Maggio 10, 2026
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Lo studio delle polizze assicurative per il medico: al bando quelle che costano poco

In caso di responsabilità medica, una copertura assicurativa insufficiente avrà effetti gravi sul professionista e sulla propria famiglia. Necessario adottare anche strumenti non assicurativi di difesa del patrimonio

Una polizza assicurativa sui rischi professionali va stipulata tenendo conto del criterio di rispondenza delle sue coperture alle esigenze specifiche del medico. Il suo studio, pertanto, richiede molta attenzione su alcuni aspetti fondamentali.

Il primo è il suo massimale, cioè il massimo esborso che la compagnia assicurativa è disposta a pagare in caso di sinistro. L’ambito professionale dei medici coinvolge la salute e la vita del paziente, per cui i massimali inferiori al milione di euro sono da ritenersi del tutto inadeguati.

Se il medico è un libero professionista o lavora con attività extra-muraria, è necessario sottoscrivere una polizza che copra la colpa professionale senza alcuna limitazione. Tale copertura prevede un costo annuo piuttosto elevato e, per molti medici, poco sostenibile, per cui l’offerta delle compagnie assicurative ha incontrato una forte domanda di polizze che, in cambio di un costo accessibile, garantiscono coperture limitate. Se così deve essere, allora, è più che ragionevole effettuare anche un approccio concreto verso gli strumenti non assicurativi di protezione del patrimonio.

Il secondo elemento da considerare è la franchigia, ossia l’importo fisso che in caso di sinistro resta a carico dell’assicurato. A nostro modo di vedere, per realizzare una prima tutela patrimoniale, qualunque soluzione che preveda una franchigia non è accettabile, anche se riduce di molto il premio annuale da pagare.

Uguale opinione è da esprimersi sui c.d. scoperti, ossia una sorta di franchigia che grava in misura percentuale sul danno a fronte di un premio annuo ridotto. Per chiarire il problema, è meglio affidarsi ad un esempio: se la franchigia è pari al 10%, ed il danno per cui il medico è chiamato in causa vale un milione di euro di risarcimento, 100.000 euro rimarranno a suo carico.

Ancora, vanno valutate le eventuali esclusioni dalla copertura, come quelle relative alla mancata acquisizione o al vizio del consenso informato, alla mancata o difforme compilazione della cartella clinica, ai fatti già noti al momento della stipula della polizza, ai casi di sospensione e radiazione dall’albo professionale, oppure alla mancata rispondenza del risultato per interventi con finalità estetiche.

La tutela legale del medico, poi, è da tenere in grande considerazione. Generalmente, infatti, le compagnie impongono i propri legali, che – probabilmente – faranno prima gli interessi della compagnia e poi, qualora le esigenze coincidano, quelli del medico, il quale invece dovrebbe poter scegliere di persona il proprio legale e il proprio perito di parte. Pertanto, è sempre consigliabile sottoscrivere una polizza di tutela legale che preveda espressamente la copertura economica preventiva in caso di contenzioso penale (sempre escluso dalla polizza di responsabilità civile professionale). Infatti, alcune compagnie offrono polizze che, a fronte di premi molto contenuti, prevedono la liquidazione dell’indennizzo solo alla fine del terzo grado di giudizio, costringendo il medico ad anticipare tutte le spese e, visti i tempi lunghi della Giustizia, a far fronte per lungo tempo con il proprio patrimonio personale.

Facendo esperienza degli eventi accaduti a molti medici, sempre più ospedalieri scelgono comunque la copertura assicurativa prevista per la libera professione. In questo modo, infatti, sia pur gravati da un maggior costo, essi si sentiranno più sereni nello svolgimento di qualsiasi attività sanitaria, come i casi di sostituzione o quelli di guardia medica. Ma anche per la tutela dalle attività svolte a titolo gratuito (volontariato) o ad amici e parenti.

Relativamente al c.d. Massimale Aggregato, questa particolare forma di copertura consiste non in una polizza individuale (che copre un solo medico), ma in una polizza collettiva (che copre, cioè, un gruppo di assicurati con un unico massimale); la si può trovare facilmente nelle convenzioni stipulate da sindacati e associazioni, ma conviene starne alla larga: il massimale che viene messo a disposizione è condiviso da tutti gli assicurati, per cui può accadere che un sinistro molto grave di un solo professionista esaurisca tutto il massimale previsto, e tutti gli altri si ritrovino assolutamente scoperti per l’anno in corso.

Inoltre, è bene ricordare che, nelle strutture sanitarie, la responsabilità in caso di danno non è mai di una singola persona, bensì ripartita tra il medico, gli infermieri e la stessa struttura. In alcuni casi, poi, se un’infermiera arreca danno ad un paziente, ne risponde anche il medico di turno. Questa categoria di responsabilità si chiama Solidale, e la maggioranza delle assicurazioni non la copre.

Oggi tutte le assicurazioni di responsabilità civile professionale per i medici sono in regime “claims made” (in italiano: a richiesta fatta); questo vuol dire che il medico è coperto solo se il danno e la conseguente richiesta di risarcimento avvengono durante il periodo di efficacia della polizza. Purtroppo, tra l’attività sanitaria che ha causato il danno ed una eventuale richiesta di risarcimento possono passare anche degli anni. Per garantirsi dai danni commessi prima della stipula della polizza l’assicurazione deve necessariamente avere la garanzia pregressa, e cioè una clausola che copra i rischi con validità retroattiva (anche in caso di sostituzione di una vecchia polizza con quella di un’altra compagnia); in caso contrario il medico rischia di rimanere scoperto nonostante abbia pagato regolarmente il premio.

In definitiva, questa serie di elementi dovrebbe scoraggiare un medico a sottoscrivere con leggerezza una polizza dal costo conveniente, oppure a ritenere che il solo strumento assicurativo, per quanto costoso e completo, sia sufficiente a tutelare il suo patrimonio. Un approccio superficiale sul tema, infatti, nasconde delle insidie che, in assenza di altri strumenti di difesa patrimoniale preventiva, avranno effetti tangibili e irreversibili sul tenore di vita del professionista e della propria famiglia.

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La responsabilità professionale medica, la medicina difensiva ed i rischi patrimoniali del sanitario

Qualunque ramo della chirurgia è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti. I medici alla continua ricerca di punti di riferimento in difesa della propria autonomia e dell’esperienza

Quella dei medici è, senza dubbio, la categoria più esposta ai rischi, sia in sede civile che penale, strettamente connessi allo svolgimento della professione. Secondo un’indagine della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari (2015), il 95% dei procedimenti penali per lesioni colpose a carico di medici e operatori delle professioni sanitarie si conclude con un proscioglimento, ma nei tribunali civili le richieste di risarcimento sono accolte nel 34% dei casi.

Secondo quanto riportato lo scorso 18 giugno Roma, in occasione del convegno CIC (Collegio italiano dei chirurghi) su “Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn”, complessivamente ogni anno oltre 35 mila azioni legali vengono intentate contro i medici da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità: è questa la fotografia attuale della chirurgia italiana, e i procedimenti legali sono in costante aumento.

Questo dato rappresenta, oggettivamente, un problema per un medico su tre; inoltre, la stessa indagine rivela che la maggiore preoccupazione dei medici non consiste nel possibile esito negativo del procedimento giudiziario, ma nella richiesta del risarcimento economico e nella sua copertura finanziaria.

L’istituto di ricerca Marsh Italia ha recentemente presentato la nona edizione del report sulla Medical Malpractice in Italia (Medmal – Studio sull’andamento del rischio da medical malpractice nei clienti sanitari pubblici). L’indagine ha riguardato un campione di 42 strutture sanitarie pubbliche distribuite sul territorio nazionale, di cui si sono considerati i sinistri negli ultimi 12 anni. Ebbene, nel periodo considerato si sono verificati circa 10.500 sinistri, con un costo complessivo superiore a 900 milioni di euro. Nell’ultimo anno della rilevazione si è avuta una media di 27,5 sinistri per struttura sanitaria. Il costo medio di ciascun sinistro ha toccato punte di 97.000 euro di risarcimento, ed oggi si attesta sui 90.000 euro.

Il risultato (suffragato da altre recenti indagini) è che l’80% dei medici adotta frequentemente strategie denominate difensive, e più precisamente: il 51% ha prescritto farmaci non necessari e il 24% ha prescritto trattamenti non necessari; il 26% ha escluso pazienti a rischio da alcuni trattamenti, al di là delle normali regole di prudenza e il 14% ha evitato procedure rischiose (diagnostiche o terapeutiche) su pazienti che avrebbero potuto trarne beneficio.

Ma cos’è la medicina difensiva?

È quel complesso di pratiche terapeutiche condotte non tanto per tutelare la salute del paziente (ovviamente, neanche per danneggiarla), quanto per evitare la possibilità di un contenzioso. La M.D. può essere attuata con:

– un comportamento cautelativo di tipo positivo e preventivo, che sulla carta diminuisce i rischi per il paziente, ma quando non è necessario aumenta notevolmente il costo della Sanità nazionale: ricorso a servizi sanitari non sempre necessari, analisi, visite o trattamenti;

– un comportamento cautelativo di tipo negativo, che si realizza per mezzo dell’astensione dagli interventi ritenuti ad alto rischio.

Lo scopo di queste due categorie di comportamento è sempre quello di poter presentare la documentazione che attesti che il medico ha operato secondo gli standard di cura previsti.

La stessa esistenza della medicina difensiva dovrebbe far comprendere quanto il tema del rischio professionale medico, e quello dei risarcimenti economici ad esso correlati, sia così sentito. Oggi i casi che frequentemente vengono denunciati riguardano la mancanza o l’inadeguatezza del c.d. consenso informato, il ritardo di diagnosi dell’infarto, gli errori nell’anestesia, errori trasfusionali, eccessiva attesa per il parto cesareo, interruzione di gravidanza non riuscita, oltre a casi clamorosi – ad onor del vero, piuttosto rari – come quelli che vedono strumenti chirurgici dimenticati nel corpo del paziente o l’asportazione di un organo sano simmetrico a quello malato.

Anche la chirurgia estetica/plastica, grazie al successo riscontrato in quasi tutte le fasce della popolazione, è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti, sulla scorta dell’errata opinione che, in relazione agli interventi di natura estetica, il chirurgo estetico non può limitarsi a garantire solo di fornire al meglio la propria professionalità, ma deve anche garantire anche la buona riuscita dell’operazione. La medicina estetica, infatti, non ha di per sé un fine curativo, ma tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche di chi decide di ricorrervi. Per tale ragione, al contrario di quanto avviene negli altri rami della medicina, essa è risultata più soggetta a essere considerata fonte di un’obbligazione di risultato: il paziente vuole che il successo di quanto richiesto al chirurgo sia effettivamente conseguito.

Sulla scorta di questo principio, un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che l’obbligazione del chirurgo estetico fosse una obbligazione di risultato (Cassazione n. 10014/1994, Tribunale di Padova 10/03/2004). Oggi, invece, i tribunali considerano l’obbligazione del medico estetico al pari di quella di qualsiasi altro medico.
Eppure, fatte tutte queste premesse, bisogna dire che la categoria dei medici fa poco per attuare i rimedi della prevenzione in tema di difesa del patrimonio.

Vediamo il perché.

Come abbiamo visto, l’esercizio della professione sanitaria contiene obbligazioni di comportamento e non di risultato; questo significa che il medico si impegna a prestare la propria opera adottando in maniera ineccepibile tutte quelle norme di comportamento etico e scientifico previste per il caso specifico, ma non è responsabile del mancato conseguimento del risultato sperato, se questo non è dipeso da un suo errore o da una sua negligenza. Pertanto, l’inadempimento del medico si configura nella  violazione delle norme di comportamento sanitario, e non nell’esito sfortunato nella mancata guarigione del paziente (che può dipendere da mille altri fattori).

A ben vedere, forte è la similitudine con la responsabilità del magistrato; questi infatti non è mai perseguibile in relazione all’attività di interpretazione delle leggi, a meno che non si dimostri che egli abbia violato le norme procedurali (negligenza) e di comportamento proprie della sua categoria (es. colpa grave, dolo e/o colpa inescusabile o dolo nel voler favorire una parte processuale a discapito dell’altra). La differenza tra i due – medico e magistrato – è che il primo può essere attaccato direttamente e portato in giudizio, mentre il secondo no, anche quando dimostra una grave imperizia.

Ma ci fermiamo qui, perché la questione è degna di molta attenzione, e ci porterebbe fuori tema. Il punto è un altro: qualunque consulente finanziario/patrimoniale che ha già rapporti professionali con clienti medici, o quanti tra i primi volessero proporsi alla categoria sanitaria con argomenti veramente validi (che non sia il solito “migliorfondo ultraperformante”), dovrebbero parlare quasi esclusivamente di tutela del patrimonio familiare del medico, e cioè di colui che vive ogni giorno sul filo del rasoio, e pensa che tutto sommato non possa accadere nulla se ha lavorato bene. Infatti, se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare a fronteggiare un numero sempre crescente di richieste risarcitorie, ne risentirà la qualità del Sistema ed un danno per gli utenti, creando un circolo vizioso dove allo svilimento della professione medica si accompagnerà il ricorso sempre più frequente alla Medicina Difensiva. Quest’ultima, come sappiamo, comportando un aumento eccessivo di esami e accertamenti,  genera ogni anno un costo stimato in più di 11 miliardi di euro.

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La responsabilità civile del medico. L’onere della prova alla luce delle recenti modifiche normative

Con le nuove norme i medici potranno svolgere con più tranquillità la propria attività, senza ricorrere alla medicina difensiva

Nell’ambito della responsabilità medica, una particolare importanza ricopre la prova del nesso di causalità. In generale, chi non ha dimestichezza dell’argomento si chiede se deve essere il paziente a provare la connessione causale tra l’errore (presunto) del medico e il danno da lui subito, oppure il medico a provare l’assenza del nesso di causalità tra il proprio intervento sanitario e il danno subito dal paziente.

Dalla risposta a questa domanda (oggi più netta, ma fino ad un paio di anni fa piena di distinguo) dipende il destino della gran mole di contenzioso che, anche in maniera temeraria, ha spinto tante persone a richiedere risarcimenti non sufficientemente fondati (la statistica parla di 7 istanze respinte ogni 10).

Prima di rispondere, è bene analizzare ciò che prevede la legge n. 24 del 2017, ma anche come si è mossa la Corte di Cassazione. Fino a pochi mesi fa, sebbene la Cassazione avesse costantemente attribuito l’onere di dimostrare il nesso causale al danneggiato, su quest’ultimo gravava un minore o maggiore onere probatorio a seconda che venisse contestata al medico una responsabilità civile o penale. Pertanto, occorreva fare un po’ di chiarezza sul tema, dal momento che la recente fuga delle assicurazioni dal settore sanitario per l’alto rischio di contenzioso, nonchè i costi elevatissimi (si parla di circa 10 miliardi di euro) attribuiti alla c.d. medicina difensiva hanno determinato l’esigenza di un necessario passaggio normativo.

Così, la nuova legge dell’8 marzo 2017 n. 24 ha riformato la responsabilità professionale degli operatori sanitari, muovendosi sul doppio binario di una maggiore tutela del cittadino e sul riequilibrio del rapporto tra medico e paziente.

In ambito civilistico, l’art. 7 della legge 24/2017 lascia immutata la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, e ribadisce che «l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile» (risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). Pertanto il giudice, nel determinare il risarcimento, tiene conto della condotta generale e particolare del medico e decide secondo le tabelle di danno biologico previste dal codice delle Assicurazioni.

Al fine di limitare l’accesso al contenzioso ai soli casi di autentica “malasanità”, il Legislatore ha delineato una nuova prospettiva che rende più gravoso l’onere della prova per il presunto danneggiato, in ciò dando più serenità ai medici e mettendo un freno al ricorso alla medicina difensiva da parte degli stessi operatori. Di conseguenza, per medici e infermieri legati alle strutture sanitarie da contratto di lavoro dipendente, la responsabilità contrattuale, con la nuova legge, sembra cedere il passo alla responsabilità extracontrattuale, e questo significa un termine di prescrizione di 5 anni (anziché 10) e, soprattutto, l’onere per il paziente di provare la colpa dei sanitari.

L’effetto, naturalmente, sarà quello di indirizzare la gran parte delle richieste risarcitorie verso la sola struttura sanitaria. Con le nuove norme, quindi, i medici potranno svolgere con più tranquillità la propria attività, a beneficio dei pazienti, venendo meno il timore di vedersi costretti a pagare risarcimenti non per la presenza di una colpa, ma per l’impossibilità di dimostrarne l’assenza.

Maggiore serenità di lavoro, però, non significa impunità, bensì maggior grado di responsabilità in tutti i casi in cui il paziente può provare sia l’origine contrattuale del contatto con il singolo professionista, sia il nesso di causalità con il danno subito. Per questo motivo, e per garantire adeguata tutela ai pazienti realmente danneggiati, la responsabilità delle strutture sanitarie, pubbliche e private, è sempre contrattuale, anche quando l’ospedale si avvale dell’opera di medici (es. richiesti dagli stessi pazienti) non legati da rapporti di dipendenza.

In tema di responsabilità contrattuale, la Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da colpa medica ha l’onere di provare il nesso di causalità tra la malattia, il suo aggravamento ovvero la nuova patologia e la condotta commissiva o omissiva dei medici.

Di recente il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3690/2018, si è pronunciato sull’onere della prova in materia di responsabilità medica (chirurgia estetica, istanza di risarcimento sulla non corretta esecuzione di un intervento di rino-setto-plastica ad una paziente). In questa sentenza, il giudice ha confermato che si è richiamato all’orientamento consolidato della Cassazione, decidendo che per ricollegare “un evento lesivo ad un atto medico colposo occorre che sussista tra i due elementi un nesso causale non in termini di certezza (come avviene in sede penale) né di mera possibilità, ma di rilevante probabilità, nel senso che il comportamento commissivo o omissivo del singolo sanitario o della struttura deve aver causato il danno lamentato dal paziente con un grado di efficienza causale così alto da rendere più che plausibile l’esclusione di altri fattori…”.
Una volta provato tale nesso di causalità, spetterà alla struttura sanitaria dimostrare che:

  1. la prestazione medica dovuta risultava impossibile per causa non imputabile alla clinica (o ospedale), oppure
  2. l’inadempimento è stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, che ha reso impossibile il ricorso alla comune diligenza.

Tale riparto dell’onere della prova chiarisce con esattezza i confini entro i quali chi avanza richieste di risarcimento dovrà muoversi in ambito giudiziario.

Infine, la Corte di cassazione ha ribadito che, nei giudizi di responsabilità medica che rientrano nell’ambito della responsabilità contrattuale, è il paziente che deve dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento. Se tale nesso, all’esito dell’istruttoria, non risulta provato e la causa del danno lamentato rimane quindi incerta, la domanda risarcitoria verrà rigettata.

Quest’ultima decisione della giurisprudenza, se da un lato rassicura chi esercita scrupolosamente la professione medica, preferendo mettere a frutto la propria competenza e talento senza cedere alla tentazione della medicina difensiva, dall’altro non elimina alla radice i timori derivanti dalle possibili conseguenze, sul patrimonio familiare, di una richiesta risarcitoria.

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Responsabilità medica e obblighi assicurativi. Vietato economizzare sulla copertura

Le coperture risultano spesso insufficienti a tutelare il patrimonio di famiglia, soprattutto se vengono perfezionate “in economia”

Relativamente ai danni (veri o presunti) causati da colpa medica, i dati statistici sono allarmanti per la categoria; Infatti, dal 1994 al 2017 il numero di denunce è cresciuto del 300%, ed il valore dei sinistri liquidati, nel 2016, è schizzato ad oltre 100.000 euro di media.

Una catastrofe, che solo in parte è motivata da un presunto basso livello di competenza dei nuovi medici, ed è invece attribuibile alla mancanza di figure realmente indipendenti dalla politica, capaci “per mestiere” di razionalizzare le risorse, migliorare l’organizzazione della Sanità italiana e non lasciarsi condizionare da nessuno.

Ritornando all’argomento (assicurazioni mediche), per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, è previsto l’obbligo di copertura assicurativa (art. 10 L. 24/2017) o di altre analoghe misure. In relazione a queste ultime, gli ospedali e le cliniche posso effettuare, in luogo di una copertura assicurativa, un accantonamento certificato di somme di una certa entità per far fronte alle eventuali richieste di risarcimento, evitando così gli elevatissimi costi delle polizze. In ogni caso, le strutture sanitarie sono responsabili civilmente verso terzi e verso chiunque si trovi stabilmente all’interno della struttura (ivi compresi i medici). La copertura di tale responsabilità si estende anche ai danni causati da qualunque tipologia di personale, e quindi anche da quello che svolge l’attività di formazione, di aggiornamento, di sperimentazione e di ricerca clinica, nonché da coloro che effettuano prestazioni in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
Le strutture sono persino obbligate a pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.

Relativamente ai medici “anziani”, otto su dieci di loro sono stati sottoposti, almeno una volta in tutta la loro vita professionale, a procedimenti civili o penali per gli errori commessi durante lo svolgimento dell’attività, e questo fa comprendere come sia fondamentale, per essi, tutelare il proprio patrimonio anche con adeguate coperture assicurative. Queste, però, risultano spesso del tutto insufficienti allo scopo, soprattutto se vengono perfezionate “in economia”. Infatti, per alcune categorie di medici (ortopedici, ginecologi e chirurghi estetici) l’accesso a coperture efficaci è diventato difficile, ed il costo di una polizza può superare facilmente i 10.000 euro annui per una vera assicurazione globale (fino alla colpa grave, il cui risarcimento potrebbe superare anche il milione di euro solo in relazione al danno biologico).

È noto, infatti, che esistono categorie professionali più rischiose di altre. Per dare solo un’idea indicativa, la tariffa annua da pagare per essere assicurati varia a seconda della categoria a cui si appartiene:

  • dai 1.000 ai 3.000 euro per un Commercialista, un Avvocato o un Consulente del Lavoro,
  • fino ai 3.500 euro per un Ingegnere,
  • fino a 10.000 euro per un chirurgo,
  • oltre 10.000 euro (anche fino a 30.000 euro) per un chirurgo di alta specializzazione.

Molto medici, purtroppo, accettano di perfezionare polizze con efficacia limitata, perché economicamente più accessibili. Così facendo, però, vista la frequenza con cui essi vengono coinvolti (anche senza concreto fondamento o addirittura falsamente) in procedimenti di risarcimento del danno, rischiano di veder colpito il proprio patrimonio.
Nella pratica, una volta avvenuto il sinistro, il professionista medico o l’ente ospedaliero coinvolti trasmettono la pratica alla compagnia assicurativa con la quale hanno stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale. La società di assicurazione, normalmente, chiede al presunto danneggiato una perizia del proprio medico legale e, sulla base di quanto risulterà, deciderà se offrire una certa somma a titolo di risarcimento o se rifiutare del tutto la richiesta avanzata dal danneggiato.
Generalmente, se la somma offerta appare inferiore a quanto dovuto, o se la richiesta viene rifiutata, il paziente agirà in giudizio per il diritto al risarcimento del danno subito.

Questa fase è fondamentale: se il medico ha già effettuato delle azioni a difesa del patrimonio prima ancora di ricevere la notifica di qualunque atto (azione di rivalsa, citazione, diffida, querela etc), potrà affrontare la situazione con animo più sereno. In caso contrario, egli non avrà il tempo per realizzare una struttura di protezione patrimoniale in grado di essere credibile e di poter reggere in un giudizio di opposizione (a meno che non si abbiano figli o coniuge con disabilità, a cui poter vincolare con successo una porzione dei beni).
Infatti, il nostro Ordinamento è fatto piuttosto bene: nessun tentativo di forzare la legge può passare indenne se non si siano opposti in tempo utile interessi realmente meritevoli di tutela e, appunto, credibili.

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La responsabilità medica e la natura dei rischi della professione

Anche i medici di base e la loro ASL di appartenenza possono rispondere di condotte negligenti o dolose verso i pazienti

In tutti i casi in cui il paziente ritiene di aver subito un danno da parte di un medico e vuole agire contro di lui, è importante individuare la natura del rapporto giuridico (contrattuale oppure extra-contrattuale) che si instaura tra il medico e il paziente.

Nel caso in cui il rapporto si sia instaurato tra un paziente ed un medico libero professionista (che esercita attività medica privatamente, cioè senza servirsi di strutture pubbliche o private) il rapporto è certamente di natura contrattuale. Pertanto, in caso di lesioni personali del paziente o del suo decesso, è configurabile una responsabilità civile e penale, e chi ha subito il danno (anche i suoi eredi, in caso di morte) potrà presentare una querela e costituirsi parte civile nel relativo procedimento.

Sotto il profilo del danno, infatti, chi lo ha subito potrà richiedere il risarcimento di quello patrimoniale, morale, di relazione e biologico, calcolati in relazione alla propria età ed al grado di invalidità procurato al paziente.

Recentemente, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8770/2018, si è pronunciata sul perimetro temporale di applicazione della legge, sorto a seguito dell’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24. Quest’ultima, abrogando la precedente normativa, ha rimodulato i limiti della colpa medica quando questa è ipotizzabile anche nel rispetto delle linee-guida dettate in materia. In particolare, le Sezioni Unite si sono soffermate sul tema della natura, della finalità e della validità delle linee-guida (che di fatto hanno costituito l’intera impalcatura della legge) ed hanno spiegato che queste linee-guida, pur delineando i parametri necessari per l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, non rappresentano veri e propri precetti capaci di generare colpa specifica in caso di loro violazione, dal momento che le raccomandazioni in esse contenute dovranno adattarsi al caso concreto. In sostanza, per la Cassazione le linee guida non rappresentano una “barriera” contro ogni ipotesi di responsabilità, essendo la loro efficacia dipendente in ogni caso dall’adeguatezza (tutta da dimostrare) al caso concreto.

Del resto, se le linee-guida dovessero rappresentare una guida vincolante e “automatica”, non ci sarebbe spazio per l’esperienza ed il talento, e la medicina diventerebbe una sorta di ufficio pubblico dove verrebbero evase semplici pratiche burocratiche.

Ve lo immaginate?

Pertanto, le Sezioni Unite, relativamente alla colpa medica, hanno enunciato i seguenti principi, in ciò chiudendo il cerchio di applicazione per i tribunali di merito: “L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico“.

Precedentemente, una corposa produzione di sentenze di Cassazione aveva già delineato i confini della responsabilità medica negli ambiti più disparati.

Innanzitutto, anche nei casi in cui la struttura ospedaliera ospiti un sanitario chiamato dal paziente, la Corte ha affermato che l’ospedale non può essere parificato, in quanto a responsabilità, ad una struttura alberghiera, e rispondere così solo dei servizi tipici senza doversi preoccupare  di quanto avviene all’interno delle camere. Inoltre, nella medesima decisione, la Corte ha stabilito che tale responsabilità ha natura contrattuale (contratto di spedalità o di assistenza sanitaria) ex art. 1218-1228 del Codice Civile – diretta e indiretta – perché derivante dall’inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario in qualità di “ausiliario necessario” della struttura, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale di medici anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose.

Quest’ultima norma è importante anche per tracciare il perimetro delle responsabilità dei medici di base, i quali non ne sono esenti per il solo fatto di non praticare la chirurgia; infatti, i pazienti danneggiati dalla loro eventuale condotta colposa o negligente possono agire per ottenere il risarcimento non solo verso lo stesso sanitario, ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza.

In relazione alla tipologia di responsabilità, quella della struttura sanitaria è certamente di natura contrattuale, mentre quella del medico di base è di tipo extracontrattuale, così come quella degli altri medici che non agiscono nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
La corretta informazione al paziente è alla base anche di recenti pronunce di una certa importanza. Infatti, relativamente al Consenso Informato, con la sentenza n. 20885/2018 la Cassazione ha chiarito che le conseguenze della sua mancata osservanza variano da caso a caso, ma devono distinguersi due ipotesi:

  • quella in cui dalla lesione del diritto al consenso informato siano derivate (non importa se in buona o cattiva fede) conseguenze per la salute del paziente (il quale chiede il risarcimento del danno),
  • quella in cui il paziente, a seguito dell’omesso consenso, si rivolga al giudice solo per la lesione al suo diritto all’autodeterminazione.

Nel primo caso, il paziente può essere risarcito solo nella misura in cui provi che, se fosse stato debitamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia che gli è stata praticata. Nel secondo caso, non è necessaria la prova del rifiuto, ma il danno è risarcibile a condizione che sia stata superata la soglia della gravità dell’offesa (secondo i principi stabiliti dalle sentenze della Cassazione a Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008).

In tutta evidenza, i medici italiani camminano ogni giorno “sul filo del rasoio” (ma sono tante le denunce c.d. temerarie), ed è solo grazie alla professionalità acquisita sul campo se essi riescono a tutelare la loro integrità professionale e patrimoniale. Diversi di loro, però, non riescono ad opporre idonei mezzi di tutela economica, e rischiano di mettere a repentaglio tutto ciò che è stato creato nel tempo. Infatti, i beni possono rimanere bloccati anche per anni (in caso di sequestro cautelativo), creando enormi disagi all’intero nucleo familiare.

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Buona lettura !