Maggio 10, 2026
Home Posts tagged polizza unit linked

Quanto peserà la vicenda Eurovita sul futuro del modello della “bancassicurazione”?

Il business model della bancassicurazione già trent’anni, eppure è bastata una sola compagnia in difficoltà finanziaria per spezzare la catena di fiducia che vedeva nelle assicurazioni l’ultimo baluardo del “capitale garantito”.

Da quando il “caso Eurovita” è ufficialmente scoppiato, in molti hanno rilevato come questa vicenda possa generare effetti spiacevoli a tutto il modello di business della c.d Bancassicurazione. Per bancassicurazione si intende la pratica degli istituti bancari di vendere e promuovere prodotti assicurativi che hanno caratteristiche di investimento, come le assicurazioni sulla vita nelle varianti di polizza index linked e soprattutto di polizza unit linked. Fanno parte di questo business model anche i prodotti assicurativi legati ai mutui, ossia quelle polizze “a capitale assicurato decrescente” che consentono a chi stipula un mutuo di rendere possibile ai propri familiari l’estinzione del debito anche in caso di sua dipartita, oppure di proteggere la casa da incendi, scoppio e danni vari. Non rientra nella bancassicurazione, invece, la stipula di polizze RC Auto, che ancora fanno parte del portafoglio prodotti degli assicuratori e ormai sono appannaggio delle compagnie assicurative che le distribuiscono online a costi più bassi.

Nonostante la finalità di sottoscrivere una polizza vita sia quella previdenziale e non esattamente quella finanziaria pura, anche le polizze vita “a gestione separata” vengono spesso considerate da chi le sottoscrive – e spesso anche da chi gliele consiglia – delle vere e proprie forme di gestione del risparmio, anche perché la somma pagata viene effettivamente investita dalla compagnia in titoli di Stato o strumenti finanziari diversi, ma sempre con basso profilo di rischio in modo da garantire a scadenza il capitale e un rendimento minimo. Le polizze vita con finalità di investimento sono le unit linked, nelle quali le somme versate verranno impiegate in un paniere di attività che segue l’andamento dei mercati finanziari di riferimento (azionari, obbligazionari, etc), e che possono quindi generare o meno un rendimento positivo.

La collaborazione tra banche e compagnie assicurative per la distribuzione di prodotti assicurativi è nata in Italia nei primi anni ’90, e traeva spunto dall’esperienza francese dei primi anni ‘70. L’inizio di questa collaborazione stretta è databile nel 1989 con la seconda Direttiva Europea sulle banche, grazie alla quale le nuove regole di libero insediamento delle banche all’interno del territorio europeo accresceva il livello di concorrenzialità del settore. Con tale direttiva, la linea netta di separazione tra il settore assicurativo e bancario scompare, e si diffondono le partecipazioni reciproche tra banche e imprese del settore assicurativo. Questo processo di “globalizzazione finanziaria” spinge alla nascita di nuove sinergie, nuovi prodotti e contratti innovativi. Da qui, la spinta di banche e compagnie assicurative verso la “bancassicurazione”, che compensava con nuove fonti di ricavo il calo del margine d’interesse.

In questo contesto sono nati, anche nel mercato italiano, prodotti assicurativi ad alto contenuto finanziario, che a loro volta hanno spinto verso la crescita di alcuni modelli di bancassicurazione, tra i quali quello maggiormente diffuso è basato su una semplice partnership; questa permette alle banche di vendere prodotti assicurativi tramite i loro sportelli, collaborando con una o più imprese assicurative idonee a costruire una offerta diversificata e completa, nella più totale autonomia gestionale da parte della imprese coinvolte. E’ proprio sotto l’egida di questo modello distributivo che la compagnia Eurovita ha operato e si è sviluppata negli anni, stringendo importanti accordi commerciali con numerose reti di consulenza finanziaria e con decine di banche regionali e nazionali.

Non è un caso, pertanto, che allo scoppio della “questione Eurovita” il mondo della consulenza finanziaria è andato in fibrillazione, poichè i clienti coinvolti erano decine di migliaia, e a molti di questi le polizze a gestione separata, e cioè quelle che più rischiano da una eventuale messa in liquidazione della compagnia, erano state “vendute” come strumenti di investimento ultra sicuri e privi di ogni rischio sul capitale. Con la crisi di Eurovita, pertanto, c’è il forte timore di una possibile prossima crisi di fiducia da parte dei consumatori verso l’intero settore assicurativo. Non a caso nel corso del 2023 i riscatti delle polizze vita stanno aumentando a livelli mai visti prima, ed è facile prevedere che, non appena terminerà il periodo di congelamento dei riscatti delle polizze Eurovita (previsto per il 30 Giugno ma probabilmente prorogato al prossimo 30 Settembre), assisteremo ad una corsa al disinvestimento che solo l’acquisizione della compagnia da parte di gruppi bancari super-solidi potrà mitigare.

Serve, pertanto, rassicurare il pubblico dei risparmiatori con una strategia che, accanto ad un ultimo rinvio dello sblocco dei riscatti, preveda una soluzione immediata da parte dei gruppi bancari che acquisiranno le quote di attività di Eurovita, in modo tale da avere un periodo di tempo sufficiente per rassicurare gli assicurati-investitori, uno per uno, sulla riconquistata sicurezza del proprio capitale di polizza. Il tempo trascorso dal primo blocco dei riscatti, infatti, è già stato troppo lungo per non gettare un ombra sul settore assicurativo e per non convincere gli investitori che il conto corrente e/o i titoli di stato siano gli strumenti più idonei, in questo momento storico di grandi incertezze economiche, per rifugiarsi nella eterna illusione del “capitale garantito”, che garantito non è mai.

 

“Sapevate che…?” Pillole formative e curiosità su donazioni, successioni e polizze assicurative

Eredità contese, polizze unit linked, donazioni di denaro ai figli, diritto di abitazione ed altri aspetti di tutela del patrimonio in piccole “pillole” di informazione. Per consulenti finanziari e investitori evoluti….ma non troppo.

La tutela degli interessi patrimoniali è un settore molto vasto, in relazione al quale rimanere indietro o poco aggiornati può fare la differenza, soprattutto per i detentori di patrimoni di una certa entità. Di seguito alcune “pillole” informative su alcuni argomenti di grande attualità. Alcuni conosciuti, altri un pò meno; in ogni caso, tutti utili per verificare il proprio livello di conoscenza o per ricevere spunti di approfondimento.   

Successione

Le cause successorie durano mediamente 9 anni
Le eredità contese rappresentano un evento piuttosto frequente nelle famiglie dei patrimonials[1], e non di rado finiscono in tribunale, dove rimangono per molto tempo alla mercè dei lunghi tempi della Giustizia. La durata di una causa civile per eredità contesa dipende da molti fattori specifici, relativi alle singole pretese degli eredi, a cui si aggiungono motivazioni che nulla hanno a che vedere con la vicenda ereditaria, come le sostituzioni dei magistrati, gli scioperi dei tribunali, il c.d. “carico di ruolo”, ossia il cronico arretrato che porta il giudice a lunghi rinvii – anche superiori ad un anno – unicamente per via dell’eccessivo numero di procedimenti da esitare. Per questi motivi, potrebbero volerci anche dieci anni per arrivare ad una sentenza finalmente esecutiva. Infatti, i provvedimenti possono essere impugnati davanti la Corte d’Appello e, successivamente, innanzi la Cassazione, bloccando così il normale ciclo di vita del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Le polizze unit linked a causale mista (Ramo I e ramo III) sono impignorabili anche se la componente finanziaria è prevalente.
Dopo alcune sentenze contraddittorie e di non semplice interpretazione, la Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C-542/16, del 31 maggio 2018) ha fatto chiarezza sul tema della impignorabilità delle polizze unit linked, precisando che qualunque contratto di assicurazione sulla vita che, in cambio del pagamento di un premio da parte del contraente, preveda una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento dedotto in contratto. La sentenza della Cassazione n. 6319/2019, inoltre, ha decretato che le polizze unit linked sono caratterizzate da una componente causale mista, finanziaria e assicurativa, e che non rileva che la componente finanziaria sia prevalente, poiché se esiste una congrua copertura assicurativa calcolata secondo il rischio demografico, il contratto Unit Linked è a tutti gli effetti una assicurazione sulla vita, e pertanto coperto dalle garanzie di impignorabilità e insequestrabilità di cui all’art. 1923 del Codice Civile.
Rimane ferma, comunque, la possibilità di “smontare” una polizza unit linked in caso di illecito penale commesso dal contraente, anche in presenza di interessi meritevoli di tutela.

Sottoscrivere oggi una polizza unit linked assicura che, in casi di futura tassazione delle polizze, quella sottoscritta prima dell’entrata in vigore di nuove imposizioni  ne sarà esente, perché la nuova norma non potrà avere effetto retroattivo.
Secondo la Commissione tributaria regionale Lombardia (sentenze n. 1864/2021 e 1865/2021), le polizze unit linked, hanno natura previdenziale anche se la componente finanziaria dovesse essere prevalente e se la compagnia emittente è di diritto estero. Di conseguenza, esse non scontano le imposte sostitutive né devono essere inserite nel quadro RW, dal momento che non generano redditi di natura finanziaria. La vicenda da cui è scaturita questa decisione derivava da presunti redditi di capitale dell’anno 2012 calcolati sulle rendite da disponibilità finanziaria accertate e detenute in Lussemburgo (le quali, se non fossero di natura assicurativo-previdenziale, sarebbero assoggettabili ad Irpef). In particolare, L’Agenzia delle Entrate riteneva che tali attività finanziarie fossero solo formalmente di natura assicurativa e si dovessero esporre obbligatoriamente in dichiarazione nel quadro RW e esposte a tassazione in Italia.
Nonostante questo tentativo di imporre una tassazione su strumenti assicurativi sia andato a vuoto, sono anni ormai che si discute della possibilità di sottoporre a tassazione ordinaria anche le polizze vita, ma qualunque nuova normativa non avrebbe effetto retroattivo. Pertanto, se si sta valutando il ricorso a questo strumento di tutela del patrimonio personale e familiare, sarebbe meglio farlo adesso.   

Per garantire l’applicazione della corretta aliquota sulle donazioni di denaro genitori-figli è necessario che tale donazione avvenga per atto pubblico. Diversamente l’Agenzia delle Entrate applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi 8%).
Con la circolare 30/E dell’11 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tassazione delle donazioni “indirette”, facendo emergere importanti considerazioni. Infatti, la circolare afferma che la donazione indiretta dai genitori ai figli dovrebbe essere tassata con l’aliquota massima dell’8% qualora dovesse emergere da un accertamento, e  con l’aliquota del 4% (e con le relative franchigie fino a 1,5 milioni) se invece si tratta di una donazione indiretta regolarmente registrata. Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro ad un figlio, avvenuta senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi devono essere stati impiegati per l’acquisto di beni o servizi. Diversamente, in sede di successione, i fratelli che non hanno ricevuto uguale trattamento potrebbero pretendere la loro quota per lesione di legittima (azione di riduzione).
Se il denaro donato al figlio serve per acquistare casa, all’atto del rogito il notaio chiederà l’origine dei fondi, e tale origine verrà specificata nell’atto, configurandosi così la liberalità indiretta. Invece, se in una compravendita immobiliare a favore del figlio il denaro viene trasferito con assegno circolare emesso dal genitore direttamente a favore del venditore (e non con bonifico al figlio che formalmente acquista la casa), non ci sarà né donazione liberalità indiretta, per cui non si “brucia” franchigia donativa e, in caso di successiva vendita dell’immobile, non esiste per il futuro compratore il rischio di una revocatoria ventennale come nelle normali donazioni.

Gli eredi possono chiedere alla banca le copie degli e/c bancari del de cuius anche oltre 10 anni indietro
La richiesta degli estratti conto bancari da parte degli eredi è un passaggio piuttosto frequente negli eventi successori, e viene effettuata di solito per ricostruire l’asse ereditario del defunto e procedere così alla sua stima. Inoltre, tale richiesta può servire, tra le altre cose, a verificare se sono stati effettuati dei prelievi non autorizzati dal conto corrente del de cuius, oppure se quest’ultimo ha fatto delle donazioni di denaro in favore di terzi, impoverendo così l’asse ereditario. La banca è obbligata a fornire tutta la documentazione relativa agli ultimi dieci anni, riguardante non solo i movimenti di conto corrente, ma anche eventuali mutui, cassette di sicurezza, depositi titoli, piani di accumulo in fondi comuni, gestioni patrimoniali, libretti di risparmio e polizze, nonché la movimentazione avvenuta su questi strumenti. Relativamente alle richieste di informazioni che vanno oltre ai dieci anni addietro, teoricamente la banca può negare il rilascio degli estratti conto, poiché  sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto degli eredi ad ottenerle, ma di fatto è raro che ciò accada, e le banche si attengono a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che nel 2017 ha obbligato gli istituti di credito ad ottemperare anche a questo tipo di richieste.

Il Diritto di Abitazione è impignorabile dal creditore, ma è soggetto ad eventuale azione revocatoria 
Il Diritto di Abitazione è un diritto reale di godimento grazie al quale il titolare riceve – o si riserva – il diritto di abitare una casa e soddisfarei i propri bisogni abitativi. Ha poco a che vedere con l’usufrutto, e a differenza di questo il diritto di abitazione non può essere pignorato né , per esempio, ipotecato. La sua trascrizione nei registri immobiliari, se avvenuta prima di un eventuale pignoramento, è opponibile al creditore pignorante, che potrà anche vendere la casa all’asta, ma l’immobile continuerà ad essere gravato dal diritto di abitazione. Tuttavia, il diritto di abitazione può essere impugnato da parte del creditore, il quale potrà proporre azione revocatoria entro 5 anni dalla stipula dell’atto di concessione del diritto di abitazione, ottenendone la revoca qualora riesca a dimostrare che la costituzione del diritto di abitazione sia stata messa in piedi allo scopo di sottrarre l’immobile ai tentativi di recupero del credito.

[1] Individui nati tra il 1955 ed il 1965, con un patrimonio minimo pari a 750.000 euro, tra denaro disponibile e immobili. Si tratta, per lo più, dei genitori dei c.d. millennials, e rientrano nella più ampia categoria dei babyboomers.