Dicembre 12, 2025
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Novembre 2021, nasce ufficialmente il mercato unico europeo del Crowdfunding

Le piattaforme italiane dovranno attrezzarsi per poter essere competitive, altrimenti dovranno fondersi con quelle di altri paesi europei per raggiungere la massa critica sufficiente. Investitori più tutelati, grazie ad una specifica profilatura e maggiori controlli.

Di Alberto Villa*

Non in molti sono al corrente che il 10 Novembre 2021 nascerà ufficialmente il Mercato Unico Europeo del Crowdfunding. Probabilmente – anzi, certamente – gli Stati membri utilizzeranno la proroga di un anno, concessa dalla normativa del Regolamento Europeo 2020/1503, per potersi adeguare alle nuove disposizioni, quindi con ogni probabilità la deadline verrà spostata a Novembre 2022. La logica sottostante è quella di predisporre una regolamentazione più coerente tra i diversi Paesi europei, sostituendo le normative nazionali frammentate e diverse tra loro. L’arrivo di questa novità porterà sicuramente dei cambiamenti ad un settore che, secondo il report del Politecnico di Milano, è in forte crescita. Ma cosa cambierà esattamente per il Crowdfunding rispetto al passato?

In primo luogo, l’obiettivo dichiarato ufficialmente dalla Commissione e dal Parlamento Europeo è quello di creare un mercato unico, armonizzato e più competitivo; in secondo luogo, quello di salvaguardare con norme più trasparenti e maggior controlli i potenziali investitori, specialmente quelli retail e non professionali, poiché la partecipazione attiva ad una campagna di Crowdfunding richiede un supporto di competenze “non tradizionali” che, nel caso di una startup, devono necessariamente privilegiare la conoscenza dei bilanci preventivi e, soprattutto, la determinazione del c.d. valore di Pre-money dichiarato dall’azienda che chiede di essere finanziata-partecipata e, quindi, del rendimento potenziale dell’investimento.

Le novità del Regolamento Europeo 2020/1503 riguardano, in primis, la licenza di cui dovranno essere dotate le piattaforme, poiché basterà ottenerla in un qualunque Stato Membro per poter operare in tutti gli altri, facendo precedere il tutto da una semplice notifica. Sarà poi l’ESMA ad istituire un registro di tutti i fornitori dei servizi di Crowdfunding, disponibile sul suo sito web e regolarmente aggiornato. Inoltre, riguardo l’ambito di applicazione, le nuove disposizioni si applicheranno a tutti i fornitori europei di servizi di Crowdfunding e fissano un limite massimo di 5 milioni di euro per ogni offerta su piattaforma, che la startup destinataria potrà ottenere entro un periodo massimo di 12 mesi.

In merito alla tutela degli investitori: le piattaforme dovranno dotarsi di indicatori specifici del rischio e simulatori in merito alla capacità di perdita dell’investimento. In riferimento alla loro remunerazione, le piattaforme dovranno assicurare ai potenziali investitori offerte di investimenti su base neutrale, e non potranno agire in conflitto di interessi, accettando remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare campagna.

Altro elemento normativo riguarda il sistema di Governance, che devono assicurare “…un’efficace e prudente gestione, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ai fornitori di servizi di Crowdfunding è impedita qualsiasi partecipazione alle offerte di Crowdfunding presenti sulle loro piattaforme e i principali conflitti di interesse, azionisti, i dirigenti e dipendenti e qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo non devono agire in qualità di titolari di progetti in relazione ai servizi di Crowdfunding offerti sulle loro piattaforme”. Elemento importante risiede nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (Key Investment Information Sheet – KIIS), che riassume l’obbligo dei fornitori di servizi di Crowdfunding di fornire ai potenziali investitori una scheda – redatta dalla società titolare del progetto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro o in un’altra lingua accettata da tali autorità – contenente le informazioni chiave sull’investimento.

Anche riguardo alle autorizzazioni e alla vigilanza ci saranno novità importanti. Infatti, “….I fornitori di servizi di Crowdfunding forniranno le loro prestazioni sotto la vigilanza delle autorità competenti che hanno rilasciato l’autorizzazione, mentre l’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori. Il fornitore di servizi di Crowdfunding autorizzato potrà poi fornire i propri servizi anche a livello transfrontaliero, presentando una serie di informazioni all’autorità competente designata quale punto di contatto unico dallo Stato membro in cui è stata concessa l’autorizzazione…”.

CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA – Dato che la normativa si applicherà sia all’Equity che al Lending Crowdfunding, ci saranno dei cambiamenti per gli emittenti dei progetti, le piattaforme e gli investitori. Infatti, dal momento che basterà ottenere la licenza di gestire una piattaforma in uno Stato membro per poter operare e raccogliere denaro in tutti gli altri Stati (previa una semplice notifica), i fornitori di servizi di Crowdfunding maggiormente sviluppati, come quelli di Francia e Germania, potranno operare la raccolta di progetti anche in Italia, dove operano circa 80 piattaforme di dimensioni medio-piccole e aventi volumi non sufficienti per raggiungere il pareggio tra costi e ricavi e un buon utile. Pertanto, è legittimo aspettarsi operazioni di consolidamento, fusioni e acquisizioni tra gli operatori italiani e quelli europei, al fine di raggiungere la “massa critica” e, parallelamente al progressivo sviluppo del settore e delle iniziative, assicurare stabilità economica.

Del resto, la nuova normativa porterà anche sensibili aumenti dei costi di adeguamento normativo, stimabili tra i 20 e i 60mila euro per ciascuna piattaforma. A questi si dovranno aggiungere tutte le spese necessarie per poter competere con concorrenti molto più strutturati, capaci di attrarre capitali maggiori e, quindi, maggiori ricavi. Solo a titolo di esempio, in Italia ogni campagna raccoglie mediamente intorno ai 150.000 euro, mentre in Francia supera il milione. Nel nostro Paese si parla ancora di un “settore di nicchia”, mentre in Germania il Crowdfunding viene considerato come un mercato che ha spazi per sviluppare tematiche ancora più innovative.

Relativamente agli investitori, le norme sono orientate, attraverso indicatori specifici di rischio, a determinare la reale capacità di sopportare perdite, attraverso un test d’ingresso di verifica delle conoscenze e una simulazione della capacità di sostenere patrimonialmente delle perdite. In particolare, i fornitori di servizi di Crowdfunding saranno obbligati a chiedere ai potenziali investitori poco evoluti una serie di informazioni circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base sulle tipologie di investimento e sui loro rischi. In Francia, ad esempio, viene già utilizzata una profilatura completa del cliente per poter accedere alla campagna, e non è più sufficiente rispondere a poche domande.

In merito alla capacità di sostenere perdite, nella misura massima del 10% del patrimonio netto, l’investitore dovrà comunicare alcune informazioni, come il proprio reddito abituale ed il reddito totale, nonché la sua stabilità nel tempo; le sue attività patrimoniali, ivi compresi gli investimenti finanziari e i depositi in contante, con esclusione degli immobili a scopo privato o dei fondi pensione; e infine gli impegni finanziari, esistenti o futuri.

Consulente Finanziario Autonomo, socio AIAF e partner di M&V Private Corporate Advisor 

Ascofind: costi elevati del risparmio gestito un freno alla partecipazione ai mercati dei clienti al dettaglio

Secondo Ascofind, l’eccessivo livello di costi e oneri dei prodotti finanziari e assicurativi costituisce un freno alla partecipazione ai mercati finanziari da parte dei clienti al dettaglio. L’ESMA ha evidenziato che in Italia i costi e gli oneri dei fondi OICVM sono tra i più elevati tra i vari stati membri dell’UE.

Di recente, Ascofind – Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendenteha dato risposta alla consultazione indetta dalla Commissione europea e denominata “Strategia dell’UE per gli investitori al dettaglio”. L’iniziativa della Commissione si inquadra nel processo in corso di revisione della Direttiva Mifid II, che ha come scopo quello di “far sì che i consumatori che investono sui mercati dei capitali possano farlo con fiducia, che i risultati di mercato migliorino e che la partecipazione dei consumatori aumenti”.

Il principio alla base della risposta di Ascofind è che l’aumento del numero di consumatori che investono convogliando il capitale verso le imprese del settore privato potrebbe accelerare il processo di ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19.

Qui di seguito il testo integrale della risposta di Ascofind (tradotto dall’inglese).

“……Un recente Rapporto sugli investimenti finanziari delle famiglie italiane, pubblicato a dicembre 2020 dall’Autorità italiana Consob, rivela che solo il 33% dei risparmiatori italiani accede ai mercati finanziari. I principali deterrenti dagli investimenti finanziari sono la mancanza di fiducia, di informazione e di supporto al processo decisionale. Di conseguenza, circa un terzo delle attività finanziarie delle famiglie italiane è detenuto in strumenti liquidi, contanti e depositi bancari.

I prodotti più frequentemente detenuti dalle famiglie italiane sono i fondi comuni di investimento, i prodotti di investimento assicurativi e i titoli di Stato italiani. Sul totale delle attività finanziarie detenute dalle famiglie, i fondi OICVM rappresentano il 10,7% mentre i prodotti di investimento assicurativo rappresentano il 17,1%.

L’eccessivo livello di costi e oneri dei prodotti finanziari e assicurativi costituisce un ulteriore freno alla partecipazione ai mercati finanziari da parte dei clienti al dettaglio. Una recente pubblicazione di ESMA (Performance and Costs of EU Retail Investment Products, 2021) ha evidenziato che in Italia i costi e gli oneri dei fondi OICVM sono tra i più elevati tra i vari stati membri dell’UE.

Per quanto riguarda i prodotti previdenziali, circa il 40% dei partecipanti ha sottoscritto piani pensionistici individuali offerti dalle compagnie di assicurazione con costi medi annui del 2,20%, sei volte superiori ai fondi pensione professionali.

Una delle cause principali dell’elevato costo risiede nell’insufficiente concorrenza nella distribuzione e nelle modalità di remunerazione dei distributori e dei consulenti finanziari, sulla base delle retrocessioni delle commissioni delle aziende manifatturiere. Infatti, a causa del pagamento degli incentivi, la consulenza fornita dagli intermediari può essere sbilanciata verso prodotti con maggiori ricompense per gli intermediari, con un conseguente ulteriore impatto negativo sulla fiducia degli investitori.

La normativa MiFID II ha mitigato questi effetti negativi, introducendo regole relative alla legittimità degli incentivi nei servizi di investimento e una maggiore trasparenza sui costi pagati dagli investitori retail.

Tuttavia, sulla base dei risultati dell’indagine pubblicata dalla Consob, gli investitori mostrano una scarsa comprensione del sistema di remunerazione del servizio di consulenza: il 40% ritiene che sia pagato dalla banca, il 15% che sia gratuito, oltre il 20% non conosce la risposta. Solo il 5% circa ha capito che il servizio è a carico del cliente.

A tre anni dalla sua introduzione, le soluzioni adottate dalla Direttiva per fornire sufficiente chiarezza sugli incentivi perpetrati da distributori e consulenti finanziari evidentemente non hanno raggiunto gli obiettivi auspicati.

Un aumento della partecipazione dei clienti al dettaglio ai mercati finanziari e un clima più coerente di fiducia degli investitori non possono essere raggiunti se non è garantita la trasparenza dei costi dei prodotti e del servizio di consulenza fornito ai clienti.

Nel Consiglio tecnico alla Commissione del marzo 2020, l’ESMA propone di migliorare la comprensione da parte dei clienti degli incentivi e dell’effetto che hanno sulla distribuzione dei prodotti di investimento e sull’informativa MiFID II esistente. La Commissione dovrebbe migliorare la comprensibilità e la chiarezza delle informazioni sugli incentivi esistenti introducendo l’obbligo di includere, in tutte le informazioni sugli incentivi, una spiegazione dei termini utilizzati (ad esempio, pagamenti di terzi). Tale spiegazione dovrebbe essere sufficientemente chiara, e utilizzare termini semplici per garantire che i clienti al dettaglio comprendano la natura e l’impatto degli incentivi: “I pagamenti di terze parti sono pagamenti ricevuti dall’azienda per avervi venduto questo prodotto e fanno parte dei costi che sostenete per il servizio fornito dall’azienda, anche se tali costi non vengono pagati direttamente all’azienda”. Ascofind sostiene fortemente la proposta dell’ESMA“.

La SEC avvisa i fondi USA sulle pratiche di investimento ESG non conformi. L’ESMA indietro sui controlli

L’avviso della SEC intima ai fondi che progettano strumenti di  investimento ESG di investire esattamente come promettono di fare nei prospetti informativi. In Europa, la vigilanza dell’ESMA sull’applicazione effettiva dei criteri ESG partirà solo nel 2022.

E’ notizia recente quella secondo la quale gli ispettori della Securities and Exchange Commission (SEC), a seguito di alcune segnalazioni, stiano riscontrando nei prospetti informativi di numerosi prodotti ESG (acronimo dei termini “environmental”, “social” e “governance”) affermazioni “non comprovate” e “potenzialmente fuorvianti” – accompagnate da pratiche discutibili dei consulenti finanziari americani – riportate dalle società di investimento e fondi privati ​​che offrono questi strumenti finanziari al pubblico. Pertanto, sembrerebbe che la crescita esplosiva della domanda degli investitori per questa particolare categoria di prodotti finanziari, e la conseguente proliferazione dell’offerta, oggi si scontri con la mancanza di definizioni ESG standardizzate, tanto da rappresentare un rischio che ha costretto la Division of Examinations della SEC ad emettere un avviso.

Allison Herren Lee

“Le aziende che affermano di condurre investimenti ESG devono spiegare bene agli investitori cosa intendono per ESG, e poi devono fare esattamente ciò che dicono di fare in termini di investimento effettivo del denaro raccolto presso gli investitori”, ha detto in una dichiarazione pubblica il presidente della SEC, Allison Herren Lee. “Come con qualsiasi altra strategia di investimento – ha proseguito Herren Leeconsulenti e fondi non dovrebbero fare affermazioni che non si accordano con le loro pratiche, e i nostri esaminatori cercheranno quella coerenza tra affermazioni e pratica. Il ruolo della SEC non è quello di valutare se una particolare strategia è buona, ma di garantire che gli investitori sappiano cosa stanno ottenendo quando scelgono un particolare consulente finanziario, fondo, strategia o prodotto“.

In sintesi, gli esaminatori della SEC hanno riscontrato che le pratiche di gestione del portafoglio non erano coerenti con il modo in cui le aziende hanno divulgato i loro approcci ESG ai clienti nelle informative, inclusi i questionari di due diligence rivolti agli investitori. Ad esempio, il personale della SEC ha notato che le aziende non aderiscono ai quadri ESG globali in cui le aziende hanno affermato tale adesione, e ha anche osservato che i fondi che detengono investimenti da emittenti con punteggi ESG bassi non sono coerenti con gli approcci dichiarati dalle aziende.

“Come qualsiasi altra strategia, stiamo cercando di vedere se la divulgazione e il marketing attorno alla strategia corrispondono a ciò che sta accadendo nella pratica”, ha detto Kristin Snyder, co-vice direttore della divisione degli esami della SEC alla recente conferenza 2021 dell’associazione dei consulenti per gli investimenti. “Ad esempio, se le aziende affermano di escludere determinati titoli, esse hanno meccanismi in atto per garantire che quei titoli siano esclusi dal portafoglio?“.

Gli esaminatori hanno scoperto affermazioni infondate o potenzialmente fuorvianti in merito agli approcci ESG in una varietà di contesti. Ad esempio, lo staff ha notato materiali di marketing per alcuni fondi orientati ai fattori ESG che pubblicizzavano metriche favorevoli di rischio, rendimento e correlazione relative agli investimenti ESG senza rivelare fatti sostanziali riguardanti il ​​significativo rimborso delle spese ricevuto dallo sponsor del fondo, il che ha gonfiato i rendimenti di tali fondi. La SEC ha anche osservato affermazioni infondate da parte di consulenti americani in merito ai loro contributi sostanziali allo sviluppo di specifici prodotti ESG, quando, in realtà, i loro ruoli erano molto limitati o irrilevanti.

“L’armonizzazione delle informazioni ESG è fondamentale quando ci si prepara per un esame SEC”, ha dichiarato Mark Perlow, partner di Dechert, uno studio legale aderente alla conferenza IAA. “L’ESG, con i suoi obiettivi di sostenibilità,  è probabilmente uno dei più grandi megatrend secolari mai visti, e la SEC non può certo ignorarlo”.

L’Europa era già intervenuta sulla finanza sostenibile con il documento del 6 febbraio 2020 della European Securities Market Authority (ESMA), che ha pubblicato un piano strategico connesso alla valorizzazione dei c.d. “fattori ESG”. Nella nota, l’ESMA affermava l’importanza di definire, entro il biennio 2020-2021, un codice unico in materia di investimenti sostenibili per individuare standard tecnici armonizzati, nonché obblighi di trasparenza e due diligence, e soprattutto per accertare la presenza di fattori ESG nelle attività oggetto di investimento, in modo da prevenire il rischio connesso ai prodotti che, presentati al mercato come “sostenibili”, invece non ne hanno affatto (o solo in parte) le caratteristiche, e non soddisfano gli standard ambientali di base (c.d. pratica del “green washing”). 

Successivamente (del 17 luglio), la Commissione Ue ha adottato tre regolamenti delegati relativi ai requisiti di rendicontazione dei benchmark climatici e ai fattori ESG, poiché era chiara la consapevolezza che mancasse un processo omogeneo di sviluppo di tali prodotti. In particolare, i benchmark climatici avrebbero aiutato gli investitori attenti alle problematiche del clima a prendere decisioni informate, e a non essere eventuali vittime del green washing.

Purtroppo, in materia di vigilanza diretta “a posteriori” l’ESMA sembra essere indietro rispetto alla SEC, dal momento che si prevede che a decorrere dal 2022 verrà implementata soltanto l’attuazione dei nuovi indici di riferimento di transizione climatica e de-carbonizzazione previsti dal Regolamento EU 2019/2089. Pertanto, di monitoraggio ispettivo sulla rispondenza degli strumenti di investimento ESG al rispetto effettivo – e cioè nella pratica di investimento  – delle relative indicazioni, in territorio europeo, ancora non si parla. La sensazione, però, è che oggi si stia percorrendo il medesimo principio di vigilanza “difensiva” – come quello della “consulenza difensiva” generato dalle MiFID – che sarà invasivo sulla carta, ma poco efficace nel concreto.

L’ESMA ha intenzione di sacrificare i consulenti finanziari sull’altare della politica europea?

L’ultimo documento dell’ESMA sui costi dei servizi finanziari in Italia si rivela come un concentrato di ipocrisia comunicativa, tipico di chi vuole imporre all’industria obiettivi di politica internazionale: nessun richiamo alla sostenibilità finanziaria di una ulteriore riduzione dei margini, e le performance degli strumenti finanziari analizzate solo in funzione dei loro costi. 

Di Massimo Bonaventura

Prima di rispondere alla domanda posta dal titolo di questo articolo, è buona pratica analizzare il contesto da cui essa si genera.

Dopo aver imposto all’industria del Risparmio europeo, attraverso le MiFID, una riforma che ha rivelato tutta la sua inconcludenza nei momenti difficili, e dopo aver obbligato le banche a sostenere oneri aggiuntivi per circa 2,5 miliardi di euro, l’ESMA non intende fermarsi nella sua “furia politica iconoclasta” contro i costi dei servizi di investimento, sciorinando un rapporto che finisce con l’essere una chiara manifestazione di intenti – neanche troppo futuri – con cui si mette a rischio la sopravvivenza di un intero modello economico che dà lavoro a decine di migliaia di addetti. Infatti, il recente documento dell’ESMA dal titolo molto eloquente “I clienti al dettaglio continuano a perdere a causa dei costi elevati dei prodotti di investimento” (“retail clients continue to lose out due to high investment products costs”), da un lato intende mettere a nudo le scarse capacità delle società di gestione di realizzare performance in grado di compensare adeguatamente con i risultati i costi del servizio, ma dall’altro svela una posizione “dogmatica” che, con le logiche dell’industria, c’entra poco e niente.

Infatti, nel suo terzo rapporto statistico annuale sul costo e la performance dei prodotti di investimento al dettaglio dell’Unione europea, l’ESMA rileva che i costi di investimento in prodotti finanziari chiave, come fondi OICVM, fondi alternativi al dettaglio e prodotti di investimento strutturato (SRP) rimangono elevati e riducono il risultato dell’investimento per gli investitori finali, e che “le informazioni chiare e comprensibili sull’impatto dei costi sui rendimenti sono fondamentali per consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate”.

Fin qui nulla di nuovo; del resto, la rendicontazione ai clienti non è certamente più una novità, e gli investitori non sono mai stati – sulla carta – così informati come oggi grazie alla ulteriore “operazione trasparenza” messa in opera dalla MiFID II. Il rapporto, però, si snoda in una serie di osservazioni che mettono in relazione due grandezze, ossia costi e rendimenti, completamente diverse tra loro sia per natura che per finalità: i primi sono grandezze di natura quasi del tutto fissa, e servono a determinare la sostenibilità di tutti i costi e degli utili per gli azionisti delle aziende facenti parte dell’industria del Risparmio; i secondi sono una grandezza variabile che serve a remunerare il capitale investito dai risparmiatori e determinano, in funzione delle specifiche categorie a cui appartengono gli strumenti finanziari, la qualità e l’affidabilità nel tempo del lavoro svolto dai gestori e dai distributori. L’ESMA, pertanto, mette in relazione strettissima un indice di quantità e un indice di qualità, ossia due grandezze per nulla sostituibili né fungibili, ma “ne fa funzione” fino a fare dei primi (i costi) l’unica variabile che ha il dovere di mutare.

In sintesi, il messaggio implicito dell’ESMA è questo: siccome il mercato non consente di andare al di là di certi risultati, bisogna tagliare i prezzi, e quindi licenziare del personale, risparmiare sui costi fissi e variabili, per consentire ai risparmiatori di ottenere performance più soddisfacenti. Praticamente, è come dire che, se le banane vendute al mercato non sono poi così buone, bisogna tagliare i costi di produzione e distribuzione delle piantagioni di banane per ottenere un raccolto di migliore qualità.

Ma chi lo ha detto? Con una logica come questa, l’anno successivo avremo meno banane al mercato, e non è detto che quelle che arriveranno saranno più buone di quelle dell’anno prima. 

L’ESMA, pertanto, con la sua crociata contro i costi dei servizi di investimento mostra di non ritenere poi così importante l’unica grandezza che conta veramente nel settore del Risparmio, e cioè la ricerca della qualità (nel tempo). I suoi documenti, anziché contenere una contraddizione in termini, dovrebbero sollecitare – anche forzosamente – la ricerca di una maggiore profondità e selezione nelle ricerche e nello studio dei mercati finanziari, invece di “vincere facile” imponendo alle aziende di ridurre “ad oltranza” i costi per la clientela e, quindi, i propri ricavi e utili. Questo “gioco”, negli ultimi dodici anni, è costato la testa di migliaia di consulenti con un portafoglio medio inferiore ai 10 milioni di euro, sacrificati sull’altare dell’ideologia amministrativa e della politica europea che costringeva le reti a dover rincorrere i legittimi obiettivi di sostenibilità per i propri conti economici.

In definitiva, l’ultimo documento dell’ESMA sui costi dei servizi finanziari in Italia si rivela come un concentrato di ipocrisia comunicativa, tipico di chi vuole imporre all’industria obiettivi di politica internazionale: nessun richiamo alla qualità del servizio, né alla sostenibilità finanziaria di una riduzione dei margini, e le performance degli strumenti finanziari analizzate solo in funzione dei loro costi

A dimostrazione che si tratti, da parte dell’ESMA, di un atteggiamento squisitamente politico, i suoi burocrati non hanno mai prodotto un solo studio che definisca, una volta per tutte, il livello “equo” di costi che un investitore è tenuto a pagare in relazione alla qualità del servizio ricevuto, e che consenta all’industria del Risparmio (e ai suoi addetti) di avere una visione chiara del futuro che non sia quella di una totale “disintermediazione” della distribuzione e la conseguente sparizione dal mercato di reti e consulenti. E se sono bastati tredici anni per abbattere i margini commerciali del 50%, quel timore è oggi più che giustificato.

Del resto, l’approccio “burocratico” dell’Europa, come è stato dimostrato dai “elefanti normativi” delle due MiFID, mostra di privilegiare la quantità assicurata dalla c.d. Consulenza Difensiva, e non la qualità né l’interesse dei risparmiatori, i quali non hanno mai visto una campagna mediatica preventiva che spiegasse loro gli intenti dell’Europa in relazione alla trasparenza finanziaria, e nemmeno conoscono la storia delle due MiFID: in considerazione dell’altissimo valore sociale dell’iniziativa – la tutela del Risparmio – non sarebbe stato dovere dell’ESMA informare i cittadini europei, come accade in qualunque processo di formazione legislativa sui grandi temi (es. riforma della Giustizia, Clima e tutela dell’Ambiente, Sanità Pubblica, Scuola etc), prima e dopo il rilascio delle MiFID?

A quanto pare, per l’ESMA non era necessario tenere informato il pubblico dei risparmiatori, semplicemente perché non gli interessava farlo. Se non è ipocrisia questa….

Il “codice” MiFID e l’asimmetria informativa. L’educazione finanziaria ha un valore economico?

Oggi esiste un sistema stabile di monitoraggio, sorretto da analisi statistiche di buon livello scientifico e da indagini comparative dei livelli di educazione finanziaria presenti in altri paesi del mondo. Tuttavia, il compito di educare gli italiani in materia di finanza personale rimane pressoché impossibile. Ecco perchè.

Di Alessio Cardinale

L’Educazione Finanziaria, la tutela dei consumatori in materia di servizi e strumenti finanziari, nonchè le politiche di Inclusione Finanziaria sono da qualche anno riconosciute come elementi fondamentali di conoscenza degli individui e di stabilità del sistema finanziario europeo. Fin dal 2010, ai più alti livelli mondiali, questi principi sono stati “sdoganati” dai vari G20 nel frattempo effettuati (Inclusione finanziaria innovativa nel 2010, Tutela finanziaria dei consumatori nel 2011 e Strategie nazionali per l’educazione finanziaria nel 2012).

Di recente, 26 paesi ed economie (di cui 12 membri dell’OCSE), provenienti da Asia, Europa e America Latina hanno dato vita alla seconda indagine internazionale sull’alfabetizzazione finanziaria, stabilendo che la sua diffusione sia uno dei tre obiettivi principali, e che l’Italia non sia messa proprio bene. Infatti, secondo l’International Survey of Adult Financial Literacy e Global Financial Literacy Survey (Rapporto 2020), gli italiani che investono sono in larghissima parte degli “analfabeti finanziari”, e non conoscono concetti basilari come quelli di inflazione, interesse (semplice e composto) e diversificazione.

Da circa cinque anni, il problema della scarsa educazione finanziaria degli italiani viene discusso finalmente con una certa assiduità, ed è entrato a pieno titolo anche nel novero delle politiche a sfondo sociale degli ultimi governi lungo il corso delle ultime legislature. Pertanto, nel loro complesso, esiste oggi un sistema stabile di monitoraggio, sorretto da diffuse dichiarazioni di principio, da analisi statistiche di buon livello scientifico e da indagini comparative dei livelli di educazione finanziaria presenti in altri paesi del mondo.

Tuttavia, il compito di educare gli italiani in materia di finanza personale, così restando le cose, rimane pressoché impossibile. Infatti, oltre al fatto che le basi della buona gestione del denaro e dei risparmi non sono state ancora inserite a pieno titolo – insieme alla “grande assente”, e cioè l’educazione civica e solidale – quale materia fondamentale fin dalle scuole elementari (al pari della lingua italiana o della matematica), l’attuale “corredo educativo” disponibile agli investitori e agli stessi consulenti finanziari è composto da un coacervo di norme che, attraverso i profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi trent’anni, oggi costituisce un vero e proprio “codice”.

Soltanto la MiFID II, per esempio, è articolata in 1.400 norme distribuite su circa 7.000 pagine, ed un intero corso di laurea triennale sarebbe appena sufficiente a disciplinare la conoscenza della materia anche per gli studenti più brillanti. Eppure, il sistema finanziario europeo, nel quale l’Italia è entrata a far parte ratificando le MiFID, pretende che, prima di sottoscrivere un servizio di investimento, un investitore debba leggere e comprendere da solo la complessità della materia che disciplina il prodotto che andrà ad utilizzare per gestire i propri risparmi, limitandosi ad assimilare la “traduzione” effettuata, con grande spirito di sacrificio – e relativi rischi connessi alla mancata comprensione in buona fede da parte del cliente di elementi fondamentali dell’investimento – proprio dai consulenti; i quali, essendo il terminale della comunicazione di questa lunga catena di distribuzione della conoscenza finanziaria (UE, ESMA, BCE, CONSOB, Sistema Bancario, reti di consulenza, consulenti, investitori), detengono un compito molto delicato, che li espone ad un altissimo livello di responsabilità rispetto al trattamento economico ricevuto. Nessun compenso, infatti, è previsto per l’educazione finanziaria da impartire ai singoli risparmiatori, così come nessuna disciplina organizzata è prevista in capo al sistema bancario e allo stesso Stato.

Insomma, se ne parla tanto e si fa davvero poco per consulenti finanziari e risparmiatori, e non è certo colpa delle reti non si riesce ad andare oltre alle mere dichiarazioni di intenti. Persino la campagna culturale mondiale a beneficio degli obiettivi di sostenibilità (ESG), improntata su basi emozionali di forte impatto collettivo, sembra culturalmente più accessibile di quella sull’Educazione Finanziaria.

Nonostante questo problema di base, il sistema (e chi lo regolamenta) si preoccupa ancora oggi di inondare il risparmiatore di informazioni difficili e talvolta incomprensibili. In concreto, all’atto dell’apertura di un nuovo rapporto (es. conto corrente più deposito titoli), un investitore viene sottoposto ad un bombardamento cartaceo di informazioni – per lo più indecifrabili – che totalizza circa 50 pagine e una quindicina di firme. Il sistema MiFID, pertanto, dà per scontato che l’investitore medio, grazie alla lettura di questa massa enorme di informazioni, comprenderà  in maniera semplice la tutela implicita contenuta negli strumenti finanziari, il concetto di conflitto di interessi e la sua disciplina, i costi applicabili ai servizi sottoscritti/da sottoscrivere ed il concetto di best execution, che viene proposto con un inopportuno inglesismo anziché in una più accessibile traduzione in lingua madre.

Ebbene, Un sistema basato su tale enorme asimmetria informativa tra chi offre prodotti finanziari e chi li compra al dettaglio necessiterebbe, da parte delle stesse autorità finanziarie, di una proditoria semplificazione – anche concedendo una delega formativa al sistema bancario, sotto il controllo della Consob – oppure di una fase preliminare di spiegazione e trasferimento della conoscenza all’investitore come “condizione di procedibilità” all’investimento (ad esempio, attraverso un test preliminare).

Peccato che questa funzione non sia prevista, nonostante i consulenti finanziari facciano un lavoro egregio – e non retribuito, al pari delle mansioni amministrative – di informazione ed educazione finanziaria, districandosi anche loro tra mille regolamenti e continui aggiornamenti che, naturalmente, non arrivano alla clientela e si fermano all’interno del sistema. Gli investitori, infatti, non provano neanche più a leggere i contratti, rassegnati a “non voler capire” nulla di fronte ad un sistema che percepiscono come immutabile, come una creatura talmente “elevata” da richiedere un atteggiamento dogmatico e, quindi, l’assoluta inutilità di osservare le più elementari regole di informazione e controllo.

Viste queste premesse, se davvero il sistema finanziario europeo è determinato a “educare” il popolo dei risparmiatori fino a far loro acquisire un buon grado di autonomia, e se davvero si vuole fare dei consulenti finanziari gli attori principali dell’educazione finanziaria, le regole andrebbero riviste fin dalle basi, attribuendo un valore economico – e degli obiettivi di quantità/qualità, naturalmente – all’attività di educazione finanziaria svolta dai consulenti, oppure creando delle figure professionali regolarmente retribuite dal sistema, presenti in ogni rete di consulenza finanziaria e “a servizio” dei consulenti, soprattutto di quelli giovani, chiamati ad assicurare il ricambio generazionale della categoria ma non ancora pervenuti.