Agosto 14, 2026
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Lo studio delle polizze assicurative per il medico: al bando quelle che costano poco

In caso di responsabilità medica, una copertura assicurativa insufficiente avrà effetti gravi sul professionista e sulla propria famiglia. Necessario adottare anche strumenti non assicurativi di difesa del patrimonio

Una polizza assicurativa sui rischi professionali va stipulata tenendo conto del criterio di rispondenza delle sue coperture alle esigenze specifiche del medico. Il suo studio, pertanto, richiede molta attenzione su alcuni aspetti fondamentali.

Il primo è il suo massimale, cioè il massimo esborso che la compagnia assicurativa è disposta a pagare in caso di sinistro. L’ambito professionale dei medici coinvolge la salute e la vita del paziente, per cui i massimali inferiori al milione di euro sono da ritenersi del tutto inadeguati.

Se il medico è un libero professionista o lavora con attività extra-muraria, è necessario sottoscrivere una polizza che copra la colpa professionale senza alcuna limitazione. Tale copertura prevede un costo annuo piuttosto elevato e, per molti medici, poco sostenibile, per cui l’offerta delle compagnie assicurative ha incontrato una forte domanda di polizze che, in cambio di un costo accessibile, garantiscono coperture limitate. Se così deve essere, allora, è più che ragionevole effettuare anche un approccio concreto verso gli strumenti non assicurativi di protezione del patrimonio.

Il secondo elemento da considerare è la franchigia, ossia l’importo fisso che in caso di sinistro resta a carico dell’assicurato. A nostro modo di vedere, per realizzare una prima tutela patrimoniale, qualunque soluzione che preveda una franchigia non è accettabile, anche se riduce di molto il premio annuale da pagare.

Uguale opinione è da esprimersi sui c.d. scoperti, ossia una sorta di franchigia che grava in misura percentuale sul danno a fronte di un premio annuo ridotto. Per chiarire il problema, è meglio affidarsi ad un esempio: se la franchigia è pari al 10%, ed il danno per cui il medico è chiamato in causa vale un milione di euro di risarcimento, 100.000 euro rimarranno a suo carico.

Ancora, vanno valutate le eventuali esclusioni dalla copertura, come quelle relative alla mancata acquisizione o al vizio del consenso informato, alla mancata o difforme compilazione della cartella clinica, ai fatti già noti al momento della stipula della polizza, ai casi di sospensione e radiazione dall’albo professionale, oppure alla mancata rispondenza del risultato per interventi con finalità estetiche.

La tutela legale del medico, poi, è da tenere in grande considerazione. Generalmente, infatti, le compagnie impongono i propri legali, che – probabilmente – faranno prima gli interessi della compagnia e poi, qualora le esigenze coincidano, quelli del medico, il quale invece dovrebbe poter scegliere di persona il proprio legale e il proprio perito di parte. Pertanto, è sempre consigliabile sottoscrivere una polizza di tutela legale che preveda espressamente la copertura economica preventiva in caso di contenzioso penale (sempre escluso dalla polizza di responsabilità civile professionale). Infatti, alcune compagnie offrono polizze che, a fronte di premi molto contenuti, prevedono la liquidazione dell’indennizzo solo alla fine del terzo grado di giudizio, costringendo il medico ad anticipare tutte le spese e, visti i tempi lunghi della Giustizia, a far fronte per lungo tempo con il proprio patrimonio personale.

Facendo esperienza degli eventi accaduti a molti medici, sempre più ospedalieri scelgono comunque la copertura assicurativa prevista per la libera professione. In questo modo, infatti, sia pur gravati da un maggior costo, essi si sentiranno più sereni nello svolgimento di qualsiasi attività sanitaria, come i casi di sostituzione o quelli di guardia medica. Ma anche per la tutela dalle attività svolte a titolo gratuito (volontariato) o ad amici e parenti.

Relativamente al c.d. Massimale Aggregato, questa particolare forma di copertura consiste non in una polizza individuale (che copre un solo medico), ma in una polizza collettiva (che copre, cioè, un gruppo di assicurati con un unico massimale); la si può trovare facilmente nelle convenzioni stipulate da sindacati e associazioni, ma conviene starne alla larga: il massimale che viene messo a disposizione è condiviso da tutti gli assicurati, per cui può accadere che un sinistro molto grave di un solo professionista esaurisca tutto il massimale previsto, e tutti gli altri si ritrovino assolutamente scoperti per l’anno in corso.

Inoltre, è bene ricordare che, nelle strutture sanitarie, la responsabilità in caso di danno non è mai di una singola persona, bensì ripartita tra il medico, gli infermieri e la stessa struttura. In alcuni casi, poi, se un’infermiera arreca danno ad un paziente, ne risponde anche il medico di turno. Questa categoria di responsabilità si chiama Solidale, e la maggioranza delle assicurazioni non la copre.

Oggi tutte le assicurazioni di responsabilità civile professionale per i medici sono in regime “claims made” (in italiano: a richiesta fatta); questo vuol dire che il medico è coperto solo se il danno e la conseguente richiesta di risarcimento avvengono durante il periodo di efficacia della polizza. Purtroppo, tra l’attività sanitaria che ha causato il danno ed una eventuale richiesta di risarcimento possono passare anche degli anni. Per garantirsi dai danni commessi prima della stipula della polizza l’assicurazione deve necessariamente avere la garanzia pregressa, e cioè una clausola che copra i rischi con validità retroattiva (anche in caso di sostituzione di una vecchia polizza con quella di un’altra compagnia); in caso contrario il medico rischia di rimanere scoperto nonostante abbia pagato regolarmente il premio.

In definitiva, questa serie di elementi dovrebbe scoraggiare un medico a sottoscrivere con leggerezza una polizza dal costo conveniente, oppure a ritenere che il solo strumento assicurativo, per quanto costoso e completo, sia sufficiente a tutelare il suo patrimonio. Un approccio superficiale sul tema, infatti, nasconde delle insidie che, in assenza di altri strumenti di difesa patrimoniale preventiva, avranno effetti tangibili e irreversibili sul tenore di vita del professionista e della propria famiglia.

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Mutui, istituti di credito ancora diffidenti verso i consumatori. Nonostante i prezzi bassi e i tassi di interesse al minimo storico

Alla base della contrazione del mercato dei mutui, oltre all’incertezza politico-economica, anche il clima di scarsa fiducia delle banche verso chi vorrebbe indebitarsi per acquistare casa.  

Il mercato del credito immobiliare non finisce mai di sorprendere. Nonostante i proclami propagandistici di ripresa, lo scenario cristallizzato dai dati del 2018 è tutt’altro che confortante, e quello del primo semestre del 2019 non vede una soluzione di continuità con il passato più recente.

Quali sono i fattori che, viste le circostanze (prezzi delle case bassi e tassi di interesse dei mutui mai visti così giù) assolutamente favorevoli, determinano il perdurare di questa situazione?.

Secondo gli esperti, nonostante i prezzi degli immobili si siano stabilizzati e i tassi sui mutui rimangano ai minimi storici, prevale ancora un clima di incertezza, testimoniato dall’indice “per eccellenza” del settore immobiliare, cioè quello che misura il mercato dei mutui, il quale presenta un andamento piuttosto contrastante. Infatti, se nel primo trimestre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha registrato un aumento delle compravendite del 8,8%, contemporaneamente si prevede una contrazione dei mutui erogati del 5,9%.

Inoltre Crif (la famigerata banca dati che gestisce, per conto delle banche, lo speciale elenco dei debitori in difficoltà), ha registrato una contrazione delle domande di mutuo del 9,2%, che lascia presagire una riduzione delle erogazioni di mutuo anche nella seconda metà dell’anno in corso.

A chi è imputabile questa incertezza, ai consumatori, alle banche o a entrambi?

Le organizzazioni del settore creditizio sostengono che non si registrano restrizioni da parte degli istituti all’accesso al credito. Infatti, ad ascoltare i loro rappresentanti, sembra che la causa della contrazione della domanda sia da imputarsi esclusivamente all’incertezza politico-economica e ad un generalizzato clima di scarsa fiducia da parte dei consumatori, che induce a posticipare la scelta di acquisto della casa per via dell’assenza di segnali concreti di una ripresa economica solida e durevole.

Inoltre – sempre secondo gli “esperti” – sull’attuale contesto peserebbero: 1) la sospensione del Q.E. (Quantitative Easing, ossia l’immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea), che avrebbe determinato una diminuzione delle erogazioni, e 2) le fantomatiche previsioni di una possibile patrimoniale, accompagnata alle limitazione delle detrazioni degli interessi dei mutui e delle spese di ristrutturazione e arredamento.

Niente di più infondato.

Infatti, le banche stanno continuando nella loro opera “maniacale” di razionalizzazione dell’Offerta e di conseguente riduzione dell’accesso al credito, attuata attraverso l’adozione di misure iper-ispettive e fortemente escludenti, che i richiedenti (fino ad un paio d’anni fa meritevoli di credito) devono subire. Si va dall’imposizione della firma di un introvabile garante (anche su una richiesta proveniente da una coppia con doppio reddito non elevato), alla centralizzazione delle funzioni istruttorie e deliberanti presso un unico ufficio per tutto il territorio nazionale, con il risultato di rallentare a dismisura i tempi di erogazione (anche 4 mesi), e di paralizzare venditori e compratori.

A ciò si aggiunga la presenza opprimente dei servizi forniti dalle banche dati (Crif in testa) nelle c.d. policy di ogni singolo istituto di credito, che ha generato, oltre a legittimi benefici per chi eroga i mutui, anche una inaccettabile restrizione della privacy per chiunque volesse muoversi liberamente attraverso il panorama bancario dell’offerta di strumenti di indebitamento. Sotto la lente di ingrandimento, infatti, la prassi discutibile della “marchiatura” nelle banche dati, per un periodo massimo di 60 giorni, di coloro che hanno ricevuto il rifiuto, da parte di una banca, della propria richiesta di mutuo. Ciò determina l’ulteriore risultato, per questi richiedenti, di ricevere altrettanti rifiuti, durante quella finestra temporale, da parte di tutte le altre banche, e magari veder sfumare una profittevole occasione di acquisto.

Eppure, le prospettive sarebbero positive, dal momento che i prezzi immobiliari sono molto contenuti e senza particolari tensioni al rialzo (se non in alcune zone di Milano e Roma). Eppure, ancora, il differenziale tra la crescita dei prezzi e la crescita dei redditi negli ultimi anni si è ridotto, il ché permetterebbe un ritorno all’acquisto anche da parte di persone dai redditi inferiori. Invece, le banche continuano ad essere particolarmente disponibili e competitive solo quando hanno di fronte clienti che apportano una consistente parte di mezzi propri nell’acquisto (35-40% del prezzo); a costoro, grazie al calo dell’IRS (l’indice di riferimento dei mutui a tasso fisso), vengono proposti mutui fino all’1,60% a 30 anni, con rata fissa.

Per chi non ha risparmio, purtroppo, la strada che conduce ad acquistare casa è lastricata da mille insidie e da tanti rinvii. Di conseguenza, giacchè la maggior domanda proviene da richiedenti con reddito medio/basso, anche la Domanda di case è destinata a vivacchiare in uno scenario di stagnazione di lungo periodo.

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H2O-Natixis, i media e la fuga precipitosa dai fondi: una grande sconfitta per la razionalità

Tutti sapevano che i fondi H2O erano caratterizzati da un livello di rischio più elevato rispetto alla media, eppure c’era chi gridava irrazionalmente al “miracolo finanziario”

Articolo di Marco Pallini

Sulla graticola, in questi giorni, i fondi della casa d’investimento H2O, una tra le società del risparmio gestito che fanno capo al gruppo francese Natixis. Dopo alcuni giorni di passione, in cui il buon nome della società e della capogruppo sono stati messi in dubbio, H2O ha ceduto parte dei propri asset illiquidi ed eliminato le elevate commissioni di ingresso nei propri fondi, nel tentativo di frenare un’ondata di riscatti che è iniziata con la diffusione dei primi allarmi su alcuni titoli detenuti in portafoglio.

Fino ad oggi, infatti, a seguito della sospensione del rating di uno dei suoi fondi da parte di Morningstar, e di numerosi articoli da parte degli organi di stampa che si occupano di finanza (Financial Times in testa), sono usciti quasi 2 miliardi di euro dalle masse gestite, costringendo H2O a vendere frettolosamente molte attività finanziarie per costituire la liquidità necessaria a far fronte ai riscatti.

Ci si chiede se i timori espressi in merito alla liquidità e alla governance siano stati giustificati, e soprattutto se in questa occasione l’informazione finanziaria non abbia giocato un ruolo fondamentale nel diffondere il panico.

Infatti, H2O ha comunicato che l’iniziativa di svalutare gli asset illiquidi ha comportato la svalutazione dei propri fondi fino a un massimo del 7% del valore, mentre Natixis ha fatto sapere che appoggia le iniziative di H20 e che sta già rivedendo il business model della controllata, con l’obiettivo di ripristinare la fiducia nel più breve tempo possibile.

Fin qui la storia recente, densa di notizie e comunicati che si susseguono quotidianamente e tengono alta la soglia di attenzione sul gruppo francese e sulla sua controllata. Da questa vicenda, ancora in corso, possiamo ricavare però alcune importanti riflessioni. In particolare, i fondi H2O:

1) per anni hanno dato risultati eccezionali, dimostrando una eccellente capacità di recupero dopo le fasi di storno (diversamente da tanti pachidermi che vengono collocati);

2) in relazione alla fascia di rischio possono vantare dei gestori di rara abilità, sia per come hanno lavorato, sia per il valore che hanno dato ai soldi in gestione;

3) sono strumenti di risparmio gestito diversi dagli altri: veri e propri hedge fund disponibili, però, anche per piccoli risparmiatori, con un taglio minimo basso e accessibile a tutti (anche solo 2-3mila euro su, ad esempio, un portafoglio di 50 mila);

4) hanno un management fee molto conveniente, e performance fee importanti, ma molto più oneste e trasparenti di quelle applicate da tanti big del risparmio gestito;

5) per via delle leve che presentano nelle diverse asset class, sono sempre stati corredati da documenti informativi recanti con chiarezza le corrette informazioni sulla reale soglia di rischio e sulla volatilità;

6) erano talmente richiesti che lo stesso gestore aveva messo una commissione di ingresso del 5% per limitare le sottoscrizioni (che andava a chi aveva già il fondo in portafoglio, per ricompensarlo della “diluizione”, anche in questo un esempio di correttezza).

A ciò possiamo aggiungere che i più non sono entrati “perché sono già saliti troppo” (rimanendo a “gufare” per qualche anno) o perché le retrocessioni provvigionali non erano poi così soddisfacenti.

In definitiva, nel contesto globale in cui ci troviamo (spread normalissimi, liquidità abbondante delle banche centrali e tassi bassi, previsti in ulteriore ribasso) i fondi H2O non dovrebbero suscitare particolari preoccupazioni per via di quelle quote di titoli illiquidi che sono state dichiarate con immediata trasparenza. Eppure, si è diffuso il panico, generando un ulteriore rischio tecnico (di cui mai si parla, ma c’è eccome!), e cioè che il semplice timore di una valanga di riscatti potesse mettere in crisi il gestore, facendo scendere il valore del fondo per via della vendite forzate.

Un altro rischio tecnico – anche questo poco menzionato – è quello del possibile blocco momentaneo dei riscatti, soluzione estrema che potrebbe essere perseguita qualora i media facessero ancora di tutto per “strombazzare” maldestramente la notizia alla spasmodica ricerca di attenzione.

A conti fatti, la vicenda H2O rischia di essere una sconfitta per tutti, sia per chi quei fondi li ha comprati, sia per chi non li ha mai presi: quando si distrugge valore senza razionalità non è mai una vittoria.

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USA, tramonta il mito del “Lupo di Wall Street”: dal 2020 un pò di MiFID nella consulenza finanziaria degli Stati Uniti

Riforma SEC in puro stile MiFID. Sembra ormai al capolinea l’era dell’intermediario americano immortalato nei film,  pronto a tutto pur di far soldi.

Abbiamo già avuto modo di scrivere, relativamente al percorso normativo europeo che ha portato all’entrata in vigore delle due MiFID, come tali innovazioni regolamentari fossero state concepite dall’U.E. per rivaleggiare, in materia di sistema finanziario, con quello statunitense, per decenni divenuto fonte di veri e propri miti (immortalati in celebri cult-movie come “The Wolf Of Wall Street” o il meno conosciuto “Boiler Room”) sui broker pronti a tutto pur di far soldi.

C’era chi pensava che mai, negli Stati Uniti, si potesse arrivare ad imitare il nuovo modello europeo; eppure sta accadendo, anzi è già accaduto.

Il mercato americano della consulenza finanziaria, naturalmente, è mille volte più maturo del nostro, con le sue 12.500 società di consulenza che gestiscono 82.500 miliardi di dollari (dati 2018) per conto di circa 34 milioni di clienti. I suoi 311.000 financial advisor sono suddivisi in due categorie: consulenti indipendenti (Registered Investment Adviser – RIAs) e broker-dealer, ossia la stragrande maggioranza, che eseguono le transazioni in titoli per conto dei clienti e distribuiscono prodotti finanziari.

La differenza tra le due tipologie è del tutto simile a quella oggi esistente in Italia ed in Europa: la remunerazione dei consulenti finanziari (che coinciderebbero con i nostri consulenti autonomi)  consiste in una percentuale sugli asset dei clienti, mentre i broker, che spesso operano all’interno di reti appartenenti a a grandi gruppi finanziari (Merryll Linch, Morgan Stanley etc), ricevono commissioni in base alle operazioni effettuate o ai prodotti finanziari collocati. Lo scorso 5 Giugno, è stato approvato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) il nuovo Regolamento,  che ha messo in circolo un pacchetto di misure per aumentare la qualità e la trasparenza nei rapporti tra gli investitori al dettaglio, i consulenti finanziari e i broker-dealer, elevando i requisiti legali e le informazioni obbligatorie in linea con le aspettative degli investitori.

Pertanto, i broker verranno gravati da obblighi mai visti prima, come: 1) agire nel migliore interesse del cliente al dettaglio quando formula una raccomandazione di investimento; 2) includere obbligatoriamente l’identificazione e la comunicazione al cliente di un eventuale di conflitto di interesse; 3) fornire, all’atto di iniziare la relazione con un cliente, un riepilogo che riassuma le informazioni su servizi, commissioni e costi, conflitti di interesse e standard di condotta legale.

Il nuovo regolamento non è ancora entrato in vigore, ma sarà efficace dopo un periodo di transizione che durerà fino al 30 giugno 2020.

Dopo, niente più film da Hollywood sui broker alla Leonardo Di Caprio.

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Educazione Finanziaria e MiFID II: a quando i consulenti finanziari nelle scuole, con il ruolo di educatori?

L’educazione finanziaria nelle scuole sembra un fatto ormai ineluttabile, ed i consulenti finanziari potrebbero fare la loro parte grazie alla esperienza maturata sul campo da decenni.

Con il decreto-legge del 23 dicembre 2016, n. 237, convertito nella legge del 17 febbraio 2017, n. 15 (“Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”), è stato sancito l’avvio di una strategia nazionale per l’educazione finanziaria, di cui francamente si sentiva la mancanza.

Si tratta di un’occasione unica per colmare il divario culturale che ci divide (come in altri ambiti) dai paesi più virtuosi. Infatti, il tempo ci ha restituito costantemente uno scenario di utenti italiani poco avvezzi all’autonomia nelle scelte di investimento perchè impreparati fin da piccoli a qualunque approccio verso la materia. In Cina, per esempio, i primi rudimenti di economia e finanza vengono impartiti dall’età di otto anni, ed in molti paesi di lingua anglosassone a partire dai dieci.

Non deve sorprenderci, pertanto, come nel nostro Paese, all’analfabetismo finanziario, abbia fatto sempre eco l’utilizzo di una comunicazione al limite della incomprensibilità, a fronte di servizi che, essendo “per natura” complicati, avrebbero richiesto l’utilizzo di messaggi semplici e accessibili, come si faceva un tempo anche da noi, quando gli italiani andavano in banca per fruire di servizi semplici (mutui per acquistare la casa, prestiti cambializzati, prelievi e versamenti di contanti…), che tutti comprendevano bene, e l’accredito dello stipendio sul conto corrente, in un’epoca in cui gli impiegati pubblici si recavano ancora in Banca D’Italia per prendere lo stipendio i contanti, era già qualcosa di rivoluzionario.

Oggi il contesto è radicalmente cambiato, e si è preteso dagli utenti tricolore che all’analfabetismo finanziario venisse accoppiato quanto di più tecnologico si sia prodotto negli ultimi quindici anni: home banking, robo-advisor e risparmio gestito.

E’ chiaro che, chi ha un’età superiore a 60 anni, non ci capisce più niente.

La c.d. MiFID II, pertanto, introducendo l’obbligo di informare gli utenti in maniera più trasparente (soprattutto in relazione ai costi dei servizi di investimento), ha aperto un vaso di Pandora, che coinvolge necessariamente il tema dell’informazione finanziaria generalizzata, di cui la legge del 17 febbraio 2017, n. 15 ne è diretta espressione. Infatti, negli intenti del Legislatore, particolare attenzione verrà data al ruolo delle scuole in materia di educazione finanziaria, e la scuola costituirebbe certamente un canale privilegiato per veicolare le conoscenze e competenze di educazione finanziaria, dal momento che essa consente di raggiungere una vasta fascia della popolazione di ogni ceto sociale, e favorisce la trasmissione di sapere all’interno del nucleo familiare.

Notevoli, infatti, sarebbero i benefici “indiretti” dell’Educazione Finanziaria curriculare nelle scuole, nella misura in cui anche gli stessi figli potrebbero trasmettere ai genitori, in un processo di comunicazione dal basso verso l’alto, una maggiore attenzione ai temi della finanza elementare. Come? E’ semplice: attraverso i normali compiti di cura; aiutare i propri figli in esercizi di scuola che riguardano la finanza porterà a trasmettere anche all’adulto molti concetti che, nella maggior parte dei casi, egli conosce ma non ha mai razionalizzato.
E dove non arrivano i genitori, chi potrebbe assumere un ruolo di educatore finanziario prossimo alle famiglie?

Non abbiamo alcun dubbio: i consulenti finanziari più esperti potrebbero colmare un vuoto notevolissimo in un lasso di tempo piuttosto breve, affiancandosi ai docenti in lezioni programmate a cui gli alunni (anche delle medie inferiori) potrebbero partecipare con il giusto coinvolgimento degli insegnanti.

Infatti, nelle scuole l’Educazione Finanziaria stenta proprio ad arrivare e ad essere accettata come materia curriculare; e se da un lato i docenti si mostrano aperti alla novità, dall’altro risulta difficile coinvolgere i genitori degli alunni, i quali, attraverso l’esperienza scolastica dei figli, potrebbero beneficiare anche loro di questa specifica formazione. Inoltre, l’arrivo della MiFID II, con il suo carico di migliaia di norme ai più incomprensibili, rischia di rivelarsi sterile, confermando una legge scolpita nella Storia: a nulla vale aumentare e perfezionare i sistemi di controllo sull’attività degli intermediari se poi, parallelamente, non si fa nulla per aumentare la competenza degli utenti.

Presto, però, le cose potrebbero cambiare, ed i consulenti finanziari/patrimoniali potrebbero trovare persino conveniente lavorare gratuitamente per le scuole della propria città, costruendo attorno a loro una immagine di “educatori” legittimamente conquistata sul campo, negli ultimi venti anni, già con gli adulti. Rispetto a questi ultimi, oggi i giovani si trovano a dover fronteggiare situazioni di vita più impegnative di quelle vissute, alla stessa età, dai propri genitori, e chi si confronta con le nuove generazioni di clienti già conosce come essi siano molto attenti a costi e rendimenti, e tralasciano del tutto l’analisi dell’orizzonte temporale in funzione degli obiettivi.

Pertanto, più che non rinviabile, l’educazione finanziaria nelle scuole sembra un fatto ormai ineluttabile dal momento che oggi comincia ad esistere una domanda di Educazione Finanziaria proprio da parte dei millennials e di una larga fascia di c.d. patrimonials (ossia i genitori dei millennials).

Probabilmente, la fine dell’”era della complicazione” da parte dell’industria del risparmio è già stata decretata, ed entro cinque anni (sette, al massimo) gli attori dell’Offerta (cioè le banche e le case d’investimento) dovranno farsi guidare dalla Domanda, lavorando molto sulla semplificazione dei servizi finanziari in funzione di una ritrovata economicità.

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Libra-Facebook: una nobile moneta mondiale, o solo un business planetario per i pagamenti virtuali?

Con Libra, Zuckerberg sposta l’attenzione dalla moneta mondiale al business legato alla sua gestione. Con buona pace delle banche centrali e della grandi corporation.

Il recentissimo lancio di Libra, la moneta che Facebook vorrebbe diffondere tra i suoi “cittadini”, necessita di una serie di chiarimenti per evitare che la si possa scambiare con qualcos’altro. Pertanto, è bene sapere che si tratta di un progetto che viene da lontano: Facebook, già qualche tempo fa, ha creato in Svizzera una fondazione indipendente per gestire tutto il progetto e controllare la moneta. Quest’ultima non sarà minimamente paragonabile al celebre (e famigerato, sotto molti punti di vista) Bitcoin, il quale peraltro è particolarmente soggetto ad una fortissima volatilità di prezzo. Al contrario, Libra perseguirà l’obiettivo di una costante stabilità, e questo certamente piace all’Europa di marca tedesca (terrorizzata dall’inflazione fin dai tempi di Weimar).

La moneta “facebookiana”, che sarà in circolo a partire dal 2020, ha bruciato sul tempo quella di Telegram, che era al lavoro da circa un anno sulla propria criptomoneta (il Gram, per la quale aveva già raccolto finanziamenti per 1,7 miliardi di dollari e adesso pare destinata ad un rapido oblio).

Libra, come dicevamo, non sarà una vera e propria cripto-valuta, perché a differenza delle altre cripto-monete il suo valore sarà ancorato a beni reali, nello specifico un fondo di riserva, ossia una sorta di paniere di valute di vario tipo (la riserva finanziaria, secondo le fonti, sarebbe già stata messa a budget per arrivare prima dei concorrenti).

Con questa moneta virtuale, pertanto, sarà possibile non solo pagare e scambiare denaro sui social network di proprietà, ma in tutto il web e fuori dal web. Infatti, sembra che l’obiettivo sia quello di creare una vera e propria valuta internazionale, alternativa non al bitcoin, bensì al dollaro, trasformandola cioè in una moneta di scambio globale, che già oggi avrebbe qualcosa come due miliardi e mezzo di utenti. Inoltre, verrebbe usata anche da circa 1,7 miliardi di persone nel mondo che non hanno un conto in banca, o che semplicemente trovano conveniente non versare le commissioni ai gestori di carte di credito o di servizi di invio digitale del denaro. Per questo motivo, potenzialmente, sul lungo periodo Libra potrebbe spazzare qualsiasi competitor bancario sui cambi (e non solo), in tutto il mondo.

L’iniziativa di Zuckerberg e dei suoi strateghi è stata profondamente pensata, e condivisa già da 27 partner del calibro di PayPal, Mastercard, Visa, Coinbase, Uber, EBay, Spotify, Lift, Vodafone e Iliad; tutti colossi che, per evitare di essere tagliati fuori dal business, hanno preferito investire nel progetto di Facebook, entrando con una quota pari a 10 milioni di dollari ciascuno, destinata ad aumentare.

In buona sostanza, ci troveremmo di fronte ad un’azienda che batte moneta e accumula miliardi di dollari di riserve valutarie in una propria banca centrale. Chi ci potrebbe perdere? Il Dollaro USA e l’Euro, certamente. E allora, come mai Facebook va avanti nel suo progetto così speditamente, senza ricevere le “attenzioni” del litigioso Trump o della Trojka europea? Semplice, perché Libra, oltre ad aver fatto opera di geniale diplomazia con i propri partner (che altrimenti gli avrebbero fatto una guerra senza quartiere) potrà contenere anche il Dollaro e l’Euro dando stabilità ai propri corsi.

Inoltre, dal momento che Facebook ha fatto sapere che farà da apripista nelle fasi iniziali del progetto, e poi il suo ruolo e le sue responsabilità saranno gli stessi di qualsiasi altro membro fondatore (cosa strana, a dire il vero, ma tant’è), qual è il vero affare di Facebook? Il sistema dei pagamenti, naturalmente. Infatti, per spendere e conservare le libre avremo bisogno di un’app wallet simile a quella che si usa per le cripto-valute. Quella di libra si chiamerà Calibra, e verrà gestita da Facebook, che ha già anticipato che i dati finanziari di Calibra saranno separati dai dati dei social. “Le informazioni sull’account e i dati finanziari dei clienti di Calibra non verranno utilizzati per migliorare il targeting delle inserzioni sulla famiglia di prodotti Facebook”, hanno fatto sapere dall’azienda.

L’unica cosa certa è che, in questa iniziativa di Zuckerberg, non c’è nulla di veramente nobile, se non in via del tutto incidentale.

E poi, sulla privacy staremo a vedere…

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La responsabilità professionale medica, la medicina difensiva ed i rischi patrimoniali del sanitario

Qualunque ramo della chirurgia è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti. I medici alla continua ricerca di punti di riferimento in difesa della propria autonomia e dell’esperienza

Quella dei medici è, senza dubbio, la categoria più esposta ai rischi, sia in sede civile che penale, strettamente connessi allo svolgimento della professione. Secondo un’indagine della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari (2015), il 95% dei procedimenti penali per lesioni colpose a carico di medici e operatori delle professioni sanitarie si conclude con un proscioglimento, ma nei tribunali civili le richieste di risarcimento sono accolte nel 34% dei casi.

Secondo quanto riportato lo scorso 18 giugno Roma, in occasione del convegno CIC (Collegio italiano dei chirurghi) su “Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn”, complessivamente ogni anno oltre 35 mila azioni legali vengono intentate contro i medici da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità: è questa la fotografia attuale della chirurgia italiana, e i procedimenti legali sono in costante aumento.

Questo dato rappresenta, oggettivamente, un problema per un medico su tre; inoltre, la stessa indagine rivela che la maggiore preoccupazione dei medici non consiste nel possibile esito negativo del procedimento giudiziario, ma nella richiesta del risarcimento economico e nella sua copertura finanziaria.

L’istituto di ricerca Marsh Italia ha recentemente presentato la nona edizione del report sulla Medical Malpractice in Italia (Medmal – Studio sull’andamento del rischio da medical malpractice nei clienti sanitari pubblici). L’indagine ha riguardato un campione di 42 strutture sanitarie pubbliche distribuite sul territorio nazionale, di cui si sono considerati i sinistri negli ultimi 12 anni. Ebbene, nel periodo considerato si sono verificati circa 10.500 sinistri, con un costo complessivo superiore a 900 milioni di euro. Nell’ultimo anno della rilevazione si è avuta una media di 27,5 sinistri per struttura sanitaria. Il costo medio di ciascun sinistro ha toccato punte di 97.000 euro di risarcimento, ed oggi si attesta sui 90.000 euro.

Il risultato (suffragato da altre recenti indagini) è che l’80% dei medici adotta frequentemente strategie denominate difensive, e più precisamente: il 51% ha prescritto farmaci non necessari e il 24% ha prescritto trattamenti non necessari; il 26% ha escluso pazienti a rischio da alcuni trattamenti, al di là delle normali regole di prudenza e il 14% ha evitato procedure rischiose (diagnostiche o terapeutiche) su pazienti che avrebbero potuto trarne beneficio.

Ma cos’è la medicina difensiva?

È quel complesso di pratiche terapeutiche condotte non tanto per tutelare la salute del paziente (ovviamente, neanche per danneggiarla), quanto per evitare la possibilità di un contenzioso. La M.D. può essere attuata con:

– un comportamento cautelativo di tipo positivo e preventivo, che sulla carta diminuisce i rischi per il paziente, ma quando non è necessario aumenta notevolmente il costo della Sanità nazionale: ricorso a servizi sanitari non sempre necessari, analisi, visite o trattamenti;

– un comportamento cautelativo di tipo negativo, che si realizza per mezzo dell’astensione dagli interventi ritenuti ad alto rischio.

Lo scopo di queste due categorie di comportamento è sempre quello di poter presentare la documentazione che attesti che il medico ha operato secondo gli standard di cura previsti.

La stessa esistenza della medicina difensiva dovrebbe far comprendere quanto il tema del rischio professionale medico, e quello dei risarcimenti economici ad esso correlati, sia così sentito. Oggi i casi che frequentemente vengono denunciati riguardano la mancanza o l’inadeguatezza del c.d. consenso informato, il ritardo di diagnosi dell’infarto, gli errori nell’anestesia, errori trasfusionali, eccessiva attesa per il parto cesareo, interruzione di gravidanza non riuscita, oltre a casi clamorosi – ad onor del vero, piuttosto rari – come quelli che vedono strumenti chirurgici dimenticati nel corpo del paziente o l’asportazione di un organo sano simmetrico a quello malato.

Anche la chirurgia estetica/plastica, grazie al successo riscontrato in quasi tutte le fasce della popolazione, è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti, sulla scorta dell’errata opinione che, in relazione agli interventi di natura estetica, il chirurgo estetico non può limitarsi a garantire solo di fornire al meglio la propria professionalità, ma deve anche garantire anche la buona riuscita dell’operazione. La medicina estetica, infatti, non ha di per sé un fine curativo, ma tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche di chi decide di ricorrervi. Per tale ragione, al contrario di quanto avviene negli altri rami della medicina, essa è risultata più soggetta a essere considerata fonte di un’obbligazione di risultato: il paziente vuole che il successo di quanto richiesto al chirurgo sia effettivamente conseguito.

Sulla scorta di questo principio, un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che l’obbligazione del chirurgo estetico fosse una obbligazione di risultato (Cassazione n. 10014/1994, Tribunale di Padova 10/03/2004). Oggi, invece, i tribunali considerano l’obbligazione del medico estetico al pari di quella di qualsiasi altro medico.
Eppure, fatte tutte queste premesse, bisogna dire che la categoria dei medici fa poco per attuare i rimedi della prevenzione in tema di difesa del patrimonio.

Vediamo il perché.

Come abbiamo visto, l’esercizio della professione sanitaria contiene obbligazioni di comportamento e non di risultato; questo significa che il medico si impegna a prestare la propria opera adottando in maniera ineccepibile tutte quelle norme di comportamento etico e scientifico previste per il caso specifico, ma non è responsabile del mancato conseguimento del risultato sperato, se questo non è dipeso da un suo errore o da una sua negligenza. Pertanto, l’inadempimento del medico si configura nella  violazione delle norme di comportamento sanitario, e non nell’esito sfortunato nella mancata guarigione del paziente (che può dipendere da mille altri fattori).

A ben vedere, forte è la similitudine con la responsabilità del magistrato; questi infatti non è mai perseguibile in relazione all’attività di interpretazione delle leggi, a meno che non si dimostri che egli abbia violato le norme procedurali (negligenza) e di comportamento proprie della sua categoria (es. colpa grave, dolo e/o colpa inescusabile o dolo nel voler favorire una parte processuale a discapito dell’altra). La differenza tra i due – medico e magistrato – è che il primo può essere attaccato direttamente e portato in giudizio, mentre il secondo no, anche quando dimostra una grave imperizia.

Ma ci fermiamo qui, perché la questione è degna di molta attenzione, e ci porterebbe fuori tema. Il punto è un altro: qualunque consulente finanziario/patrimoniale che ha già rapporti professionali con clienti medici, o quanti tra i primi volessero proporsi alla categoria sanitaria con argomenti veramente validi (che non sia il solito “migliorfondo ultraperformante”), dovrebbero parlare quasi esclusivamente di tutela del patrimonio familiare del medico, e cioè di colui che vive ogni giorno sul filo del rasoio, e pensa che tutto sommato non possa accadere nulla se ha lavorato bene. Infatti, se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare a fronteggiare un numero sempre crescente di richieste risarcitorie, ne risentirà la qualità del Sistema ed un danno per gli utenti, creando un circolo vizioso dove allo svilimento della professione medica si accompagnerà il ricorso sempre più frequente alla Medicina Difensiva. Quest’ultima, come sappiamo, comportando un aumento eccessivo di esami e accertamenti,  genera ogni anno un costo stimato in più di 11 miliardi di euro.

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Mutui ipotecari e usura “contrattuale” sul tasso di mora: interessi cancellati e contraente risarcito

Interessanti gli interventi della Giurisprudenza sulla usura e nullità del contratto di mutuo, soprattutto quando a ricadere nel superamento del c.d. tasso soglia è unicamente la disciplina contrattuale del tasso di mora.

Articolo di Alessandro Valenti*

Negli ultimi cinque anni, il tema dei contratti di mutuo in usura (o presunta tale) hanno occupato pagine di giornali e trattati di giurisprudenza.

La Corte di Cassazione è stata chiamata più volte a pronunciarsi su vicende che hanno svelato come, nel periodo che intercorre tra il 2000 ed il 2007, molti istituti di credito abbiano sottovalutato le nuove regole sui c.d. tassi soglia imposti dalla Banca D’Italia quale limite tecnico oltre il quale si deve parlare di usura. Infatti, molti contratti di mutuo ipotecario a tasso fisso, sottoscritti durante quel periodo, sono stati successivamente contestati dai contraenti, ai quali, in numerose occasioni, è stato anche riconosciuto il risarcimento di tutti gli interessi pagati fino alla data di apertura del contenzioso.

Sia i tribunali di merito che quelli di legittimità (anche a sezioni unite), nell’ultimo quinquennio, hanno così emesso numerose sentenze ed ordinanze relative a diverse fattispecie di usura, da quella originaria (o pattizia) a quella sopravvenuta, facendo chiarezza su una materia molto controversa. Uno degli aspetti più discussi è quello relativo alla nullità del contratto di mutuo anche quando a ricadere nell’usura pattizia (ossia, nel superamento del tasso soglia) è unicamente la disciplina contrattuale del tasso di mora.

Addentrandoci nella giurisprudenza sul tema, l’art. 1, comma 1, D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio. La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla L. 24/01 (interpretazione autentica della legge 108/96) aveva già precisato che “va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 394/2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (Corte Cost. 29/02). Essendo l’usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), va detto che detto reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo; pertanto, va valutato se il tasso del mutuo sia superiore alla soglia rilevata dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data (Cass. Civ., Sez. I, 27/9/13, n. 22204).

Relativamente agli  interessi di mora, possiamo certamente affermare che essi, pur essendo in un certo senso risarcitori e sanzionatori:

  1. a) non perdono la funzione remunerativa dell’interesse che va ad arricchire – in maniera sproporzionata – la Banca;
  2. b) costituiscono parte integrante del contratto di mutuo e
  3. c) ne condizionano a tutti gli effetti la sua validità.

Infatti, a suffragio di quanto appena detto, possiamo fare riferimento ad alcune autorevoli decisioni di merito e legittimità. Così la corte d’Appello di Venezia – Sezione Terza Civile – n. 342 del 2013, ha stabilito che “…si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento…” per cui “… la natura dei tassi di interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione …”. L’usura pattizia del mutuo prevede, prosegue la sentenza “… la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito…la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori...”.

In tal senso, sia legge 108/96 che l’art. 644 c.p. individuano dei limiti che non contemplano alcuna deroga, in ciò prevalendo nettamente anche sulle circolari della Banca d’Italia, le quali, dando agli intermediari finanziari l’indicazione di escludere gli interessi di mora dai tassi medi di mercato, hanno causato per lungo tempo la sottrazione arbitraria degli interessi di mora dal tasso d’usura. Questo stato di cose, sicuramente sfavorevole all’utenza, si è interrotto quando la Suprema Corte, con sentenza 02/04/2000 n. 5286, ha stabilito che: “… non v’è ragione per escludere l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia. Il ritardo (di pagamento), poi non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”.

Sull’interpretazione autentica della legge 108/96 (legge 24/01) era già stata chiamata ad esprimersi, nel 2001, la Corte Costituzionale, affermando che il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori. A confermare tale orientamento ci ha pensato la Corte di Cassazione con una serie di fondamentali ordinanze (n. 350/2013, n. 23192/2017), le quali hanno ribadito che se il  tasso di mora pattuito contrattualmente supera il tasso soglia, la clausola che pattuisce gli interessi è nulla, ed il mutuatario, in applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, non dovrà pagare nessun interesse con il risultato che potrà ripetere gli interessi già pagati e non pagare più interessi sulle rate a scadere del mutuo.

Infine, con l’ordinanza n. 27442/2018 la Suprema Corte ha affermato che agli interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui, se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello indicato dall’art. 2, comma 4 della L.108/1996 (quello, cioè, che ha determinato la previsione normativa del c.d. “tasso soglia”), sono da considerare ipso iure usurari.

Relativamente a tale ordinanza, inoltre, la Corte ha precisato che, in caso di usura pattizia, il rapporto creditorio complessivo verrà ricalcolato a tasso zero e, qualora siano stati effettivamente pagati interessi moratori, agli stessi – e solo a quelli – verrà applicato il tasso legale tempo per tempo.

In conclusione, con la modifica dell’art. 1815 c.c. ad opera della legge 108/96, si è voluto porre un più stringente presidio all’usura, sanzionando in maniera incisiva la pattuizione di interessi usurari, senza operare alcuna distinzione tra interessi ordinari e di mora. Alla luce dell’art. 1815 co. 2 del c.c., se sono stati convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; di questi, quelli ancora da pagare dovrebbero essere “cancellati”, e quelli già corrisposti dovrebbero essere restituiti interamente, senza che il mutuatario perda il beneficio del termine rateale di pagamento o, come logica e buona diligenza vorrebbero, compensando gli effetti economici del risarcimento dovuto dalla Banca con la sorte capitale residua eventualmente dovuta alla data di una possibile conciliazione o decisione giudiziale.

* Avvocato civilista, foro di Barcellona (ME)

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Imprenditori euro-scettici? Come sfruttare le opportunità di una società europea in Irlanda o UK

Come sfruttare le opportunità offerte dall’Europa per le imprese che vogliono lavorare anche al di fuori dall’Italia. 

Oggi, in Italia, sono in molti a nutrire legittimi sentimenti di euro-scetticismo. Quasi tutti, in particolare, sono stati disillusi dal sogno di quella Europa dei popoli in cui per alcuni anni ci hanno fatto credere di stare, fino a quando la natura squisitamente monetaria dell’U.E. non è venuta fuori, con le sue pesanti controindicazioni per il nostro Paese.

E sebbene questo modo di “essere Europa” ha strategicamente finito col mantenere le rigide divisioni tra stati e rispettive culture imprenditoriali, non tutto è da buttare; basta cominciare a pensare che uscire dall’Italia si può, e che quelle barriere, per un imprenditore che conosce il mercato, sono solo mentali. Infatti, se parliamo di tassazione e opportunità per le aziende, lo scenario può cambiare, grazie ai vantaggi e alla competitività offerte in qualunque campo della Finanza e dell’Economia, per esempio, dall’area britannica (Irlanda compresa), soprattutto adesso che la Brexit sta terminando il suo percorso di negoziazione con l’U.E..

Cominciamo col dire che, nella maggior parte dei paesi membri della UE, la sovranità fiscale è considerata intoccabile, e questo consente a tutti di poter spostare liberamente la propria azienda, la produzione ed il fatturato (quello preponderante, perchè se vendi quasi esclusivamente in Italia le tasse le continui a pagare qui…) verso quei paesi dove la pressione fiscale è inferiore, e dove consolidate infrastrutture industriali, logistiche e finanziarie vengono in aiuto alle imprese.

Al momento, il confronto internazionale tra i vari livelli di tassazione vede Irlanda, la Gran Bretagna e la Bulgaria (ma anche Lettonia, Croazia e Slovenia) tra i paesi più convenienti dove creare o trasferire la propria azienda.

L’Irlanda, in particolare, ha un sistema fiscale molto attraente per tutti coloro che vogliono sfruttare la vicinanza geografica con la Gran Bretagna. Aprire un’impresa in Irlanda prevede ancora agevolazioni fiscali per 3 anni per le società in regime dei minimi. In più, se avete intenzione di aprire una filiale a Londra, un biglietto aereo giornaliero A/R da Dublino all’aeroporto di Stanstead o Gatwick costa mediamente 25 euro.

Le società possono essere di tre tipi:

  1. Unlimited Company: utilizzate per operazioni di basso rischio, dal momento che la responsabilità dei soci è illimitata.
  2. Private Limited Company: sono l’equivalente delle nostre SRL, Società a responsabilità limitata dove la responsabilità è limitata al capitale versato. Sono le più diffuse tra privati, aziende ed imprese. All’interno di questa tipologia Limited, l’Irlanda ha previsto anche un altro tipo di forma giuridica ancora più semplice, la
  3. Single Member Company, ossia l’impresa con un unico membro. E’ un tipo di società Limited privata (a responsabilità limitata), che deve essere formata da almeno due soci, di cui uno può essere anche il segretario. Gli adempimenti fiscali e burocratici sono davvero minimi. Infatti, questo tipo di società può essere aperta anche con 1€, e in caso di fallimento la responsabilità è limitata esclusivamente al capitale sociale versato, senza che vi sia il coinvolgimento del patrimonio personale dei soci. Per aprire questo tipo di società, è importante che uno solo dei soci abbia la residenza in un paese della comunità europea, e occorre iscrivere l’impresa al Companies Registration Office (CRO), compilando gli appositi moduli (scaricabili da internet), presentando l’atto costitutivo e lo Statuto della società.

Per costituire la società, è necessario dichiarare le motivazioni e gli scopi per cui viene formata la società, la descrizione del tipo di attività praticata, il luogo in cui verrà svolta l’attività e il luogo della sede legale. La maggior parte degli adempimenti amministrativi potranno essere svolti comodamente da casa. Ad esempio, i documenti che servono ai soci per iscrivere la Single Member Company al CRO (atto costitutivo, il c.d. memorandum e lo statuto della società – Article of Association) si scaricano dal web e vengono redatti in carta semplice. Sia nel Memorandum che nello Statuto è necessario indicare la quota sociale (Capital Share) dell’impresa e come questa verrà distribuita tra i 2 soci, (al 70% e 30%, al 50%, all’80% e al 20% ecc.).

Soltanto a questo punto, dopo aver curato da casa tutti i passaggi, potrete fissare un appuntamento a Dublino da un notaio, che serve ad autenticare le firme dei soci sui moduli, sul Memorandum e sul “Article of Association” (statuto). Tutto ciò con costi davvero bassi (notaio compreso) rispetto all’Italia.

Una volta costituita e iscritta al CRO la società (nel nostro esempio, una “Single Member Company”), si ottiene il cd. “Company Number”, cioè il numero identificativo della domanda di registrazione; se la documentazione depositata è in regola, e se avrete stabilito un indirizzo ufficiale in Irlanda (anche presso uno studio di domiciliazione), dopo circa 2 settimane il CRO invia il certificato di “Incorporation”, con il quale è possibile recarsi in una delle tante banche irlandese e aprire un conto corrente intestato all’impresa, il cd. business account. A questo otterrete l’attribuzione del codice fiscale dell’impresa.

Ma perchè costituire la vostra società europea in Irlanda? È presto detto. La “Corporate Tax”, ossia la tassa che devono versare le imprese a società responsabilità limitata in Irlanda, è fissata al 12.5% (contro il 30% circa, tra IRES e IRAP, dell’Italia), e la pressione fiscale complessiva è pari al 25.9% (contro il 61.4% dell’Italia).

E che dire del Regno Unito, che noi italiani adoriamo?

Il ministro delle Finanze inglese aveva annunciato, durante il 2017, che in seguito all’uscita dall’U.E. avrebbe portato le tasse sulle imprese al 15 per cento, abbattendole dall’attuale 20%, in modo da attrarre realtà aziendali da tutta Europa. Al momento la Gran Bretagna ha una corporate tax del 20% (ed una pressione fiscale complessiva del 32.0%), che dovrebbe scendere al 17% entro il 2021 e successivamente al livello minimo del 15%, ma dubitiamo che tale programma possa essere messo in atto adesso, soprattutto per via della confusione creata da una Brexit che sembra non avvenire mai.

Qualunque siano le nostre preferenze geografiche, così facendo diventiamo un pò irlandesi (o inglesi), e perdiamo le nostre origini italiche? No, sfruttiamo questa Europa, quella che, a conti fatti, ci ha indeboliti dopo aver contribuito a far sparire la nostra Classe Media, ossia quel particolare ceto sociale che, costituendo l’ossatura più forte dei nostri consumatori interni, ha fatto prosperare le aziende italiane dal Dopoguerra fino all’introduzione dell’Euro.

Oggi in Italia, senza una redistribuzione della ricchezza, senza un aumento compensativo dei redditi medi (adesso sarebbe il momento, visto che siamo in deflazione, ma l’U.E. non ce lo permette!), e senza una politica fiscale aggressiva per le imprese, non è proprio aria.

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Ricchezza degli italiani e sviluppo di competenze: dai patrimonials ai millennials molti beni e poca conoscenza

Complice il contesto storico in cui sono cresciuti, i patrimonials non sono stati in grado di trasmettere ai millennials la conoscenza in campo finanziario.

Secondo l’ultimo Rapporto Istat e Banca d’Italia sulla ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie, a fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane era pari a 9.743 miliardi di euro. Di questi, le abitazioni costituiscono la principale forma di investimento e, con un valore di 5.246 miliardi di euro, rappresentano la metà della ricchezza lorda. Relativamente alle abitazioni, la ricchezza complessiva dei patrimonials italiani ammonta esattamente a 5.246.608 milioni di euro. In particolare:

– immobili non residenziali: 678,8 miliardi di euro;

– biglietti circolanti e depositi: 1.360 miliardi di euro;

– obbligazioni: 314,1 miliardi di euro;

– azioni: 1.038 miliardi di euro;

– derivati: 787 milioni di euro;

– quote di fondi comuni: 524,2 miliardi di euro

– riserve assicurative e garanzie standard: 130,2 miliardi di euro.

In tema di creazione di ricchezza e di sviluppo di competenze, il confronto tra patrimonials e millennials è d’obbligo. I primi (che corrispondono ai genitori dei secondi) hanno imparato a prendere rischi e conosciuto luci ed ombre dei mercati azionari; hanno investito in immobili ed assistito alla nascita dell’industria dei prodotti finanziari. Inoltre, essi hanno vissuto da sfortunati protagonisti la “madre di tutte le crisi” (2008 – oggi).

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I secondi, a quanto pare, non hanno beneficiato di questo patrimonio di esperienze.

Prendendo ad esempio i mercati finanziari, secondo John Bogle (Vanguard) una buona regola per investire in azioni è quella secondo cui bisogna destinare al mercato azionario una percentuale pari a 100 meno la propria età. Si tratta certamente di una regola un pò troppo semplicistica, ma essa coglie due punti fondamentali dell’investimento:

  • è giusto ed opportuno investire in azioni fin da giovani;
  • è importante ribilanciare il patrimonio, riducendo il rischio, durante la propria vita.

Contrariamente a questa regola universalmente accettata, i millennials preferiscono comprare prodotti di investimento con una bassa percentuale di azioni e una elevata percentuale di attività a rischio basso. Scelta che ovviamente darà luogo a rendimenti futuri ridotti.
La ragione è, in parte, dettata dalla scarsa educazione finanziaria ricevuta dal contesto socio-educativo, causa oggi di eccessiva prudenza proprio nell’età dove sarebbe consigliabile prendere qualche rischio in più.
Anche l’industria degli strumenti finanziari è responsabile di questa mancata trasmissione di conoscenze prima ai patrimonials, e di conseguenza ai millennials; essa, infatti, per lungo tempo essa ha tenuto i primi in un limbo di ignoranza e scarsa consapevolezza, sull’onda del “fidati e delega a noi le decisioni di investimento”, in ciò determinando uno scenario di scarsa educazione finanziaria anche nelle famiglie più evolute. Ne consegue che i patrimonials, complice il contesto, non sono stati in grado di conoscere bene e di poter trasmettere i contenuti di educazione finanziaria ai millennials.
Per meglio comprendere di cosa stiamo parlando, ci viene in aiuto una ricerca internazionale condotta su un campione di investitori finali e su un campione di consulenti finanziari. Secondo questo studio, molti clienti, detentori di notevoli patrimoni mobiliari, si aspettano dal proprio consulente un rendimento annuo pari al 10.0% oltre l’inflazione. Dal momento che oggi, con i tassi vicini allo zero, realizzare un +10% richiede l’assunzione di rischi considerevoli, saremmo portati a ritenere che questi risparmiatori hanno una elevata propensione al rischio… Niente affatto! Il 72% di loro si definisce prudente, e l’82% di loro riferisce di preferire la sicurezza rispetto alla performance.
In sintesi, essi hanno compreso ben poco del mondo degli investimenti finanziari. Fanno da contraltare i consulenti, che in teoria dovrebbero essere i portatori sani di educazione finanziaria. Infatti, molto correttamente, il rendimento medio atteso dai consulenti (che sanno come va il mondo in questo preciso momento) è del 3,4% annuo.

Eppure, sembra che i loro clienti si aspettino ben altro.

Esiste quindi una distanza enorme tra la pia illusione del 10% atteso dai clienti ed il più pragmatico 3,4% atteso dei consulenti; questo vuoto getta le basi per migliorare tutto il ciclo di informazione al cliente all’interno di un percorso che non può essere limitato solo a quanto previsto dalla nuova normativa europea (c.d. MiFID II) relativamente ai costi, ma deve necessariamente comprendere anche un percorso culturale di educazione finanziaria da erogare a tutti, fin dalla scuola dell’obbligo.

Per fortuna, da qualche tempo se ne comincia a parlare.

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