Giugno 7, 2026
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Tutela del patrimonio vs azione revocatoria: uno scontro dall’esito affatto scontato

L’Azione Revocatoria viene proposta quando i beni del debitore vengono ceduti a terzi allo scopo di frodare il creditore. Non si tratta, però, di uno strumento infallibile.

Nell’ambito della responsabilità patrimoniale, particolare rilevanza assume lo strumento dell’Azione Revocatoria, che il nostro Ordinamento (art. 2901 Codice Civile) mette a disposizione dei creditori quando ritengono che i beni del debitore siano stati ceduti – anche in modo fittizio, cioè simulando una vendita avvenuta solo formalmente – per evitare di essere “aggrediti” da chi vanta un credito. Con l’azione revocatoria, infatti, il creditore può chiedere di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni creditorie, che possono sorgere sia in relazione ad un debito contratto, per esempio, in ambito bancario (crediti non assistiti da garanzie reali), sia in altri ambiti (es. forniture commerciali non pagate).

Esiste poi una terza categoria di eventi che generano debiti nei confronti di terzi, anche se essi non sono sorti in virtù di un rapporto bancario o commerciale. Ci riferiamo alle somme di denaro stabilite in sede giudiziale per il risarcimento del danno, eventualità che può colpire sia i liberi professionisti (la c.d. responsabilità professionale) sia tutte le altre persone (c.d. responsabilità civile). Infatti, il risarcimento del danno – si pensi ad un incidente stradale con colpa compiuto da un guidatore non coperto da polizza RCA – crea “quasi istantaneamente”, a seconda dell’entità del danno, una potenziale posizione di debito che fino al giorno prima non aveva ragione di esistere. In casi come questo, il debitore tende a proteggere il proprio patrimonio, nell’interesse proprio e/o della famiglia, compiendo atti di disposizione che, in teoria, rischiano di compromettere l’efficacia delle future azioni risarcitorie dei terzi danneggiati a vario titolo. Questi ultimi temono che chi li ha danneggiati (il futuro debitore, o debitore “in pectore”) possa vendere i beni facenti parte del suo patrimonio e  sfuggire così ad eventuali azioni esecutive.

Per evitare che questo accada, il creditore ha cinque anni di tempo per esercitare in tribunale l’azione revocatoria e far dichiarare privi di effetto – nei suoi confronti – gli atti di alienazione compiuti dal debitore e poter agire in esecuzione sui suoi beni anche se sono stati già venduti. L’azione revocatoria, pertanto, costituisce un mezzo per conservare la garanzia patrimoniale del debitore; tuttavia, essa non annulla gli atti di disposizione compiuti dal debitore, ma li rende inefficaci solo nei suoi confronti. Ciò significa che nei riguardi del terzo acquirente in buona fede gli eventuali atti di alienazione (es. la casa già venduta) sono perfettamente validi ed efficaci.

Affinchè l’azione revocatoria possa essere esperita, però, occorrono alcuni presupposti fondamentali, per i quali è importante analizzare il profilo probatorio. Innanzitutto, serve il c.d. Consilium Fraudis, e cioè deve esserci stata una frode da parte del debitore, che pertanto avrebbe dovuto conoscere il pregiudizio che un particolare atto di disposizione poteva arrecare al creditore. Inoltre, se l’atto è stato compiuto prima che sorgesse il credito – o il diritto al credito, come nel caso del risarcimento danni – è necessario che ci sia anche il dolo, ossia la volontà di ingannare il creditore, e che questi lo possa dimostrare (cosa per nulla facile).

In secondo luogo occorre l’eventus damni, e cioè l’atto di disposizione effettuato dal debitore deve essere tale da poter danneggiare concretamente il creditore. Pertanto, gli atti di disposizione compiuti dal debitore non sono in assoluto effettuati in frode ai creditori; infatti, il debitore potrebbe possedere un patrimonio di valore molto ingente, e la vendita di una sua parte potrebbe non danneggiare affatto gli interessi del creditore, il quale potrebbe sempre rivalersi sugli altri beni.

In terzo luogo, oltre la frode e il danno, è anche necessario che il terzo acquirente sia in malafede – e cioè consapevole del pregiudizio causato al creditore – soprattutto se l’atto di disposizione è stato compiuto prima della nascita dell’obbligazione. Serve, ai fini dell’azione revocatoria, che il terzo abbia partecipato al dolo, e per dimostrare la malafede del terzo basta qualunque mezzo, anche puramente indiziario (es. un valore di compravendita sensibilmente più basso rispetto al valore di mercato del bene).

La casistica degli atti di disposizione volti a proteggere (vanamente) l’aggressione dei creditori, di solito, vede prevalere vendite frettolose e fittizie a figli, genitori, fratelli e parenti stretti nel momento in cui si riceve la formalizzazione di una pretesa creditoria, ma in questi casi non c’è modo di evitare l’azione revocatoria. Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia incardinata l’azione revocatoria, poiché il creditore dovrà esercitare l’azione volta a dichiarare la simulazione, provandone l’esistenza. Infatti, poiché ad agire con la revocatoria è il creditore, spetta a quest’ultimo l’onere della prova, e cioè l’onere di dimostrare che una vendita o una donazione siano state effettuate dal debitore con l’intento di frodarlo. Si tratta di una prova non semplice, ed è sufficiente che il debitore si costituisca in giudizio e contesti le richieste del creditore per ottenere un lungo periodo di tempo durante il quale, tra udienze e rinvii, le prove possono rivelarsi meno appropriate.

La difesa patrimoniale da una revocatoria passa anche dall’indicazione di altri beni su cui il creditore possa soddisfare le sue pretese, magari di valore più modesto ma non sensibilmente inferiore. In questo caso, infatti, sarà onere del creditore provare che i beni indicati dal debitore non sono economicamente congrui, oppure sono di difficile vendibilità. In ogni caso, la mossa più frequente effettuata dai debitori rimane quella della vendita del bene. Infatti, in questo caso spetta al creditore dimostrare che il terzo acquirente fosse al corrente del debito, e tale dimostrazione sarà molto difficile qualora tra questi e il debitore non c’è un legame di parentela.

Fondo Patrimoniale e debiti del coniuge: irrilevante se l’obbligazione sia nata prima o dopo la costituzione

Come va identificato il criterio in base al quale un debito può definirsi “contratto per i bisogni della famiglia”? La risposta corretta a questa domanda è fondamentale per definire il livello di protezione assicurato dal Fondo Patrimoniale.

di Bisconti Avvocati

Il Fondo Patrimoniale rientra a pieno titolo nelle c.d. convenzioni matrimoniali. Tecnicamente, esso è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato, la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. I coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal fondo patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia effettivamente riferibile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e sia anteriore all’insorgenza di un debito non onorato o, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale che, per effetto di una sentenza, trasforma in un debitore l’imprenditore (o il professionista) che ha già costituito un Fondo Patrimoniale.

E’ corretto chiedersi come vada identificato il criterio in base al quale un debito può definirsi “contratto per i bisogni della famiglia”. Ebbene, esso non va ricercato nella natura del debito/credito (che può nascere per gli effetti di legge o per via di un contratto), ma nella relazione che esiste tra l’evento che lo ha generato e i bisogni della famiglia, non tenendo in nessun conto se il debito/credito sia nato prima o dopo la costituzione del Fondo patrimoniale. L’irrilevanza del fattore temporale, peraltro, è dimostrata dalla esistenza dell’azione revocatoria, che ha la facoltà di “andare indietro nel tempo” (comunque limitatamente ad un certo numero di anni) ed avere così effetto retroattivo. 

Possiamo tradurre con un esempio pratico questo criterio generale con il quale individuare la relazione tra il debito e i bisogni della famiglia. Secondo la giurisprudenza dei tribunali, un debito contratto da un piccolo imprenditore o da un professionista verso la banca (o un fornitore) per esigenze legate all’attività rientra tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia perché, senza quel debito, l’imprenditore o il professionista potrebbero non essere in grado di produrre il reddito d’impresa (o professionale) con cui mantenere la propria famiglia. Pertanto, spetta al debitore (imprenditore o professionista che sia) dimostrare che quel debito non è funzionalmente collegato alla produzione del reddito necessario a soddisfare i bisogni della famiglia, e questa prova – per quanto non impossibile – risulta oggettivamente difficile per le micro imprese o per i piccoli studi professionali. Paradossalmente, quindi, il fondo patrimoniale finisce per essere maggiormente protettivo per gli imprenditori o professionisti con reddito molto alto, perchè per questi sarà più agevole dimostrare l’estraneità del debito rispetto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Per quanto visto sopra, l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale non può avvenire qualora il creditore fosse a conoscenza che i debiti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia: ma come è possibile per il debitore dimostrare ciò? La prova può ricavarsi anche da presunzioni semplici, ed è sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione “apparisse” come estraneo ai bisogni della famiglia al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva il debito, per cui la consapevolezza del creditore va valutata caso per caso. Riprendendo l’esempio di prima, se un imprenditore con tre dipendenti ed una fatturato di 400.000 euro chiede alla banca un prestito di 50.000 euro, è ragionevole per la banca presumere che quel prestito sarà indirettamente finalizzato ai bisogni della famiglia dell’imprenditore perchè, attesa la dimensione dell’impresa, il reddito derivante viene utilizzato per i bisogni familiari. Se, diversamente viene concesso un prestito di un milione di euro ad un imprenditore con cento dipendenti ed un fatturato di 5.000.000 di euro, è ragionevole presumere che l’obbligazione assunta non è immediatamente collegabile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, poiché quell’imprenditore avrebbe comunque avuto, anche senza il prestito della banca, un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni della famiglia

Sarà onere del debitore provare l’estraneità dell’obbligazione dai bisogni della famiglia, mentre il creditore potrà provare il contrario anche mediante presunzioni semplici, ossia per mezzo di un ragionamento attraverso il quale si deduce l’esistenza di una circostanza ignota da provare partendo da una circostanza nota e già provata. Quando questa deduzione è rimessa al giudice, la presunzione è definita semplice, ed  ammette la prova contraria. Ad esempio, per stabilire mediante presunzioni semplici che l’obbligazione assunta sia finalizzata a far fronte ai bisogni della famiglia, il giudice valuterà alcuni elementi di grande importanza deduttiva, quali le dimensioni dell’attività di impresa (o professionale), l’importo del debito, la composizione della famiglia, lo stile di vita, l’età dei componenti e l’intensità del vincolo familiare.

Asset Protection Advisory. L’insostenibile leggerezza del Fondo Patrimoniale

Molto usato in passato come forma di protezione del patrimonio familiare, il Fondo Patrimoniale è stato gradualmente “depotenziato” e ricondotto dalla Cassazione alla sua funzione principale, che è quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela dei componenti della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale, come strumento di protezione del patrimonio familiare dall’aggressione dei terzi, ha avuto in passato particolare successo tra coloro che ne magnificavano le proprietà “salvifiche” contro tutti i debiti non onorati. Successivamente, questo rimedio giuridico è stato fatto scendere dal suo piedistallo e ricondotto alla sua funzione principale, che è quella di tutelare esclusivamente gli interessi meritevoli dei componenti di una famiglia (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap). Da ciò ne è conseguito che, per esempio, è un grave errore conferire tutto il patrimonio all’interno del Fondo, e lasciare le “briciole” al di fuori di esso dopo aver contratto un debito “importante”, oppure subito prima.

Tecnicamente, il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia. Inoltre, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Però, come abbiamo detto, la sua opponibilità ai creditori non è supportata da un buon livello di protezione, ed è necessario, affinchè esso sia veramente efficace, che la sua costituzione sia fatta risalire con largo anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati oppure, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

In estrema sintesi, i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni vincolati dal fondo patrimoniale quando i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in ciò intendendosi che il Fondo ha una efficacia limitata agli scopi relativi al soddisfacimento di esigenze di famiglia, con esclusione totale dei debiti sorti per finalità voluttuarie o accessorie. Tuttavia, se un credito è sorto prima della costituzione del Fondo, il creditore può avanzare un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ma avrà l’onere di provare che il fondo patrimoniale è stato costituito con la volontà di arrecare un pregiudizio ai creditori. Inoltre, questi ultimi devono anche dimostrare che manchi un patrimonio residuo (oltre ai beni del Fondo) sul quale poter soddisfare il proprio credito, e se i beni della famiglia sono stati trasferiti nel Fondo nella loro interezza, la deduzione diventa indizio o prova di fronte al giudice delle esecuzioni.

Relativamente al tempismo con il quale si costituisce un fondo patrimoniale, possiamo stilare una sorta di “classifica” in base alla quale il Fondo è più o meno aggredibile.

1) Entro il primo anno dalla sua costituzione – i beni inseriti nel Fondo possono essere sempre aggrediti dai creditori e messi in vendita all’asta, senza bisogno di una azione revocatoria, poiché è sufficiente, per il giudice delle esecuzioni, confrontare la data di iscrizione del Fondo e quella del pignoramento: se sono trascorsi meno di 12 mesi, il Fondo è come se non fosse mai stato costituito.
2) Nei primi cinque anni dalla sua costituzione – il fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria, ma i creditori devono provare che è stato costituito con l’intento di frodarli (dimostrazione facile solo nel caso in cui, come abbiamo visto, il debitore non ha altri beni pignorabili).
3) Dopo i cinque anni dalla sua costituzione – si possono ipotecare e pignorare, senza azione revocatoria, i beni inseriti nel Fondo per debiti necessari a soddisfare i bisogni della famiglia.

In relazione alla funzione del Fondo di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia, la Corte di Cassazione ha sempre dato una interpretazione molto ampia, comprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al suo potenziamento dal punto di vista lavorativo, restando escluse solo le esigenze voluttuarie e speculative. Ciò significa che, secondo la Cassazione, rimane in capo al creditore l’onere di provare che il debito entrato in contenzioso, assunto in ambito esclusivamente lavorativo-professionale e solo incidentalmente suscettibile di effetti per la famiglia, è volto a soddisfare immediatamente e direttamente i bisogni della famiglia.

Aver costituito un fondo patrimoniale, naturalmente, non esclude che chi ne fa parte non possa indebitarsi per motivi legati alla professione (es. acquisto dello studio per mezzo di un mutuo). Pertanto, l’indebitamento in buona fede e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo è sempre possibile, ed in caso di improvvisa insostenibilità finanziaria – come succede nei casi di perdita del lavoro e conseguente sovraindebitamento – le garanzie offerte dal fondo patrimoniale potranno essere validamente opposte alle azioni esecutive volte ad aggredire anche i beni contenuti nel Fondo.

Nel corso del 2021, in piena pandemia, la Corte di Cassazione è intervenuta con una ordinanza molto interessante (n. 2904 dell’8 Febbraio 2021), con la quale ha stabilito che i debiti nati nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia. In questo modo, la Cassazione ha escluso che vi possa essere un collegamento automatico tra le obbligazioni sorte per motivi professionali e la necessità per il debitore di sopperire con essi ai bisogni della propria famiglia, attribuendo l’onere di provare tale collegamento – cosa per niente facile – in capo al creditore

In sintesi, anche in presenza di un indebitamento già in essere al momento della costituzione del Fondo, ciò che conta è che esso sia regolarmente onorato a quella data. Infatti, in assenza di ritardi nei pagamenti delle rate, di contestazioni del debito e, in generale, di qualunque contenzioso o causa pregiudizievole (anche sopravvenuta ed informale), nessun creditore potrà, ad esempio, comunicare arbitrariamente al debitore la decadenza dal beneficio del termine, per poi argomentare temerariamente che il ricorso al Fondo, anziché essere sotteso alla protezione di interessi meritevoli, sia stato concepito in futuro danno ai creditori. Ma attenzione: è sufficiente anche un solo ritardo nei pagamenti del debito per poter permettere ai creditori di argomentare la necessità di misure cautelative, sorrette dalla circostanza secondo cui il conferimento di beni nel fondo patrimoniale abbia di fatto diminuito le garanzie complessive del debitore che, all’atto della analisi e delibera del prestito, erano state giudicate idonee alla sua concessione pur non essendo oggetto di garanzia reale.

Da qui la “leggerezza” della protezione prestata dal Fondo Patrimoniale, che spesso soccombe di fronte alle esigenze dei creditori e, soprattutto, rivela la scarsa credibilità di un tardivo progetto di tutela degli asset familiari.

Relativamente al titolo di proprietà dei beni conferiti nel Fondo, è interessante precisare che, nel caso in cui vengano inseriti anche beni che erano già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi, il titolo di proprietà non muta: se uno dei due è proprietario di un appartamento, e dopo qualche tempo decide di inserirlo nel fondo patrimoniale, la proprietà resta la sua anche se l’altro coniuge può amministrare il bene in quanto parte costituente il Fondo.

A testimonianza del suo strettissimo legame giuridico e sostanziale con i bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale non “muore” nemmeno con la separazione, e deve avvenire il divorzio (o l’annullamento del matrimonio) affinchè cessi di vivere e permetta ai beni di ciascuno dei coniugi, precedentemente inseriti nel patrimonio separato, di tornare a chi ne era il legittimo proprietario prima del conferimento. In realtà, a tornare pienamente nella sfera giuridica del proprietario non è esattamente il titolo di proprietà – che non è mai cessato – bensì la sua disponibilità e amministrazione esclusiva. In caso di comproprietà originaria, ognuno dei due coniugi conserverà la rispettiva quota, ed il bene potrà essere diviso solo con un autonomo procedimento di scioglimento della comunione legale.

L’unico caso – peraltro piuttosto frequente – in cui il fondo patrimoniale non cessa neanche con il divorzio è quando la famiglia, nel cui interesse il Fondo era stato costituito, annovera dei figli minorenni. In questo caso, finchè il figlio più piccolo non sarà diventato maggiorenne il Fondo avrà vita.

Le donazioni non si improvvisano. Dal caso Zonin un monito per chi si occupa di tutela del patrimonio

Non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio ed evitare l’aggressione dei terzi; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non ha ancora dato la possibilità di compiere azioni che richiedano l’assunzione di grandi responsabilità.

E’ notizia di questi giorni quella che ha visto i giudici vicentini dare ragione ai liquidatori della Popolare di Vicenza e accogliere le richieste di revoca contro le donazioni immobiliari e societarie, dal valore di 1,3 milioni, dell’ex presidente Gianni Zonin, effettuate con discutibile tempismo nel novembre 2015. il Tribunale di Vicenza, in particolare, lo scorso 17 Aprile ha emesso due pronunce gemelle che riguardano alcune donazioni immobiliari e una vendita di partecipazioni societarie che Zonin aveva disposto in favore dei suoi più stretti congiunti nei mesi immediatamente successivi alle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione dell’istituto veneto, avvenute alla fine del 2015, riconoscendo la sussistenza degli elementi per l’accoglimento dell’azione revocatoria (avviata a Gennaio 2018) e accertando, quindi, che gli atti dispositivi oggetto delle donazioni avevano consapevolmente impoverito il patrimonio sul quale i creditori della banca avrebbero potuto soddisfarsi nell’ipotesi di accoglimento dell’azione di responsabilità promossa nei confronti dello stesso Zonin e della successiva vendita dei beni donati: una villa a Montebello Vicentino e la casa di Zonin nel centro di Vicenza, nonché le quote delle aziende vinicole passate ai figli Domenico, Francesco e Michele.

In sintesi, grazie al provvedimento del tribunale di Vicenza i beni tornano nella piena proprietà dell’ex presidente della Popolare di Vicenza, e potrebbero essere sequestrati in caso di eventuale risarcimento danni se venisse accertata la responsabilità di Zonin. Nel dispositivo, i giudici parlano di un “…ampio disegno finalizzato a sottrarre ai terzi le garanzie patrimoniali generiche” e che “la tempistica delle donazioni rispetto alle dimissioni ed alle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza….., rese note al pubblico anche per l’ampia risonanza mediatica, avrebbe arrecato danno  alle ragioni debitorie”.

Al di là della vicenda specifica e dei dolorosi risvolti che hanno inciso sui risparmi di migliaia di risparmiatori, la decisione di magistrati vicentini costituisce un monito sia per coloro che pensano di poter “blindare” il patrimonio accumulato irregolarmente (o illecitamente) con una semplice donazione, sia per i professionisti – che si presume essere in buona fede – a cui essi si rivolgono quando ormai “il danno è fatto”.

Pertanto, al fine di non trovarsi nella classica situazione in cui si mettono in atto “mosse disperate”, con le quali ottenere solo il rinvio temporale di ineluttabili provvedimenti, tutti coloro che svolgono incarichi di grande responsabilità dovrebbero pensare, come dei moderni San Francesco, di spogliarsi gradualmente delle proprietà accumulate, in favore di persone di propria fiducia (come i familiari più stretti, ma non solo) con un tempismo che, in un eventuale giudizio per danni, verrà interpretato come in buona fede e del tutto scollegato alle irregolarità di cui si potrebbe rispondere in futuro. E non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio al fine di proteggere il patrimonio dall’aggressione dei terzi eventualmente danneggiati; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non abbia dato la possibilità di compiere azioni da cui derivi l’assunzione di grandi responsabilità.

LEGGI ANCHE: Passaggio generazionale: Trust o società di persone? Consulenti finanziari poco attivi sulle questioni patrimoniali

C’è da dire – e questo è un costume tutto italiano – che effettuare atti dispositivi, mediante una o più donazioni, al solo scopo di ritardare l’aggressione dei creditori, consente comunque al donante e ai propri familiari di poter godere, nella maggioranza dei casi, dei beni oggetto di successiva revocatoria ancora per qualche anno, ed in tal senso questo è comunque un risultato economicamente quantificabile, di cui il debitore non risponde. Allo stesso modo, però, è innegabile come diverse categorie di dirigenti d’impresa (o professionisti), costantemente e potenzialmente “sub iudice” per via delle responsabilità derivanti dal proprio ruolo, non si curano affatto (se non quando è troppo tardi) della tutela del patrimonio familiare, sottoponendo quest’ultimo a rischi enormi di fronte ad eventi anche non immaginabili. Dirigenti apicali d’azienda, managers, medici, ingegneri, avvocati, per esempio, dovrebbero pensare ad una corretta pianificazione del patrimonio già al momento della prima operazione immobiliare e, in caso di sviluppi importanti del proprio tenore di vita, valutare altri strumenti patrimoniali più adatti (il Trust, per esempio, oppure le società di persone).

Le donazioni, infatti, rispondono ad altre finalità, molto specifiche, e si rivolgono esclusivamente a tutti quei soggetti che, in una Italia sempre più “paradiso fiscale” delle successioni, desiderano trasmettere il patrimonio ai propri familiari mediante atti da effettuare ancora in vita, minimizzando così l’insorgenza di eventuali questioni successorie tra i futuri eredi.

Le donazioni no, non si improvvisano.

 

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La difesa del patrimonio dagli attacchi esterni: fondo patrimoniale, atti di destinazione traslativi e usucapione

Gli strumenti di protezione patrimoniale, anche se adottati con un tempismo credibile, non hanno tutti la stessa efficacia.

Per coloro che si vogliano avvicinare alla materia dell’Asset Protection Advisory, c’è da dire che il nostro Ordinamento prevede il ricorso ad alcune norme, ognuna delle quali risponde ad una propria specifica finalità, a seconda che serva a tutelare i beni facenti capo alle attività imprenditoriali o a quelli inerenti la famiglia.
In ambito prettamente familiare, in particolare, diversi sono gli strumenti di pianificazione e protezione del patrimonio (anche dell’imprenditore nella sua veste di persona fisica e non di uomo-azienda). Il primo tra questi è il Fondo Patrimoniale, il quale rientra nelle c.d. convenzioni matrimoniali.
Si tratta di uno strumento che attribuisce un primo livello di protezione, attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia.
In teoria, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso. Infatti, relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare, così come di revocatoria ordinaria, qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase immediatamente successiva all’assunzione del debito con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (smettendo quasi subito di pagare, per esempio, le rate di un mutuo). Pertanto, solo in presenza di interessi concretamente meritevoli di tutela (es. figli con disabilità, genitori conviventi molto anziani, familiari conviventi con gravi problemi di salute), la costituzione del fondo patrimoniale rende i beni conferiti scarsamente aggredibili, riducendo efficacemente la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei debitori.
Con l’atto di destinazione, un soggetto può sottrarre alla garanzia patrimoniale (quella sancita dall’art. 2740 del Codice Civile), uno o più beni immobili o beni mobili registrati (auto e moto veicoli, natanti) appartenenti al suo patrimonio, imprimendo su di essi un vincolo di destinazione strumentale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela, con beneficiari determinati (generalmente, i figli, ma non solo). Anche l’atto di destinazione, quindi, costituisce un patrimonio autonomo ma, a differenza del fondo patrimoniale, ha il vantaggio di poter essere costituito da chiunque (compresi single e coppie di fatto), e la sua finalità si estende a un più generico interesse meritevole di tutela. Ad esempio, questo strumento può essere utilizzato per la tutela dei figli minori a seguito di separazione e divorzio da parte dei genitori, oppure per la tutela di figli naturali da parte delle coppie di fatto; oppure ancora per la tutela dei nipoti da parte dei nonni.
Relativamente alla opponibilità verso i creditori, l’atto di destinazione, per essere veramente efficace, dovrà essere di natura traslativa, dovrà cioè accompagnarsi ad un negozio giuridico (tipicamente la donazione) che ne trasferisca la proprietà ad un altro soggetto. Diversamente, si tratterebbe di un “negozio destinatorio puro”, caratterizzato da un vincolo di auto-destinazione unilaterale che non avrebbe adeguata tutela contro le pretese di creditori di qualsivoglia natura.
L’elemento traslativo, ad esempio, si potrà perfezionare tramite la donazione della sola nuda proprietà. Questa potrà essere perfezionata, a sua volta, anche con un patto di riversibilità, che limiterà comunque l’efficacia degli eventuali futuri atti di disposizione (es. successiva vendita da parte del donatario) verso i terzi senza l’assenso liberatorio espresso del donante. Sommata ad un atto di destinazione, la donazione con patto di riversibilità darà al donante un controllo indiretto del bene, e se l’atto di donazione è avvenuto in un tempo lontano dall’insorgenza di una controversia o da una situazione che ha impedito di onorare un debito, consentirà di opporre, ai terzi che volessero aggredire il bene tramite revocatoria, un periodo di tempo talmente lungo (coincidente con la fine temporale del vincolo) da far preferire loro soluzioni transattive a qualunque altra di natura giudiziale, certamente più logorante e dall’esito comunque incerto.
La protezione legale del patrimonio si realizza anche tramite l’istituto dell’Usucapione, che ha un effetto retroattivo e fa discendere il passaggio di proprietà all’inizio dei 20 anni che precedono la sentenza. Questa norma apre un ventaglio di opportunità, tra le quali è bene distinguere quelle messe in atto in frode ai creditori da quelle che, pur raggiungendo il medesimo risultato di opporre resistenza alle istanze di un creditore, vengono perseguite a tutela di interessi meritevoli di tutela morale e sostanziale.
Delle prime fanno parte le cause fittizie di usucapione incardinate al solo scopo di opporsi ai pignoramenti (un terzo compiacente dichiara di aver avuto possesso della casa per oltre venti anni, e avvia la causa di opposizione all’esecuzione contro il creditore che sta effettuando il pignoramento sull’immobile oggetto di esecuzione). Per fare un esempio pratico, ipotizziamo che una persona abbia contratto un debito con la banca che ha iscritto ipoteca sulla casa. Se egli, una volta caduto in disgrazia finanziaria, vendesse o donasse l’immobile per sottrarlo ai creditori, l’atto sarebbe soggetto a revocatoria per 5 anni, e l’istituto di credito potrebbe sempre sottoporre il bene ad esecuzione forzata. Per evitare tutto ciò, il debitore si accorda con un cugino per trasferirgli l’immobile mediante usucapione, e la sentenza, avendo effetto retroattivo (20 anni), sancirà che quel familiare era già proprietario prima della nascita del debito e dell’ipoteca stessa, rendendo impossibile il pignoramento.
In questi casi, l’unica tutela per il creditore è quella di agire con la causa di “opposizione di terzo”, ma risulterà molto difficile per lui dimostrare che la sentenza di usucapione è l’effetto di un dolo (il legame di parentela non rileverebbe in presenza delle prove inoppugnabili che i due consanguinei metterebbero in atto con complice tempismo).
Ma non sempre le cause di usucapione fittizie nascondono intenti poco onorevoli. Esistono, infatti, atti compiuti dai patrimonials a favore dei figli più che quarantenni, abitanti (per necessità, per convenzione familiare etc) in una delle case di proprietà degli anziani genitori; tutti questi atti, evidentemente, sono finalizzati a proteggere l’interesse legittimo del congiunto (e della sua famiglia) alla continuità abitativa, che adesso viene messa a rischio dall’azione di un creditore, nonostante l’ingresso del figlio nell’abitazione sia avvenuto quando i proprietari neanche immaginavano di poterla mettere a rischio per via di eventi che si sarebbero verificati solo molti anni dopo.
In casi come questo, l’usucapione diventa il mezzo migliore non solo per evitare la donazione (che è sempre revocabile) ed eliminare i costi notarili, ma anche per trasferire la proprietà di un bene accertando che il suo possesso sia stato esercitato, per almeno 20 anni, da una persona diversa del proprietario, che a sua volta si sia comportato come l’effettivo titolare dell’immobile, magari sostenendo spese di ristrutturazione o intestandosi le utenze.
In definitiva, nel pieno rispetto della legge, e senza la tipica conflittualità che, in casi diversi da quelli descritti, sussiste nelle cause di usucapione tra il titolare dell’immobile ed il suo possessore, l’accertamento dell’usucapione può avvenire senza alcun giudizio né costo. È sufficiente un semplice accordo tra le parti, ed anzi è la stessa legge che favorisce, con il ricorso alla Mediazione Obbligatoria, il raggiungimento di un’intesa per evitare il ricorso al tribunale. Sul punto, però, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha stabilito che, per essere validamente opposta ai creditori, è necessario che l’usucapione venga dichiarato dal giudice e non in sede di mediazione, dal momento che in giudizio c’è sempre un giudice che verifica l’eventuale frode ai creditori, mentre nel corso della mediazione questa garanzia non c’è.

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Tutela del patrimonio familiare e vincolo di destinazione: maneggiare con cura. Revocatorie sempre in agguato

Il vincolo di destinazione diviene pienamente efficace trascorsi cinque anni dalla sua trascrizione. Finalità, buona fede e precisione sono elementi fondamentali per fronteggiare un’azione revocatoria in tribunale.

Il vincolo di destinazione è la traduzione, prevista dal nostro Ordinamento, della volontà di un soggetto che intenda vincolare un immobile o un bene mobile registrato a beneficio di una persona meritevole di tutela. In particolare, la qualifica della persona non ha alcuna importanza, prevedendo tale istituto giuridico la prevalenza della finalità che con il vincolo del bene si intende garantire al beneficiario.

Le caratteristiche di quest’ultimo, infatti, contano molto: più la persona può considerarsi un soggetto debole (es.: portatore di handicap, soggetto anziano con basso reddito, cinquantenne senza più occupazione né titoli di studio), più la finalità di tutelarla mediante il vincolo sul bene e sui suoi frutti è efficace, determinando la difficoltà – e spesso l’impossibilità – dei creditori di poter aggredire quella parte di patrimonio così vincolato.

Ma è sempre così? Non esattamente.

Innanzitutto, in tutti i casi in cui il creditore (es. la banca che ha concesso un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di quell’immobile che si vuole vincolare) si ritiene pregiudicato dalla costituzione del vincolo sul bene, può agire esecutivamente (articolo 2929-bis Codice Civile) procedendo al pignoramento, senza dover chiedere prima la revocatoria ordinaria, a condizione che il vincolo sull’immobile non sia stato apposto oltre un anno prima dell’inizio della esecuzione (fa fede la data del precetto di pagamento).

Tutela del patrimonio

Inoltre, così come per il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione diviene pienamente efficace trascorsi cinque anni dalla sua trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari. Pertanto, il creditore potrà aggredire l’immobile, tramite azione revocatoria ordinaria, per cinque anni dalla data di perfezionamento del vincolo, ma dovrà riuscire a dimostrare che il vincolo è stato apposto al fine di sottrarre il bene alla sua esecuzione. A ben vedere, si tratta di un “processo alle intenzioni” che il creditore farà bene ad azionare nei momenti immediatamente successivi all’apposizione del vincolo, dal momento che le sue deduzioni sull’intento fraudolento del debitore si indeboliscono inesorabilmente (sebbene non perdano efficacia) con il trascorrere dei cinque anni.

In ogni caso, l’elemento fondamentale di questo istituto giuridico è quale sia il fine meritevole di tutela. Sul punto, i notai, ossia i soggetti che dovrebbero in prima istanza valutare la meritevolezza del fine, si sottraggono generalmente dal farlo, scaricando sull’istitutore del vincolo ogni responsabilità e limitandosi a verificare che il fine non sia contrario alla legge.

In generale, al fine di suggerire delle elementari linee guida sullo strumento del Vincolo di Destinazione, secondo la dottrina più diffusa il fine non deve essere “vago” (es. soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare) e deve essere di natura solidaristica e/o di carattere sociale (es. nei casi di un bene di interesse artistico quello di salvaguardare il patrimonio culturale). Negli ultimi anni, però, la pratica si è discostata dalla dottrina, rivelando la diffusione di vincoli destinatori perfezionati sulla base del semplice vantaggio che il beneficiario trarrebbe dal vincolo (es. vincolare un immobile al figlio neo-maggiorenne fino al raggiungimento della sua indipendenza economica), in ciò mettendo a rischio il bene ogni qual volta un giudice deve decidere sulla efficacia dell’atto su una eventuale istanza dei creditori.

Un altro aspetto da tenere in attenta considerazione è quello della eventuale simulazione azionata dal debitore: il bene vincolato deve essere oggettivamente destinato alla finalità solidaristica di cui dovrà godere il beneficiario, e qualunque ”confusione” in merito alla effettiva destinazione (es. il professionista che appone un vincolo sull’immobile a favore del figlio portatore di handicap ma continua ad avere lì il proprio studio) costituirà motivo di nullità del vincolo.

Infine, è bene precisare che il vincolo “a sé stessi”, mancando dell’elemento della terzietà, è da considerarsi nullo.

Più efficaci, invece, i vincoli istituiti a favore dei figli minori nei casi di separazione dei coniugi. Così si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza n. 299/2015), ritenendo valido, in luogo dell’assegno da corrispondersi all’ex coniuge per il mantenimento dei figli, l’apposizione di un vincolo a loro favore per l’utilizzo del medesimo e dei suoi frutti. Il giudice ha ritenuto che i figli in questo modo erano maggiormente garantiti rispetto alla corresponsione dell’assegno.

In conclusione, affinché il vincolo di destinazione regga alle censure del giudice, occorre che:

a) l’interesse sia meritevole;

b) lo scopo perseguito deve essere specifico e lecito;

c) i mezzi destinati allo scopo dovranno essere congrui rispetto all’interesse perseguito.

Rispetto a quest’ultimo punto, vincolare una grande villa padronale con parco e piscina potrebbe non reggere alle istanze dei creditori neanche se a dover essere tutelato è persino una persona portatrice di handicap.

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