Aprile 21, 2026
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Della paura (di investire), e di come gestirla

Non investire e rimanere nella propria “zona di comfort finanziario” genera comunque una modalità inefficiente di gestire le proprie  risorse, non priva di rischi in presenza di alta inflazione. Ecco perché.

di Giovanni Tommaso Olivieri

Tradizionalmente, la paura germoglia dalla consapevolezza che ogni decisione, gesto e azione porteranno ad un risvolto successivo, incontrollabile nel presente, il quale segnerà la nostra vita, positivamente o negativamente, per un periodo brevissimo, breve o lungo. Anzi, a volte le conseguenze più inaspettate – in negativo o in positivo – arrivano dal compimento di un’azione che ritenevamo marginale, di poca importanza, o di cui non ci siamo neanche accorti.

Non fanno differenza, in tal senso, le scelte e le azioni in materia di investimenti. Anche in questa segmento di vita, infatti, quando si è di fronte ad una scelta che riguarda la gestione del risparmio – e quindi una scelta importante “per definizione” – ci troviamo come nei più classici giochi di varietà televisivo, di fronte a tre pulsanti, ciascuno dei quali corrisponde ad una opzione: comprare, vendere, non agire; fare qualcosa o non fare niente. E così, qualunque sia la decisione che prenderemo, se premeremo uno dei primi due pulsanti (comprare o vendere) il futuro immediato ci riserverà qualcosa per cui potremmo essere felici o pentiti, ma non così nel caso in cui decideremo di premere il pulsante del “non agire”, che ci permetterà di rimanere nella nostra “zona di comfort finanziario”, salvo poi rammaricarci di essersi lasciati sfuggire interi trend annuali al rialzo e avere dato una connotazione insoddisfacente alla gestione complessiva del patrimonio.

In particolare, il pulsante “non agisco e lascio tutto in conto corrente” è un’arma a doppio taglio. Esso, infatti, crea l’illusione di non subire le performance negative generate indirettamente dagli eventi economici infausti sui propri investimenti poiché la grandezza numerica a cui tutti noi prestiamo attenzione (il saldo di conto corrente) rimane pressoché immutato, lì nel suo bel contenitore virtuale, salvo diminuire lievemente ogni trimestre/semestre per via dell’applicazione di bolli e costi di tenuta conto, che danno un leggero fastidio ma ci sono familiari. Sotto questo punto di vista, il conto corrente è l’alibi perfetto per il risparmiatore che ha paura di investire, poiché la performance negativa, nel suo caso, semplicemente non si vede, e coincide con il tasso di aumento dei prezzi al consumo. Quest’ultimo, a sua volta, è un dato molto familiare fin da quando siamo bambini, è un nemico invisibile che ogni sera ci fa compagnia nei tiggì e viene percepito come impercettibile e quasi inoffensivo. Eppure, il denaro lasciato in conto corrente perde valore, eccome. Per esempio, nell’ultimo anno ha perso valore, in termini di potere d’acquisto, per un buon 7%, e tutti gli studi dei più autorevoli analisti ci dicono che dovremo abituarci a convivere, ancora per un po’ di tempo, con un tasso di inflazione elevato.

Tanto per fare un esempio numerico, 10.000 euro di Maggio 2022 oggi valgono, in potere d’acquisto, circa 720 euro in meno. E se le previsioni sull’inflazione del Fondo  Monetario Internazionale sono corrette, da qui ad altri 18 mesi l’indice dei prezzi al consumo si porterà via, in termini di minor potere d’acquisto, un altro 10%, che sommato al risultato precedente determina una performance del denaro liquido pari a -17% nell’arco di due anni e mezzo. Ebbene, non avendo investito in niente, chi utilizza il conto corrente come contenitore del risparmio non potrà mai recuperare questo -17%: è perso irrimediabilmente, e occorrerà ripensare profondamente il modo di gestire la propria paura per avere speranze di recuperarlo in futuro, e virare gradualmente verso l’investimento azionario – o al limite su un portafoglio bilanciato 50/50 tra azioni e obbligazioni – l’unico in grado di far crescere i risparmi in un tempo sostenibile, non necessariamente lungo.

E oggi, è il momento giusto per comprare, oppure per vendere? Impossibile rispondere con certezza, poiché i mercati sono più o meno imprevedibili come gli eventi economici che li scatenano al rialzo o al ribasso, con grande gioia dei fondi speculativi – ossia quelli che guadagnano miliardi scommettendo sui ribassi – che “ci mettono il carico”; ed è proprio questo stato di incertezza che crea nella maggior parte di noi un senso di inadeguatezza e, soprattutto, di paura irrazionale nel prendere una decisione che non sia quella di non agire o, peggio ancora, di fare il minimo indispensabile. I due atteggiamenti possono tradursi, nel primo caso (non agire), nel lasciare i soldi sul conto corrente, in balia dei costi di gestione e dell’inflazione che erode il potere d’acquisto, e nel secondo caso (fare lo stretto indispensabile) consiste nel farsi imbambolare dal famoso rendimento garantito delle polizze a gestione separata, che la storia recente ha dimostrato essere piuttosto pericolose in caso di difficoltà finanziarie della compagnia assicurativa.

La razionalità, il ragionamento e gli esempi pratici, come sempre, ci vengono in aiuto anche in caso di veri e propri attacchi di panico da scelta finanziaria. Negli ultimi 10 anni, un BTP ha reso di media il 2% annuo lordo – con un’inflazione media di  circa il 1,5% – mentre un investimento di pari durata sul mercato azionario americano (indice S&P500) ha reso circa il 16% annuo, nonostante un paio di pesanti crisi finanziarie (quella del 2008 è stata epocale), pandemia e guerra. Inoltre, il periodo storico in cui scelgo di comprare un BTP, ed in particolar modo lo scenario del trend sui tassi di interesse, risulta essere fondamentale, poiché se compro un BTP durante un trend di tassi in rialzo – come quello che stiamo vivendo da un anno e mezzo a questa parte – rischio di dovermi tenere quell’investimento fino alla sua scadenza naturale, rendendolo praticamente illiquido; a meno che io non voglia o abbia la necessità di vendere, perdendo parte del capitale investito qualora le cedole non siano riuscite a coprire il minus del prezzo di vendita.

Investire nei mercati azionari, invece, nel lungo periodo è storicamente vincente da tutti i punti di vista. E’ quasi come avere una polizza assicurativa sulla quale trasferire proprio il “rischio-paura” degli eventi inattesi di breve periodo, che possono determinare variazioni anche consistenti (ma temporanee) delle somme investite. Il segreto è “rimanere nell’investimento” nel lungo periodo, non uscirne mai salvo emergenze di natura medica non finanziabili da altre fonti. Finchè si conserva intatto il proprio strumento finanziario destinato agli obiettivi con orizzonte temporale lungo, e lo si fa anche nei momenti più critici, la volatilità che crea tante ansie ai risparmiatori diventa un fatto episodico, eventualmente da sfruttare a nostro beneficio (con ulteriori versamenti a prezzi più bassi) e da utilizzare, con un buon tempismo, per raggiungere rendimenti più alti nel tempo.

Crisi familiari e cointestazioni. Come gestire i conti correnti in separazione dei beni

I conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondono più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni, facendo sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscano sui rispettivi conti senza generare confusione.

Nella coppia unita, la sottoscrizione di un conto corrente cointestato viene considerata un evento logico e quasi ineluttabile. Infatti, la pretesa di ciascuno dei coniugi di mantenere il proprio conto corrente va manifestata subito, al fine di evitare attriti e fraintendimenti, ma diventa comunque difficile regolare tutte le pendenze economiche comuni (affitto, utenze, mutuo etc) utilizzando i contanti in piena epoca di home & smart banking; per cui, la costituzione di un conto in comune si rivela presto come una necessità per via dei suoi innegabili vantaggi pratici. Tuttavia, molte coppie finiscono per mettere nel conto cointestato anche tutto quanto è di loro pertinenza, confondendone l’origine e la titolarità. Cosa succede alla cointestazione in caso di separazione coniugale?

Abbiamo già analizzato in un altro articolo le eventualità legate ai conti correnti familiari nel regime di comunione dei beni, ma è bene esaminare anche quello della separazione dei beni, poiché esso può presentare ampie aree di criticità qualora i coniugi non riescano a dimostrare la titolarità dei beni caduti in “confusione patrimoniale”. Per esempio, in relazione ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, se nessuno dei coniugi può provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un bene, si presume che esso sia di proprietà di entrambi. Idem per i conti correnti cointestati, su cui magari sono accreditati gli stipendi di entrambi: la legge presume che il denaro depositato sia di proprietà comune, e a ciascun coniuge spetterebbe quindi il 50% del saldo attivo del conto corrente in caso di separazione.

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Questa circostanza, tutt’altro che rara, crea alcune problematiche in merito alla quantificazione della sussistenza da dividere tra i coniugi in sede giudiziaria, dove non capita di rado che due persone si separino in modo conflittuale anche (e soprattutto) sulla materia economica. In tutti questi casi, data la presunzione che ciascun coniuge sia proprietario della metà del conto corrente, se uno dei due abbia sostenuto spese personali di ingente grandezza in costanza di matrimonio, in occasione della separazione (su istanza di parte) egli potrebbe esser tenuto alla restituzione della parte eccedente la sua quota del 50%. Inoltre, nel caso in cui il conto corrente cointestato fosse stato alimentato in misura maggiore da uno dei coniugi – sempre che ciò sia dimostrabile con apposita documentazione – la divisione potrebbe non avvenire in parti uguali.

E la banca, come si comporta? In ogni caso, essa deve applicare la presunzione di comproprietà del 50%, a meno che tale presunzione non sia stata superata in fase giudiziale e sia stata dimostrata, con l’ausilio di documentazione probatoria, la provenienza del denaro in misura prevalente da uno dei due coniugi. Infatti, non è raro il caso in cui, in prossimità del momento di separarsi, il conto cointestato a firme disgiunte (come la quasi totalità dei conti) venga “svuotato” da uno dei due coniugi, il quale però compie il reato di appropriazione indebita e, prima o poi, si vedrà costretto a restituire la quota stabilita dal tribunale. In questa ipotesi, l’altro coniuge potrà richiedere la restituzione delle somme indebitamente prelevate, ma si tratta comunque di una faccenda che va per le lunghe, per cui molti coniugi, temendo l’appropriazione di tutto il denaro contenuto nel conto da parte dell’altro, chiedono al giudice di effettuare un sequestro preventivo.

Interessante scoprire cosa accadrebbe, invece, nel caso in cui un coniuge dovesse cointestare all’altro un proprio conto personale. In questa circostanza, infatti, in seguito alla loro separazione o divorzio si porrebbe il problema della titolarità delle somme, e poco importa se il regime patrimoniale prescelto all’atto del matrimonio sia stato quello della separazione dei beni. Fortunatamente, sulla questione è intervenuta nel 2018 la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4682 ha ribadito che, qualora il coniuge titolare originario del denaro solo successivamente cointestato ne conserva l’esclusiva proprietà, a meno che l’altro coniuge non riesca nella “prova impossibile” di dimostrare che la cointestazione del denaro rispondesse alla finalità di effettuare una donazione a suo vantaggio. 

In definitiva, è possibile affermare che i conti monointestati, a differenza di quelli cointestati, rispondano più armonicamente alle esigenze tipiche del regime patrimoniale della separazione dei beni; se così non fosse, infatti, ai coniugi non rimarrebbe che mantenere quello della comunione, qualora non sia particolarmente sentita, da entrambi, la necessità di tener distinti i diversi conti correnti. I conti monointestati fanno sì che i flussi di denaro di natura personale confluiscono sui rispettivi conti, senza generare confusione ed evitando problematiche successive legate a una possibile crisi coniugale.

Comunione dei beni, il problema della titolarità effettiva degli investimenti tra i coniugi

In regime di comunione dei beni, per ciascuno dei coniugi è molto importante poter risalire in ogni momento alla propria percentuale di titolarità effettiva del patrimonio mobiliare ed evitare così problemi di corretta imputabilità degli investimenti in caso di crisi coniugale.

Di Alessio Cardinale

In un precedente articolo ci siamo già occupati delle corrette modalità di apertura e gestione dei conti correnti dei coniugi all’interno del regime della comunione dei beni, dove il fenomeno della “confusione patrimoniale” produce effetti deleteri quando si verifica una crisi coniugale ed una separazione. Allo stesso modo, uguale attenzione va prestata agli investimenti, che a differenza della semplice liquidità richiedono ulteriori passaggi amministrativi e implicazioni giuridiche di notevole interesse sia per gli investitori che per i loro consulenti patrimoniali.

Divisione dei beni

Infatti, con riferimento all’accertamento e alla divisione degli investimenti di qualunque tipologia (comprese le polizze vita a contenuto finanziario), possono sorgere alcune problematiche, ed il rischio di una non corretta divisione del patrimonio tra i coniugi in fase separativa potrebbe essere di difficile soluzione qualora sul conto cointestato fossero depositati, ad esempio:
– il prezzo della vendita di un bene comune dei coniugi che, senza fare distinzione tra le rispettive percentuali di contribuzione, come tale cadrebbe in “comunione immediata” nella sua interezza indivisa;
– i proventi dell’attività separata del coniuge, percepiti e non ancora consumati, destinati alla comunione residuale;
– il denaro personalissimo del coniuge, presente prima del matrimonio che come tale rientrerebbe nei “beni personalissimi”.

Il deposito del denaro su un unico conto, pertanto, crea confusione e rende quasi impossibile accertare a quale categoria appartenga il denaro, in quale quantità e come debba esser diviso in sede di separazione. Tali aspetti sono ancor più complessi nel caso in cui il conto fosse stato utilizzato anche per gli investimenti, per i quali occorre individuare quale denaro è stato utilizzato per effettuarli, e quale fosse la sua origine. In particolare, se esso proviene da beni personali, da beni che rientrano nella comunione immediata o da quelli che, invece, sono tracciabili come “denaro personalissimo”.

Una soluzione preventiva ai problemi di tracciatura, che sarebbe utile attuare sin dall’inizio della vita di coppia, può essere quella di avere due conti personali separati, uno per il denaro personale e uno per il denaro personalissimo, per poi disporre eventualmente di un terzo conto corrente, cointestato con l’altro coniuge, per il denaro della comunione immediata. Inoltre, all’atto di aprire il conto “personalissimo” è opportuno fare una cosa cui generalmente nessuno pensa, e cioè dichiarare alla banca che il denaro che vi verrà depositato fa parte dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.. Allo stesso modo, quando occorre effettuare degli investimenti sarà bene comunicare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni. In questo modo, l’istituto non potrà bloccare l’operatività del titolare, a meno che l’altro coniuge non fornisca una prova contraria e inoppugnabile, tale da poter generare una sospensione della disponibilità del conto corrente in attesa di una pronuncia giudiziale che faccia chiarezza. E dal momento che tali pronunce arrivano di solito dopo parecchi mesi di attesa – per via dei tempi della giustizia civile cronicamente lunghi – e solo dopo numerosi confronti con i propri avvocati, ciò spiega la “corsa” di ciascun coniuge verso l’accaparramento “cautelativo” delle somme di provenienza personalissima e, spesso, anche di quelle imputabili alla comunione.

Tutela del patrimonio

Su questo punto, però, va evidenziato che qualunque banca, nell’assumere la decisione di mettere temporaneamente sottochiave le disponibilità finanziarie di un cliente, è obbligata ad usare tutta la buona diligenza dell’imprenditore bancario, che le impone di effettuare una istruttoria rapidissima (anche a cura di un consulente esterno) e non agire semplicemente secondo il criterio di “prudenza bancaria”, bensì a mezzo di un parere pro-veritate che certifichi la bontà delle argomentazioni del coniuge che intende ostacolare – qualora riesca a farlo prima di un eventuale “svuotamento” del conto corrente, del deposito titoli o della posizione fondi – la disponibilità delle somme di cui è titolare esclusivo l’altro coniuge. Quest’ultimo, infatti, nel caso in cui rinvenisse nella condotta della banca un eccesso di zelo o l’assunzione di provvedimenti ingiustificati e non proporzionati rispetto al petitum dell’altro coniuge, potrebbe agire per il superiore risarcimento del danno contro l’istituto di credito, e questo dimostra come la sua posizione sia molto delicata.  

Osservando queste modalità operative, sarà possibile in ogni momento distinguere gli investimenti derivanti da provvista di denaro “personalissima” e far sì che essi rimangano estranei alla comunione dei beni. Infatti, in assenza di tale premura, il denaro personale utilizzato per effettuare investimenti comporterebbe la caduta di questi nella comunione dei beni, e verrebbe destinato, al momento dello scioglimento della stessa comunione, alla “comunione residuale”. Ciò accade, ad esempio, anche nelle successioni, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione. In questi casi, il patrimonio personale del defunto cade tutto in successione, mentre il patrimonio comune col coniuge superstite cade in successione solamente per la metà del suo valore.

Tutela del patrimonio personale nel matrimonio. Comunione dei beni e conti correnti

Per tutelarsi in caso di separazione, ciascun coniuge dovrebbe essere in grado di dimostrare che il denaro versato nel conto cointestato sia un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di cui egli è proprietario fin dal periodo antecedente al matrimonio.

Di Alessio Cardinale

Nel matrimonio, è universalmente accettato che i rispettivi patrimoni dei coniugi si “confondano” tra loro per via del diffuso costume di non prestare attenzione all’origine dei fondi approntati anche per le spese straordinarie, oppure di trattare questi dettagli importantissimi con la tipica superficialità derivante dall’osservanza di luoghi comuni e/o paure: “in amore c’è fiducia, inutile sottilizzare”, “in una famiglia e nella coppia unita non si fanno discussioni sul denaro”, “una coppia deve avere necessariamente un conto corrente cointestato”, “vorrei mantenere i conti separati, ma come faccio ad affrontare la questione senza sollevare un vespaio di polemiche?”….. e via discorrendo.

Purtroppo, in caso di separazione coniugale il prezzo da pagare per questa “confusione patrimoniale” è alto per entrambi i coniugi. Infatti, mentre l’acquisto di una casa o di un’autovettura è assistita da un atto di proprietà che individua l’intestatario, esistono casi in cui tale paternità non è chiara. Per esempio, nel caso in cui uno dei coniugi abbia pagato i mobili della casa in comproprietà con l’altro coniuge, in caso di crisi coniugale avrebbe il diritto di ottenerne la restituzione, sempre che possa dimostrare di averne pagato il controvalore. Diversamente, gli arredi si presumono anch’essi in comproprietà tra i coniugi, e non importa quanto siano costati ad uno solo di essi.

La questione assume contorni ancora più inquietanti quando si deve ricostruire la titolarità del denaro apparentemente nella disponibilità della coppia in modo indistinto. Supponiamo, per esempio, che il coniuge A abbia aperto diversi anni prima del matrimonio – perfezionato in regime di comunione dei beni – un conto corrente dove ha fatto confluire gli utili della sua azienda e, dopo essersi sposato, che abbia aperto un ulteriore conto corrente cointestato con il coniuge B, facendovi confluire il saldo attivo di quello precedente e chiudendo contestualmente il vecchio conto corrente. Ebbene, cosa succede se la coppia si separa? Se sono passati più di dieci anni, sarà impossibile richiedere alla banca gli estratti conto a ritroso fino all’operazione di originario versamento del saldo attivo personale – le banche sono obbligate alla conservazione per un massimo di 10 anni – e l’unico modo di risalire alla titolarità di quel denaro è il possesso dei vecchi estratti conto che, come è facile intuire, poche persone hanno l’accortezza di conservare per così tanto tempo.

In ogni caso, la soluzione di queste ipotesi è strettamente legata al regime patrimoniale scelto all’atto del matrimonio, e va da sé che le problematiche più importanti si debbano riscontrare quando i due coniugi abbiano scelto il regime di comunione dei beni. Infatti, collegandoci all’esempio fatto prima, supponiamo che il coniuge A sia nelle condizioni di dimostrare di avere alimentato il conto cointestato in misura maggiore di B. Essendo sposato in comunione cosa accade? In questa situazione, il fatto che il coniuge A abbia alimentato in misura maggiore il conto corrente non è sufficiente a rivendicare per sé una quota più elevata. Ciò perché il denaro generato dal reddito personale e versato sul conto cointestato, sebbene considerato un bene personale, rientra nella comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di denaro di cui è proprietario fin dal periodo precedente al matrimonio, oppure si tratta di somme di denaro ricevute per donazione, eredità o risarcimento di un danno personale, oppure quando il denaro versato sul conto cointestato è il frutto della cessione di beni personali (es. vendita di un immobile) di cui era proprietario già prima del matrimonio.

Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di “svuotare” il conto corrente cointestato in coincidenza con la deflagrazione della crisi coniugale – e, qualora il denaro sia di provenienza “personalissima”, è opportuno per ciascun coniuge avere un conto corrente intestato solo a lui, nonché conservare le prove documentali relative alla provenienza del denaro. Inoltre, tale confusione comporta una serie di adempimenti preventivi anche in caso di investimenti finanziari effettuati attraverso l’uso del denaro di origine personale. In casi come questo, infatti, è necessario dichiarare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni, affinchè sia possibile conservare la distinzione del denaro di origine antecedente al matrimonio da quello imputabile alla comunione, e lasciar fuori da questa gli investimenti effettuati, i quali diversamente vi entrerebbero automaticamente.

C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della separazione, la parte del denaro che inequivocabilmente – e comprovatamente – è di origine antecedente al matrimonio, per evitare così “scomode” conseguenze e rivendicazioni economiche su somme di denaro oggettivamente non imputabili all’altro ma richieste come se fossero tali.

Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione fa rientrare il conto corrente nella comunione residuale. Di conseguenza, anche il denaro provenienti dall’eredità di A verrebbe diviso al 50% con B qualora A non abbia conservato sia la dichiarazione di successione del genitore che attesta l’origine ereditaria e la titolarità esclusiva della liquidità presente sul conto, sia il documento bancario di trasferimento dell’importo dalla posizione del de cuius al proprio conto corrente.

Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in strumenti finanziari. In casi come questo, che non sono affatto rari, si potrebbe determinare una perdita della tracciabilità della provenienza successoria, per cui è sempre opportuno conservare tutti i documenti idonei a dimostrare la provenienza originale del denaro ed evitare pretese dell’altro coniuge su quella somma.

I risparmiatori ignoranti e la “delega emozionale”. Cultura ed educazione finanziaria non sono la stessa cosa

La manipolazione emotiva dei clienti sembra essere una delle cause principali della presenza di eccessiva liquidità nei conti correnti, intesa come un meccanismo di autodifesa “non cosciente” dalla malizia dell’industria del Risparmio, che è alla continua ricerca di margini.

Di Maurizio Nicosia*

Con Lorenzo ci conosciamo da oltre 30 anni, avendo lui sposato la più cara amica di mia moglie. Abitiamo in due regioni diverse, ma ogni estate troviamo il tempo per incontrarci. Lui è un affermato funzionario commerciale di una grossa azienda, ed è sempre oculato nella gestione delle sue risorse finanziarie. E’ laureato in economia, ha una buona conoscenza degli strumenti finanziari e sa bene quale è il mio lavoro. Ogni tanto abbiamo parlato del mondo della finanza, ma mai in modo approfondito, poiché egli è uno storico ed orgoglioso rappresentante dei BOT people, e non c’è dialogo sul tema.

La sua insoddisfazione nel modo in cui sono gestiti i suoi risparmi in banca è cresciuta costantemente in modo direttamente proporzionale alla riduzione dei tassi di interesse, e questo ha determinato crescenti richieste di approfondimento sui prodotti finanziari “non BOT” finchè, vinto dal tragico orfanage del tasso di interesse,  mi ha chiesto di analizzare i suoi investimenti. Dando una occhiata al suo portafoglio, il suo sport preferito è rimasto quello di annegare nella liquidità. Fatto 100 il suo patrimonio, 40 sono abbandonati alla deriva sul conto corrente, e 60 sono investiti in attività alla ricerca disperata del tasso perduto. “Maurizio, ho visto che con quel deposito oggi ricavo l’1,10% annuo lordo, netto imposte diventa lo 0,614%. Ma come posso fare? I fondi che ho sottoscritto negli anni non mi hanno mai dato riscontro, le azioni nel 2000 ti ricordi che fine hanno fatto…. i titoli di stato non rendono più, forse questi certificates che mi propongono possono darmi un ritorno, che ne dici?”.

Ometto le risposte, che qualunque pianificatore patrimoniale potrà facilmente immaginare. Però, rispetto alla sua storia, faccio una riflessione: la “cultura finanziaria” non è “educazione finanziaria”, nel senso che nell’educazione finanziaria è certamente compresa la cultura, ma la semplice conoscenza degli strumenti e dei rischi legati agli stessi non definisce affatto l’educazione finanziaria. Per arrivare a questa, infatti, serve collegare l’universo dei singoli investimenti a degli obiettivi di spesa programmati all’interno di un orizzonte temporale, ed è questo collegamento – così assente nella mente di quasi tutte le famiglie italiane – che rende un investitorefinanziariamente educato”.

Che la responsabilità di questo stato di cose risieda nella scarsa attitudine dei risparmiatori a gestire le proprie emozioni nella scelta degli strumenti finanziari è un dato di fatto; ma è anche vero che costoro effettuano una vera e propria “delega emozionale”, in materia finanziaria, a quegli interlocutori che, con la finanza, vivono e prosperano operando in regime di conflitto di interessi, alla continua ricerca di margini.

E’ questa l’origine della perdita di fiducia subita dalle “cattedrali bancarie”, che fino agli anni 80 venivano percepite come qualcosa di sacro e immutabile, cui rivolgersi per la crescita e della difesa del patrimonio familiare. E così la storia ci rivela che, quando i margini hanno cominciato a scricchiolare – anche per via della riduzione dei tassi, ma non solo – si è acuita la necessità di trovare soluzioni più rapide e dirette, individuate nei “prodottoni finanziari” costruiti spesso con la complicità delle fabbriche interne alle aziende. Un gioco che ha sempre permesso certezze di ritorni economici per gli intermediari, erodendo le risorse delle famiglie.

I “prodottoni”, nel pieno rispetto della delega emozionale di cui parlavamo prima, sono generalmente di due tipi: quelli che proteggono dalla paura di perdere, e quelli che assecondano l’avidità del guadagno. Il buon padre di famiglia non può assecondare la sua avidità e, poiché non si è mai alleato con il tempo, sceglie i prodottoni del primo tipo. Il “boomer” con figli adulti, con un certo grado di evoluzione, sceglie (soprattutto) i secondi perché gli piace la sensazione di un guadagno fuori misura, da conseguire esclusivamente in un periodo breve (sennò fa presto a rientrare nel primo tipo). Nel frattempo, il frullatore della vendita da banco è sempre in azione, ma la perdita di fiducia genera lunghi periodi di permanenza in conto corrente delle risorse disponibili.

La conclusione, pertanto, sembra essere quella che la manipolazione emotiva dei clienti, che dura ormai da molti anni, è la concausa principale della presenza di tutta questa liquidità sui conti, e questa tendenza del “popolo ignorante” si manifesta come un meccanismo di autodifesa – l’unico possibile, se ci fate caso – contro la malizia dei “prodottoni”.

Mentre faccio queste riflessioni, il mio amico Lorenzo mi chiama al telefono. “….Maurizio, mi propongono questo certificate che dà il 3% per 3 anni con barriera al 40% sul valore di Apple. Mi sembra straordinario…”. “Certamente – gli rispondo – è addirittura strabiliante….”.

* Manager di area di una primaria rete di consulenza finanziaria

Patrimoni&Finanza, i contenuti della settimana dal 16 al 22 Novembre

Questa settimana, grazie alla “Finanza Semplice” di Alfonso Selva, ci occupiamo di risparmiatori “ansiosi” e denaro in eccesso nei loro conti correnti. Grande spazio, poi, agli atti della conferenza stampa tenuta dal Gruppo Tecnocasa, con il focus su compravendite, locazioni e mutui. Infine, tra le altre cose, parliamo di PMI che fanno innovazione e dell’Osservatorio che analizza le statistiche di questo particolare segmento dell’imprenditorialità italiana.

Denaro in conto corrente, rischi e problemi. Dal “non si sa mai” al principio di Protezione

Alfonso Selva: “con la filosofia del ‘non si sa mai’ non ci si protegge affatto, e si presta il fianco a tutta una serie di rischi di notevole entità, privandoci così delle migliori opportunità utili a quando non avremo più le stesse energie di oggi”. LEGGI

Compravendite e locazioni, Tecnocasa: il mercato immobiliare esiste e resiste

Dopo la fine del lockdown il mercato si è messo in moto velocemente, sorprendendo gli stessi operatori del settore. A fine anno faremo i conti con gli effetti della pandemia sull’economia e sull’occupazione, tuttavia la nuova ondata in corso rende difficile fare previsioni e stimare le conseguenze sanitarie ed economiche. LEGGI

Mutui, in Italia le surroghe sostengono il mercato. Nel primo semestre erogazioni in crescita

Coloro che si aspettavano una contrazione dei volumi erogati devono ricredersi. Nel primo semestre 2020 mutui in crescita, boom delle surroghe a +243% rispetto allo stesso periodo del 2019. LEGGI

Tecnocasa, indagine socio-demografica sul mercato immobiliare: acquirenti e inquilini

L’analisi delle compravendite e delle locazioni evidenzia un mercato in buona salute che, in seguito all’emergenza sanitaria, ha segnalato alcune nuove tendenze. Bisognerà comunque aspettare i prossimi mesi per scoprire se si tratta di trend temporanei oppure di importanti cambiamenti delle abitudini di acquirenti ed inquilini. LEGGI

Grant Thornton e Università di Pisa, al via l’osservatorio sulle PMI innovative

L’Osservatorio fa parte di un più ampio progetto che mira a valorizzare l’innovazione italiana dando visibilità a questa specifica tipologia di imprese, facilitando la conoscenza dei vantaggi di natura fiscale, societaria e finanziaria esclusivamente dedicati dalla normativa alle PMI innovative regolarmente iscritte nella specifica sezione del Registro delle Imprese. LEGGI

Questo ed altro ancora, su Patrimoni&Finanza, con il consueto approfondimento. 

Per qualunque informazione, richiesta specifica o suggerimento alla redazione, potete contattarci scrivendo a info@patrimoniefinanza.com

Denaro in conto corrente, rischi e problemi. Dal “non si sa mai” al principio di Protezione

Con la filosofia del “non si sa mai” non ci si protegge affatto, e si presta il fianco a tutta una serie di rischi di notevole entità, privandoci così delle migliori opportunità utili a quando non avremo più le stesse energie di oggi.

Di Alfonso Selva

“Tengo i soldi in conto corrente perché non si sa mai quello che può succedere ….”. Questa è la frase che noi educatori finanziari sentiamo più frequentemente quando incontriamo un nuovo cliente che tiene i suoi soldi nel conto corrente. “Lo faccio per il NON SI SA MAI”, ci rispondono quando gli chiediamo il perché di questa “immobilizazione” di denaro che, come vedremo, può essere fonte di rischio e di perdita di opportunità.

Probabilmente, al nostro cliente non è mai stato chiesto il perché dalla propria banca, il che dimostra che fino a quel momento nessuno si è mai interessato veramente a lui e ai suoi obiettivi. A monte, però, esiste un altro problema, che riguarda “l’insieme”: i dati più recenti ci dicono che sui conti correnti, sui conti deposito e su ogni altra forma liquida ci sono quasi 1927 miliardi di euro, per cui due sono le possibili interpretazioni: le banche non informano – guarda un po’… – sui rischi della detenzione di eccessiva liquidità sui conti correnti, e la maggioranza dei clienti non ha nessun professionista accanto a sé che gli insegni a gestire “l’ansia da risparmio”. In ogni caso, è una buona scelta lasciare tutti i tuoi soldi abbandonati sul conto corrente?

Certamente NO, perchè espone il nostro ipotetico cliente a rischi e problemi di opportunità.

INIZIAMO DAI RISCHI.

1) Il primo è quello del c.d. BAIL-IN, e cioè la possibilità che la banca, in caso di suo fallimento, coinvolga nella procedura tutti i depositi su conto corrente o conto deposito oltre i 100.000 euro. In pratica, tutto ciò che eccede i 100.000 di giacenza viene perso.

2) Il secondo è il rischio che il governo metta una tassa o imposta Patrimoniale, come nel 1992 (il governo Amato prese lo 0,6%, di notte). Di questo pericolo si è molto parlato nei mesi scorsi, anche prima dello scoppio della pandemia, per cui il rischio esiste ancora di più oggi, visto che lo Stato sta incassando molte imposte in meno e, prima o poi, dovrà “raschiare” il denaro da chi lo detiene e non lo mette in circolo.

RELATIVAMENTE AI PROBLEMI, il primo – e più evidente – è il mancato guadagno. Infatti, chi negli ultimi 10 anni ha investito i suoi soldi in fondi di investimento azionari ha raddoppiato, se non triplicato, il suo capitale. Il secondo problema è dato dall’inflazione: con un tasso di inflazione dell’1% all’anno, il capitale in 10 anni perde il 10%.

Pertanto, la paura del “NON SI SA MAI “ non porta affatto a buoni risultati, ma resta il problema di farlo comprendere al cliente “ansioso”. Per riuscire in questo fondamentale obiettivo di Educazione Finanziaria dobbiamo sciogliere la paura manifestata dal “NON SI SA MAI” e fare quello che la banca tradizionale non ha fatto: domande, domande ed ancora domande. Solo l’attenzione al cliente, ed alla sua storia, ci permetterà di entrare ad un livello di confidenza tale da scoprire che, dietro quella frase, ci sono paure a volte molto profonde, che dobbiamo vincere aiutando il cliente a razionalizzarle ed affrontarle. La mia esperienza di educatore finanziario mi dice che, di solito, queste paure possono essere catalogate nella serie “come me la caverei se/quando/nel caso in cui…”:

a) paure di natura personale (“…se mi ammalo e devo spendere dei soldi per curarmi?”, “…quando diventerò vecchio avrò i soldi sufficienti per vivere?”, “…se non riesco più ad essere autosufficiente, come farò a mangiare da solo, o anche solamente a lavarmi?”, “…se mi succede un incidente e rimango su una sedia a rotelle, come me la caverò?”, “…se mi ammalo di COVID 19?”…);

b) paure riferite all’attività lavorativa (“…se perdo il lavoro, o mi bloccano l’attività e non guadagno più nulla?”);

c) paure riferite al patrimonio (“…se la mia società fallisce e i creditori si portano via tutto?”, “…se mi rubano la macchina aziendale e devo ricomprarla?” “…se non ho più i soldi per pagare il mutuo?”, “…se l’Agenzia delle Entrate mi impone delle sanzioni?”, “…se lo Stato mette una tassa patrimoniale?”, “…se muoio e la mia famiglia non riesce più a pagare il mutuo?”);

d) paure riferite alla vita di tutti i giorni (“…se prende fuoco la casa e devo rifare tutto?”, “…se mi si rompe la lavatrice o il cellulare?”).

Insomma, l’elenco è lungo, ma se riesco a ragionare con il cliente in modo razionale, allora tutte le sue paure possono essere affrontate e risolte trasmettendo il valore della PROTEZIONE O DEL RISCHIO TRASFERITO.

Tranquilli, non mi riferisco né alle guardie del corpo né ad un giubbetto antiproiettile, ma a qualcosa di molto accessibile come una protezione di tipo assicurativo e una “protezione finanziaria” da attuare dopo aver pianificato tempi e modalità di raggiungimento degli obiettivi finanziari e patrimoniali.

Per essere pratici, e rimanere ai giorni nostri, partiamo dalla domanda più frequente: “se mi ammalo di COVID 19” (oppure “se ho una malattia importante, un incidente” etc) la soluzione è sottoscrivere una polizza sanitaria ed infortuni, e con pochi soldi di premio annuo riusciremo a coprire i rischi per la salute o ad avere dei soldi per tutti i giorni in cui la malattia ci impedisce di lavorare. Oppure, se siamo preoccupati per il tenore di vita da anziani o per il rischio di non essere più autosufficienti, esiste una copertura assicurativa chiamata LTC (Long Term Care, cioè assistenza a lungo termine), che eroga una rendita mensile per pagare, ad esempio, una collaboratrice domestica-personale (c.d. badante).

Relativamente alle paure riferite all’attività lavorativa, esistono delle assicurazioni che coprono il rischio di inattività lavorativa, temporanea o permanente, ad un costo sostenibile, mentre per quanto riguarda le paure riferite al patrimonio esistono polizze assicurative che coprono tutti i rischi a cui esso può essere soggetto, così come esistono, anche al di fuori delle coperture tipicamente assicurative, strumenti di protezione patrimoniale che riducono al minimo sia il carico fiscale che il rischio di aggressione  non necessaria da parte di terzi soggetti (es. creditori e/o Agenzia delle Entrate).

Per quanto riguarda le paure sulle spese impreviste “di tutti i giorni”, questo potrebbe essere l’unico caso in cui è conveniente lasciare delle piccole somme sul conto corrente. Per tutte le altre paure, i rischi più gravi del “NON SI SA MAI” non si coprono certamente con 100.000 o 200.000 euro sul conto corrente, bensì con 2 o 3 milioni di euro.

Pertanto, la cosa migliore da fare è quella di trasferire i rischi a chi lo fa di mestiere, e cioè ad una compagnia assicurativa, che gode delle medesime protezioni statali assicurate alle banche, e forse anche di più.

Con la filosofia del “NON SI SA MAI” non ci si protegge affatto, prestando il fianco a tutta una serie di rischi, come quelli che ho spiegato prima, e allo stesso tempo ci si priva di opportunità utili per quando non avremo più le stesse energie di oggi.

Tra il principio del “sapere” e quello del “non sapere MAI”, meglio scegliere il primo.