Febbraio 14, 2026
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Nessuno vuole la revisione dei valori catastali. La riforma colpirà il ceto medio

Da anni ormai si parla di revisione dei valori catastali, ma la riforma di settore rimane una eterna incompiuta. Dal primo dei parlamentari all’ultimo dei piccoli proprietari di immobili, nessuno la vuole. Eppure la strada sembra segnata.

Di Massimo Bonaventura

In Italia esiste un asse politico-sociale trasversale ed eterogeneo, che in occasione della convergenza di interessi economici primari si muove all’unisono, senza essere sollecitata dalle lobbies che animano i corridoi di Camera e Senato. Succede ad ogni legislatura con le aliquote di donazione e successione – in relazione alle quali il nostro Paese viene tacciato di essere una sorta di “paradiso fiscale” – ma nel caso della tassazione sulle abitazioni si tratta di un rarissimo esempio di perfetta sintonia tra Politica e Popolo, e basterebbe anche un dieci per cento di questa sintonia per risolvere problemi “decisivi” come la redistribuzione del reddito, la tassazione delle imprese e dei lavoratori dipendenti, lo sfascio della Sanità, la responsabilità civile dei magistrati e la vergogna di una legge elettorale basata ancora sulle liste bloccate e sulla supremazia dei partiti, solo per fare un esempio.

La questione della tassazione della casa e della revisione del metodo di calcolo dei valori catastali, a ben vedere, va oltre il semplice dibattito politico e finisce per investire aspetti che hanno a che fare con la politica fiscale interna e, in un certo modo, con la nostra stessa sovranità. Infatti, era il 28 settembre del 2015 quando la Commissione Europea cominciò a sollecitare l’Italia ad adottare misure che alleggerissero gli oneri fiscali gravanti sul lavoro, e spostassero il carico sui consumi, sugli immobili e sulle donazioni/successioni. In particolare, nel rapporto Riforme fiscali negli Stati membri dell’Unione europea, ci venne chiesto espressamente di tassare meno il lavoro e tassare più efficacemente le abitazioni, ossia il patrimonio, ma nonostante siano passati sei anni non si è mossa neanche una foglia.

In verità, stessa cosa fu chiesta a Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria e Finlandia, ma è in Italia che il c.d. cuneo fiscale sul salario medio è più elevato, attestandosi al 48,2% contro il 43,4% della media UE. Quest’ultimo dato, poi, si aggiungeva al nostro tasso di occupazione complessivo, pari nel 2014 al 59,9% contro il 70,9% dell’Unione europea di allora. Dal raffronto tra queste due grandezze nasce il “consiglio” dell’Europa di riequilibrare le due poste (cuneo fiscale e tasso di occupazione), strettamente collegate tra loro, e spostare il peso fiscale sulle case, in modo da utilizzare i proventi aggiuntivi per ridurre le tasse sul lavoro. Peccato che questa visione lasci fuori la riduzione della tassazione sui redditi, e riveli un approccio alla redistribuzione della ricchezza affatto “in sintonia” con i produttori di reddito, i quali preferirebbero vederselo detassare, aumentare i consumi e attivare il moltiplicatore dell’economia reale, utilizzando il maggior gettito “strutturale” derivante dalla riforma dei valori catastali proprio per ridurre gradualmente, anno dopo anno, le imposte sui redditi. Oppure ancora, entrambe le cose.

Invece, sposando la visione della Commissione europea, si sposta solo il peso del fisco sui patrimoni, ed è proprio questo che unisce in un sorprendente abbraccio classi sociali così diverse tra loro. In ogni caso, la resistenza del centrodestra all’ipotesi di alzare l’imposizione sulle ricchezze di qualsivoglia natura mette al riparo, al momento, da misure del genere. Però si deve riconoscere che, qualora la riforma venisse fatta senza danneggiare i piccolissimi proprietari di immobili – quelli che hanno la sola abitazione in cui vivono, insomma – il riordino dei valori catastali potrebbe essere un primo passo per ridistribuire la ricchezza dai più ricchi ai meno ricchi. Ciò potrebbe avvenire aumentando significativamente le tasse sugli immobili di pregio, che in Italia non sono pochi, e offrendo ai piccoli proprietari una sorta di “franchigia fiscale” entro un dato valore commerciale della propria casa, individuabile tramite l’Osservatorio OMI dell’Agenzia delle Entrate.

Sul tema generale, il dibattito del Governo si snoda sul riequilibrio del prelievo fra chi ha un immobile dal valore di mercato più basso di quello richiesto oggi dal fisco e chi si trova nella situazione opposta, e questo potrebbe avvenire solo utilizzando il metro quadro, e non più il “vano catastale” come unità di misura alla base delle rendite. In questo modo, il valore di reddito delle abitazioni potrebbe essere affiancato dal valore medio di mercato, e fare giustizia tra micro-proprietari di periferia e grandi detentori di immobili di lusso. Darebbe maggiore equità fiscale, infine, tassare in base ad altri parametri specifici, come la natura del fabbricato, la sua classe energetica, il contesto del quartiere ed in generale tutta una serie di caratteristiche relative all’area in cui l’immobile è inserito (es. trasporto pubblico, presenza di scuole, di ospedali e di esercizi commerciali).

Naturalmente, nessuno si aspetti che da una riforma del Catasto possa scaturire l’esenzione da possibili aumenti della tassazione: chiunque verrà colpito, poiché la motivazione di una simile misura è l’aumento del gettito fiscale. E poco importa se, in Italia, la casa è “sacra” anche per i parlamentari e i lobbisti, poiché il percorso sembra essere ineluttabile, ed il gettito previsto ben più ingente di quello derivante dall’aumento delle aliquote di donazione e successione. Peraltro, i più colpiti da questa riforma saranno i piccoli proprietari del ceto medio delle grandi città, ossia proprio coloro che la riforma fiscale dovrebbe favorire dopo venti anni di Unione Monetaria e di continuo depauperamento del potere d’acquisto e della capacità di risparmio.

Tra gli eccessi della Corea del Sud e la media europea, Italia ancora “paradiso fiscale” delle successioni

Alla luce della maxi tassa di successione che gli eredi del fondatore di Samsung dovranno pagare, conviene nascere e morire in Italia. Media europea pari al triplo del nostro livello medio di tassazione: qual è la giusta misura?

Anche l’Italia ha il suo piccolo “angolino offshore” in termini di tassazione, sebbene non sia esattamente uno di quelli che attira i non residenti a tornare dall’estero o gli imprenditori stranieri di origini italiane a prendere la nostra nazionalità. Eppure, i più saggi e avveduti di loro dovrebbero pensarci. In materia di imposte di successione, infatti, nel nostro Paese si continua a detenere un livello basso da record, se non fosse che la media europea  – e le garbate pressioni dell’Unione per adeguarci anche in questo senso – lasciano intravedere un futuro di aumenti delle aliquote per adeguare progressivamente il livello di tassazione italiano a quello europeo.

Successione

Infatti, nonostante la tanto attesa riforma del catasto – sempre annunciata ma mai attuata – e le raccomandazioni delle istituzioni europee, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione e donazione rimane quella del valore catastale, che è significativamente inferiore al valore di mercato e riduce il gettito complessivo dell’imposta, che in Italia è pari a circa 900 milioni (dati del 2019), a fronte dei 15 miliardi della Francia e dei 7,2 miliardi della Germania. Le aliquote basse e le franchigie elevate, poi, fanno il resto.

Per comprendere quanto sia favorevole il nostro sistema di aliquote, basti dire che, considerando una eredità da un milione di euro (da padre a figlio), in Spagna si pagherebbe una imposta di circa 335.000 euro, in Francia 270.000, in Inghilterra 245.000, in Germania  115.000 e in Italia zero, grazie alla generosa franchigia da un milione a figlio (che arriva a 1,5 milioni in caso di figli disabili).

E se l’Italia si adeguasse alla media europea? Sarebbero dolori, soprattutto per le famiglie della (ormai defunta) classe media, ben patrimonializzate dagli asset immobiliari – prima e seconda casa – ma con riserve di liquidità assai più modeste e potenzialmente insufficienti per pagare imposte di successione di una certa entità. Non fanno eccezione neanche le famiglie detentrici di maggiore risparmio liquido, dal momento che ad esso corrisponde di solito un patrimonio immobiliare proporzionalmente più elevato. Per tutti, in ogni caso, si fa strada la necessità di una pianificazione finanziaria molto rigorosa, che consenta anche la costituzione di una riserva liquida da vincolare esclusivamente al pagamento delle imposte di successione da parte dei figli, qualora questi non siano in grado di farvi fronte al momento della scomparsa dei genitori. Gli strumenti finanziari che soddisfano questa specifica esigenza esistono e, trattandosi di un obiettivo di lungo-lunghissimo periodo, i rendimenti assicurati dai mercati azionari con un adeguato orizzonte temporale consentirebbero di accantonare somme sostenibili per questo obiettivo, soprattutto per gli imprenditori compresi nella fascia d’età 50-60. 

Di questo problema si discute da molto tempo, ma il dibattito attraversa lunghe fasi di sonno, da cui si desta in occasione di un “evento successorio” clamoroso che, puntualmente, lo riporta alla luce. Di recente, per esempio, la scomparsa del fondatore sudcoreano di Samsung, Lee Kun-hee, ha fatto scalpore per la maxi tassa di successione di 12 miliardi di dollari imposta agli eredi. La Corea del Sud, infatti, è il paese con la più alta tassazione al mondo in caso di successioni (60% del patrimonio del de cuius), e mette in difficoltà persino gli imprenditori sudcoreani ultra-ricchi che hanno imparato a detenere una elevata soglia di liquidità, così come le famiglie meno ricche del paese asiatico. Pertanto, il passaggio generazionale da Lee Kun-hee ai figli ha costretto i suoi eredi a mettere in vendita ville, auto, collezioni d’arte (13.000 pezzi dal valore di 2,7 miliardi di USD) e gioielli, ma anche a ricorrere all’indebitamento bancario per evitare di vendere alcuni asset importanti e cedere il controllo delle partecipate più appetibili.

Comunque vada a finire – sappiamo che il debito con l’erario sudcoreano è stato rateizzato in 5 anni – la vicenda degli eredi Samsung è interessante almeno sotto due profili.

Il primo, come già detto, è quello dell’inevitabile confronto tra l’aliquota successoria del paese asiatico (60%) e quelle italiane, che sono comprese tra il 4% ed l’8% e sono spesso rese inefficaci da franchigie generosissime per moglie e figli. Pertanto, mentre gli imprenditori ultra-ricchi sudcoreani – così come le famiglie di ogni fascia economica – si sono adattate a questo sistema impositivo così estremo accantonando una liquidità adeguata per affrontare i costi della successione (che sono anche commisurate al patrimonio, e non solo al grado di parentela degli eredi), le famiglie imprenditoriali italiane non accantonano sufficientemente e preferiscono privilegiare le quote aziendali, le partecipazioni azionarie e, soprattutto, il patrimonio immobiliare.

Il secondo, invece, genera una più larga riflessione sulla stessa ratio dell’imposta di successione, nonchè una serie di perplessità. In particolare, ci si chiede se è ancora sostenibile costringere gli eredi ad una dismissione forzosa di una parte del patrimonio, frutto di talento, fatica e senso degli affari del de cuius e/o della famiglia di origine, per consentire allo Stato un gettito fiscale da destinare, solo in via di principio, alla redistribuzione della ricchezza tra le classi sociali più svantaggiate, senza avere alcuna sicurezza che queste entrate vengano in qualche modo vincolate a questa finalità e non si perdano, invece, in mille rivoli che nulla c’entrano con l’obiettivo sociale originario. Inoltre, se la tassazione ordinaria imposta alle aziende – ancora piuttosto elevata in Italia – assolve già al principio della redistribuzione della ricchezza sociale (in questo caso tramite le politiche del lavoro finanziate dal gettito fiscale), questa ulteriore imposta viene percepita da sempre come una “doppia tassazione” sul patrimonio degli imprenditori, i cui beni personali sono legati a doppio filo con le attività imprenditoriali che sono state già debitamente tassate in vita.

La scioglimento di questi dubbi non è semplice, ma è certo che non esiste alcun vincolo contabile che costringa lo Stato a spendere il gettito fiscale derivante dalle imposte di successione e donazione a vantaggio di specifiche categorie di interessi collettivi (es. formazione alle imprese, borse di studio accademiche, sostegno agli studi per gli studenti meritevoli), per cui risulta quasi incomprensibile la necessità di mantenere tale imposta e non prevedere, invece, il mantenimento del sistema attuale o la sua totale eliminazione.

Peraltro, in Italia il tessuto imprenditoriale è fatto di piccole e medie imprese, ed un passaggio generazionale privo di qualunque imposizione fiscale di stampo “sudcoreano” (o europeo) assicurerebbe una certa continuità strategica per lo sviluppo economico del Paese. Infatti, è noto come più della metà delle PMI italiane abbiano ancora alla guida i fondatori ultra sessantenni, i quali nei prossimi 15-20 anni dovranno passare il testimone agli attuali millennials. Inoltre, la statistica è impietosa nel ricordare che il 50% delle imprese familiari italiane scompare già alla seconda generazione, e solo un quinto arriva alla terza.

La sensazione generale è che la ratio della imposta sulle successioni e donazioni, ossia l’effetto di redistribuire la ricchezza, non ha alcun appiglio con la realtà, e che ciò accadrebbe anche qualora si scegliesse di dare seguito alle pressioni dell’Europa aumentando le aliquote (e/o diminuendo la franchigia) per rimpolpare il gettito. Il rovescio della medaglia è che una maggiore imposizione potrebbe incidere irrimediabilmente su molti dei patrimoni familiari degli imprenditori, contribuendo così all’indebolimento del tessuto imprenditoriale italiano, con ricadute occupazionali negative che vanificherebbero gli incerti effetti della redistribuzione della ricchezza.

Piccoli proprietari di case nella bufera: prezzi in ribasso, affitti insoluti e IMU senza sconti

E’ in atto uno spostamento delle abitudini abitative delle future generazioni, che preferiranno affittare la propria abitazione, cambiandola spesso a seconda delle mutate condizioni di reddito, oppure comprare case di piccola quadratura.

Nel nostro Paese, la ricchezza complessiva degli italiani è composta per il 68.0% da immobili, polverizzati in tutti gli strati sociali della popolazione. In particolare, la superficie complessiva dei soli immobili residenziali degli italiani è di circa 2,4 miliardi di mq, ed il suo valore commerciale complessivo è pari a circa 3.000 miliardi di euro.

Chi è proprietario di casa (o di più case) è sempre stata ritenuta una persona “ricca”, o almeno benestante o molto patrimonializzata, capace di accumulare tanto risparmio da poter comprare diverse unità immobiliari da mettere a reddito e poi trasmettere alle generazioni future. Oggi, dopo la crisi del 2008 e, soprattutto, dopo lo scoppio della pandemia, comincia a farsi strada la consapevolezza che l’investimento immobiliare – quello che veniva considerato come l’ancora di salvezza di qualunque patrimonio familiare -non sia più così conveniente e non produca il valore di una volta. Infatti, negli ultimi 8 anni (dati ISTAT) il valore delle case è calato mediamente di oltre il 15%, e quello delle vecchie abitazioni è calato del 22,1%. Secondo il rapporto annuale del notariato, il valore medio delle compravendite è passato da 148mila a 126mila euro nel 2019, e la tendenza è ancora in corso in tutto il 2020. Inoltre, negli ultimi cinque anni il mercato delle aste immobiliari è stato letteralmente inondato da un surplus di offerta (+23%, in forte aumento rispetto al quinquennio precedente) e le compravendite ordinarie, che sono un indice molto rappresentativo dello stato di salute economica di un paese, sono diminuite notevolmente (sebbene nel dopo Covid si prevede una “ripresina”).

Da non sottovalutare, poi, la graduale scomparsa degli investitori esteri, il cui investimento immobiliare in Italia è diminuito di oltre il 55% tra il 2017 ed il 2020.

Pertanto, è perfettamente inutile aggrapparsi al vecchio adagio “le case si rivalutano sempre”, perché la c.d. crisi del mattone non accenna a fermarsi dal 2008, e pertanto bisogna prendere coscienza che si tratta di un fenomeno strutturale, soprattutto in Italia dove le varie congiunture economiche dei decenni passati hanno favorito una proprietà immobiliare diffusa in tutte le famiglie.

Oggi, in piena pandemia, il bilancio negativo è amplificato dai suoi effetti sulla Società. Chi ha uno o più immobili da reddito vive il problema dei canoni insoluti (e del blocco degli sfratti), e cerca di vendere per realizzare liquidità immediata; chi detiene immobili difficili da vendere (per dimensione o per destinazione economica), si deve accontentare di una cifra più bassa per poter monetizzare. Del resto, le case presenti sul mercato sono tantissime, di molto superiori alla domanda, e sono sempre più vecchie, prive di tecnologie antisismiche adeguate, insicure e bisognose di opere di ristrutturazione, costose da mantenere.

Tutto questo, gli investitori grandi e piccoli, ormai lo sanno, e si orientano su immobili di piccola quadratura da destinare al mercato degli affitti, che secondo i dati sta destando un interesse sempre maggiore anno dopo anno, grazie anche alla domanda dei millennials, degli studenti fuori sede e dei lavoratori immigrati che non hanno la possibilità di ottenere un finanziamento bancario.

In più, proprio di recente la Banca d’Italia ha iniziato a consigliare al Governo lo spostamento graduale della pressione fiscale dal lavoro agli immobili. A tale “consiglio istituzionale” si è ispirata anche una recente proposta di legge per riformare il Catasto, appena depositata in Commissione Finanze dal Movimento 5 Stelle. Qualora diventasse legge dello Stato, questa nuova norma avrebbe l’effetto di far lievitare l’imponibile soggetto alla famigerata IMU, nonchè di aumentare il gettito fiscale derivante dalle successioni, senza innalzare le aliquote e senza abbassare le generose franchigie oggi esistenti (1 milione a figlio e coniuge).

Pertanto, lo spostamento dell’asse della tassazione dal lavoro agli immobili non sembra essere un evento momentaneo, ma un trend con il quale si vuole, da un lato, alleggerire il carico fiscale sulle assunzioni e far diminuire la disoccupazione e, dall’altro, aumentare il gettito fiscale complessivo proveniente da un asset più stabile come il patrimonio immobiliare. Del resto, il 68% degli italiani è proprietario di case. Tutto questo, poi, inciderà moltissimo sulle quotazioni degli immobili, facendo diminuire la domanda di compravendite e favorendo ancora di più il mercato delle locazioni, i cui canoni potrebbero aumentare nel lungo periodo.

In definitiva, si tratta di uno spostamento delle abitudini abitative delle future generazioni, a cominciare dalla c.d. Generazione Zeta (gli attuali ventenni, più o meno), che preferiranno affittare la propria abitazione, cambiandola spesso a seconda delle mutate condizioni di reddito, oppure comprare case di piccola quadratura, in netto contrasto con le abitudini dei c.d. patrimonials (chiamati anche babyboomers, gli attuali 55-65enni), che preferivano case di ampia quadratura. Pertanto, vendere gli immobili oggi potrebbe essere un’arma a doppio taglio: si rischia di svendere (le quotazioni sono più basse del 30% rispetto a 5-6 anni fa, con la sola eccezione di Milano città) e non avere più fonti di reddito dagli affitti.

La verità, probabilmente, sta nel mezzo; per i detentori di un buon numero di unità immobiliari, la soluzione potrebbe essere quella di:

1) vendere adesso fino alla metà degli asset immobiliari, al fine di evitare di vendere tra 1 o 2 anni con quotazioni ancora più basse (riforma del Catasto o meno, i prezzi continueranno a scendere perchè l’offerta è abbondantemente superiore alla domanda),
2) costituire in tal modo una riserva liquida per tutte le evenienze,
3) diminuire il carico fiscale e lo stress da imposte e da manutenzione straordinaria degli immobili,
4) valorizzare, laddove possibile, gli immobili rimanenti con il super-bonus 110%,
5) vivere più tranquilli in attesa dell’aumento della domanda di locazioni.

Naturalmente, è solo un modo di vedere la soluzione, e potrebbe essere suscettibile di modifiche e/o miglioramenti della strategia; ma rimanere inattivi, in attesa degli eventi, potrebbe essere dannoso per qualunque proprietario di immobili messi a reddito.

Un giorno, anche questo trend negativo giungerà alla sua fine naturale, ed il mercato immobiliare tornerà ad esprimere numeri più confortanti, ma solo dopo profondi cambiamenti strutturali che richiederanno molti anni ed un durevole ciclo economico positivo che, in relazione agli immobili, tarderà a produrre i suoi effetti prima di un altro quinquennio.

I sistemi di tassazione internazionale. Nella scelta di un paese non conta solo il tax rate

L’errore più comune che si commette approcciandosi alla fiscalità internazionale è quello di guardare soltanto al livello di Tax rate, cioè all’aliquota che si paga in quel Paese, senza tenere in considerazione che alla tassazione complessiva dei redditi concorrono diverse componenti.

Di Gianfranco Conti*

Nel trattare questo tema così delicato e piano di “insidie”, inizierei con una domanda: “E’ etico e moralmente corretto cercare di ridurre il proprio carico fiscale?”.

La domanda non è impertinente. Ci sono paesi, come l’Italia, che oggettivamente non si comportano come dei genitori premurosi verso i propri figli. Sono piuttosto paragonabili a delle aziende multinazionali, che offrono ai propri cittadini dei servizi, spesso scadenti, i cui costi sono finanziati dalle tasse che i cittadini pagano. Poco importa che questi servizi – scuole, università, sanità, manutenzione di strade e ponti etc – siano davvero scadenti, perché bisogna necessariamente pagarli, nonostante esistano fasce di cittadini dotati di certi privilegi economici che si traducono in voci di spesa in continua ascesa del bilancio statale.

Il debito pubblico, poi, è così elevato che per mantenerlo lo Stato finisce con il prelevare la massima percentuale di tasse ai redditi dei propri cittadini, spesso dilapidandolo in retribuzioni altissime per dirigenti, funzionari, enti pubblici la cui funzione è ignota ai più, opere pubbliche che costano il quadruplo di quanto preventivato e non vengono mai finite. Questi Paesi (l’Italia non è la sola in Europa) hanno adottato delle leggi decisamente favorevoli alla riscossione o al comparto bancario, per cui oggi è molto più facile, rispetto a qualche anno fa, iniziare un’azione esecutiva per costringere il debitore a pagare, pena la liquidazione del suo patrimonio.

Di contro, ci sono Paesi che nel tempo hanno gestito al meglio le proprie finanze, non erogano ai loro politici stipendi faraonici e non dilapidano i soldi dei contribuenti. Essi riescono ad offrire ai propri residenti e agli investitori esteri una fiscalità assolutamente accettabile, equa e solidale, al contrario dell’Italia che è conosciuta nel mondo per essere uno dei Paesi con la pressione fiscale tra le più alte del mondo (attualmente 64,8% – Fonte Studio Ambrosetti -2020).

Pertanto, collegandomi alla domanda iniziale (“E’ etico e moralmente corretto cercare di ridurre il proprio carico fiscale?”) e passando dall’eticità individuale al principio dello “Stato Etico”, la domanda potrebbe essere posta così: “E’ etico e moralmente corretto che uno Stato imponga ai propri cittadini una tassazione così elevata a fronte dell’erogazione di servizi scadenti?”. Una volta chiariti i concetti fondamentali – sui quali è meglio lasciar liberi i lettori nell’elaborazione delle proprie convinzioni – passerei ad esaminare i 3 sistemi di tassazione nel mondo, non senza premettere che l’errore più comune che si commette quando ci si approccia alla fiscalità internazionale è quello di guardare soltanto al Tax rate, quindi all’aliquota che si paga in quel dato Paese, senza tenere in considerazione che alla tassazione complessiva dei redditi concorrono diverse componenti aggiuntive.

L’attenzione sul solo Tax rate non è certo casuale; infatti, sul web e sui social impazzano “consulenti” e società di ogni tipo, che si limitano a sbandierare la bassa percentuale del Tax Rate di un determinato Paese (generalmente quello in cui operano) come se fosse l’unico parametro di cui tener conto. A questo, infatti, bisogna aggiungere, a titolo di esempio, le imposte sui redditi personali, le imposte da capital gain e i temi derivanti dai trattati contro la doppia imposizione. La consulenza fiscale internazionale, invece, tende a scegliere le migliori soluzioni analizzando i reali bisogni della persona e dell’imprenditore, utili alla creazione e alla costituzione di una struttura estera che non può avvenire senza prima aver effettuato un’approfondita analisi dei passaggi che, con estrema chiarezza, portino l’imprenditore o il professionista che intendono operare concretamente anche nei mercati esteri – e non semplicemente “dall’estero” – ad avere una società perfettamente operativa e con un proprio conto corrente bancario.

I principali sistemi di tassazione applicati nel mondo possono essere suddivisi in tre categorie (+ una residuale):

– Tassazione Territoriale “Non Dom”,
– Tassazione di Residenza,
– Tassazione di Cittadinanza.

Ognuno di questi sistemi si basa su filosofie diverse, e mira al raggiungimento di obiettivi diversi. I primi, ossia i sistemi a tassazione territoriale, generalmente sono di origine anglosassone, quelli di residenza molto diffusi in tutto il mondo e quello di cittadinanza viene applicato principalmente dagli USA. Le differenze tra i tre sistemi sono notevoli, vediamole insieme nel dettaglio:

La Tassazione Territoriale (“Resident but non Domiciled”, più semplicemente “Non Dom”) – In questo sistema sono esclusi dalla tassazione i redditi prodotti fuori dai confini dello Stato. In Europa questo tipo di tassazione, per esempio, è presente in Regno Unito e Irlanda, mentre a livello internazionale troviamo Hong Kong, Canada e Panama. Con questo tipo di tassazione vengono tassati esclusivamente in quello Stato i redditi dei soggetti non residenti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che sono prodotti all’interno dello Stato stesso. L’obiettivo del sistema territoriale è, pertanto, quello di attirare le aziende straniere – ed il loro Know-How – sul proprio territorio e di valorizzare economicamente l’indotto costituito dalle spese di gestione (consulenti, spese amministrative, fitto di locali, assunzione di personale, etc ). Per usufruire di tale regime fiscale è necessario non produrre reddito all’interno del proprio paese, nel qual caso i redditi prodotti saranno soggetti alle imposte locali.

La tassazione di “Resident but Domiciled”, invece, varia da paese a paese, ed i suoi requisiti sono molto diversi tra di loro. La condizione di Resident but Domiciled a Malta è particolarmente interessante per le persone fisiche, in quanto questa paese non applica tassazione alle persone fisiche fiscalmente residenti nel proprio territorio, ad eccezione dei cittadini maltesi che non svolgano attività produttiva all’interno dei confini nazionali. A questi residenti Non Dom viene richiesto il pagamento di un una – tantum, attualmente di € 5.000 omnicomprensiva di tutti i redditi prodotti all’estero. Quindi, ad esempio, se sei cittadino straniero, hai residenza fiscale a Malta e vendi consulenze ai tuoi clienti attraverso una società (persino una società panamense, del Delaware o della Florida), non sarai soggetto a tassazione maltese sui redditi personali, fatta eccezione per l’una-tantum.

La Tassazione di Residenza è il sistema più diffuso al mondo. I Paesi che adottano il sistema di tassazione di residenza, applicano una imposizione fiscale ai soggetti, persone fisiche o aziende, residenti nel proprio territorio sui redditi da questi generati ovunque nel mondo. Tecnicamente questo tipo di tassazione viene conosciuta come World Wide Taxation, e L’Italia è uno dei paesi che adotta il World Wide Taxation, ecco perché se un cittadino italiano costituisce una società estera, gli utili derivanti dalla stessa devono essere dichiarati nel modello Unico. E questo vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

Ad esempio, se si possiede un immobile all’estero come persona fisica (con l’avvento del web e con le proposte immobiliari online sono tanti gli italiani che continuano ad investire “sul mattone” in altri Paesi), il reddito generato da questo immobile sarà tassato in Italia a prescindere dallo Stato in cui si trova l’immobile. Ma all’interno del Word Wide Taxation, abbiamo Paesi che hanno un Tax Rate sicuramente allettante:

– Albania: 5 % fino a 113.000 euro di volume d’affari, poi il 15%
– Bulgaria: 10%
– Repubblica Ceca 19%
– Malta 5% per effetto del ristorno d’imposta
– Ungheria: 9%
– Romania 3% fino ad 1.000.000 di euro di volume d’affari
– Montenegro: 9%.

La Tassazione di Cittadinanza è il metodo meno diffuso al mondo, applicato infatti solo negli Stati Uniti e dall’Eritrea. I Paesi che adottano il sistema di tassazione di cittadinanza, applicano una imposizione fiscale a tutti i propri cittadini, a prescindere dallo Stato in cui questi sono residenti o in cui il reddito viene da essi generato. Pertanto, mentre un cittadino di un Paese che applica il sistema di World Wide Taxation (ad esempio l’Italia), se trasferisce la residenza in un altro paese, non avrà più obblighi con il fisco italiano, il cittadino americano verrà tassato dal Governo US per i redditi prodotti in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla sua residenza. Ecco spiegato il motivo per cui, da un lato, i cittadini americani con attività internazionali spesso chiedono la doppia cittadinanza (con conseguente rilascio del secondo passaporto), mentre il Governo degli Stati Uniti monitora gran parte dei flussi finanziari attraverso il modello FACTA (in totale disarmonia con il resto del mondo, che invece si affida al CRS).

Infine, ci sono alcuni Paesi, che non applicano nessuna tassazione diretta. Spesso questi piccoli Paesi, non avendo quasi nessuna economia interna, hanno trasformato i loro Stati in centri off-shore, ottenendo anche una buona reputazione a livello mondiale sulle piazze finanziarie per via della presenza di moltissime banche e società finanziarie. Questi Paesi  per lo più, si trovano nei Caraibi, ma la residenza in questi paesi è quasi impossibile da ottenere.

Fa storia a sè Dubai, ed in genere gli Emirati Arabi Uniti (EAU), dove non esistono tasse sui redditi, nè societari nè personali, ma esistono tasse sulla proprietà o sugli affitti. Dubai, peraltro, si presta ad una pianificazione fiscale molto efficace per via della possibilità di costituire sia società off shore, sia on shore, che all’interno delle Free Zone, ottenendo sia il Visto di residenza che la carta di identità emiratina.

COME SCEGLIERE LA PROPRIA TASSAZIONE. Nella scelta del Paese giusto, l’obiettivo del risparmio fiscale è solo una delle tante componenti. Per ottimizzare la tassazione, infatti, si dovrà verificare:

– che il Paese scelto si adatti al tipo di business dell’interessato;
– che sia un Paese dove è piacevole passare una buona parte dell’anno;
– che sia un Paese che abbia una buona stabilità politica e fiscale;
– che la tipologia di tassazione vigente in quel Paese sia competitiva;
– che il Paese abbia un comparto bancario solido ed affidabile.

Per fare questo, e mettere insieme gli elementi utili, è vietato improvvisare ed è indispensabile affidarsi ad un professionista di comprovata esperienza.

* Commercialista, revisore contabile, tributarista internazionale, blogger e fondatore del gruppo Dike Consulting con 4 sedi in Europa

La protezione del patrimonio familiare. Conferire gli immobili in una società di persone

Attraverso una S.a.s. è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale del patrimonio. Ma occhio alle imposte di registro

Il conferimento dei propri cespiti all’interno di una società di persone, oggi, costituisce una delle migliori forme di “blindatura preventiva” del proprio patrimonio immobiliare.

Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna, ed il creditore personale di un socio non potrà pretendere la liquidazione coattiva della sua quota sociale finché dura la società. Inoltre, attraverso il particolare funzionamento della s.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche del passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione della società (ed assumono la qualifica di soci accomandatari – illimitatamente responsabili), ed altri che non lo sono (ossia i soci accomandanti – limitatamente responsabili).

Alcune sentenze di merito ed il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte chiariscono l’attuale orientamento dei tribunali verso le pretese dei creditori particolari del socio di una s.n.c. o di una s.s.. Ad esempio, il Tribunale di Rimini (sentenza del 12 maggio 2016) ha stabilito che “….va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02)….”.

Inoltre, secondo l’art. 2305 del cod. civ., il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest’ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso risultino insufficienti a soddisfarlo. Pertanto, soltanto dopo aver terminato la fase di liquidazione della società, ed una volta assegnata la quota di spettanza ai singoli soci, sarà possibile per il creditore personale del socio far valere i propri diritti su quanto assegnato al proprio debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2609/76).

Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata. Questo perchè il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del socio effettivo con il creditore o con un terzo soggetto, e ciò costituirebbe una modifica che confligge con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991).

A tale la regola generale dell’insequestrabilità delle quote societarie si può ovviare solo nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, per cui sarà bene non dimenticare di non inserire mai questa previsione.

In relazione al conferimento degli immobili ed alla determinazione del reddito, è interessante effettuare un confronto tra le società di persone e l’istituto del Trust. La società semplice, per esempio, all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria. Il trust, all’atto di conferimento, sconta invece l’imposta di donazione con l’aliquota ridotta (sebbene l’Autorità Finanziaria si sia ostinata, fino al nuovo pronunciamento della Cassazione, a pretendere l’applicazione di un’aliquota all’8 per cento), e nel caso di conferimento di immobili il risparmio è notevole.

Pertanto, a prima vista sembrerebbe più conveniente conferire gli immobili in un Trust, ma le sue caratteristiche peculiari, rispetto a quelle di una società, richiedono un esame più approfondito.

 

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Imprenditori euro-scettici? Come sfruttare le opportunità di una società europea in Irlanda o UK

Come sfruttare le opportunità offerte dall’Europa per le imprese che vogliono lavorare anche al di fuori dall’Italia. 

Oggi, in Italia, sono in molti a nutrire legittimi sentimenti di euro-scetticismo. Quasi tutti, in particolare, sono stati disillusi dal sogno di quella Europa dei popoli in cui per alcuni anni ci hanno fatto credere di stare, fino a quando la natura squisitamente monetaria dell’U.E. non è venuta fuori, con le sue pesanti controindicazioni per il nostro Paese.

E sebbene questo modo di “essere Europa” ha strategicamente finito col mantenere le rigide divisioni tra stati e rispettive culture imprenditoriali, non tutto è da buttare; basta cominciare a pensare che uscire dall’Italia si può, e che quelle barriere, per un imprenditore che conosce il mercato, sono solo mentali. Infatti, se parliamo di tassazione e opportunità per le aziende, lo scenario può cambiare, grazie ai vantaggi e alla competitività offerte in qualunque campo della Finanza e dell’Economia, per esempio, dall’area britannica (Irlanda compresa), soprattutto adesso che la Brexit sta terminando il suo percorso di negoziazione con l’U.E..

Cominciamo col dire che, nella maggior parte dei paesi membri della UE, la sovranità fiscale è considerata intoccabile, e questo consente a tutti di poter spostare liberamente la propria azienda, la produzione ed il fatturato (quello preponderante, perchè se vendi quasi esclusivamente in Italia le tasse le continui a pagare qui…) verso quei paesi dove la pressione fiscale è inferiore, e dove consolidate infrastrutture industriali, logistiche e finanziarie vengono in aiuto alle imprese.

Al momento, il confronto internazionale tra i vari livelli di tassazione vede Irlanda, la Gran Bretagna e la Bulgaria (ma anche Lettonia, Croazia e Slovenia) tra i paesi più convenienti dove creare o trasferire la propria azienda.

L’Irlanda, in particolare, ha un sistema fiscale molto attraente per tutti coloro che vogliono sfruttare la vicinanza geografica con la Gran Bretagna. Aprire un’impresa in Irlanda prevede ancora agevolazioni fiscali per 3 anni per le società in regime dei minimi. In più, se avete intenzione di aprire una filiale a Londra, un biglietto aereo giornaliero A/R da Dublino all’aeroporto di Stanstead o Gatwick costa mediamente 25 euro.

Le società possono essere di tre tipi:

  1. Unlimited Company: utilizzate per operazioni di basso rischio, dal momento che la responsabilità dei soci è illimitata.
  2. Private Limited Company: sono l’equivalente delle nostre SRL, Società a responsabilità limitata dove la responsabilità è limitata al capitale versato. Sono le più diffuse tra privati, aziende ed imprese. All’interno di questa tipologia Limited, l’Irlanda ha previsto anche un altro tipo di forma giuridica ancora più semplice, la
  3. Single Member Company, ossia l’impresa con un unico membro. E’ un tipo di società Limited privata (a responsabilità limitata), che deve essere formata da almeno due soci, di cui uno può essere anche il segretario. Gli adempimenti fiscali e burocratici sono davvero minimi. Infatti, questo tipo di società può essere aperta anche con 1€, e in caso di fallimento la responsabilità è limitata esclusivamente al capitale sociale versato, senza che vi sia il coinvolgimento del patrimonio personale dei soci. Per aprire questo tipo di società, è importante che uno solo dei soci abbia la residenza in un paese della comunità europea, e occorre iscrivere l’impresa al Companies Registration Office (CRO), compilando gli appositi moduli (scaricabili da internet), presentando l’atto costitutivo e lo Statuto della società.

Per costituire la società, è necessario dichiarare le motivazioni e gli scopi per cui viene formata la società, la descrizione del tipo di attività praticata, il luogo in cui verrà svolta l’attività e il luogo della sede legale. La maggior parte degli adempimenti amministrativi potranno essere svolti comodamente da casa. Ad esempio, i documenti che servono ai soci per iscrivere la Single Member Company al CRO (atto costitutivo, il c.d. memorandum e lo statuto della società – Article of Association) si scaricano dal web e vengono redatti in carta semplice. Sia nel Memorandum che nello Statuto è necessario indicare la quota sociale (Capital Share) dell’impresa e come questa verrà distribuita tra i 2 soci, (al 70% e 30%, al 50%, all’80% e al 20% ecc.).

Soltanto a questo punto, dopo aver curato da casa tutti i passaggi, potrete fissare un appuntamento a Dublino da un notaio, che serve ad autenticare le firme dei soci sui moduli, sul Memorandum e sul “Article of Association” (statuto). Tutto ciò con costi davvero bassi (notaio compreso) rispetto all’Italia.

Una volta costituita e iscritta al CRO la società (nel nostro esempio, una “Single Member Company”), si ottiene il cd. “Company Number”, cioè il numero identificativo della domanda di registrazione; se la documentazione depositata è in regola, e se avrete stabilito un indirizzo ufficiale in Irlanda (anche presso uno studio di domiciliazione), dopo circa 2 settimane il CRO invia il certificato di “Incorporation”, con il quale è possibile recarsi in una delle tante banche irlandese e aprire un conto corrente intestato all’impresa, il cd. business account. A questo otterrete l’attribuzione del codice fiscale dell’impresa.

Ma perchè costituire la vostra società europea in Irlanda? È presto detto. La “Corporate Tax”, ossia la tassa che devono versare le imprese a società responsabilità limitata in Irlanda, è fissata al 12.5% (contro il 30% circa, tra IRES e IRAP, dell’Italia), e la pressione fiscale complessiva è pari al 25.9% (contro il 61.4% dell’Italia).

E che dire del Regno Unito, che noi italiani adoriamo?

Il ministro delle Finanze inglese aveva annunciato, durante il 2017, che in seguito all’uscita dall’U.E. avrebbe portato le tasse sulle imprese al 15 per cento, abbattendole dall’attuale 20%, in modo da attrarre realtà aziendali da tutta Europa. Al momento la Gran Bretagna ha una corporate tax del 20% (ed una pressione fiscale complessiva del 32.0%), che dovrebbe scendere al 17% entro il 2021 e successivamente al livello minimo del 15%, ma dubitiamo che tale programma possa essere messo in atto adesso, soprattutto per via della confusione creata da una Brexit che sembra non avvenire mai.

Qualunque siano le nostre preferenze geografiche, così facendo diventiamo un pò irlandesi (o inglesi), e perdiamo le nostre origini italiche? No, sfruttiamo questa Europa, quella che, a conti fatti, ci ha indeboliti dopo aver contribuito a far sparire la nostra Classe Media, ossia quel particolare ceto sociale che, costituendo l’ossatura più forte dei nostri consumatori interni, ha fatto prosperare le aziende italiane dal Dopoguerra fino all’introduzione dell’Euro.

Oggi in Italia, senza una redistribuzione della ricchezza, senza un aumento compensativo dei redditi medi (adesso sarebbe il momento, visto che siamo in deflazione, ma l’U.E. non ce lo permette!), e senza una politica fiscale aggressiva per le imprese, non è proprio aria.

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Mettere piede nel Regno Unito con la propria impresa. Meglio adesso o nel dopo Brexit?

Ancora pochi mesi per costituire una società a Londra con le vecchie regole. Nessuno sa cosa succederà in caso di una “Hard Brexit”, ma la sensazione è che cambierà poco.

Il dibattito sulla BREXIT diventa ogni giorno sempre più serrato, con i suoi continui rinvii e ripensamenti, e così aumentano anche le fibrillazioni di quegli imprenditori che, legittimamente, vorrebbero mettere piede nel Regno Unito e costituire una Ltd entro breve tempo, per avere la certezza di essere già presenti, quando il distacco avverrà, nella culla europea dei mercati internazionali.
Non si tratta del semplice fascino della corona, ma di vantaggi concreti e tangibili che, in tutta probabilità, non potranno che aumentare per le aziende già presenti nel periodo successivo all’uscita (se mai avverrà veramente, troppi i problemi sul tavolo delle trattative) dall’U.E..
Nel Regno Unito la costituzione di una Ltd non ha la stessa complessità delle Srl italiane, e i costi sono decisamente inferiori. La costituzione avviene per via telematica ad un prezzo che si aggira sulle 13 sterline (circa 15 euro). A questo si dovranno aggiungere i costi della sede legale e degli altri servizi.
Essenzialmente, una LTD paga le tasse nel luogo in cui si trova l’oggetto sociale prevalente, ossia dove svolge la sua attività preminente (altrimenti il rischio di far evidenziare alle autorità fiscali del proprio Paese una “estero-vestizione” è altissimo, e le conseguenze molto gravi). Pertanto, è possibile anche aprire una sede legale in UK e poi aprire una filiale della Ltd nel paese della propria residenza, assoggettando la filiale alle sue forme di tassazione.
È comunque esclusa la doppia imposizione fiscale internazionale.
Inoltre, nel Regno Unito non esiste l’anno fiscale che ha termine al 31 Dicembre, ma ogni bilancio si chiude sempre ad un anno esatto dalla data di costituzione della Ltd (anno solare).
Anche se la Ltd non ha generato fatture, gli adempimenti verso le autorità vanno sempre fatti (Sede legale e Contabilità c.d. “Dormant”, cioè della società regolarmente registrata ma inattiva), ed in questo caso la Ltd non paga alcuna tassa.
La Corporation Tax nel Regno Unito è del 19% (18% dal 1 Aprile 2020), calcolata solo sull’utile. non esistono anticipi e altre tasse. Inoltre i costi sono quasi tutti deducibili, per cui i vantaggi sono evidenti.
Aprire una LTD è abbastanza semplice; è sufficiente fare richiesta al registro delle compagnie inglesi in completa autonomia: il processo si fa completamente online, dura 48 ore e costa pochissimo. Bisogna presentare una copia dello statuto sociale e dell’atto costitutivo, e si deve redigere l’albo degli amministratori e del personale adibito alla ricezione delle notifiche ufficiali.
Tali documenti, ovviamente, devono essere redatti in lingua inglese. L’atto costitutivo (c.d. Memorandum of Association) deve indicare il nome della società, il luogo in cui la società ha la propria sede e le attività che la società dovrà svolgere. La denominazione sociale deve contenere la locuzione “Limited”, o Ltd. Il nome deve essere originale e non contenere similitudini spiccate, tali da rendere difficile la distinzione, con quello di altre società.
Nell’atto costitutivo non è richiesta l’indicazione di un capitale minimo, e quindi non è necessario effettuare investimenti.
Lo statuto (c.d. Articles of Association) spiega come verrà gestita ed amministrata la società, e la sua redazione prevede delle forme o modelli standard.
Secondo l’agenzia delle entrate inglesi, è “attiva” una LTD che ha iniziato a lavorare e percepire delle entrate. In caso contrario è “dormiente” (Dormant).
Nel momento in cui una Ltd c.d. dormant comincia a fatturare, il termine massimo entro il quale bisogna comunicarlo è di tre mesi.
In linea teorica, se non si ha alcuna intenzione di entrare nel ricco mercato del Regno Unito, non si dovrebbe avere alcun vantaggio ad aprire una Ltd a Londra e lasciarla dormire.
Nella pratica, esistono invece almeno tre ordini di fattori che la fanno apparire come una opportunità.
Il primo è relativo alla situazione in rapida evoluzione dell’Inghilterra, stretta com’è tra chi pretende il rispetto del referendum che ha sancito la sua uscita dall’U.E., e chi invece vorrebbe evitare il più possibile le conseguenze di questa eventualità che sembra ormai ineluttabile. Non sappiamo cosa accadrà ai residenti stranieri (comprese le società) che vivono e lavorano da anni in UK, ma è facile prevedere che il Regno non chiuderà loro le porte e manterrà le medesime condizioni attuali.

Pertanto, “esserci” prima della Brexit sembra più saggio del “non esserci”.

Il secondo fattore riguarda i costi di fondazione e mantenimento di una società, anche dormiente; per un’azienda registrata a Londra e operativa in Italia (le tasse si pagano qui, non lì) si va dalle 50,00 sterline al mese (e anche meno) per una Ltd dormant, alle 400,00 per una società con fatturato anche florido, e queste cifre comprendono anche la tenuta della contabilità, gli adempimenti amministrativi e la sede legale (senza sede operativa e uffici a disposizione, quelli naturalmente sono un costo a parte).
Il terzo fattore è sia d’immagine che pratica: avere una sede a Londra, oltre a costituire uno skill imprenditoriale non indifferente, consente di poter fruire occasionalmente di uffici dedicati (ad un costo aggiuntivo, ma assolutamente accessibile) per organizzare incontri d’affari in una città che è un crocevia internazionale riconosciuto in tutto il mondo.

Se la Ltd deve cominciare a fatturare, avere un conto aziendale è obbligatorio. Certo, se si opera esclusivamente nel proprio paese di residenza si può scegliere anche di non averlo, ma nulla vieta di incassare nel Regno Unito le somme derivanti dal proprio business e pagare le tasse in Italia (anche se non ha molto senso). Per aprire un conto bancario, sarà sufficiente mostrare la c.d. proof of address (prova di indirizzo, di residenza) dell’amministratore, ma alcune banche si accontentano dell’indirizzo della sede legale della società. In ogni caso, esistono diversi studi professionali che sono in grado di concedere legalmente la proof of address temporaneamente, al fine di ottenere l’apertura del conto aziendale senza problemi.

Relativamente al tipo di società Ltd, se si decide di costituirla in solitudine si può essere contemporaneamente azionista unico (shareholder) e amministratore (director). Gli imprenditori attivi nell’e-commerce che decidono di fondare la propria Ltd devono sapere che alcune infrastrutture utilizzate per il marketing online devono essere necessariamente site nel suolo britannico: il server è imprescindibile anche per aprire un semplice sito vetrina.

In ultimo, il sistema di tassazione nel Regno Unito è molto più semplice e conveniente di quello Italiano. L’aliquota del 19% si applica fino al raggiungimento di 330.000 sterline (circa 350.000 euro) e viene calcolata secondo il sistema della Corporation Tax, che prevede un incremento dell’aliquota fino al 24%.
Le aziende che non raggiungono questo fatturato hanno ovviamente una tassazione minore che va fino all’annullamento totale dell’aliquota per i guadagni al di sotto delle 68 mila sterline.

In definitiva, in considerazione del modesto impegno economico iniziale, si ritiene più saggio mettere piede nel Regno Unito adesso, per evitare le possibili restrizioni successive al dopo-Brexit, soprattutto se questo sarà “hard” e, come tutti i divorzi, sarà conflittuale.

Ed in caso di divorzio – come sappiamo bene – chi ci va di mezzo sono sempre….le imprese.

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