Maggio 10, 2026
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La versatilità del Trust nella consulenza patrimoniale: formazione di ricchezza, azienda e divorzio

Il Trust somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, e rivela grande versatilità nell’assicurare la trasmissibilità del patrimonio familiare ed aziendale alle generazioni successive, anche in caso di divorzio.

Qual è l’elemento fondamentale che qualifica – e fa sentire – un bene come “nostro”? Il possesso ed il godimento, naturalmente. E chi ci assicura che quel bene, o complesso di beni, verrà trasmesso intatto ai nostri discendenti? Nessuno, volendo considerare le variabili esogene (congiuntura economica, concorrenza, pandemie, pressione fiscale etc) che non ricadono sotto il nostro diretto controllo. Spesso, poi, siamo noi stessi ad aggiungere una variabile – questa volta endogena – che contribuisce non poco alla distruzione di un patrimonio, e cioè la nostra cattiva gestione, o gli errori compiuti in buona fede ma “letali”.  

Non potendo assicurare la sua infallibilità, quindi, sembra utile “assicurare” il patrimonio mobiliare, immobiliare e aziendale per mezzo di uno strumento che somiglia ad una sorta di “polizza vita patrimoniale”, ma che rivela una maggiore elasticità e grado di inclusione patrimoniale rispetto alla semplice polizza vita, nonostante preveda uno spossessamento del titolo di proprietà (non della fruizione) dei beni conferiti. Stiamo parlando del Trust, istituto giuridico non disciplinato all’interno del codice civile – ma presente nel nostro Ordinamento dal 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja (legge n. 364/89) – che si rivela molto più efficace di altri strumenti di tutela del patrimonio (come il fondo patrimoniale).

Difesa del patrimonio familiare

In un trust, una o più persone (i c.d. disponenti) trasferiscono i propri beni nella disponibilità di un Trustee, ossia un soggetto esterno, il quale assume l’obbligo di  amministrarli nell’interesse di alcuni beneficiari individuati dai disponenti per un fine determinato. Inoltre, l’atto costitutivo può prevedere la presenza di un Guardiano, che è una sorta di controllore, nell’interesse del disponente, degli atti del trustee. Si tratta, pertanto, di uno strumento giuridico che consente di affrontare diverse esigenze nei più svariati campi del diritto e del patrimonio, sia familiare che aziendale, e può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche poste dalla famiglia di diritto così come da quella di fatto.

Patrimonio familiare

Il Trust, inoltre, può trovare applicazioni volte alla tutela di particolari soggetti all’interno della famiglia, costituendo un’altra forma di atto di destinazione, sebbene si differenzi da quest’ultimo per via della sua natura di atto di spossessamento. Viene usato anche per trasmettere la ricchezza familiare e per pianificare la trasmissione della leadership in campo imprenditoriale alla generazione successiva, e trova particolare applicazione anche nel campo delle garanzie patrimoniali e della segregazione di partecipazioni societarie.

Nella pratica, lo strumento del trust rivela tutta la sua efficacia in relazione alla sua capacità di contenere e segregare beni di diversa natura: immobili, conti correnti, depositi, investimenti mobiliari, quote societarie e partecipazioni azionarie, e persino beni mobili soggetti a registrazione come auto e motoveicoli, navi, aerei, auto d’epoca e opere d’arte.

In relazione al conferimento di beni immobiliari, vale la pena mettere a confronto il trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia. La società di persone, all’atto del conferimento di beni immobili e di diritti su di essi, sconta una imposta piuttosto elevata, pari al 9% del valore venale di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività (mutui o altri gravami) accollate alla società conferitaria. Il trust, invece, all’atto del conferimento sconta una imposta di registro minima in forma fissa, dal momento che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla natura donativa del conferimento in un trust è stata sconfessata ripetutamente dalla Corte di Cassazione. Infatti, nella costituzione di un trust, la dotazione dei beni che vengono conferiti in esso è un atto fiscalmente neutro, poichè non determina  un passaggio di ricchezza da un soggetto all’altro. Nel trust, in sintesi, questo fondamentale presupposto dell’imposizione tributaria non avviene né con l’atto istitutivo né con il conferimento dei beni al trustee, il quale non beneficia di un incremento di ricchezza: egli acquista solo formalmente la titolarità dei beni, che dovranno essere amministrati e preservati al meglio per poi essere trasferiti ai beneficiari finali. Solo in quel momento l’imposta potrà essere applicata, poiché la finalità di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, nonchè l’assenza di personalità giuridica del trust, fanno sì che esso possa ritenersi come un qualunque soggetto passivo di imposta.

Sul tema, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sia in passato che recentemente (11/03/2020 n.7003, 29/05/2020 n.10256, 24/12/2020 n.29507, 12/01/2021 n.224, 16/02/2021 n.3986), e nonostante ciò l’Agenzia delle Entrate si ostina ancora ad applicare la maggiore imposta derivante da successione e donazione, salvo poi essere sconfessata dalla giurisdizione tributaria.

Naturalmente, anche in relazione al trust è necessario anteporre gli stessi concetti di credibilità e idoneità di chi voglia realmente tutelare e proteggere i propri familiari, poiché questo strumento, per quanto più difficile da “smontare” in un’aula di tribunale, non può essere interpretato come una “cura” immediata (e maldestra) per risolvere una imminente azione dei creditori o dello Stato. Infatti, l’utilizzo più tipico del trust, in passato, è stato quello di creare un contenitore per proteggere il proprio patrimonio da eventuali creditori e dalle imposte. Il supposto spossessamento dei beni, in linea teorica, costituisce una barriera anche per l’amministrazione finanziaria, e nessuno potrebbe venire a  pignorare dei beni che non sono più nella disponibilità del debitore.

In teoria, appunto.

Nella realtà “i trust istituiti e gestiti al fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi, non sono considerati validamente operanti” (Commissione Tributaria di Trento, sent. n. 88 del 26 maggio 2017). Pertanto, se il trustee non esercita in piena autonomia il proprio potere sui beni affidatigli, sul trust penderà il dubbio di validità e, più che “auto-dichiarato”, esso verrà rubricato come fittizio.

Lo strumento del trust rivelerebbe ancora di più la sua efficacia in caso di separazione o divorzio, data la sua natura di “neutralità e terzietà volontaria” che ne farebbe un meraviglioso mezzo di composizione immediata delle controversie, soprattutto economiche, in ambito separativo. Infatti, è nella natura stessa del trust la possibilità di coordinare le clausole in base a tutti i possibili mutamenti del nucleo familiare nel tempo e, sebbene in Italia non sia possibile perfezionare dei patti prematrimoniali, è lecito inserire nell’atto costitutivo di un trust la previsione che il trustee si debba attenere anche a quanto stabilito da nuovi e futuri accordi matrimoniali, estendendo quindi il suo raggio d’azione anche a quegli eventi straordinari (per quanto frequenti), come la separazione coniugale, che potrebbero arrecare disagio al lavoro del trustee effettuato nell’interesse dei beneficiari.

Tra gli eccessi della Corea del Sud e la media europea, Italia ancora “paradiso fiscale” delle successioni

Alla luce della maxi tassa di successione che gli eredi del fondatore di Samsung dovranno pagare, conviene nascere e morire in Italia. Media europea pari al triplo del nostro livello medio di tassazione: qual è la giusta misura?

Anche l’Italia ha il suo piccolo “angolino offshore” in termini di tassazione, sebbene non sia esattamente uno di quelli che attira i non residenti a tornare dall’estero o gli imprenditori stranieri di origini italiane a prendere la nostra nazionalità. Eppure, i più saggi e avveduti di loro dovrebbero pensarci. In materia di imposte di successione, infatti, nel nostro Paese si continua a detenere un livello basso da record, se non fosse che la media europea  – e le garbate pressioni dell’Unione per adeguarci anche in questo senso – lasciano intravedere un futuro di aumenti delle aliquote per adeguare progressivamente il livello di tassazione italiano a quello europeo.

Successione

Infatti, nonostante la tanto attesa riforma del catasto – sempre annunciata ma mai attuata – e le raccomandazioni delle istituzioni europee, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione e donazione rimane quella del valore catastale, che è significativamente inferiore al valore di mercato e riduce il gettito complessivo dell’imposta, che in Italia è pari a circa 900 milioni (dati del 2019), a fronte dei 15 miliardi della Francia e dei 7,2 miliardi della Germania. Le aliquote basse e le franchigie elevate, poi, fanno il resto.

Per comprendere quanto sia favorevole il nostro sistema di aliquote, basti dire che, considerando una eredità da un milione di euro (da padre a figlio), in Spagna si pagherebbe una imposta di circa 335.000 euro, in Francia 270.000, in Inghilterra 245.000, in Germania  115.000 e in Italia zero, grazie alla generosa franchigia da un milione a figlio (che arriva a 1,5 milioni in caso di figli disabili).

E se l’Italia si adeguasse alla media europea? Sarebbero dolori, soprattutto per le famiglie della (ormai defunta) classe media, ben patrimonializzate dagli asset immobiliari – prima e seconda casa – ma con riserve di liquidità assai più modeste e potenzialmente insufficienti per pagare imposte di successione di una certa entità. Non fanno eccezione neanche le famiglie detentrici di maggiore risparmio liquido, dal momento che ad esso corrisponde di solito un patrimonio immobiliare proporzionalmente più elevato. Per tutti, in ogni caso, si fa strada la necessità di una pianificazione finanziaria molto rigorosa, che consenta anche la costituzione di una riserva liquida da vincolare esclusivamente al pagamento delle imposte di successione da parte dei figli, qualora questi non siano in grado di farvi fronte al momento della scomparsa dei genitori. Gli strumenti finanziari che soddisfano questa specifica esigenza esistono e, trattandosi di un obiettivo di lungo-lunghissimo periodo, i rendimenti assicurati dai mercati azionari con un adeguato orizzonte temporale consentirebbero di accantonare somme sostenibili per questo obiettivo, soprattutto per gli imprenditori compresi nella fascia d’età 50-60. 

Di questo problema si discute da molto tempo, ma il dibattito attraversa lunghe fasi di sonno, da cui si desta in occasione di un “evento successorio” clamoroso che, puntualmente, lo riporta alla luce. Di recente, per esempio, la scomparsa del fondatore sudcoreano di Samsung, Lee Kun-hee, ha fatto scalpore per la maxi tassa di successione di 12 miliardi di dollari imposta agli eredi. La Corea del Sud, infatti, è il paese con la più alta tassazione al mondo in caso di successioni (60% del patrimonio del de cuius), e mette in difficoltà persino gli imprenditori sudcoreani ultra-ricchi che hanno imparato a detenere una elevata soglia di liquidità, così come le famiglie meno ricche del paese asiatico. Pertanto, il passaggio generazionale da Lee Kun-hee ai figli ha costretto i suoi eredi a mettere in vendita ville, auto, collezioni d’arte (13.000 pezzi dal valore di 2,7 miliardi di USD) e gioielli, ma anche a ricorrere all’indebitamento bancario per evitare di vendere alcuni asset importanti e cedere il controllo delle partecipate più appetibili.

Comunque vada a finire – sappiamo che il debito con l’erario sudcoreano è stato rateizzato in 5 anni – la vicenda degli eredi Samsung è interessante almeno sotto due profili.

Il primo, come già detto, è quello dell’inevitabile confronto tra l’aliquota successoria del paese asiatico (60%) e quelle italiane, che sono comprese tra il 4% ed l’8% e sono spesso rese inefficaci da franchigie generosissime per moglie e figli. Pertanto, mentre gli imprenditori ultra-ricchi sudcoreani – così come le famiglie di ogni fascia economica – si sono adattate a questo sistema impositivo così estremo accantonando una liquidità adeguata per affrontare i costi della successione (che sono anche commisurate al patrimonio, e non solo al grado di parentela degli eredi), le famiglie imprenditoriali italiane non accantonano sufficientemente e preferiscono privilegiare le quote aziendali, le partecipazioni azionarie e, soprattutto, il patrimonio immobiliare.

Il secondo, invece, genera una più larga riflessione sulla stessa ratio dell’imposta di successione, nonchè una serie di perplessità. In particolare, ci si chiede se è ancora sostenibile costringere gli eredi ad una dismissione forzosa di una parte del patrimonio, frutto di talento, fatica e senso degli affari del de cuius e/o della famiglia di origine, per consentire allo Stato un gettito fiscale da destinare, solo in via di principio, alla redistribuzione della ricchezza tra le classi sociali più svantaggiate, senza avere alcuna sicurezza che queste entrate vengano in qualche modo vincolate a questa finalità e non si perdano, invece, in mille rivoli che nulla c’entrano con l’obiettivo sociale originario. Inoltre, se la tassazione ordinaria imposta alle aziende – ancora piuttosto elevata in Italia – assolve già al principio della redistribuzione della ricchezza sociale (in questo caso tramite le politiche del lavoro finanziate dal gettito fiscale), questa ulteriore imposta viene percepita da sempre come una “doppia tassazione” sul patrimonio degli imprenditori, i cui beni personali sono legati a doppio filo con le attività imprenditoriali che sono state già debitamente tassate in vita.

La scioglimento di questi dubbi non è semplice, ma è certo che non esiste alcun vincolo contabile che costringa lo Stato a spendere il gettito fiscale derivante dalle imposte di successione e donazione a vantaggio di specifiche categorie di interessi collettivi (es. formazione alle imprese, borse di studio accademiche, sostegno agli studi per gli studenti meritevoli), per cui risulta quasi incomprensibile la necessità di mantenere tale imposta e non prevedere, invece, il mantenimento del sistema attuale o la sua totale eliminazione.

Peraltro, in Italia il tessuto imprenditoriale è fatto di piccole e medie imprese, ed un passaggio generazionale privo di qualunque imposizione fiscale di stampo “sudcoreano” (o europeo) assicurerebbe una certa continuità strategica per lo sviluppo economico del Paese. Infatti, è noto come più della metà delle PMI italiane abbiano ancora alla guida i fondatori ultra sessantenni, i quali nei prossimi 15-20 anni dovranno passare il testimone agli attuali millennials. Inoltre, la statistica è impietosa nel ricordare che il 50% delle imprese familiari italiane scompare già alla seconda generazione, e solo un quinto arriva alla terza.

La sensazione generale è che la ratio della imposta sulle successioni e donazioni, ossia l’effetto di redistribuire la ricchezza, non ha alcun appiglio con la realtà, e che ciò accadrebbe anche qualora si scegliesse di dare seguito alle pressioni dell’Europa aumentando le aliquote (e/o diminuendo la franchigia) per rimpolpare il gettito. Il rovescio della medaglia è che una maggiore imposizione potrebbe incidere irrimediabilmente su molti dei patrimoni familiari degli imprenditori, contribuendo così all’indebolimento del tessuto imprenditoriale italiano, con ricadute occupazionali negative che vanificherebbero gli incerti effetti della redistribuzione della ricchezza.

Con il progetto di riforma del Catasto più caro il passaggio generazionale dei patrimoni

Il progetto di legge presentato dai  5 Stelle prevede la revisione delle rendite in base ai metri quadri degli immobili e alla loro ubicazione. E’ il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando nuove esigenze di pianificazione degli asset.

Nel breve giro di circa 15 anni da oggi, una metà del patrimonio complessivo dei patrimonials (individui con asset in denaro, immobili, quote di aziende pari ad almeno 500.000 euro) verrà ereditato dai millennials, i quali diventeranno a pieno titolo i successori della storia patrimoniale della propria famiglia. Tra circa 35 anni, dei patrimonials di oggi non vi sarà quasi più traccia terrena, ed è lecito chiedersi adesso cosa ne sarà dei beni che essi nel frattempo avranno lasciato ai propri congiunti più stretti.

Secondo il rapporto annuale di BCG (Boston Consulting Group), in Italia 400.000 famiglie detengono circa il 23% della ricchezza mobiliare (e cioè azioni, obbligazioni, depositi e strumenti di liquidità), e si prevede che nel 2024 il loro numero salirà a 519.000, con una quota di ricchezza pari al 26,4%. Ognuna di queste famiglie, secondo lo studio, detiene disponibilità di denaro, sotto varie forme, superiore al milione di USD. L’intero segmento dei patrimonials, però, rappresenta un numero più ampio di famiglie – oggi circa 700.000, quasi 950.000 nel 2024 – e detiene proprietà immobiliari spesso di natura esclusivamente abitativa (prima casa e, in parte, anche la casa vacanze). Complessivamente, questo segmento possiede una ricchezza mobiliare complessiva pari a circa 800 miliardi di euro, a cui va aggiunto il valore del patrimonio immobiliare, che porta la ricchezza complessiva del segmento a circa 1.800 miliardi di euro.

Un dato salta all’attenzione: nel nostro Paese, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% da immobili, polverizzati in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore commerciale complessivo è pari a circa 3.000 miliardi di euro. Ebbene, questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 35 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, in occasione del passaggio generazionale, le imposte di successione vigenti tempo per tempo, in base alla franchigia (oggi pari ad un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli e sorelle).

Successione

C’è da dire che oggi l’Italia, oggettivamente, è una sorta di “paradiso fiscale delle successioni”, del tutto disallineato agli altri paesi dell’U.E.. Infatti, mentre in Italia le aliquote vanno dal 4 all’8%, in Francia vanno dal 5 al 40% e per gli altri eredi fino al 60%; in Inghilterra (appena uscita dall’U.E., ma sempre molto vicina) l’aliquota è del 40%, mentre in Germania varia dal 7 al 30% per parenti in linea retta e dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti (dal 30 al 50% per altri soggetti). Le franchigie previste in questi paesi, poi, sono nettamente inferiori a quelle previste in Italia. Però, non sono solo le aliquote a determinare lo status di “paradiso fiscale successorio”  del nostro Paese, bensì la base di calcolo, ossia il valore attribuibile al patrimonio soggetto a successione e, in particolar modo, quello immobiliare, calcolato in base al valore catastale (numero di vani) e non al valore venale o commerciale (basato sui metri quadri e sulla zona).

La questione aveva già suscitato un certo dibattito politico tra il 2010 ed il 2015, anno in cui si è “addormentata” e dimenticata fino ad oggi, allorquando la Banca d’Italia ha iniziato a consigliare lo spostamento graduale della pressione fiscale dal lavoro agli immobili. A tale “consiglio istituzionale”, di certo autorevole, si è ispirata una recente proposta di legge per riformare il Catasto, appena depositata in Commissione Finanze dal Movimento 5 Stelle. Qualora diventasse legge dello Stato, questa nuova norma avrebbe l’effetto – oltre a quello della c.d. “patrimoniale occulta”, di cui tutti parlano oggi, e alla lievitazione dell’imponibile soggetto alla famigerata IMU – di aumentare il gettito fiscale derivante dalle successioni senza innalzare le aliquote e senza abbassare le generose franchigie. Diversi patrimoni, infatti, oggi beneficiano di una soglia non imponibile di ben 1 milione di euro a figlio (+ coniuge superstite), difficilmente superabile con il solo valore catastale, ma domani potrebbero superare questo “muro fortilizio” grazie ad una base di calcolo più generosa, mediamente pari a 7 volte il valore catastale (se non di più).

Pertanto, siccome in politica nazionale nulla è lasciato al caso, la proposta di legge depositata in Commissione Finanze – con prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Azzurra Cancellieri – punta chiaramente a risvegliare dal lungo sonno il progetto di riforma archiviato nel 2015. In sostanza, le rendite degli immobili verrebbero riviste in base ai metri quadri (non più ai vani), e le classificazioni delle case verrebbero riconsiderate. Questo è il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando per i detentori di diversi immobili la necessità, in costanza di vita, di rimodulare profondamente tutta la pianificazione patrimoniale al fine di aumentare la riserva di disponibilità liquide e, così, non creare agli eredi una situazione di difficoltà o impossibilità a pagare le imposte di successione calcolate con la stessa aliquota di oggi (salvo aumenti nei prossimi anni, tutt’altro che improbabili) ma con una base imponibile dal valore sette volte più alto.

Con buona pace delle franchigie concesse dal nostro Ordinamento e da tempo nel mirino dell’Unione Europea per via della loro estrema generosità che, di fatto, rende oggi pressoché gratuito il passaggio generazionale dei patrimoni medio-piccoli.

Imprenditori, come difendersi da una patrimoniale “da guerra”. Le conseguenze del non fare

L’Italia uscirà dalla pandemia economicamente talmente male che serviranno imposte straordinarie per riequilibrare il deficit nei prossimi anni. Vista l’impossibilità di aumentare ancora le imposte dirette, l’ipotesi di una patrimoniale è sempre più vicina. Come limitare i danni di un inasprimento fiscale? Di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore? 

I decreti varati dal Governo in questa fase così difficile della nostra storia (Decreto Rilancio, Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità), sono stati finanziati eccezionalmente in deficit, ma peseranno come un macigno sulla ripresa. Il debito pubblico, infatti, ha raggiunto livelli da record (150% del Pil) e dovrà essere abbattuto, già dal 2022, partendo da una posizione di fragilità dell’economia italiana nel dopo Coronavirus.

Visto il clima “da guerra” scatenato dagli effetti della pandemia, tra le soluzioni possibili – e mai così probabili come oggi – viene citata la c.d. patrimoniale, ossia quell’imposta che colpisce i beni degli italiani mediante un prelievo forzoso sui conti correnti e/o da conteggiare in proporzione al patrimonio complessivo posseduto e dichiarato.

L’ipotesi non è così fantasiosa, e comincia a circolare con insistenza da quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto testualmente “….siamo tutti consapevoli che in Italia c’è un grande risparmio privato, e sicuramente questa è una delle ragioni di forza della nostra economia. Ci sono tanti progetti, a tempo debito vedremo…”. Le affermazioni del premier, peraltro, trovano forza nella proposta di iniziativa parlamentare lanciata dal capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella quale si vorrebbe quella che è stata già definita “Covid Tax”, ossia un contributo di solidarietà sui titolari di redditi elevati (oltre gli 80mila euro annui), con aliquote crescenti.

Ma una misura simile non risolverebbe, neanche lontanamente, il problema del deficit. Infatti, l’Italia uscirà dalla pandemia economicamente molto male, talmente male che servirebbe un gettito capace di conferire alle casse dello Stato non meno di 100 miliardi. La Covid Tax, invece, consentirebbe un gettito di soli 1,25 miliardi. Briciole, che non risolvono nulla.

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Visto che ci sono realtà nazionali che prevedono le imposte sul patrimonio, ciò potrebbe accadere anche in Italia? Per rispondere a queste domande, ci aiuta un pò di storia italiana. Dal 1920 in poi, infatti, i governi Nitti, Mussolini e De Gasperi hanno stabilito imposte patrimoniali di una certa entità, allo scopo di ridurre il debito pubblico aumentato a dismisura per via delle guerre. L’importo di queste imposte gravava anche sul capitale delle aziende e, almeno in una occasione, era talmente elevato da rendere necessario il pagamento rateale. La patrimoniale di De Gasperi, per esempio, andava dal 6 al 61% (per i patrimoni più elevati), e l’INVIM, introdotta nel 1973, andava dal 3 a oltre 30% delle plusvalenze immobiliari. Il governo Amato, nel 1992, introdusse ben quattro imposte patrimoniali (una di queste sui beni di lusso), di cui si ricorda solo il famigerato prelievo forzoso sui conti correnti.

Nei paesi dell’OCSE, poi, le imposte patrimoniali esistono eccome! Ma mentre in Italia la pressione fiscale è già elevata e non consente altro spazio ad una crescita ulteriore della tassazione, negli altri paesi la tassazione è più bassa, per cui l’imposizione sul patrimonio ha maggiore ragionevolezza, se applicata eccezionalmente.

In Italia, comunque, si può dire che in tutte le occasioni i prodotti di previdenza sono stati generalmente esclusi dal novero delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta, e difficilmente le polizze di Ramo I o multi-ramo verranno toccate da una nuova patrimoniale o da altre misure straordinarie che il Governo adotterà nei prossimi due anni per ridurre il deficit. Ciò nonostante, è sempre meglio sensibilizzare gli imprenditori – e chiunque abbia un patrimonio da tutelare, in via generale – sulle conseguenze del “non fare”, che oggi appaiono ancora più gravi rispetto al passato più recente, quando la pandemia era solo un argomento da “disaster movie”.

Ad alleviare un po’ la paura di misure eccezionalmente gravose, l’altra ipotesi che circola ha un sapore più “all’italiana”, e riguarda una nuova (e ultima) voluntary disclosure, attuata per portare alla luce il c.d. sommerso di denaro contante e/o di assegni circolari. A tal proposito, inutile effettuare prelievi consistenti e mettere il contante in una cassetta di sicurezza: rimane traccia dell’operazione e, successivamente, si dovrà dimostrare da dove proviene il denaro rimesso poi in circolo, con il rischio di pagare una imposta salatissima.

Per coloro che hanno la possibilità di trasferirsi all’estero (concretamente o meno…), è bene ricordare che, con il CRS (sistema di scambio automatico delle informazioni tra i vari paesi aderenti), il segreto bancario è definitivamente morto, ed effettuare un bonifico consistente all’estero – presso un paese dove si asserisce falsamente di vivere – sottopone al rischio di sanzioni fino al 320%, più conseguenze penali (8 anni di reclusione per l’auto-riciclaggio).

Pertanto, è possibile limitare i danni? E se sì, di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore?

Le possibilità non mancano, ma hanno il difetto di dover mutare profondamente l’assetto patrimoniale dell’imprenditore-tipo e, si sa, i cambiamenti spaventano sempre un po’. La prima è strettamente collegata alla riforma del Catasto, sulla quale l’Italia ha ricevuto l’ultima raccomandazione dell’Europa proprio di recente, e che oggi è in cima (insieme alla patrimoniale) tra gli strumenti più probabili. C’è da dire, però, che in un momento come questo, ritoccare all’insù la base di calcolo del patrimonio significherebbe aumentare il carico fiscale anche per le famiglie della classe media, facendo gravare così le imposte sulla fascia di popolazione che tradizionalmente sorregge i consumi legati allo sviluppo economico necessario per la ripresa. Pertanto, riprende quota l’ipotesi di una imposta patrimoniale, e si rinvia al futuro l’aumento delle imposte sugli immobili. Tutto ciò, comunque, non può che suggerire una sola soluzione, e cioè quella di alleggerirne il peso, tramite graduali atti di disposizione e vendita idonei al raggiungimento del risultato.

Dal punto di vista pratico, esistono vari modi per farlo. Conferire gli immobili in società di persone, per esempio, è una soluzione molto usata in passato, ma non è certamente la migliore, perché è gravata da una imposta che va dal 9 al 12% sul valore commerciale/venale, e l’importo complessivo sarebbe superiore a qualunque imposta patrimoniale. Inoltre, gli immobili conferiti in società di persone devono essere produttivi di reddito per essere coperti da tutela effettiva, ed in caso contrario si configurerebbe una operazione fittizia (con tutte le conseguenze del caso). Anche la Società Semplice subirebbe queste imposte, per cui è meglio prendere in considerazione un trust, che in occasione del conferimento degli immobili sconta una imposta di registro minimale e rinvia il momento impositivo vero e proprio al verificarsi della condizione per i beneficiari (coincidente generalmente con la morte del disponente).

Non c’è soltanto la patrimoniale a rappresentare un pericolo per i patrimoni delle famiglie imprenditoriali. Infatti, l’ipotesi di un prelievo forzoso e/o di un prestito forzoso (in “Mussolini style”), nonchè dell’inasprimento delle imposte indirette, come quelle successorie, si avvicinano sempre di più, e probabilmente l’Italia cesserà presto di essere il “paradiso fiscale delle successioni e donazioni”, dovendosi allineare agli altri stati europei (da noi il gettito è inferiore all’1%, in Francia il 14%). Pertanto, sarà necessario valutare l’anticipazione della successione sul patrimonio immobiliare tramite donazioni “distributive”, le quali scontano identiche franchigie (1 milione a congiunto, ossia coniuge e ciascun figlio) delle successioni, ed anzi si aggiungono ad esse.  

Anche in tema di donazioni sarà necessario osservare alcuni suggerimenti che danno a questo atto di disposizione maggiore efficacia. Nelle donazioni di denaro, per esempio, la franchigia di un milione a figlio è garantita solo se è effettuata tramite atto pubblico; infatti, se in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare il mancato versamento dell’imposta minima – è il tipico caso della donazione fatta ai figli con bonifico e senza atto pubblico – applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi l’8%, circolare AAEE 11/08/2015 n. 30E). Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro, effettuata senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi ricevuti dal destinatario devono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi; in caso contrario, in sede di successione i fratelli potrebbero eccepire una lesione della propria quota legittima, ed avviare la c.d. azione di riduzione.  Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che rara, e comporta azioni degli eredi che, in caso di supposta lesione dei propri interessi, possono arrivare fino alla richiesta, alla banca del de cuius, delle copie degli e/c bancari fino a dieci anni indietro.

La liberalità indiretta si esprime spesso, come sappiamo, in materia di compravendita immobiliare, allorquando i genitori mettono i figli in condizione di poter acquistare una casa, pagando tutto o parte del prezzo convenuto. Ebbene, anche in queste circostanze è bene osservare alcuni accorgimenti, ed evitare di effettuare un bonifico al figlio, ma trasferire la somma direttamente al venditore tramite assegno circolare. In questo caso, infatti, non si configura né una donazione né un atto di liberalità indiretta, per cui non si “brucia franchigia” donativa e, in caso di successiva volontà di vendere quell’immobile, non ci sarà alcun vincolo (né a 10 né a 20 anni) che mette a rischio il futuro compratore. Inoltre, si pagherà una imposta di registro fissa pari a 200 euro (anzichè il 4-8%), ed il notaio scriverà nell’atto che l’immobile viene acquistato con i soldi del genitore.

Sempre in tema di donazioni, una soluzione un po’ “estrema” è rappresentata dal mantenere il solo Diritto di Abitazione, in quanto diritto personale non trasferibile, impignorabile ed insequestrabile.

In definitiva, non esiste una soluzione valida per tutti, ma esistono “più soluzioni” che, combinate nel giusto modo, possono attenuare o eliminare i rischi patrimoniali dell’imprenditore dalla conseguenze del “non fare”. Per attuare il giusto mix di strumenti da utilizzare, è impossibile – o quanto meno molto, molto complicato – fare a meno di alcune figure professionali, come il commercialista, l’avvocato, il notaio ed il consulente finanziario (per la parte relativa alle eventuali vendite, anche l’agente immobiliare). Si rischia, infatti, di commettere errori grossolani e di perdere tanto tempo. 

Le vie della donazione sono (quasi) infinite. Clausole e patti per pianificare la trasmissione del patrimonio familiare

Chi intende donare un bene può apporre svariate clausole, utili per rendere la donazione idonea alle esigenze del donante e della sua famiglia.

Chi prende in considerazione la donazione, in genere, non conosce quante sfumature essa può avere in ambito pratico e giuridico, soprattutto quando si vogliono prendere decisioni sulla trasmissione del patrimonio familiare ed evitare di trasmettere ai futuri eredi, insieme ai propri beni, anche i possibili attriti che si possono verificare persino di fronte al testamento più cristallino ed equo.

Cosa significa precisamente donare un bene? Quando si parla di beni di valore la donazione è un vero e proprio contratto in cui un soggetto donante arricchisce un soggetto donatario gratuitamente, trasferendogli un proprio bene senza pretendere alcuna ricompensa. Perché il contratto di donazione sia valido, quindi, è necessario che entrambe le parti coinvolte, il donante e il donatario, siano d’accordo sul dare e ricevere l’immobile.

In particolare, attraverso la donazione immobiliare (ossia la forma più frequente in Italia, vista l’altissima percentuale di proprietari di case del nostro Paese) si possono donare abitazioni, locali commerciali, terreni e qualsiasi altri tipo di beni immobili, dei quali può essere ceduta la proprietà intera o il diritto di usufrutto, di uso o di abitazione.

Una donazione è valida se viene sottoscritta per atto pubblico redatto da un notaio, in presenza di almeno due testimoni. Le parti devono indicare se tra loro vi siano state altre donazioni e il loro valore, ed il notaio dovrà assicurarsi che il bene non sia interessato da vincoli e/o difformità di qualsiasi natura (es. ipoteche gravanti sull’immobile o abusi edilizi non ancora riportati nei documenti ufficiali).

In tema di pianificazione patrimoniale, la donazione costituisce un validissimo elemento per anticipare in vita le volontà successorie dei detentori di patrimoni, perché consente al donatario di non cumulare, ai fini del calcolo delle imposte, ciò che ha ricevuto in vita con quanto riceverà eventualmente anche in occasione della successione, ovviamente entro i limiti della percentuale di imposta (4%) e della generosa franchigia (1 milione di euro) riconosciuta ai consanguinei più stretti (moglie e figli), che fanno dell’Italia il “paradiso fiscale” delle successioni.

Per quanto tempo ancora sarà possibile beneficiare di queste condizioni, non lo sappiamo.

Oltre a questo, però, il nostro Ordinamento prevede che la donazione possa assumere varie forme, a seconda del grado di efficacia nel tempo dei suoi effetti.

Donazione con apposizione di condizione. Con questa tipologia il donante subordina l’inizio del godimento della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione sospensiva), oppure subordina la cessazione del godimento al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione risolutiva). Le condizioni sospensive o risolutive non devono essere contrarie alle leggi o, pur essendo legali, non devono prevedere una restrizione della libertà del donatario (es. la donazione ha effetto solo se il donatario si sposa);

Donazione con apposizione di termine. In questo caso il termine deve essere certo, e può essere “iniziale” (il donante indica il momento, futuro e certo, a partire dal quale la donazione avrà efficacia), o “finale” (il donante indica il momento, futuro e certo, fino al quale la donazione avrà efficacia.

–  Donazione modale (con previsione di risoluzione). In questo caso, il donante impone un’obbligazione di fare a carico del donatario (es. donazione di un immobile per costruire un ospedale, oppure per assistere per tutta la vita il donante). In questo tipo di donazione, si può prevedere, ricorrendo al giudice, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo, ma solo se così è previsto nell’atto di donazione.

Donazione con riserva di usufrutto. Il donante riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. In tal modo il donante può conservare il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (es. canoni di locazione), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.

Donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati. Con l’apposizione di tale clausola il donante (e solo lui, non anche i suoi eredi) potrà decidere di disporre di qualche bene/oggetto (anche somme di denaro) compreso nella donazione.

Donazione con clausola di riversibilità. Il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

Donazione con dispensa dalla collazione. In occasione delle successioni, le donazioni ricevute in vita da alcuni donatari vengono conferite (Collazione) nell’asse ereditario in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote. Tuttavia, il donante può dispensare dalla collazione un suo erede, esonerandolo dall’obbligo di collazione in sede di futura divisione dell’eredità. Tale deroga a può essere prevista nell’atto stesso di donazione o in un testamento successivo.

In definitiva, lo strumento della donazione può adattarsi alle situazioni familiari più disparate, ed è per questo motivo che essa diventa un formidabile strumento di pianificazione patrimoniale, del quale i professionisti del patrimonio (consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e notai) dovrebbero fare opera di diffusione della conoscenza a tutte le famiglie con cui entrano in contatto nell’atto stesso di svolgere la loro attività professionale (es. subito dopo aver prestato consulenza per un acquisto o una vendita immobiliare).

Oltre all’educazione finanziaria, di cui tanto si parla di questi tempi, esiste infatti una “educazione patrimoniale” che, pur rappresentando l’evoluzione più naturale della prima, non è ancora resa accessibile alle famiglie dei c.d. patrimonials,  la cui stragrande maggioranza ne ignora opportunità e vantaggi.

 

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