Maggio 1, 2026
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Successione legittima o testamentaria? Tredici casi utili per tutte le categorie di eredi

Attraverso l’analisi dell’universo di circostanze in cui i potenziali eredi si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare le quote del patrimonio e come esse mutano a seconda delle circostanze.

Com’è noto, mentre la successione legittima ha luogo quando il defunto non abbia provveduto a redigere testamento – oppure quando pur avendo redatto il testamento questo è nullo o annullato, oppure ancora esso dispone solo per una parte dei beni o solo i c.d. legati – la successione testamentaria rappresenta un insieme di norme di garanzia e di tutela di determinate quote del patrimonio del defunto per i soggetti aventi rapporti di parentela particolarmente “stretti” (come moglie e figli).

Attraverso il testamento, infatti, la legge non consente che donazioni e premi di polizza possano violare le quote di riserva (o di legittima) previste, ma oggettivamente la materia non è di immediata comprensione per i non addetti ai lavori. Tuttavia, attraverso l’aiuto di una specifica casistica che definisca l’intero universo di circostanze in cui i potenziali eredi di un de cuius si possano trovare in occasione di una successione, è possibile illustrare quali siano queste quote del patrimonio e come esse mutino a seconda delle circostanze. Ecco l’elenco dei tredici casi che è possibile riscontrare in occasione di una successione, in presenza o in assenza del coniuge.

IN PRESENZA DEL CONIUGE
CASO 1 – Nel caso in cui l’unico erede legittimo sia il coniuge – senza discendenti, ascendenti, e fratelli/sorelle – egli ha diritto al 100% dell’eredità e conserva il diritto di abitazione. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 50%, mentre il restante 50% rientra nella quota disponibile per la devoluzione testamentaria.
CASO 2 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e il figlio, la legge prevede che in successione legittima al coniuge sarà assegnato per legge il 50% dell’eredità (insieme al diritto di abitazione) e il restante 50% andrà all’unico figlio. In caso di successione testamentaria invece, al coniuge spetta almeno il 33,33% dell’eredità insieme al diritto di abitazione, e all’unico figlio dovrà essere devoluto almeno il 33,33% dell’eredità. Il restante 33,33% rientra nella quota disponibile che può essere assegnata a chiunque dal de cuius.

CASO 3 – Infine, nel caso di 1 coniuge e 2 o più figli, nell’ambito della successione legittima avremo che: al coniuge sarà assegnato il 33,33% dell’eredità, insieme al diritto di abitazione; ai figli sarà assegnato il restante 66,67% diviso in parti uguali. In tal caso, laddove l’eredità venga devoluta a seguito di testamento, la quota di riserva spettante al coniuge è pari al 25% – insieme al diritto di abitazione – e la quota di riserva spettante ai figli è pari al 50%, da dividere in parti uguali. In questa fattispecie, la quota disponibile è pari al 25%.
CASO 4 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e uno più ascendenti, accade che – in caso di successione legittima – il coniuge ha diritto al 66,67% dell’eredità insieme al diritto di abitazione e che agli ascendenti è riservato il 33,33% dell’eredità. In caso di successione testamentaria, la quota di riserva del coniuge è pari al 50% (con il diritto di abitazione) mentre quella degli ascendenti è del 25%. Pertanto la quota disponibile è pari al 25%.

CASO 5 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge e fratelli o sorelle del de cuius, la quota di eredità prevista dalla successione legittima è pari rispettivamente al 66,67% e al 33,33% (da dividere in parti uguali). Diversamente, in caso di successione testamentaria è prevista una quota di riserva del 50% solamente per il coniuge (sempre con il diritto di abitazione); il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 6 – Nel caso in cui gli eredi legittimi siano il coniuge, uno o più ascendenti e uno più fratelli o sorelle, le quote di eredità in caso di successione legittima sono pari rispettivamente a: 66,67%, 25% e 8,33% (da dividere eventualmente in parti uguali). In caso di successione testamentaria, la legge riserva il 50% dell’eredità al coniuge e il 25% agli ascendenti, ma nulla a fratelli/sorelle. Infatti, lascia il restante 25% nella quota disponibile.

IN ASSENZA DEL CONIUGE
CASO 7 – Nel caso in cui l’unico erede sia il figlio del de cuius, la sua quota di eredità è del 100%, in caso di successione legittima. Nel caso di successione testamentaria, la quota di riserva è invece pari al 50% e il restante 50% rientra nella quota disponibile.
CASO 8 – Nel caso in cui 2 o più figli rappresentino gli unici eredi legittimi, allora la quota di eredità prevista in caso di successione legittima è del 100%, da dividere in parti uguali. Diversamente, nel caso di successione testamentaria la quota di riserva è del 66,67% e la quota disponibile è del 33,33%.

CASO 9 – Nel caso in cui gli unici eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori (o ascendenti se premorti), questi ultimi hanno diritto al 100% dell’eredità, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori (o ascendenti) è pari al 33, 33% e la quota disponibile è del 66,67%.
CASO 10 – Nel caso in cui gli eredi legittimi del de cuius siano i suoi genitori e i suoi fratelli o sorelle, sia per i primi che per i secondi la quota di eredità è pari al 50%, in caso di successione legittima. Diversamente, in caso di successione testamentaria, la quota di riserva per i genitori è pari al 33,33% e la quota disponibile è del 66,67% e non vi è pertanto alcuna quota di riserva per i fratelli o sorelle del de cuius.

CASO 11 – se vi sono solo fratelli o sorelle tra gli eredi legittimi, e la quota di eredità in caso di legittima è del 100%, in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 12 – invece, se tra gli eredi legittimi vi sono solo parenti fino al VI grado, e la quota di eredità in caso di successione legittima è del 100% (in parti uguali ai parenti di grado più prossimo), in caso di successione testamentaria, tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.
CASO 13 – se non vi è nessuno tra gli eredi legittimi e l’eredità, in caso di successione legittima, andrebbe tutta allo Stato, in caso di successione testamentaria tutta l’eredità rientra nella quota disponibile.

“Morto io, morti tutti”: gli italiani non amano la pianificazione successoria

Nonostante i divorzi in aumento e gli over 54 in crescita sostenuta, in Italia c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale.

In Italia c’è una bassa attitudine alla pianificazione successoria rispetto ad altri Paesi. Infatti, è stato stimato che solamente l’8% della popolazione italiana effettua una pianificazione successoria dei propri beni, mentre in Gran Bretagna, ad esempio, questa percentuale sale all’80%. Eppure, negli ultimi dieci anni l’età media dei componenti delle famiglie è aumentata e, secondo l’ISTAT, la fascia di popolazione di età superiore ai 54 anni rappresenta ad oggi circa il 36% degli individui, mentre nel 2007 era circa il 27%. In più, nello stesso periodo circa il 30% dei matrimoni si è concluso con la separazione e circa il 15% con il divorzio.

Dal contesto descritto finora, è possibile riassumere che i rapporti familiari sono sempre più articolati e complessi da gestire, e che c’è una basso ricorso agli strumenti per la gestione del passaggio generazionale. Oggi più che mai, pertanto, c’è un grande spazio di consulenza professionale che porti avanti l’importanza di una corretta pianificazione successoria e la conseguente necessità di un supporto specialistico per la gestione del passaggio generazionale del proprio patrimonio. Pianificare correttamente (e in tempo) la futura trasmissione del patrimonio, infatti, consente di evitare una eccessiva frammentazione del proprio patrimonio immobiliare e aziendale in presenza di più eredi legittimi generati da diversi matrimoni e, conseguentemente, di generare eventuali liti tra gli eredi. Inoltre, la pianificazione patrimoniale consente di tutelare e proteggere persone che non sarebbero tutelate dalla legge in caso di premorienza in assenza di testamento (ad esempio conviventi more uxorio).

Su tutto, in ogni caso, domina il processo di Successione, che è l’evento attraverso il quale più soggetti subentrano in tutti i rapporti giuridici in cui era titolare un’altra persona (c.d. de cuius). Gli eredi prendono il posto nei rapporti giuridici di carattere patrimoniale attivi e passivi facenti capo al defunto tranne per quanto riguarda i diritti personali che, come tali, si estinguono con la morte (come ad esempio l’usufrutto, il diritto di abitazione, la rendita vitalizia). La successione può essere di due tipi: legittima o testamentaria. La successione si definisce legittima quando l’eredità si devolve per legge, quindi non vi è esistenza di un testamento oppure, pur essendoci, è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo stesso. Diversamente, la successione si definisce testamentaria (o testata) quando l’eredità viene devoluta a seguito di un testamento, stilato dal de cuius.

Cosa prevede la legge italiana in merito alle imposte di successione, e come si posiziona il nostro Paese in un confronto internazionale? In base alla dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate competente, gli eredi sono obbligati in solido alla liquidazione delle corrispondenti imposte:
– 4% (con una franchigia di 1.000.000 euro) per coniuge e parenti in linea retta (discendenti e ascendenti);
– 6% (con una franchigia di 100.000 euro) per fratelli e sorelle;
– 6% (senza franchigia) per altri parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo grado;
– 8% (senza franchigia) per altri senza alcun grado di parentela (compresi conviventi more uxorio).

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro. Le ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale) sono esenti dal pagamento di imposte di successione. La legge 112/2016 sul «dopo di noi», riconosce la non applicazione delle imposte di successione sui beni gravati da un vincolo di destinazione in favore di una persona portatrice di handicap grave: è possibile istituire, attraverso il testamento, il “Trust dopo di noi” che prevede una serie di requisiti tra cui la finalità esclusiva dell’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.

Ma quali sono le aliquote previste dagli altri Paesi? Abbiamo visto come in Italia le imposte oscillano tra il 4% e l’8% a seconda del grado di parentela tra eredi e de cuius. Negli altri Paesi però le imposte sono ben più elevate. Infatti, si arriva ad applicare – in alcuni casi – anche una tassazione maggiore del 50%. Andando nello specifico, in Germania ad esempio le imposte di successione oscillano tra il 7 ed il 50%. In Gran Bretagna l’Inheritance Tax Act applica una tassazione del 40%, mentre in Francia l’aliquota varia dal 5 al 60%.

Consulenza patrimoniale

Come viene calcolato l’asse ereditario? L’asse ereditario si ottiene considerando il patrimonio complessivo del de cuius, sottraendo i debiti e sommando il valore, al momento dell’apertura della successione, delle donazioni (dirette e indirette) fatte in vita. All’interno del patrimonio complessivo rientra dunque non solo la componente finanziaria ma anche il valore del patrimonio immobiliare (pro-quota), eventuali quote di partecipazioni societarie, automobili, barche a vela, opere d’arte, collezioni di orologi etc. Il patrimonio del de cuius è anche detto “relictum”. Al relictum vanno poi sottratte le eventuali passività (debitum) ed aggiunte le donazioni fatte (donatum), per arrivare ad una rappresentazione definitiva dell’asse ereditario.

Ai fini della determinazione dell’asse ereditario, è necessaria anche la definizione del regime patrimoniale dei coniugi, ove esistenti. Dal vincolo del matrimonio discendono infatti conseguenze di fondamentale rilievo sul piano patrimoniale e successorio.

È possibile distinguere due possibili convenzioni matrimoniali secondo il codice civile:
a) il regime di Comunione legale, nel quale i beni acquistati durante il matrimonio, insieme oppure individualmente, entrano a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%; sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali acquistati da un coniuge per una successione o donazione e quelli acquistati reinvestendo il ricavato della vendita di beni personali.  
b) il regime di Separazione dei beni: ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva. I coniugi mantengono invariati i loro patrimoni personali, sia per i beni acquistati prima del matrimonio sia durante la vita matrimoniale.

In base al primo regime (Comunione), in caso di morte di uno dei genitori la successione imputa il 50% al coniuge superstite e l’altro 50% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso, in parti uguali (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore). In base al regime della separazione dei beni, invece, nel classico esempio di famiglia composta da quattro persone (due genitori e due figli) la morte di uno dei genitori fa aprire una successione che imputa il 33% a tutti i componenti superstiti, coniuge compreso (salvo diverso utilizzo della quota disponibile da parte del testatore).

Separazioni, mantenimento dei figli e patrimonio: quando lo Stato non applica le sue stesse leggi

Famiglia e patrimonio sono due pilastri fondamentali su cui si erge la stabilità affettiva ed economica degli italiani. Eppure, lo Stato va contro ogni logica proprio nel momento in cui c’è da assicurare il più alto grado di continuità patrimoniale alle famiglie con genitori separati.   

Di Lorenzo Cornia*

Chi abbia qualche dimestichezza con la storia della Scienza conoscerà il fenomeno, piuttosto ricorrente, delle scoperte scientifiche compiute simultaneamente da studiosi spesso del tutto ignari che, nello stesso tempo e in altro luogo, altri stessero approdando alle stesse intuizioni. Leibniz e Newton hanno sviluppato, indipendentemente l’uno dall’altro, i principi del calcolo infinitesimale; Meucci e Bell arrivarono sul filo di lana per brevettare il primo modello di telefono; Darwin e Wallace hanno dato alla pubblicazione quasi contemporaneamente due testi fondamentali in cui illustravano la propria teoria dell’evoluzione delle specie.

Nel Dopoguerra, molti si interrogarono, da un punto di vista etico, se gli scienziati che avevano lavorato all’ideazione della bomba atomica non avrebbero dovuto, per il bene di tutta l’umanità, mantenere il segreto sul potenziale bellico della fissione dell’atomo, ma ogni volta che il tema è stato affrontato la risposta è sempre stata una sola: lo stato dell’arte nella fisica teorica era tale che in qualche logo la scoperta sarebbe comunque stata fatta da qualche gruppo di ricerca. È un fenomeno noto agli storici della Scienza, che guardano alle scoperte scientifiche non tanto come al guizzo di genio di singoli individui straordinariamente dotati, ma come l’esito di uno sforzo collettivo che di volta in volta produce risultati, per iniziativa di singoli, solo quando il terreno è stato reso fertile dal lavoro dell’intera collettività. 

Passando da temi elevati ad argomenti più terreni, ed in particolare alle normative nostrane sul conflitto familiare, è recente il clamore mediatico con cui, a distanza di pochi giorni due personaggi pubblici di un certo rilievo (Piero Chiambretti e Massimiliano Allegri) hanno avviato simili iniziative giudiziarie denunciando le rispettive ex mogli per violazione degli obblighi di assistenza familiare. È ragionevole pensare che il pluridecorato allenatore e il famoso presentatore televisivo non abbiano concordato la simultaneità dell’iniziativa, ma non è affatto anomalo che due persone obbligate da un tribunale al pagamento di ingenti somme abbiano deciso simultaneamente la decisione di contestare all’ex coniuge la violazione degli obblighi che la legge impone a tutti i genitori. Così come nel campo della ricerca scientifica i frutti maturano solo quando una moltitudine di soggetti lavora a lungo affinchè la ricerca dia finalmente i risultati sperati, nel campo sociale le reazioni avvengono quando una lunga serie di azioni coordinate lavorano per provocarle.

In Italia è in vigore da più di 15 anni una legge, la n. 54 del 2006 che, apportando una serie di modifiche al codice civile, era stata ideata per realizzare il cosiddetto “affido condiviso”. La logica della legge era quella di consentire che, qualora una coppia con figli si separasse, questi conservassero il diritto a frequentare in modo equilibrato entrambi i genitori, senza subire alcuna conseguenza né sul piano economico né su quello affettivo. Quando la legge 54/2006 è stata approvata, era in vigore da tempo il cosiddetto affido esclusivo; in estrema sintesi, in caso di separazione i figli venivano collocati presso la moglie-madre, che conservava il diritto a vivere con i figli nella casa coniugale (indipendentemente da chi ne fosse il proprietario) fino all’indipendenza economica dei figli; il marito-padre sostanzialmente perdeva il diritto alla frequentazione dei figli, il diritto di proprietà sulla casa, e veniva relegato al ruolo di produttore di reddito, che era obbligato a trasferire alla ex moglie per il mantenimento dei figli.

Con l’approvazione della legge sull’affido condiviso, sulla carta, il legislatore rivoluzionava la materia. L’assegno di mantenimento diventava una misura eccezionale, che il giudice poteva imporre solo in casi di straordinaria disparità tra i coniugi, o in termini di reddito o in termini di tempi di frequentazione dei figli. In tal modo, l’assegno di mantenimento doveva diventare uno strumento di “perequazione” tra i rispettivi redditi dei genitori, e in tal senso veniva riscritta la norma (l’art. 337 ter del codice civile) che imponeva che l’assegno doveva essere calcolato in modo da lasciare invariato il tenore di vita del minore, tenendo conto dei redditi di ciascun coniuge e dei rispettivi tempi di frequentazione.

Cosa significa “assegno perequativo”? Immaginiamo l’onere di mantenimento di un figlio come due blocchi di pietra che gravano sui genitori. Il primo blocco pesa 101 Kg; il secondo blocco pesa 100 kg. Nelle intenzioni del legislatore l’assegno “perequativo” doveva essere il peso da 500 grammi che, posto sul piatto della bilancia meno gravato, consentiva di raggiungere l’equilibrio nel concorso da parte dei coniugi al mantenimento del figlio, ognuno secondo le proprie forze: chi guadagna di più contribuisce in misura maggiore, e viceversa, e nella determinazione dell’assegno si deve tenere conto di quanto ciascun genitore spende nei tempi in cui accudisce direttamente il figlio. L’assegno di mantenimento, quindi, servirebbe in teoria (e per legge) a ripartire in modo equo tutti gli oneri, senza che nessuno dei due coniugi si impoverisca o si arricchisca. Nel nostro esempio, l’assegno è 500 grammi, ma i genitori contribuiscono con un quintale a testa.

Orbene, il legislatore del 2006 aveva tenuto conto di tutto ciò, prevedendo come regola la continuità del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi, senza asimmetrie parentali o economiche e munendo i tribunali di poteri straordinari per intervenire nella gestione delle eccezioni. Eppure, ci troviamo nel 2022 e le eccezioni sono la regola dalla data di entrata in vigore della legge, e l’affido condiviso non ha mai trovato applicazione. Adottando una posizione che non ha precedenti né eguali, i tribunali italiani si sono semplicemente rifiutati di applicare la legge 54/2006, continuando non solo a seguire le prassi in uso ai tempi della legge sull’affido esclusivo, come se nel frattempo questa non fosse stata abrogata, ma articolando l’interpretazione della legge vigente in modo da farla sostanzialmente coincidere con la legge previgente. E così, quelle che erano state previste come misure eccezionali sono diventate prassi.

Cambiare tutto, perché nulla cambi“, avrebbe detto Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Infatti, è insindacabilmente vero che dopo l’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, nella prassi di tutti i tribunali italiani (le eccezioni sono talmente sporadiche da non essere rilevanti) si sono diffusi due metodi: il primo vuole che l’assegno di mantenimento corrisponda a una frazione, più o meno alta a seconda del numero dei figli, del reddito dell’ex marito; un altro metodo impone che l’ex marito versi una cifra fissa per ogni figlio (200, 300, 600, 1.000 euro…) secondo l’arbitrio del giudice, e senza che si renda conto di come tale somma sia stata determinata.

In tutta evidenza, si tratta di prassi che generano delle vere e proprie mostruosità. Ad esempio, un marito che abbia gli stessi redditi della moglie (questa è la rispettiva posizione dei generi nella quasi totalità dei casi) e si separi, con tre figli, finirà con il dover comunque versare il 50% del proprio reddito alla ex coniuge, che potrà spenderlo senza alcun obbligo di rendicontazione. Il lettore poco avveduto potrebbe pensare che tale cifra non sia così balzana, e che tutto sommato sia verosimile che un padre destini il 50% del proprio reddito al mantenimento dei propri figli. Sennonché, un ex marito che versa l’assegno di mantenimento non ha certamente esaurito con questo il proprio onere, perché deve ancora provvedere a nutrire i propri figli nei propri tempi di frequentazione e concorrere al pagamento di tutte le spese straordinarie non comprese nell’assegno di mantenimento: spese essenziali di vitto, alloggio e abbigliamento; e una volta pagate le ulteriori spese di mantenimento a suo carico, il margine netto di spesa disponibile per sé stesso (abitazione, utenze, consumi alimentari, abbigliamento, autoveicolo, carburante, solo a titolo di esempio) si riduce al 10-20% del reddito disponibile, determinando in molti casi situazioni di concreto impoverimento anche di fronte a redditi all’origine più che discreti.

Determinato in questo modo, l’assegno di mantenimento, ben lungi dall’essere il granello di sabbia che doveva equilibrare i piatti della bilancia nelle intenzioni del legislatore, diventa uno strumento di discriminazione, asimmetria e ingiustizia anche e soprattutto patrimoniale, poiché genera un trasferimento ingiustificato di ricchezza e una distruzione di ricchezza (presente e futura) che il Codice Civile italiano disciplina con chiarezza all’art. 2041, ma che lo Stato favorisce, tradendo completamente la volontà del legislatore. Infatti, se la funzione dell’assegno di mantenimento nasce per essere quella di garantire ad entrambi i coniugi di avere le stesse risorse e ai figli lo stesso tenore di vita, il risultato a cui si assiste nei tribunali civili – che sono lo Stato – è l’opposto.

Lorenzo Cornia

Per questo motivo, nei casi c.d. eccellenti, come quelli di Allegri e Chiambretti, l’errata interpretazione giudiziale della disciplina dell’assegno di mantenimento salta fuori in tutta la sua evidenza. Probabilmente, nei due casi di cui sopra, l’errata determinazione dell’assegno di mantenimento in misura ben superiore alle effettive esigenze dei figli si traduce, tutt’al più, nell’insofferenza del coniuge obbligato che subisce impotente l’imposizione di arricchire indebitamente l’ex coniuge. Infatti, effettuando le debite proporzioni in uno dei casi “eccellenti” portati alla luce dalla cronaca, se il “modico” assegno di mantenimento del figlio a cui è obbligato Massimiliano Allegri è pari a 10.000 euro mensili, e se questo assegno deve essere, come prevede la legge, semplicemente “perequativo” (cioè solo una parte del costo complessivo di mantenimento), il costo del formidabile e voracissimo minore deve necessariamente superare i 30.000 euro mensili.

Ma nella maggior parte dei casi, anche la maggior parte delle persone comuni che non possono fare affidamento sui redditi elevati di uno sportivo di successo o di un uomo di spettacolo vengono obbligate di fatto a garantire all’ex coniuge una rendita, sul presupposto falso che tale rendita debba essere pagata per il mantenimento dei figli.

Tutte queste persone, famose o meno, non possono che vivere tale esperienza come un abuso di potere, causato da un insistente rifiuto da parte dello Stato italiano a rispettare le proprie stesse leggi.

* Dottore commercialista, esperto in consulenza fiscale e commerciale, contenzioso tributario, trust e pianificazione strategica

Patrimonio personale e assegno divorzile: la Cassazione risolve un problema e ne crea altri dieci

Interpellata per dirimere la questione della variegata natura dell’assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite ha perso l’ennesima occasione per imporre ai tribunali di merito una soluzione definitiva, ponendo invece le basi per una ulteriore crescita del contenzioso patrimoniale tra ex coniugi.

Di Alessio Cardinale

L’Ordinamento giuridico italiano ha disegnato, di anno in anno, un complesso di norme dove ogni strumento di protezione patrimoniale ha un suo ambito di applicazione e, a seconda degli strumenti utilizzati, offre un diverso livello di protezione a ciascun componente della famiglia, generalmente nei confronti dei terzi. In questo particolare ambito, lo status di “debitore” ha una doppia origine, e va dal caso tipico di colui che contrae un debito per acquistare un bene (casa, auto), a quello di chi diventa debitore non per sua scelta, ma in forza di una sentenza di risarcimento a suo carico o, anche più spesso, per via di un divorzio, a causa del quale gli ex coniugi diventano vicendevolmente “terzi”, con effetti durevoli e di segno opposto sul proprio patrimonio.

Relativamente agli effetti derivanti dal divorzio, nel corso del 2021 la giurisprudenza di legittimità, in un rapido susseguirsi di decisioni dalla portata storica, ha aggiornato i criteri e le modalità ai quali la magistratura di merito dovrà necessariamente uniformarsi nel gravare uno dei coniugi – notoriamente l’uomo, salvo rarissime e quasi introvabili (nella giurisprudenza) eccezioni – dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Infatti, nel mese di Maggio 2021 la Cassazione (ordinanza n. 28995/2020) sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se l’estinzione del diritto all’assegno fosse automatica in caso di nuova convivenza del suo percettore, spinta dal fatto che, sebbene la Suprema Corte avesse già “virato” dal folle principio del mantenimento del tenore di vita, nei tribunali di merito si era continuato a statuire secondo la regola che chi avesse iniziato una convivenza avrebbe perduto il diritto all’assegno di divorzio, applicando una modalità che di fatto rispondeva ancora alla decaduta prassi di collegare l’assegno al tenore di vita.

Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un divorzio incardinato nel distretto di Corte di Appello di Venezia, che respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da una ricorrente sulla scorta del fatto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto anche una figlia. E così, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021), declinando i principi a cui i tribunali di merito dovranno attenersi. In particolare, se l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il coniuge “debole” abbia sacrificato la propria vita per far fronte alla gestione della famiglia, contribuendo così indirettamente alla creazione del patrimonio dell’altro coniuge e non perdendo, quindi, il diritto alla compensazione economica rappresentata dall’erogazione di un assegno per un periodo di tempo circoscritto o la sua “capitalizzazione”.

La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.

Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
– L’assegno divorzile di natura compensativa potrebbe durare anche tutta la vita?
– Potrà essere aggiornato o annullato, in base alle migliorate condizioni economiche del coniuge percettore?
– Se sì, con quali modalità ed in base a quali parametri?
– Se il matrimonio è durato pochissimi anni, durante i quali il coniuge c.d. debole ha comunque sacrificato il proprio tempo alla gestione di casa e famiglia, in che modo potrà essere determinato con esattezza il periodo temporale di corresponsione dell’assegno?  
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
– Esiste un coefficiente, o una scala di coefficienti, in base ai quali determinare con trasparenza ed omogeneità l’esatta misura del contributo apportato dal coniuge debole alla creazione di ricchezza?
– I tribunali adotteranno un criterio uguale in tutto il Paese, oppure seguiteranno ad applicare decisioni differenti a seconda del distretto di Corte di Appello in cui ricadono o, come spesso accade, a seconda del magistrato?

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle coppie unite in matrimonio e quelle negate alle coppie sorrette da un solido e durevole rapporto di convivenza che, spesso, si rivela più stabile di quello delle coppie sposate.

I più maliziosi potrebbero sostenere che non è compito della Cassazione entrare nel merito di questioni numeriche che, invece, dovranno essere affrontate nei tribunali civili. L’osservazione è corretta, ma andrebbe accompagnata da un’altra: nessuno avrebbe potuto impedire alla Cassazione – soprattutto a Sezioni Unite – di statuire, rinviando ad altri organi tecnici, l’istituzione di un documento vincolante per tutti i tribunali che potesse rispondere alle domande sopra evidenziate e ridurre, così, l’ulteriore contenzioso che certamente scaturirà dall’applicazione di principi così indeterminati. Invece, l’unica accortezza usata dalle Sezioni Unite è stata quella di decidere che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita derivante dalla convivenza stabile e dal principio di auto-responsabilità, non potrà più pretendere di ricevere l’eventuale somma riferita alla componente assistenziale dell’assegno.

Questo aspetto, almeno, non lo hanno dimenticato. In “compensazione”, hanno lasciato sul tavolo tutti gli altri.

Crisi familiari e cointestazioni. Come gestire i conti correnti in separazione dei beni

I conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondono più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni, facendo sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscano sui rispettivi conti senza generare confusione.

Nella coppia unita, la sottoscrizione di un conto corrente cointestato viene considerata un evento logico e quasi ineluttabile. Infatti, la pretesa di ciascuno dei coniugi di mantenere il proprio conto corrente va manifestata subito, al fine di evitare attriti e fraintendimenti, ma diventa comunque difficile regolare tutte le pendenze economiche comuni (affitto, utenze, mutuo etc) utilizzando i contanti in piena epoca di home & smart banking; per cui, la costituzione di un conto in comune si rivela presto come una necessità per via dei suoi innegabili vantaggi pratici. Tuttavia, molte coppie finiscono per mettere nel conto cointestato anche tutto quanto è di loro pertinenza, confondendone l’origine e la titolarità. Cosa succede alla cointestazione in caso di separazione coniugale?

Abbiamo già analizzato in un altro articolo le eventualità legate ai conti correnti familiari nel regime di comunione dei beni, ma è bene esaminare anche quello della separazione dei beni, poiché esso può presentare ampie aree di criticità qualora i coniugi non riescano a dimostrare la titolarità dei beni caduti in “confusione patrimoniale”. Per esempio, in relazione ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, se nessuno dei coniugi può provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un bene, si presume che esso sia di proprietà di entrambi. Idem per i conti correnti cointestati, su cui magari sono accreditati gli stipendi di entrambi: la legge presume che il denaro depositato sia di proprietà comune, e a ciascun coniuge spetterebbe quindi il 50% del saldo attivo del conto corrente in caso di separazione.

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Questa circostanza, tutt’altro che rara, crea alcune problematiche in merito alla quantificazione della sussistenza da dividere tra i coniugi in sede giudiziaria, dove non capita di rado che due persone si separino in modo conflittuale anche (e soprattutto) sulla materia economica. In tutti questi casi, data la presunzione che ciascun coniuge sia proprietario della metà del conto corrente, se uno dei due abbia sostenuto spese personali di ingente grandezza in costanza di matrimonio, in occasione della separazione (su istanza di parte) egli potrebbe esser tenuto alla restituzione della parte eccedente la sua quota del 50%. Inoltre, nel caso in cui il conto corrente cointestato fosse stato alimentato in misura maggiore da uno dei coniugi – sempre che ciò sia dimostrabile con apposita documentazione – la divisione potrebbe non avvenire in parti uguali.

E la banca, come si comporta? In ogni caso, essa deve applicare la presunzione di comproprietà del 50%, a meno che tale presunzione non sia stata superata in fase giudiziale e sia stata dimostrata, con l’ausilio di documentazione probatoria, la provenienza del denaro in misura prevalente da uno dei due coniugi. Infatti, non è raro il caso in cui, in prossimità del momento di separarsi, il conto cointestato a firme disgiunte (come la quasi totalità dei conti) venga “svuotato” da uno dei due coniugi, il quale però compie il reato di appropriazione indebita e, prima o poi, si vedrà costretto a restituire la quota stabilita dal tribunale. In questa ipotesi, l’altro coniuge potrà richiedere la restituzione delle somme indebitamente prelevate, ma si tratta comunque di una faccenda che va per le lunghe, per cui molti coniugi, temendo l’appropriazione di tutto il denaro contenuto nel conto da parte dell’altro, chiedono al giudice di effettuare un sequestro preventivo.

Interessante scoprire cosa accadrebbe, invece, nel caso in cui un coniuge dovesse cointestare all’altro un proprio conto personale. In questa circostanza, infatti, in seguito alla loro separazione o divorzio si porrebbe il problema della titolarità delle somme, e poco importa se il regime patrimoniale prescelto all’atto del matrimonio sia stato quello della separazione dei beni. Fortunatamente, sulla questione è intervenuta nel 2018 la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4682 ha ribadito che, qualora il coniuge titolare originario del denaro solo successivamente cointestato ne conserva l’esclusiva proprietà, a meno che l’altro coniuge non riesca nella “prova impossibile” di dimostrare che la cointestazione del denaro rispondesse alla finalità di effettuare una donazione a suo vantaggio. 

In definitiva, è possibile affermare che i conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondano più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni; se così non fosse, infatti, ai coniugi non rimarrebbe che mantenere quello della comunione, qualora non sia particolarmente sentita, da entrambi, la necessità di tener distinti i diversi conti correnti. I conti monointestati fanno sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscono sui rispettivi conti, senza generare confusione ed evitando problematiche successive legate a una possibile crisi coniugale.

Comunione dei beni, il problema della titolarità effettiva degli investimenti tra i coniugi

In regime di comunione dei beni, per ciascuno dei coniugi è molto importante poter risalire in ogni momento alla propria percentuale di titolarità effettiva del patrimonio mobiliare ed evitare così problemi di corretta imputabilità degli investimenti in caso di crisi coniugale.

Di Alessio Cardinale

In un precedente articolo ci siamo già occupati delle corrette modalità di apertura e gestione dei conti correnti dei coniugi all’interno del regime della comunione dei beni, dove il fenomeno della “confusione patrimoniale” produce effetti deleteri quando si verifica una crisi coniugale ed una separazione. Allo stesso modo, uguale attenzione va prestata agli investimenti, che a differenza della semplice liquidità richiedono ulteriori passaggi amministrativi e implicazioni giuridiche di notevole interesse sia per gli investitori che per i loro consulenti patrimoniali.

Divisione dei beni

Infatti, con riferimento all’accertamento e alla divisione degli investimenti di qualunque tipologia (comprese le polizze vita a contenuto finanziario), possono sorgere alcune problematiche, ed il rischio di una non corretta divisione del patrimonio tra i coniugi in fase separativa potrebbe essere di difficile soluzione qualora sul conto cointestato fossero depositati, ad esempio:
– il prezzo della vendita di un bene comune dei coniugi che, senza fare distinzione tra le rispettive percentuali di contribuzione, come tale cadrebbe in “comunione immediata” nella sua interezza indivisa;
– i proventi dell’attività separata del coniuge, percepiti e non ancora consumati, destinati alla comunione residuale;
– il denaro personalissimo del coniuge, presente prima del matrimonio che come tale rientrerebbe nei “beni personalissimi”.

Il deposito del denaro su un unico conto, pertanto, crea confusione e rende quasi impossibile accertare a quale categoria appartenga il denaro, in quale quantità e come debba esser diviso in sede di separazione. Tali aspetti sono ancor più complessi nel caso in cui il conto fosse stato utilizzato anche per gli investimenti, per i quali occorre individuare quale denaro è stato utilizzato per effettuarli, e quale fosse la sua origine. In particolare, se esso proviene da beni personali, da beni che rientrano nella comunione immediata o da quelli che, invece, sono tracciabili come “denaro personalissimo”.

Una soluzione preventiva ai problemi di tracciatura, che sarebbe utile attuare sin dall’inizio della vita di coppia, può essere quella di avere due conti personali separati, uno per il denaro personale e uno per il denaro personalissimo, per poi disporre eventualmente di un terzo conto corrente, cointestato con l’altro coniuge, per il denaro della comunione immediata. Inoltre, all’atto di aprire il conto “personalissimo” è opportuno fare una cosa cui generalmente nessuno pensa, e cioè dichiarare alla banca che il denaro che vi verrà depositato fa parte dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.. Allo stesso modo, quando occorre effettuare degli investimenti sarà bene comunicare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni. In questo modo, l’istituto non potrà bloccare l’operatività del titolare, a meno che l’altro coniuge non fornisca una prova contraria e inoppugnabile, tale da poter generare una sospensione della disponibilità del conto corrente in attesa di una pronuncia giudiziale che faccia chiarezza. E dal momento che tali pronunce arrivano di solito dopo parecchi mesi di attesa – per via dei tempi della giustizia civile cronicamente lunghi – e solo dopo numerosi confronti con i propri avvocati, ciò spiega la “corsa” di ciascun coniuge verso l’accaparramento “cautelativo” delle somme di provenienza personalissima e, spesso, anche di quelle imputabili alla comunione.

Tutela del patrimonio

Su questo punto, però, va evidenziato che qualunque banca, nell’assumere la decisione di mettere temporaneamente sottochiave le disponibilità finanziarie di un cliente, è obbligata ad usare tutta la buona diligenza dell’imprenditore bancario, che le impone di effettuare una istruttoria rapidissima (anche a cura di un consulente esterno) e non agire semplicemente secondo il criterio di “prudenza bancaria”, bensì a mezzo di un parere pro-veritate che certifichi la bontà delle argomentazioni del coniuge che intende ostacolare – qualora riesca a farlo prima di un eventuale “svuotamento” del conto corrente, del deposito titoli o della posizione fondi – la disponibilità delle somme di cui è titolare esclusivo l’altro coniuge. Quest’ultimo, infatti, nel caso in cui rinvenisse nella condotta della banca un eccesso di zelo o l’assunzione di provvedimenti ingiustificati e non proporzionati rispetto al petitum dell’altro coniuge, potrebbe agire per il superiore risarcimento del danno contro l’istituto di credito, e questo dimostra come la sua posizione sia molto delicata.  

Osservando queste modalità operative, sarà possibile in ogni momento distinguere gli investimenti derivanti da provvista di denaro “personalissima” e far sì che essi rimangano estranei alla comunione dei beni. Infatti, in assenza di tale premura, il denaro personale utilizzato per effettuare investimenti comporterebbe la caduta di questi nella comunione dei beni, e verrebbe destinato, al momento dello scioglimento della stessa comunione, alla “comunione residuale”. Ciò accade, ad esempio, anche nelle successioni, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione. In questi casi, il patrimonio personale del defunto cade tutto in successione, mentre il patrimonio comune col coniuge superstite cade in successione solamente per la metà del suo valore.

Tutela del patrimonio personale nel matrimonio. Comunione dei beni e conti correnti

Per tutelarsi in caso di separazione, ciascun coniuge dovrebbe essere in grado di dimostrare che il denaro versato nel conto cointestato sia un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di cui egli è proprietario fin dal periodo antecedente al matrimonio.

Di Alessio Cardinale

Nel matrimonio, è universalmente accettato che i rispettivi patrimoni dei coniugi si “confondano” tra loro per via del diffuso costume di non prestare attenzione all’origine dei fondi approntati anche per le spese straordinarie, oppure di trattare questi dettagli importantissimi con la tipica superficialità derivante dall’osservanza di luoghi comuni e/o paure: “in amore c’è fiducia, inutile sottilizzare”, “in una famiglia e nella coppia unita non si fanno discussioni sul denaro”, “una coppia deve avere necessariamente un conto corrente cointestato”, “vorrei mantenere i conti separati, ma come faccio ad affrontare la questione senza sollevare un vespaio di polemiche?”….. e via discorrendo.

Purtroppo, in caso di separazione coniugale il prezzo da pagare per questa “confusione patrimoniale” è alto per entrambi i coniugi. Infatti, mentre l’acquisto di una casa o di un’autovettura è assistita da un atto di proprietà che individua l’intestatario, esistono casi in cui tale paternità non è chiara. Per esempio, nel caso in cui uno dei coniugi abbia pagato i mobili della casa in comproprietà con l’altro coniuge, in caso di crisi coniugale avrebbe il diritto di ottenerne la restituzione, sempre che possa dimostrare di averne pagato il controvalore. Diversamente, gli arredi si presumono anch’essi in comproprietà tra i coniugi, e non importa quanto siano costati ad uno solo di essi.

La questione assume contorni ancora più inquietanti quando si deve ricostruire la titolarità del denaro apparentemente nella disponibilità della coppia in modo indistinto. Supponiamo, per esempio, che il coniuge A abbia aperto diversi anni prima del matrimonio – perfezionato in regime di comunione dei beni – un conto corrente dove ha fatto confluire gli utili della sua azienda e, dopo essersi sposato, che abbia aperto un ulteriore conto corrente cointestato con il coniuge B, facendovi confluire il saldo attivo di quello precedente e chiudendo contestualmente il vecchio conto corrente. Ebbene, cosa succede se la coppia si separa? Se sono passati più di dieci anni, sarà impossibile richiedere alla banca gli estratti conto a ritroso fino all’operazione di originario versamento del saldo attivo personale – le banche sono obbligate alla conservazione per un massimo di 10 anni – e l’unico modo di risalire alla titolarità di quel denaro è il possesso dei vecchi estratti conto che, come è facile intuire, poche persone hanno l’accortezza di conservare per così tanto tempo.

In ogni caso, la soluzione di queste ipotesi è strettamente legata al regime patrimoniale scelto all’atto del matrimonio, e va da sé che le problematiche più importanti si debbano riscontrare quando i due coniugi abbiano scelto il regime di comunione dei beni. Infatti, collegandoci all’esempio fatto prima, supponiamo che il coniuge A sia nelle condizioni di dimostrare di avere alimentato il conto cointestato in misura maggiore di B. Essendo sposato in comunione cosa accade? In questa situazione, il fatto che il coniuge A abbia alimentato in misura maggiore il conto corrente non è sufficiente a rivendicare per sé una quota più elevata. Ciò perché il denaro generato dal reddito personale e versato sul conto cointestato, sebbene considerato un bene personale, rientra nella comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di denaro di cui è proprietario fin dal periodo precedente al matrimonio, oppure si tratta di somme di denaro ricevute per donazione, eredità o risarcimento di un danno personale, oppure quando il denaro versato sul conto cointestato è il frutto della cessione di beni personali (es. vendita di un immobile) di cui era proprietario già prima del matrimonio.

Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di “svuotare” il conto corrente cointestato in coincidenza con la deflagrazione della crisi coniugale – e, qualora il denaro sia di provenienza “personalissima”, è opportuno per ciascun coniuge avere un conto corrente intestato solo a lui, nonché conservare le prove documentali relative alla provenienza del denaro. Inoltre, tale confusione comporta una serie di adempimenti preventivi anche in caso di investimenti finanziari effettuati attraverso l’uso del denaro di origine personale. In casi come questo, infatti, è necessario dichiarare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni, affinchè sia possibile conservare la distinzione del denaro di origine antecedente al matrimonio da quello imputabile alla comunione, e lasciar fuori da questa gli investimenti effettuati, i quali diversamente vi entrerebbero automaticamente.

C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della separazione, la parte del denaro che inequivocabilmente – e comprovatamente – è di origine antecedente al matrimonio, per evitare così “scomode” conseguenze e rivendicazioni economiche su somme di denaro oggettivamente non imputabili all’altro ma richieste come se fossero tali.

Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione fa rientrare il conto corrente nella comunione residuale. Di conseguenza, anche il denaro provenienti dall’eredità di A verrebbe diviso al 50% con B qualora A non abbia conservato sia la dichiarazione di successione del genitore che attesta l’origine ereditaria e la titolarità esclusiva della liquidità presente sul conto, sia il documento bancario di trasferimento dell’importo dalla posizione del de cuius al proprio conto corrente.

Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in strumenti finanziari. In casi come questo, che non sono affatto rari, si potrebbe determinare una perdita della tracciabilità della provenienza successoria, per cui è sempre opportuno conservare tutti i documenti idonei a dimostrare la provenienza originale del denaro ed evitare pretese dell’altro coniuge su quella somma.

Tutela del patrimonio: in caso di divorzio è fondamentale la scelta del regime patrimoniale della coppia unita

Il regime di separazione dei beni scelto all’atto del matrimonio rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare anche in caso di separazione.

Com’è noto, in caso di separazione l’Ordinamento garantisce l’esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dal giudice nell’interesse della prole, e cioè l’assegnazione della casa coniugale, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e la quantificazione degli obblighi di mantenimento.

Come abbiamo già scritto a proposito della casa coniugale, tali provvedimenti, spesso presi senza il necessario approfondimento, sono alla base della distruzione di patrimoni anche di notevole entità, a tutto svantaggio delle generazioni successive. Relativamente ai diritti successori, infatti, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti a quello non separato: tranne che in caso di addebito della separazione, egli godrà della medesima posizione che rivestiva in presenza del matrimonio con convivenza. Tale circostanza è amplificata dal lungo intervallo temporale che intercorre tra la redistribuzione (spesso frettolosa, per via giudiziale) del patrimonio familiare in seguito ad una separazione, ed il passaggio del medesimo patrimonio (o di ciò che rimane), alle generazioni successive, una volta intervenuto il divorzio; tale intervallo di tempo può determinare risultati ampiamente differenti a seconda dell’assetto patrimoniale che è stato dato dalla coppia all’origine.

In generale, i beni acquistati prima delle nozze e quelli personali restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario. La scelta del regime patrimoniale da adottare va fatta all’atto del matrimonio; in assenza di scelte, vale automaticamente il regime della comunione legale, e qualunque esclusione di beni acquistati durante la comunione può essere convenuta solo se:

  • il denaro impiegato per l’acquisto sia di esclusiva titolarità di uno dei coniugi fin dal periodo antecedente al matrimonio (e quindi la sua provenienza deve essere anche tracciabile),
  • il denaro era frutto di successione o di donazione,
  • il denaro era derivante dalla vendita di beni di proprietà del coniuge (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009).

Di conseguenza, anche l’acquisto di beni strumentali all’esercizio della professione di uno dei coniugi ricade automaticamente in comunione se il denaro impiegato, sia pur “lavorato” e fatto fruttare da uno solo di essi, è invece riconducibile alla comunione (es. prelevato da un conto cointestato ad entrambi).

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Riassumendo, al fine di scegliere il giusto regime patrimoniale, si fa riferimento all’art. 177 del Codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione legale:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Secondo l’articolo 179 del Codice civile, invece, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  1. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
  4. i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui sopra o con il loro scambio, se la circostanza è espressamente dichiarata all’atto dell’acquisto.

I coniugi possono anche ricorrere alla comunione convenzionale, effettuata mediante un atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni, che modifica il regime di comunione dei beni e consente di mettere in comunione anche le proprietà acquisite individualmente prima del matrimonio, che sono escluse dal regime di comunione legale.

La scelta del regime di separazione dei beni deve effettuarsi avendo ben presenti la normativa del Codice Civile relativa alla responsabilità per i debiti contratti dai coniugi. Infatti, secondo l’articolo 186, i beni della comunione sono destinati a soddisfare, in generale, tutti gli obblighi derivanti dalla loro gestione, ed in particolare le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, nonchè ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia e per qualsiasi ragione o finalità. Ne consegue che (articolo 189) i creditori di uno dei coniugi che non trovino capienza nel suo patrimonio individuale potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, oppure (articolo 190) potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Invece, nella separazione dei beni, delle obbligazioni personali di uno dei coniugi risponde solo il patrimonio personale di costui, mentre quello dell’altro non viene coinvolto in nessun modo. Pertanto, nei confronti dei terzi creditori il regime di separazione dei beni rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare della coppia unita.

Nel divorzio, però, esiste una inaccettabile e sproporzionata (rispetto alle reali esigenze) compressione del diritto di proprietà che di fatto interrompe il ciclo di vita naturale del patrimonio, privilegiando nel lunghissimo periodo le esigenze dei c.d. soggetti deboli (tra cui i figli ricadono solo in via indiretta). I giudici, del resto, sono protesi a dover decidere su scenari di breve termine, e si dimostrano poco inclini a valutare quei progetti educativi e familiari che, tanto agognati dai genitori, non trovano mai spazio nei tribunali italiani.

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