Febbraio 14, 2026
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“Sapevate che…?” Pillole formative e curiosità su donazioni, successioni e polizze assicurative

Eredità contese, polizze unit linked, donazioni di denaro ai figli, diritto di abitazione ed altri aspetti di tutela del patrimonio in piccole “pillole” di informazione. Per consulenti finanziari e investitori evoluti….ma non troppo.

La tutela degli interessi patrimoniali è un settore molto vasto, in relazione al quale rimanere indietro o poco aggiornati può fare la differenza, soprattutto per i detentori di patrimoni di una certa entità. Di seguito alcune “pillole” informative su alcuni argomenti di grande attualità. Alcuni conosciuti, altri un pò meno; in ogni caso, tutti utili per verificare il proprio livello di conoscenza o per ricevere spunti di approfondimento.   

Successione

Le cause successorie durano mediamente 9 anni
Le eredità contese rappresentano un evento piuttosto frequente nelle famiglie dei patrimonials[1], e non di rado finiscono in tribunale, dove rimangono per molto tempo alla mercè dei lunghi tempi della Giustizia. La durata di una causa civile per eredità contesa dipende da molti fattori specifici, relativi alle singole pretese degli eredi, a cui si aggiungono motivazioni che nulla hanno a che vedere con la vicenda ereditaria, come le sostituzioni dei magistrati, gli scioperi dei tribunali, il c.d. “carico di ruolo”, ossia il cronico arretrato che porta il giudice a lunghi rinvii – anche superiori ad un anno – unicamente per via dell’eccessivo numero di procedimenti da esitare. Per questi motivi, potrebbero volerci anche dieci anni per arrivare ad una sentenza finalmente esecutiva. Infatti, i provvedimenti possono essere impugnati davanti la Corte d’Appello e, successivamente, innanzi la Cassazione, bloccando così il normale ciclo di vita del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Le polizze unit linked a causale mista (Ramo I e ramo III) sono impignorabili anche se la componente finanziaria è prevalente.
Dopo alcune sentenze contraddittorie e di non semplice interpretazione, la Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C-542/16, del 31 maggio 2018) ha fatto chiarezza sul tema della impignorabilità delle polizze unit linked, precisando che qualunque contratto di assicurazione sulla vita che, in cambio del pagamento di un premio da parte del contraente, preveda una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento dedotto in contratto. La sentenza della Cassazione n. 6319/2019, inoltre, ha decretato che le polizze unit linked sono caratterizzate da una componente causale mista, finanziaria e assicurativa, e che non rileva che la componente finanziaria sia prevalente, poiché se esiste una congrua copertura assicurativa calcolata secondo il rischio demografico, il contratto Unit Linked è a tutti gli effetti una assicurazione sulla vita, e pertanto coperto dalle garanzie di impignorabilità e insequestrabilità di cui all’art. 1923 del Codice Civile.
Rimane ferma, comunque, la possibilità di “smontare” una polizza unit linked in caso di illecito penale commesso dal contraente, anche in presenza di interessi meritevoli di tutela.

Sottoscrivere oggi una polizza unit linked assicura che, in casi di futura tassazione delle polizze, quella sottoscritta prima dell’entrata in vigore di nuove imposizioni  ne sarà esente, perché la nuova norma non potrà avere effetto retroattivo.
Secondo la Commissione tributaria regionale Lombardia (sentenze n. 1864/2021 e 1865/2021), le polizze unit linked, hanno natura previdenziale anche se la componente finanziaria dovesse essere prevalente e se la compagnia emittente è di diritto estero. Di conseguenza, esse non scontano le imposte sostitutive né devono essere inserite nel quadro RW, dal momento che non generano redditi di natura finanziaria. La vicenda da cui è scaturita questa decisione derivava da presunti redditi di capitale dell’anno 2012 calcolati sulle rendite da disponibilità finanziaria accertate e detenute in Lussemburgo (le quali, se non fossero di natura assicurativo-previdenziale, sarebbero assoggettabili ad Irpef). In particolare, L’Agenzia delle Entrate riteneva che tali attività finanziarie fossero solo formalmente di natura assicurativa e si dovessero esporre obbligatoriamente in dichiarazione nel quadro RW e esposte a tassazione in Italia.
Nonostante questo tentativo di imporre una tassazione su strumenti assicurativi sia andato a vuoto, sono anni ormai che si discute della possibilità di sottoporre a tassazione ordinaria anche le polizze vita, ma qualunque nuova normativa non avrebbe effetto retroattivo. Pertanto, se si sta valutando il ricorso a questo strumento di tutela del patrimonio personale e familiare, sarebbe meglio farlo adesso.   

Per garantire l’applicazione della corretta aliquota sulle donazioni di denaro genitori-figli è necessario che tale donazione avvenga per atto pubblico. Diversamente l’Agenzia delle Entrate applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi 8%).
Con la circolare 30/E dell’11 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tassazione delle donazioni “indirette”, facendo emergere importanti considerazioni. Infatti, la circolare afferma che la donazione indiretta dai genitori ai figli dovrebbe essere tassata con l’aliquota massima dell’8% qualora dovesse emergere da un accertamento, e  con l’aliquota del 4% (e con le relative franchigie fino a 1,5 milioni) se invece si tratta di una donazione indiretta regolarmente registrata. Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro ad un figlio, avvenuta senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi devono essere stati impiegati per l’acquisto di beni o servizi. Diversamente, in sede di successione, i fratelli che non hanno ricevuto uguale trattamento potrebbero pretendere la loro quota per lesione di legittima (azione di riduzione).
Se il denaro donato al figlio serve per acquistare casa, all’atto del rogito il notaio chiederà l’origine dei fondi, e tale origine verrà specificata nell’atto, configurandosi così la liberalità indiretta. Invece, se in una compravendita immobiliare a favore del figlio il denaro viene trasferito con assegno circolare emesso dal genitore direttamente a favore del venditore (e non con bonifico al figlio che formalmente acquista la casa), non ci sarà né donazione liberalità indiretta, per cui non si “brucia” franchigia donativa e, in caso di successiva vendita dell’immobile, non esiste per il futuro compratore il rischio di una revocatoria ventennale come nelle normali donazioni.

Gli eredi possono chiedere alla banca le copie degli e/c bancari del de cuius anche oltre 10 anni indietro
La richiesta degli estratti conto bancari da parte degli eredi è un passaggio piuttosto frequente negli eventi successori, e viene effettuata di solito per ricostruire l’asse ereditario del defunto e procedere così alla sua stima. Inoltre, tale richiesta può servire, tra le altre cose, a verificare se sono stati effettuati dei prelievi non autorizzati dal conto corrente del de cuius, oppure se quest’ultimo ha fatto delle donazioni di denaro in favore di terzi, impoverendo così l’asse ereditario. La banca è obbligata a fornire tutta la documentazione relativa agli ultimi dieci anni, riguardante non solo i movimenti di conto corrente, ma anche eventuali mutui, cassette di sicurezza, depositi titoli, piani di accumulo in fondi comuni, gestioni patrimoniali, libretti di risparmio e polizze, nonché la movimentazione avvenuta su questi strumenti. Relativamente alle richieste di informazioni che vanno oltre ai dieci anni addietro, teoricamente la banca può negare il rilascio degli estratti conto, poiché  sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto degli eredi ad ottenerle, ma di fatto è raro che ciò accada, e le banche si attengono a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che nel 2017 ha obbligato gli istituti di credito ad ottemperare anche a questo tipo di richieste.

Il Diritto di Abitazione è impignorabile dal creditore, ma è soggetto ad eventuale azione revocatoria 
Il Diritto di Abitazione è un diritto reale di godimento grazie al quale il titolare riceve – o si riserva – il diritto di abitare una casa e soddisfarei i propri bisogni abitativi. Ha poco a che vedere con l’usufrutto, e a differenza di questo il diritto di abitazione non può essere pignorato né , per esempio, ipotecato. La sua trascrizione nei registri immobiliari, se avvenuta prima di un eventuale pignoramento, è opponibile al creditore pignorante, che potrà anche vendere la casa all’asta, ma l’immobile continuerà ad essere gravato dal diritto di abitazione. Tuttavia, il diritto di abitazione può essere impugnato da parte del creditore, il quale potrà proporre azione revocatoria entro 5 anni dalla stipula dell’atto di concessione del diritto di abitazione, ottenendone la revoca qualora riesca a dimostrare che la costituzione del diritto di abitazione sia stata messa in piedi allo scopo di sottrarre l’immobile ai tentativi di recupero del credito.

[1] Individui nati tra il 1955 ed il 1965, con un patrimonio minimo pari a 750.000 euro, tra denaro disponibile e immobili. Si tratta, per lo più, dei genitori dei c.d. millennials, e rientrano nella più ampia categoria dei babyboomers.

Nessuno vuole la revisione dei valori catastali. La riforma colpirà il ceto medio

Da anni ormai si parla di revisione dei valori catastali, ma la riforma di settore rimane una eterna incompiuta. Dal primo dei parlamentari all’ultimo dei piccoli proprietari di immobili, nessuno la vuole. Eppure la strada sembra segnata.

Di Massimo Bonaventura

In Italia esiste un asse politico-sociale trasversale ed eterogeneo, che in occasione della convergenza di interessi economici primari si muove all’unisono, senza essere sollecitata dalle lobbies che animano i corridoi di Camera e Senato. Succede ad ogni legislatura con le aliquote di donazione e successione – in relazione alle quali il nostro Paese viene tacciato di essere una sorta di “paradiso fiscale” – ma nel caso della tassazione sulle abitazioni si tratta di un rarissimo esempio di perfetta sintonia tra Politica e Popolo, e basterebbe anche un dieci per cento di questa sintonia per risolvere problemi “decisivi” come la redistribuzione del reddito, la tassazione delle imprese e dei lavoratori dipendenti, lo sfascio della Sanità, la responsabilità civile dei magistrati e la vergogna di una legge elettorale basata ancora sulle liste bloccate e sulla supremazia dei partiti, solo per fare un esempio.

La questione della tassazione della casa e della revisione del metodo di calcolo dei valori catastali, a ben vedere, va oltre il semplice dibattito politico e finisce per investire aspetti che hanno a che fare con la politica fiscale interna e, in un certo modo, con la nostra stessa sovranità. Infatti, era il 28 settembre del 2015 quando la Commissione Europea cominciò a sollecitare l’Italia ad adottare misure che alleggerissero gli oneri fiscali gravanti sul lavoro, e spostassero il carico sui consumi, sugli immobili e sulle donazioni/successioni. In particolare, nel rapporto Riforme fiscali negli Stati membri dell’Unione europea, ci venne chiesto espressamente di tassare meno il lavoro e tassare più efficacemente le abitazioni, ossia il patrimonio, ma nonostante siano passati sei anni non si è mossa neanche una foglia.

In verità, stessa cosa fu chiesta a Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria e Finlandia, ma è in Italia che il c.d. cuneo fiscale sul salario medio è più elevato, attestandosi al 48,2% contro il 43,4% della media UE. Quest’ultimo dato, poi, si aggiungeva al nostro tasso di occupazione complessivo, pari nel 2014 al 59,9% contro il 70,9% dell’Unione europea di allora. Dal raffronto tra queste due grandezze nasce il “consiglio” dell’Europa di riequilibrare le due poste (cuneo fiscale e tasso di occupazione), strettamente collegate tra loro, e spostare il peso fiscale sulle case, in modo da utilizzare i proventi aggiuntivi per ridurre le tasse sul lavoro. Peccato che questa visione lasci fuori la riduzione della tassazione sui redditi, e riveli un approccio alla redistribuzione della ricchezza affatto “in sintonia” con i produttori di reddito, i quali preferirebbero vederselo detassare, aumentare i consumi e attivare il moltiplicatore dell’economia reale, utilizzando il maggior gettito “strutturale” derivante dalla riforma dei valori catastali proprio per ridurre gradualmente, anno dopo anno, le imposte sui redditi. Oppure ancora, entrambe le cose.

Invece, sposando la visione della Commissione europea, si sposta solo il peso del fisco sui patrimoni, ed è proprio questo che unisce in un sorprendente abbraccio classi sociali così diverse tra loro. In ogni caso, la resistenza del centrodestra all’ipotesi di alzare l’imposizione sulle ricchezze di qualsivoglia natura mette al riparo, al momento, da misure del genere. Però si deve riconoscere che, qualora la riforma venisse fatta senza danneggiare i piccolissimi proprietari di immobili – quelli che hanno la sola abitazione in cui vivono, insomma – il riordino dei valori catastali potrebbe essere un primo passo per ridistribuire la ricchezza dai più ricchi ai meno ricchi. Ciò potrebbe avvenire aumentando significativamente le tasse sugli immobili di pregio, che in Italia non sono pochi, e offrendo ai piccoli proprietari una sorta di “franchigia fiscale” entro un dato valore commerciale della propria casa, individuabile tramite l’Osservatorio OMI dell’Agenzia delle Entrate.

Sul tema generale, il dibattito del Governo si snoda sul riequilibrio del prelievo fra chi ha un immobile dal valore di mercato più basso di quello richiesto oggi dal fisco e chi si trova nella situazione opposta, e questo potrebbe avvenire solo utilizzando il metro quadro, e non più il “vano catastale” come unità di misura alla base delle rendite. In questo modo, il valore di reddito delle abitazioni potrebbe essere affiancato dal valore medio di mercato, e fare giustizia tra micro-proprietari di periferia e grandi detentori di immobili di lusso. Darebbe maggiore equità fiscale, infine, tassare in base ad altri parametri specifici, come la natura del fabbricato, la sua classe energetica, il contesto del quartiere ed in generale tutta una serie di caratteristiche relative all’area in cui l’immobile è inserito (es. trasporto pubblico, presenza di scuole, di ospedali e di esercizi commerciali).

Naturalmente, nessuno si aspetti che da una riforma del Catasto possa scaturire l’esenzione da possibili aumenti della tassazione: chiunque verrà colpito, poiché la motivazione di una simile misura è l’aumento del gettito fiscale. E poco importa se, in Italia, la casa è “sacra” anche per i parlamentari e i lobbisti, poiché il percorso sembra essere ineluttabile, ed il gettito previsto ben più ingente di quello derivante dall’aumento delle aliquote di donazione e successione. Peraltro, i più colpiti da questa riforma saranno i piccoli proprietari del ceto medio delle grandi città, ossia proprio coloro che la riforma fiscale dovrebbe favorire dopo venti anni di Unione Monetaria e di continuo depauperamento del potere d’acquisto e della capacità di risparmio.

Strumenti di successione dell’impresa a confronto: Patto di Famiglia vs Trust

Entrambi utilissimi strumenti di pianificazione successoria per l’imprenditore, il Patto di Famiglia ed il Trust presentano differenze notevoli in quanto a duttilità, controllo e capacità di formare i futuri eredi alla conduzione dell’azienda, assicurandone la continuità.

Di Alessio Cardinale

Prima dello scoppio della pandemia, le statistiche sui passaggi generazionali di azienda erano già piuttosto impietose, dal momento che esse registravano il “decesso” del 50% delle imprese nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. Lo spettro del Covid-19, con tutto il suo carico di emergenza sanitaria, di certo ha determinato una maggiore riflessione degli imprenditori medio-piccoli (che sono più del 90% del totale) sulla utilità di una pianificazione successoria utile alla sopravvivenza degli asset aziendali, ed il ricorso alla consulenza patrimoniale per l’individuazione degli strumenti più idonei ad assicurare la trasmissione dei beni di natura aziendale.

Patrimonials e Millennials

In campo imprenditoriale, infatti, la connotazione giuridico-affettiva dell’eredità di un patrimonio si arricchisce di un elemento fondamentale, quello della continuità aziendale. Questo obiettivo, molto sentito da tutti i fondatori di imprese, per essere perseguito con successo richiede la necessità di una valutazione approfondita dell’erede che prenderà le redini dell’azienda in occasione del passaggio generazionale, ed è opportuno che tale momento di valutazione avvenga con largo anticipo rispetto al passaggio vero e proprio della governance. Per questo motivo l’Ordinamento prevede diversi istituti giuridici, alcuni piuttosto semplici e poco versatili (come la donazione o i patti aziendali), altri più sofisticati ed efficaci, come il Patto di Famiglia ed il Trust.  

Con il Patto di famiglia, l’imprenditore può trasferire ad un figlio la sua azienda o rami di essa, compensando gli altri familiari c.d. legittimari con il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore delle quote dell’azienda che sarebbero loro spettate. L’utilità di questo istituto, che deve essere perfezionato tramite atto pubblico, è notevole. Infatti, all’atto della morte di un imprenditore la sua impresa andrà a tutti i suoi figli, ma può accadere – come spesso accade – che i contrasti e i litigi tra discendenti possano interrompere il suo percorso virtuoso, determinandone così la vendita a terzi o, nei casi più gravi, un rapido fallimento per conseguente “stallo gestionale” o mala gestio. E’ per casi come questi che il Legislatore ha previsto il Patto di Famiglia, e cioè un vero e proprio patto successorio lecito (in Italia i patti successori sono vietati), mediante il quale l’imprenditore cerca, in costanza di vita, il consenso dei suoi eredi “in pectore” sulla futura leadership dell’azienda.

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La progettazione di un Patto di Famiglia, però, deve comunque salvaguardare anche i soggetti esclusi, come il coniuge ed i figli che non ricevono le quote  dell’azienda, ai quali deve essere riconosciuta da coloro a cui vengono assegnate le quote aziendali una somma di denaro o alcuni beni in natura, il cui valore corrisponde al valore delle quote che a loro spetterebbero in quanto legittimari. Tutto ciò per tacitare da subito possibili future contestazioni, tanto che una volta stipulato il contratto, le assegnazioni ricevute non possono essere oggetto di collazione o riduzione, e le eventuali modifiche del contratto – così come il suo scioglimento – deve essere stipulato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato e mediante atto pubblico.

Dal punto di vista della protezione del patrimonio – in questo caso totale, visto il coinvolgimento nell’accordo anche di quei beni che non fanno strettamente parte degli asset aziendali – il trasferimento dell’azienda o delle quote effettuato dall’imprenditore tramite il Patto non equivale ad una donazione in vita, sebbene gli somigli; pertanto esso non può mettere a repentaglio gli interessi dei creditori né permettere a questi ultimi di azionare una improbabile revocatoria. Infatti, il Patto di Famiglia comporta un trasferimento senza un corrispettivo immediato, ma è frutto di un disegno successorio che presenta certamente caratteri di onerosità tra le parti, ossia tra i legittimari della futura eredità, e pertanto non può essere definito come atto a titolo gratuito come, appunto, una donazione in vita. Per lo stesso motivo, anche l’art. 2929 bis, che disciplina l’espropriazione forzata anticipata, non può essere applicato ai patti di famiglia, e ciò rappresenta un punto a favore di questo strumento per proteggere quei particolari beni del patrimonio come le quote aziendali.

Non sempre, però, è possibile definire con successo un Patto di Famiglia, ed in casi come questo – per nulla rari – l’imprenditore è costretto a valutare altri strumenti di trasmissione dei beni aziendali. Sotto l’egida di un Trust, per esempio, si potrebbe conciliare la mancanza di esperienza dei futuri eredi con la presenza del trustee, e cioè di un soggetto esperto nella conduzione aziendale, in grado di formare le nuove leve imprenditoriali della famiglia e di assicurare la “neutralità e terzietà” necessaria all’amministrazione degli asset anche nel momento in cui viene a mancare la figura carismatica dell’imprenditore.

Il Trust risulta utile, per esempio, quando nei rapporti tra imprenditori si verificano situazioni di “stallo decisionale”, in cui i soci con pari peso amministrativo hanno due visioni diametralmente opposte sulla soluzione da adottare relativamente ad un evento della vita aziendale, e non si riesce così a raggiungere una maggioranza per l’una o per l’altra decisione o, peggio ancora, non si riesce a mettere in atto ciò che è stato deciso in assemblea perché uno dei soci non adempie. In casi come questi – molto simili ad un dissidio da separazione coniugale, a ben vedere – il Trust può risolvere lo stallo derivante dall’inadempimento del singolo socio poiché il trustee, che è un soggetto terzo con specifiche competenze in campo societario, in caso di mancanza di istruzioni congiunte può votare a sua discrezione in funzione di quello che ritiene essere l’interesse della società oppure, a mali estremi, promuovere la convocazione di un’assemblea per la messa in scioglimento della società.

Tutela del patrimonio

Sebbene preveda lo spossessamento dei beni, rispetto al Patto di Famiglia il Trust sembra avere una maggiore forza protettiva, in quanto la segregazione dei beni assicura al trustee di poter perseguire gli scopi per i quali è stato nominato nell’interesse dei beneficiari finali, senza interferenze da parte dei disponenti o dei suoi futuri eredi. Per fare questo, al trustee possono essere attribuiti, all’atto della costituzione del Trust, poteri anche notevoli, come la nomina o la revoca dei beneficiari, oppure la ripartizione dei dividendi. Il Trust, inoltre, consente all’imprenditore di continuare a controllare l’azienda, di valutare nel tempo il livello di abilità gestionale dei beneficiari e, in definitiva, di assicurare la continuità aziendale all’interno della propria famiglia, finchè ne ha la possibilità in vita.

Fecondazione assistita e paternità imposta, quali effetti sul patrimonio del “padre involontario”?

Un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul suo patrimonio familiare allorquando tale circostanza si manifesta?

La Francia è un paese pieno di riferimenti storici, sociali e culturali che, volente o nolente, si studiano fin da piccoli e con i quali, da adulti, spesso ci si confronta. Un dato, però, sembra essere poco noto, e pare che abbia a che fare con una certa “irrequietezza” che colpisce in particolar modo le coppie d’Oltralpe: ogni anno migliaia di uomini francesi scoprono di essere padri di figli dei quali non conoscevano l’esistenza oppure, un pò più frequentemente, dei quali non intendono occuparsi poiché nati in seguito a relazioni extraconiugali. Sono tantissimi, in particolare, i ricorsi in tribunale effettuati da donne che hanno scelto di non abortire, tenere il figlio e chiedere, a nascita avvenuta o in occasione di un successivo momento di difficoltà finanziaria (anche dopo diversi anni), il riconoscimento della paternità al padre naturale.

A prima vista, la questione sembra di facile soluzione: se hai concepito un figlio, e ne sei consapevolmente informato, ti devi assumere le tue responsabilità, e se non lo fai subito prima o poi un giudice ti obbligherà a farlo. Il problema, semmai, si pone quando l’uomo ignora del tutto sia di aver concepito un figlio, sia la circostanza che sia nato. In casi come questo – che di solito ispirano graziose commedie hollywoodiane – non è semplice trovare una soluzione, sia dal punto di vista etico che, soprattutto, giuridico-patrimoniale.

C’è da dire che, come in Italia, la legge francese non concede ai “padri involontari” la chance di non assumersi la responsabilità genitoriale verso un figlio indesiderato, con tutte le consegue del caso, anche e soprattutto finanziarie. E nonostante da più parti si levino le voci contrarie a queste norme così divisive tra i due generi – la legge esclude soltanto per i padri la volontà sia nel diritto alla filiazione che all’aborto – si è fatta strada la discutibile interpretazione secondo cui, dal punto di vista riproduttivo, non c’è equivalenza morale tra la donna e l’uomo, nel senso che le esigenze della maternità debbano prevalere sulla paternità. Di conseguenza, almeno in Francia, sta emergendo un certo consenso sull’importanza di ripensare gli effetti giuridici sulla volontà del padre al momento della nascita, sulla scorta di alcune domande che generano le risposte più disparate. E quindi, escludendo i casi di piena consapevolezza del concepimento o della concreta possibilità-probabilità che sia accaduto, un uomo è obbligato a riconoscere un figlio del quale sconosceva sia il concepimento che l’esistenza? Non è un atto di aperta discriminazione andare in modo così brutale contro la sua volontà? E poi, in particolare, se egli è obbligato a riconoscerlo, che effetti scaturiscono sul patrimonio allorquando tale circostanza si manifesta dopo anni di completa ignoranza del fatto?

Ritornando all’Italia, un fatto di cronaca abbastanza recente ha evidenziato il problema sotto una veste ancora più interessante. In breve, una coppia italiana aveva creato degli embrioni e li aveva lasciati in conservazione criogenica, con l’obiettivo di impiantarli in un momento successivo tramite la fecondazione assistita. I due, però, si separano, e nonostante questo la donna manifesta la volontà di utilizzare gli embrioni e concepire un figlio. A seguito della strenua opposizione del suo ex, si arriva alla disputa legale e la questione arriva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che decide di non accogliere l’opposizione dell’uomo, il quale  sarà obbligato a provvedere al mantenimento del nascituro e, forse, persino della ex moglie.

Tale decisione del tribunale, che regala al figlio una coppia genitoriale già separata e, probabilmente, litigiosa, si fonda sulla norma secondo cui “il consenso può essere revocato fino alla fecondazione dell’ovocita”, per cui non si ha alcuna possibilità di revocare il consenso dopo che la fecondazione sia avvenuta e, nonostante una separazione coniugale generalmente ha il risultato di scoraggiare qualunque ipotesi di condivisione di alcunchè, il “padre involontario” dovrà assumere la paternità e tutti i relativi obblighi economici e morali verso quel bambino nato a distanza di anni dallo scioglimento del matrimonio

Successione

Lasciando da parte le questioni etiche – che pure sono coinvolgenti, ma ci vorrebbe un intero libro solo per trattarne la prefazione – diventa interessante comprendere gli effetti sulla situazione patrimoniale del “padre a sua insaputa”, non potendo non pensare anche alle conseguenze che, inevitabilmente, possono abbattersi come un macigno sulla eventuale relazione sentimentale e familiare dell’uomo. Innanzitutto, i figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto all’eredità? Se sì, in che modo i figli non riconosciuti (o riconosciuti a seguito di procedimento giudiziale) possono rientrare nell’asse ereditario

Attualmente, l’Ordinamento italiano riconosce ai figli naturali la medesima posizione giuridica dei figli legittimi, ma mentre per i figli naturali è necessario il riconoscimento della paternità (art. 269 del Codice Civile), per i figli legittimi esiste una sorta di automatismo. In ogni caso, il riconoscimento è una condizione fondamentale per il diritto all’eredità, e se esso si verifica dopo la successione, il figlio naturale può incardinare una c.d. azione di riduzione se ritiene di essere stato leso nei suoi diritti successori. Pertanto, prima della successione i figli naturali acquistano una serie di diritti solo grazie al riconoscimento, tra cui quello di essere legalmente rappresentati dai genitori e quello di essere mantenuti fino alla loro indipendenza economica.

Patrimonio, separazione e divorzio

Pertanto, il riconoscimento volontario o per via giudiziaria di un figlio nato fuori dal matrimonio comporta due ordini di effetti: uno, per così dire, di finanza corrente, relativa al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, ed uno di natura ereditaria. Relativamente al primo – del secondo si è già parlato – l’obbligo al mantenimento è un fatto “pacifico”, e nasce con lo stesso concepimento, sebbene indesiderato o, come nel caso di Santa Maria Capua Vetere, addirittura “postumo” alla separazione coniugale conclamata e formalizzata in tribunale (ma la vicenda avrà sicuramente degli strascichi fino al terzo grado di giudizio e, ove non bastasse, fino alla Corte di Giustizia Europea).

In Italia, com’è noto, non esiste un limite di età definito per legge, oltre il quale un figlio non ha più diritto di essere mantenuto dai genitori. In generale, dopo gli studi universitari, non è raro provvedere alla prole fino al trentesimo anno di età, e più genericamente fino al momento in cui un figlio non ha raggiunto l’indipendenza economica. Da una certa età in poi, però, grava sul figlio anche la prova di volersi “affrancare” economicamente dai genitori, e di mettere in atto concreti e regolari tentativi di fare ingresso nel mondo del lavoro. Diversamente, egli rischia di perdere il diritto al mantenimento in tutti quei casi in cui il genitore obbligato – raramente entrambi – chiede al tribunale di poter interrompere il sostegno economico al figlio non disabile nè affetto da patologie gravi, per evidente esaurimento della funzione alimentare.

Il nostro Ordinamento, pertanto, non sancisce che “il mantenimento dei figli è per sempre” (solo per la ex moglie, in alcuni casi, può essere tale), ma il suo carattere comunque temporaneo è confermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che negli anni ha rivisto diverse volte tale istituto giuridico così importante e così dibattuto. 

Tra gli eccessi della Corea del Sud e la media europea, Italia ancora “paradiso fiscale” delle successioni

Alla luce della maxi tassa di successione che gli eredi del fondatore di Samsung dovranno pagare, conviene nascere e morire in Italia. Media europea pari al triplo del nostro livello medio di tassazione: qual è la giusta misura?

Anche l’Italia ha il suo piccolo “angolino offshore” in termini di tassazione, sebbene non sia esattamente uno di quelli che attira i non residenti a tornare dall’estero o gli imprenditori stranieri di origini italiane a prendere la nostra nazionalità. Eppure, i più saggi e avveduti di loro dovrebbero pensarci. In materia di imposte di successione, infatti, nel nostro Paese si continua a detenere un livello basso da record, se non fosse che la media europea  – e le garbate pressioni dell’Unione per adeguarci anche in questo senso – lasciano intravedere un futuro di aumenti delle aliquote per adeguare progressivamente il livello di tassazione italiano a quello europeo.

Successione

Infatti, nonostante la tanto attesa riforma del catasto – sempre annunciata ma mai attuata – e le raccomandazioni delle istituzioni europee, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione e donazione rimane quella del valore catastale, che è significativamente inferiore al valore di mercato e riduce il gettito complessivo dell’imposta, che in Italia è pari a circa 900 milioni (dati del 2019), a fronte dei 15 miliardi della Francia e dei 7,2 miliardi della Germania. Le aliquote basse e le franchigie elevate, poi, fanno il resto.

Per comprendere quanto sia favorevole il nostro sistema di aliquote, basti dire che, considerando una eredità da un milione di euro (da padre a figlio), in Spagna si pagherebbe una imposta di circa 335.000 euro, in Francia 270.000, in Inghilterra 245.000, in Germania  115.000 e in Italia zero, grazie alla generosa franchigia da un milione a figlio (che arriva a 1,5 milioni in caso di figli disabili).

E se l’Italia si adeguasse alla media europea? Sarebbero dolori, soprattutto per le famiglie della (ormai defunta) classe media, ben patrimonializzate dagli asset immobiliari – prima e seconda casa – ma con riserve di liquidità assai più modeste e potenzialmente insufficienti per pagare imposte di successione di una certa entità. Non fanno eccezione neanche le famiglie detentrici di maggiore risparmio liquido, dal momento che ad esso corrisponde di solito un patrimonio immobiliare proporzionalmente più elevato. Per tutti, in ogni caso, si fa strada la necessità di una pianificazione finanziaria molto rigorosa, che consenta anche la costituzione di una riserva liquida da vincolare esclusivamente al pagamento delle imposte di successione da parte dei figli, qualora questi non siano in grado di farvi fronte al momento della scomparsa dei genitori. Gli strumenti finanziari che soddisfano questa specifica esigenza esistono e, trattandosi di un obiettivo di lungo-lunghissimo periodo, i rendimenti assicurati dai mercati azionari con un adeguato orizzonte temporale consentirebbero di accantonare somme sostenibili per questo obiettivo, soprattutto per gli imprenditori compresi nella fascia d’età 50-60. 

Di questo problema si discute da molto tempo, ma il dibattito attraversa lunghe fasi di sonno, da cui si desta in occasione di un “evento successorio” clamoroso che, puntualmente, lo riporta alla luce. Di recente, per esempio, la scomparsa del fondatore sudcoreano di Samsung, Lee Kun-hee, ha fatto scalpore per la maxi tassa di successione di 12 miliardi di dollari imposta agli eredi. La Corea del Sud, infatti, è il paese con la più alta tassazione al mondo in caso di successioni (60% del patrimonio del de cuius), e mette in difficoltà persino gli imprenditori sudcoreani ultra-ricchi che hanno imparato a detenere una elevata soglia di liquidità, così come le famiglie meno ricche del paese asiatico. Pertanto, il passaggio generazionale da Lee Kun-hee ai figli ha costretto i suoi eredi a mettere in vendita ville, auto, collezioni d’arte (13.000 pezzi dal valore di 2,7 miliardi di USD) e gioielli, ma anche a ricorrere all’indebitamento bancario per evitare di vendere alcuni asset importanti e cedere il controllo delle partecipate più appetibili.

Comunque vada a finire – sappiamo che il debito con l’erario sudcoreano è stato rateizzato in 5 anni – la vicenda degli eredi Samsung è interessante almeno sotto due profili.

Il primo, come già detto, è quello dell’inevitabile confronto tra l’aliquota successoria del paese asiatico (60%) e quelle italiane, che sono comprese tra il 4% ed l’8% e sono spesso rese inefficaci da franchigie generosissime per moglie e figli. Pertanto, mentre gli imprenditori ultra-ricchi sudcoreani – così come le famiglie di ogni fascia economica – si sono adattate a questo sistema impositivo così estremo accantonando una liquidità adeguata per affrontare i costi della successione (che sono anche commisurate al patrimonio, e non solo al grado di parentela degli eredi), le famiglie imprenditoriali italiane non accantonano sufficientemente e preferiscono privilegiare le quote aziendali, le partecipazioni azionarie e, soprattutto, il patrimonio immobiliare.

Il secondo, invece, genera una più larga riflessione sulla stessa ratio dell’imposta di successione, nonchè una serie di perplessità. In particolare, ci si chiede se è ancora sostenibile costringere gli eredi ad una dismissione forzosa di una parte del patrimonio, frutto di talento, fatica e senso degli affari del de cuius e/o della famiglia di origine, per consentire allo Stato un gettito fiscale da destinare, solo in via di principio, alla redistribuzione della ricchezza tra le classi sociali più svantaggiate, senza avere alcuna sicurezza che queste entrate vengano in qualche modo vincolate a questa finalità e non si perdano, invece, in mille rivoli che nulla c’entrano con l’obiettivo sociale originario. Inoltre, se la tassazione ordinaria imposta alle aziende – ancora piuttosto elevata in Italia – assolve già al principio della redistribuzione della ricchezza sociale (in questo caso tramite le politiche del lavoro finanziate dal gettito fiscale), questa ulteriore imposta viene percepita da sempre come una “doppia tassazione” sul patrimonio degli imprenditori, i cui beni personali sono legati a doppio filo con le attività imprenditoriali che sono state già debitamente tassate in vita.

La scioglimento di questi dubbi non è semplice, ma è certo che non esiste alcun vincolo contabile che costringa lo Stato a spendere il gettito fiscale derivante dalle imposte di successione e donazione a vantaggio di specifiche categorie di interessi collettivi (es. formazione alle imprese, borse di studio accademiche, sostegno agli studi per gli studenti meritevoli), per cui risulta quasi incomprensibile la necessità di mantenere tale imposta e non prevedere, invece, il mantenimento del sistema attuale o la sua totale eliminazione.

Peraltro, in Italia il tessuto imprenditoriale è fatto di piccole e medie imprese, ed un passaggio generazionale privo di qualunque imposizione fiscale di stampo “sudcoreano” (o europeo) assicurerebbe una certa continuità strategica per lo sviluppo economico del Paese. Infatti, è noto come più della metà delle PMI italiane abbiano ancora alla guida i fondatori ultra sessantenni, i quali nei prossimi 15-20 anni dovranno passare il testimone agli attuali millennials. Inoltre, la statistica è impietosa nel ricordare che il 50% delle imprese familiari italiane scompare già alla seconda generazione, e solo un quinto arriva alla terza.

La sensazione generale è che la ratio della imposta sulle successioni e donazioni, ossia l’effetto di redistribuire la ricchezza, non ha alcun appiglio con la realtà, e che ciò accadrebbe anche qualora si scegliesse di dare seguito alle pressioni dell’Europa aumentando le aliquote (e/o diminuendo la franchigia) per rimpolpare il gettito. Il rovescio della medaglia è che una maggiore imposizione potrebbe incidere irrimediabilmente su molti dei patrimoni familiari degli imprenditori, contribuendo così all’indebolimento del tessuto imprenditoriale italiano, con ricadute occupazionali negative che vanificherebbero gli incerti effetti della redistribuzione della ricchezza.

Con il progetto di riforma del Catasto più caro il passaggio generazionale dei patrimoni

Il progetto di legge presentato dai  5 Stelle prevede la revisione delle rendite in base ai metri quadri degli immobili e alla loro ubicazione. E’ il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando nuove esigenze di pianificazione degli asset.

Nel breve giro di circa 15 anni da oggi, una metà del patrimonio complessivo dei patrimonials (individui con asset in denaro, immobili, quote di aziende pari ad almeno 500.000 euro) verrà ereditato dai millennials, i quali diventeranno a pieno titolo i successori della storia patrimoniale della propria famiglia. Tra circa 35 anni, dei patrimonials di oggi non vi sarà quasi più traccia terrena, ed è lecito chiedersi adesso cosa ne sarà dei beni che essi nel frattempo avranno lasciato ai propri congiunti più stretti.

Secondo il rapporto annuale di BCG (Boston Consulting Group), in Italia 400.000 famiglie detengono circa il 23% della ricchezza mobiliare (e cioè azioni, obbligazioni, depositi e strumenti di liquidità), e si prevede che nel 2024 il loro numero salirà a 519.000, con una quota di ricchezza pari al 26,4%. Ognuna di queste famiglie, secondo lo studio, detiene disponibilità di denaro, sotto varie forme, superiore al milione di USD. L’intero segmento dei patrimonials, però, rappresenta un numero più ampio di famiglie – oggi circa 700.000, quasi 950.000 nel 2024 – e detiene proprietà immobiliari spesso di natura esclusivamente abitativa (prima casa e, in parte, anche la casa vacanze). Complessivamente, questo segmento possiede una ricchezza mobiliare complessiva pari a circa 800 miliardi di euro, a cui va aggiunto il valore del patrimonio immobiliare, che porta la ricchezza complessiva del segmento a circa 1.800 miliardi di euro.

Un dato salta all’attenzione: nel nostro Paese, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% da immobili, polverizzati in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore commerciale complessivo è pari a circa 3.000 miliardi di euro. Ebbene, questo patrimonio immobiliare, nei prossimi 35 anni, verrà trasmesso gradualmente agli eredi, i quali si troveranno a pagare, in occasione del passaggio generazionale, le imposte di successione vigenti tempo per tempo, in base alla franchigia (oggi pari ad un milione di euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli e sorelle).

Successione

C’è da dire che oggi l’Italia, oggettivamente, è una sorta di “paradiso fiscale delle successioni”, del tutto disallineato agli altri paesi dell’U.E.. Infatti, mentre in Italia le aliquote vanno dal 4 all’8%, in Francia vanno dal 5 al 40% e per gli altri eredi fino al 60%; in Inghilterra (appena uscita dall’U.E., ma sempre molto vicina) l’aliquota è del 40%, mentre in Germania varia dal 7 al 30% per parenti in linea retta e dal 15 al 43% per fratelli, sorelle, nipoti (dal 30 al 50% per altri soggetti). Le franchigie previste in questi paesi, poi, sono nettamente inferiori a quelle previste in Italia. Però, non sono solo le aliquote a determinare lo status di “paradiso fiscale successorio”  del nostro Paese, bensì la base di calcolo, ossia il valore attribuibile al patrimonio soggetto a successione e, in particolar modo, quello immobiliare, calcolato in base al valore catastale (numero di vani) e non al valore venale o commerciale (basato sui metri quadri e sulla zona).

La questione aveva già suscitato un certo dibattito politico tra il 2010 ed il 2015, anno in cui si è “addormentata” e dimenticata fino ad oggi, allorquando la Banca d’Italia ha iniziato a consigliare lo spostamento graduale della pressione fiscale dal lavoro agli immobili. A tale “consiglio istituzionale”, di certo autorevole, si è ispirata una recente proposta di legge per riformare il Catasto, appena depositata in Commissione Finanze dal Movimento 5 Stelle. Qualora diventasse legge dello Stato, questa nuova norma avrebbe l’effetto – oltre a quello della c.d. “patrimoniale occulta”, di cui tutti parlano oggi, e alla lievitazione dell’imponibile soggetto alla famigerata IMU – di aumentare il gettito fiscale derivante dalle successioni senza innalzare le aliquote e senza abbassare le generose franchigie. Diversi patrimoni, infatti, oggi beneficiano di una soglia non imponibile di ben 1 milione di euro a figlio (+ coniuge superstite), difficilmente superabile con il solo valore catastale, ma domani potrebbero superare questo “muro fortilizio” grazie ad una base di calcolo più generosa, mediamente pari a 7 volte il valore catastale (se non di più).

Pertanto, siccome in politica nazionale nulla è lasciato al caso, la proposta di legge depositata in Commissione Finanze – con prima firma della deputata del Movimento 5 Stelle Azzurra Cancellieri – punta chiaramente a risvegliare dal lungo sonno il progetto di riforma archiviato nel 2015. In sostanza, le rendite degli immobili verrebbero riviste in base ai metri quadri (non più ai vani), e le classificazioni delle case verrebbero riconsiderate. Questo è il primo segnale che qualcosa, in termini di passaggio generazionale dei patrimoni familiari, potrebbe cambiare molto presto, determinando per i detentori di diversi immobili la necessità, in costanza di vita, di rimodulare profondamente tutta la pianificazione patrimoniale al fine di aumentare la riserva di disponibilità liquide e, così, non creare agli eredi una situazione di difficoltà o impossibilità a pagare le imposte di successione calcolate con la stessa aliquota di oggi (salvo aumenti nei prossimi anni, tutt’altro che improbabili) ma con una base imponibile dal valore sette volte più alto.

Con buona pace delle franchigie concesse dal nostro Ordinamento e da tempo nel mirino dell’Unione Europea per via della loro estrema generosità che, di fatto, rende oggi pressoché gratuito il passaggio generazionale dei patrimoni medio-piccoli.

Dal “sogno d’impresa” dei fondatori alla nuova leadership familiare. Strumenti a confronto

A prescindere dagli strumenti giuridici idonei alla trasmissione dell’azienda familiare ai figli, l’imprenditore che decide di passare il testimone è chiamato ad esercitare una scelta fondamentale per il futuro stesso dell’impresa. Per farlo, serve una notevole dose di realismo e l’accantonamento di qualunque criterio di ripartizione di natura affettiva.

Con il graduale avvicendamento storico tra la generazione dei c.d. babyboomers e quella dei millennials, il passaggio generazionale dell’impresa familiare è un fenomeno che, nel prossimo decennio, interesserà in Italia migliaia di aziende a conduzione familistica. A tal proposito, il nostro Ordinamento mette a disposizione alcuni strumenti utili per il trasferimento in vita delle quote aziendali ai futuri eredi.

Lo status giuridico effettivo di erede legittimo del patrimonio aziendale diventa effettivo e “staticamente” produttivo di effetti solo al momento del trapasso dell’imprenditore; se questi decide di perfezionare in vita il passaggio del patrimonio aziendale a figli e nipoti, dovrà tener in buon conto le caratteristiche peculiari (personalità, competenza, esperienza, talento etc) di ciascuno di essi, da valutare esattamente come un candidato esterno alla famiglia che, in base al proprio curriculum, aspira a ricoprire un ruolo chiave nell’impresa o, magari, ad averne la sua leadership.

Patrimonials e Millennials

In tutta evidenza, si tratta di una scelta molto difficile, che può suscitare potenziali attriti in seno alla famiglia e che richiede fermezza da parte dell’imprenditore, nonché una certa abilità nello scegliere, tra i figli, il nuovo leader e i suoi dirigenti. Ci possono volere decenni per far sviluppare ed affermare un’azienda nel mercato, ma basta anche un solo anno di scontri e disaccordi per affondarla. 

L’affetto genitoriale ed il desiderio di accontentare tutti in parti uguali, nella trasmissione della leadership, sono molto ingannevoli. L’azienda familiare, infatti, non si guida con intenti democratici e di equa distribuzione dei poteri e delle deleghe, ma con decisioni “autoritarie” (e autorevoli), e ciò è nella sua stessa natura di avere un leader assoluto al comando. In generale, un leader ha bisogno di una certa base di consenso per “governare” un’azienda nel migliore dei modi possibili. Nel caso di un estraneo alla famiglia, per lui parlerà il suo curriculum ed il carisma conferito dai risultati già ottenuti in precedenti incarichi – un esempio celebre è quello di Sergio Marchionne per la famiglia Agnelli, e in precedenza quello di Cesare Romiti ai tempi di Giovanni Agnelli – ma se la scelta ricade necessariamente (per tradizione, opportunità, continuità etc) su uno dei componenti della famiglia, bisognerà tenere in conto i principi basilari delle relazioni all’interno della gerarchia aziendale. Il leader, infatti, è colui che si adopera per innovare e sperimentare nuove politiche e guidare la direzione del business con una certa dose di coraggio. E’ colui che detta le tendenze, mentre i manager/dirigenti sono quelli che seguono queste tendenze, credendo, sostenendo ed abbracciando  completamente le linee guida dettate dal proprio leader. Pertanto, se si vuole assicurare continuità di successo al di là delle generazioni, ogni “vecchio” leader dovrà individuare un “nuovo” leader con le stesse caratteristiche appena descritte.

Orbene, in una famiglia imprenditoriale dove possono esistere vecchi rancori, invidie e gelosie, è necessario instaurare tra i familiari una collaborazione profonda nel nome della continuità aziendale e del benessere di tutti. Infatti, i manager possono essere considerati come i più indispensabili e “simbiotici” facilitatori della visione di un leader, ed il loro ruolo prevede che che tutti i dipendenti, manager compresi, la seguano. Nell’ambito di una successione aziendale, pertanto, l’imprenditore uscente dovrà assicurare all’impresa una struttura di comando elaborata secondo i medesimi criteri, anche a costo di estromettere dai ruoli manageriali i familiari stretti che non ritiene ancora idonei, rivolgendosi temporaneamente a risorse esterne alla famiglia.

Peraltro, mentre il trasferimento delle quote aziendali può avvenire giuridicamente in vari modi (testamento, donazione, usufrutto di partecipazioni, patti parasociali, patto di famiglia, trust), la trasmissione dell’insieme di valori che costituiscono la c.d. leadership non è attuabile attraverso le regole dei codici. In particolare, il testamento e il patto di famiglia non sembrano adeguati all’obiettivo. Il patto di famiglia, per esempio, permette ad un imprenditore di trasferire l’impresa familiare ai suoi eredi per atto pubblico, ma è gravato dall’incombente di poter essere perfezionato solo se c’è un accordo dell’imprenditore (futuro de cuius) con tutti gli eredi, e della necessità di dover riconoscere, da parte di coloro che ricevono l’azienda o le partecipazioni societarie, una liquidazione compensativa di varia natura (denaro, immobili, veicoli, preziosi etc) agli altri familiari che non prenderanno parte alla compagine societaria. Qualora percorribile, però, il patto di famiglia è un istituto estremamente vantaggioso in quanto ad aspetti fiscali. Infatti, la legge prevede per esso l’esenzione dall’imposta di donazione, l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le eventuali formalità relative e l’esenzione dall’imposta catastale per le eventuali volture.

Il testamento – così come il legato testamentario, che ha per oggetto la proprietà o l’usufrutto dell’azienda o di un ramo di essa – è parimenti sconsigliabile sia per la possibile lesione della legittima, sia per via della sua natura di istituto giuridico “non dinamico”, dal quale è impossibile far derivare la continuità della gestione aziendale.

Solitamente, l’imprenditore sceglie metodi alternativi per il passaggio generazionale dell’impresa, come ad esempio la costituzione di newco a partecipazione degli eredi, oppure la costituzione di trust o altri strumenti utili al trasferimento agli eredi della propria azienda. Le criticità già viste per il testamento ed il patto di famiglia rendono l’istituto del trust e l’usufrutto di partecipazioni gli strumenti più frequentemente utilizzati per il passaggio generazionale dell’azienda. Infatti, il Trust da un punto di vista pratico consentirebbe di salvaguardare l’azienda e il suo patrimonio mediante un atto unilaterale, e quindi senza dover concordare un accordo con gli eredi. Il Trust, inoltre, “neutralizza” la fase successoria attraverso la segregazione dei beni conferiti e consente alla gestione aziendale continuità e stabilità. In caso di presunta violazione della legittima, poi, il Trust potrebbe subire soltanto un’azione di riduzione da parte degli eredi pretermessi, ma non sarebbe mai sottoposto ad alcuna ipotesi di invalidità dell’atto.

Relativamente all’Usufrutto di partecipazioni, sarà bene fare una premessa. Il testo unico sulle imposte di successione e donazione (Dlgs n. 346/1990, articolo 3, comma 4-ter) stabilisce una particolare agevolazione fiscale al passaggio generazionale delle aziende. Con tale disposizione, i trasferimenti di aziende, rami di aziende, quote e azioni sociali a favore dei discendenti e del coniuge, in presenza di determinate condizioni, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni. Tali condizioni riguardano il potere di controllo afferente alle quote sociali, e più precisamente: a) l’acquirente a titolo gratuito di azioni di SpA, per usufruire del beneficio, deve conservare il controllo della società per almeno 5 anni; b) l’acquirente a titolo gratuito di quote di società di persone deve proseguire l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni e c) qualora sia ceduta un’azienda o un ramo di azienda, è necessario che l’acquirente a titolo gratuito prosegua l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni. 

Il beneficio della non applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche nel caso in cui i beni trasferiti abbiano un valore superiore a quello delle franchigie previste, e nel caso in cui l’azienda oggetto del trasferimento contenga beni immobili, non saranno applicate neanche le imposte ipotecarie e catastali (Dlgs n. 347/1990).

Gli strumenti esaminati – in maniera succinta, per motivi di spazio e facilità di lettura – hanno lo scopo di consentire all’imprenditore o a coloro che detengono una partecipazione societaria di poter pianificare “in anticipo” la propria successione, e soprattutto di individuare, tra i suoi familiari, il miglior candidato a garantire una leadership forte, in grado di conferire continuità allo svolgimento dell’attività, evitando così il pericolo di frammentare il controllo dell’azienda tra eredi potenzialmente “litigiosi” o, comunque, in disaccordo.

Sono tante, infatti, le aziende familiari che, dopo aver prosperato durante la prima generazione di imprenditori, “si spengono” una volta arrivati alla seconda o, al massimo, alla terza generazione. Quando accade, non è solo la ricchezza ad essere distrutta, ma soprattutto il sogno d’impresa di chi ha dato inizio a tutto.

Imprenditori, come difendersi da una patrimoniale “da guerra”. Le conseguenze del non fare

L’Italia uscirà dalla pandemia economicamente talmente male che serviranno imposte straordinarie per riequilibrare il deficit nei prossimi anni. Vista l’impossibilità di aumentare ancora le imposte dirette, l’ipotesi di una patrimoniale è sempre più vicina. Come limitare i danni di un inasprimento fiscale? Di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore? 

I decreti varati dal Governo in questa fase così difficile della nostra storia (Decreto Rilancio, Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità), sono stati finanziati eccezionalmente in deficit, ma peseranno come un macigno sulla ripresa. Il debito pubblico, infatti, ha raggiunto livelli da record (150% del Pil) e dovrà essere abbattuto, già dal 2022, partendo da una posizione di fragilità dell’economia italiana nel dopo Coronavirus.

Visto il clima “da guerra” scatenato dagli effetti della pandemia, tra le soluzioni possibili – e mai così probabili come oggi – viene citata la c.d. patrimoniale, ossia quell’imposta che colpisce i beni degli italiani mediante un prelievo forzoso sui conti correnti e/o da conteggiare in proporzione al patrimonio complessivo posseduto e dichiarato.

L’ipotesi non è così fantasiosa, e comincia a circolare con insistenza da quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto testualmente “….siamo tutti consapevoli che in Italia c’è un grande risparmio privato, e sicuramente questa è una delle ragioni di forza della nostra economia. Ci sono tanti progetti, a tempo debito vedremo…”. Le affermazioni del premier, peraltro, trovano forza nella proposta di iniziativa parlamentare lanciata dal capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella quale si vorrebbe quella che è stata già definita “Covid Tax”, ossia un contributo di solidarietà sui titolari di redditi elevati (oltre gli 80mila euro annui), con aliquote crescenti.

Ma una misura simile non risolverebbe, neanche lontanamente, il problema del deficit. Infatti, l’Italia uscirà dalla pandemia economicamente molto male, talmente male che servirebbe un gettito capace di conferire alle casse dello Stato non meno di 100 miliardi. La Covid Tax, invece, consentirebbe un gettito di soli 1,25 miliardi. Briciole, che non risolvono nulla.

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Visto che ci sono realtà nazionali che prevedono le imposte sul patrimonio, ciò potrebbe accadere anche in Italia? Per rispondere a queste domande, ci aiuta un pò di storia italiana. Dal 1920 in poi, infatti, i governi Nitti, Mussolini e De Gasperi hanno stabilito imposte patrimoniali di una certa entità, allo scopo di ridurre il debito pubblico aumentato a dismisura per via delle guerre. L’importo di queste imposte gravava anche sul capitale delle aziende e, almeno in una occasione, era talmente elevato da rendere necessario il pagamento rateale. La patrimoniale di De Gasperi, per esempio, andava dal 6 al 61% (per i patrimoni più elevati), e l’INVIM, introdotta nel 1973, andava dal 3 a oltre 30% delle plusvalenze immobiliari. Il governo Amato, nel 1992, introdusse ben quattro imposte patrimoniali (una di queste sui beni di lusso), di cui si ricorda solo il famigerato prelievo forzoso sui conti correnti.

Nei paesi dell’OCSE, poi, le imposte patrimoniali esistono eccome! Ma mentre in Italia la pressione fiscale è già elevata e non consente altro spazio ad una crescita ulteriore della tassazione, negli altri paesi la tassazione è più bassa, per cui l’imposizione sul patrimonio ha maggiore ragionevolezza, se applicata eccezionalmente.

In Italia, comunque, si può dire che in tutte le occasioni i prodotti di previdenza sono stati generalmente esclusi dal novero delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta, e difficilmente le polizze di Ramo I o multi-ramo verranno toccate da una nuova patrimoniale o da altre misure straordinarie che il Governo adotterà nei prossimi due anni per ridurre il deficit. Ciò nonostante, è sempre meglio sensibilizzare gli imprenditori – e chiunque abbia un patrimonio da tutelare, in via generale – sulle conseguenze del “non fare”, che oggi appaiono ancora più gravi rispetto al passato più recente, quando la pandemia era solo un argomento da “disaster movie”.

Ad alleviare un po’ la paura di misure eccezionalmente gravose, l’altra ipotesi che circola ha un sapore più “all’italiana”, e riguarda una nuova (e ultima) voluntary disclosure, attuata per portare alla luce il c.d. sommerso di denaro contante e/o di assegni circolari. A tal proposito, inutile effettuare prelievi consistenti e mettere il contante in una cassetta di sicurezza: rimane traccia dell’operazione e, successivamente, si dovrà dimostrare da dove proviene il denaro rimesso poi in circolo, con il rischio di pagare una imposta salatissima.

Per coloro che hanno la possibilità di trasferirsi all’estero (concretamente o meno…), è bene ricordare che, con il CRS (sistema di scambio automatico delle informazioni tra i vari paesi aderenti), il segreto bancario è definitivamente morto, ed effettuare un bonifico consistente all’estero – presso un paese dove si asserisce falsamente di vivere – sottopone al rischio di sanzioni fino al 320%, più conseguenze penali (8 anni di reclusione per l’auto-riciclaggio).

Pertanto, è possibile limitare i danni? E se sì, di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore?

Le possibilità non mancano, ma hanno il difetto di dover mutare profondamente l’assetto patrimoniale dell’imprenditore-tipo e, si sa, i cambiamenti spaventano sempre un po’. La prima è strettamente collegata alla riforma del Catasto, sulla quale l’Italia ha ricevuto l’ultima raccomandazione dell’Europa proprio di recente, e che oggi è in cima (insieme alla patrimoniale) tra gli strumenti più probabili. C’è da dire, però, che in un momento come questo, ritoccare all’insù la base di calcolo del patrimonio significherebbe aumentare il carico fiscale anche per le famiglie della classe media, facendo gravare così le imposte sulla fascia di popolazione che tradizionalmente sorregge i consumi legati allo sviluppo economico necessario per la ripresa. Pertanto, riprende quota l’ipotesi di una imposta patrimoniale, e si rinvia al futuro l’aumento delle imposte sugli immobili. Tutto ciò, comunque, non può che suggerire una sola soluzione, e cioè quella di alleggerirne il peso, tramite graduali atti di disposizione e vendita idonei al raggiungimento del risultato.

Dal punto di vista pratico, esistono vari modi per farlo. Conferire gli immobili in società di persone, per esempio, è una soluzione molto usata in passato, ma non è certamente la migliore, perché è gravata da una imposta che va dal 9 al 12% sul valore commerciale/venale, e l’importo complessivo sarebbe superiore a qualunque imposta patrimoniale. Inoltre, gli immobili conferiti in società di persone devono essere produttivi di reddito per essere coperti da tutela effettiva, ed in caso contrario si configurerebbe una operazione fittizia (con tutte le conseguenze del caso). Anche la Società Semplice subirebbe queste imposte, per cui è meglio prendere in considerazione un trust, che in occasione del conferimento degli immobili sconta una imposta di registro minimale e rinvia il momento impositivo vero e proprio al verificarsi della condizione per i beneficiari (coincidente generalmente con la morte del disponente).

Non c’è soltanto la patrimoniale a rappresentare un pericolo per i patrimoni delle famiglie imprenditoriali. Infatti, l’ipotesi di un prelievo forzoso e/o di un prestito forzoso (in “Mussolini style”), nonchè dell’inasprimento delle imposte indirette, come quelle successorie, si avvicinano sempre di più, e probabilmente l’Italia cesserà presto di essere il “paradiso fiscale delle successioni e donazioni”, dovendosi allineare agli altri stati europei (da noi il gettito è inferiore all’1%, in Francia il 14%). Pertanto, sarà necessario valutare l’anticipazione della successione sul patrimonio immobiliare tramite donazioni “distributive”, le quali scontano identiche franchigie (1 milione a congiunto, ossia coniuge e ciascun figlio) delle successioni, ed anzi si aggiungono ad esse.  

Anche in tema di donazioni sarà necessario osservare alcuni suggerimenti che danno a questo atto di disposizione maggiore efficacia. Nelle donazioni di denaro, per esempio, la franchigia di un milione a figlio è garantita solo se è effettuata tramite atto pubblico; infatti, se in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare il mancato versamento dell’imposta minima – è il tipico caso della donazione fatta ai figli con bonifico e senza atto pubblico – applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi l’8%, circolare AAEE 11/08/2015 n. 30E). Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro, effettuata senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi ricevuti dal destinatario devono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi; in caso contrario, in sede di successione i fratelli potrebbero eccepire una lesione della propria quota legittima, ed avviare la c.d. azione di riduzione.  Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che rara, e comporta azioni degli eredi che, in caso di supposta lesione dei propri interessi, possono arrivare fino alla richiesta, alla banca del de cuius, delle copie degli e/c bancari fino a dieci anni indietro.

La liberalità indiretta si esprime spesso, come sappiamo, in materia di compravendita immobiliare, allorquando i genitori mettono i figli in condizione di poter acquistare una casa, pagando tutto o parte del prezzo convenuto. Ebbene, anche in queste circostanze è bene osservare alcuni accorgimenti, ed evitare di effettuare un bonifico al figlio, ma trasferire la somma direttamente al venditore tramite assegno circolare. In questo caso, infatti, non si configura né una donazione né un atto di liberalità indiretta, per cui non si “brucia franchigia” donativa e, in caso di successiva volontà di vendere quell’immobile, non ci sarà alcun vincolo (né a 10 né a 20 anni) che mette a rischio il futuro compratore. Inoltre, si pagherà una imposta di registro fissa pari a 200 euro (anzichè il 4-8%), ed il notaio scriverà nell’atto che l’immobile viene acquistato con i soldi del genitore.

Sempre in tema di donazioni, una soluzione un po’ “estrema” è rappresentata dal mantenere il solo Diritto di Abitazione, in quanto diritto personale non trasferibile, impignorabile ed insequestrabile.

In definitiva, non esiste una soluzione valida per tutti, ma esistono “più soluzioni” che, combinate nel giusto modo, possono attenuare o eliminare i rischi patrimoniali dell’imprenditore dalla conseguenze del “non fare”. Per attuare il giusto mix di strumenti da utilizzare, è impossibile – o quanto meno molto, molto complicato – fare a meno di alcune figure professionali, come il commercialista, l’avvocato, il notaio ed il consulente finanziario (per la parte relativa alle eventuali vendite, anche l’agente immobiliare). Si rischia, infatti, di commettere errori grossolani e di perdere tanto tempo. 

I patrimonials alla prova del tempo. L’Italia è un paese di imprenditori mancati e mancanti

Molte le imprese italiane in procinto di passare di mano nei prossimi venti anni, e l’attuale situazione di emergenza mondiale alimenta l’incertezza del futuro. Diventa fondamentale il ruolo dell’Asset Protection Advisory.

La Società Civile, intesa anche come insieme di “persone-lavoro”, sta vivendo profondi cambiamenti, che vanno da un progressivo invecchiamento della popolazione in età lavorativa alla concentrazione dei patrimoni e delle leve decisionali nella fascia dei patrimonials di età over 65; in più, anche la famiglia sta vivendo una sua evoluzione, dovendosi aggiungere, a quella tradizionale, le altre forme familistiche generate dalle unioni civili e dalle coppie di fatto.

Su tutte, regna sovrana una scarsa propensione a pianificare la successione familiare, persino in un momento così difficile rappresentato dalla pandemia di Coronavirus.

Infatti, una ricerca recente ha rivelato che il 77.0% dei patrimonials (i genitori dei millennials, gli attuali 60-70enni) non sta facendo niente di concreto per pianificare la successione (neanche il classico testamento), solo l’11.0% di coloro che ci stanno pensando ha protetto i soli valori mobiliari in una polizza vita, ed appena il 2.0% di loro ha costituito un fondo patrimoniale.

Queste percentuali, da sole, rivelano quanto bisogno ci sia in Italia di fare una corretta informazione sulla Consulenza Patrimoniale Integrata (Asset Protection Advisory), all’interno della quale la pianificazione successoria ha una parte molto importante.

Sul tema, peraltro, sembra che le uniche forme di comunicazione – meglio definirle pubblicità – oggi esistenti sono le brochure di alcune Organizzazioni Non Governative (cosiddette O.N.G.) che cercano, legittimamente, di sollecitare i detentori di patrimonio a donare la c.d. quota disponibile del proprio asse ereditario per sostenere le proprie strutture organizzative e le iniziative di solidarietà. Peccato che a queste ultime, in realtà, sia destinato solo, in media, il 40% del valore complessivo delle donazioni, mentre il restante 60% di esse va a coprire i costi strutturali (impiegati, volontari, pubblicità etc) delle stesse organizzazioni beneficiarie.

Altro assente ingiustificato è lo Stato, dal quale non proviene alcuna informazione utile (sotto forma di campagna istituzionale, per esempio) a restituire chiarezza a tutti coloro che, nel loro piccolo o nel loro grande, vorrebbero decidere da soli, ma bene informati, a chi donare la propria quota disponibile della futura eredità.

In campo imprenditoriale, poi, l’assenza di una rete di consulenti esperti in tutela del patrimonio si fa sentire particolarmente, dal momento che oltre 3.500.000 di imprese oggi sono condotte da un singolo imprenditore appartenente alla ormai “vetusta” generazione dei c.d. baby boomers, e molte aziende familiari chiudono i battenti in assenza di qualunque pianificazione del passaggio generazionale. Sul tema, c’è da dire che il nostro Paese non ha una vocazione alla trasmissione di una sana educazione d’impresa, che poche famiglie sono riuscite a portare avanti con successo. Nelle scuole superiori e nella maggioranza degli atenei universitari, infatti, la prevalenza di insegnamenti nozionistici sulla pratica professionale ha scoraggiato molti millennials a seguire le orme dei padri, e ciò ha sacrificato la formazione di nuovi leader aziendali generando una certa preferenza verso le professioni intellettuali, che spesso nulla hanno a che vedere con le attività di famiglia.

L’Italia, dunque, è un paese di imprenditori mancati e oggi “mancanti”, e di imprese a scomparsa (o in procinto di passere di mano). Sulla base di questi scenari, l’Asset Protection Advisory, con il consulente al centro del progetto di trasmissione degli asset familiari, non potrà che diventare la frontiera più avanzata della consulenza finanziaria, il cui format attuale – il c.d. Private Banking – viene ritenuto non più sufficiente a soddisfare le richieste dei patrimonials lungo l’intero ciclo di vita del patrimonio.

La consulenza patrimoniale, però, non è per molti; infatti, è richiesto dai clienti:

  • un rapporto professionale e fiduciario,
  • l’analisi puntuale dei loro bisogni (costruzione, sviluppo, protezione e trasmissione del patrimonio),
  • la possibilità di avere una visione di insieme, in ogni momento, di tutto il patrimonio, con strumenti semplici e di immediata fruizione,
  • un check-up accurato dello stato patrimoniale e del contesto familiare ed aziendale del cliente,
  • la giusta combinazione di soluzioni.

Questa consulenza ad ampio raggio protegge i patrimonials dagli specifici interessi dei fornitori dei servizi finanziari, per i quali la consulenza in funzione delle necessità del cliente non è certamente al primo posto. Infatti, l’errore più diffuso nel mondo bancario (anche nelle sezioni del c.d. Private Banking) è stato quello di non parlare con le persone dei loro desideri e obiettivi familiari, delle proprie aspirazioni, e soprattutto di non valutare il loro patrimonio complessivo ma solo la sua componente finanziaria liquida o investita in strumenti finanziari. Invece, i bisogni primari per ogni investitore sono le ragioni del loro risparmio e lo stile di vita desiderato: tutti bisogni semplici, che influenzano ogni giorno la situazione economica della famiglia e che hanno una certa ripetitività nel tempo.

In definitiva, l’eccessiva attenzione alla distribuzione dei servizi finanziari ha depresso quella relativa al patrimonio nella sua interezza: quote societarie, immobili, denaro, auto e moto veicoli, oggetti preziosi e opere d’arte; ma anche il patrimonio di affetti e tradizioni familiari, nonché quello delle competenze professionali trasmissibili alle nuove generazioni.

Sono questi gli aspetti della relazione che differenziano il consulente patrimoniale da un private banker o da un consulente finanziario.

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Buona lettura !

 

Le vie della donazione sono (quasi) infinite. Clausole e patti per pianificare la trasmissione del patrimonio familiare

Chi intende donare un bene può apporre svariate clausole, utili per rendere la donazione idonea alle esigenze del donante e della sua famiglia.

Chi prende in considerazione la donazione, in genere, non conosce quante sfumature essa può avere in ambito pratico e giuridico, soprattutto quando si vogliono prendere decisioni sulla trasmissione del patrimonio familiare ed evitare di trasmettere ai futuri eredi, insieme ai propri beni, anche i possibili attriti che si possono verificare persino di fronte al testamento più cristallino ed equo.

Cosa significa precisamente donare un bene? Quando si parla di beni di valore la donazione è un vero e proprio contratto in cui un soggetto donante arricchisce un soggetto donatario gratuitamente, trasferendogli un proprio bene senza pretendere alcuna ricompensa. Perché il contratto di donazione sia valido, quindi, è necessario che entrambe le parti coinvolte, il donante e il donatario, siano d’accordo sul dare e ricevere l’immobile.

In particolare, attraverso la donazione immobiliare (ossia la forma più frequente in Italia, vista l’altissima percentuale di proprietari di case del nostro Paese) si possono donare abitazioni, locali commerciali, terreni e qualsiasi altri tipo di beni immobili, dei quali può essere ceduta la proprietà intera o il diritto di usufrutto, di uso o di abitazione.

Una donazione è valida se viene sottoscritta per atto pubblico redatto da un notaio, in presenza di almeno due testimoni. Le parti devono indicare se tra loro vi siano state altre donazioni e il loro valore, ed il notaio dovrà assicurarsi che il bene non sia interessato da vincoli e/o difformità di qualsiasi natura (es. ipoteche gravanti sull’immobile o abusi edilizi non ancora riportati nei documenti ufficiali).

In tema di pianificazione patrimoniale, la donazione costituisce un validissimo elemento per anticipare in vita le volontà successorie dei detentori di patrimoni, perché consente al donatario di non cumulare, ai fini del calcolo delle imposte, ciò che ha ricevuto in vita con quanto riceverà eventualmente anche in occasione della successione, ovviamente entro i limiti della percentuale di imposta (4%) e della generosa franchigia (1 milione di euro) riconosciuta ai consanguinei più stretti (moglie e figli), che fanno dell’Italia il “paradiso fiscale” delle successioni.

Per quanto tempo ancora sarà possibile beneficiare di queste condizioni, non lo sappiamo.

Oltre a questo, però, il nostro Ordinamento prevede che la donazione possa assumere varie forme, a seconda del grado di efficacia nel tempo dei suoi effetti.

Donazione con apposizione di condizione. Con questa tipologia il donante subordina l’inizio del godimento della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione sospensiva), oppure subordina la cessazione del godimento al verificarsi di un evento futuro ed incerto (condizione risolutiva). Le condizioni sospensive o risolutive non devono essere contrarie alle leggi o, pur essendo legali, non devono prevedere una restrizione della libertà del donatario (es. la donazione ha effetto solo se il donatario si sposa);

Donazione con apposizione di termine. In questo caso il termine deve essere certo, e può essere “iniziale” (il donante indica il momento, futuro e certo, a partire dal quale la donazione avrà efficacia), o “finale” (il donante indica il momento, futuro e certo, fino al quale la donazione avrà efficacia.

–  Donazione modale (con previsione di risoluzione). In questo caso, il donante impone un’obbligazione di fare a carico del donatario (es. donazione di un immobile per costruire un ospedale, oppure per assistere per tutta la vita il donante). In questo tipo di donazione, si può prevedere, ricorrendo al giudice, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo, ma solo se così è previsto nell’atto di donazione.

Donazione con riserva di usufrutto. Il donante riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. In tal modo il donante può conservare il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (es. canoni di locazione), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.

Donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati. Con l’apposizione di tale clausola il donante (e solo lui, non anche i suoi eredi) potrà decidere di disporre di qualche bene/oggetto (anche somme di denaro) compreso nella donazione.

Donazione con clausola di riversibilità. Il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

Donazione con dispensa dalla collazione. In occasione delle successioni, le donazioni ricevute in vita da alcuni donatari vengono conferite (Collazione) nell’asse ereditario in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote. Tuttavia, il donante può dispensare dalla collazione un suo erede, esonerandolo dall’obbligo di collazione in sede di futura divisione dell’eredità. Tale deroga a può essere prevista nell’atto stesso di donazione o in un testamento successivo.

In definitiva, lo strumento della donazione può adattarsi alle situazioni familiari più disparate, ed è per questo motivo che essa diventa un formidabile strumento di pianificazione patrimoniale, del quale i professionisti del patrimonio (consulenti finanziari, avvocati, commercialisti e notai) dovrebbero fare opera di diffusione della conoscenza a tutte le famiglie con cui entrano in contatto nell’atto stesso di svolgere la loro attività professionale (es. subito dopo aver prestato consulenza per un acquisto o una vendita immobiliare).

Oltre all’educazione finanziaria, di cui tanto si parla di questi tempi, esiste infatti una “educazione patrimoniale” che, pur rappresentando l’evoluzione più naturale della prima, non è ancora resa accessibile alle famiglie dei c.d. patrimonials,  la cui stragrande maggioranza ne ignora opportunità e vantaggi.

 

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