Nota sulla struttura analitica del D.lgs. 12 febbraio 2024. Necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, per cui attenzione a dare certezza assoluta a quella che è solo una mera possibilità.
A cura di Marco Da Villa* e Manlio Marucci**
Si è aperto di recente un acceso e interessante dibattito intorno al concordato preventivo biennale[1] ed alla sua utilità per i consulenti finanziari che stanno valutando di cambiare mandante; dibattito che è anche alimentato con diverse interpretazioni della norma dell’Agenzia delle Entrate, da parte di Anasf ed Assoreti e che certamente non intende affievolirsi. La questione principale ruota intorno alla inclusione o esclusione dal concordato dei premi di ingaggio, i cd “entry bonus“, molto amati dai Consulenti finanziari e Managers.
La questione non è ancora stata dipanata, e permane il silenzio dell’Agenzia delle Entrate su questo aspetto. Nonostante l’incertezza della norma e del suo aspetto ermeneutico, si è consolidata la prassi per cui, durante il processo di recruiting, al candidato venga detto che oggi la tempistica per cambiare casacca sia perfetta come mai verificatesi negli anni scorsi, posto che, aderendo al concordato, i bonus di ingresso ed i premi per il trasferimento di portafoglio verrebbero meglio gestititi, sostanzialmente evitando di pagare su di essi l’imposta dovuta. Inoltre, viene aggiunto che si andrebbe ad ottenere pure un inevitabile impatto positivo anche rispetto agli eventuali oneri da dover corrispondere al precedente mandante (mancato preavviso, anticipazioni non maturate, penali per patti di fedeltà non rispettati, ecc.), Tutti oneri che sarebbero – in virtù dei benefici ottenuti con il risparmio fiscale derivante dall’adesione al concordato – meglio assorbiti dal consulente finanziario obbligato alla loro corresponsione.
Il nuovo mantra possiamo così sintetizzarlo: entrando in una nuova rete si incasserebbe l’entry bonus esentasse e, con i soldi risparmiati, si andrebbero a meglio estinguere le eventuali pendenze con l’intermediario precedente. L’occasione era ed è troppo ghiotta, gli operatori delle reti di consulenza finanziaria – in particolare coloro che si occupano di selezione ed inserimento di consulenti – hanno immediatamente trasformato l’opportunità offerta dal concordato in una nuova e, potenzialmente, ottima arma di persuasione per favorire i reclutamenti di nuovi consulenti finanziari. Tuttavia – a parere di chi scrive – a causa della citata situazione di incertezza, non vi è oggi alcuna garanzia che l’espediente funzioni.
Il problema è insito nella natura dei bonus di ingresso che, di fatto sono pur sempre provvigioni ma “straordinarie”, cioè legate ad un evento particolare non ripetibile come l’apporto del pacchetto clienti dalla società precedente; per di più si tratta di pagamenti non ricorrenti, perché corrisposti per un periodo limitato nel tempo. Va anche detto che queste caratteristiche dei premi di ingaggio sono assimilabili alla categoria delle componenti straordinarie di reddito invece che a quella delle componenti di reddito derivanti dall’ordinaria attività del consulente; con la conseguenza che, se davvero fossero interpretati come redditi straordinari, questi bonus sarebbero esclusi dal concordato.
Sulla base delle nostre riflessioni, il consiglio non può che essere quello di agire con prudenza e di valutare bene le conseguenze di dover affrontare, in futuro, un contenzioso con l’Amministrazione fiscale che potrebbe contestare di aver assoggettato a concordato importi che invece fuggivano dal perimetro applicativo dello stesso. Peraltro, se al momento dell’ingresso della nuova rete si firmeranno “patti di stabilità” e/o “accordi con obiettivi a lunga scadenza”, il tutto correlato da pesanti penali, va ricordato che tali vincoli permarrebbero anche ove naufragasse il progetto di risparmio fiscale.
Una buona tutela potrebbe essere quella di pretendere l’inserimento nella “side letter” di una “clausola di salvaguardia” per il caso in cui il concordato si rivelasse, alla fine, inapplicabile al caso concreto, giusto per avere una copertura degli sbilanci economici e delle conseguenze di una condotta fiscalmente rivelatasi sbagliata. In realtà sarebbe sufficiente – affinché il candidato assumesse una decisione ponderata e consapevole – che l’informativa resa durante l’attività di recruiting fosse sempre veritiera, non fuorviante né confusionale, nel rispetto della massima onestà intellettuale e trasparenza, anche relativamente ai rischi derivanti per il consulente finanziario dal cosiddetto “cambio di casacca“.
In termini giuridici, va applicato il noto e basilare principio del parlar chiaro. La buona fede impone alle parti di agire in modo leale, onesto e corretto durante le trattative precontrattuali, evitando comportamenti ingannevoli o omissivi che possano indurre l’altra parte a concludere il contratto su basi errate o in ogni modo a seguito di vizi del consenso. Di conseguenza, in relazione alla opportunità di avvalersi del concordato biennale per ottenere lo sconto fiscale sui bonus di ingresso, sarebbe necessario trasferire al candidato il concetto che al momento non siamo di fronte ad un fatto certo ed assoluto, ma ad una mera possibilità soggetta ancora ad una interpretazione oggettiva della norma finale da parte della stessa Agenzia delle Entrate.
*Avvocato dello studio legale Frame Lex e consulente Federpromm
** Presidente Federpromm
[1] Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un accordo tra l’impresa e Agenzia delle Entrate che stabilisce in anticipo la base imponibile su cui pagare le tasse per un periodo di due anni. In pratica, l’impresa e l’Agenzia delle Entrate concordano una somma che l’azienda dovrà pagare, indipendentemente dai redditi effettivi generati durante quel biennio. Una soluzione che promette stabilità e semplificazione, ma che potrebbe anche bloccare le imposte su livelli elevati, limitando la flessibilità fiscale dell’impresa.




Per evitare che questo accada, il creditore ha cinque anni di tempo per esercitare in tribunale l’azione revocatoria e far dichiarare privi di effetto – nei suoi confronti – gli atti di alienazione compiuti dal debitore e poter agire in esecuzione sui suoi beni anche se sono stati già venduti. L’azione revocatoria, pertanto, costituisce un mezzo per conservare la garanzia patrimoniale del debitore; tuttavia, essa non annulla gli atti di disposizione compiuti dal debitore, ma li rende inefficaci solo nei suoi confronti. Ciò significa che nei riguardi del terzo acquirente in buona fede gli eventuali atti di alienazione (es. la casa già venduta) sono perfettamente validi ed efficaci.
Affinchè l’azione revocatoria possa essere esperita, però, occorrono alcuni presupposti fondamentali, per i quali è importante analizzare il profilo probatorio. Innanzitutto, serve il c.d. Consilium Fraudis, e cioè deve esserci stata una frode da parte del debitore, che pertanto avrebbe dovuto conoscere il pregiudizio che un particolare atto di disposizione poteva arrecare al creditore. Inoltre, se l’atto è stato compiuto prima che sorgesse il credito – o il diritto al credito, come nel caso del risarcimento danni – è necessario che ci sia anche il dolo, ossia la volontà di ingannare il creditore, e che questi lo possa dimostrare (cosa per nulla facile).
In terzo luogo, oltre la frode e il danno, è anche necessario che il terzo acquirente sia in malafede – e cioè consapevole del pregiudizio causato al creditore – soprattutto se l’atto di disposizione è stato compiuto prima della nascita dell’obbligazione. Serve, ai fini dell’azione revocatoria, che il terzo abbia partecipato al dolo, e per dimostrare la malafede del terzo basta qualunque mezzo, anche puramente indiziario (es. un valore di compravendita sensibilmente più basso rispetto al valore di mercato del bene).
La casistica degli atti di disposizione volti a proteggere (vanamente) l’aggressione dei creditori, di solito, vede prevalere vendite frettolose e fittizie a figli, genitori, fratelli e parenti stretti nel momento in cui si riceve la formalizzazione di una pretesa creditoria, ma in questi casi non c’è modo di evitare l’azione revocatoria. Diversamente accade per gli atti compiuti prima che sia incardinata l’azione revocatoria, poiché il creditore dovrà esercitare l’azione volta a dichiarare la simulazione, provandone l’esistenza. Infatti, poiché ad agire con la revocatoria è il creditore, spetta a quest’ultimo l’onere della prova, e cioè l’onere di dimostrare che una vendita o una donazione siano state effettuate dal debitore con l’intento di frodarlo. Si tratta di una prova non semplice, ed è sufficiente che il debitore si costituisca in giudizio e contesti le richieste del creditore per ottenere un lungo periodo di tempo durante il quale, tra udienze e rinvii, le prove possono rivelarsi meno appropriate.
La difesa patrimoniale da una revocatoria passa anche dall’indicazione di altri beni su cui il creditore possa soddisfare le sue pretese, magari di valore più modesto ma non sensibilmente inferiore. In questo caso, infatti, sarà onere del creditore provare che i beni indicati dal debitore non sono economicamente congrui, oppure sono di difficile vendibilità. In ogni caso, la mossa più frequente effettuata dai debitori rimane quella della vendita del bene. Infatti, in questo caso spetta al creditore dimostrare che il terzo acquirente fosse al corrente del debito, e tale dimostrazione sarà molto difficile qualora tra questi e il debitore non c’è un legame di parentela.
Naturalmente, il forte interesse strategico di organizzazioni come ANASF a poter gestire, oltre gli immobili, i circa 4,5 miliardi di patrimonio mobiliare non è certamente infondato, e nessuno – quindi, neanche ANASF – ha la “patente” di bravo gestore, ma coloro che oggi siedono in maggioranza nel CdA di Enasarco dovrebbero comunque tenere presente che il giudizio sul loro operato, prima e dopo il confronto elettorale, è un fatto ineluttabile, come le stesse elezioni. A meno che, pur di non farle, essi non preferiscano arroccarsi definitivamente – magari sperando in un ritorno autunnale del virus – e attendere i lunghi tempi previsti affinchè una certa politica accomodante si produca in un salvifico commissariamento.
Relativamente alla passata gestione, c’è da dire che i rilievi delle Istituzioni ai gestori del patrimonio Enasarco non sono mai mancati, anche durante la precedente presidenza di Brunetto Boco. Già nel Gennaio del 2015, la Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori di forme di previdenza privatizzate (presieduta dall’on. di Gioia), alla luce delle risultanze di una indagine conoscitiva sulla Fondazione, aveva segnalato ai ministeri vigilanti l’opportunità di procedere al commissariamento dell’Ente. La Commissione era arrivata a tale conclusione dopo aver svolto indagini proprio sulla gestione finanziaria e immobiliare dell’Ente, probabilmente ritenendo poco soddisfacenti le audizioni dei vertici della Cassa avvenute nei mesi precedenti. In più, sulla gestione dell’Ente erano state presentate decine di interrogazioni parlamentari di qualunque colore politico, una serie di esposti del M5S alla Banca d’Italia, alla Consob, alla Covip, alla Corte dei Conti, e la richiesta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta (On. Ricchiuti, PD). Anche un servizio televisivo di Report (su RaiTre), contribuiva non poco a gettare ombre sulla gestione del patrimonio.
Il 2019 di Enasarco, peraltro, si qualificava come annus horribilis per i suoi ruoli apicali, costretti com’erano a fronteggiare anche due vicende piuttosto imbarazzanti. La prima è quella relativa ai fondi immobiliari Megas e Michelangelo Due, controllati in maggioranza dalla Cassa e gestiti in precedenza da Sorgente SGR, a seguito della quale l’Ente dava mandato per un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma contro il presidente di Sorgente Valter Mainetti, e l’ex presidente di Enasarco, Brunetto Boco,
Verso la fine del 2019, all’avvicinarsi del momento delle elezioni (poi rinviate sine die), le polemiche montavano come un’onda di tsunami che si avvicina alla costa, alimentate dal disappunto dei consiglieri di opposizione che lamentavano come tutti i loro appelli a discutere le modifiche statutarie relative all’ampliamento dell’elettorato passivo, alla trasparenza gestionale ed al maggior ruolo dell’Assemblea dei Delegati – tutte misure tese a favorire maggiore partecipazione alle decisioni della Cassa – fossero caduti nel vuoto, e la Commissione che si occupava di studiare le modifiche allo Statuto ed ai regolamenti fosse stata chiusa insieme a tutte le altre commissioni consiliari proprio con il voto del presidente e della forte maggioranza (10 contro cinque) che lo sostiene.
Lo scorso mese di Marzo, in piena pandemia, avviene l’epilogo: la governance della Cassa, con una delibera dei consiglieri di maggioranza del CdA uscente, adottata in occasione di un consiglio straordinario convocato ad hoc, approva (con il voto contrario di tutti e cinque i consiglieri di minoranza) il rinvio sine die delle elezioni già previste per la seconda metà di aprile, motivando che la crisi epidemica in corso rendeva impossibile svolgere riunioni elettorali e dibattiti tra liste di candidati ed elettori. Una decisione “schizofrenica”, per così dire, se consideriamo che quattro anni prima la Cassa aveva finalmente deciso di darsi una governance democratica, dopo decenni di gestione pressoché ininterrotta della Confcommercio, prevedendo l’adozione del voto elettronico, e favorendo così le prime elezioni democratiche della Fondazione svolte con modalità digitali, senza richiamare la necessità di comizi o assemblee preventive (e senza neanche il Covid19 a fare da alibi).
Sull’argomento è recentemente intervenuto anche Manlio Marucci, Segretario di Federpromm-Uiltucs, secondo il quale “La mia posizione è che le elezioni sono una fase irrinunciabile della vita dell’Enasarco, e non si possono rinviare ancora senza causare ulteriori disagi e malintesi. In ogni caso, in occasione della riunione del prossimo 30 Giugno è mia intenzione presentare una mozione d’ordine proprio sulle elezioni, affinchè si tengano il più presto possibile”.
Ci sono andati giù pesante i consiglieri in quota FIARC, Confesercenti, ANASF e Federagenti, che hanno attaccato duramente “un consiglio sottoposto alla sconsiderata volontà di una maggioranza di 10 consiglieri su 15, che a colpi di delibere si è incatenata alla propria poltrona, rinviando a data da destinarsi le elezioni…un consiglio che ha insozzato la richiesta dell’anticipo del FIRR riducendola a una mera mancetta elettorale (il 10%, anziché il 30%, n.d.r.)….. Enasarco non ha soldi per gli iscritti (nemmeno quando si parla di soldi “degli” iscritti) perché anche in questi quattro anni all’amministrazione è mancato un piano serio, strutturato e trasparente”.
Per chi governa, le elezioni non dovrebbero rappresentare un evento di cui aver paura, bensì un incoraggiamento alla partecipazione, un traguardo prima del quale poter confermare la bontà del proprio operato e mettere a tacere critiche e rilievi. Pertanto, se si è in buona fede, e si può dimostrare di aver operato nell’interesse della Cassa e degli iscritti, non c’è alcun motivo di tardare ancora il confronto elettorale. Giusto?
In sintesi, grazie al provvedimento del tribunale di Vicenza i beni tornano nella piena proprietà dell’ex presidente della Popolare di Vicenza, e potrebbero essere sequestrati in caso di eventuale risarcimento danni se venisse accertata la responsabilità di Zonin. Nel dispositivo, i giudici parlano di un “…ampio disegno finalizzato a sottrarre ai terzi le garanzie patrimoniali generiche” e che “la tempistica delle donazioni rispetto alle dimissioni ed alle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza….., rese note al pubblico anche per l’ampia risonanza mediatica, avrebbe arrecato danno alle ragioni debitorie”.
Pertanto, al fine di non trovarsi nella classica situazione in cui si mettono in atto “mosse disperate”, con le quali ottenere solo il rinvio temporale di ineluttabili provvedimenti, tutti coloro che svolgono incarichi di grande responsabilità dovrebbero pensare, come dei moderni San Francesco, di spogliarsi gradualmente delle proprietà accumulate, in favore di persone di propria fiducia (come i familiari più stretti, ma non solo) con un tempismo che, in un eventuale giudizio per danni, verrà interpretato come in buona fede e del tutto scollegato alle irregolarità di cui si potrebbe rispondere in futuro. E non esiste un numero esatto di “anni prima” entro il quale è conveniente effettuare atti dispositivi del patrimonio al fine di proteggere il patrimonio dall’aggressione dei terzi eventualmente danneggiati; l’unico criterio è quello del “prima possibile”, soprattutto quando il ruolo ricoperto in ambito professionale non abbia dato la possibilità di compiere azioni da cui derivi l’assunzione di grandi responsabilità.









