Maggio 9, 2026
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Finanza Elementare: al via il progetto di Educazione Finanziaria di Patrimoni&Finanza

Combattere l’analfabetismo finanziario degli adulti educando gli alunni delle scuole superiori ai principi basilari della Finanza.

Una volta gli italiani accedevano in banca per fruire di servizi semplici (mutui per acquistare la casa, prestiti con cambiali, prelievi e versamenti di contanti…), che tutti comprendevano bene.
Oggi il contesto è radicalmente cambiato, l’home banking ha preso piede e l’offerta del sistema bancario ha virato decisamente la rotta verso gli utili assicurati dai servizi di investimento e dal risparmio gestito.
Così, i costi dell’analfabetismo finanziario hanno finito con il pesare anche sullo stesso tenore di vita degli utenti, costretti come sono stati a subire costi bancari elevati senza averne mai piena consapevolezza.
Con la legge del 17 febbraio 2017, n. 15 (“Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio“), in Italia finalmente si parla di Educazione Finanziaria. La nuova norma pone particolare attenzione al ruolo delle scuole. Infatti, il contesto scolastico è un canale privilegiato per veicolare le conoscenze e competenze in materia di educazione finanziaria e favorire la trasmissione di sapere all’interno del nucleo familiare.
Inoltre, i programmi didattici di Educazione Finanziaria producono, per mezzo di un processo di comunicazione dal basso verso l’alto, (dai figli ai genitori che li aiutano nei compiti a casa) una maggiore attenzione degli adulti ai temi della finanza.
Da questi principi nasce il progetto di Family Financial Training denominato FINANZA ELEMENTARE©, pensato da PATRIMONI&FINANZA® per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e per quelli del biennio universitario.
L’obiettivo è fornire ai giovani la conoscenza di base – elementare, appunto – della finanza, coinvolgendo alunni e scuola in un lavoro di gruppo condiviso anche con i genitori.
Il progetto traccia un percorso di cultura familiare che valorizza il ruolo degli obiettivi e illustra, in maniera semplice, i processi della pianificazione finanziaria e la scelta dei mezzi necessari per raggiungerli. I principi su cui si fonda il progetto sono contenuti nell’e-book gratuito “Dalla Finanza Complicata alla Finanza Elementare”, destinato a docenti, genitori, studenti e giovani adulti (per scaricarlo è sufficiente registrarsi qui)
Ogni programma di educazione finanziaria viene concordato con la scuola, e si articola in un numero di moduli variabile, a seconda della disponibilità di tempo dei docenti e dei genitori coinvolti. Il numero minimo è di due moduli di due ore ciascuno, ed i contenuti potranno essere integrati nel curriculum di ogni studente.
I formatori sono professionisti della consulenza patrimoniale (consulenti finanziari, avvocati, notai e commercialisti), regolarmente iscritti agli ordini di appartenenza, a cui PATRIMONI&FINANZA® rilascia un attestato aggiuntivo di idoneità a svolgere l’incarico nell’ambito del progetto.

Se sei un consulente finanziario, un avvocato, un notaio o un commercialista, e vuoi segnalare la tua disponibilità nella tua città, scrivi a formazione@patrimoniefinanza.com.

Se sei un docente, o un dirigente scolastico, e stai valutando di inserire le tue classi in questa attività di formazione scrivi a scuole@patrimoniefinanza.com.

Per chiunque (docenti, genitori, formatori, studenti maggiorenni) cliccare qui per compilare la scheda di contatto e comunicare l’interesse ad essere messi in contatto con l’Area Formazione di PATRIMONI&FINANZA®.

Aziende e fabbisogno finanziario: gli strumenti di indebitamento a bassa dipendenza bancaria

Se un progetto richiede mezzi finanziari straordinari, esistono forme di indebitamento che escono fuori dal sistema bancario tradizionale.

Il fabbisogno finanziario di un’azienda condiziona sempre le scelte circa le fonti di finanziamento a cui avere accesso. Allo stesso modo, diventa fondamentale calcolare il tempo lungo il quale tale fabbisogno dovrà essere distribuito, e programmare le scadenze di rimborso in base ai risultati attesi dai piani aziendali che hanno originato il fabbisogno.

In teoria, la forma di finanziamento ideale per qualunque impresa è l’autofinanziamento, che rafforza le potenzialità dell’azienda e le permette di finanziarsi con il capitale proprio (ed in particolar modo con i mezzi monetari non prelevati o non distribuiti tra i soci), nonchè di sostenere minori costi (interessi) durante la gestione.
La possibilità di autofinanziarsi è, quindi, un fondamentale elemento di indipendenza dalle banche, ma non è l’unico. Esistono, infatti, alcune forme di indebitamento, considerate “inusuali”, che sono legate sia alle fasi di startup, sia a quelle di rilancio dell’azienda nella fase “critica” della maturità; in entrambe le fasi si è strettamente dipendenti dal credito bancario, e l’indebitamento complessivo è elevato.
In generale, a parte l’autofinanziamento, il capitale di conferimento e i prestiti dei soci, i principali strumenti di indebitamento si differenziano a seconda del loro orizzonte temporale. In tal senso, possiamo avere:

  • Capitale di debito a breve termine, e cioè apertura di credito in conto corrente[1], sconto di portafoglio[2], anticipazione bancaria[3], factoring[4] e commercial paper[5].
  • Capitale di debito a medio e lungo termine, ossia mutui[6], obbligazioni[7], linee di credito[8], leasing, finanziamenti strutturati e project financing.

La maggioranza di questi strumenti di debito fa parte dell’offerta bancaria, ed il ricorso ad essa determina un’elevata dipendenza del ciclo economico aziendale dalle banche.
Per l’impresa in grado di generare flussi di cassa costanti esiste, come vedremo nelle pagine successive, un piccolo – ma importante – gruppo di operazioni in grado di limitare fortemente il ruolo della banca, ridurre considerevolmente i costi dell’indebitamento e permettere l’accesso diretto al mercato dei capitali per acquisire risorse finanziarie.
Pertanto, in base al diverso grado di “dipendenza bancaria” che ciascuna operazione conferisce al ciclo di vita dell’impresa, possiamo riclassificare l’offerta di credito alle aziende nel modo seguente:

  • strumenti di indebitamento con elevata dipendenza bancaria,
  • strumenti di indebitamento con moderata dipendenza bancaria,
  • strumenti di indebitamento con dipendenza bancaria nulla.

Alla prima appartengono certamente le aperture di credito in conto corrente, le anticipazioni bancarie, le linee di credito, i c.d. crediti di firma ed i mutui di qualunque tipo e tasso.
Delle seconde fanno parte il factoring, il leasing[9] finanziario (ossia il leasing che prevede la cessione del bene al locatore alla fine del periodo), il leasing operativo (nessuna cessione), il leasing immobiliare, il lease back[10]. Il moderato grado di dipendenza bancaria di questo gruppo di operazioni si spiega con la circostanza che quasi tutte le società di leasing, pur avendo budget e criteri di acquisizione commerciale propri, appartengono a gruppi creditizi dei quali, quasi sempre, adottano la policy, e con i quali condividono il sistema informativo sul cliente-azienda, in ciò determinando un basso grado di indipendenza dalla capogruppo. Alla seconda categoria appartengono anche i finanziamenti strutturati[11], come il leverage o il management buyout.
Infine, della terza categoria fanno parte il project financing[12] (destinato però a finanziare per lo più opere pubbliche con l’intervento anche di privati) e le obbligazioni. A queste dovrebbe aggiungersi la quotazione in borsa e la creazione del c.d. flottante di azioni, ma di questo formidabile strumento di ingresso nel mercato dei capitali ci occuperemo in futuro, preferendo concentrarci al momento sulle aziende non quotate e sui mini-bond.
I finanziamenti strutturati possono rientrare, a seconda dell’origine dei finanziamenti, nella terza categoria allorchè, anziché una banca, ad intervenire è una società che gestisce in maniera autonoma fondi di investitori privati e/o istituzionali e li investe in partecipazioni rilevanti (ma di minoranza, normalmente non superano il 40%) nel capitale di società in fase di startup (Venture Capital) o in fase di rilancio (Private Equity) con progetti credibili e profittevoli.
In entrambi i casi, l’acquisizione di partecipazioni significative avviene in un’ottica di medio e lungo termine, finalizzata al raggiungimento di una forte plusvalenza sulla vendita delle azioni delle società partecipate che, senza quei capitali, non sarebbero capaci di accelerare la propria crescita.
Il private equity può anche essere impiegato per risolvere problemi connessi con la proprietà di un’impresa o con il passaggio generazionale dai patrimonials©[13] ai millennials[14]. Inoltre, può diventare lo strumento privilegiato per la realizzazione di operazioni di buy out effettuate dai manager della stessa azienda.
Un ulteriore vantaggio deriva dalla disponibilità di competenze che l’investitore di private equity mette a disposizione dell’impresa per il raggiungimento dei suoi obiettivi di crescita, in particolare i contatti e le collaborazioni con imprenditori dello stesso o di altri settori.
La statistica ci dice che, grazie al severo controllo di gestione che consegue alla partecipazione di investitori istituzionali nel capitale delle imprese da finanziare, i risultati economici sono superiori rispetto ad altre realtà aziendali, apportando un beneficio anche a livello di sistema.

[1] contratto con il quale una banca, a fronte di un tasso di interesse normalmente elevato, si impegna a tenere a disposizione di un cliente una data somma di denaro (fido) per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
[2] contratto con il quale un’azienda di credito anticipa al cliente, previa deduzione di interessi meno elevati, l’importo di un credito non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso.
[3] contratto attraverso il quale una banca concede un prestito a un cliente contro pegno su determinati valori quali titoli mobiliari, merci o titoli rappresentativi di merci e titoli di credito in genere.
[4] contratto con il quale un soggetto (factor) assume per conto di un’impresa l’amministrazione di alcuni o di tutti i suoi crediti nel corso della sua attività. Il factor viene remunerato con una percentuale del credito gestito.
[5] Chiamata anche cambiale finanziaria, è un titolo di credito al portatore contenente la promessa dell’emittente (solitamente un’impresa di elevata solidità finanziaria) di pagare una data somma alla scadenza indicata nel titolo (in media 90-120 giorni).
[6] Contratto con il quale una banca concede all’azienda, a fronte di una remunerazione sotto forma di interesse annuo, una somma di denaro garantita da ipoteche e/o fideiussioni e/o deleghe tributarie e/o mandati irrevocabili all’incasso o altri privilegi speciali.
[7] modalità di finanziamento esterno a medio e lungo termine riservata solamente alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, le quali, a fronte di un’unica operazione di investimento, corrispondono ai sottoscrittori un interesse annuo, semestrale o trimestrale il cui ammontare è commisurato al valore nominale del titolo ed è stabilito a priori all’atto dell’emissione.
[8] Somma concessa in prestito da una banca e associata ad un conto corrente aziendale, utilizzabile in un’unica o in più soluzioni e rimborsabile secondo modalità e tempi previsti contrattualmente. Le linee di credito possono essere “stand by” (ammontare e scadenza predeterminati), “Evergreen” (ammontare predeterminato, scadenza indeterminata), “Di gruppo” e “Swing Line” (per le Holding).
[9] Contratto attraverso il quale un’azienda (o un privato) assume in locazione un bene acquistato da una società di leasing, alla quale verrà corrisposto un canone di locazione e, alla fine del periodo pattuito, una somma per il riscatto del bene (che può anche essere lasciato alla stessa società di leasing).
[10] Contratto attraverso il quale il proprietario del bene lo cede alla società di leasing, ne rimane utilizzatore pagando un canone di locazione e, alla fine del periodo, lo riscatta.
[11] Si tratta di finanziamenti non standard la cui erogazione dipende strettamente dalla capacità dei flussi di cassa di restituire il debito contratto dai soggetti che hanno acquistato l’azienda.
[12] Strumento con cui si finanzia esclusivamente un progetto, i cui flussi di cassa serviranno a restituire il debito ai creditori. Questi, in caso di insolvenza, potranno rivalersi esclusivamente sugli attivi generati dal progetto, e non su tutti gli attivi dell’intero gruppo imprenditoriale.
[13] Individui in fascia d’età compresa tra 45 e 70 anni, detentori di un patrimonio mobiliare/immobiliare pari ad almeno 750.000,00 euro, utilizzatori di tecnologia per motivi legati quasi esclusivamente alla sfera lavorativa.
[14] Individui in fascia d’età compresa tra 30 e 45 anni, per lo più cresciuti nelle famiglie dei patrimonials, esercenti libera professione o nuova imprenditoria, utilizzatori simbiotici di tecnologia in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana.

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Responsabilità medica e obblighi assicurativi. Vietato economizzare sulla copertura

Le coperture risultano spesso insufficienti a tutelare il patrimonio di famiglia, soprattutto se vengono perfezionate “in economia”

Relativamente ai danni (veri o presunti) causati da colpa medica, i dati statistici sono allarmanti per la categoria; Infatti, dal 1994 al 2017 il numero di denunce è cresciuto del 300%, ed il valore dei sinistri liquidati, nel 2016, è schizzato ad oltre 100.000 euro di media.

Una catastrofe, che solo in parte è motivata da un presunto basso livello di competenza dei nuovi medici, ed è invece attribuibile alla mancanza di figure realmente indipendenti dalla politica, capaci “per mestiere” di razionalizzare le risorse, migliorare l’organizzazione della Sanità italiana e non lasciarsi condizionare da nessuno.

Ritornando all’argomento (assicurazioni mediche), per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, è previsto l’obbligo di copertura assicurativa (art. 10 L. 24/2017) o di altre analoghe misure. In relazione a queste ultime, gli ospedali e le cliniche posso effettuare, in luogo di una copertura assicurativa, un accantonamento certificato di somme di una certa entità per far fronte alle eventuali richieste di risarcimento, evitando così gli elevatissimi costi delle polizze. In ogni caso, le strutture sanitarie sono responsabili civilmente verso terzi e verso chiunque si trovi stabilmente all’interno della struttura (ivi compresi i medici). La copertura di tale responsabilità si estende anche ai danni causati da qualunque tipologia di personale, e quindi anche da quello che svolge l’attività di formazione, di aggiornamento, di sperimentazione e di ricerca clinica, nonché da coloro che effettuano prestazioni in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
Le strutture sono persino obbligate a pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.

Relativamente ai medici “anziani”, otto su dieci di loro sono stati sottoposti, almeno una volta in tutta la loro vita professionale, a procedimenti civili o penali per gli errori commessi durante lo svolgimento dell’attività, e questo fa comprendere come sia fondamentale, per essi, tutelare il proprio patrimonio anche con adeguate coperture assicurative. Queste, però, risultano spesso del tutto insufficienti allo scopo, soprattutto se vengono perfezionate “in economia”. Infatti, per alcune categorie di medici (ortopedici, ginecologi e chirurghi estetici) l’accesso a coperture efficaci è diventato difficile, ed il costo di una polizza può superare facilmente i 10.000 euro annui per una vera assicurazione globale (fino alla colpa grave, il cui risarcimento potrebbe superare anche il milione di euro solo in relazione al danno biologico).

È noto, infatti, che esistono categorie professionali più rischiose di altre. Per dare solo un’idea indicativa, la tariffa annua da pagare per essere assicurati varia a seconda della categoria a cui si appartiene:

  • dai 1.000 ai 3.000 euro per un Commercialista, un Avvocato o un Consulente del Lavoro,
  • fino ai 3.500 euro per un Ingegnere,
  • fino a 10.000 euro per un chirurgo,
  • oltre 10.000 euro (anche fino a 30.000 euro) per un chirurgo di alta specializzazione.

Molto medici, purtroppo, accettano di perfezionare polizze con efficacia limitata, perché economicamente più accessibili. Così facendo, però, vista la frequenza con cui essi vengono coinvolti (anche senza concreto fondamento o addirittura falsamente) in procedimenti di risarcimento del danno, rischiano di veder colpito il proprio patrimonio.
Nella pratica, una volta avvenuto il sinistro, il professionista medico o l’ente ospedaliero coinvolti trasmettono la pratica alla compagnia assicurativa con la quale hanno stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale. La società di assicurazione, normalmente, chiede al presunto danneggiato una perizia del proprio medico legale e, sulla base di quanto risulterà, deciderà se offrire una certa somma a titolo di risarcimento o se rifiutare del tutto la richiesta avanzata dal danneggiato.
Generalmente, se la somma offerta appare inferiore a quanto dovuto, o se la richiesta viene rifiutata, il paziente agirà in giudizio per il diritto al risarcimento del danno subito.

Questa fase è fondamentale: se il medico ha già effettuato delle azioni a difesa del patrimonio prima ancora di ricevere la notifica di qualunque atto (azione di rivalsa, citazione, diffida, querela etc), potrà affrontare la situazione con animo più sereno. In caso contrario, egli non avrà il tempo per realizzare una struttura di protezione patrimoniale in grado di essere credibile e di poter reggere in un giudizio di opposizione (a meno che non si abbiano figli o coniuge con disabilità, a cui poter vincolare con successo una porzione dei beni).
Infatti, il nostro Ordinamento è fatto piuttosto bene: nessun tentativo di forzare la legge può passare indenne se non si siano opposti in tempo utile interessi realmente meritevoli di tutela e, appunto, credibili.

Se sei un medico, forse potrebbe interessarti sapere come tutelare il tuo patrimonio familiare in caso di responsabilità professionale

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L’asset protection advisory quale nuova frontiera della consulenza finanziaria

Per il consulente finanziario diventa imprescindibile aggiornare il proprio modello di business, cogliendo la domanda del mercato rivolta alla consulenza patrimoniale.

Fin da quando hanno cominciato ad esistere, i consulenti finanziari hanno procurato certamente molti clienti ai vari professionisti con cui sono entrati in relazione, senza chiedere nulla in cambio e accontentandosi, quasi per un senso di inferiorità, di averli come clienti. Questi professionisti, grazie alle segnalazioni spontanee di clientela, hanno ricevuto un beneficio economico; perché i consulenti non possono fare lo stesso, chiedendo ai professionisti di ricambiare, facendo rete insieme a loro?

Per fare rete, però, è necessario stipulare degli accordi (anche di puro scambio di segnalazioni attive), condividendo, oltre ai contenuti, anche il risultato economico.

Ma non è quello l’unico beneficio ottenibile dal costituire un team di professionisti. Infatti, l’interazione più massiva con altri operatori consentirebbe al consulente di acquisire nuove competenze, con le quali potrebbe proporre un servizio più accurato, uscire fuori dalla gestione dei soli valori mobiliari e fornire validi consigli su tutto il patrimonio, e quindi anche su quello immobiliare.

Non è difficile prevedere che, all’interno di una squadra di professionisti, per via delle spiccate doti di relazione commerciale sviluppate e affinate negli anni, il consulente finanziario potrebbe assumere il ruolo che gli è più consono, e cioè quello di promotore di gruppi di lavoro specializzati in consulenza patrimoniale integrata.
In tal modo, accrescendo il proprio livello di conoscenza e le sue innate caratteristiche di problem solver, l’ex-promotore di servizi finanziari diventerebbe un professionista a tutto tondo, che dialoga indifferentemente di mercati finanziari e di donazioni, di asset allocation e di interessi meritevoli di tutela giuridica, di protezione dei risparmi e di azioni revocatorie.

Del resto, il processo di razionalizzazione del sistema banca-rete contiene per gli attori dell’Offerta una controindicazione: la banca, sia per il consulente che per il cliente, assumerà sempre più un ruolo di puro servizio, e non la soluzione del tutto, per cui l’elevato grado di prossimità familiare del consulente finanziario renderà possibile per lui intercettare tutte quelle nuove categorie di bisogni che prima venivano semplicemente “registrate e passate” ad altri professionisti, a cui segnalare gratuitamente il cliente.

Da oggi in poi, pertanto, la strategia per acquisire nuove masse potrebbe non essere più il marketing operativo (il consulente contatta il cliente per acquisire le sue masse), ma il marketing strategico: il consulente fa nascere e poi coordina con successo un team di professionisti della consulenza patrimoniale, attraverso i quali acquisisce nuove masse.

All’interno di un team di professionisti, il consulente finanziario deterrebbe un fondamentale ruolo di propulsione e di coordinamento, da cui si realizzerebbero benefici sia per i componenti del team (in termini di maggior fatturato), sia per gli utenti (in termini di trasparenza e rapidità del servizio). Questi benefici, naturalmente, si tradurrebbero in un risultato economico aggiuntivo di sicuro interesse per il consulente.

Da dove può nascere questa forte spinta al cambiamento?

Certamente non da sé stessa, in maniera “asessuata”. Essa è fecondata dalla Società Civile, che sta vivendo profonde trasformazioni: dal progressivo invecchiamento della popolazione, alla concentrazione dei patrimoni e delle leve decisionali nella fascia di età over 65, fino alla evoluzione della famiglia (da quella tradizionale alle unioni civili e alle coppie di fatto). Su tutto, ha grande peso la scarsa propensione degli italiani a pianificare la successione familiare: Secondo una ricerca recente, il 77.0% dei detentori di patrimonio non sta facendo niente di concreto per pianificare la successione (neanche il testamento).

Queste percentuali rivelano quanto spazio ci sia oggi in Italia per la consulenza patrimoniale integrata. Peraltro, oltre 3.500.000 di imprese oggi sono condotte da un singolo imprenditore in età avanzata, e molte aziende familiari chiudono i battenti in assenza di qualunque pianificazione del passaggio generazionale.
Quest’ultimo aspetto è molto importante, perché lascia intravedere il futuro scenario professionale all’interno del quale il consulente finanziario potrebbe muoversi. Egli, infatti, ha sempre lavorato costruendo il proprio ruolo grazie alla fiducia ricevuta dai clienti; pertanto, la riqualificazione e comunicazione al mercato delle sue nuove funzioni professionali potrebbero determinare, grazie al grado di prossimità con le famiglie degli imprenditori, il pieno coinvolgimento del consulente finanziario anche in tutte le dinamiche patrimoniali (tutela del patrimonio, pianificazione e passaggio generazionale) generalmente a lui precluse per via di un fisiologico limite di percezione professionale che lo pone in una posizione non paritetica rispetto a quella di altre categorie di professionisti.
Infatti, secondo una recente indagine dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB), il consulente finanziario è percepito come principale formatore sui temi di educazione finanziaria della famiglia, ma in termini di fidelizzazione non si può ancora parlare di relazione esclusiva, dal momento che il campione analizzato (650 famiglie con un patrimonio mobiliare, immobiliare ed aziendale di notevole entità) ha fatto emergere che il cliente private gestisce i propri investimenti con un numero medio di 2,1 istituzioni bancarie. Inoltre, la maggioranza dei clienti discute con il proprio consulente finanziario, solo nel 39% dei casi e solo “in parte” della propria percezione del futuro del Paese e della situazione economica della sua famiglia (trattando anche le preoccupazioni personali per sé stesso ed i propri cari), mentre solo il 28% di essi lo fa “approfonditamente”.

Pertanto, rimangono ancora ampi margini di ampliamento del livello di familiarità con i clienti che è alla base del successo della professione di consulente finanziario, e se pensiamo che si è arrivati a questo livello dopo trent’anni di continua formazione ed affinamento (con una accresciuta sensibilità umana, propria dell’ex promotore), è evidente che l’attuale modello di business è arrivato ad un punto di maturità/declino che richiede adesso un profondo cambiamento non più rinviabile.

Con queste premesse, diventa imprescindibile aggiornare la propria offerta di servizio, cogliendo proprio la domanda del mercato rivolta alla consulenza patrimoniale. L’Asset Protection Advisory, infatti, diventerà la frontiera più avanzata della consulenza finanziaria, il cui format attuale non è più sufficiente a soddisfare le richieste dei clienti lungo l’intero ciclo di vita del patrimonio, visto nella sua interezza: quote societarie, immobili, denaro, auto e moto veicoli, preziosi e opere d’arte; ma anche affetti e tradizioni familiari, nonché le competenze trasmissibili alle nuove generazioni.

La consulenza patrimoniale, però, non è per tutti; infatti, è necessario accedere ad una formazione specifica e potenziare le caratteristiche di ascolto attivo dei clienti.

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Mettere piede nel Regno Unito con la propria impresa. Meglio adesso o nel dopo Brexit?

Ancora pochi mesi per costituire una società a Londra con le vecchie regole. Nessuno sa cosa succederà in caso di una “Hard Brexit”, ma la sensazione è che cambierà poco.

Il dibattito sulla BREXIT diventa ogni giorno sempre più serrato, con i suoi continui rinvii e ripensamenti, e così aumentano anche le fibrillazioni di quegli imprenditori che, legittimamente, vorrebbero mettere piede nel Regno Unito e costituire una Ltd entro breve tempo, per avere la certezza di essere già presenti, quando il distacco avverrà, nella culla europea dei mercati internazionali.
Non si tratta del semplice fascino della corona, ma di vantaggi concreti e tangibili che, in tutta probabilità, non potranno che aumentare per le aziende già presenti nel periodo successivo all’uscita (se mai avverrà veramente, troppi i problemi sul tavolo delle trattative) dall’U.E..
Nel Regno Unito la costituzione di una Ltd non ha la stessa complessità delle Srl italiane, e i costi sono decisamente inferiori. La costituzione avviene per via telematica ad un prezzo che si aggira sulle 13 sterline (circa 15 euro). A questo si dovranno aggiungere i costi della sede legale e degli altri servizi.
Essenzialmente, una LTD paga le tasse nel luogo in cui si trova l’oggetto sociale prevalente, ossia dove svolge la sua attività preminente (altrimenti il rischio di far evidenziare alle autorità fiscali del proprio Paese una “estero-vestizione” è altissimo, e le conseguenze molto gravi). Pertanto, è possibile anche aprire una sede legale in UK e poi aprire una filiale della Ltd nel paese della propria residenza, assoggettando la filiale alle sue forme di tassazione.
È comunque esclusa la doppia imposizione fiscale internazionale.
Inoltre, nel Regno Unito non esiste l’anno fiscale che ha termine al 31 Dicembre, ma ogni bilancio si chiude sempre ad un anno esatto dalla data di costituzione della Ltd (anno solare).
Anche se la Ltd non ha generato fatture, gli adempimenti verso le autorità vanno sempre fatti (Sede legale e Contabilità c.d. “Dormant”, cioè della società regolarmente registrata ma inattiva), ed in questo caso la Ltd non paga alcuna tassa.
La Corporation Tax nel Regno Unito è del 19% (18% dal 1 Aprile 2020), calcolata solo sull’utile. non esistono anticipi e altre tasse. Inoltre i costi sono quasi tutti deducibili, per cui i vantaggi sono evidenti.
Aprire una LTD è abbastanza semplice; è sufficiente fare richiesta al registro delle compagnie inglesi in completa autonomia: il processo si fa completamente online, dura 48 ore e costa pochissimo. Bisogna presentare una copia dello statuto sociale e dell’atto costitutivo, e si deve redigere l’albo degli amministratori e del personale adibito alla ricezione delle notifiche ufficiali.
Tali documenti, ovviamente, devono essere redatti in lingua inglese. L’atto costitutivo (c.d. Memorandum of Association) deve indicare il nome della società, il luogo in cui la società ha la propria sede e le attività che la società dovrà svolgere. La denominazione sociale deve contenere la locuzione “Limited”, o Ltd. Il nome deve essere originale e non contenere similitudini spiccate, tali da rendere difficile la distinzione, con quello di altre società.
Nell’atto costitutivo non è richiesta l’indicazione di un capitale minimo, e quindi non è necessario effettuare investimenti.
Lo statuto (c.d. Articles of Association) spiega come verrà gestita ed amministrata la società, e la sua redazione prevede delle forme o modelli standard.
Secondo l’agenzia delle entrate inglesi, è “attiva” una LTD che ha iniziato a lavorare e percepire delle entrate. In caso contrario è “dormiente” (Dormant).
Nel momento in cui una Ltd c.d. dormant comincia a fatturare, il termine massimo entro il quale bisogna comunicarlo è di tre mesi.
In linea teorica, se non si ha alcuna intenzione di entrare nel ricco mercato del Regno Unito, non si dovrebbe avere alcun vantaggio ad aprire una Ltd a Londra e lasciarla dormire.
Nella pratica, esistono invece almeno tre ordini di fattori che la fanno apparire come una opportunità.
Il primo è relativo alla situazione in rapida evoluzione dell’Inghilterra, stretta com’è tra chi pretende il rispetto del referendum che ha sancito la sua uscita dall’U.E., e chi invece vorrebbe evitare il più possibile le conseguenze di questa eventualità che sembra ormai ineluttabile. Non sappiamo cosa accadrà ai residenti stranieri (comprese le società) che vivono e lavorano da anni in UK, ma è facile prevedere che il Regno non chiuderà loro le porte e manterrà le medesime condizioni attuali.

Pertanto, “esserci” prima della Brexit sembra più saggio del “non esserci”.

Il secondo fattore riguarda i costi di fondazione e mantenimento di una società, anche dormiente; per un’azienda registrata a Londra e operativa in Italia (le tasse si pagano qui, non lì) si va dalle 50,00 sterline al mese (e anche meno) per una Ltd dormant, alle 400,00 per una società con fatturato anche florido, e queste cifre comprendono anche la tenuta della contabilità, gli adempimenti amministrativi e la sede legale (senza sede operativa e uffici a disposizione, quelli naturalmente sono un costo a parte).
Il terzo fattore è sia d’immagine che pratica: avere una sede a Londra, oltre a costituire uno skill imprenditoriale non indifferente, consente di poter fruire occasionalmente di uffici dedicati (ad un costo aggiuntivo, ma assolutamente accessibile) per organizzare incontri d’affari in una città che è un crocevia internazionale riconosciuto in tutto il mondo.

Se la Ltd deve cominciare a fatturare, avere un conto aziendale è obbligatorio. Certo, se si opera esclusivamente nel proprio paese di residenza si può scegliere anche di non averlo, ma nulla vieta di incassare nel Regno Unito le somme derivanti dal proprio business e pagare le tasse in Italia (anche se non ha molto senso). Per aprire un conto bancario, sarà sufficiente mostrare la c.d. proof of address (prova di indirizzo, di residenza) dell’amministratore, ma alcune banche si accontentano dell’indirizzo della sede legale della società. In ogni caso, esistono diversi studi professionali che sono in grado di concedere legalmente la proof of address temporaneamente, al fine di ottenere l’apertura del conto aziendale senza problemi.

Relativamente al tipo di società Ltd, se si decide di costituirla in solitudine si può essere contemporaneamente azionista unico (shareholder) e amministratore (director). Gli imprenditori attivi nell’e-commerce che decidono di fondare la propria Ltd devono sapere che alcune infrastrutture utilizzate per il marketing online devono essere necessariamente site nel suolo britannico: il server è imprescindibile anche per aprire un semplice sito vetrina.

In ultimo, il sistema di tassazione nel Regno Unito è molto più semplice e conveniente di quello Italiano. L’aliquota del 19% si applica fino al raggiungimento di 330.000 sterline (circa 350.000 euro) e viene calcolata secondo il sistema della Corporation Tax, che prevede un incremento dell’aliquota fino al 24%.
Le aziende che non raggiungono questo fatturato hanno ovviamente una tassazione minore che va fino all’annullamento totale dell’aliquota per i guadagni al di sotto delle 68 mila sterline.

In definitiva, in considerazione del modesto impegno economico iniziale, si ritiene più saggio mettere piede nel Regno Unito adesso, per evitare le possibili restrizioni successive al dopo-Brexit, soprattutto se questo sarà “hard” e, come tutti i divorzi, sarà conflittuale.

Ed in caso di divorzio – come sappiamo bene – chi ci va di mezzo sono sempre….le imprese.

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La responsabilità medica e la natura dei rischi della professione

Anche i medici di base e la loro ASL di appartenenza possono rispondere di condotte negligenti o dolose verso i pazienti

In tutti i casi in cui il paziente ritiene di aver subito un danno da parte di un medico e vuole agire contro di lui, è importante individuare la natura del rapporto giuridico (contrattuale oppure extra-contrattuale) che si instaura tra il medico e il paziente.

Nel caso in cui il rapporto si sia instaurato tra un paziente ed un medico libero professionista (che esercita attività medica privatamente, cioè senza servirsi di strutture pubbliche o private) il rapporto è certamente di natura contrattuale. Pertanto, in caso di lesioni personali del paziente o del suo decesso, è configurabile una responsabilità civile e penale, e chi ha subito il danno (anche i suoi eredi, in caso di morte) potrà presentare una querela e costituirsi parte civile nel relativo procedimento.

Sotto il profilo del danno, infatti, chi lo ha subito potrà richiedere il risarcimento di quello patrimoniale, morale, di relazione e biologico, calcolati in relazione alla propria età ed al grado di invalidità procurato al paziente.

Recentemente, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8770/2018, si è pronunciata sul perimetro temporale di applicazione della legge, sorto a seguito dell’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017 n. 24. Quest’ultima, abrogando la precedente normativa, ha rimodulato i limiti della colpa medica quando questa è ipotizzabile anche nel rispetto delle linee-guida dettate in materia. In particolare, le Sezioni Unite si sono soffermate sul tema della natura, della finalità e della validità delle linee-guida (che di fatto hanno costituito l’intera impalcatura della legge) ed hanno spiegato che queste linee-guida, pur delineando i parametri necessari per l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, non rappresentano veri e propri precetti capaci di generare colpa specifica in caso di loro violazione, dal momento che le raccomandazioni in esse contenute dovranno adattarsi al caso concreto. In sostanza, per la Cassazione le linee guida non rappresentano una “barriera” contro ogni ipotesi di responsabilità, essendo la loro efficacia dipendente in ogni caso dall’adeguatezza (tutta da dimostrare) al caso concreto.

Del resto, se le linee-guida dovessero rappresentare una guida vincolante e “automatica”, non ci sarebbe spazio per l’esperienza ed il talento, e la medicina diventerebbe una sorta di ufficio pubblico dove verrebbero evase semplici pratiche burocratiche.

Ve lo immaginate?

Pertanto, le Sezioni Unite, relativamente alla colpa medica, hanno enunciato i seguenti principi, in ciò chiudendo il cerchio di applicazione per i tribunali di merito: “L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico“.

Precedentemente, una corposa produzione di sentenze di Cassazione aveva già delineato i confini della responsabilità medica negli ambiti più disparati.

Innanzitutto, anche nei casi in cui la struttura ospedaliera ospiti un sanitario chiamato dal paziente, la Corte ha affermato che l’ospedale non può essere parificato, in quanto a responsabilità, ad una struttura alberghiera, e rispondere così solo dei servizi tipici senza doversi preoccupare  di quanto avviene all’interno delle camere. Inoltre, nella medesima decisione, la Corte ha stabilito che tale responsabilità ha natura contrattuale (contratto di spedalità o di assistenza sanitaria) ex art. 1218-1228 del Codice Civile – diretta e indiretta – perché derivante dall’inadempimento della prestazione medica svolta dal sanitario in qualità di “ausiliario necessario” della struttura, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell’adempimento della propria obbligazione si avvale di medici anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose.

Quest’ultima norma è importante anche per tracciare il perimetro delle responsabilità dei medici di base, i quali non ne sono esenti per il solo fatto di non praticare la chirurgia; infatti, i pazienti danneggiati dalla loro eventuale condotta colposa o negligente possono agire per ottenere il risarcimento non solo verso lo stesso sanitario, ma anche nei confronti dell’ASL di appartenenza.

In relazione alla tipologia di responsabilità, quella della struttura sanitaria è certamente di natura contrattuale, mentre quella del medico di base è di tipo extracontrattuale, così come quella degli altri medici che non agiscono nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente.
La corretta informazione al paziente è alla base anche di recenti pronunce di una certa importanza. Infatti, relativamente al Consenso Informato, con la sentenza n. 20885/2018 la Cassazione ha chiarito che le conseguenze della sua mancata osservanza variano da caso a caso, ma devono distinguersi due ipotesi:

  • quella in cui dalla lesione del diritto al consenso informato siano derivate (non importa se in buona o cattiva fede) conseguenze per la salute del paziente (il quale chiede il risarcimento del danno),
  • quella in cui il paziente, a seguito dell’omesso consenso, si rivolga al giudice solo per la lesione al suo diritto all’autodeterminazione.

Nel primo caso, il paziente può essere risarcito solo nella misura in cui provi che, se fosse stato debitamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia che gli è stata praticata. Nel secondo caso, non è necessaria la prova del rifiuto, ma il danno è risarcibile a condizione che sia stata superata la soglia della gravità dell’offesa (secondo i principi stabiliti dalle sentenze della Cassazione a Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008).

In tutta evidenza, i medici italiani camminano ogni giorno “sul filo del rasoio” (ma sono tante le denunce c.d. temerarie), ed è solo grazie alla professionalità acquisita sul campo se essi riescono a tutelare la loro integrità professionale e patrimoniale. Diversi di loro, però, non riescono ad opporre idonei mezzi di tutela economica, e rischiano di mettere a repentaglio tutto ciò che è stato creato nel tempo. Infatti, i beni possono rimanere bloccati anche per anni (in caso di sequestro cautelativo), creando enormi disagi all’intero nucleo familiare.

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Il ciclo di vita del patrimonio e gli immobili. Ok comprarli, ma per abitarci dentro

Pur essendo a sconto, le quotazioni del mercato immobiliare non giustificano ancora una ripresa dell’investimento in questo asset.

I patrimonials (ossia i genitori dei millennials) si muovono ancora freneticamente, senza mai sedersi a riflettere su quanto hanno creato, spinti dal desiderio di produrre altra ricchezza. Andare avanti è la loro parola d’ordine. Tuttavia, molti tra coloro che beneficiano di asset elevati, sorprendentemente, non conoscono le nozioni del ciclo di vita del patrimonio, e cioè:

  1. fase di accumulazione e gestione
  2. fase di protezione e difesa
  3. fase di pianificazione e trasmissione

Peggio ancora, molti di essi non sanno in quale fase del ciclo di vita si trovano in questo momento, oppure anticipano le fasi confondendo obiettivi, cause ed effetti.

Nonostante questo scenario contrastato – che certamente avrà effetti nelle abitudini di investimento delle future generazioni – la ricchezza, in Italia, continua a crescere. La Banca d’Italia pubblica ogni anno il Supplemento al Bollettino Statistico sulla “Ricchezza delle famiglie italiane”, che ci dà l’occasione per fare il punto e per effettuare un confronto con la situazione di 20 anni prima. Ebbene, nonostante l’ultimo ventennio sia costellato da eventi economicamente negativi, gli italiani sono complessivamente più ricchi di circa il doppio. Tra il 1995 ed il 2017 la ricchezza totale degli italiani è cresciuta più del pil (114% contro 71,5%).

Il patrimonio immobiliare di proprietà delle famiglie italiane è portentoso: quasi 21 milioni di famiglie vivono in casa di proprietà, e 3 milioni di esse vivono in affitto, ma ci sono quasi 6 milioni di seconde case (i c.d. immobili a disposizione).

Ciò è il risultato di in un periodo storico (anni ’60-’80) in cui l’edilizia è letteralmente esplosa, permettendo al nostro Paese di dotarsi di un sistema interno che, a fronte di un accesso piuttosto costoso (imposte, spese notarili), consente un mantenimento sostenibile della proprietà immobiliare abitativa, da cui lo Stato ricava un gettito fiscale costante.

Per quanto riguarda gli immobili a disposizione, essi costituiscono quasi il 18% dell’intero patrimonio immobiliare posseduto dai privati (una famiglia su 5 possiede una o più seconde case). Di solito si tratta di abitazioni acquistate direttamente proprio durante il boom del mattone, oppure frutto di eredità. Si tratta di abitazioni sottoutilizzate, che presentano alti costi di mantenimento e fiscali, per cui i proprietari, nonostante tentino di affittarle, riescono solo a recuperare costi e tasse con le loro rendite da locazione.

Queste case sotto-utilizzate, pertanto, rappresentano un capitale quasi infruttifero, di cui liberarsi; nel prossimo futuro, pertanto, l’immissione sempre più corposa (soprattutto in occasione della successione generazionale) di tali immobili sul mercato delle compravendite contribuirà a tenere basso il prezzo delle abitazioni.

I debiti, contestualmente, sono saliti di circa tre volte, ma si tratterebbe di un indebitamento “sano”, esposto cioè verso gli immobili. Lo dimostra l’esposizione verso i mutui per acquisto casa, il cui valore è esploso da 51 a 379,8 miliardi e oggi assorbe la metà della crescita dell’indebitamento totale.

Di fronte al calo generalizzato dei prezzi degli immobili, più di qualcuno ha già pensato di “tornare al mattone”, e magari acquistare un bel po’ di appartamenti di quadratura medio-piccola per ricavarne un reddito con un prezzo a sconto anche del 30.0%.

E’ la mossa giusta, oppure esistono concreti motivi per attendersi una ulteriore diminuzione dei valori?

In Italia, infatti, siamo di fronte ad un cambio di era geologica dal punto di vista immobiliare, e diversi sono i fattori che dovrebbero imporci di fare molta attenzione all’acquisto di case che non servano a soddisfare la loro funzione di servizio primaria, e cioè abitarci dentro.

Le attuali quotazioni sembrano appiattite per il lungo (lunghissimo) periodo per via, da un lato, della migrazione di giovani (ossia, i futuri acquirenti) in altri paesi e, dall’altro, per il subentro di famiglie straniere (oggi circa sei milioni di non-italiani residenti in Italia) la cui domanda è fatta per lo più da immobili di piccolo taglio in zone periferiche, ossia quelli di minor pregio.

Inoltre, le aspettative di riforma del catasto si stanno scaricando sulle quotazioni del mercato immobiliare, fungendo da calmierante alle spinte al rialzo del valore degli immobili di pregio.

A tutto questo si aggiunga che gli immobili, in futuro, sconteranno imposte di successione e donazione sempre più elevate, tanto che parte delle case dovrà essere gradualmente venduta dai grandi detentori di immobili per consentire agli eredi di avere la liquidità necessaria per pagarle. Ai millennials, infatti, non piace affatto gestire proprietà immobiliari, ad eccezione della propria casa di abitazione (che vogliono confortevole e tecnologicamente avanzata, ma non lussuosa).

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Strumenti di Difesa del patrimonio: polizza vita, mandato fiduciario, fondo pensione e lease back immobiliare

La protezione dei mezzi finanziari della famiglia dagli attacchi esterni va attuata ancora prima di quella relativa al patrimonio immobiliare.

Le esigenze di protezione del patrimonio si amplificano quando bisogna affrontare una corretta pianificazione anche – e soprattutto – sulle disponibilità finanziarie accantonate durante la vita professionale/lavorativa.

Poter disporre di queste somme (o anche soltanto evitare di renderle aggredibili), infatti, diventa imprescindibile proprio in occasione di qualunque provvedimento cautelativo che l’Autorità Giudiziaria dovesse emettere in capo ad un professionista per presunti danni causati a terzi, sia pure tutti da dimostrare.

Chi esercita una professione che comporta un elevato rischio di richieste di risarcimento (si pensi ai medici, oppure agli ingegneri edili, o ai chirurghi plastici) deve valutare per tempo una efficace struttura di protezione che consenta alla sua famiglia di non vivere disagi economici eccessivi e poter affrontare i costi di una difesa che può durare anche diversi anni.

Relativamente alle somme di denaro, esistono forme deboli di protezione (co-intestazione dei conti e dei depositi, esclusione dalla titolarità degli investimenti, semplice potere di delega sul conto corrente etc) che, oltre a subire accertamenti pressoché immediati grazie all’Anagrafe Conti, in realtà determinano un inutile fumus attorno alla figura di chi quelle somme le ha procurate con il proprio lavoro. In realtà, è bene osservare sempre un principio di congruità di fronte alle autorità (un medico con 30 anni di  carriera non può essere nullatenente!), e mettere in piedi strutture di protezione credibili, supportate da strumenti finanziari altrettanto credibili e finalizzati ad un obiettivo specifico.

Per quanto riguarda la Polizza Vita, ad esempio, il Codice Civile ne riconosce l’impignorabilità e l’insequestrabilità (art.1923), e le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

La natura assicurativa delle polizze vita resta innegabile, dal momento che tale natura è stabilita a chiare lettere dal legislatore europeo e nazionale, e l’assenza di una garanzia di restituzione delle somme assicurate non impedisce al contratto di essere qualificato come assicurativo. In caso di disputa in tribunale, ogni giudice deciderà caso per caso. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza vita, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve apparire sottesa ad un interesse meritevole, che prevalga sulle pretese di altri soggetti. Infatti, la c.d. finalità previdenziale, soprattutto se messa in atto con il giusto tempismo (e quindi non l’attimo prima o l’attimo successivo all’arrivo di una citazione in giudizio…) si oppone con successo a qualunque istanza di terzi che tentino di rendere inefficace la protezione dei valori mobiliari utilizzati per la copertura assicurativa.

Inoltre, se esaminiamo lo strumento assicurativo dal punto di vista successorio, la polizza sconta due altri vantaggi non indifferenti:

  1. i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, non pagheranno alcuna imposta di successione;
  2. la natura del beneficiario non va confusa con quella dell’erede, essendo le due figure diverse tra loro; ne consegue che il denaro contenuto nella polizza viene incassato dai beneficiari/eredi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità (perché ad es. gravata da ingenti posizioni debitorie del de cuius).

L’intestazione fiduciaria, usata preventivamente all’assunzione di un debito, sarebbe di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante e di fronte ai terzi, i quali rimangono all’oscuro dell’appartenenza dei beni al patrimonio del fiduciante; l’effetto è quello di non farli più risultare nel loro patrimonio, ma non si tratta di un atto di magia: le società fiduciarie, infatti, potrebbero essere obbligate a svelare l’identità del fiduciante a seguito di una richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria, per cui il ricorso a questa forma di segregazione, più che realizzare una vera protezione del patrimonio, consente di garantire riservatezza (che è comunque un elemento importante a difesa dei propri beni).

L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con la holding di famiglia, il vincolo di destinazione e la polizza vita, non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che sono stati precedentemente (o lo saranno successivamente) assoggettati ad un vincolo di indisponibilità, e/o protetti dai contratti di assicurazione.

Altro strumento interessante è quello del Fondo pensione aperto (o di categoria) il quale, oltre al vantaggio della detraibilità fiscale, risulterà praticamente intoccabile (anche per cifre che vanno oltre al massimale utilizzato per i benefici fiscali), perché la finalità previdenziale è rafforzata dalle stesse caratteristiche del fondo, e cioè dalla sua indisponibilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Peraltro, a quella data, i fondi pensione permettono di ricevere, sotto forma di capitale in unica soluzione, fino al 50% delle somme risultanti dagli accantonamenti rivalutati grazie ai risultati di gestione.
Di fatto, quindi, il fondo pensione costituisce anche una disponibilità di denaro differita che, per via delle sue caratteristiche, sfuggirà a quasi tutte le pretese dei terzi.

Il Lease-back (in italiano “vendita con patto di locazione”) nasce come forma di finanziamento di un’azienda o di un professionista, e consiste in un contratto di vendita di un bene (es. un’immobile adibito a studio professionale, oppure un capannone industriale) stipulato tra il proprietario e la società di leasing; quest’ultima acquista il bene e, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente, il quale si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’anticipo massimo, di solito, non supera il 20% del valore di perizia, e alla scadenza contrattuale fissata l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene (diritto d’opzione d’acquisto) con una percentuale minima (non più del 5%).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali (immobili, veicoli, attrezzature) che immateriali (marchi), ma l’operazione, generalmente, deve essere sottesa a finalità diverse dalla semplice detenzione di liquidità. La sua finalità è generalmente quella di ottenere liquidità pur conservando l’utilizzo dei beni, ma incidentalmente consente di realizzare una efficace resistenza a difesa del patrimonio, dal momento che l’immobile diventa di proprietà di altro soggetto (la banca o società di leasing, attaccabile dai terzi solo se questi riescono a dimostrare, in un apposito giudizio, la nullità del contratto di lease-back) e rimane nella disponibilità del cedente; essa tornerà all’interno del suo patrimonio effettivo alla fine del periodo concordato, generalmente molto lungo.

L’operazione di lease back non è accessibile a tutti; il cedente, infatti, deve di detenere liquidità e/o redditi tali da assicurare (anche in parte) la copertura finanziaria dei canoni. Esso, oltre a garantire un rinvio di almeno 12 anni (tanto è la sua durata massima iniziale, allungabile su richiesta del cedente) rispetto ad una possibile aggressione dei creditori, presenta notevoli vantaggi fiscali grazie alla detrazione dei canoni dall’imponibile in proporzione all’aliquota fiscale (l’abbattimento medio annuo delle imposte, a parità di fatturato, è pari al 35% circa del valore annuo dei canoni). Inoltre, con la stipula del contratto di lease back, vengono ceduti anche i rischi e le responsabilità dei beni, per cui anche la manutenzione e gli eventuali danni che potrebbero verificarsi sui beni ceduti ricadono sotto la responsabilità della società di leasing.

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Il Fondo Patrimoniale e la sua opponibilità ai creditori

La costituzione del fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.

In ambito personale e familiare, diversi sono gli strumenti di pianificazione e tutela del patrimonio. Tra questi, nelle circostanze tipiche di una separazione ed in presenza di figli, ha una certa efficacia (ma piuttosto limitata nei casi più delicati di responsabilità personale o professionale verso terzi danneggiati) il fondo patrimoniale.

Tecnicamente, si tratta di uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi o entrambi vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. In tal modo, i beni individuati (immobili, auto e motoveicoli, titoli di credito e altro) costituiscono un patrimonio separato la cui funzione è quella di soddisfare i diritti di mantenimento e assistenza di tutti i componenti della famiglia.

I coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Relativamente alla sua opponibilità ai creditori, il livello di protezione offerto dal fondo patrimoniale non è elevato, ed è pacifico affermare che esso è opponibile con successo solo nei casi in cui la sua costituzione sia fatta risalire con anticipo rispetto all’insorgenza di un contenzioso per debiti non onorati o, come accade nel campo della libera professione, rispetto ad una richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale.

Il fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare, così come di revocatoria ordinaria (5 anni), qualora la sua costituzione sia avvenuta in una fase successiva all’assunzione del debito, con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. In pratica, si dovrebbe dimostrare che il debitore abbia costituito il fondo patrimoniale prevedendo dolosamente la sua futura crisi economica, magari dopo molti anni, e a fornire tale prova dovrebbe essere proprio il creditore che, per esercitare l’azione revocatoria, dovrebbe anche dimostrare la mancanza di un patrimonio residuo (oltre ai beni del fondo patrimoniale) sul quale poter soddisfare il credito.

A ben vedere, si tratta di una prova impossibile, ma il punto è che anche in presenza di interessi meritevoli di tutela (soprattutto in relazione a figli minori e/o al coniuge senza lavoro), la costituzione del fondo patrimoniale effettuata al solo scopo di distrarre i beni dal novero di quelli aggredibili dai creditori, li  rende invece aggredibili, riducendo – e a volte annullando del tutto – la protezione patrimoniale dei costituenti.

In ogni caso, però, il debitore che intende opporre il regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale ha l’onere di provare l’estraneità del debito oggetto dell’esecuzione alle esigenze familiari, nonchè la consapevolezza del creditore relativamente a tale estraneità (Cassazione Civile, sentenze n. 22761 del 9 novembre 2016 e n. 10975 del 5 maggio 2017). In tal senso, nel novero dei bisogni della famiglia vengono ricompresi anche il pieno mantenimento e l’armonico sviluppo della famiglia, nonché il potenziamento delle capacità lavorative, anche future, di ogni suo componente, con esclusione delle esigenze di natura voluttuaria o meramente speculativa.

In definitiva, il Legislatore sembra avere scalfito – e non poco – la protezione dei beni familiari riconosciuta al fondo patrimoniale, restituendo a questo istituto la sua funzione principale, ossia quella di porsi a difesa di interessi meritevoli di tutela (si pensi a quelli relativi ad un figlio portatore di handicap); quindi, coloro i quali vi fanno ricorso “in tempi non sospetti”, potranno anche indebitarsi successivamente (in buona fede, e per esigenze estranee ai beni ed agli interessi tutelati dal Fondo), ed in caso di impossibilità a sostenerne il relativo peso (es. sovra-indebitamento sopravvenuto e, naturalmente, in buona fede), qualora non sia trascorso il termine per l’azione revocatoria (5 anni), essi potranno comunque opporre ai creditori, con buone possibilità di successo, le garanzie offerte dal fondo patrimoniale contro le azioni volte ad aggredire quei beni. Peseranno, in giudizio, alcuni elementi come il tempo trascorso tra la costituzione del Fondo e l’assunzione del debito, oppure l’intervallo temporale intercorrente tra la costituzione del Fondo ed il momento in cui si è verificata la crisi economica (es. sovra-indebitamento) del debitore.

Anche le cause che hanno generato la crisi economica, qualora esterne ed incontrollabili da parte del debitore, potranno avere un peso nell’accoglimento (o meno) della revocatoria.

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Il Fondo Patrimoniale: costituzione, pubblicità, scioglimento e opponibilità ai creditori (con bozza dell’atto di costituzione in pdf)

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. Salvo diversa disposizione nell’atto di costituzione, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi.
La sua caratteristica principale è quella di conferire a determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito), inseriti nel Fondo nell’interesse della famiglia, lo status di patrimonio separato destinato a soddisfare, ora e nel futuro, diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione di natura squisitamente familiare.
Una volta costituito il Fondo, i coniugi non possono disporre dei beni conferiti per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi, in relazione agli obblighi nati per scopi estranei ai bisogni della famiglia, possono avanzare pretese sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

Art. 162.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.
La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 163.
Modifica delle convenzioni.
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi….
………
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio.
L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

La costituzione del Fondo patrimoniale rientra nelle c.d. convenzioni matrimoniali, e va assoggettata alle forme di pubblicità di cui agli artt. 162 ss. c.c.; pertanto, tale atto deve essere annotato al Registro dello Stato Civile ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Inoltre, i beni costituenti il Fondo dovranno essere annotati, in quanto a nuova destinazione, negli specifici registri, al fine di poter opporre ai terzi la loro segregazione.

MODIFICABILITÀ DELLA CONVENZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE

E’ sempre possibile modificare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). Trattandosi di un mutamento di regime che non incide sul vincolo di destinazione imposto al singolo bene, è sufficiente la sola annotazione della modificazione della convenzione presso il Registro dello Stato Civile.
Invece, qualora i coniugi intendano incrementare il fondo patrimoniale segregando altri beni (ma senza modificarne la disciplina prevista nell’atto costitutivo), vanno rispettate le norme di forma e pubblicità di cui agli artt. 162 e ss. c.c.. Infatti, l’incremento del fondo non costituisce modificazione della convenzione matrimoniale, bensì solo della composizione del patrimonio segregato e, quindi, la sua annotazione al Registro dello Stato Civile non aggiungerebbe assolutamente nulla alle notizie già annotate (e cioè il nome delle parti e del notaio rogante, e la data della costituzione del fondo). Però, dal momento che costituzione del fondo matrimoniale e individuazione dei beni segregati sono due atti distinti, nel caso dell’incremento necessitano sia l’annotazione al Registro dello Stato Civile di cui all’art. 162 c.c., sia la pubblicità nel Pubblico Registro relativo ai singoli beni segregati.

SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DI FONDO PATRIMONIALE

L’atto costitutivo di fondo patrimoniale è modificabile in ogni tempo nelle forme di cui all’art. 163 c.c.. La cessazione volontaria del fondo per mutuo consenso dei coniugi non necessita di autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori, ma richiede solo la partecipazione di tutte le parti originarie o dei loro eredi, e deve rispettare le forme di pubblicità previste per le modificazioni delle convenzioni matrimoniali. Inoltre, è necessario annotare il dissolvimento del vincolo anche sui beni già separati, con la relativa pubblicità nei pubblici registri di riferimento.

FONDO PATRIMONIALE E SUA OPPONIBILITÀ AI CREDITORI

la Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di chiarire che l’atto costitutivo del fondo non integra l’adempimento di alcun dovere giuridico ma si configura come atto a titolo gratuito. Pertanto, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare così come di revocatoria ordinaria.
Con particolare riferimento all’azione revocatoria ordinaria, “…Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria; (…) Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. La costituzione del fondo patrimoniale …rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti…”. (Cassazione Civile 17 gennaio 2007, n 966).
Di conseguenza, la forza oppositiva del Fondo patrimoniale dipende decisamente dalle modalità di azione dei costituenti, i quali devono necessariamente muoversi con un tempismo credibile, rispetto ai rischi derivanti da responsabilità professionali di uno e di entrambi i coniugi, onde evitare la revoca dell’atto su iniziativa dei creditori.

Scarica bozza atto costitutivo fondo patrimoniale (PDF)

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