Gennaio 21, 2026

Responsabilità medica e obblighi assicurativi. Vietato economizzare sulla copertura

Le coperture risultano spesso insufficienti a tutelare il patrimonio di famiglia, soprattutto se vengono perfezionate “in economia”

Relativamente ai danni (veri o presunti) causati da colpa medica, i dati statistici sono allarmanti per la categoria; Infatti, dal 1994 al 2017 il numero di denunce è cresciuto del 300%, ed il valore dei sinistri liquidati, nel 2016, è schizzato ad oltre 100.000 euro di media.

Una catastrofe, che solo in parte è motivata da un presunto basso livello di competenza dei nuovi medici, ed è invece attribuibile alla mancanza di figure realmente indipendenti dalla politica, capaci “per mestiere” di razionalizzare le risorse, migliorare l’organizzazione della Sanità italiana e non lasciarsi condizionare da nessuno.

Ritornando all’argomento (assicurazioni mediche), per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, è previsto l’obbligo di copertura assicurativa (art. 10 L. 24/2017) o di altre analoghe misure. In relazione a queste ultime, gli ospedali e le cliniche posso effettuare, in luogo di una copertura assicurativa, un accantonamento certificato di somme di una certa entità per far fronte alle eventuali richieste di risarcimento, evitando così gli elevatissimi costi delle polizze. In ogni caso, le strutture sanitarie sono responsabili civilmente verso terzi e verso chiunque si trovi stabilmente all’interno della struttura (ivi compresi i medici). La copertura di tale responsabilità si estende anche ai danni causati da qualunque tipologia di personale, e quindi anche da quello che svolge l’attività di formazione, di aggiornamento, di sperimentazione e di ricerca clinica, nonché da coloro che effettuano prestazioni in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
Le strutture sono persino obbligate a pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.

Relativamente ai medici “anziani”, otto su dieci di loro sono stati sottoposti, almeno una volta in tutta la loro vita professionale, a procedimenti civili o penali per gli errori commessi durante lo svolgimento dell’attività, e questo fa comprendere come sia fondamentale, per essi, tutelare il proprio patrimonio anche con adeguate coperture assicurative. Queste, però, risultano spesso del tutto insufficienti allo scopo, soprattutto se vengono perfezionate “in economia”. Infatti, per alcune categorie di medici (ortopedici, ginecologi e chirurghi estetici) l’accesso a coperture efficaci è diventato difficile, ed il costo di una polizza può superare facilmente i 10.000 euro annui per una vera assicurazione globale (fino alla colpa grave, il cui risarcimento potrebbe superare anche il milione di euro solo in relazione al danno biologico).

È noto, infatti, che esistono categorie professionali più rischiose di altre. Per dare solo un’idea indicativa, la tariffa annua da pagare per essere assicurati varia a seconda della categoria a cui si appartiene:

  • dai 1.000 ai 3.000 euro per un Commercialista, un Avvocato o un Consulente del Lavoro,
  • fino ai 3.500 euro per un Ingegnere,
  • fino a 10.000 euro per un chirurgo,
  • oltre 10.000 euro (anche fino a 30.000 euro) per un chirurgo di alta specializzazione.

Molto medici, purtroppo, accettano di perfezionare polizze con efficacia limitata, perché economicamente più accessibili. Così facendo, però, vista la frequenza con cui essi vengono coinvolti (anche senza concreto fondamento o addirittura falsamente) in procedimenti di risarcimento del danno, rischiano di veder colpito il proprio patrimonio.
Nella pratica, una volta avvenuto il sinistro, il professionista medico o l’ente ospedaliero coinvolti trasmettono la pratica alla compagnia assicurativa con la quale hanno stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale. La società di assicurazione, normalmente, chiede al presunto danneggiato una perizia del proprio medico legale e, sulla base di quanto risulterà, deciderà se offrire una certa somma a titolo di risarcimento o se rifiutare del tutto la richiesta avanzata dal danneggiato.
Generalmente, se la somma offerta appare inferiore a quanto dovuto, o se la richiesta viene rifiutata, il paziente agirà in giudizio per il diritto al risarcimento del danno subito.

Questa fase è fondamentale: se il medico ha già effettuato delle azioni a difesa del patrimonio prima ancora di ricevere la notifica di qualunque atto (azione di rivalsa, citazione, diffida, querela etc), potrà affrontare la situazione con animo più sereno. In caso contrario, egli non avrà il tempo per realizzare una struttura di protezione patrimoniale in grado di essere credibile e di poter reggere in un giudizio di opposizione (a meno che non si abbiano figli o coniuge con disabilità, a cui poter vincolare con successo una porzione dei beni).
Infatti, il nostro Ordinamento è fatto piuttosto bene: nessun tentativo di forzare la legge può passare indenne se non si siano opposti in tempo utile interessi realmente meritevoli di tutela e, appunto, credibili.

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Buona lettura !

 

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