Aprile 29, 2026
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Immobili per l’impresa nel 2021. Lo sviluppo industriale e commerciale passa anche da loro

I dati Istat relativi al terzo trimestre del 2021 evidenziano un aumento del Pil del 2,6% rispetto al trimestre precedente, e confermano la chiusura d’anno a +6%. Risultati incoraggianti, che si trasmettono anche al settore immobiliare per l’impresa.  

di Fabiana Megliola*

Per parlare del settore degli immobili per l’impresa, occorre contestualizzarlo all’interno del quadro economico del nostro Paese, che continua a dare segnali positivi grazie ai progressi della campagna vaccinale e al recupero della mobilità. Infatti, gli ultimi dati diffusi dall’Istat, relativi al terzo trimestre del 2021, evidenziano un aumento del Pil del 2,6% rispetto al trimestre precedente, e confermano la chiusura d’anno a +6%.

Risultati incoraggianti, resi possibili grazie al traino dell’industria e al recupero dei servizi, in particolare dal comparto manifatturiero. All’interno di questo scenario, Tecnocasa evidenzia un aumento della domanda di immobili per l’impresa, in acquisto ed in affitto, da destinare alla produzione e allo stoccaggio delle merci. Le aziende, infatti, cercano metrature ampie per collocare impianti o per stoccare le materie prime a seguito di processi di riorganizzazioni delle filiere o di reshoring finalizzato a ridurre la distanza tra approvvigionamento, produzione e consumo. Continua, poi, il buon andamento della logistica grazie al boom dell’e-commerce, dato che su questo settore è stato realizzato il 73,5% di operazioni di locazione ed il 26,5% di operazioni di acquisto. Per le prime prevale la finalità di stoccaggio (48%), seguita dalle lavorazioni artigianali (14,4%) e dalla produzione (11%); ed anche in acquisto prevale la finalità di stoccaggio (50,8%). Questo trend trova conferma nei dati di uno studio del Politecnico di Milano, che conferma lo stoccaggio merce come prioritario, sebbene preveda un futuro di magazzini capillari e di prossimità, automatizzati e sostenibili.

Per tutte queste tipologie di immobili, a prescindere dalla finalità per cui vengono locate o acquistate, è importante la location lungo arterie di collegamento strategiche e a ridosso delle metropoli. Anche il contenimento dell’impatto ambientale è importante in questo settore, che soffre di una carenza di offerta in grado di rispondere alle esigenze delle imprese: aree di carico scarico, presenza di bilici, altezze adeguate e soprattutto impianti a norma. Inoltre, vi è carenza di nuove costruzioni per l’impresa, per cui nell’ultimo anno diverse aziende hanno commissionato la costruzione di capannoni e sta aumentando la ricerca di terreni dove costruire.

I capannoni si lasciano alle spalle dieci anni di ribasso di prezzi, che sono diminuiti del 31,4% per le soluzioni nuove e del 34,6% per quelle usate. I canoni di locazione hanno avuto un ribasso maggiore sulle tipologie nuove (-29,3%) rispetto a quelle usate (-24,7%). Questo ha portato però le imprese solide patrimonialmente ad acquistare, cogliendo delle opportunità e sapendo che poi devono procedere a riqualificare.  Lo dimostrano anche i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate, che nel 2021 hanno testimoniato un aumento delle transazioni di immobili destinati all’impresa del 65,2% rispetto al 2020 e del 20% rispetto al 2019. I tagli più richiesti sia in locazione che acquisto sono inferiori a 500 mq, ma c’è un discreto movimento per le metrature oltre i 1500 mq.

Sul mercato dei negozi, i prezzi e i canoni sono ancora in diminuzione e, dopo le difficoltà importanti registrate durante il lockdown, sembrano esserci ora spiragli di ripresa. Le informazioni congiunturali più recenti segnalano un’ulteriore forte espansione dei consumi, favorita dall’allentamento delle restrizioni associato ai progressi nella campagna di vaccinazione. Il clima di fiducia delle famiglie è a livelli elevati e gli ultimi dati sui consumi degli Italiani, diffusi da Censis e Confimprese, fanno ben sperare (+14,2% rispetto allo stesso periodo del 2020). A tal proposito, diverse indagini suggeriscono che gli italiani hanno il desiderio di acquistare nei negozi e di tornare allo shopping fisico, da cui trarre emozioni e benessere. Pertanto, la tendenza sarà quella di procedere ad una combinazione di canali fisici e online. Tra questi certamente il settore della ristorazione, che in seguito al forte ridimensionamento dei flussi turistici è in parte sopravvissuta grazie al delivery e alla possibilità di occupare gli spazi esterni nei mesi estivi, ed anche grazie alla rinegoziazione dei canoni di locazione.

Si conferma la tenuta del negozio di vicinato, in particolare nelle zone più periferiche dove aprono ancora minimarket. Le catene della distribuzione organizzata continuano a cercare spazi da destinare all’apertura di supermercati di prossimità, anche in zone centrali. Maggiori difficoltà per le posizioni di minor passaggio occupate da attività che ricorrono esclusivamente all’e-commerce e da chi eroga servizi a persone e imprese (è il caso dell’ufficio su strada).  C’è interesse da parte degli investitori, che restano prudenti, alla ricerca di immobili spesso già locati da tempo ad inquilini affidabili e con rendimenti che possono superare anche il 10 % annuo lordo. Il ribasso dei prezzi di questo asset immobiliare, infatti, ha incentivato l’acquisto: negli ultimi dieci anni i valori sono diminuiti del 38% nelle vie di passaggio e del 42,5% nelle vie non di passaggio, i canoni di locazione hanno registrato una contrazione del 36% sulle vie non di passaggio e del 37,8% nelle vie di passaggio. E così, i dati sulle compravendite diramati dall’Agenzia delle Entrate hanno visto nel 2021 un aumento del 61,8% rispetto al 2020 e del 15,4% rispetto al 2019.

Lo smart working e le nuove modalità di lavoro hanno coinvolto soprattutto il segmento degli uffici che, prima del Covid, soffrivano già per problematiche di vetustà, posizionamento e costi di gestione elevati. Tante aziende confermeranno lo smart working, con modalità diverse, all’interno di una revisione dei processi organizzativi e hanno già provveduto a ridisegnare i layout degli uffici. I luoghi di lavoro del futuro punteranno soprattutto a facilitare le relazioni tra i lavoratori e a garantire loro benessere. Si pensano strutture che comunichino con il quartiere circostante e che siano efficienti dal punto di vista energetico. Gli interventi di ultima generazione, e Milano ancora una volta è capofila in questo, sono progettati per avere certificazioni green. I professionisti, in particolare, si associano o si spostano in strada per abbattere i costi, e se l’immobile ha un prezzo interessante chi ha un’attività solida lo acquista.

Infine, lieve aumento dei canoni di locazione e ribasso dei prezzi sui laboratori che vedono comunque un buon riscontro da parte di piccoli artigiani. Negli ultimi dieci anni i prezzi sono diminuiti del 35,1%, i canoni di locazione del 29,3%”.

* Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

“Sapevate che…?” Pillole formative e curiosità su donazioni, successioni e polizze assicurative

Eredità contese, polizze unit linked, donazioni di denaro ai figli, diritto di abitazione ed altri aspetti di tutela del patrimonio in piccole “pillole” di informazione. Per consulenti finanziari e investitori evoluti….ma non troppo.

La tutela degli interessi patrimoniali è un settore molto vasto, in relazione al quale rimanere indietro o poco aggiornati può fare la differenza, soprattutto per i detentori di patrimoni di una certa entità. Di seguito alcune “pillole” informative su alcuni argomenti di grande attualità. Alcuni conosciuti, altri un pò meno; in ogni caso, tutti utili per verificare il proprio livello di conoscenza o per ricevere spunti di approfondimento.   

Successione

Le cause successorie durano mediamente 9 anni
Le eredità contese rappresentano un evento piuttosto frequente nelle famiglie dei patrimonials[1], e non di rado finiscono in tribunale, dove rimangono per molto tempo alla mercè dei lunghi tempi della Giustizia. La durata di una causa civile per eredità contesa dipende da molti fattori specifici, relativi alle singole pretese degli eredi, a cui si aggiungono motivazioni che nulla hanno a che vedere con la vicenda ereditaria, come le sostituzioni dei magistrati, gli scioperi dei tribunali, il c.d. “carico di ruolo”, ossia il cronico arretrato che porta il giudice a lunghi rinvii – anche superiori ad un anno – unicamente per via dell’eccessivo numero di procedimenti da esitare. Per questi motivi, potrebbero volerci anche dieci anni per arrivare ad una sentenza finalmente esecutiva. Infatti, i provvedimenti possono essere impugnati davanti la Corte d’Appello e, successivamente, innanzi la Cassazione, bloccando così il normale ciclo di vita del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Le polizze unit linked a causale mista (Ramo I e ramo III) sono impignorabili anche se la componente finanziaria è prevalente.
Dopo alcune sentenze contraddittorie e di non semplice interpretazione, la Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C-542/16, del 31 maggio 2018) ha fatto chiarezza sul tema della impignorabilità delle polizze unit linked, precisando che qualunque contratto di assicurazione sulla vita che, in cambio del pagamento di un premio da parte del contraente, preveda una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento dedotto in contratto. La sentenza della Cassazione n. 6319/2019, inoltre, ha decretato che le polizze unit linked sono caratterizzate da una componente causale mista, finanziaria e assicurativa, e che non rileva che la componente finanziaria sia prevalente, poiché se esiste una congrua copertura assicurativa calcolata secondo il rischio demografico, il contratto Unit Linked è a tutti gli effetti una assicurazione sulla vita, e pertanto coperto dalle garanzie di impignorabilità e insequestrabilità di cui all’art. 1923 del Codice Civile.
Rimane ferma, comunque, la possibilità di “smontare” una polizza unit linked in caso di illecito penale commesso dal contraente, anche in presenza di interessi meritevoli di tutela.

Sottoscrivere oggi una polizza unit linked assicura che, in casi di futura tassazione delle polizze, quella sottoscritta prima dell’entrata in vigore di nuove imposizioni  ne sarà esente, perché la nuova norma non potrà avere effetto retroattivo.
Secondo la Commissione tributaria regionale Lombardia (sentenze n. 1864/2021 e 1865/2021), le polizze unit linked, hanno natura previdenziale anche se la componente finanziaria dovesse essere prevalente e se la compagnia emittente è di diritto estero. Di conseguenza, esse non scontano le imposte sostitutive né devono essere inserite nel quadro RW, dal momento che non generano redditi di natura finanziaria. La vicenda da cui è scaturita questa decisione derivava da presunti redditi di capitale dell’anno 2012 calcolati sulle rendite da disponibilità finanziaria accertate e detenute in Lussemburgo (le quali, se non fossero di natura assicurativo-previdenziale, sarebbero assoggettabili ad Irpef). In particolare, L’Agenzia delle Entrate riteneva che tali attività finanziarie fossero solo formalmente di natura assicurativa e si dovessero esporre obbligatoriamente in dichiarazione nel quadro RW e esposte a tassazione in Italia.
Nonostante questo tentativo di imporre una tassazione su strumenti assicurativi sia andato a vuoto, sono anni ormai che si discute della possibilità di sottoporre a tassazione ordinaria anche le polizze vita, ma qualunque nuova normativa non avrebbe effetto retroattivo. Pertanto, se si sta valutando il ricorso a questo strumento di tutela del patrimonio personale e familiare, sarebbe meglio farlo adesso.   

Per garantire l’applicazione della corretta aliquota sulle donazioni di denaro genitori-figli è necessario che tale donazione avvenga per atto pubblico. Diversamente l’Agenzia delle Entrate applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi 8%).
Con la circolare 30/E dell’11 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tassazione delle donazioni “indirette”, facendo emergere importanti considerazioni. Infatti, la circolare afferma che la donazione indiretta dai genitori ai figli dovrebbe essere tassata con l’aliquota massima dell’8% qualora dovesse emergere da un accertamento, e  con l’aliquota del 4% (e con le relative franchigie fino a 1,5 milioni) se invece si tratta di una donazione indiretta regolarmente registrata. Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro ad un figlio, avvenuta senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi devono essere stati impiegati per l’acquisto di beni o servizi. Diversamente, in sede di successione, i fratelli che non hanno ricevuto uguale trattamento potrebbero pretendere la loro quota per lesione di legittima (azione di riduzione).
Se il denaro donato al figlio serve per acquistare casa, all’atto del rogito il notaio chiederà l’origine dei fondi, e tale origine verrà specificata nell’atto, configurandosi così la liberalità indiretta. Invece, se in una compravendita immobiliare a favore del figlio il denaro viene trasferito con assegno circolare emesso dal genitore direttamente a favore del venditore (e non con bonifico al figlio che formalmente acquista la casa), non ci sarà né donazione liberalità indiretta, per cui non si “brucia” franchigia donativa e, in caso di successiva vendita dell’immobile, non esiste per il futuro compratore il rischio di una revocatoria ventennale come nelle normali donazioni.

Gli eredi possono chiedere alla banca le copie degli e/c bancari del de cuius anche oltre 10 anni indietro
La richiesta degli estratti conto bancari da parte degli eredi è un passaggio piuttosto frequente negli eventi successori, e viene effettuata di solito per ricostruire l’asse ereditario del defunto e procedere così alla sua stima. Inoltre, tale richiesta può servire, tra le altre cose, a verificare se sono stati effettuati dei prelievi non autorizzati dal conto corrente del de cuius, oppure se quest’ultimo ha fatto delle donazioni di denaro in favore di terzi, impoverendo così l’asse ereditario. La banca è obbligata a fornire tutta la documentazione relativa agli ultimi dieci anni, riguardante non solo i movimenti di conto corrente, ma anche eventuali mutui, cassette di sicurezza, depositi titoli, piani di accumulo in fondi comuni, gestioni patrimoniali, libretti di risparmio e polizze, nonché la movimentazione avvenuta su questi strumenti. Relativamente alle richieste di informazioni che vanno oltre ai dieci anni addietro, teoricamente la banca può negare il rilascio degli estratti conto, poiché  sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto degli eredi ad ottenerle, ma di fatto è raro che ciò accada, e le banche si attengono a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che nel 2017 ha obbligato gli istituti di credito ad ottemperare anche a questo tipo di richieste.

Il Diritto di Abitazione è impignorabile dal creditore, ma è soggetto ad eventuale azione revocatoria 
Il Diritto di Abitazione è un diritto reale di godimento grazie al quale il titolare riceve – o si riserva – il diritto di abitare una casa e soddisfarei i propri bisogni abitativi. Ha poco a che vedere con l’usufrutto, e a differenza di questo il diritto di abitazione non può essere pignorato né , per esempio, ipotecato. La sua trascrizione nei registri immobiliari, se avvenuta prima di un eventuale pignoramento, è opponibile al creditore pignorante, che potrà anche vendere la casa all’asta, ma l’immobile continuerà ad essere gravato dal diritto di abitazione. Tuttavia, il diritto di abitazione può essere impugnato da parte del creditore, il quale potrà proporre azione revocatoria entro 5 anni dalla stipula dell’atto di concessione del diritto di abitazione, ottenendone la revoca qualora riesca a dimostrare che la costituzione del diritto di abitazione sia stata messa in piedi allo scopo di sottrarre l’immobile ai tentativi di recupero del credito.

[1] Individui nati tra il 1955 ed il 1965, con un patrimonio minimo pari a 750.000 euro, tra denaro disponibile e immobili. Si tratta, per lo più, dei genitori dei c.d. millennials, e rientrano nella più ampia categoria dei babyboomers.

La versatilità del Trust nella consulenza patrimoniale: formazione di ricchezza, azienda e divorzio

Il Trust somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, e rivela grande versatilità nell’assicurare la trasmissibilità del patrimonio familiare ed aziendale alle generazioni successive, anche in caso di divorzio.

Qual è l’elemento fondamentale che qualifica – e fa sentire – un bene come “nostro”? Il possesso ed il godimento, naturalmente. E chi ci assicura che quel bene, o complesso di beni, verrà trasmesso intatto ai nostri discendenti? Nessuno, volendo considerare le variabili esogene (congiuntura economica, concorrenza, pandemie, pressione fiscale etc) che non ricadono sotto il nostro diretto controllo. Spesso, poi, siamo noi stessi ad aggiungere una variabile – questa volta endogena – che contribuisce non poco alla distruzione di un patrimonio, e cioè la nostra cattiva gestione, o gli errori compiuti in buona fede ma “letali”.  

Non potendo assicurare la sua infallibilità, quindi, sembra utile “assicurare” il patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale per mezzo di uno strumento che somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, ma che rivela una maggiore elasticità e grado di inclusione patrimoniale rispetto alla semplice polizza vita, nonostante preveda uno spossessamento del titolo di proprietà (non della fruizione) dei beni conferiti. Stiamo parlando del Trust, istituto giuridico non disciplinato all’interno del codice civile – ma presente nel nostro Ordinamento dal 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja (legge n. 364/89) – che si rivela molto più efficace di altri strumenti di tutela del patrimonio (come il fondo patrimoniale).

Difesa del patrimonio familiare

In un trust, una o più persone (i c.d. disponenti) trasferiscono i propri beni nella disponibilità di un Trustee, ossia un soggetto esterno, il quale assume l’obbligo di  amministrarli nell’interesse di alcuni beneficiari individuati dai disponenti per un fine determinato. Inoltre, l’atto costitutivo può prevedere la presenza di un Guardiano, che è una sorta di controllore, nell’interesse del disponente, degli atti del trustee. Si tratta, pertanto, di uno strumento giuridico che consente di affrontare diverse esigenze nei più svariati campi del diritto e del patrimonio, sia familiare che aziendale, e può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche poste dalla famiglia di diritto così come da quella di fatto.

Patrimonio familiare

Il Trust, inoltre, può trovare applicazioni volte alla tutela di particolari soggetti all’interno della famiglia, costituendo un’altra forma di atto di destinazione, sebbene si differenzi da quest’ultimo per via della sua natura di atto di spossessamento. Viene usato anche per trasmettere la ricchezza familiare e per pianificare la trasmissione della leadership in campo imprenditoriale alla generazione successiva, e trova particolare applicazione anche nel campo delle garanzie patrimoniali e della segregazione di partecipazioni societarie.

Nella pratica, lo strumento del trust rivela tutta la sua efficacia in relazione alla sua capacità di contenere e segregare beni di diversa natura: immobili, conti correnti, depositi, investimenti mobiliari, quote societarie e partecipazioni azionarie, e persino beni mobili soggetti a registrazione come auto e motoveicoli, navi, aerei, auto d’epoca e opere d’arte.

In relazione al conferimento di beni immobiliari, vale la pena mettere a confronto il trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia. La società di persone, all’atto del conferimento di beni immobili e di diritti su di essi, sconta una imposta piuttosto elevata, pari al 9% del valore venale di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività (mutui o altri gravami) accollate alla società conferitaria. Il trust, invece, all’atto del conferimento sconta una imposta di registro minima in forma fissa, dal momento che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla natura donativa del conferimento in un trust è stata sconfessata ripetutamente dalla Corte di Cassazione. Infatti, nella costituzione di un trust, la dotazione dei beni che vengono conferiti in esso è un atto fiscalmente neutro, poichè non determina  un passaggio di ricchezza da un soggetto all’altro. Nel trust, in sintesi, questo fondamentale presupposto dell’imposizione tributaria non avviene né con l’atto istitutivo né con il conferimento dei beni al trustee, il quale non beneficia di un incremento di ricchezza: egli acquista solo formalmente la titolarità dei beni, che dovranno essere amministrati e preservati al meglio per poi essere trasferiti ai beneficiari finali. Solo in quel momento l’imposta potrà essere applicata, poiché la finalità di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, nonchè l’assenza di personalità giuridica del trust, fanno sì che esso possa ritenersi come un qualunque soggetto passivo di imposta.

Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sia in passato che recentemente (11/03/2020 n.7003, 29/05/2020 n.10256, 24/12/2020 n.29507, 12/01/2021 n.224, 16/02/2021 n.3986), e nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate si ostina ancora ad applicare la maggiore imposta derivante da successione e donazione, salvo poi essere sconfessata dalla giurisdizione tributaria.

Naturalmente, anche in relazione al trust è necessario anteporre gli stessi concetti di credibilità e idoneità di chi voglia realmente tutelare e proteggere i propri familiari, poiché questo strumento, per quanto più difficile da “smontare” in un’aula di tribunale, non può essere interpretato come una “cura” immediata (e maldestra) per risolvere una imminente azione dei creditori o dello Stato. Infatti, l’utilizzo più tipico del trust, in passato, è stato quello di creare un contenitore per proteggere il proprio patrimonio da eventuali creditori e dalle imposte. Il supposto spossessamento dei beni, in linea teorica, costituisce una barriera anche per l’amministrazione finanziaria, e nessuno potrebbe venire a  pignorare dei beni che non sono più nella disponibilità del debitore.

In teoria, appunto.

Nella realtà “i trust istituiti e gestiti al fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi, non sono considerati validamente operanti” (Commissione Tributaria di Trento, sent. n. 88 del 26 maggio 2017). Pertanto, se il trustee non esercita in piena autonomia il proprio potere sui beni affidatigli, sul trust penderà il dubbio di validità e, più che “auto-dichiarato”, esso verrà rubricato come fittizio.

Lo strumento del trust rivelerebbe ancora di più la sua efficacia in caso di separazione o divorzio, data la sua natura di “neutralità e terzietà volontaria” che ne farebbe un meraviglioso mezzo di composizione immediata delle controversie, soprattutto economiche, in ambito separativo. Infatti, è nella natura stessa del trust la possibilità di coordinare le clausole in base a tutti i possibili mutamenti del nucleo familiare nel tempo e, sebbene in Italia non sia possibile perfezionare dei patti prematrimoniali, è lecito inserire nell’atto costitutivo di un trust la previsione che il trustee si debba attenere anche a quanto stabilito da nuovi e futuri accordi matrimoniali, estendendo quindi il suo raggio d’azione anche a quegli eventi straordinari (per quanto frequenti), come la separazione coniugale, che potrebbero arrecare disagio al lavoro del trustee effettuato nell’interesse dei beneficiari.

Rata del mutuo troppo alta? Attenti al redditometro. 6,6 annualità di stipendio per comprare casa

Secondo la Cassazione la rata di mutuo troppo elevata legittima l’accertamento sintetico da parte dell’Agenzia delle Entrate. Oggi l’acquisto dell’abitazione è meno impegnativo di 12 anni fa nel 2009 servivano 9 annualità di reddito, 6,6 nel 2021.

Il legame tra reddito delle famiglie e acquisto della casa – in Italia come nel mondo occidentale – è sempre stato fondamentale per capire, da un lato, lo stato di salute dell’economia nazionale e, dall’altro, il livello del tenore di vita degli italiani. In particolare, il numero delle annualità di reddito necessario per comprare un’abitazione rappresenta un indice più che significativo, e la dice lunga anche sul crollo delle quotazioni immobiliari avvenuto su quasi tutto il territorio nazionale negli ultimi 12 anni.

Naturalmente, questo parametro non è uguale in tutte le regioni, poiché le differenze di reddito medio all’interno del territorio italiano sono ancora evidenti. Infatti, il reddito complessivo dichiarato ammonta (dati 2019) a oltre 884 miliardi di euro (in aumento  di 4,5 miliardi rispetto all’anno precedente, +0,5%) per un valore medio di 21.800 euro, ma l’analisi su ciascun territorio rivela che a fronte del reddito medio complessivo della Lombardia (25.780 euro) e della Provincia Autonoma di Bolzano (24.970 euro), si oppone quello della Calabria con 15.600 euro.

In sintesi, la questione meridionale e lo “spread” di reddito tra regioni del Centro-Nord e quelle del Sud non è ancora terminato. Ciò è testimoniato anche dai dati sulla povertà: nel 2019, il 20,1% delle persone residenti in Italia risulta a rischio di povertà (circa 12.060.000 persone con un reddito netto annuale inferiore a 10.299 euro (858 euro al mese); di queste, circa il 72% si trova al Sud, dove il 10,4% della popolazione si trova in condizioni di grave deprivazione materiale e vive in famiglie a bassa intensità di lavoro, ossia con componenti tra i 18 e i 59 anni che hanno lavorato meno di un quinto del tempo.

Pertanto, mentre tra i nuovi acquirenti immobiliari avanzano gli extracomunitari di seconda generazione, l’acquisto della casa continua ad essere una delle spese maggiori che le famiglie italiane devono sostenere, sebbene oggi siano necessarie 6,6 annualità di stipendio per comprare casa. Secondo il confronto effettuato da Tecnocasa*, la differenza con il 2009 è stata consistente, poiché si è passati dalle 9,0 annualità di stipendio alle 6,6 attuali. Peraltro, il dato non è neanche quello migliore: nel 2008 ce ne volevano ben 10,2. Per comprare casa a Roma occorrono 4,4 annualità in meno, mentre a Milano soltanto 0,6 annualità in meno, a conferma del fatto che a Milano, negli ultimi anni, i valori immobiliari non hanno subito grosse variazioni e si sono stabilizzati in una plateau elevato.  In ogni caso, oggi Milano è la città dove occorrono più annualità (12,1) seguita da Roma (9,1 annualità). Il rialzo costante dei prezzi nella capitale lombarda, con tassi di crescita superiori alla media, la pone in cima alle città più costose d’Italia. Al terzo posto Firenze con 8,6 annualità, mentre la città dove servono meno annualità di stipendio è Genova (3,3).

L’acquisto della casa presenta numerosi collegamenti anche con i suoi inevitabili aspetti fiscali. In particolare, molti tra coloro che si accingono a comprare un’abitazione nutrono dei timori che questo passaggio così ricco di evidenze amministrative possa essere causa, all’indomani dell’acquisto, di problemi con il Fisco. In tal senso, con l’ordinanza numero 26668 del 24 novembre 2020 la Corte di cassazione ha fornito degli importanti chiarimenti sul tema, ed ha specificato che in sede di eventuale accertamento sintetico da parte dell’Agenzia delle Entrate (verifica della presunta capacità reddituale del contribuente, cd. redditometro) l’importo ricevuto a titolo di mutuo può essere detratto. E’ bene precisare, però, che il mutuo stipulato per acquistare un immobile “non esclude, ma diluisce la capacità contributiva” dell’acquirente. In poche parole, per ogni annualità di imposta i ratei di mutuo maturati ed effettivamente versati alla banca si sommeranno alle spese complessive di diversa natura. Per risolvere la questione, in caso di accertamento sintetico sarà sufficiente – ed obbligatorio – produrre all’Agenzia delle Entrate il contratto di mutuo, e dimostrare così la provenienza di natura creditizia (e non reddituale) delle somme con cui si è comprato l’immobile.

Va detto che, di norma, se le spese superano una certa percentuale del reddito, l’accertamento del Fisco scatta quasi d’ufficio, per cui l’acquisto di una casa potrebbe causare problemi solo se non si riesce a giustificare la provenienza del denaro. Inoltre, la stipula di un mutuo non salva il contribuente dalle presunzioni di reddito evaso. Infatti, in altra sentenza gli stessi giudici di Cassazione (pronuncia numero 1244 del 21 gennaio 2020) hanno precisato che se la rata da pagare alla banca è troppo alta l’accertamento sintetico deve reputarsi legittimo, poiché l’Agenzia delle Entrate può presumere una capacità contributiva maggiore rispetto a quella dichiarata.

* L’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa si basa sui dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato di 85 mq, rilevati a gennaio 2021, e sulle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendente (al netto dei dirigenti) a tempo pieno per attività economica e contratto, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, ricavate dalla banca dati ISTAT. Si è inoltre ipotizzato che il reddito fosse destinato interamente all’acquisto di un’abitazione di 85 mq.

Mutui, istituti di credito ancora diffidenti verso i consumatori. Nonostante i prezzi bassi e i tassi di interesse al minimo storico

Alla base della contrazione del mercato dei mutui, oltre all’incertezza politico-economica, anche il clima di scarsa fiducia delle banche verso chi vorrebbe indebitarsi per acquistare casa.  

Il mercato del credito immobiliare non finisce mai di sorprendere. Nonostante i proclami propagandistici di ripresa, lo scenario cristallizzato dai dati del 2018 è tutt’altro che confortante, e quello del primo semestre del 2019 non vede una soluzione di continuità con il passato più recente.

Quali sono i fattori che, viste le circostanze (prezzi delle case bassi e tassi di interesse dei mutui mai visti così giù) assolutamente favorevoli, determinano il perdurare di questa situazione?.

Secondo gli esperti, nonostante i prezzi degli immobili si siano stabilizzati e i tassi sui mutui rimangano ai minimi storici, prevale ancora un clima di incertezza, testimoniato dall’indice “per eccellenza” del settore immobiliare, cioè quello che misura il mercato dei mutui, il quale presenta un andamento piuttosto contrastante. Infatti, se nel primo trimestre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha registrato un aumento delle compravendite del 8,8%, contemporaneamente si prevede una contrazione dei mutui erogati del 5,9%.

Inoltre Crif (la famigerata banca dati che gestisce, per conto delle banche, lo speciale elenco dei debitori in difficoltà), ha registrato una contrazione delle domande di mutuo del 9,2%, che lascia presagire una riduzione delle erogazioni di mutuo anche nella seconda metà dell’anno in corso.

A chi è imputabile questa incertezza, ai consumatori, alle banche o a entrambi?

Le organizzazioni del settore creditizio sostengono che non si registrano restrizioni da parte degli istituti all’accesso al credito. Infatti, ad ascoltare i loro rappresentanti, sembra che la causa della contrazione della domanda sia da imputarsi esclusivamente all’incertezza politico-economica e ad un generalizzato clima di scarsa fiducia da parte dei consumatori, che induce a posticipare la scelta di acquisto della casa per via dell’assenza di segnali concreti di una ripresa economica solida e durevole.

Inoltre – sempre secondo gli “esperti” – sull’attuale contesto peserebbero: 1) la sospensione del Q.E. (Quantitative Easing, ossia l’immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea), che avrebbe determinato una diminuzione delle erogazioni, e 2) le fantomatiche previsioni di una possibile patrimoniale, accompagnata alle limitazione delle detrazioni degli interessi dei mutui e delle spese di ristrutturazione e arredamento.

Niente di più infondato.

Infatti, le banche stanno continuando nella loro opera “maniacale” di razionalizzazione dell’Offerta e di conseguente riduzione dell’accesso al credito, attuata attraverso l’adozione di misure iper-ispettive e fortemente escludenti, che i richiedenti (fino ad un paio d’anni fa meritevoli di credito) devono subire. Si va dall’imposizione della firma di un introvabile garante (anche su una richiesta proveniente da una coppia con doppio reddito non elevato), alla centralizzazione delle funzioni istruttorie e deliberanti presso un unico ufficio per tutto il territorio nazionale, con il risultato di rallentare a dismisura i tempi di erogazione (anche 4 mesi), e di paralizzare venditori e compratori.

A ciò si aggiunga la presenza opprimente dei servizi forniti dalle banche dati (Crif in testa) nelle c.d. policy di ogni singolo istituto di credito, che ha generato, oltre a legittimi benefici per chi eroga i mutui, anche una inaccettabile restrizione della privacy per chiunque volesse muoversi liberamente attraverso il panorama bancario dell’offerta di strumenti di indebitamento. Sotto la lente di ingrandimento, infatti, la prassi discutibile della “marchiatura” nelle banche dati, per un periodo massimo di 60 giorni, di coloro che hanno ricevuto il rifiuto, da parte di una banca, della propria richiesta di mutuo. Ciò determina l’ulteriore risultato, per questi richiedenti, di ricevere altrettanti rifiuti, durante quella finestra temporale, da parte di tutte le altre banche, e magari veder sfumare una profittevole occasione di acquisto.

Eppure, le prospettive sarebbero positive, dal momento che i prezzi immobiliari sono molto contenuti e senza particolari tensioni al rialzo (se non in alcune zone di Milano e Roma). Eppure, ancora, il differenziale tra la crescita dei prezzi e la crescita dei redditi negli ultimi anni si è ridotto, il ché permetterebbe un ritorno all’acquisto anche da parte di persone dai redditi inferiori. Invece, le banche continuano ad essere particolarmente disponibili e competitive solo quando hanno di fronte clienti che apportano una consistente parte di mezzi propri nell’acquisto (35-40% del prezzo); a costoro, grazie al calo dell’IRS (l’indice di riferimento dei mutui a tasso fisso), vengono proposti mutui fino all’1,60% a 30 anni, con rata fissa.

Per chi non ha risparmio, purtroppo, la strada che conduce ad acquistare casa è lastricata da mille insidie e da tanti rinvii. Di conseguenza, giacchè la maggior domanda proviene da richiedenti con reddito medio/basso, anche la Domanda di case è destinata a vivacchiare in uno scenario di stagnazione di lungo periodo.

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