Maggio 11, 2026
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Tokenizzazione dei fondi: la spinta dei big europei potrebbe riscrivere il wealth management

Tokenizzazione di fondi e share class, MMF tokenizzati come collaterale e nuove responsabilità per intermediari e banche depositarie nel perimetro di regolazione europea.

di Giuseppe Anfuso

Gestori globali come Amundi, Franklin Templeton e Aviva Investors hanno avviato la tokenizzazione di fondi e share class su infrastrutture DLT, con primi impieghi di money market fund tokenizzati come collaterale in programmi istituzionali già operativi dall’inizio del 2026. Il mutamento di scenario non discende da una singola legge, ma dall’allineamento tra regolazione vigente (UCITS, AIFMD, MiFID II, disciplina MMF) e nuove aperture delle banche centrali all’uso di tokenised assets come garanzie, come mostrano le recenti dichiarazioni della Banca d’Inghilterra e gli interventi sul tema della BCE. Ne risultano direttamente coinvolti risparmiatori, imprese che utilizzano linee di credito garantite da fondi, banche depositarie, SGR e intermediari che prestano servizi di investimento. Le ricadute immediate attengono alla trasformazione operativa del risparmio gestito, alla gestione collaterale e alla responsabilità dell’intermediario di servizi di investimento in un contesto di quote dematerializzate e circolanti su blockchain. Per il wealth management, la questione di fondo è se la fund tokenisation costituisca soltanto un’efficienza di back-office oppure una reale nuova infrastruttura per il risparmio privato europeo.

Dal fondo tradizionale alla fund tokenisation
Negli ultimi di due anni la fund tokenisation è passata da sperimentazione di laboratorio a modello distributivo che intercetta il cuore dell’industria dei fondi. Amundi ha lanciato il suo primo fondo comune tokenizzato e una tokenised share class del fondo monetario Amundi Funds Cash EUR, emessa su una piattaforma DLT con il supporto di CACEIS quale banca depositaria e provider di servizi di asset servicing. In parallelo, Franklin Templeton ha sviluppato, tramite la piattaforma Benji, una gamma di tokenised money market funds, oggi utilizzati anche come collaterale in ambito crypto-istitutional, mentre Aviva Investors ha ufficializzato l’obiettivo di tokenizzare prodotti sul registro XRP in collaborazione con Ripple.

Dal punto di vista regolamentare, la novità si innesta sulla disciplina esistente: i fondi restano soggetti alle regole UCITS AIFMD, alle norme su product governance e novità MiFID II in tema di product intervention, oltre che alla disciplina specifica sui money market funds introdotta a livello europeo dopo la crisi finanziaria. La DLT è impiegata come infrastruttura tecnologica di rappresentazione delle quote, ma non incide sulla natura giuridica dell’OICR né sul regime di vigilanza prudenziale applicabile a gestori e depositarie. La continuità di disciplina è un punto dirimente: la tutela dei risparmiatori resta formalmente ancorata ai presidi tradizionali (prospetto, KID, controlli sui conflitti di interesse), ma muta la modalità con cui proprietà, trasferimenti e diritti connessi alle quote vengono registrati e resi opponibili.

Tokenised share class e MMF usati come collaterale
La tokenizzazione dei fondi si traduce, in concreto, nella creazione di tokenised share class, ossia classi di quote rappresentate su blockchain che coesistono con le share class tradizionali del medesimo fondo. Ciò consente di valorizzare i vantaggi operativi della DLT (regolamento quasi istantaneo, maggiore tracciabilità, potenziale riduzione degli errori operativi), mantenendo invariati i documenti di offerta, il profilo di rischio-rendimento e le politiche di distribuzione. Per gli intermediari che forniscono servizi di investimento, tuttavia, la presenza di quote on chain richiede un adeguamento dei sistemi di registrazione e un aggiornamento degli obblighi di trasparenza, a partire dall’informativa tecnologica e operativa verso la clientela al dettaglio.

L’altro fronte riguarda l’impiego di MMF tokenizzati come collaterale. Il caso Franklin Templeton-Binance mostra come le quote di money market fund regolamentato possano essere tokenizzate e quindi utilizzate, attraverso un layer di custodia specializzato, come garanzia off-exchange per operazioni su una grande piattaforma di trading digitale. In questo snodo la responsabilità dell’intermediario di servizi di investimento cambia fisionomia: il rischio di controparte non si concentra più soltanto sell’exchange, ma sull’intera catena di custodia, dai provider di wallet istituzionali alle infrastrutture DLT, con impatto diretto sul regime di tutela dei risparmiatori e sugli obblighi di best execution.

Cosa cambia per il risparmio gestito e wealth management
Per i gestori europei, la fund tokenisation rappresenta soprattutto una leva di efficienza e di ampliamento della base distributiva, con la possibilità di raggiungere investitori più giovani e digital-native, come riconoscono anche alcune autorità di vigilanza britanniche che hanno aperto ai tokenised funds per attrarre nuova clientela. Per le strutture di wealth management, l’impatto è più profondo: la tokenizzazione delle share class consente di immaginare modelli di frazionamento delle quote, accesso quasi “h24” al regolamento delle operazioni e integrazione con piattaforme di finanza decentralizzata, mantenendo tuttavia il perimetro delle licenze MiFID. In tale scenario, la responsabilità dell’intermediario di servizi di investimento si sposta sempre più sul presidio tecnologico (cybersecurity, resilienza operativa DORA-style) e sulla capacità di illustrare al cliente, in modo comprensibile, il funzionamento della fund tokenisation e i rischi correlati.

Anche il rapporto banca-cliente è destinato a evolvere: l’investitore retail potrebbe detenere in portafoglio quote tokenizzate di fondi monetari impiegate come collaterale per linee di margine, lombard o servizi di trading avanzato, con riflessi sulla valutazione del merito creditizio e sul profilo di rischio-rendimento dell’intero dossier titoli. In questa prospettiva il tema della tutela dei risparmiatori diventa centrale, poichè la maggiore liquidità apparente associata alla tokenizzazione non elimina il rischio di corse alla liquidità o di disallineamenti di prezzo in situazioni di stress di mercato.

Fiscalità, oneri di compliance e nodi interpretativi
Sul piano fiscale, la fund tokenisation non modifica, in linea di principio, il regime di capital gain applicabile alle quote di fondi UCITS o alternativi: il parametro resta quello della plusvalenza al disinvestimento, con le consuete ritenute alla fonte o dichiarazioni in capo all’investitore, a seconda dell’ordinamento nazionale. Tuttavia, la circolazione continua di token rappresentativi di quote e l’uso di MMF tokenizzati come collaterale sollevano questioni applicative: il momento di realizzo della plusvalenza, la qualificazione dei proventi da staking o leading di token di fondi, l’interazione con regimi speciali di tassazione dei dividendi eventualmente introdotti per integrare asset digitali e strumenti finanziari tradizionali.

In prospettiva, non è escluso che la crescente responsabilità dell’intermediario di servizi di investimento induca il legislatore a intervenire con una novità di disciplina specifica per la qualificazione fiscale di token di fondi, in coerenza con la disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati.

Gli oneri di compliance aumentano: le SGR devono integrare nelle policy interne i rischi operativi specifici della DLT, aggiornare i modelli di gestione del rischio e assicurare che i controlli di secondo livello coprano non solo l’aderenza a UCITS/AIFMD, ma anche la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche utilizzate. Restano aperti diversi nodi interpretativi: chi sopporta l’onere probatorio in caso di contestazione sulla titolarità di una quota registrata su blockchain; come si coordina la prova della proprietà “on chain” con i registri tenuti dalle banche depositarie; quali responsabilità gravano sui nodi validatori quando operano in un ecosistema permissioned controllato da intermediari vigilati.

Prossimi passi: tra stabilità finanziaria e concorrenza
L’inserimento della fund tokenisation nel quadro sistematico della vigilanza europea richiama i principi di stabilità finanziaria, parità di trattamento tra risparmiatori e neutralità tecnologica delle norme. L’uso di MMF tokenizzati come collaterale può attenuare alcune rigidità del sistema, agevolando la gestione intraday della liquidità e la copertura dei margini, ma rischia di amplificare dinamiche pro-cicliche in caso di shock sui tassi o di crisi di fiducia nei fondi monetari. In questo contesto, la tutela dei risparmiatori richiede un bilanciamento accurato tra innovazione e presidi macroprudenziali, anche alla luce delle recenti riflessioni della banche centrali europee sull’uso di asset tokenizzati come collaterale nei sistemi di pagamento e nelle operazioni di rifinanziamento.

Per i grandi gestori europei, spingere sulla fund tokenisation significa perseguire un vantaggio competitivo nella corsa globale agli asset tokenizzati, ma comporta anche una responsabilità di sistema: definire standard di mercato in materia di governance DLT, interoperabilità e gestione degli incidenti operativi, in coerenza con le novità MiFID II e con i principi sul regime di capital gain applicabile ai nuovi strumenti finanziari. Per il wealth management, la sfida sarà integrare tali soluzioni in un’offerta che resti comprensibile per i clienti, presidiare la responsabilità dell’intermediario dei servizi di investimento e tradurre la tecnologia in un effettivo miglioramento del profilo di rischio-rendimento, e non soltanto in una leva di marketing digitale. Se questa transizione sarà gestita in continuità con i principi di tutela dei risparmiatori, la tokenizzazione dei fondi potrà diventare un tassello stabile della nuova infrastruttura finanziaria europea, anziché l’ennesima moda tecnologica.

L’ESMA ha intenzione di sacrificare i consulenti finanziari sull’altare della politica europea?

L’ultimo documento dell’ESMA sui costi dei servizi finanziari in Italia si rivela come un concentrato di ipocrisia comunicativa, tipico di chi vuole imporre all’industria obiettivi di politica internazionale: nessun richiamo alla sostenibilità finanziaria di una ulteriore riduzione dei margini, e le performance degli strumenti finanziari analizzate solo in funzione dei loro costi. 

Di Massimo Bonaventura

Prima di rispondere alla domanda posta dal titolo di questo articolo, è buona pratica analizzare il contesto da cui essa si genera.

Dopo aver imposto all’industria del Risparmio europeo, attraverso le MiFID, una riforma che ha rivelato tutta la sua inconcludenza nei momenti difficili, e dopo aver obbligato le banche a sostenere oneri aggiuntivi per circa 2,5 miliardi di euro, l’ESMA non intende fermarsi nella sua “furia politica iconoclasta” contro i costi dei servizi di investimento, sciorinando un rapporto che finisce con l’essere una chiara manifestazione di intenti – neanche troppo futuri – con cui si mette a rischio la sopravvivenza di un intero modello economico che dà lavoro a decine di migliaia di addetti. Infatti, il recente documento dell’ESMA dal titolo molto eloquente “I clienti al dettaglio continuano a perdere a causa dei costi elevati dei prodotti di investimento” (“retail clients continue to lose out due to high investment products costs”), da un lato intende mettere a nudo le scarse capacità delle società di gestione di realizzare performance in grado di compensare adeguatamente con i risultati i costi del servizio, ma dall’altro svela una posizione “dogmatica” che, con le logiche dell’industria, c’entra poco e niente.

Infatti, nel suo terzo rapporto statistico annuale sul costo e la performance dei prodotti di investimento al dettaglio dell’Unione europea, l’ESMA rileva che i costi di investimento in prodotti finanziari chiave, come fondi OICVM, fondi alternativi al dettaglio e prodotti di investimento strutturato (SRP) rimangono elevati e riducono il risultato dell’investimento per gli investitori finali, e che “le informazioni chiare e comprensibili sull’impatto dei costi sui rendimenti sono fondamentali per consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate”.

Fin qui nulla di nuovo; del resto, la rendicontazione ai clienti non è certamente più una novità, e gli investitori non sono mai stati – sulla carta – così informati come oggi grazie alla ulteriore “operazione trasparenza” messa in opera dalla MiFID II. Il rapporto, però, si snoda in una serie di osservazioni che mettono in relazione due grandezze, ossia costi e rendimenti, completamente diverse tra loro sia per natura che per finalità: i primi sono grandezze di natura quasi del tutto fissa, e servono a determinare la sostenibilità di tutti i costi e degli utili per gli azionisti delle aziende facenti parte dell’industria del Risparmio; i secondi sono una grandezza variabile che serve a remunerare il capitale investito dai risparmiatori e determinano, in funzione delle specifiche categorie a cui appartengono gli strumenti finanziari, la qualità e l’affidabilità nel tempo del lavoro svolto dai gestori e dai distributori. L’ESMA, pertanto, mette in relazione strettissima un indice di quantità e un indice di qualità, ossia due grandezze per nulla sostituibili né fungibili, ma “ne fa funzione” fino a fare dei primi (i costi) l’unica variabile che ha il dovere di mutare.

In sintesi, il messaggio implicito dell’ESMA è questo: siccome il mercato non consente di andare al di là di certi risultati, bisogna tagliare i prezzi, e quindi licenziare del personale, risparmiare sui costi fissi e variabili, per consentire ai risparmiatori di ottenere performance più soddisfacenti. Praticamente, è come dire che, se le banane vendute al mercato non sono poi così buone, bisogna tagliare i costi di produzione e distribuzione delle piantagioni di banane per ottenere un raccolto di migliore qualità.

Ma chi lo ha detto? Con una logica come questa, l’anno successivo avremo meno banane al mercato, e non è detto che quelle che arriveranno saranno più buone di quelle dell’anno prima. 

L’ESMA, pertanto, con la sua crociata contro i costi dei servizi di investimento mostra di non ritenere poi così importante l’unica grandezza che conta veramente nel settore del Risparmio, e cioè la ricerca della qualità (nel tempo). I suoi documenti, anziché contenere una contraddizione in termini, dovrebbero sollecitare – anche forzosamente – la ricerca di una maggiore profondità e selezione nelle ricerche e nello studio dei mercati finanziari, invece di “vincere facile” imponendo alle aziende di ridurre “ad oltranza” i costi per la clientela e, quindi, i propri ricavi e utili. Questo “gioco”, negli ultimi dodici anni, è costato la testa di migliaia di consulenti con un portafoglio medio inferiore ai 10 milioni di euro, sacrificati sull’altare dell’ideologia amministrativa e della politica europea che costringeva le reti a dover rincorrere i legittimi obiettivi di sostenibilità per i propri conti economici.

In definitiva, l’ultimo documento dell’ESMA sui costi dei servizi finanziari in Italia si rivela come un concentrato di ipocrisia comunicativa, tipico di chi vuole imporre all’industria obiettivi di politica internazionale: nessun richiamo alla qualità del servizio, né alla sostenibilità finanziaria di una riduzione dei margini, e le performance degli strumenti finanziari analizzate solo in funzione dei loro costi

A dimostrazione che si tratti, da parte dell’ESMA, di un atteggiamento squisitamente politico, i suoi burocrati non hanno mai prodotto un solo studio che definisca, una volta per tutte, il livello “equo” di costi che un investitore è tenuto a pagare in relazione alla qualità del servizio ricevuto, e che consenta all’industria del Risparmio (e ai suoi addetti) di avere una visione chiara del futuro che non sia quella di una totale “disintermediazione” della distribuzione e la conseguente sparizione dal mercato di reti e consulenti. E se sono bastati tredici anni per abbattere i margini commerciali del 50%, quel timore è oggi più che giustificato.

Del resto, l’approccio “burocratico” dell’Europa, come è stato dimostrato dai “elefanti normativi” delle due MiFID, mostra di privilegiare la quantità assicurata dalla c.d. Consulenza Difensiva, e non la qualità né l’interesse dei risparmiatori, i quali non hanno mai visto una campagna mediatica preventiva che spiegasse loro gli intenti dell’Europa in relazione alla trasparenza finanziaria, e nemmeno conoscono la storia delle due MiFID: in considerazione dell’altissimo valore sociale dell’iniziativa – la tutela del Risparmio – non sarebbe stato dovere dell’ESMA informare i cittadini europei, come accade in qualunque processo di formazione legislativa sui grandi temi (es. riforma della Giustizia, Clima e tutela dell’Ambiente, Sanità Pubblica, Scuola etc), prima e dopo il rilascio delle MiFID?

A quanto pare, per l’ESMA non era necessario tenere informato il pubblico dei risparmiatori, semplicemente perché non gli interessava farlo. Se non è ipocrisia questa….

Ascofind: dal 10 Marzo nuove norme sulla trasparenza per i mercati e i consulenti finanziari

Ascofind, Associazione che rappresenta le società di consulenza finanziaria (SCF), informa con un comunicato stampa sugli sviluppi normativi e regolamentari in materia di trasparenza sui fattori di sostenibilità nei servizi di investimento.

(Comunicato Stampa) Milano, 1 Marzo 2021 – Il prossimo 10 marzo entra in applicazione il Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation), che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari.

Il nuovo Regolamento costituisce una tappa importante del Piano d’azione per la finanza sostenibile della Commissione europea nel quale vengono delineate la strategia e le misure da adottare al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, orientando gli investimenti verso un’economia sostenibile e contribuendo così all’attuazione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Il regolamento SFDR stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai servizi di investimento.

L’art. 3 del Regolamento prevede che i soggetti che svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni forniscano informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nella loro attività di consulenza.

La Consob, nel richiamo di attenzione n. 1/20 pubblicato il 12 marzo 2020, sottolineava la necessità che i soggetti abilitati ai servizi di investimento (tra i quali sono incluse anche le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari autonomi) prendessero in considerazione le indicazioni contenute nella normativa vigente al fine di:

 fornire agli investitori informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito all’integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento;
 fornire agli investitori una descrizione della natura e dei rischio degli strumenti finanziari, inclusi i fattori di sostenibilità;
 valutare gli elementi non finanziari al momento della raccolta delle informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente, acquisendo notizie anche in merito alle preferenze del cliente sui fattori ambientali, sociali e di governance;
 nell’ambito degli obblighi di product governance, considerare le specifiche preferenze della clientela in materia di sostenibilità.

Massimo Scolari, Ascofind

Ascofind, nella piena consapevolezza che le informazioni relative all’integrazione dei fattori di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti debbano tenere debitamente conto delle dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle attività e della tipologia dei servizi di investimento, invita le società di consulenza finanziaria ad integrare i rischi di sostenibilità nella propria attività di consulenza e a fornire ai clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito alle caratteristiche di sostenibilità dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati.