Maggio 30, 2026
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La responsabilità civile dei patrimonials e l’accantonamento per il “non si sa mai”

Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro “per ogni evenienza” anziché proteggersi con una polizza assicurativa di responsabilità civile e/o professionale. Il problema è che, quando l’evenienza si verifica, il denaro accantonato spesso non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi.

Stavo saldando, mi è partita una fiamma. Non sapevo che nell’intercapedine ci fosse un materiale coibentante infiammabile“. Così ha dichiarato, in preda alla disperazione, il fabbro che qualche settimana fa, chiamato da un inquilino, stava installando una cassaforte in un attico torinese da cui, come hanno stabilito i vigili del fuoco, è partito l’incendio.  Da quel momento il professionista delle casseforti è sotto indagine della procura – l’accusa è di incendio colposo – e presto dovrà rendere conto in sede civile del risarcimento di tutti i danni causati dal rogo che ha distrutto i piani alti di un isolato in pieno centro del capoluogo piemontese.

Da un istante all’altro, il tempo di una scintilla che ha acceso del materiale infiammabile, e il fabbro – con ditta operante nel settore da lunga data – si ritrova debitore di qualche milione di euro. Infatti, il valore stimato degli appartamenti andati distrutti è di circa 2,5 milioni di euro, più i danni non patrimoniali-biologici per gli inquilini che faranno salire l’importo complessivo ben oltre i 3 milioni. La domanda è: come farà a pagare? L’assicurazione di responsabilità professionale, qualora ci sia, coprirà l’intera cifra, o prevede una franchigia? La polizza rischio incendio dell’edificio rifiuterà di coprire i danni, oppure risarcirà gli inquilini e poi si rivarrà sul fabbro?

Questa vicenda di cronaca insegna una piccola grande verità: se sei un professionista o un imprenditore, il rischio di diventare debitore senza aver contratto formalmente un debito è sempre presente, soprattutto quando si parla di responsabilità professionale verso terzi. In realtà, anche la “semplice” responsabilità civile può determinare l’obbligo di risarcire danni causati a persone o cose e non riguardanti la famiglia, e ciò può avvenire sia in forma diretta che indiretta. L’importante è assicurarsi, in modo tale da invertire il processo di rimborso da parte della compagnia: non all’assicurato autore del danno, ma direttamente a chi lo ha subito.

La fonte normativa di questa particolare tipologia di copertura assicurativa sta nell’art. 1917 del Codice Civile, che rispetto all’assicurazione di responsabilità civile recita “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato da quanto questi deve pagare ad un terzo in considerazione di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Pertanto, una polizza del genere assicura il patrimonio dell’assicurato, e più precisamente lo copre dal rischio di potenziale diminuzione di patrimonio derivante da un eventuale risarcimento a terzi. Di conseguenza, si stratta di uno strumento di protezione patrimoniale che, agendo dal lato della prevenzione, dovrebbe essere utilizzato da qualunque patrimonial[1].

Come tutte le coperture assicurative, bisognerà prestare grande attenzione al massimale assicurato, e cioè alla somma massima che l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato in caso di sinistro a lui imputabile per fatto non doloso. Questo massimale, infatti, potrebbe essere automaticamente decurtato da una franchigia che, sebbene faccia scendere il prezzo della polizza anche del 30-40%, si rivela come un boomerang allorquando il danno causato a terzi è di entità elevata, come nel caso del fabbro torinese. In casi come quello, infatti, una franchigia del 10% significherebbe lasciare nelle mani dell’assicurato l’obbligo di pagare diverse centinaia di migliaia di euro di tasca propria.

In ogni caso, non c’è contenzioso civile che non richieda l’intervento di un avvocato che sostenga la propria difesa e cerchi di limitare i danni. Gli avvocati, però, costano parecchio, così come può essere piuttosto elevata la c.d. soccombenza nelle spese legali della controparte in un eventuale procedimento civile di natura risarcitoria. Di conseguenza, sottoscrivere l’appendice di polizza – o meglio ancora una polizza dedicata – per la copertura delle spese legali in caso di controversia è un ulteriore atto di protezione patrimoniale che però deve sottostare a precise regole di “ingaggio”: è l’assicuratore che si occupa della gestione della vertenza e di organizzare la linea difensiva, e l’assicurato deve accettare la linea e non deve prendere iniziative personali con la controparte. In quest’ultimo caso, infatti, le spese sostenute non verrebbero rimborsate dalla compagnia. Contestualmente, esiste l’obbligo per l’assicurato di collaborare senza ostacolare in alcun modo l’operato della compagnia nella gestione della vertenza. In caso contrario, quest’ultima può rivalersi sull’assicurato per eventuali sue inadempienze degli obblighi contrattuali.

In definitiva, l’effetto più benefico di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e/o professionale è quello, da un lato, di trasferire il rischio ad un terzo soggetto (la compagnia assicurativa) e, dall’altro, quello di accantonare risparmio per altri scopi, più concreti e “performanti”, del non si sa mai. Eppure, Sono ancora tanti i babyboomers che accantonano denaro per ogni evenienza e non si proteggono attraverso una di queste polizze così utili e pratiche, vivendo quindi “pericolosamente” la propria vita lavorativa. Spesso, infatti, quando la famigerata evenienza si verifica, il denaro accantonato non è nemmeno sufficiente a rifondere il danno ai terzi, e diventa necessario fare ricorso all’indebitamento.

[1] Individuo o gruppo familiare detentore di una ricchezza mobiliare e immobiliare pari ad almeno 750.000 euro. Tale classe di individui identifica massimamente i c.d. babyboomer, ossia i nati tra il 1955 ed il 1965, periodo del boom economico italiano.

Il governatore Fontana e i trust di diritto estero. Oltre la politica, ecco cosa ci insegna la vicenda

Il caso dei camici acquistati dalla Regione Lombardia diventa un caso di scuola sul (non) corretto utilizzo del trust come strumento idoneo alla protezione del patrimonio familiare contro l’aggressione di terzi ed alla pianificazione patrimoniale del professionista e dell’imprenditore.

Di Alessio Cardinale*

Raramente ci occupiamo di politica, e quando succede lo facciamo esclusivamente per trattare questioni relative al ruolo dell’Italia nell’Unione Europea e le possibili conseguenze economiche e sociali di scelte troppo spesso prese a beneficio dei paesi del Nord Europa e a danno di quelli del Sud (quella che abbiamo ribattezzato Q.M.E., “Questione Meridionale Europea”). Questa volta, però, la vicenda che vede il Governatore della Lombardia Fontana coinvolto, in qualche modo, nella vicenda della fornitura di camici – ancora tutta da chiarire – da parte dell’azienda del cognato, ci fornisce l’occasione per confrontarci con alcune tematiche a noi care, e cioè la tutela del patrimonio familiare e gli strumenti corretti per attuarla.

In estrema sintesi, il leitmotiv degli avversari politici di Fontana è “…è evidente che Fontana sapesse della fornitura di camici fin dall’inizio, ma nonostante questo affermava di non entrarci nulla…”, mentre quello della difesa è “…il Governatore non è stato preventivamente avvisato dal cognato di quella fornitura, e quando si è accorto della stessa ha chiesto al cognato di rinunciare ai soldi per salvaguardare la limpidezza dell’operazione”. Ecco, di questa querelle ci interessa veramente poco, ma la vicenda è interessante perchè tratta di un acquisto di merce, poi trasformato irritualmente in una donazione di fatto, e della scoperta del passato utilizzo, da parte della famiglia del Governatore, di due trust di diritto estero (Bahamas), con disponibilità pari a 5,3 milioni di euro “scudati” nel 2015, senza il rientro materiale in un conto italiano, serviti per imprecisate esigenze di tutela del patrimonio familiare. Queste premesse fanno diventare la vicenda una sorta di “caso di scuola” per gli addetti ai lavori della consulenza patrimoniale.

Vediamo il perché.

Come raccontano Corriere della Sera e Repubblica, il presunto coinvolgimento di Fontana nelle indagini origina dal suo tentativo di effettuare un bonifico di 250.000 euro alla Dama SpA (società di proprietà del cognato per il 90%, e della moglie dello stesso Fontana per il 10%) da un conto in Svizzera a suo nome detenuto presso la UBS AG, sul quale erano arrivati i famosi  5,3 milioni detenuti fino ad allora da due trust alle Bahamas costituiti dalla madre di Fontana, che quindi era intestataria dei trust. Alla morte di lei (avvenuta nel Giugno 2015), l’atto di costituzione dei trust prevedeva quale “beneficiario economico” proprio il Governatore, il quale era designato anche quale “soggetto delegato”.

Il bonifico effettuato alla società del cognato e della moglie, sostiene Fontana, sarebbe servito a trasformare in una donazione la vendita dei camici alla Regione Lombardia in una donazione di fatto, rinunciando così l’azienda a farsi pagare dalla Regione i 49.353 camici oggetto dell’ordine. Ma non è questo il punto. Il punto è che questo bonifico ha fatto scattare l’allarme nell’Unione Fiduciaria, incaricata da Fontana del trasferimento di denaro, che così bloccava il pagamento  in base alla normativa antiriciclaggio (causale incoerente con il bonifico, disposto da un soggetto “sensibile” per via dell’incarico politico). Come prevede la normativa in tutti i casi di “operazione sospetta”, il soggetto bancario incaricato o la Fiduciaria devono obbligatoriamente (e riservatamente) effettuare una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia, che la gira alla Guardia di Finanza e alla Procura per le indagini di rito.

C’è da dire che il conto svizzero di Fontana detenuto presso l’UBS è completamente lecito, la Svizzera ha cessato già da qualche anno di essere un paradiso fiscale ed è rientrata nell’elenco dei paesi in “white list”. Per un personaggio politico, semmai, l’aspetto più difficile da spiegare è proprio l’utilizzo dei trust di diritto estero, dal momento che l’Ordinamento italiano permette di crearli liberamente nel nostro Paese, purchè siano coerenti allo scopo per il quale sono stati costituiti. Ed infatti, qualche giorno dopo la segnalazione i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria si recavano nella sede dell’Unione Fiduciaria, acquisivano gli atti e il 9 Giugno ascoltavano il responsabile della funzione antiriciclaggio, mentre Fontana, due giorni dopo, chiedeva alla Fiduciaria di non effettuare più il bonifico.

Un secondo aspetto, molto importante, è quello della qualità di “soggetto delegato” attribuita a suo tempo dall’intestataria dei trust al Governatore. Tutto lecito, per carità, ma piuttosto ingenuo da parte di chi dovrebbe rimanere del tutto estraneo dalla gestione, anche futura, di somme così ingenti, soprattutto se provenienti da una c.d. voluntary disclosure (cioè dal rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero),  e dimostrare di non essere stato il vero “dominus” di quei trust e di quelle somme in essi contenute (perché è questo il sospetto, ovviamente tutto da dimostrare, che chiunque sta nutrendo in questo momento).

Per tutti questi motivi, la vicenda che coinvolge il Governatore Fontana diventa un “caso di scuola” – in negativo – sia per gli addetti ai lavori che già si occupano di consulenza patrimoniale, sia per coloro (consulenti finanziari, ad esempio) che vorrebbero occuparsene per ampliare il proprio mercato e, soprattutto, le proprie competenze. In relazione ai trust, pertanto, il messaggio è uno solo: “vietato improvvisare”. E se è vero che, in caso di responsabilità personali acclarate o anche soltanto temute, la paura di un sequestro preventivo dell’intero patrimonio familiare è più che giustificata – in Italia, prima ti becchi il sequestro di tutto, poi devi faticosamente dimostrare il coinvolgimento di una sola parte di esso nell’eventuale illecito commesso – è anche vero che, nel progettare una struttura di protezione di quel patrimonio, bisogna usare strumenti credibili, che rispondano a loro volta a criteri e bisogni altrettanto credibili. E i trust di diritto estero non lo sono, soprattutto se, una volta scelti e costituiti, non si lascino lì dove sono, a dormire nelle loro segrete stanze, assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Molto meglio – se non si hanno troppi scheletri nell’armadio – utilizzare i trust di diritto italiano, che riescono a porre una barriera efficace contro i creditori, o le fondazioni (oppure entrambe le soluzioni). Lo sanno bene persino coloro che in questo momento attaccano politicamente la Lega, facendo leva su questa vicenda. Il PD, per esempio, con le 68 fondazioni costituite dagli allora D.S. ed oggi riunite nella galassia della Fondazione Enrico Berlinguer (che probabilmente si rivolta nella tomba), è riuscito nell’intento di rendere non più aggredibile dalle banche il patrimonio ereditato dal PCI (in totale circa 500 milioni suddivisi tra 2.400 immobili, opere d’arte, depositi bancari), e a non pagare debiti che già nel 2004 ammontavano a 82.585.000 € (BNL), 32.645.000 € (Banca IMI) e 10.124.000 € (Efibanca). Debiti che, in tutta probabilità, verranno accollati ai contribuenti per via di una garanzia posta dal Governo sulla gran parte di quell’ammontare che origina dal debito dell’Unità (circa 81 milioni di euro).

Roba da far impallidire i “principianti” della Lega, con i loro “miseri” 49 milioni già in via di (lunghissima) restituzione allo Stato, e i consiglieri economici della famiglia del Governatore, rei di avere improvvisato e di non aver messo a frutto l’unica risorsa gratuita, in tema di Trust: la lungimiranza.

* Direttore editoriale di Patrimoni&Finanza

La protezione dei patrimoni familiari: prevenire i problemi tutelando gli interessi meritevoli

Per sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, bisogna capire da quali rischi tutelarsi e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono proteggere.

La continua evoluzione normativa in materia di responsabilità personale per danni a terzi, accompagnata all’attuale contesto economico in rapida trasformazione per via della rivoluzione digitale, ha riacceso da tempo l’attenzione sulle categorie di persone che, per via dei possibili effetti derivanti dalle responsabilità tipiche della propria professione, rischiano di compromettere il patrimonio personale e familiare.

Le conseguenze di un’aggressione da parte di terzi (creditori, Stato) diventa ancora più grave in presenza di figli e/o familiari in condizione di disabilità, per via delle garanzie patrimoniali che verrebbero meno in assenza di strumenti di tutela. In ogni caso, è bene sapere che esistono strumenti capaci di soddisfare i c.d. interessi meritevoli di tutela, come la famiglia, i minori, i disabili, le coppie di fatto o la tutela del tenore di vita in terza e quarta età. Tutti questi interessi, inseriti con intelligenza all’interno di un progetto di difesa del patrimonio, possono prevalere sugli interessi di terzi, anche se questi ultimi sono fondati e forniti di titoli esecutivi, limitando fortemente i rischi patrimoniali.

Su tutti, assumono particolare rilevanza i rischi imprenditoriali e/o professionali di mala gestio o di responsabilità patrimoniale in caso di fallimento, nonchè i rischi familiari legati a separazioni, divorzi o conflitti tra eredi.

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La responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Tale responsabilità è circoscrivibile, talvolta, per mezzo delle limitazioni offerte da alcuni particolari strumenti giuridici, come il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione, la polizza vita ed il fondo pensione (ma non solo). Caratteristica comune a questi strumenti è la supremazia degli interessi meritevoli di tutela (esigenze abitative dei figli, fino alla loro indipendenza economica, nel caso del fondo patrimoniale, o la tutela di un figlio disabile, negli atti di destinazione) e della c.d. finalità previdenziale nel caso della polizza vita e del fondo pensione.

Esiste anche un più sofisticato sistema di protezione degli asset patrimoniali, costituito dal conferimento degli immobili in società di persone (s.s., s.n.c. e s.a.s.). Esso consente di far prevalere, sugli interessi dei creditori del socio (es. istanza di pignoramento delle quote di una s.n.c.), quelli della compagine sociale, dal momento che l’espropriazione di una o più quote produrrebbe l’effetto inaccettabile di inserire nella compagine sociale un nuovo soggetto, a prescindere dalla volontà degli altri soci (effetto non ammissibile, secondo la Corte di Cassazione).  Pur consentendo un livello di difesa ancora più efficace – le quote societarie rimangono impignorabili per tutta la durata della società, generalmente lunghissima – tale soluzione è di difficile attuazione sia per la sua “sproporzione” rispetto alle esigenze della famiglia, sia per le imposte molto elevate, giustificabili solo in presenza di un notevole patrimonio immobiliare (ma anche in questo caso è preferibile, in una corretta pianificazione patrimoniale, adottare la soluzione del Trust).

In ogni caso, gli interessi e finalità descritte, prevalgono quasi puntualmente nelle aule di tribunale (in tutti i gradi di giudizio) sugli interessi dei terzi creditori, soprattutto qualora gli strumenti utilizzati siano asserviti ad una logica credibile e proporzionata ai soggetti da tutelare. Il tema di cui parliamo non prevede, da parte dei potenziali utilizzatori di questi strumenti, alcuna titubanza o incertezza: chi ha formato un patrimonio mobiliare e immobiliare (piccolo o grande che sia), e contestualmente esercita una professione che lo sottopone a responsabilità ed a possibili richieste di risarcimento, deve agire in via preventiva, costruendo un sistema di protezione dei propri averi, nell’osservanza delle regole del nostro Ordinamento, a beneficio dei figli e delle generazioni successive.

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Certamente esistono diversi modi per realizzare differenti gradi di protezione – tutti diversamente efficaci – eppure sono moltissimi gli imprenditori ed i professionisti che cadono nell’errore di non proteggersi per tempo dalle eventuali conseguenze di sbagli (commessi anche in buonissima fede) e dall’assalto di “nuovi creditori” (i clienti danneggiati) di cui anche pochi mesi prima di un evento sfortunato (o di un errore professionale) non si conosceva neanche l’esistenza. Si tratta di forzare il proprio animo: quando tutto va bene, e gli utili scorrono copiosi, ci si sente invincibili, e gli imprevisti sembrano toccare solo gli altri. Quando toccano noi, la differenza tra l’essere stati previdenti, ed il non esserlo stati, consisterà nel sequestro preventivo di tutto – proprio tutto – il patrimonio (soprattutto quello liquido, conti correnti e depositi), ed un logorante procedimento civile, durante il quale gli avvocati diventano dei veri e propri membri della famiglia, ed il tenore di vita diminuisce vertiginosamente (i conti vengono bloccati dal sequestro, ed è possibile goderne solo nei limiti della sussistenza).

Pertanto, al fine di sviluppare un efficace piano di protezione patrimoniale, è opportuno, prima di tutto, capire quali sono i rischi professionali da cui è necessario cautelarsi, e quali sono gli asset di ricchezza che si vogliono tutelare. Ogni strumento di protezione patrimoniale ha, infatti, una sua vocazione: esistono strumenti capaci di proteggere esclusivamente beni mobili o immobili registrati e strumenti che, invece, sono in grado di proteggere unicamente i risparmi liquidi. Inoltre, ciascuno di questi strumenti si differenzia dall’altro per il diverso grado di protezione che può offrire: dalla semplice riservatezza alla vera e propria segregazione.

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La protezione del patrimonio familiare. Conferire gli immobili in una società di persone

Attraverso una S.a.s. è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale del patrimonio. Ma occhio alle imposte di registro

Il conferimento dei propri cespiti all’interno di una società di persone, oggi, costituisce una delle migliori forme di “blindatura preventiva” del proprio patrimonio immobiliare.

Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna, ed il creditore personale di un socio non potrà pretendere la liquidazione coattiva della sua quota sociale finché dura la società. Inoltre, attraverso il particolare funzionamento della s.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche del passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione della società (ed assumono la qualifica di soci accomandatari – illimitatamente responsabili), ed altri che non lo sono (ossia i soci accomandanti – limitatamente responsabili).

Alcune sentenze di merito ed il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte chiariscono l’attuale orientamento dei tribunali verso le pretese dei creditori particolari del socio di una s.n.c. o di una s.s.. Ad esempio, il Tribunale di Rimini (sentenza del 12 maggio 2016) ha stabilito che “….va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02)….”.

Inoltre, secondo l’art. 2305 del cod. civ., il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest’ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso risultino insufficienti a soddisfarlo. Pertanto, soltanto dopo aver terminato la fase di liquidazione della società, ed una volta assegnata la quota di spettanza ai singoli soci, sarà possibile per il creditore personale del socio far valere i propri diritti su quanto assegnato al proprio debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2609/76).

Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata. Questo perchè il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del socio effettivo con il creditore o con un terzo soggetto, e ciò costituirebbe una modifica che confligge con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991).

A tale la regola generale dell’insequestrabilità delle quote societarie si può ovviare solo nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, per cui sarà bene non dimenticare di non inserire mai questa previsione.

In relazione al conferimento degli immobili ed alla determinazione del reddito, è interessante effettuare un confronto tra le società di persone e l’istituto del Trust. La società semplice, per esempio, all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria. Il trust, all’atto di conferimento, sconta invece l’imposta di donazione con l’aliquota ridotta (sebbene l’Autorità Finanziaria si sia ostinata, fino al nuovo pronunciamento della Cassazione, a pretendere l’applicazione di un’aliquota all’8 per cento), e nel caso di conferimento di immobili il risparmio è notevole.

Pertanto, a prima vista sembrerebbe più conveniente conferire gli immobili in un Trust, ma le sue caratteristiche peculiari, rispetto a quelle di una società, richiedono un esame più approfondito.

 

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Le polizze vita e la loro intestazione fiduciaria: nessuna protezione in assenza di un uso credibile

L’Intestazione Fiduciaria è di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza vita, ma solo se prevale la finalità previdenziale.

La polizza vita, strumento sul quale si sono concentrate le attenzioni delle banche-reti, ancora oggi viene raccomandata, dagli addetti ai lavori, in funzione della sua impignorabilità e della sua insequestrabilità, che le sono riconosciute dal nostro codice civile. L’art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Ma è proprio vero?

Sì, ma solo in parte. L’efficacia della previsione di cui al Codice Civile, infatti, subisce una limitazione ogni volta che, della polizza assicurativa, si fa un uso sconsiderato e non corrispondente alle sue finalità.

Per cominciare, nulla può una polizza di fronte alle disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (in particolare sui crediti già formalizzati, esistenti ed in situazione di contenzioso alla data di stipula della polizza) e degli eredi. Inoltre, secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita sono attinenti esclusivamente alla garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile, e pertanto l’efficacia dell’art. 1923 del C.C. non tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui ambito ricade il sequestro preventivo.

In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

Ancora – ed è la riflessione più consistente, parlando di polizze vita – bisogna distinguere tra le polizze a Gestione Separata (appartenenti al c.d. Ramo I), e le polizze del c.d. Ramo III (prodotti Unit Linked, con fondi interni), le quali, negli ultimi due anni, sono state oggetto di importanti pronunce della Corte di Cassazione in merito al livello di protezione offerto anche in ambito civilistico. I prodotti del Ramo III, infatti, non determinano, in capo al risparmiatore, l’impossibilità di perseguire i propri obiettivi di investimento e la propria inclinazione al rischio/rendimento, e gli consentono di creare un portafoglio assolutamente in linea con le proprie caratteristiche ed abitudini finanziarie. In pratica, secondo la Suprema Corte, dando al cliente la possibilità di fare ingresso in un circuito di consulenza professionale del tutto simile a quello tipico dei servizi finanziari, verrebbe meno la prevalenza della finalità previdenziale, superata da quella del risparmio/investimento.

Quest’ultima caratteristica sembrerebbe confermata dal particolare regolamento di questa tipologia di polizza, la quale prevede la possibilità di investire in una pluralità di fondi e titoli interni, consentendo al contraente di effettuare gratuitamente tutti i movimenti in entrata e uscita (i c.d. ribilanciamenti del portafoglio) che ritiene opportuni, proprio come in un qualunque sistema di fondi/sicav. Pertanto, alcuni tribunali di merito, nell’attribuire efficacia oppositiva in giudizio ai detentori di polizze, hanno mostrato preferenza per quelle di Ramo I (gestione separata), o per le c.d. multiramo (un mix tra Ramo I e Ramo III) che meglio tutelerebbero la c.d. finalità previdenziale quale interesse meritevole di maggior tutela.

In realtà, anche le c.d. Unit Linked (Ramo III), qualora sottoscritte in forma sostanzialmente vincolante (con commissioni di uscita “a tunnel” almeno quinquennali) e con versamenti graduali sembrano rispondere perfettamente ai requisiti richiesti, dal momento che il deterrente al riscatto anticipato (di solito neanche consentito prima che siano trascorsi 12 mesi), rappresentato dalle commissioni di uscita, permette di coniugare i vantaggi di una gestione attiva e partecipativa del portafoglio con l’indubbia finalità previdenziale sottostante alla sottoscrizione della polizza a simili condizioni contrattuali. Nessun sistema di fondi o sicav è gravato da simili penalità di uscita, e ciò costituisce, in chiave giuridica, un valido argomento di opposizione anche per le polizze Ramo I aventi queste caratteristiche.

La protezione prestata dalla polizza vita aumenta qualora essa venga sottoscritta nell’ambito di un mandato fiduciario, che ne aumenta legalmente il grado di riservatezza nei confronti dei terzi. Le società fiduciarie, infatti, offrono in forma tecnico-professionale la c.d. intestazione fiduciaria, che si realizza due distinti ma ben collegati atti: il primo vincola solamente le parti che lo sottoscrivono (il fiduciante e la società fiduciaria); il secondo vincola i rapporti con i terzi, ma non comporta il trasferimento della proprietà e prevede l’intestazione del bene e la contestuale legittimazione della società fiduciaria ad esercitare i diritti tipici del proprietario. Per questo motivo, l’intestazione fiduciaria è di per sé spesso sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza innanzi ai terzi creditori del fiduciante, i quali rimangono all’oscuro relativamente alla sua esistenza; l’effetto è quello di non farla risultare nel patrimonio del presunto debitore: se non sai che esiste, non la cerchi (in ogni caso, non sai dove cercarla).

L’intestazione fiduciaria, paragonata al trust o alla gestione delle holding famigliari, è più economica (mediamente è gravata da una commissione di apertura una tantum di circa 1.000,00 euro, più una commissione di gestione annuale da 2.000,00 euro in su, a seconda dei beni da gestire e della loro complessità), ma come il Trust permette un’attenta e dedicata pianificazione patrimoniale e fiscale.

Bisogna però farne un uso credibile. Infatti, con la decisione n. 10333/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui, se l’investimento è operato dal cliente per mezzo di una società fiduciaria a cui è attribuita l’intestazione della polizza per conto del fiduciante, il soggetto obbligato al rispetto delle regole di condotta previste dalla normativa è il cliente finale, e non la società fiduciaria. Pertanto, anche nel caso in cui una polizza vita venga sottoscritta tramite mandato fiduciario (e questo venga individuato dai creditori), essa deve apparire sottesa ad un congruo e verificabile interesse meritevole (finalità previdenziale), che prevalga su quello di eventuali pretese di altri soggetti (creditori, Stato).

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I medici come creatori di reddito e ricchezza: serve maggiore educazione finanziaria e protezione del patrimonio

Anche nei medici esiste una ridotta alfabetizzazione finanziaria che può incidere profondamente sulla comprensione dei servizi e sulla protezione del patrimonio.

Come tutti gli italiani, anche i medici stanno vivendo il passaggio di consegne dai c.d. patrimonials ai millennials[1], ossia la nuova generazione di giovani medici nati tra la fine degli anni ’80 e i ‘90. La profonda diversità tra i medici “older” e la nuova stirpe di professionisti si riflette fin dalle abitudini socio-economiche. I millennials, infatti, forti nell’uso quotidiano di tecnologia, prediligono la sharing economy, lasciando poco spazio al modus vivendi che ha caratterizzato la vita delle generazioni precedenti: auto? meglio la moto o il car-sharing; vacanze? airbnb e low-cost; esperienza professionale? meglio all’estero; al lavoro? in bicicletta sportiva di ultima generazione; casa? In affitto, naturalmente (ma se l’acquistano, la vogliono comoda e super-accessoriata).

I medici-millennials si laureano verso i trent’anni e, date le difficoltà del settore, trovano lavoro spesso all’estero (sono almeno 1000 i giovani medici che ogni anno richiedono al ministero della Salute il certificato di onorabilità professionale, richiesto dai sistemi sanitari dei paesi ospitanti), ma spesso tornano in Italia e rimangono a vivere ancora un po’ con i genitori, riuscendo a far decollare la loro carriera molto più tardi; ancora più avanti si sposano (verso i 35 anni) e mettono su famiglia.

I medici-patrimonials, invece, mantengono intatte le caratteristiche della generazione a cui appartengono, ivi compresa una insufficiente educazione finanziaria ed un basso indice di salvaguardia del patrimonio. Infatti, solo poco più del 35% di loro è in grado di definire correttamente alcune nozioni di base dell’Economia, come l’inflazione o il rapporto tra rischio e rendimento, oppure ancora, per esempio, il c.d. rating delle obbligazioni. Salendo di livello, i concetti più elaborati riguardanti le caratteristiche dei servizi e prodotti finanziari registrano percentuali di conoscenza anche inferiori.
Più del 40% dei medici non avrebbe familiarità con alcuno strumento finanziario, ma il rimanente 60% conosce solo gli strumenti di base (titoli del debito pubblico, conti correnti, fondi comuni azionari e obbligazionari).
Come per altre categorie professionali, la ridotta alfabetizzazione finanziaria dei medici incide profondamente sulla comprensione dei servizi che vengono loro proposti e sui mercati in cui essi investono. Infatti, solo una piccola percentuale di loro si mostra in grado di valutare il rapporto rischio-rendimento.
Eppure, come per tutti i risparmiatori, anche i professionisti della medicina hanno una distorta percezione delle proprie competenze in tema di finanza personale e patrimonio familiare, dal momento che una percentuale piuttosto elevata di loro si attribuisce capacità almeno nella media in merito alle decisioni di risparmio, alla comprensione dei i prodotti finanziari di base ed alle scelte di investimento (non solo finanziarie) più utili.
Riguardo al principio della diversificazione (che dovrebbe far parte della preparazione elementare di qualunque soggetto adulto), solo il 10% dei medici conosce i vantaggi di una corretta diversificazione del risparmio tra strumenti di breve, medio e lungo periodo. Invece, per quanto riguarda lo stile di investimento i medici generalmente decidono in maniera autonoma, ma molti di essi raccolgono volentieri i suggerimenti di familiari e colleghi, mentre solo un terzo di essi si rivolge ad un consulente o ad un esperto indipendente.
Questo scenario delinea l’esistenza di forti margini di miglioramento sia in termini di educazione finanziaria, sia di “cultura della delega”.
I medici, abituati durante lo svolgimento della professione alla c.d. delega “ricevuta”, nella vita di ogni giorno non sono diversi da qualunque pater familias, e quindi hanno una media propensione a delegare a terzi (un consulente) una parte del processo decisorio relativo al patrimonio.
Infatti, se la delega alla banca di fiducia (con tutti i rischi che ciò comporta laddove siano presenti logiche di budget di vendita di prodotti finanziari) è notevole, nessun confronto consapevole viene attuato dai medici sulla rimanente parte delle esigenze della famiglia: compravendita di immobili, protezione per sé ed i familiari, programmazione e pianificazione dei bisogni economici di ogni familiare (obiettivi di spesa di medio e lungo periodo), solo a titolo di esempio.

La consulenza ricevuta in banca, però, è del tutto insufficiente quando serve effettuare un piano di protezione del patrimonio, qualunque sia l’esigenza che spinge a realizzarlo. Infatti, le statistiche sugli errori medici e sui risarcimenti, associate alla facilità con cui i pazienti ricorrono ai tribunali (anche in maniera temeraria) per l’accertamento delle responsabilità, determinano nei medici un tasso elevatissimo di probabilità di incappare in un “incidente di percorso” giudiziario almeno una volta durante la propria carriera. La protezione del patrimonio è, quindi, un argomento che dovrebbe essere molto sentito dalla categoria, ma il medico si deve occupare della cura dei pazienti e non ha le competenze (né il tempo) necessarie per occuparsi di queste tematiche così complesse.

Ed infatti non se ne occupa.

Oppure, se lo fa, si rivolge al soggetto meno indicato (banca, collega, amico esperto, assicuratore) rischiando di ricevere soltanto un programma costoso ed improvvisato.
Non è un problema di conflitto di interessi (almeno, non solo quello), ma di competenze: in banca il medico troverà personale preparato sull’apertura di un conto corrente o sulla scelta di un fondo comune di investimento, ma non potrà chiedere, ad esempio, come stipulare un vincolo di destinazione traslativo o una donazione con patto di riversibilità al fine di difendere la propria casa da un possibile attacco di natura civilistica.
Per queste cose, ci vuole un percorso di auto-formazione specifico (per questo, è disponibile il download gratuito dell’ebook edito da PATRIMONI&FINANZA per i rudimenti di Finanza Elementare), e la guida di un consulente patrimoniale esperto in materia di gestione e protezione dei patrimoni.

[1] Individui nati tra il 1980 ed il 1990, destinati ad ereditare i beni familiari dei patrimonials, privi di patrimonio proprio e con lavoro o professione in lenta evoluzione. 

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Strumenti di Difesa del patrimonio: polizza vita, mandato fiduciario, fondo pensione e lease back immobiliare

La protezione dei mezzi finanziari della famiglia dagli attacchi esterni va attuata ancora prima di quella relativa al patrimonio immobiliare.

Le esigenze di protezione del patrimonio si amplificano quando bisogna affrontare una corretta pianificazione anche – e soprattutto – sulle disponibilità finanziarie accantonate durante la vita professionale/lavorativa.

Poter disporre di queste somme (o anche soltanto evitare di renderle aggredibili), infatti, diventa imprescindibile proprio in occasione di qualunque provvedimento cautelativo che l’Autorità Giudiziaria dovesse emettere in capo ad un professionista per presunti danni causati a terzi, sia pure tutti da dimostrare.

Chi esercita una professione che comporta un elevato rischio di richieste di risarcimento (si pensi ai medici, oppure agli ingegneri edili, o ai chirurghi plastici) deve valutare per tempo una efficace struttura di protezione che consenta alla sua famiglia di non vivere disagi economici eccessivi e poter affrontare i costi di una difesa che può durare anche diversi anni.

Relativamente alle somme di denaro, esistono forme deboli di protezione (co-intestazione dei conti e dei depositi, esclusione dalla titolarità degli investimenti, semplice potere di delega sul conto corrente etc) che, oltre a subire accertamenti pressoché immediati grazie all’Anagrafe Conti, in realtà determinano un inutile fumus attorno alla figura di chi quelle somme le ha procurate con il proprio lavoro. In realtà, è bene osservare sempre un principio di congruità di fronte alle autorità (un medico con 30 anni di  carriera non può essere nullatenente!), e mettere in piedi strutture di protezione credibili, supportate da strumenti finanziari altrettanto credibili e finalizzati ad un obiettivo specifico.

Per quanto riguarda la Polizza Vita, ad esempio, il Codice Civile ne riconosce l’impignorabilità e l’insequestrabilità (art.1923), e le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

La natura assicurativa delle polizze vita resta innegabile, dal momento che tale natura è stabilita a chiare lettere dal legislatore europeo e nazionale, e l’assenza di una garanzia di restituzione delle somme assicurate non impedisce al contratto di essere qualificato come assicurativo. In caso di disputa in tribunale, ogni giudice deciderà caso per caso. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza vita, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve apparire sottesa ad un interesse meritevole, che prevalga sulle pretese di altri soggetti. Infatti, la c.d. finalità previdenziale, soprattutto se messa in atto con il giusto tempismo (e quindi non l’attimo prima o l’attimo successivo all’arrivo di una citazione in giudizio…) si oppone con successo a qualunque istanza di terzi che tentino di rendere inefficace la protezione dei valori mobiliari utilizzati per la copertura assicurativa.

Inoltre, se esaminiamo lo strumento assicurativo dal punto di vista successorio, la polizza sconta due altri vantaggi non indifferenti:

  1. i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, non pagheranno alcuna imposta di successione;
  2. la natura del beneficiario non va confusa con quella dell’erede, essendo le due figure diverse tra loro; ne consegue che il denaro contenuto nella polizza viene incassato dai beneficiari/eredi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità (perché ad es. gravata da ingenti posizioni debitorie del de cuius).

L’intestazione fiduciaria, usata preventivamente all’assunzione di un debito, sarebbe di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante e di fronte ai terzi, i quali rimangono all’oscuro dell’appartenenza dei beni al patrimonio del fiduciante; l’effetto è quello di non farli più risultare nel loro patrimonio, ma non si tratta di un atto di magia: le società fiduciarie, infatti, potrebbero essere obbligate a svelare l’identità del fiduciante a seguito di una richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria, per cui il ricorso a questa forma di segregazione, più che realizzare una vera protezione del patrimonio, consente di garantire riservatezza (che è comunque un elemento importante a difesa dei propri beni).

L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con la holding di famiglia, il vincolo di destinazione e la polizza vita, non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che sono stati precedentemente (o lo saranno successivamente) assoggettati ad un vincolo di indisponibilità, e/o protetti dai contratti di assicurazione.

Altro strumento interessante è quello del Fondo pensione aperto (o di categoria) il quale, oltre al vantaggio della detraibilità fiscale, risulterà praticamente intoccabile (anche per cifre che vanno oltre al massimale utilizzato per i benefici fiscali), perché la finalità previdenziale è rafforzata dalle stesse caratteristiche del fondo, e cioè dalla sua indisponibilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Peraltro, a quella data, i fondi pensione permettono di ricevere, sotto forma di capitale in unica soluzione, fino al 50% delle somme risultanti dagli accantonamenti rivalutati grazie ai risultati di gestione.
Di fatto, quindi, il fondo pensione costituisce anche una disponibilità di denaro differita che, per via delle sue caratteristiche, sfuggirà a quasi tutte le pretese dei terzi.

Il Lease-back (in italiano “vendita con patto di locazione”) nasce come forma di finanziamento di un’azienda o di un professionista, e consiste in un contratto di vendita di un bene (es. un’immobile adibito a studio professionale, oppure un capannone industriale) stipulato tra il proprietario e la società di leasing; quest’ultima acquista il bene e, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente, il quale si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’anticipo massimo, di solito, non supera il 20% del valore di perizia, e alla scadenza contrattuale fissata l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene (diritto d’opzione d’acquisto) con una percentuale minima (non più del 5%).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali (immobili, veicoli, attrezzature) che immateriali (marchi), ma l’operazione, generalmente, deve essere sottesa a finalità diverse dalla semplice detenzione di liquidità. La sua finalità è generalmente quella di ottenere liquidità pur conservando l’utilizzo dei beni, ma incidentalmente consente di realizzare una efficace resistenza a difesa del patrimonio, dal momento che l’immobile diventa di proprietà di altro soggetto (la banca o società di leasing, attaccabile dai terzi solo se questi riescono a dimostrare, in un apposito giudizio, la nullità del contratto di lease-back) e rimane nella disponibilità del cedente; essa tornerà all’interno del suo patrimonio effettivo alla fine del periodo concordato, generalmente molto lungo.

L’operazione di lease back non è accessibile a tutti; il cedente, infatti, deve di detenere liquidità e/o redditi tali da assicurare (anche in parte) la copertura finanziaria dei canoni. Esso, oltre a garantire un rinvio di almeno 12 anni (tanto è la sua durata massima iniziale, allungabile su richiesta del cedente) rispetto ad una possibile aggressione dei creditori, presenta notevoli vantaggi fiscali grazie alla detrazione dei canoni dall’imponibile in proporzione all’aliquota fiscale (l’abbattimento medio annuo delle imposte, a parità di fatturato, è pari al 35% circa del valore annuo dei canoni). Inoltre, con la stipula del contratto di lease back, vengono ceduti anche i rischi e le responsabilità dei beni, per cui anche la manutenzione e gli eventuali danni che potrebbero verificarsi sui beni ceduti ricadono sotto la responsabilità della società di leasing.

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