio familiare, che va ricostruito in funzione del regime patrimoniale scelto dalla coppia per regolarizzare tutti i loro rapporti di natura economica (comunione o separazione dei beni) nati in costanza di matrimonio. Solo dopo questi tre passaggi, il consulente patrimoniale potrà affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e consigliare gli strumenti da adottare in tutti gli ambiti (finanza, previdenza, protezione etc).

Una eventuale quarta fase del processo di consulenza – sempre più importante – è quella dell’analisi degli effetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio; una fase piuttosto impegnativa per qualunque professionista, soprattutto nei casi in cui la coppia abbia originariamente scelto il regime di comunione dei beni.

In definitiva, questa nuova professione, di cui tanto si sente parlare, deve ancora essere “identificata” e, in un certo senso, anche “nobilitata” sia dall’Ordinamento che, soprattutto, dagli addetti ai lavori, tra i quali non si intravede ancora chi vorrà intestarsi la paternità di un percorso di legittimazione che, per sua natura, non potrà che essere legislativo.

Il ruolo dei consulenti patrimoniali nei modelli familiari “fluidi” e nelle separazioni

La “confusione patrimoniale” spesso anima le fasi più accese delle crisi familiari. In queste circostanze, si comprende l’utilità di allargare la sfera d’azione del consulente fin dal momento della formazione della coppia e poi lungo tutto il suo ciclo di vita.

Di Alessio Cardinale

L’osservazione della famiglia nella società moderna, in relazione ai rispettivi ruoli familiari, suggerisce sempre più chiaramente l’affermarsi di un nuovo modello di “famiglia fluida” che, al contempo, rivela anche una certa sua fragilità, testimoniata da frequenti separazioni e divorzi anche nelle coppie in età più matura. Ed è in riferimento a queste ultime che il consulente finanziario-patrimoniale viene investito oggi di una funzione rilevante, per via del suo grado di immediata prossimità alle famiglie clienti che altre categorie professionali non hanno.

Per meglio comprendere quali sono gli ambiti di applicazione della professione di consulente all’interno delle dinamiche familiari, è bene partire dai modelli di unione giuridicamente riconosciuti, analizzarne i differenti regimi patrimoniali e poi individuarne i bisogni in relazione alla tutela del patrimonio e dei componenti della famiglia sia nelle coppie unite che in quelle in fase di crisi. In linea di principio, infatti, dobbiamo distinguere tra un regime patrimoniale c.d. Primario, e cioè quello della comunione legale, ed alcuni regimi patrimoniali c.d. secondari, che corrispondono a quello della separazione dei beni, quello della comunione convenzionale ed al fondo patrimoniale. Traducendo i principi in fattispecie degne di tutela giuridica, invece, dobbiamo distinguere  tra matrimonio/unione civile e convivenza assistita da relativo contratto, per entrambe le quali è possibile scegliere il regime della comunione o della separazione dei beni.

Per la convivenza more uxorio, infine, non è previsto alcun regime patrimoniale e, pertanto, le tutele giuridiche per la coppia sono pressoché inesistenti.

Patrimonio, separazione e divorzio

Se il consulente finanziario-patrimoniale prende coscienza che dalla mutevolezza delle forme familiari deriva per lui la necessità di adeguare la propria offerta di servizi, egli dovrà aggiornare la sua cultura in relazione alle numerose implicazioni patrimoniali di un panorama così fluido, e aggiungere degli specifici strumenti di protezione del patrimonio, soprattutto quando la mancata osservanza di specifici doveri di un cliente possa incidere sul patrimonio in caso di futura crisi familiare e realizzare, in tal modo, il rischio di perdita di una proficua relazione professionale. La separazione di due coniugi-clienti, infatti, rappresenta per il consulente un momento di grande coinvolgimento emotivo del tutto simile a quello della dipartita di un cliente. La disgregazione della coppia, infatti, rappresenta comunque la “morte in vita” di un legame affettivo, e apre una sorta di “successione tra coniugi” che nessun notaio o avvocato potranno disciplinare con la stessa autorevolezza del consulente patrimoniale

Negli ultimi venti o trenta anni le coppie di nuova costituzione hanno fatto ricorso sempre più spesso al regime della separazione dei beni, che nel 2019 riguardava il 72,8% dei matrimoni (era al 62,7% nel 2008 e al 40,9% nel 1995). Quello della comunione, pertanto, è ancora molto diffuso, ma è possibile ritrovare diverse sfumature di “comunione in senso lato” anche nel regime della separazione dei beni (una casa acquistata in comproprietà, per esempio). In ogni caso, con la separazione tra i coniugi il tribunale scioglie il regime patrimoniale della comunione dei beni, e gli “ormai ex” coniugi potranno dividere tra loro i beni facenti parte della comunione, potendo successivamente acquistare beni in totale libertà, senza il timore di pretese dall’ex coniuge.

Separazione dei beni

Nel caso di beni acquisiti in comunione nonostante il regime di separazione dei beni, invece, per il loro scioglimento si dovrà fare ricorso al tribunale con una specifica istanza e chiedere al giudice di disciplinare tale scioglimento. E’ il caso, per esempio, dell’acquisto della casa coniugale effettuato in comproprietà dai coniugi immediatamente prima o durante il matrimonio. Ebbene, all’interno dell’abitazione familiare sussisteranno arredi ed altri beni che, oltre ad aggiungersi al valore delle rispettive quote di proprietà dell’immobile (di solito il 50% per ciascun coniuge, ma non sempre), devono essere ricondotti alla effettiva proprietà personale – si pensi ai regali di matrimonio, e da quale ramo familiare provengono – o, in caso di impossibilità o disaccordo, assegnati dal giudice secondo equità.

In caso di convivenza di fatto, invece, è bene specificare che gli acquisti fatti da ciascuno rimangono nella proprietà esclusiva di chi ha acquistato, anche se all’acquisto ha partecipato economicamente – in fiducia, per così dire – l’altro convivente. Quest’ultimo, in caso di rottura del legame affettivo-familiare, si troverebbe nella posizione di non poter recuperare la somma di denaro erogata per l’acquisto di un tal bene, causando un depauperamento del patrimonio personale che solo una eventuale azione di ingiustificato arricchimento, debitamente documentata e contestualizzata, potrebbe annullare a posteriori e dopo anni di battaglie legali.

Tornando al ruolo del consulente patrimoniale al verificarsi delle crisi familiari, bisogna distinguere quale possa essere la sua area di competenza e, soprattutto, di influenza, poiché nella generalità dei casi egli potrà intervenire solo DOPO l’inizio della crisi, non potendo fare nulla per evitarla nel caso di una sua irreversibilità. Pertanto, viene da chiedersi se la consulenza patrimoniale non possa allargare la propria sfera d’azione fin dal momento della formazione della coppia e lungo tutto il suo ciclo di vita. In tal senso, il suo ruolo verrebbe allargato anche ad altre funzioni fondamentale e socialmente rilevanti, poiché potrebbe aiutare la coppia a:
– analizzare la posizione della coppia all’interno del suo ciclo di vita e individuare il tipo di unione;
– individuare il “modello economico” dal quale far dipendere il funzionamento della famiglia;
– elaborare, preventivamente al matrimonio, la mappatura dei rispettivi patrimoni;
– ipotizzare il regime patrimoniale e le eventuali convenzioni (es. fondo patrimoniale);
– sensibilizzare la coppia sui rischi che una separazione “disordinata” può far sorgere sui rispettivi patrimoni;
– nel corso del matrimonio, individuare eventuali soggetti deboli (es. figli o coniuge con disabilità) e aiutare la coppia a predisporre adeguati mezzi di tutela patrimoniale nel loro interesse giuridicamente meritevole.

Più delicato è il ruolo del consulente nella transizione post-separativa del patrimonio, soprattutto in presenza di disparità di reddito e patrimonio tra gli ex coniugi. La separazione, infatti, “esaspera” le diversità che nel perdurare dell’armonia della coppia venivano superate per spirito di convivenza, ed in circostanze come queste il consulente si trova ad essere l’unica persona presente in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente e della sua famiglia. Pertanto, nei momenti che precedono la disgregazione della coppia sarà importante aver già svolto il lavoro di “mappatura” dei rispettivi patrimoni. Fatto questo, si potrà dare seguito alla procedura di pianificazione patrimoniale da osservare, in caso di separazione, nel modo seguente: il patrimonio familiare già mappato precedentemente va diviso al 50% al momento della separazione; a ciascuna delle quote così determinate deve essere sottratta la componente di patrimonio generata da ognuno dei due coniugi prima del matrimonio, che la legge considerale personale e che resta di proprietà esclusiva di ciascun coniuge (es. immobili acquistati o ricevuti in donazione prima del matrimonio, o avuti in eredità durante il matrimonio). L’immobile acquistato durante il matrimonio in regime di comunione, infatti, rientra nella c.d. “comunione immediata” anche se intestato solo ad uno dei due coniugi, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’acquisto sia avvenuto con denaro generato prima del matrimonio.

Pertanto, in qualunque rapporto di consulenza patrimoniale instaurato durante l’unione della coppia sarà importante osservare alcuni principi utili ad evitare quella “confusione” di rapporti economici che sta alla base di molti attriti tra ex coniugi, e che portano i contendenti a spendere tempo e denaro in procedure legali.

Tutela del patrimonio: in caso di divorzio è fondamentale la scelta del regime patrimoniale della coppia unita

Il regime di separazione dei beni scelto all’atto del matrimonio rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare anche in caso di separazione.

Com’è noto, in caso di separazione l’Ordinamento garantisce l’esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dal giudice nell’interesse della prole, e cioè l’assegnazione della casa coniugale, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e la quantificazione degli obblighi di mantenimento.

Come abbiamo già scritto a proposito della casa coniugale, tali provvedimenti, spesso presi senza il necessario approfondimento, sono alla base della distruzione di patrimoni anche di notevole entità, a tutto svantaggio delle generazioni successive. Relativamente ai diritti successori, infatti, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti a quello non separato: tranne che in caso di addebito della separazione, egli godrà della medesima posizione che rivestiva in presenza del matrimonio con convivenza. Tale circostanza è amplificata dal lungo intervallo temporale che intercorre tra la redistribuzione (spesso frettolosa, per via giudiziale) del patrimonio familiare in seguito ad una separazione, ed il passaggio del medesimo patrimonio (o di ciò che rimane), alle generazioni successive, una volta intervenuto il divorzio; tale intervallo di tempo può determinare risultati ampiamente differenti a seconda dell’assetto patrimoniale che è stato dato dalla coppia all’origine.

In generale, i beni acquistati prima delle nozze e quelli personali restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario. La scelta del regime patrimoniale da adottare va fatta all’atto del matrimonio; in assenza di scelte, vale automaticamente il regime della comunione legale, e qualunque esclusione di beni acquistati durante la comunione può essere convenuta solo se:

  • il denaro impiegato per l’acquisto sia di esclusiva titolarità di uno dei coniugi fin dal periodo antecedente al matrimonio (e quindi la sua provenienza deve essere anche tracciabile),
  • il denaro era frutto di successione o di donazione,
  • il denaro era derivante dalla vendita di beni di proprietà del coniuge (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009).

Di conseguenza, anche l’acquisto di beni strumentali all’esercizio della professione di uno dei coniugi ricade automaticamente in comunione se il denaro impiegato, sia pur “lavorato” e fatto fruttare da uno solo di essi, è invece riconducibile alla comunione (es. prelevato da un conto cointestato ad entrambi).

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Riassumendo, al fine di scegliere il giusto regime patrimoniale, si fa riferimento all’art. 177 del Codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione legale:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Secondo l’articolo 179 del Codice civile, invece, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  1. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
  4. i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui sopra o con il loro scambio, se la circostanza è espressamente dichiarata all’atto dell’acquisto.

I coniugi possono anche ricorrere alla comunione convenzionale, effettuata mediante un atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni, che modifica il regime di comunione dei beni e consente di mettere in comunione anche le proprietà acquisite individualmente prima del matrimonio, che sono escluse dal regime di comunione legale.

La scelta del regime di separazione dei beni deve effettuarsi avendo ben presenti la normativa del Codice Civile relativa alla responsabilità per i debiti contratti dai coniugi. Infatti, secondo l’articolo 186, i beni della comunione sono destinati a soddisfare, in generale, tutti gli obblighi derivanti dalla loro gestione, ed in particolare le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, nonchè ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia e per qualsiasi ragione o finalità. Ne consegue che (articolo 189) i creditori di uno dei coniugi che non trovino capienza nel suo patrimonio individuale potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, oppure (articolo 190) potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Invece, nella separazione dei beni, delle obbligazioni personali di uno dei coniugi risponde solo il patrimonio personale di costui, mentre quello dell’altro non viene coinvolto in nessun modo. Pertanto, nei confronti dei terzi creditori il regime di separazione dei beni rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare della coppia unita.

Nel divorzio, però, esiste una inaccettabile e sproporzionata (rispetto alle reali esigenze) compressione del diritto di proprietà che di fatto interrompe il ciclo di vita naturale del patrimonio, privilegiando nel lunghissimo periodo le esigenze dei c.d. soggetti deboli (tra cui i figli ricadono solo in via indiretta). I giudici, del resto, sono protesi a dover decidere su scenari di breve termine, e si dimostrano poco inclini a valutare quei progetti educativi e familiari che, tanto agognati dai genitori, non trovano mai spazio nei tribunali italiani.

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