Le piattaforme italiane dovranno attrezzarsi per poter essere competitive, altrimenti dovranno fondersi con quelle di altri paesi europei per raggiungere la massa critica sufficiente. Investitori più tutelati, grazie ad una specifica profilatura e maggiori controlli.
Di Alberto Villa*
Non in molti sono al corrente che il 10 Novembre 2021 nascerà ufficialmente il Mercato Unico Europeo del Crowdfunding. Probabilmente – anzi, certamente – gli Stati membri utilizzeranno la proroga di un anno, concessa dalla normativa del Regolamento Europeo 2020/1503, per potersi adeguare alle nuove disposizioni, quindi con ogni probabilità la deadline verrà spostata a Novembre 2022. La logica sottostante è quella di predisporre una regolamentazione più coerente tra i diversi Paesi europei, sostituendo le normative nazionali frammentate e diverse tra loro. L’arrivo di questa novità porterà sicuramente dei cambiamenti ad un settore che, secondo il report del Politecnico di Milano, è in forte crescita. Ma cosa cambierà esattamente per il Crowdfunding rispetto al passato?
In primo luogo, l’obiettivo dichiarato ufficialmente dalla Commissione e dal Parlamento Europeo è quello di creare un mercato unico, armonizzato e più competitivo; in secondo luogo, quello di salvaguardare con norme più trasparenti e maggior controlli i potenziali investitori, specialmente quelli retail e non professionali, poiché la partecipazione attiva ad una campagna di Crowdfunding richiede un supporto di competenze “non tradizionali” che, nel caso di una startup, devono necessariamente privilegiare la conoscenza dei bilanci preventivi e, soprattutto, la determinazione del c.d. valore di Pre-money dichiarato dall’azienda che chiede di essere finanziata-partecipata e, quindi, del rendimento potenziale dell’investimento.
Le novità del Regolamento Europeo 2020/1503 riguardano, in primis, la licenza di cui dovranno essere dotate le piattaforme, poiché basterà ottenerla in un qualunque Stato Membro per poter operare in tutti gli altri, facendo precedere il tutto da una semplice notifica. Sarà poi l’ESMA ad istituire un registro di tutti i fornitori dei servizi di Crowdfunding, disponibile sul suo sito web e regolarmente aggiornato. Inoltre, riguardo l’ambito di applicazione, le nuove disposizioni si applicheranno a tutti i fornitori europei di servizi di Crowdfunding e fissano un limite massimo di 5 milioni di euro per ogni offerta su piattaforma, che la startup destinataria potrà ottenere entro un periodo massimo di 12 mesi.
In merito alla tutela degli investitori: le piattaforme dovranno dotarsi di indicatori specifici del rischio e simulatori in merito alla capacità di perdita dell’investimento. In riferimento alla loro remunerazione, le piattaforme dovranno assicurare ai potenziali investitori offerte di investimenti su base neutrale, e non potranno agire in conflitto di interessi, accettando remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare campagna.

Altro elemento normativo riguarda il sistema di Governance, che devono assicurare “…un’efficace e prudente gestione, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ai fornitori di servizi di Crowdfunding è impedita qualsiasi partecipazione alle offerte di Crowdfunding presenti sulle loro piattaforme e i principali conflitti di interesse, azionisti, i dirigenti e dipendenti e qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo non devono agire in qualità di titolari di progetti in relazione ai servizi di Crowdfunding offerti sulle loro piattaforme”. Elemento importante risiede nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (Key Investment Information Sheet – KIIS), che riassume l’obbligo dei fornitori di servizi di Crowdfunding di fornire ai potenziali investitori una scheda – redatta dalla società titolare del progetto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro o in un’altra lingua accettata da tali autorità – contenente le informazioni chiave sull’investimento.
Anche riguardo alle autorizzazioni e alla vigilanza ci saranno novità importanti. Infatti, “….I fornitori di servizi di Crowdfunding forniranno le loro prestazioni sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione, mentre l’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori. Il fornitore di servizi di Crowdfunding autorizzato potrà poi fornire i propri servizi anche a livello transfrontaliero, presentando una serie di informazioni all’autorità competente designata quale punto di contatto unico dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione…”.
CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA – Dato che la normativa si applicherà sia all’Equity che al Lending Crowdfunding, ci saranno dei cambiamenti per gli emittenti dei progetti, le piattaforme e gli investitori. Infatti, dal momento che basterà ottenere la licenza di gestire una piattaforma in uno Stato membro per poter operare e raccogliere denaro in tutti gli altri Stati (previa una semplice notifica), i fornitori di servizi di Crowdfunding maggiormente sviluppati, come quelli di Francia e Germania, potranno operare la raccolta di progetti anche in Italia, dove operano circa 80 piattaforme di dimensioni medio-piccole e aventi volumi non sufficienti per raggiungere il pareggio tra costi e ricavi e un buon utile. Pertanto, è legittimo aspettarsi operazioni di consolidamento, fusioni e acquisizioni tra gli operatori italiani e quelli europei, al fine di raggiungere la “massa critica” e, parallelamente al progressivo sviluppo del settore e delle iniziative, assicurare stabilità economica.
Del resto, la nuova normativa porterà anche sensibili aumenti dei costi di adeguamento normativo, stimabili tra i 20 e i 60mila euro per ciascuna piattaforma. A questi si dovranno aggiungere tutte le spese necessarie per poter competere con concorrenti molto più strutturati, capaci di attrarre capitali maggiori e, quindi, maggiori ricavi. Solo a titolo di esempio, in Italia ogni campagna raccoglie mediamente intorno ai 150.000 euro, mentre in Francia supera il milione. Nel nostro Paese si parla ancora di un “settore di nicchia”, mentre in Germania il Crowdfunding viene considerato come un mercato che ha spazi per sviluppare tematiche ancora più innovative.
Relativamente agli investitori, le norme sono orientate, attraverso indicatori specifici di rischio, a determinare la reale capacità di sopportare perdite, attraverso un test d’ingresso di verifica delle conoscenze e una simulazione della capacità di sostenere patrimonialmente delle perdite. In particolare, i fornitori di servizi di Crowdfunding saranno obbligati a chiedere ai potenziali investitori poco evoluti una serie di informazioni circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base sulle tipologie di investimento e sui loro rischi. In Francia, ad esempio, viene già utilizzata una profilatura completa del cliente per poter accedere alla campagna, e non è più sufficiente rispondere a poche domande.
In merito alla capacità di sostenere perdite, nella misura massima del 10% del patrimonio netto, l’investitore dovrà comunicare alcune informazioni, come il proprio reddito abituale ed il reddito totale, nonché la sua stabilità nel tempo; le sue attività patrimoniali, ivi compresi gli investimenti finanziari e i depositi in contante, con esclusione degli immobili a scopo privato o dei fondi pensione; e infine gli impegni finanziari, esistenti o futuri.
* Consulente Finanziario Autonomo, socio AIAF e partner di M&V Private Corporate Advisor



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