Maggio 2, 2026
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Manlio Marucci: la libertà professionale dei consulenti finanziari passa dal plurimandato

Intervista al presidente di Federpromm sulla richiesta dell’Antitrust di abolire il monomandato per gli agenti in attività finanziaria: “punto di svolta anche per i consulenti finanziari”.

di Massimo Bonaventura

L’abbandono del modello contrattuale di monomandato e la possibilità dei consulenti di avere più mandati contemporaneamente dalle stesse case di investimento è una questione che si dibatte da qualche decennio, a volte sommessamente e altre volte pubblicamente. Fino ad oggi, la legge istitutiva della figura del consulente finanziario (già promotore) impedisce di fatto il plurimandato; pertanto, soltanto modificando la normativa primaria del TUF e del TUB si potrebbe creare la figura del professionista capace di collocare e fare consulenza su strumenti di investimento di diverse società mandanti, in totale autonomia. Di recente, tuttavia, si è aperto uno spiraglio grazie alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom), che con il Bollettino 46/2025 del 01.12.2025 sembra aver fornito un assist ad un possibile percorso verso il cambiamento anche per i consulenti finanziari. Ne abbiamo parlato con Manlio Marucci, presidente di Federpromm.

Manlio Marucci

Prof. Marucci, perché la recente richiesta dell’Antitrust sulla abolizione del monomandato per gli agenti in attività finanziaria è così importante?
Perché segna un punto di svolta atteso da anni in un settore in cui la rigidità strutturale ha spesso prevalso sulla logica della concorrenza e sulla tutela effettiva del pubblico dei risparmiatori. La stessa Autority ha messo in evidenza le criticità che emergono dal testo legislativo nella versione attualmente all’esame del Parlamento nata per recepire la direttiva Ue 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori. Tale importante decisione finisce inevitabilmente per coinvolgere anche i consulenti finanziari per l’offerta fuori sede, disciplinati dalla normativa del Testo Unico della Finanza (TUF), art.31 comma 2, anch’esso in discussione in Parlamento per le opportune osservazioni e modifiche presso le Commissioni Riunite Giustizia e Finanze del Senato e della Camera (atto di Governo n.331).

Cosa comporterebbe l’imposizione del plurimandato, sia per i consulenti finanziari che per la clientela?
Cominciamo col dire che il vincolo di monomandato ha rappresentato per decenni un limite evidente alla libertà professionale, alla possibilità di offrire una gamma più ampia di strumenti e alla piena maturazione di un mercato moderno, trasparente e realmente orientato al cliente. L’intervento dell’Autorità, maturato dopo analisi approfondite, lancia il messaggio secondo cui la pluralità non è un fattore di disordine, ma un elemento di qualità e di crescita condivisa tra professionisti e clienti. Significa permettere agli operatori professionali, agenti e consulenti, di operare con più società di ampliare la scelta, innalzare il livello della consulenza e favorire una competizione sana tra le reti, costrette non più a contare sulla fedeltà contrattuale ma sulla forza dei servizi, della professionalità e della fidelizzazione dei consulenti finanziari operata attraverso nuovi modelli organizzativi.

Sembra una specie di rivoluzione….
Effettivamente lo sarebbe. Per fare un altro esempio molto concreto, la stessa educazione finanziaria, oggi effettuata con grande fatica e scarsi risultati sul livello di consapevolezza e cultura finanziaria dei risparmiatori/investitori, non verrebbe attuata più a “compartimenti stagni” – da un lato il sistema chiuso delle banche-reti e dall’altro i clienti, ma troverebbe un punto di incontro quotidiano nel lavoro degli stessi consulenti finanziari, i quali diventerebbero a pieno titolo educatori finanziari grazie al maggior tasso di preparazione tecnica richiesto dalla possibilità di lavorare con più modelli di offerta e, di conseguenza, all’approfondimento dell’analisi sugli obiettivi e sulle scelte di investimento. La stessa gestione amministrativa della rendicontazione al cliente richiederebbe una crescita che oggi appare frenata dal sistema attuale.

Qual è stato il contributo del sindacato in relazione a questo nuovo percorso?
Negli anni abbiamo contestato, con coerenza e determinazione, un impianto normativo ormai datato e non più in linea con gli standard europei. Nessuno potrà negare che Federpromm Uilca hanno avuto un ruolo centrale nel denunciare la sproporzione tra vincoli imposti ai consulenti finanziari e reali benefici per i risparmiatori, e nel promuovere una cultura professionale fondata sulla responsabilità e sull’autonomia. Pertanto, ci auguriamo che il Parlamento possa inserire il plurimandato nella modifica dello schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva Ue 2023/2225, e si spera anche nel TUF. Con la revisione del Testo Unico della Finanza, infatti, il Parlamento ha l’opportunità irripetibile di trasformare un orientamento dell’Antitrust per la figure degli agenti e consulenti finanziari in una riforma strutturale capace di incidere sul futuro del settore del credito e della finanza.

Come risponde a quanti sostengono che l’introduzione del plurimandato per i professionisti della finanza possa generare difficoltà nei controlli e minore tutela per i risparmiatori? 
L’introduzione del plurimandato, al contrario di ciò che sostengono i molti interessati a mantenere lo status quo, non significherebbe allentare i controlli o ridurre le tutele, che già ci sono e non sono in alcun modo sindacabili o opinabili; significherebbe invece renderle più coerenti con un mercato in evoluzione, dove la qualità del consiglio conta più dell’appartenenza esclusiva a una rete. I meccanismi di vigilanza resterebbero solidi e invariati, mentre cambierebbe la possibilità per il consulente di scegliere realmente come costruire la propria attività e, soprattutto, per il risparmiatore di ricevere suggerimenti meno condizionati e più vicini ai propri bisogni reali.

Le banche-reti avrebbero qualcosa da temere da questa rivoluzione del settore? 
Assolutamente no. L’abolizione del monomandato ridisegnerebbe certamente gli equilibri del settore, ma le maggiori banche-reti sono già pronte a recepire il richiamo del plurimandato a competere su innovazione, efficienza e formazione, sono già state in qualche modo lungimiranti nel recente passato e sanno che, nell’immediato futuro, il sistema basato sulla semplice forza contrattuale non può più reggere. Probabilmente avrebbe fine il meccanismo contorto del “calcio-mercato” di alcuni consulenti finanziari, che le società del settore e le banche si contendono a suon di incentivi e bonus, e questo forse metterebbe in crisi non tanto le aziende – che sul recruiting sono costrette a sacrificare notevoli margini di ricavo – quanto quei professionisti che cambiano ripetutamente azienda ogni quattro, cinque anni. La clientela pertanto sarebbe la grande beneficiaria di un nuovo modello di concorrenza che sposterebbe l’attenzione sulle competenze effettive e sulla qualità della consulenza finanziaria, e non sui prodotti.

Qual sarebbe, in definitiva, l’impatto sostanziale del plurimandato per agenti e consulenti finanziari?
L’impatto sarebbe essenzialmente di due tipi: culturale ed economico. In primis, infatti, il plurimandato restituirebbe centralità alla figura del consulente finanziario (parimenti agli agenti) come professionista autentico, capace di selezionare prodotti per valore e non per appartenenza, o in conflitto di interesse. Dal punto di vista economico, mentre il monomandato ha permesso alle società mandanti di diminuire sistematicamente i margini di ricavo a tutti i consulenti finanziari (ed anche agli agenti), la concorrenza tra le reti dettata dalla necessità di fidelizzare i migliori professionisti darebbe a questi ultimi contratti di qualità e più stabili opportunità di guadagno.

Adesso che succede, prof. Marucci? 
Succede che adesso il compito passa alla politica parlamentare, chiamata a compiere una scelta che può allineare l’Italia ai modelli più avanzati e, soprattutto, rispondere alle esigenze di un mercato che chiede più libertà e più qualità. Se il Parlamento avrà il coraggio di cogliere questa occasione, il settore della consulenza finanziaria, come quella del credito, potranno finalmente compiere quel salto evolutivo atteso da anni, mettendo al centro competenza, trasparenza e reale tutela del risparmio.

Il Consulente finanziario come “autonomo dipendente”: un ruolo indefinito e senza tutele

Tutti gli agenti obbligati per legge al “monomandato” sono economicamente dipendenti dall’unico soggetto per cui operano. Perché allora non beneficiano di una contrattazione collettiva comune?

di Manlio Marucci

Nel corso degli ultimi anni, in numerose circostanze è stata affrontata la questione legata alla figura professionale dei consulenti finanziari e alla loro posizione giuridico-lavorativa. Gli ex promotori, infatti, sebbene siano asserviti ad una rigida normativa regolamentare nello svolgimento ordinario delle proprie attività, sul versante delle loro tutele contrattuali ancora oggi non godono del riconoscimento del proprio ruolo sociale svolto nell’interesse dei risparmiatori.

L’occasione era già stata offerta, qualche anno fa, dal DDL sulla riforma del lavoro, che aveva numerosi spunti di interesse generale adatti a poter riconoscere anche questa qualifica professionale unitamente ad altri collaboratori quali gli agenti in attività finanziaria e i collaboratori assicurativi. L’aspetto più delicato che riguarda i collaboratori degli intermediari finanziari, creditizi e/o assicurativi, oggi sempre più numerosi, è quello relativo all’irrazionale inquadramento che non risponde agli schemi classici previsti dalla legge 30/2003 (c.d Legge Biagi). Infatti, pur avendo obblighi di esclusiva nei confronti delle società mandanti, questi professionisti sono inquadrati contrattualmente solo con rapporti di natura agenziale.

Nel mondo del lavoro questi profili sono invero frequentissimi, e talvolta dominanti nei contratti più recenti (ne sono un esempio i co.co.co, i co.co.pro e le partite IVA). Il caso specifico dei consulenti finanziari è, però, differente. In primo luogo, il loro perimetro operativo risale al 1985, quando pressoché contemporaneamente entrarono in vigore sia la Legge 3/5/1985 n. 204 per la riforma degli agenti di commercio, sia la delibera Consob n. 1739 del 10 luglio 1985 che regolamentò il settore delle società di distribuzione dei servizi finanziari e che successivamente fu ampliata con la legge del 2 gennaio 1991 (istituzione delle SIM, Società di Intermediazione Finanziaria).

Queste norme, abbinate insieme, determinarono in modo obbligatorio il ruolo agenziale della figura degli ex promotori finanziari (oggi consulenti) e la scelta delle società di imporre il regime del “monomandato“, nel timore che gli stessi promotori potessero utilizzare il brand migliore per distribuire ai clienti, in realtà, prodotti e servizi di minor qualità ma con maggior margine economico. La normativa del 1991 confermò il perimetro contrattuale di tale figura professionale (valida ancora oggi) nelle posizioni degli agenti, dei mandatari e dei dipendenti. Ma questi ultimi sono per natura legati al datore di lavoro, mentre i primi sono vincolati nella loro azione dai limiti del mandato.

Un aspetto molto importante risiede nel fatto che la norma sugli agenti di commercio determina, in teoria, condizioni di autonomia organizzativa e gestionale che, nella realtà, sono andate sempre più riducendosi sia nel settore delle SIM che delle banche, in ragione dei vincoli di vigilanza (Consob, Isvap e Banca d’Italia), dei modelli organizzativi ex-231/01 e delle esigenze di internal audit  e compliance, soprattutto delle imprese inserite in gruppi bancari o assicurativi. Emerge, pertanto, come la figura più tradizionale del consulente “imprenditore di sé stesso” sia ormai scomparsa, poiché è sempre più complesso mantenere l’autonomia indicata dal modello giuridico di base della legge 204/85.

La stragrande maggioranza dei consulenti è inquadrata come agenti, e questa tendenza si sta rafforzando anche con il lavoro ibrido nelle maggiori banche italiane; eppure, i consulenti-agenti non si comportano come tali, assorbiti come sono dalle regole di compliance e dal vincolo di monomandato. Inoltre, nessuna organizzazione rappresentativa ha mai siglato un contratto collettivo del comparto agenziale per queste figure. Possiamo quindi convenire, come è convinzione ormai diffusa, che tutti gli operatori del segmento, obbligati per legge al “monomandato” e inquadrati come agenti, sono “economicamente dipendenti” dall’unico soggetto per cui operano.

Consulente finanziario

Nel settore è palesemente manifesta la condizione di crisi di vocazioni, anche per i giovani che vogliono intraprendere questa professione, ma ciò è dovuto anche alla logica strettamente binomiale del rapporto contrattuale nel mondo finanziario: dipendente o consulente. Il contesto merita sicuramente soluzioni multivariate e ben ponderate, considerando soprattutto la rischiosità della loro posizione, tra impossibilità di diversificare l’attività, carenza di tutele e sbilanciamento pericoloso delle regole contrattuali del lavoro. Eppure, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, agenti e sub-agenti assicurativi e agenti immobiliari costituiscono un universo di operatori professionali che supera le 350.000 unità, e quindi un numero non dissimile e forse superiore oggi a quello dei dipendenti bancari.

E’ ipotizzabile allora valutare l’ipotesi di una contrattazione collettiva che raggruppi tutte queste figure dell’intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa, soprattutto per la rispondenza dei profili normativi comuni? La risposta non è semplice, anche per via della difficoltà di aggregare soggetti diversi e per la lunghezza dell’orizzonte nel quale conseguire risultati; tuttavia, i consulenti finanziari hanno consistenza sufficiente per proporsi leader di questo percorso e confrontarsi con banche e associazioni datoriali sulla garanzia di maggiori tutele e su solidi accordi collettivi di settore. 

Consulenti finanziari e società mandanti, il recesso “ad nutum” è un’arma a doppio taglio per entrambi

Secondo Manlio Marucci di Federpromm, non è più tollerabile che i consulenti finanziari con portafoglio clienti inferiore alla media possano subire unilateralmente il recesso senza giusta causa e senza nessuna garanzia per il futuro. In aumento i consulenti che fanno causa alle mandanti.

Articolo e intervista di Massimo Bonaventura

Nel corso del 2020 e 2021, P&F si è occupata più volte di descrivere l’attuale contesto all’interno del quale operano i consulenti finanziari, raccontandone gli aspetti più critici. In particolare, la redazione si è soffermata sull’inquadramento contrattuale vigente in tutte le società mandanti e sulle insufficienti tutele professionali con cui i professionisti della pianificazione finanziaria devono convivere, non senza evidenziare il ruolo fortemente contraddittorio delle organizzazioni che, questa tutela, sarebbero chiamati a garantire e, soprattutto, a migliorare.

Uno degli aspetti più discussi dalle organizzazioni sindacali di categoria – e generalmente sottaciuti dalla comunicazione finanziaria generalista  – è quello della fuoriuscita forzosa, per iniziativa delle mandanti, di consulenti finanziari “colpevoli” di avere un portafoglio clienti dal valore sensibilmente al di sotto della media dell’area geografica di appartenenza e, ad insindacabile giudizio della mandante, non più idoneo a rappresentarla presso la propria clientela. Si tratta del c.d. recesso “ad nutum”, che per un consulente abilitato fuori sede, in virtù del vincolo di mono-mandato, equivale ad un vero e proprio licenziamento senza giusta causa e senza alcuna possibilità di opporsi, poiché la motivazione del recesso dal contratto di agenzia non ha rilevanza giuridica.

Ma se in passato i consulenti – in genere poco avvezzi agli aspetti legali del proprio contratto – subivano senza reagire un evento così doloroso, oggi sono molti quelli che oppongono resistenza durante il periodo di preavviso, ed arrivano anche a citare in giudizio la mandante. Il recesso ad nutum, infatti, può trasformarsi in un arma a doppio taglio per le stesse società mandanti, poiché l’assenza della giusta causa conferisce al recesso un’area di insidiosa indeterminatezza che rende possibile, in molti casi, l’emersione di una giusta causa (con tutto ciò che consegue in termini risarcitori) a beneficio del consulente e ai danni della stessa mandante.

In merito a quest’ultimo aspetto, è utile accostare l’inquadramento giurislavoristico del consulente finanziario al lavoro subordinato, dal momento che un agente monomandatario – quale è, appunto, il consulente – può tranquillamente definirsi come un lavoratore “para-subordinato”, con contenuti e doveri del tutto simili a quelle di un lavoratore dipendente ad eccezione della disciplina fiscale e dell’organizzazione (libera) del lavoro. Tanto è vero che, negli ultimi dieci anni, è stato possibile trasferire diverse mansioni legate alla elaborazione dati, senza la previsione di alcun corrispettivo economico, dalle sedi delle società mandanti alle reti dei consulenti, i quali si vedono gravati da una serie di compiti amministrativi che prima erano appannaggio del personale di sede e che oggi, invece, rappresentano un carico di lavoro aggiuntivo e non retribuito.

Un simile sistema, che pone maggiore attenzione alla consistenza del portafoglio del consulente, non può che reggersi su elementi squisitamente quantitativi; da qui il “dominio” del parametro del portafoglio medio sulle dinamiche di sviluppo della professione, che oggi si scontra con il problema del ricambio generazionale sul quale si fa ancora poco o nulla, quasi come se i principali players del mercato ritengano ineluttabile, nei prossimi anni, un ulteriore giro di vite sul numero dei consulenti attivi. Del resto, valutare la qualità delle risorse umane ed il valore sul mercato di una banca-rete solo in base alla massa critica individuale e aziendale ha chiuso progressivamente le porte alle nuove leve che, in tutta evidenza, non hanno un portafoglio clienti e necessitano di un investimento notevole prima di riuscire ad averne uno vicino ad una media che diventa ogni giorno sempre più alta. La questione è che questo parametro di quantità – e non di qualità – rischia di diventare una sorta di “killer” per i consulenti che, per diverse ragioni di vita, non hanno raggiunto un livello di portafoglio giudicato soddisfacente dalla mandante, e rischiano di essere allontanati dal mercato pur essendo professionisti competenti e pur godendo della fiducia dei propri clienti.

In alcune reti, alcune questioni relative al portafoglio clienti sono state trattate recentemente in un aula di tribunale, con accuse di minacce concluse con la condanna di rappresentanti di autorevolissime banche-reti, i cui manager di rete si sono resi colpevoli, secondo i giudici, di aver messo in atto pressioni e intimidazioni al limite dell’estorsione. E’ evidente che queste condotte così riprovevoli, pur non rappresentando assolutamente la norma, sono figlie di una manifesta assenza di tutele contrattuali. E’ questa la visione del presidente di Federpromm, Manlio Marucci, che abbiamo intervistato di recente.

Buongiorno prof. Marucci. Qual è l’identikit del consulente finanziario “terminato” senza giusta causa?
Cominciamo col dire che si tratta di una rilevante fascia di consulenti finanziari che, dopo anni  di sacrifici e di impegno nel costruire un proprio portafoglio clienti sviluppano un rapporto critico con il proprio intermediario a causa di logiche commerciali sempre più stringenti, che finiscono con il compromettere il rapporto fiduciario tra le parti e a rendere difficoltosa la regolare prosecuzione del mandato. Fare un quadro dello skill development del consulente che si è visto revocare senza giusta causa il proprio rapporto di lavoro, sostanzialmente per non aver raggiunto un target di portafoglio allineato alle logiche richieste dal sistema, diventa molto complesso se non si prendono in considerazione alcune variabili quali il livello di formazione, la sua anzianità di servizio, le condizioni socio-culturali del territorio dove opera, il clima di fiducia trasmesso nella relazione con i potenziali interlocutori, la sua tenuta psicologica in situazione di stress, la dimensione aziendale, ecc.. Tuttavia, un dato significativo che è comune a tanti consulenti è quello di interiorizzare come problemi personali il mancato raggiungimento degli obiettivi, come se fosse esclusivamente “colpa” sua.

Quali potrebbero essere le tutele contrattuali da aggiungere a quelle già presenti oggi, a quanto pare poco efficaci?
Le tutele contrattuali per tale categoria oggi sono quasi del tutto inesistenti. Basti citare la struttura del contratto di agenzia applicato dalla quasi totalità delle reti di consulenza e confrontarlo con il classico contratto che fa riferimento all’AEC in vigore per gli agenti di commercio che, rispetto ai contratti dei consulenti finanziari, può prevedere l’esclusiva e la rappresentanza, elementi che non vengono minimamente riconosciuti agli ex promotori. Inoltre, i mandati dei CF non sono frutto di una negoziazione fra le parti, ma semplicemente mandati “per adesione”: prendere o lasciare.  

Cosa può fare, in concreto, un consulente per contrastare legalmente un recesso ad nutum ricevuto dalla propria mandante?
Essendo il rapporto a tempo indeterminato, purtroppo può fare poco, poiché ognuna della parti può recedere unilateralmente dal contratto. A tutti i colleghi che si rivolgono alla nostra organizzazione sindacale suggeriamo di verificare che effettivamente sussistano gli elementi e i presupposti sul piano giuridico-normativo per impugnare la revoca. Di solito, nel momento in cui il consulente conferisce il mandato al nostro sindacato, interveniamo attivando tutte le fasi previste dalla normativa di legge, dall’impugnativa presso ULP alla elaborazione delle spettanze previste dal contratto e dagli accordi collettivi, fino a fornire l’assistenza legale qualora non vi siano margini di trattativa, per poi agire in giudizio.   

Cosa potrebbero o dovrebbero fare le società mandanti prima di arrivare al taglio unilaterale della posizione lavorativa di un consulente finanziario?
Credo che perdere un consulente che ha dimostrato coerenza ed impegno nel dare il massimo della sua attività professionale sia un grave errore per l’intermediario. Una risorsa qualificata che viene tagliata fuori dal sistema, infatti,  produce distorsioni e instabilità alle relazioni industriali e al mercato, che è sempre più concentrato e competitivo.  Non si può ricondurre tutto alle masse di raccolta, ed invece va posta l’attenzione sui vari interventi di riqualificazione mirata e di sostegno al consulente, mediante tutti i possibili strumenti di supporto, dalla tecnologia ai nuovi modelli di finanza comportamentale

Secondo lei, le mansioni amministrative scaricate negli anni dalle banche sulle reti commerciali hanno un valore economico e, quindi, andrebbero retribuite al consulente? Se sì, in che modo?
Purtroppo, con il recepimento delle stringenti direttive comunitarie e di tutti gli adempimenti normativi a cui sono obbligati gli intermediari, è stato facile scaricare alcune funzioni di carattere amministrativo sui consulenti finanziari, avendo questi l’obbligo regolamentare di responsabilità nella identificazione e profilatura del cliente, nell’antiriciclaggio e in materia di privacy, non dimenticando la formazione obbligatoria ricorrente. E’ sufficiente leggere in modo analitico le obbligazioni in capo al consulente, descritte nel mandato, per rendersi conto che tali funzioni manifestano pianamente i contenuti dell’attività di lavoro subordinato. A titolo di esempio, tali attribuzioni di competenze sono state ampiamente considerate, con il riconoscimento di una retribuzione fissa per il consulente con mandato di agenzia, nell’accordo sottoscritto nel 2013 dalle OO.SS. del credito con Banca Etica, e questo potrebbe essere un buon punto di riferimento.

Quali sono le responsabilità delle società mandanti in relazione al problema del ricambio generazionale della categoria?
Sulla questione sono intervenuto più volte; ormai è da tempo che se ne parla a destra e manca ma nessuno ha una proposta organica su come intervenire e dare concrete soluzioni a quello che oggi è un problema serio e che non riguarda solo il nostro settore. Sostengo, senza polemiche di sorta, che per affrontare in modo funzionale il problema di avvicinare i giovani alla professione di consulente finanziario necessita aprire un tavolo di confronto a livello politico ed istituzionale, coinvolgendo tutti gli stakeholder che hanno a cuore la continuità e la valorizzazione della professione. In termini di sostenibilità economica, per esempio, si potrebbero utilizzare le risorse già esistenti, come i consulenti senior che le mandanti vorrebbero tagliare per via dei portafogli sotto la media, i quali potrebbero benissimo fungere da tutor grazie alla propria esperienza sul campo.   

Qual è la stima di Federpromm sull’investimento finanziario necessario a formare da zero nuovi consulenti per assicurare il ricambio generazionale, e come andrebbero retribuiti?
Abbiamo calcolato che un azienda, per mettere in produzione un consulente ben qualificato, deve effettuare un investimento medio della durata di due anni e dal valore economico di circa 60-70mila euro. Senza considerare che, una volta che il nuovo consulente sarà formato, bisognerà fidelizzarlo onde evitare che diventi facile preda della concorrenza. Tutto ciò potrebbe essere regolato da un Accordo Economico Collettivo di settore che preveda anche i vari istituti contrattuali riservati a tale figure professionali, in modo da evitare le anomalie delle lettere integrative formulate da ogni singolo intermediario e da stabilizzare il sistema.  

Secondo lei, esistono i presupposti per intavolare un dialogo efficace con la partnership Assoreti/Anasf e trovare soluzioni durature ai problemi evidenziati prima?
Al momento non credo vi sia una forte sensibilità da parte di Assoreti e Anasf nel voler aprire un tavolo di confronto, soprattutto sul tema dei giovani, mentre confermo che come Federpromm- Uiltucs (quest’ultima firmataria dell’AEC applicato dalle mandanti) stiamo lavorando unitamente alla Federazione del credito e con la Uilca su come affrontare il problema del nuovo contratto coinvolgendo l’Associazione Bancaria Italiana. Recentemente siamo intervenuti ad un incontro informale con la dirigenza del gruppo Intesa per i problemi dei consulenti di Iwbank, e speriamo che questo sia di buon auspicio. Nel frattempo, rivolgo un invito a tutti i consulenti a sostenere Federpromm per partecipare in prima persona ad una imminente e necessaria stagione di riforme.

Consulenti finanziari e ricambio generazionale. Federpromm: ad oggi solo soluzioni tampone

Secondo Federpromm-Uiltucs occorre affrontare in modo organico le contraddizioni  del modello del contratto dì agenzia per superare il problema dei giovani consulenti  finanziari.  

“Il ricambio generazionale nell’ambito della consulenza finanziaria è certamente uno degli aspetti  su cui riflettere per il futuro della professione, se si pensa che meno del 2% dei consulenti è attualmente composto da giovani sotto i 30 anni e che l’età media  si attesta generalmente  oltre  i 50 anni”. E’ quanto afferma Federpromm-Uiltucs nel comunicato stampa di oggi.

“Recentemente  – si legge nel comunicato – tali problematiche sono state sollevate da  una vasta platea di interlocutori, dalle  associazioni di tendenza  alle organizzazioni di categoria, che si mostrano preoccupate degli scenari futuri e della perdita di forza lavoro intellettuale per la professione svolta dal consulente finanziario, e scalpitano per trovare ‘soluzioni tampone‘ al fine di mantenere  un organico  nelle reti  di collocamento che sia in grado di potenziare il loro business  e i loro affari.  Meraviglia, infatti, anche l’interesse dei media nel veicolare una comunicazione a senso unidirezionale, che non mette in rilievo i veri problemi strutturali che hanno determinato nel tempo questa situazione. “Prospettare ipotesi solo sul piano formativo con le università  o invogliare i giovani con borse di studio e minimi appannaggi  economici non fa altro che renderli precari nel circuito delle relazioni  e nella intelaiatura dei rapporti  contrattuali all’interno del sistema delle reti“.

Federpromm-Uiltucs  più volte è intervenuta sul tema nei mesi scorsi, mettendo in evidenza le reali contraddizioni che lo stesso sistema ha messo in piedi fin dal 1991 con la legge sulle Sim, con l’applicazione del modello dei contratti di agenzia, senza rendersi conto che prima o poi tale sistema sarebbe “entrato in tilt”. 

“Tuttavia – continua il comunicato – pur riconoscendo l’interesse delle riflessioni proposte, e senza voler fare polemiche, resta il fatto che la professione di consulente finanziario presenta per un giovane momenti di difficoltà che non possono essere ignorati, primo fra tutti proprio la sua definizione a livello contrattuale, e cioè il contratto di agenzia che,  come detto,  porta necessariamente il consulente a  individuare possibili potenziali sottoscrittori prevalentemente sui prodotti e servizi della casa mandante  a cui è legato dal vincolo di “monomandato”. Questo vincolo non permette allo stesso consulente di  prospettare al cliente una visione a tutto campo dei servizi e prodotti finanziari presenti sul mercato, anche se gli attuali obblighi normativi prevedono la best execution per la tutela dello stesso cliente. Inoltre, quanto raccolto va a formare un pacchetto di clienti la cui titolarità è della casa mandante e non del consulente“.

“Pertanto – conclude Federpromm – definire ‘lavoro imprenditoriale’ la consulenza finanziaria è un po’ azzardato, nonostante sia importante navigare in tale direzione e cercare soluzioni adeguate che comunque vedano una revisione del contratto di agenzia e di conseguenza del rapporto di monomandato. Revisione senza dubbio laboriosa, che però non è risolta neanche dalla figura del consulente c.d. indipendente, cui deve aggiungersi una garanzia di reddito per i primi mesi di attività messa potenzialmente in campo soprattutto dalle reti. Non si tratta di lavorare per alzare il numero dei consulenti, quanto piuttosto dare alla professione una dignità e un riconoscimento che ne premi la professionalità, importante per l’economia del Paese”.

Federpromm, forti azioni sindacali per il 2021. Superare il modello del contratto di agenzia

E’ fondamentale risolvere la “sfasatura” tra i fenomeni legati agli assetti della produzione normativa e l’adeguamento di questa sugli applicativi tecnologici e sulla relazione con i clienti. Modelli contrattuali ormai obsoleti e non più adeguati neanche al nuovo sistema MiFID.

Di Manlio Marucci (*)    

L’attività sindacale e professionale di Federpromm, che si è interrotta per pochi giorni solo in occasione delle festività, anche per il 2021 confermerà l’impegno prevalente sulle principali aree di intervento, anche al fine di raggiungere maggiore visibilità ed incisività alla nostra organizzazione di categoria che, vorrei ricordare, è tra le poche ad avere una connotazione realmente (e giuridicamente) sindacale e di rappresentanza per i consulenti finanziari, agenti del credito e sub-agenti assicurativi.

L’obiettivo principale, già preannunciato sul finire del 2020, è quello di aprire un tavolo di confronto con le controparti istituzionali per arrivare rapidamente ad un Accordo Economico Collettivo (AEC) per tutta l’area dell’intermediazione finanziaria, creditizia ed assicurativa. Per farlo, occorre che le forze Politiche e di Governo prendano seriamente in considerazione le difficoltà economiche e di lavoro messe duramente alla prova dalla pandemia.

Ma la vicenda storica del Covid è solo il punto di arrivo di un processo di riconoscimento di più estese garanzie già iniziato anni addietro, e che oggi richiede un quadro di intervento urgente sulle disparità di trattamento tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, al fine di realizzare tutele e certezze sul piano della stabilità giuridico-normativa, previdenziale, professionale e soprattutto economica, a seconda delle rispettive specificità di settore.

Una battaglia quotidiana che ha già visto in passato l’impegno di Federpromm per un intervento complessivo che coinvolga tutti gli operatori e categorie professionali rappresentate – dagli agenti e mediatori finanziari ai consulenti finanziari, previdenziali ed assicurativi – e che non può più essere rimandato.

Dal punto di vista normativo, serve affrontare la vasta problematica che regolamenta tutto il settore dell’intermediazione in un quadro generale ed uniforme: da quello delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993 – TUB) a quello finanziario (D.lgs.n.58/98 -Testo Unico della finanza TUF) in applicazione alla normativa Mifid II; dal decreto legislativo n.141/2010 che riguarda gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi – che la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza c.d. Lexitor) ha stravolto nella sua fisiologia ermeneutica – alla Direttiva IDD EU 2016/97 per il settore assicurativo, arrivando fino alla Direttiva Europea 2016/2341 del dicembre 2016 c.d. IORP II relativa agli aspetti previdenziali. Sarà necessario, pertanto, valutarne i rispettivi ambiti di competenza per verificare gli aggiustamenti e le revisioni ormai ritenute necessarie per via della velocità di cambiamento in atto nei mercati finanziari a seguito della irreversibile applicazione dei processi tecnologici dalla A.I. al Fintech e alla robotica), che stanno a loro volta modificando radicalmente i comportamenti umani e le relazioni all’interno dell’organizzazione aziendale e dei servizi ad essi collegati.

Tutti questi processi di cambiamento, visti anche dal lato culturale, rimettono in discussione i valori codificati ed interiorizzati e gli aspetti psicologici e comportamentali delle rispettive professioni, ed è innegabile che oggi esista una sorta di “sfasatura” tra i fenomeni legati agli assetti della produzione normativa e l’adeguamento di questa sugli applicativi tecnologici. In questo ambito di ricerca, Federpromm intende fornire ai propri associati i servizi migliori.

Un altro ambito di interesse particolarmente delicato, che richiede particolare attenzione, riguarda il fenomeno legato ai vincoli del “monomandato”, alle sue ristrettezze e contraddizioni nella relazione tra intermediario ed operatore professionale e tra operatore e cliente. Riteniamo che tale vincolo vada rivisto, anche al fine di rendere funzionale e trasparente sia la relazione che il modello di consulenza applicato nei confronti del potenziale utente finale.

Anche il consolidato “contratto di agenzia” è ormai abbondantemente superato dalla dinamicità ed evoluzione delle nuove forme di lavoro già codificate nelle nuove relazioni industriali, e si ritiene non essere più rispondente alla normativa in vigore ed ai suoi effetti. Ed è proprio in funzione di questo cambiamento – diremmo irreversibile – che si superano i notevoli contenziosi giurislavoristici che questo modello ha generato nell’arco degli ultimi venticinque anni; e ciò sia al fine di offrire una base di certezze sul piano della stabilità economica e professionale, sia sul piano della tutela del pubblico risparmio. Un tema, quest’ultimo, particolarmente sentito dal sindacato proprio per il suo ruolo di difesa degli interessi soggettivi di tali operatori che hanno avuto, ancora oggi, un ruolo marginale e secondario nei rapporti con i soggetti abilitati.

In quest’ ottica, infine, è necessario sostenere anche una approfondita revisione al tipo di sistema previdenziale obbligatorio (Inps ed Enasarco) che vige per tali operatori: serve una nuova prospettiva  all’esiguo trattamento pensionistico dei consulenti finanziari e degli agenti (e sub-agenti) che, in assenza di una strategia incentrata al ricambio generazionale, necessita di un contratto base nazionale che disciplini l’aspetto giuridico applicato alle singole categorie di professionisti; l’aspetto relativo all’inquadramento professionale; il trattamento economico di base; la costituzione di un Fondo professionale autonomo che inglobi tutti gli operatori dei vari settori; il riconoscimento del welfare in termini paritetici al lavoro subordinato.

Oltre a questi obiettivi, non sarà secondario quello dedicato alla Formazione, alla ricerca e alla realizzazione di progetti collegati alla Educazione Finanziaria, in collaborazione con altre associazioni ed istituzioni.

Per realizzare questo processo di cambiamento e di presa di coscienza collettiva da parte dei professionisti interessati da tutte questa problematiche, serve un’ampia adesione ed una maggiore capillarità territoriale in termini di rappresentanza sindacale. 

(*) Presidente Federpromm