Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro “per ogni evenienza” anziché proteggersi con una polizza assicurativa di responsabilità civile e/o professionale. Il problema è che, quando l’evenienza si verifica, il denaro accantonato spesso non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi.
“Stavo saldando, mi è partita una fiamma. Non sapevo che nell’intercapedine ci fosse un materiale coibentante infiammabile“. Così ha dichiarato, in preda alla disperazione, il fabbro che qualche settimana fa, chiamato da un inquilino, stava installando una cassaforte in un attico torinese da cui, come hanno stabilito i vigili del fuoco, è partito l’incendio. Da quel momento il professionista delle casseforti è sotto indagine della procura – l’accusa è di incendio colposo – e presto dovrà rendere conto in sede civile del risarcimento di tutti i danni causati dal rogo che ha distrutto i piani alti di un isolato in pieno centro del capoluogo piemontese.
Da un istante all’altro, il tempo di una scintilla che ha acceso del materiale infiammabile, e il fabbro – con ditta operante nel settore da lunga data – si ritrova debitore di qualche milione di euro. Infatti, il valore stimato degli appartamenti andati distrutti è di circa 2,5 milioni di euro, più i danni non patrimoniali-biologici per gli inquilini che faranno salire l’importo complessivo ben oltre i 3 milioni. La domanda è: come farà a pagare? L’assicurazione di responsabilità professionale, qualora ci sia, coprirà l’intera cifra, o prevede una franchigia? La polizza rischio incendio dell’edificio rifiuterà di coprire i danni, oppure risarcirà gli inquilini e poi si rivarrà sul fabbro?
Questa vicenda di cronaca insegna una piccola grande verità: se sei un professionista o un imprenditore, il rischio di diventare debitore senza aver contratto formalmente un debito è sempre presente, soprattutto quando si parla di responsabilità professionale verso terzi. In realtà, anche la “semplice” responsabilità civile può determinare l’obbligo di risarcire danni causati a persone o cose e non riguardanti la famiglia, e ciò può avvenire sia in forma diretta che indiretta. L’importante è assicurarsi, in modo tale da invertire il processo di rimborso da parte della compagnia: non all’assicurato autore del danno, ma direttamente a chi lo ha subito.
La fonte normativa di questa particolare tipologia di copertura assicurativa sta nell’art. 1917 del Codice Civile, che rispetto all’assicurazione di responsabilità civile recita “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato da quanto questi deve pagare ad un terzo in considerazione di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Pertanto, una polizza del genere assicura il patrimonio dell’assicurato, e più precisamente lo copre dal rischio di potenziale diminuzione di patrimonio derivante da un eventuale risarcimento a terzi. Di conseguenza, si stratta di uno strumento di protezione patrimoniale che, agendo dal lato della prevenzione, dovrebbe essere utilizzato da qualunque patrimonial[1].

Come tutte le coperture assicurative, bisognerà prestare grande attenzione al massimale assicurato, e cioè alla somma massima che l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato in caso di sinistro a lui imputabile per fatto non doloso. Questo massimale, infatti, potrebbe essere automaticamente decurtato da una franchigia che, sebbene faccia scendere il prezzo della polizza anche del 30-40%, si rivela come un boomerang allorquando il danno causato a terzi è di entità elevata, come nel caso del fabbro torinese. In casi come quello, infatti, una franchigia del 10% significherebbe lasciare nelle mani dell’assicurato l’obbligo di pagare diverse centinaia di migliaia di euro di tasca propria.
In ogni caso, non c’è contenzioso civile che non richieda l’intervento di un avvocato che sostenga la propria difesa e cerchi di limitare i danni. Gli avvocati, però, costano parecchio, così come può essere piuttosto elevata la c.d. soccombenza nelle spese legali della controparte in un eventuale procedimento civile di natura risarcitoria. Di conseguenza, sottoscrivere l’appendice di polizza – o meglio ancora una polizza dedicata – per la copertura delle spese legali in caso di controversia è un ulteriore atto di protezione patrimoniale che però deve sottostare a precise regole di “ingaggio”: è l’assicuratore che si occupa della
gestione della vertenza e di organizzare la linea difensiva, e l’assicurato deve accettare la linea e non deve prendere iniziative personali con la controparte. In quest’ultimo caso, infatti, le spese sostenute non verrebbero rimborsate dalla compagnia. Contestualmente, esiste l’obbligo per l’assicurato di collaborare senza ostacolare in alcun modo l’operato della compagnia nella gestione della vertenza. In caso contrario, quest’ultima può rivalersi sull’assicurato per eventuali sue inadempienze degli obblighi contrattuali.
In definitiva, l’effetto più benefico di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e/o professionale è quello, da un lato, di trasferire il rischio ad un terzo soggetto (la compagnia assicurativa) e, dall’altro, quello di accantonare risparmio per altri scopi, più concreti e “performanti”, del non si sa mai. Eppure, Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro per ogni evenienza e non si proteggono attraverso una di queste polizze così utili e pratiche, vivendo quindi “pericolosamente” la propria vita lavorativa. Spesso, infatti, quando la famigerata evenienza si verifica, il denaro accantonato non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi, e diventa necessario fare ricorso all’indebitamento.
[1] Individuo o gruppo familiare detentore di una ricchezza mobiliare e immobiliare pari ad almeno 750.000 euro. Tale classe di individui identifica massimamente i c.d. babyboomer, ossia i nati tra il 1955 ed il 1965, periodo del boom economico italiano.



Il più importante di tutti è certamente il c.d. questionario, che è stato concepito fin dall’inizio come un semplice passaggio amministrativo e che, invece, dovrebbe rappresentare un momento di fondamentale approfondimento sia in occasione dell’inizio di una relazione professionale, sia della sua prosecuzione. I prodotti finanziari, infatti, sono semplici “materie prime” da lavorare per delineare il portafoglio finanziario (e non solo) dell’investitore. Per compiere correttamente questo compito, è necessario attribuire maggiore dignità a questa fase del processo di consulenza che i “geniali architetti” della MiFID hanno immaginato come routinaria, una sorta di catena di montaggio dove non viene lasciato alcuno spazio alla professionalità del consulente e, soprattutto, alle caratteristiche peculiari di quel dato cliente e/o famiglia.
consentirebbe di effettuare il necessario approfondimento che ogni cliente merita, nonché di inquadrare meglio le caratteristiche della sua famiglia, eliminando alla fonte i rischi professionali derivanti dal dover attribuire – in accordo con il cliente, sapete di cosa parlo – una profilatura più “evoluta” (nonostante un più basso livello di esperienza e conoscenza), meno conservativa e, quindi, meno limitata in termini di opportunità finanziarie di lungo periodo.
La MiFID, nel suo “delirio ragionieristico” di voler incasellare l’incasellabile, sembra essere stata costruita senza tener conto della funzione fondamentale del consulente quale educatore finanziario. In pratica, chi l’ha concepita sembra aver mandato a tutto il sistema un messaggio “politico” di questo tipo: “continuate a fare ciò che volete, basta che le carte siano a posto!”.
Inoltre, le due MiFID, combinate tra loro, contengono altri due
Va da sè che quello degli USA è il risultato di un processo evolutivo avvenuto in una società diversa dalla nostra (da noi, fortunatamente, se hai bisogno di un ospedale ti curano comunque gratis), ma non è questo il punto. Il “punto”, infatti, è che il sistema europeo della MiFID, nato per primeggiare con quello statunitense, fa ancora acqua da tutte le parti. Infatti l’obiettivo di perseguire il processo “evolutivo” e/o di crescita degli investitori europei, sbandierato dagli architetti della MiFID, non trova alcuna corrispondenza proprio nello strumento cardine della consulenza, e cioè nel questionario, che non lascia alcuno spazio alla personalizzazione e all’approfondimento cui invece dovrebbe obbligatoriamente sottostare.
La fase preliminare di “esame e diagnosi” patrimoniale – ossia quella della compilazione del questionario – è talmente delicata e importante per la relazione con il risparmiatore e per la stabilità dei ricavi di una banca-rete, che andrebbe remunerata in modo autonomo, proprio come accade negli Stati Uniti, dove nelle più importanti banche di consulenza la funzione della raccolta dati viene addirittura affidata a risorse umane specializzate, diverse dal consulente che elaborerà poi la strategia e l’asset allocation patrimoniale completa. A ben vedere, remunerare alcune funzioni di qualità come quella della raccolta dati eliminerebbe il fisiologico conflitto d’interessi che si instaura allorquando le mutate esigenze del cliente in termini di obiettivi ed orizzonte temporale più breve implicano, ad esempio, una riduzione dei margini di ricavo derivanti dal dover adottare un asset allocation più prudente o conservativa. Peraltro, dal momento che il cliente non è sufficientemente educato sulla estrema utilità di tali informazioni, finisce con il trasmetterle al consulente in grave ritardo, o a non trasmetterle affatto.













