Interessanti gli interventi della Giurisprudenza sulla usura e nullità del contratto di mutuo, soprattutto quando a ricadere nel superamento del c.d. tasso soglia è unicamente la disciplina contrattuale del tasso di mora.
Articolo di Alessandro Valenti*
Negli ultimi cinque anni, il tema dei contratti di mutuo in usura (o presunta tale) hanno occupato pagine di giornali e trattati di giurisprudenza.
La Corte di Cassazione è stata chiamata più volte a pronunciarsi su vicende che hanno svelato come, nel periodo che intercorre tra il 2000 ed il 2007, molti istituti di credito abbiano sottovalutato le nuove regole sui c.d. tassi soglia imposti dalla Banca D’Italia quale limite tecnico oltre il quale si deve parlare di usura. Infatti, molti contratti di mutuo ipotecario a tasso fisso, sottoscritti durante quel periodo, sono stati successivamente contestati dai contraenti, ai quali, in numerose occasioni, è stato anche riconosciuto il risarcimento di tutti gli interessi pagati fino alla data di apertura del contenzioso.
Sia i tribunali di merito che quelli di legittimità (anche a sezioni unite), nell’ultimo quinquennio, hanno così emesso numerose sentenze ed ordinanze relative a diverse fattispecie di usura, da quella originaria (o pattizia) a quella sopravvenuta, facendo chiarezza su una materia molto controversa. Uno degli aspetti più discussi è quello relativo alla nullità del contratto di mutuo anche quando a ricadere nell’usura pattizia (ossia, nel superamento del tasso soglia) è unicamente la disciplina contrattuale del tasso di mora.
Addentrandoci nella giurisprudenza sul tema, l’art. 1, comma 1, D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio. La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla L. 24/01 (interpretazione autentica della legge 108/96) aveva già precisato che “va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 394/2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (Corte Cost. 29/02). Essendo l’usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), va detto che detto reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo; pertanto, va valutato se il tasso del mutuo sia superiore alla soglia rilevata dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data (Cass. Civ., Sez. I, 27/9/13, n. 22204).
Relativamente agli interessi di mora, possiamo certamente affermare che essi, pur essendo in un certo senso risarcitori e sanzionatori:
- a) non perdono la funzione remunerativa dell’interesse che va ad arricchire – in maniera sproporzionata – la Banca;
- b) costituiscono parte integrante del contratto di mutuo e
- c) ne condizionano a tutti gli effetti la sua validità.
Infatti, a suffragio di quanto appena detto, possiamo fare riferimento ad alcune autorevoli decisioni di merito e legittimità. Così la corte d’Appello di Venezia – Sezione Terza Civile – n. 342 del 2013, ha stabilito che “…si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento…” per cui “… la natura dei tassi di interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione …”. L’usura pattizia del mutuo prevede, prosegue la sentenza “… la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito…la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori...”.
In tal senso, sia legge 108/96 che l’art. 644 c.p. individuano dei limiti che non contemplano alcuna deroga, in ciò prevalendo nettamente anche sulle circolari della Banca d’Italia, le quali, dando agli intermediari finanziari l’indicazione di escludere gli interessi di mora dai tassi medi di mercato, hanno causato per lungo tempo la sottrazione arbitraria degli interessi di mora dal tasso d’usura. Questo stato di cose, sicuramente sfavorevole all’utenza, si è interrotto quando la Suprema Corte, con sentenza 02/04/2000 n. 5286, ha stabilito che: “… non v’è ragione per escludere l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia. Il ritardo (di pagamento), poi non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”.
Sull’interpretazione autentica della legge 108/96 (legge 24/01) era già stata chiamata ad esprimersi, nel 2001, la Corte Costituzionale, affermando che il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori. A confermare tale orientamento ci ha pensato la Corte di Cassazione con una serie di fondamentali ordinanze (n. 350/2013, n. 23192/2017), le quali hanno ribadito che se il tasso di mora pattuito contrattualmente supera il tasso soglia, la clausola che pattuisce gli interessi è nulla, ed il mutuatario, in applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, non dovrà pagare nessun interesse con il risultato che potrà ripetere gli interessi già pagati e non pagare più interessi sulle rate a scadere del mutuo.
Infine, con l’ordinanza n. 27442/2018 la Suprema Corte ha affermato che agli interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui, se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello indicato dall’art. 2, comma 4 della L.108/1996 (quello, cioè, che ha determinato la previsione normativa del c.d. “tasso soglia”), sono da considerare ipso iure usurari.
Relativamente a tale ordinanza, inoltre, la Corte ha precisato che, in caso di usura pattizia, il rapporto creditorio complessivo verrà ricalcolato a tasso zero e, qualora siano stati effettivamente pagati interessi moratori, agli stessi – e solo a quelli – verrà applicato il tasso legale tempo per tempo.
In conclusione, con la modifica dell’art. 1815 c.c. ad opera della legge 108/96, si è voluto porre un più stringente presidio all’usura, sanzionando in maniera incisiva la pattuizione di interessi usurari, senza operare alcuna distinzione tra interessi ordinari e di mora. Alla luce dell’art. 1815 co. 2 del c.c., se sono stati convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; di questi, quelli ancora da pagare dovrebbero essere “cancellati”, e quelli già corrisposti dovrebbero essere restituiti interamente, senza che il mutuatario perda il beneficio del termine rateale di pagamento o, come logica e buona diligenza vorrebbero, compensando gli effetti economici del risarcimento dovuto dalla Banca con la sorte capitale residua eventualmente dovuta alla data di una possibile conciliazione o decisione giudiziale.
* Avvocato civilista, foro di Barcellona (ME)

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1. tra i coniugi, al momento del divorzio, non è ancora sorto alcun rapporto di debito o di credito non onorato che consenta di procedere ad un procedimento di esecuzione e ad una espropriazione immobiliare forzata;
3. nonostante uno dei coniugi venga privato per lungo tempo dell’utilizzo di un proprio bene, non è prevista alcuna forma di indennizzo, per cui non può parlarsi di requisizione;
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