Gennaio 21, 2026
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Proteggere per crescere: l’assicurazione come pilastro della pianificazione patrimoniale

Un evento imprevisto può compromettere anni di risparmi e pianificazione. L’assicurazione non è un prodotto ma una strategia di protezione del capitale umano e patrimoniale.

Di Valentina Montella*

La pianificazione finanziaria personale non può prescindere da un principio fondamentale: la protezione. Saper gestire il denaro significa anche saper gestire i rischi, eppure in Italia la cultura assicurativa resta una delle aree più deboli dell’educazione finanziaria. Molti cittadini percepiscono l’assicurazione come un costo, piuttosto che come uno strumento di tutela e prevenzione. In realtà, una buona copertura assicurativa rappresenta un pilastro invisibile ma decisivo nella costruzione e conservazione del patrimonio familiare.

La protezione come forma di investimento
Un evento imprevisto può compromettere anni di risparmi e pianificazione. Danni alla casa, infortuni, malattie o controversie legali hanno un impatto economico spesso sottovalutato. L’assicurazione, in questo senso, non è solo un prodotto ma soprattutto una strategia di protezione del capitale umano e patrimoniale. Ogni polizza rappresenta un trasferimento del rischio: una scelta razionale che consente di trasformare un potenziale danno incerto in un costo certo, programmabile e sostenibile. È questa la logica della prevenzione, che dovrebbe essere insegnata accanto ai concetti di rendimento e risparmio.

Educazione assicurativa: un vuoto da colmare
L’Italia registra uno dei più bassi livelli di alfabetizzazione assicurativa in Europa. Secondo i dati IVASS, una larga parte della popolazione non conosce termini fondamentali come franchigia, massimale, scoperto o carenza. Ciò genera una doppia vulnerabilità: da un lato, i cittadini stipulano polizze inadeguate o troppo costose; dall’altro, molti rinunciano del tutto a proteggersi. Inserire moduli di educazione assicurativa nelle scuole e nei corsi per adulti significherebbe ridurre questa distanza, insegnando che proteggere il proprio reddito e la propria famiglia è parte integrante della responsabilità finanziaria individuale.

Polizze e pianificazione integrata
Una corretta pianificazione patrimoniale deve integrare investimento e protezione. Le polizze vita e infortuni rappresentano la base della sicurezza familiare, mentre le coperture casa e responsabilità civile proteggono beni e persone da eventi imprevisti. L’errore più comune è considerare questi strumenti in modo separato: un portafoglio ben costruito dovrebbe bilanciare rendimento e tutela, calibrando i premi assicurativi in funzione del reddito e degli obiettivi di vita. Anche la revisione periodica delle coperture è essenziale: i bisogni cambiano, così come le condizioni del mercato e della normativa.

In conclusione, l’educazione finanziaria non può dirsi completa se ignora la dimensione assicurativa. Proteggere il proprio patrimonio non significa solo ridurre i rischi, ma anche garantire continuità e serenità alle generazioni future. In un mondo caratterizzato da instabilità economica e crisi ricorrenti, la prevenzione è la forma più intelligente di investimento. Costruire una cultura della protezione, basata su informazione e consapevolezza, è una priorità educativa e sociale. Solo comprendendo il valore dell’assicurazione come strumento di equilibrio e sicurezza potremo davvero parlare di pianificazione patrimoniale sostenibile.

* Educatrice finanziaria iscritta all’AIEF, autrice di testi dedicati alla divulgazione economica

Successione legittima e testamentaria: il “mistero” della quota disponibile

La c.d. quota disponibile nelle successioni testamentarie appare ai più come un oggetto misterioso e difficile da determinare, poiché necessita dell’esame di una piccola casistica.

In tema di successione, gli italiani pagano una cronica insofferenza e impreparazione che ha generato negli anni un grave ritardo culturale nell’affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e successoria. Le conoscenze di base degli italiani, infatti, sono molto basse, tanto che molti non riuscono a distinguere neanche le differenze tra successione legittima e testamentaria (tanto è vero che in pochi fanno testamento). La c.d. quota disponibile, poi, appare ai più come un oggetto misterioso, sebbene si tratti di un elemento la cui esatta determinazione necessita dell’analisi di una piccola casistica la cui conoscenza va a discapito dell’immediatezza.

In generale, qualora non sia lasciato testamento – oppure questo venga successivamente dichiarato nullo o annullato – si ha una successione legittima, e in tal caso l’eredità è devoluta per quote, stabilite per legge, ai c.d. eredi legittimi, secondo il rapporto di parentela. Nel caso in cui dovessero mancare parenti fino al VI grado compreso, l’eredità viene devoluta allo Stato. La successione testamentaria, invece, consente alla persona di gestire il proprio patrimonio decidendone la destinazione per quando non sarà più in vita, con l’unico obbligo di non poter ledere quella parte di eredità – chiamata quota legittima – che la legge attribuisce ai c.d. eredi legittimari (di solito il coniuge e i figli).  

La successione senza testamento (successione legittima) viene regolata dalla legge all’art. 565 del codice civile; quest’ultimo individua le categorie di soggetti che la legge istituisce quali eredi del de cuius in assenza di testamento, e cioè il coniuge, i figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) e naturali (nati al di fuori del matrimonio ma riconosciuti dal de cuius o dichiarati giudizialmente tali) e altri discendenti, i genitori, i fratelli e sorelle, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza di tutti questi, lo Stato. In presenza di testamento, esistono dei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (c.d. “legittimari”), e cioè il coniuge, i figli legittimi naturali e adottivi e gli ascendenti legittimi (in mancanza di figli).

La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è la c.d. quota disponibile, e cioè quella di cui il testatore può liberamente disporre. A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie possono riguardare l’istituzione di uno o più eredi, senza specificazione dei beni oggetto del lascito, oppure l’istituzione di uno o più legati testamentari, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati a favore di  persone espressamente individuate (spesso non legate da alcun vincolo di consanguineità). Inoltre, al fine di determinare la quota di patrimonio disponibile occorre tener conto anche delle donazioni fatte in vita dal de cuius, che sono considerate dal legislatore come disposizioni testamentarie anticipate. Per calcolare, dunque, la quota disponibile, si dovrà verificare anzitutto l’esistenza di eredi legittimi ovvero coniuge, figli, e in mancanza di questi gli ascendenti. In assenza di eredi legittimi, la quota disponibile sarà priva di limitazioni, e dunque pari al 100%; il testatore potrà pertanto operare come meglio crede, senza limitazione alcuna.

Qualora vi sia qualche successore legittimo invece, per procedere al calcolo della quota disponibile bisognerà considerare due fattori: la “massa” su cui calcolare la quota di legittima e l’ampiezza della quota medesima o delle quote medesime. La massa non corrisponde semplicemente ai beni caduti in successione e costituenti l’asse ereditario, ma dovrà comprendere anche quei beni eventualmente donati. Essa, dunque, è composta dai beni ereditari e dai beni donati da parte del defunto, ed il suo valore deve essere calcolato in riferimento al momento della apertura della successione (e non in riferimento al momento in cui i beni sono stati donati).

Così facendo, le quote degli eredi legittimi cambiano a seconda del numero e del grado dei medesimi. Ecco le possibili ipotesi:
coniuge senza figli e senza ascendenti: la quota spettante al coniuge è pari al 50% della massa. La quota disponibile è dunque pari al 50% della massa;
coniuge e un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/3, così come quella spettante al figlio. La quota disponibile sarà dunque del restate terzo;
coniuge e più di un figlio: la quota spettante al coniuge è di 1/4, mentre i figli – indipendentemente dal numero – concorrono a dividersi 1/2 della massa (se dunque i figli saranno due, spetterà a ciascuno un quarto della massa; se sono tre, spetterà a ciascuno un sesto; se sono quattro, un ottavo ciascuno, eccetera). La disponibile, in tal caso, è pari ad 1/4;
coniuge senza figli (o nipoti) ma con ascendenti: 1/2 della massa spetta al coniuge, 1/4 spetta ai vari ascendenti. La disponibile è dunque di 1/4;
– un figlio senza coniuge: la sua quota di successione necessaria è pari al 1/2 della massa, e dunque la disponibile è pari al restante 1/2;
– due o più figli senza coniuge: spetta loro, proporzionalmente, una quota pari a 2/3 della massa, determinando così una quota disponibile pari 1/3 della massa;
ascendenti senza coniuge: la legge riserva loro una quota di successione necessaria pari ad 1/3, e dunque la quota disponibile sarà pari a 2/3.

Il calcolo deve poi tenere conto del valore dei beni al momento della successione, e non quello dell’eventuale donazione (anche se avvenuta decenni prima dell’apertura della successione). Si dovrà comunque considerare che il coniuge superstite ha, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia e il diritto di uso su beni mobili in essa presenti. Questo ulteriore e concorrente diritto di godimento, ed il relativo controvalore economico gravano per intero sulla quota disponibile (art. 540 codice civile).

Consulenza Patrimoniale: professione del futuro, ma ancora da “identificare”

L’assenza di un corso di un percorso accademico specifico e di un albo dei consulenti patrimoniali sembra dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti, le comprende tutte.

Di Alessio Cardinale

Da circa dieci anni, ed in particolar modo da quando gli effetti della crisi del 2008 hanno consolidato la sensazione di insufficiente efficacia della consulenza finanziaria rispetto ai bisogni della clientela variamente patrimonializzata, si è fatto strada il concetto di consulenza patrimoniale, inteso come attività professionale all’interno della quale la gestione del patrimonio mobiliare rappresenta solo una parte. Nel corso degli anni, poi, dalla semplice definizione concettuale si è passati all’attribuzione di un contenuto e delle caratteristiche di questa professione, sulla quale sussiste ancora un certo grado di indeterminatezza legato, più che mai, all’assenza di una specifica disciplina giuridica. Infatti, come è già successo nella seconda metà del secolo scorso per la nascente professione di consulente finanziario, anche quella del consulente patrimoniale viene di fatto già svolta e, in un certo modo, auto-regolamentata prima ancora di una sua previsione nel nostro Ordinamento, e questo la rende estremamente inclusiva ma piuttosto vulnerabile.

Del resto, negli anni ‘70-’80 i primi fondi comuni di investimento venivano distribuiti senza alcuna regolamentazione da reti di “consulenti-venditori”, e solo agli inizi degli anni ’90 il sistema venne disciplinato grazie all’istituzione delle SIM (società di intermediazione mobiliare) e dell’albo dei promotori finanziari. Prima di allora, chiunque poteva vendere fondi comuni, e chiunque si fregiava, solo per questo, del titolo di “consulente finanziario”. Stessa cosa sta accadendo adesso, e in assenza di una disciplina giuridica molte professioni stanno rivendicando, alcune impegnandosi lodevolmente in modo ordinato e trasparente, altre in modo disordinato, i contenuti di una nuova professionalità che “va oltre” quella del consulente finanziario, dell’avvocato, del notaio e del commercialista, solo a titolo di esempio. Il consulente patrimoniale, infatti, a differenza del consulente finanziario abilitato fuori sede, non affronterà solamente il tema della consulenza di investimento, ma dovrà occuparsi di questioni che “invadono” l’area di competenza tipica di altre professionalità e che richiedono la conoscenza di ogni dettaglio relativo alla famiglia, alla sua composizione (allargata agli ascendenti), ai risparmi, alla gestione delle entrate e delle uscite, alla previdenza, agli impegni finanziari, alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare ed ad altro ancora, fino ad arrivare ai problemi inerenti le crisi familiari e quelli della pianificazione successoria e del passaggio generazionale.

Tutte competenze, pertanto, che richiedono una specifica formazione e che, per le loro caratteristiche, non potrebbero che essere di livello accademico. Questo basta per comprendere come non sia sufficiente, per alcune banche-reti, fregiare i propri consulenti finanziari del titolo di “consulente patrimoniale” solo in virtù della frequentazione di un corso di formazione di due o tre mesi e della consegna di un attestato. Ancora di più, è inopportuno attribuirsi da soli una simile qualifica, magari per via di un percorso di conoscenza personale, per potersi definire consulenti patrimoniali. Di certo, se volessimo individuare una formazione ed una esperienza fortemente “propedeutiche” a quella del consulente patrimoniale, il consulente finanziario sembra essere la figura più adatta per storia, prossimità alla famiglia-cliente e abilità nella gestione della relazione; essa però si scontra con innegabili (e del tutto logiche) carenze di preparazione difficilmente colmabili senza una preparazione universitaria almeno triennale o (almeno) di un master di pari livello. Pertanto, la scelta di limitare il contenuto della consulenza patrimoniale al rilascio di una semplice certificazione di basso valore pubblicistico oggi appare dettata dalla paura delle altre professioni di dover cedere una fetta di “sovranità culturale” e di mercato ad una nuova figura professionale che, sebbene limitatamente ad alcuni aspetti specifici, le comprende tutte.

In realtà, questa paura non ha alcuna ragione di esistere, poiché la previsione legislativa di un albo dei consulenti patrimoniali, cui accedere solo dopo aver superato uno specifico corso di laurea – o altri corsi equipollenti – ed un esame attitudinale, avrebbe il compito di disciplinare, oltre ai contenuti, la giungla di tariffe e parcelle che, al momento, domina confusamente il nuovo contesto. Inoltre, la sua previsione normativa attribuirebbe notorietà alla professione e assicurerebbe un percorso di crescita alle nuove generazioni di consulenti finanziari, avvocati, commercialisti (etc) all’interno di un nuovo mercato di sbocco, senza dover per questo “invadere” le aree di competenza delle altre professioni: l’accesso alla giustizia, in qualunque forma, richiederà sempre un avvocato, e l’elaborazione di una pianificazione fiscale non potrà che essere fatta da un commercialista; il trasferimento di una proprietà immobiliare, così come la redazione di un testamento o la costituzione di un fondo patrimoniale, non potranno che essere perfezionati da un notaio, e la stima di un’opera d’arte vedrà il concorso fondamentale di un esperto in materia. In ultimo, proprio la consulenza patrimoniale assicurerebbe alle categorie professionali unite in team un notevole aumento del fatturato e dell’indotto, che è impossibile non intuire.

Pertanto, in tutti questi ambiti, nessuna invasione di campo può essere consentita dalla legislazione esistente, e certamente nessun consulente patrimoniale potrà permettersi di farlo in futuro. Il lavoro in team con gli altri professionisti, quindi, è l’unica strada possibile, da percorrere sotto l’egida di un corpo di leggi e regolamenti che ne preveda la forma giuridica, il contenuto, il valore economico e il metodo di “ingaggio” consentito al consulente, il quale potrà far accedere i clienti alla consulenza patrimoniale – come “condizione di procedibilità” – solo dopo aver  curato la redazione di un “questionario esteso” che la stessa ESMA-MiFID, oggi, neanche prevede, occupata com’è a burocratizzare la consulenza agli investimenti mobiliari. Il processo di consulenza patrimoniale, invece, è rivolto sia alle famiglie che alle imprese, e mette al centro di ogni progetto la persona (o la persona-imprenditore) osservando essenzialmente tre/quattro fasi molto più inclusive di quelle tipiche del processo di consulenza finanziaria. Più precisamente:
– identificazione dello status del cliente,
– mappatura del patrimonio personale,
– mappatura del patrimonio familiare (sia in caso di unione che in caso di separazione).

In sintesi, il questionario iniziale dovrà essere esteso ad altri aspetti della vita del cliente, e prima di procedere a un’analisi del patrimonio personale e/o familiare sarà necessario identificare il suo status giuridico come single o componente della coppia: coniugato, unito civilmente o convivente (unione di fatto) con o senza un contratto che ne regolarizzi i rapporti patrimoniali. Successivamente, per non creare “confusione” tra il patrimonio personale dei singoli partner e quello familiare, bisognerà procedere ad una “ricognizione” (ricostruzione) del patrimonio personale dei coniugi, e poi far seguire la ricognizione del patrimonio familiare, che va ricostruito in funzione del regime patrimoniale scelto dalla coppia per regolarizzare tutti i loro rapporti di natura economica (comunione o separazione dei beni) nati in costanza di matrimonio. Solo dopo questi tre passaggi, il consulente patrimoniale potrà affrontare una corretta pianificazione patrimoniale e consigliare gli strumenti da adottare in tutti gli ambiti (finanza, previdenza, protezione etc).

Una eventuale quarta fase del processo di consulenza – sempre più importante – è quella dell’analisi degli effetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio; una fase piuttosto impegnativa per qualunque professionista, soprattutto nei casi in cui la coppia abbia originariamente scelto il regime di comunione dei beni.

In definitiva, questa nuova professione, di cui tanto si sente parlare, deve ancora essere “identificata” e, in un certo senso, anche “nobilitata” sia dall’Ordinamento che, soprattutto, dagli addetti ai lavori, tra i quali non si intravede ancora chi vorrà intestarsi la paternità di un percorso di legittimazione che, per sua natura, non potrà che essere legislativo.

Consultique, al via in Settembre il Master Executive dedicato alla Consulenza Indipendente

L’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa e fiscale del nucleo familiare rappresenta l’espressione completa della consulenza finanziaria indipendente. Soltanto attraverso la visione completa dell’intero patrimonio è possibile affiancare al meglio il nucleo familiare nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Consultique, brand della consulenza finanziaria indipendente con una storia ventennale, replica il suo “Executive Master” a numero chiuso, da settembre a dicembre 2020 a Verona (città natale di Consultique), per un totale di 12 giornate d’aula.

Si tratta dell’unico percorso operativo in Italia dedicato alla consulenza indipendente, che ha già coinvolto negli ultimi 5 anni oltre 650 professionisti interessati ad acquisire le best practices della consulenza finanziaria. All’interno di questo percorso, i docenti dell’Ufficio Studi e Ricerche di Consultique trasferiscono ai partecipanti le metodologie maturate “sul campo” in vent’anni di attività a supporto di investitori privati, famiglie e clienti istituzionali.

Uno dei temi affrontati sarà la pianificazione patrimoniale, ed in particolare quello degli strumenti di rendicontazione globale, che permettono al cliente di avere la visione complessiva del proprio patrimonio, sia quello mobiliare che immobiliare (e non solo).

Siamo molto contenti della risposta che stiamo riscontrando dai consulenti finanziari”, afferma Luca Mainò, founder e managing partner di Consultique, “dagli operatori del settore e dai giovani appassionati di finanza nei confronti del nostro Executive Master, che partirà a settembre. Si tratta dell’unico percorso operativo in Italia dedicato alla consulenza indipendente, in grado di trasferire l’esperienza della nostra azienda ai consulenti che volessero mettersi in gioco e acquisire nuove competenze. Chi fosse interessato può contattarmi anche direttamente via mail l.maino@consultique.com”.

L’Executive Master di Consultique è un programma di 12 giornate distribuite durante l’anno (21-22-23 settembre, 26-27-28 ottobre, 16-17-18 novembre, 9-10-11 dicembre), e si rivolge a consulenti finanziari e professionisti del settore. Per partecipare, occorre compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via mail a formazione@consultique.com. Il corso si tiene presso l’Hotel “Leon d’Oro” di Verona, con inizio alle 9.30 e termine alle 18.00.

PROGRAMMA EXECUTIVE MASTER in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente

1° MODULO – Risparmio gestito: metodologia di analisi e selezione indipendenti. L’obiettivo di questo modulo è trasferire in maniera semplice e concreta le metodologie indipendenti di analisi e selezione dei gestori, in particolare su fondi comuni d’investimento, sicav e gestioni patrimoniali, strumenti passivi, ETF e certificati.

2° MODULO – L’asset allocation di Consultique. Il modulo ha l’obiettivo di trasferire competenze nella lettura e interpretazione dei mercati finanziari, nonchè nella costruzione di portafogli in assenza di conflitti di interesse.

3° MODULO – La Pianificazione Previdenziale Indipendente e l’analisi dei prodotti assicurativi. L’obiettivo è l’analisi della posizione pensionistica pubblica, di quella complementare e l’individuazione del tenore di vita desiderato.

4° MODULO – Metodologie di pianificazione finanziaria e patrimoniale indipendente. La pianificazione finanziaria è lo strumento che consente alle famiglie, date le risorse finanziarie a disposizione, di individuare e di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi/bisogni vitali. L’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa e fiscale del nucleo familiare rappresenta l’espressione completa della consulenza finanziaria indipendente. Soltanto attraverso la visione completa dell’intero patrimonio e lo studio delle relative interconnessioni che si generano tra risorse finanziarie, immobili, partecipazioni e capitale umano, è possibile affiancare al meglio il nucleo familiare nel raggiungimento dei propri obiettivi. La finalità di questo modulo è permettere al consulente di imparare a redigere un bilancio familiare attuale e prospettico e governare le interconnessioni e i meccanismi propri della pianificazione successoria.

Passaggio generazionale: Trust o società di persone? Consulenti finanziari poco attivi sulle questioni patrimoniali

Il trust fiscalmente più conveniente, soprattutto all’atto della dotazione iniziale di immobili e beni registrati. Consulenti finanziari ancora indietro nel proporsi come “professionisti in rete” per le esigenze di protezione del patrimonio familiare delle proprie famiglie-clienti, superati dalle altre categorie professionali tradizionalmente interessate al settore.

In tema di protezione del patrimonio immobiliare (e non solo), la scelta tra conferimento di beni in una società di persone o in un trust è un argomento sempre “caldo”, che un buon consulente finanziario dovrebbe essere in grado di intercettare per primo, grazie al suo grado di prossimità con le famiglie-clienti, e condividere proattivamente con le altre categorie di professionisti, con i quali costruire un team di consulenza strumentale alla tutela del patrimonio dei clienti di fascia medio-alta. Eppure i consulenti finanziari spesso – per non dire regolarmente – si fanno sfuggire le opportunità di crescita personale generate dal settore ad esclusivo vantaggio di avvocati, commercialisti e notai, tradizionalmente (e tecnicamente) interessati all’Asset Protection Advisory.

Al fine di migliorare tale capacità di “attrazione” delle problematiche inerenti i beni immobiliari e, soprattutto, la loro distribuzione preventiva tra gli aventi diritto, per i consulenti finanziari sarebbe sufficiente, per i professionisti del risparmio, aggiornare periodicamente il proprio livello di formazione (cosa a cui sono già abituati) e aggiungere nuove competenze a quelle relative alla consulenza sugli investimenti, sulla quale anche le società mandanti appaiono ancora troppo fossilizzate.

In tema di “casseforti immobiliari familiari”, poi, le novità normative succedute di anno in anno rendono oggi possibile una valutazione più chiara dei possibili assetti patrimoniali, e sembrano suggerire una soluzione (trust) a discapito di un’altra (società di persone). In particolare, il regime di imposte di registro e ipotecarie-catastali applicate, all’atto dispositivo di un trust, in misura fissa e non proporzionali, consentono di ottenere un notevole risparmio fiscale grazie alla costituzione di questo particolare strumento di pianificazione patrimoniale ed aziendale, con cui un c.d. disponente trasferisce al c.d. trustee (gestore effettivo dei beni conferiti) immobili e partecipazioni sociali allo scopo del successivo passaggio a favore dei futuri beneficiari (suoi familiari). Infatti, nel conferimento di cespiti immobiliari in società di persone (la forma sociale delle S.n.c. o delle S.a.s è preferibile a quella della SRL per via della impignorabilità delle quote sociali per tutta la durata della società) si sconta l’handicap di una imposta di registro pari al 9%, da calcolare sul valore venale netto (e non di quello catastale) di ciascun immobile, determinando così un peso fiscale a volte talmente proibitivo da scoraggiare qualunque scelta in tal senso e lasciare gli immobili di famiglia senza difesa da un eventuale attacco dei terzi.

Questo vantaggio fiscale non è frutto del caso. Esso si verifica – sembra banale doverlo precisare, ma così non è per tutti – perché il trust e la società di persone, sebbene siano entrambi due contenitori ideali per il patrimonio immobiliare della famiglia, sono due istituti profondamente diversi. Una S.n.c. o una S.a.s, infatti, sono due persone giuridiche ben definite fin dalla loro costituzione, titolari di diritti e obblighi (esattamente come le persone fisiche), ed i beni ad esse conferiti entrano a far parte del loro patrimonio immediatamente. Il trust, invece, è un “contenitore giuridico transitorio” dei beni conferiti, dei quali i titolari si spossessano in vista del passaggio generazionale ai familiari che ne saranno, in seguito (e non subito), effettivi beneficiari.

Ciò comporta un diverso trattamento fiscale in relazione al “momento impositivo” dell’imposta di registro dovuta per il conferimento di immobili e/o altri beni registrati. Infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni, anche per i vincoli di destinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, perché si tratta di atti fiscalmente neutri e “di uso strumentale”. L’imposta vera e propria, proporzionale al valore venale dei beni, si applicherà in seguito all’eventuale trasferimento finale al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30821 del 26 Novembre 2019, nel trust tale trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Pertanto, l’atto dispositivo di un trust sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e ridotta, dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, il quale è tenuto solo ad amministrare i beni conferiti ed a custodirli a futuro beneficio dei familiari del disponente.

La Cassazione, quindi, è finalmente intervenuta in aperto contrasto con numerosi atti di indirizzo dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale (documenti di prassi: Circ. 48/E/2007 e 3/E/2008risposta ad interpello n. 371/2019) il conferimento di beni immobili nel trust doveva essere assoggettato a imposta in misura proporzionale. Questa posizione è stata respinta dalla Suprema Corte che, con la sentenza 30821/2019, ha ribadito che nel caso di un trust non si verifica un effettivo conferimento di immobili (fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione indiretta), bensì solo una disponibilità transitoria in attesa del successivo trasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Fin qui la ratio di una sentenza che fa chiarezza e giurisprudenza. Relativamente alla sua storia, numerose sono le sfumature che colorano il caso in questione, il quale è riuscito a disciplinare nel giusto modo una questione di natura familiare (i beneficiari del trust erano i figli del disponente) che, evidentemente, è sfuggita al consulente finanziario/private banker di quella famiglia. La vicenda, infatti, è la prova inconfutabile che i contrasti tra legittimità e prassi errate sono molto frequenti, e che dietro il lungo percorso intrapreso per giungere a conclusione, oltre alla tenacia di chi non si è piegato alle prassi, c’è la professionalità di un consulente (in questo caso un avvocato cassazionista) che ha agito a tutela del patrimonio del cliente.

I consulenti finanziari che vogliano definirsi “patrimoniali” facciano tesoro del caso di specie, perché per un cliente che arriva a vincere in Cassazione, altri dieci si perdono (e perdono) tra le prassi dannose dell’Autorità Finanziaria, e di solito i consulenti finanziari sono i primi a saperlo. In tutti questi casi, “fare rete” con uno studio legale esperto in questioni tributarie, condividendo – perchè no? – anche il risultato economico (senza gravare sui clienti), è la soluzione.

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Patrimoni (grandi e piccoli) sempre a rischio in caso di separazione e divorzio

Avvocati e magistrati non sono in grado di contenere la mancanza di lucidità che coglie i detentori di patrimonio quando si separano. E così, senza un team di professionisti a supporto della famiglia, la salvaguardia dei beni passa quasi sempre in secondo piano.

Ad eccezione dei c.d. divorzi-lampo, anche le coppie senza figli costituiscono un nucleo familiare tenuto saldamente in piedi da progetti in comune che diventano, in un certo senso, “prole”: casa coniugale, adozione di animali domestici, beni mobili, arredi, preziosi, risparmi, solo per fare un esempio; ma anche i ricordi dei momenti passati insieme, esperienze ed amicizie comuni, a volte persino il lavoro.

Quando si separano, molti coniugi mai diventati genitori si comportano allo stesso modo di quelli che hanno figli: distruggono tutto ciò che di terreno l’amore aveva creato, a volte con maggior furia rispetto a chi si è “riprodotto”.
Pertanto, pensare di poter eliminare la società/sodalizio familiare (con o senza prole) mediante la sentenza di un giudice, è una follia. Nonostante ciò, il nostro Ordinamento – che come tutti gli ordinamenti giuridici è imperfetto, e non è dotato di sentimenti – è stato progettato per questo, e cioè per dare una sforbiciata laddove, invece, servirebbe una squadra di ricamatrici, molto tempo, diplomazia e sensibilità; tanto è vero che le nostre leggi dispongono per l’istituto della separazione, anziché un percorso tecnico più ragionato, gli affollati corridoi di un tribunale.

Siete mai entrati in un tribunale, alla prima sezione civile?

Se lo farete, vi accorgerete che un numero insufficiente di magistrati ed un numero esorbitante di avvocati tentano l’impossibile, e cioè disciplinare sentimenti ed affetti a colpi di memorie e decreti. Purtroppo, nei tribunali si va per cercare una vittoria delle proprie ragioni, e non per risolvere rapidamente ed efficacemente questioni che, altrimenti, prendono molto tempo e serenità. Diversamente, ci sarebbero altri luoghi dove gestire le vicende coniugali, magari utilizzando la mediazione multi-disciplinare, relegando giudici e legali alla fase finale del procedimento.

Cosa c’entra tutto questo con i patrimoni?

Eccome se c’entra. L’esperienza dei tribunali in materia di separazione e divorzio è fatta di scelte e prassi a volte inspiegabili (spesso di paternità esclusivamente giurisprudenziale), frutto anche di una evidente crisi di lucidità dei coniugi che né gli avvocati né i magistrati sono in grado di contenere, non avendo ricevuto la formazione adatta (l’avvocato ed il giudice sono giuristi, non psicologi). Chi si separa è mosso esclusivamente dal risentimento personale, e si perde in una guerra senza esclusione di colpi in cui il patrimonio familiare – e a volte anche lo stesso denaro, perso in mille rivoli tra spese legali ed investigatori privati – sembra non avere più alcuna importanza tanto viene sacrificato sull’altare dell’odio.

E così la salvaguardia dei beni di famiglia passa in secondo piano, con tutte le conseguenze del caso in termini di perdita di valore e di trasmissione ai figli.

La separazione della coppia, invece, sebbene rappresenti una fase molto difficile dal punto di vista emotivo (del tutto paragonabile, in quanto a sofferenza, ad un lutto), potrebbe invece rappresentare, sia per i coniugi ben patrimonializzati che per quelli con un ammontare di beni più modesto, l’opportunità di anticipare con profitto il momento della pianificazione patrimoniale (trasmissione in vita di immobili e denaro, patti di famiglia per le quote aziendali ed altro ancora); contestualmente, anche l’occasione per costruire una struttura di protezione del patrimonio, a beneficio dei propri congiunti, da opporre in futuro ad un eventuale attacco dei terzi (creditori, Stato).

LEGGI ANCHE  “Nella tutela del patrimonio in caso di divorzio è fondamentale la scelta del regime patrimoniale della coppia unita”

In generale, se un patrimonio notevole è da considerarsi sempre a rischio, il patrimonio comune delle coppie che si separano, a rischio, lo è per definizione ontologica. Infatti, oggi le famiglie italiane si vanno internazionalizzando sempre di più, e spesso i figli vivono, studiano o formano un nuovo nucleo familiare fuori dall’Italia. Di conseguenza, si prevede che il numero di divorzi e di secondi matrimoni (con tutto ciò che comporta in termini di frammentazione dei diritti successori sul patrimonio) sarà crescente. Inoltre, le generazioni successive hanno sempre una visione totalmente diversa del patrimonio creato dai propri genitori, e un numero crescente di governi europei attua misure di austerità fiscale, monitorando così, innanzitutto, le persone benestanti.

Pertanto, esistono numerose situazioni in cui l’intero patrimonio, o parte di esso, possa essere messo a rischio o addirittura scomparire in seguito all’assenza di una pianificazione patrimoniale realmente efficace.

Per esempio, studi recenti hanno dimostrato che il patrimonio viene spesso costruito da una sola generazione, e che senza una visione strategica del futuro esso scompare completamente nel corso delle successive tre generazioni. Il trasferimento tramite successione, infatti, comporta quasi sempre la divisione del patrimonio tra diversi eredi, con la conseguenza che esso verrà frammentato con alterne fortune. Le imposte sui fabbricati o di successione, poi, possono prendersi una grande fetta del patrimonio familiare.

Quella fiscale non è certo l’unica minaccia esistente per chi si separa conflittualmente. Infatti, il congelamento dei beni in caso di morte, le possibili controversie matrimoniali, il passaggio di proprietà sui beni immobili, le dispute sul controllo dell’azienda familiare, sono tutte questioni che le famiglie benestanti dovrebbero considerare con largo anticipo, semplicemente perché esse si verificano sempre. Eppure, colpevolmente, tali questioni vengono affrontate quando ormai è troppo tardi.

Pertanto, se non si è sufficientemente lucidi, la differenza tra conservazione e distruzione di un patrimonio può farla solo un team di professionisti, che non può non comprendere, nella sua composizione più estesa, un consulente finanziario, un avvocato, un commercialista ed un notaio.

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Le vie della donazione sono (quasi) infinite. Clausole e patti per pianificare la trasmissione del patrimonio familiare

Chi intende donare un bene può apporre svariate clausole, utili per rendere la donazione idonea alle esigenze del donante e della sua famiglia.

Chi prende in considerazione la donazione, in genere, non conosce quante sfumature essa può avere in ambito pratico e giuridico, soprattutto quando si vogliono prendere decisioni sulla trasmissione del patrimonio familiare ed evitare di trasmettere ai futuri eredi, insieme ai propri beni, anche i possibili attriti che si possono verificare persino di fronte al testamento più cristallino ed equo.

Cosa significa precisamente donare un bene? Quando si parla di beni di valore la donazione è un vero e proprio contratto in cui un soggetto donante arricchisce un soggetto donatario gratuitamente, trasferendogli un proprio bene senza pretendere alcuna ricompensa. Perché il contratto di donazione sia valido, quindi, è necessario che entrambe le parti coinvolte, il donante e il donatario, siano d’accordo sul dare e ricevere l’immobile.

In particolare, attraverso la donazione immobiliare (ossia la forma più frequente in Italia, vista l’altissima percentuale di proprietari di case del nostro Paese) si possono donare abitazioni, locali commerciali, terreni e qualsiasi altri tipo di beni immobili, dei quali può essere ceduta la proprietà intera o il diritto di usufrutto, di uso o di abitazione.

Una donazione è valida se viene sottoscritta per atto pubblico redatto da un notaio, in presenza di almeno due testimoni. Le parti devono indicare se tra loro vi siano state altre donazioni e il loro valore, ed il notaio dovrà assicurarsi che il bene non sia interessato da vincoli e/o difformità di qualsiasi natura (es. ipoteche gravanti sull’immobile o abusi edilizi non ancora riportati nei documenti ufficiali).

In tema di pianificazione patrimoniale, la donazione costituisce un validissimo elemento per anticipare in vita le volontà successorie dei detentori di patrimoni, perché consente al donatario di non cumulare, ai fini del calcolo delle imposte, ciò che ha ricevuto in vita con quanto riceverà eventualmente anche in occasione della successione, ovviamente entro i limiti della percentuale di imposta (4%) e della generosa franchigia (1 milione di euro) riconosciuta ai consanguinei più stretti (moglie e figli), che fanno dell’Italia il “paradiso fiscale” delle successioni.

Per quanto tempo ancora sarà possibile beneficiare di queste condizioni, non lo sappiamo.

Oltre a questo, però, il nostro Ordinamento prevede che la donazione possa assumere varie forme, a seconda del grado di efficacia nel tempo dei suoi effetti.

Donazione con apposizione di condizione. Con questa tipologia il donante subordina l’inizio del godimento della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione sospensiva), oppure subordina la cessazione del godimento al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione risolutiva). Le condizioni sospensive o risolutive non devono essere contrarie alle leggi o, pur essendo legali, non devono prevedere una restrizione della libertà del donatario (es. la donazione ha effetto solo se il donatario si sposa);

Donazione con apposizione di termine. In questo caso il termine deve essere certo, e può essere “iniziale” (il donante indica il momento, futuro e certo, a partire dal quale la donazione avrà efficacia), o “finale” (il donante indica il momento, futuro e certo, fino al quale la donazione avrà efficacia.

–  Donazione modale (con previsione di risoluzione). In questo caso, il donante impone un’obbligazione di fare a carico del donatario (es. donazione di un immobile per costruire un ospedale, oppure per assistere per tutta la vita il donante). In questo tipo di donazione, si può prevedere, ricorrendo al giudice, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo, ma solo se così è previsto nell’atto di donazione.

Donazione con riserva di usufrutto. Il donante riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. In tal modo il donante può conservare il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (es. canoni di locazione), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.

Donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati. Con l’apposizione di tale clausola il donante (e solo lui, non anche i suoi eredi) potrà decidere di disporre di qualche bene/oggetto (anche somme di denaro) compreso nella donazione.

Donazione con clausola di riversibilità. Il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

Donazione con dispensa dalla collazione. In occasione delle successioni, le donazioni ricevute in vita da alcuni donatari vengono conferite (Collazione) nell’asse ereditario in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote. Tuttavia, il donante può dispensare dalla collazione un suo erede, esonerandolo dall’obbligo di collazione in sede di futura divisione dell’eredità. Tale deroga a può essere prevista nell’atto stesso di donazione o in un testamento successivo.

In definitiva, lo strumento della donazione può adattarsi alle situazioni familiari più disparate, ed è per questo motivo che essa diventa un formidabile strumento di pianificazione patrimoniale, del quale i professionisti del patrimonio (consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e notai) dovrebbero fare opera di diffusione della conoscenza a tutte le famiglie con cui entrano in contatto nell’atto stesso di svolgere la loro attività professionale (es. subito dopo aver prestato consulenza per un acquisto o una vendita immobiliare).

Oltre all’educazione finanziaria, di cui tanto si parla di questi tempi, esiste infatti una “educazione patrimoniale” che, pur rappresentando l’evoluzione più naturale della prima, non è ancora resa accessibile alle famiglie dei c.d. patrimonials,  la cui stragrande maggioranza ne ignora opportunità e vantaggi.

 

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Top advisor USA, 250 di loro gestiscono quasi un bilione di dollari. Cosa chiedono i milionari americani ai loro consulenti

Negli Stati Uniti, la maggior parte degli operatori si guadagna da vivere vendendo investimenti e prodotti assicurativi, mentre i veri esperti finanziari, quelli più ricercati dai grandi detentori di patrimonio, sono più rari.

La recente classifica Forbes dei migliori consulenti patrimoniali americani, sviluppata da Shook Research, ha rivelato come i primi 250 gestiscano qualcosa come 910.000.000.000 di dollari, vale a dire una media di 3,64 miliardi a testa. In realtà, spesso non parliamo di singoli professionisti, ma di veri e propri team di lavoro, facenti parte di aziende con centinaia di consulenti e collaboratori, ognuna delle quali specializzata in alcuni settori.

Secondo questa speciale classifica (nell’immagine i primi 10 dello speciale elenco di Forbes), ai primi posti troviamo professionisti che lavorano per i grandi gruppi (Morgan Stanley e Merril), ma anche per marchi meno conosciuti in Europa (come Zhang Financial, con l’astro nascente Charles Zhang al sesto posto). Per i clienti, soglie di accesso piuttosto alte: da un minimo di un milione (Zhang) a soglie minime anche di 25 milioni (Brian C. Pfeifler, Morgan Stanley New York).

C’è da dire che, negli Stati Uniti, la maggior parte degli operatori si guadagna da vivere vendendo investimenti e prodotti assicurativi, mentre i veri esperti finanziari, quelli più ricercati dai grandi detentori di patrimonio, sono più rari e si stima che siano al massimo il 25% del totale dei consulenti. Pertanto, qual’è la regola più importante che un milionario americano deve osservare per trovare il consulente giusto? La risposta è identica per tutti: “scegliere qualcuno che raccomanderemmo a un amico o un familiare“.

La qualità, pertanto, è sempre al primo posto, soprattutto in un mercato come quello statunitense, dove gli studi di consulenza finanziaria hanno dimensioni ragguardevoli. Va da sé che qualunque top client americano, prima di fare la propria scelta, vorrà controllare attentamente tutti i candidati. “Di solito inizia chiedendo ad amici e parenti”, afferma Sophia Bera, pianificatore finanziario certificato con sede a Minneapolis, “e poi chiede consigli a persone le cui esigenze finanziarie, prospettive o fascia di età sono simili alle sue”. “Successivamente li cerca online e su LinkedIn, per avere un’idea di come sia ogni professionista e l’azienda per cui lavora. Dopo aver ottenuto un elenco di potenziali consulenti, verifica se qualcuno di loro è mai stato sanzionato per qualsiasi comportamento illegale o non etico. Questa verifica è semplice, basta utilizzare il portale BrokerCheck dell’autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA), oppure verificare che i nominativi prescelti abbiano la certificazione CFP”.

E così, dopo questa “scrematura”, si arriva al colloquio iniziale. In questa occasione, sarà fondamentale, per il milionario a stelle e strisce, porre domande come quelle che elenchiamo qui di seguito.

  1. Come addebita i suoi servizi, e quanto costa?

Si tratta di conoscere se è prevista una commissione di pianificazione iniziale, un addebito percentuale per le risorse gestite o se il consulente guadagna vendendoti un prodotto specifico, ed in particolar modo se ha un incentivo su alcuni prodotti

  1. Quali licenze, credenziali o altre certificazioni ha?

Dei quattro principali tipi di consulenti finanziari, la designazione di pianificatore finanziario certificato (CFP) è più difficile da ottenere rispetto a quella di Chartered Financial Consultant (ChFC), poiché il primo richiede un esame di abilitazione più completo. In generale, è bene cercare un consulente per gli investimenti (RIA) registrato e, se il reddito è elevato o il cliente è un piccolo imprenditore, sarà meglio orientarsi su un account pubblico certificato (CPA), che è in grado di offrire una pianificazione fiscale. Di solito, questi ultimi possiedono anche la certificazione di specialista finanziario personale (PSF).

  1. Quali servizi offre il professionista e/o la sua azienda di consulenza?

Alcuni consulenti, infatti offrono solo consulenza per gli investimenti, mentre altri svolgono una pianificazione finanziaria completa in materia di pensionamento, assicurazione, pianificazione patrimoniale e pianificazione fiscale.

  1. Quali sono i suoi clienti preferiti, con i quali ha più affinità?

Alcuni consulenti finanziari hanno un interesse specifico – come donazioni di beneficenza o investimenti socialmente responsabili o allocazioni post-divorzio – ma la maggior parte dei consulenti tende a concentrarsi sulle persone entro 10 anni di differenza dalla loro età, per via di una maggiore comprensione dei loro problemi.

  1. E’ possibile vedere un esempio di piano finanziario?

Questa è una domanda che rischia di complicare la scelta, perché alcuni consulenti poitrebbero consegnare un fascicolo lungo 50 pagine, pieno zeppo di diagrammi e grafici, mentre è bene ricercare chi può fornire un’istantanea di cinque pagine di una situazione finanziaria.

  1. Qual è il suo approccio agli investimenti?

In pratica, bisogna chiedere al consulente qual è la sua filosofia di investimento, se, ad esempio,  preferisce utilizzare fondi a basso costo oppure fondi gestiti attivamente o investimenti passivi. La regola è “non sono qui per farti guadagnare un sacco di soldi. Se vuoi che qualcuno lo faccia, e scambia azioni ogni giorno, non sono io la persona che cerchi, a meno che tu non stia cercando qualcuno che effettui investimenti coerenti con la tua tolleranza al rischio e i tuoi obiettivi“.

  1. Quanti contatti ha periodicamente con i suoi clienti?

Alcuni pianificatori tengono una riunione di pianificazione iniziale e poi li si incontra una volta all’anno, altri effettuano check-in trimestrali. Tutto dipende dall’importo che si desidera pagare e dal livello di coinvolgimento desiderato. Un recente sondaggio (JD Power & Associates) ha rivelato che gli investitori contattati 12 o più volte all’anno hanno avuto i più alti tassi di soddisfazione.

  1. Lavorerà da solo con me o avrò a che fare con un team?

Alcune aziende hanno un approccio di squadra piuttosto che un approccio individuale, e questo è molto gradito da una certa fascia di clientela che necessita di risposte anche quando il loro il planner di riferimento è in vacanza.

Il mercato della consulenza finanziaria, negli USA, è già molto avanzato, per cui certe qualità (che qui in Italia cominciano ad essere richieste solo adesso) sono entrate da decenni nella mentalità degli investitori. In generale, tutti cercano di selezionare un consulente in grado di dimostrare di essere un vero esperto finanziario in base alla propria istruzione, all’esperienza e alle certificazioni pertinenti, ed i migliori consulenti hanno anni di esperienza applicabile nel fornire consulenza e servizi all’avanguardia.

Inoltre, il cliente americano pretende trasparenza, che i consulenti di alta qualità offrono volontariamente, evidenziando subito le informazioni necessarie per prendere la giusta decisione. Del resto, essi vengono remunerati con parcella professionale, proprio come gli altri professionisti (fiscalisti, avvocati), a tariffa oraria, fissa o basata sull’attività svolta. A queste vanno aggiunte le spese generali, che i migliori consulenti finanziari riveleranno con precisione e relativa documentazione di spesa.

Infine, i professionisti più affidabili sanno che il cliente ha delle aspettative di rendimento, e forniscono documentazione sui loro risultati passati e sulle metodologie applicate per ottenerli, fornendo poi una buona attività di comunicazione fatta di rapporti, riunioni, e-mail e chiamate, allo scopo di tenere il cliente sempre pienamente informato sui risultati e sulle fasi del mercato, nonché sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

In definitiva, ciò che si richiede ad un consulente negli Stati Uniti non è molto dissimile agli standard che si vanno via via formando anche in Italia, dove l’analfabetizzazione finanziaria è ancora piuttosto frequente. Del resto, in Italia abbiamo già più di 500.000 investitori “over one million”, e sarà soprattutto a questi che viene oggi destinato uno stile di consulenza improntato al “modello americano”, con il quale le banche europee (le MiFID ne sono una valida testimonianza) vorrebbero rivaleggiare, per acquisire una posizione di leadership nel prossimo futuro.

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Responsabilità professionale e tutela del patrimonio del medico: 35.000 richieste di risarcimento ogni anno

Se il medico non agisce preventivamente per mezzo della pianificazione patrimoniale, ogni azione tardiva volta alla tutela dei propri beni diverrà inefficace in giudizio.

In tema di responsabilità medica, ogni anno oltre 35.000 azioni legali vengono intentate da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità, coinvolgendo un numero altrettanto elevato di medici e sanitari. Pertanto, nonostante il 95% delle denunce penali sia destinato a risolversi in un nulla di fatto, i procedimenti legali in sede civile sono in costante aumento, e circa un terzo di questi procedimenti “va a segno”, generando risarcimenti piuttosto onerosi in capo al medico la cui responsabilità viene accertata.

La tendenza ad addebitare alla negligenza dei medici qualunque evento che colpisca gli utenti è certamente il risultato di un onda lunga generata negli anni ’90, allorquando l’assenza di una legislazione che chiarisse i termini della responsabilità professionale e della colpa medica aveva fatto aumentare a dismisura i procedimenti e, conseguentemente, i costi delle assicurazioni sul rischio.

La legge n.24 (c.d. Gelli/Bianco) del 2017, e soprattutto una serie di pronunciamenti di merito e legittimità della Giurisprudenza hanno portato un po’ di chiarezza. Relativamente al riparto dell’onere probatorio (Corte appello Milano sez. II, 15/02/2019, n.698), per esempio, si è stabilito che nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all’evento dannoso e l’altro relativo all’impossibilità di adempiere. Il primo (evento dannoso) deve essere provato dal danneggiato, mentre il secondo (impossibilità di adempiere) deve essere provato dal danneggiante nel caso in cui il danneggiato sia riuscito a provare l’evento dannoso. Pertanto, mentre il danneggiato dovrà provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il danneggiante dovrà provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione.

In tal modo, ognuna delle parti ha oggi un ruolo ben delineato da interpretare nell’ambito del giudizio (civile o penale), e questo restituisce equilibrio in un momento storico molto delicato per la Sanità italiana, che a seguito dei tagli ventennali di spesa pubblica ha ridotto significativamente l’offerta e, in troppi casi, la qualità del servizio sanitario.

Responsabilità medica

Responsabilità medica

Il clima di sfiducia degli utenti verso tutto il sistema sanitario, che si traduce in numerosi casi di aggressione fisica nei P.S. (dove a fronte di 50 pazienti in attesa, in condizioni anche serie, operano mediamente due soli medici), ha creato l’insorgenza di un loro meccanismo di difesa conosciuto come “medicina difensiva”, cioè la richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, al fine di evitare l’assunzione di eccessiva responsabilità; il costo di questa pratica è stato stimato in più di 11 miliardi di euro l’anno.

Pertanto, a meno che la Politica non segni un deciso cambio di rotta, interrompendo la dinamica dei tagli ai posti-letto e restituendo motivazione e dignità al personale sanitario, questa tendenza pare sia destinata ad aumentare.

Dal punto di vista patrimoniale, i medici che vengono colpiti dai procedimenti risarcitori, una volta conclamata la propria responsabilità, finiscono con l’essere esposti al rischio di vedersi bloccare (o di perdere) tutti i propri beni a seguito di un sequestro preventivo o di altre iniziative messe in atto da chi si ritiene danneggiato, ed ogni azione tardiva volta alla tutela di quel patrimonio diverrà inefficace a causa, appunto, della strumentalità con cui essa è stata effettuata.

Le assicurazioni mediche, poi, spesso non riescono a coprire tutti i rischi. E’ fondamentale, quindi, che ciascun medico agisca preventivamente, tutelando sé stesso ed i propri familiari prima dell’insorgenza di un problema, e non dopo (è sufficiente la ricezione anche di una semplice diffida per eliminare o affievolire la buona fede di fonte al giudice). Una giusta prevenzione può essere attuata efficacemente attraverso la pianificazione patrimoniale, che è un procedimento semplice, messo in atto con il necessario ausilio di esperti professionisti, grazie al quale una eventuale e futura azione risarcitoria da parte di un terzo potrà essere ricondotta ad una sola parte del patrimonio (o a nessuna parte di esso), e non all’intero.

Il costo di tale consulenza, nonostante può coinvolgere anche quattro figure professionali (notaio, avvocato, commercialista e consulente finanziario) è enormemente più basso di quello derivante dal blocco dei mezzi operato a seguito di un giudizio civile o penale, in occasione dei quali soltanto le parcelle di avvocati e periti possono raggiungere la cifra di 20.000 euro (N.B. solo per il primo grado di giudizio), ed il risarcimento medio riconosciuto al danneggiato è pari a circa 90.000 euro.

Se sei un medico o un manager, forse potrebbe interessarti sapere come tutelare il tuo patrimonio familiare in caso di responsabilità professionale

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