Giugno 6, 2026
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Focus Economia&Patrimoni

Tutela del patrimonio: in caso di divorzio è fondamentale la scelta del regime patrimoniale della coppia unita

Il regime di separazione dei beni scelto all’atto del matrimonio rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare anche in caso di separazione.

Com’è noto, in caso di separazione l’Ordinamento garantisce l’esecuzione di tutti i provvedimenti disposti dal giudice nell’interesse della prole, e cioè l’assegnazione della casa coniugale, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e la quantificazione degli obblighi di mantenimento.

Come abbiamo già scritto a proposito della casa coniugale, tali provvedimenti, spesso presi senza il necessario approfondimento, sono alla base della distruzione di patrimoni anche di notevole entità, a tutto svantaggio delle generazioni successive. Relativamente ai diritti successori, infatti, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti a quello non separato: tranne che in caso di addebito della separazione, egli godrà della medesima posizione che rivestiva in presenza del matrimonio con convivenza. Tale circostanza è amplificata dal lungo intervallo temporale che intercorre tra la redistribuzione (spesso frettolosa, per via giudiziale) del patrimonio familiare in seguito ad una separazione, ed il passaggio del medesimo patrimonio (o di ciò che rimane), alle generazioni successive, una volta intervenuto il divorzio; tale intervallo di tempo può determinare risultati ampiamente differenti a seconda dell’assetto patrimoniale che è stato dato dalla coppia all’origine.

In generale, i beni acquistati prima delle nozze e quelli personali restano di esclusiva proprietà del coniuge intestatario. La scelta del regime patrimoniale da adottare va fatta all’atto del matrimonio; in assenza di scelte, vale automaticamente il regime della comunione legale, e qualunque esclusione di beni acquistati durante la comunione può essere convenuta solo se:

  • il denaro impiegato per l’acquisto sia di esclusiva titolarità di uno dei coniugi fin dal periodo antecedente al matrimonio (e quindi la sua provenienza deve essere anche tracciabile),
  • il denaro era frutto di successione o di donazione,
  • il denaro era derivante dalla vendita di beni di proprietà del coniuge (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 22755 del 28 ottobre 2009).

Di conseguenza, anche l’acquisto di beni strumentali all’esercizio della professione di uno dei coniugi ricade automaticamente in comunione se il denaro impiegato, sia pur “lavorato” e fatto fruttare da uno solo di essi, è invece riconducibile alla comunione (es. prelevato da un conto cointestato ad entrambi).

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Riassumendo, al fine di scegliere il giusto regime patrimoniale, si fa riferimento all’art. 177 del Codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione legale:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.

Secondo l’articolo 179 del Codice civile, invece, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  1. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
  4. i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui sopra o con il loro scambio, se la circostanza è espressamente dichiarata all’atto dell’acquisto.

I coniugi possono anche ricorrere alla comunione convenzionale, effettuata mediante un atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni, che modifica il regime di comunione dei beni e consente di mettere in comunione anche le proprietà acquisite individualmente prima del matrimonio, che sono escluse dal regime di comunione legale.

La scelta del regime di separazione dei beni deve effettuarsi avendo ben presenti la normativa del Codice Civile relativa alla responsabilità per i debiti contratti dai coniugi. Infatti, secondo l’articolo 186, i beni della comunione sono destinati a soddisfare, in generale, tutti gli obblighi derivanti dalla loro gestione, ed in particolare le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli, nonchè ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia e per qualsiasi ragione o finalità. Ne consegue che (articolo 189) i creditori di uno dei coniugi che non trovino capienza nel suo patrimonio individuale potranno soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, oppure (articolo 190) potranno agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Invece, nella separazione dei beni, delle obbligazioni personali di uno dei coniugi risponde solo il patrimonio personale di costui, mentre quello dell’altro non viene coinvolto in nessun modo. Pertanto, nei confronti dei terzi creditori il regime di separazione dei beni rappresenta una prima forma elementare di protezione del patrimonio familiare della coppia unita.

Nel divorzio, però, esiste una inaccettabile e sproporzionata (rispetto alle reali esigenze) compressione del diritto di proprietà che di fatto interrompe il ciclo di vita naturale del patrimonio, privilegiando nel lunghissimo periodo le esigenze dei c.d. soggetti deboli (tra cui i figli ricadono solo in via indiretta). I giudici, del resto, sono protesi a dover decidere su scenari di breve termine, e si dimostrano poco inclini a valutare quei progetti educativi e familiari che, tanto agognati dai genitori, non trovano mai spazio nei tribunali italiani.

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Passaggio generazionale: Trust o società di persone? Consulenti finanziari poco attivi sulle questioni patrimoniali

Il trust fiscalmente più conveniente, soprattutto all’atto della dotazione iniziale di immobili e beni registrati. Consulenti finanziari ancora indietro nel proporsi come “professionisti in rete” per le esigenze di protezione del patrimonio familiare delle proprie famiglie-clienti, superati dalle altre categorie professionali tradizionalmente interessate al settore.

In tema di protezione del patrimonio immobiliare (e non solo), la scelta tra conferimento di beni in una società di persone o in un trust è un argomento sempre “caldo”, che un buon consulente finanziario dovrebbe essere in grado di intercettare per primo, grazie al suo grado di prossimità con le famiglie-clienti, e condividere proattivamente con le altre categorie di professionisti, con i quali costruire un team di consulenza strumentale alla tutela del patrimonio dei clienti di fascia medio-alta. Eppure i consulenti finanziari spesso – per non dire regolarmente – si fanno sfuggire le opportunità di crescita personale generate dal settore ad esclusivo vantaggio di avvocati, commercialisti e notai, tradizionalmente (e tecnicamente) interessati all’Asset Protection Advisory.

Al fine di migliorare tale capacità di “attrazione” delle problematiche inerenti i beni immobiliari e, soprattutto, la loro distribuzione preventiva tra gli aventi diritto, per i consulenti finanziari sarebbe sufficiente, per i professionisti del risparmio, aggiornare periodicamente il proprio livello di formazione (cosa a cui sono già abituati) e aggiungere nuove competenze a quelle relative alla consulenza sugli investimenti, sulla quale anche le società mandanti appaiono ancora troppo fossilizzate.

In tema di “casseforti immobiliari familiari”, poi, le novità normative succedute di anno in anno rendono oggi possibile una valutazione più chiara dei possibili assetti patrimoniali, e sembrano suggerire una soluzione (trust) a discapito di un’altra (società di persone). In particolare, il regime di imposte di registro e ipotecarie-catastali applicate, all’atto dispositivo di un trust, in misura fissa e non proporzionali, consentono di ottenere un notevole risparmio fiscale grazie alla costituzione di questo particolare strumento di pianificazione patrimoniale ed aziendale, con cui un c.d. disponente trasferisce al c.d. trustee (gestore effettivo dei beni conferiti) immobili e partecipazioni sociali allo scopo del successivo passaggio a favore dei futuri beneficiari (suoi familiari). Infatti, nel conferimento di cespiti immobiliari in società di persone (la forma sociale delle S.n.c. o delle S.a.s è preferibile a quella della SRL per via della impignorabilità delle quote sociali per tutta la durata della società) si sconta l’handicap di una imposta di registro pari al 9%, da calcolare sul valore venale netto (e non di quello catastale) di ciascun immobile, determinando così un peso fiscale a volte talmente proibitivo da scoraggiare qualunque scelta in tal senso e lasciare gli immobili di famiglia senza difesa da un eventuale attacco dei terzi.

Questo vantaggio fiscale non è frutto del caso. Esso si verifica – sembra banale doverlo precisare, ma così non è per tutti – perché il trust e la società di persone, sebbene siano entrambi due contenitori ideali per il patrimonio immobiliare della famiglia, sono due istituti profondamente diversi. Una S.n.c. o una S.a.s, infatti, sono due persone giuridiche ben definite fin dalla loro costituzione, titolari di diritti e obblighi (esattamente come le persone fisiche), ed i beni ad esse conferiti entrano a far parte del loro patrimonio immediatamente. Il trust, invece, è un “contenitore giuridico transitorio” dei beni conferiti, dei quali i titolari si spossessano in vista del passaggio generazionale ai familiari che ne saranno, in seguito (e non subito), effettivi beneficiari.

Ciò comporta un diverso trattamento fiscale in relazione al “momento impositivo” dell’imposta di registro dovuta per il conferimento di immobili e/o altri beni registrati. Infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni, anche per i vincoli di destinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, perché si tratta di atti fiscalmente neutri e “di uso strumentale”. L’imposta vera e propria, proporzionale al valore venale dei beni, si applicherà in seguito all’eventuale trasferimento finale al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce, ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30821 del 26 Novembre 2019, nel trust tale trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Pertanto, l’atto dispositivo di un trust sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e ridotta, dal momento che il trasferimento avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, il quale è tenuto solo ad amministrare i beni conferiti ed a custodirli a futuro beneficio dei familiari del disponente.

La Cassazione, quindi, è finalmente intervenuta in aperto contrasto con numerosi atti di indirizzo dell’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale (documenti di prassi: Circ. 48/E/2007 e 3/E/2008risposta ad interpello n. 371/2019) il conferimento di beni immobili nel trust doveva essere assoggettato a imposta in misura proporzionale. Questa posizione è stata respinta dalla Suprema Corte che, con la sentenza 30821/2019, ha ribadito che nel caso di un trust non si verifica un effettivo conferimento di immobili (fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione indiretta), bensì solo una disponibilità transitoria in attesa del successivo trasferimento dei beni agli effettivi beneficiari.

Fin qui la ratio di una sentenza che fa chiarezza e giurisprudenza. Relativamente alla sua storia, numerose sono le sfumature che colorano il caso in questione, il quale è riuscito a disciplinare nel giusto modo una questione di natura familiare (i beneficiari del trust erano i figli del disponente) che, evidentemente, è sfuggita al consulente finanziario/private banker di quella famiglia. La vicenda, infatti, è la prova inconfutabile che i contrasti tra legittimità e prassi errate sono molto frequenti, e che dietro il lungo percorso intrapreso per giungere a conclusione, oltre alla tenacia di chi non si è piegato alle prassi, c’è la professionalità di un consulente (in questo caso un avvocato cassazionista) che ha agito a tutela del patrimonio del cliente.

I consulenti finanziari che vogliano definirsi “patrimoniali” facciano tesoro del caso di specie, perché per un cliente che arriva a vincere in Cassazione, altri dieci si perdono (e perdono) tra le prassi dannose dell’Autorità Finanziaria, e di solito i consulenti finanziari sono i primi a saperlo. In tutti questi casi, “fare rete” con uno studio legale esperto in questioni tributarie, condividendo – perchè no? – anche il risultato economico (senza gravare sui clienti), è la soluzione.

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La consulenza finanziaria conviene. Un buon consulente “rende” fino al 3% annuo in più

Un consulente finanziario può riuscire a far remunerare il capitale, al netto delle commissioni, con un buon 2-3% annuo in più rispetto alla media dei rendimenti proposti dall’offerta “statica” delle banche tradizionali o della Posta.

Rispetto al passato, oggi sempre più persone si chiedono se vale la pena farsi assistere da un consulente finanziario per la gestione dei propri investimenti. Di solito, le domande più frequenti riguardano l’entità della commissione annua (“…sarà ragionevole o troppo alta?”) da pagare, il costo medio degli strumenti finanziari consigliati, la loro capacità di lavorare nell’interesse del cliente e così via.

Certo, ci sono anche quelli poco qualificati, ma il livello dei controlli e la storia ormai trentennale di questa professione così importante garantisce serietà e risultati tangibili, ed in generale un consulente finanziario può fare davvero molto per la finanza familiare (e non solo per quella, come vedremo).

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove il ruolo della consulenza finanziaria ha soppiantato da tempo, nella scala di valori percepita dagli investitori, l’attività di distribuzione di strumenti finanziari “in consulenza”, un singolo professionista in genere costa dallo 0.5 all’1.0% annuo, calcolato sul valore di portafoglio. Pertanto, i clienti vogliono sapere se stanno ottenendo i risultati attesi per cui pagano, e pretendono legittimamente che il costo sostenuto possa determinare un rendimento maggiore di quello ottenibile con il fai da te.

Vanguard, una delle più grandi società di investimento del mondo, da 15 anni effettua ricerche e analisi grazie alle quali ha concluso che – sì – c’è una convenienza ben quantificabile nel servirsi di un consulente finanziario, che Vanguard definisce l’”Alfa del consulente”. In particolare, se vengono seguite alcune best practice (principi di gestione finanziaria che attribuiscono qualità e sicurezza) nella gestione del denaro e degli altri asset patrimoniali, il risultato può essere un Alpha compreso nell’intervallo del 3-4% all’anno. Ad una conclusione simile arriva anche uno studio separato di Russell Investments, che stima l’aumento medio del rendimento ottenuto grazie al lavoro di un buon consulente finanziario nel 3,75% annuo.

L’Italia non fa differenza: un buon consulente (soprattutto in questa epoca di tassi negativi) può riuscire a far remunerare il capitale, al netto delle commissioni, con un buon 2-3% annuo in più rispetto alla media dei rendimenti proposti dall’offerta “statica” delle banche tradizionali o della Posta.

C’è da dire che, da noi, non tutti vogliono un consulente finanziario. Circa un quinto degli investitori ama il “fai da te”, un po’ per abitudine a far da sé, oppure perché ha un po’ di tempo a disposizione e decide di impiegarlo seguendo ossessivamente i mercati e divertendosi a creare proiezioni finanziarie immaginifiche. Si tratta di persone molto riservate, che mal sopportano di condividere e delegare la gestione di propri risparmi e che spesso rifiutano il supporto di un professionista semplicemente perché pensano di poter fare meglio di lui (così come di un buon avvocato, di un fiscalista e persino di un ingegnere). Di solito, però, gli amanti del fai da te, ad eccezione di quei pochissimi che si sono trasformati in veri e propri maestri dell’investimento personale, finiscono tutti per rimediare perdite di un certo rilievo, ammantandole poi di fitto mistero.

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Per fortuna, rimangono gli altri quattro quinti che, all’interno di un rapporto fiduciario (ma condiviso), decidono di avvalersi dei private bankers (dipendenti bancari dedicati alla clientela “più ricca”) o di un consulente, il quale ha diversi modi per aggiungere valore agli investimenti o aiutare i giovani risparmiatori a formare un capitale mediante programmi di accumulo e accantonamenti nel tempo. In particolare, ciò che fa la differenza è lo sviluppo di una strategia di investimento sostenibile, con un occhio attento anche alla previdenza ed alla protezione del patrimonio.

Il modo più efficace per ottenere benefici in termini di rendimento, contrariamente a quanto si pensi, non è strettamente legato ai numeri, bensì al c.d. coaching comportamentale, ossia la capacità dei consulenti finanziari di insegnare a tenere sotto controllo le paure e le emozioni dei loro clienti, fornendo consulenza e rassicurazioni costanti, basate sui fatti e sulla razionalità, quando i mercati “impazziscono”. Lo studio di Russell Investment ha anche identificato questo come il più grande vantaggio derivante dalla collaborazione con un consulente finanziario, ma anche la stessa Vanguard, grazie ad una ricerca – non più recente ma sempre attualissima – condotta su oltre 58.000 investitori, ha dimostrato che coloro che hanno apportato modifiche sostanziali alla loro strategia tradizionale, anche una sola volta nel quinquennio 2008-2012, hanno ottenuto un aumento dell’8% in più della performance complessiva.

Uno studio di Morningstar (la più importante società di informazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di risparmio gestito) rivela che gli investitori spesso ricevono rendimenti molto più bassi rispetto ai fondi in cui investono. Il motivo risiede nel fatto che essi rincorrono i fondi dopo le loro migliori performance,  oppure li abbandonano proprio prima di un loro “decollo”, magari perché li hanno visti “un po’ fermi” e si sono spazientiti. Un buon consulente, grazie al coaching comportamentale, può prevenire tali atteggiamenti irrazionali e controproducenti, spiegando ai clienti che:

  1. le c.d. correzioni (fasi in cui i tutti i mercati scendono, ivi compreso quello obbligazionario, determinando una diminuzione del valore dell’investimento) sono sempre esistite, durano poco e bisogna semplicemente farle passare,
  2. è proprio in questi momenti che bisogna investire, approfittando dei prezzi più bassi.

Nel dettaglio, affidarsi alla consulenza finanziaria consente di:

– risparmiare diligentemente per la pensione e investire in modo efficace;

– ideare un piano di pensionamento solido che genererà un reddito sufficiente nell’età avanzata;

– suggerire le coperture assicurative più efficaci per proteggere la tua casa, la tua auto, la tua vita, le tue entrate e qualsiasi altra cosa che necessiti di protezione, ivi compreso il patrimonio nella sua interezza;

– tenere sotto controllo il livello di indebitamento;

– suggerire le giuste metodologie per minimizzare le imposte immobiliari;

– supportare tutta la famiglia nella pianificazione patrimoniale e nei passaggi generazionali.

Un buon consulente finanziario, soprattutto all’inizio del rapporto, guarderà al quadro generale, valutando tutte le esigenze della famiglia ed i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi. Egli, in questo, modo, potrà guidare l’investitore attraverso la pianificazione della pensione, le strategie di investimento, le questioni fiscali collegate agli investimenti, la pianificazione immobiliare ed altro ancora. Soprattutto, saprà tradurre in concretezza ciò che, senza la sua presenza costante, si scontrerebbe con l’improvvisazione, quella con cui si affrontano spesso i grandi eventi della vita: pagare l’università ai figli, comprare o vendere una casa, andare in pensione, ma anche (per i più giovani millennials) progettare il futuro, sposarsi, avere o adottare un bambino, ereditare dei beni oppure determinare la scelta tra un leasing o l’acquisto diretto dell’auto, rifinanziare un mutuo o evitare maggiori imposte sul trasferimento delle proprietà familiari.

In tutto il mondo, i consulenti finanziari e patrimoniali sono circa 20 milioni (30.000 solo in Italia), e tutti loro condividono economicamente con i propri clienti le diverse fasi di mercato: la loro remunerazione è legata al valore del portafoglio di investimenti, pertanto essi guadagnano meno quando i mercati scendono, e di più quando salgono (provate a non pagare o a ridurre la parcella di un avvocato se avete perso la causa, o quella di un commercialista se le vostre imposte sono aumentate rispetto all’anno precedente.…).

Questa caratteristica rende la loro professione unica, come solo la condivisione dei risultati, nella buona e nella cattiva sorte, può fare.

 

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Fund-raising e Crowfunding: cosa (o chi) impedisce ai consulenti finanziari di occuparsene?

Mentre l’industria del Risparmio studia come sopravvivere nei prossimi dieci anni, i consulenti finanziari vengono esclusi dai profittevoli mercati dell’Equity Crowfunding e del Fund-Raising, che si concentrano nelle mani di pochi attori.

Con l’entrata in funzione della MiFID II, il mondo della consulenza finanziaria italiana è stato scosso definitivamente nelle sue fondamenta, portando con sé una nuova fase di profondi cambiamenti nel modo di interpretare sia la professione di consulente sia il modo di fare industria. Le banche-reti, infatti, si sono sorrette sull’aumento vertiginoso della raccolta gestita causato esclusivamente dai tassi di interesse negativi, e non sulla innovazione del modello di servizio e/o prodotto.

Quanto durerà il “travaso” della liquidità dal risparmio amministrato verso la gestita è il quesito che il sistema si è posto con grave ritardo, ed il massiccio ricorso ai nuovi strumenti assicurativi (altro travaso in corso, attraverso il connubio “bancassicurazione”) anche da parte degli istituti di credito tradizionali è da interpretare come il canto del cigno di una industria che sta ripensando se stessa ed il proprio ruolo sul mercato, atteso che il modello di business tradizionale era già in declino da qualche anno e oggi suggerisce uno sforzo notevole per soddisfare le nuove tipologie di investitori, cioè quelli che erediteranno (o stanno già ereditando) i patrimoni degli over 65.

E così, mentre tutti gli operatori del mercato studiano come sopravvivere nei prossimi dieci anni, due settori di attività molto profittevoli, che presentano numerosissimi punti di contatto con quella dei consulenti finanziari, stanno per concentrarsi nelle mani di pochi attori che agiscono legittimamente ma in assenza di una stretta regolamentazione. Ci riferiamo al Fund-Raising ed al Crowfunding, dai quali i consulenti finanziari sembrano essere tagliati definitivamente fuori, pur avendo tutte le caratteristiche professionali per occuparsene a pieno titolo ed anche meglio di tutti gli altri. Peraltro, il nuovo filone di marketing finanziario degli investimenti socialmente responsabili (SRI) sembra essere un ottimo veicolo di sollecitazione commerciale per gli investitori appartenenti alla generazione dei c.d. millennials, molto sensibili verso le tematiche dell’ambiente e del clima.

Eppure, dal V Rapporto Consob sulle scelte finanziarie delle famiglie italiane emerge che solo il 5% dei soggetti intervistati si ritiene bene informato sui SRI (acronimo di social responsible investments), mentre il 60% di loro riferisce di averne una conoscenza solo molto approssimativa. In totale, soltanto il 5% degli investitori dichiara di avere prodotti SRI nel proprio portafoglio, mentre il 40% degli intervistati non è neanche in grado di esprimere un’opinione sulla importanza dei fattori di sviluppo sostenibile ESG (Enviromental, Social e Governance), a cui numerosi strumenti finanziari già si ispirano. In particolare, il tema della tutela dell’ambiente è quello più sentito (seguito dal supporto alle persone svantaggiate), ed oltre un terzo degli intervistati ha dichiarato un’elevata propensione a spendersi per una buona causa senza attendersi nulla in cambio: esattamente ciò che ispira il Fund-Raising, di cui invece si occupa una ristretta cerchia di operatori (strutture amministrative di associazioni onlus e fondazioni) sotto l’egida della più assoluta riservatezza.

A ben vedere, pertanto, ai consulenti finanziari oggi viene sottratto un settore che, opportunamente regolamentato, consentirebbe di allacciare relazioni con grandi investitori o, comunque, con una clientela di pregio con cui entrare in contatto in forza di motivazioni di altissimo livello morale.

Non è superfluo, poi, immaginare come un consulente finanziario sia in grado, nell’ambito del fund-raising, di veicolare presso il proprio portafoglio clienti i progetti più meritevoli, ai quali poter destinare annualmente (a fronte di benefici fiscali, peraltro) apporti di solidarietà.

L’unica controindicazione, in assenza di regolamentazione, potrebbe essere quella di dover aprire un “mercato della solidarietà”, nel quale i beneficiari delle donazioni si farebbero battaglia per accaparrarsi i migliori players; ma anche questa visione risulta miope: quel mercato esiste già, ed è regolato da un marketing che ogni anno (soprattutto a Natale) è sotto i nostri occhi. Invece, affidare i progetti di fund-raising ad una rete di consulenti finanziari eliminerebbe l’opacità di cui è rivestita l’effettiva destinazione delle donazioni in denaro, che per la gran parte (si dice circa il 60% e anche di più) alimenterebbero i costi interni organizzativi delle associazioni beneficiarie, mentre solo una parte minoritaria confluirebbe verso gli effettivi beneficiari (adozioni a distanza, fame nel mondo, clima, povertà etc).

Pertanto, nessuna controindicazione: il settore e i donatari vivrebbero una stagione di trasparenza che non potrebbe che fare bene: è proprio questo ciò che si vuole evitare, non professionalizzando un’attività come la Solidarietà, così centrale nella vita di tutti?

Ciò che manca, in tutta evidenza, è una regolamentazione di queste particolari attività, ma vi è la certezza che nessuno potrebbe occuparsene meglio di un consulente finanziario. Infatti, il fundraiser viene definito come colui che “unisce cuore e portafoglio, che unisce fonte e foce” (Doppiero, 2002). Egli è colui dunque che crea lo scambio di valori fra il donatore e l’azienda nonprofit, e raccoglie fondi sui vari mercati (privato, aziende, fondazioni) attraverso la definizione di programmi e strategie (raccolta annuale, campagna capitali e/o grandi donazioni, donazioni pianificate). In sintesi, Fund Raising significa saper costruire relazioni solide, proprio come fanno i consulenti finanziari, i quali potrebbero ricercare potenziali nuovi donatori, attraverso programmi generali di relazioni pubbliche, al fine di identificare persone e gruppi dotati di capacità finanziarie e di propensione a donare, e concentrare su di essi ulteriori sforzi di ricerca e sensibilizzazione. Il tutto all’interno di azioni condotte in conformità con il quadro normativo vigente, sia sotto il profilo fiscale che civilistico (oltre che su quello della privacy).

Altra materia, ma non meno interessante per i consulenti, è quella relativa alle campagne di Equity Crowdfunding.

Si tratta di una vera e propria metodologia di investimento, pensata per favorire e agevolare i progetti delle piccole e medie imprese. Il settore è oggi dominato dalle piattaforme di Equity Crowdfunding, che permettono a startup e PMI innovative, regolarmente iscritte al registro Consob, di raccogliere capitali per sostenere ambiziosi piani di crescita, oppure di proporre le proprie iniziative imprenditoriali a potenziali investitori.

La disciplina italiana sull’Equity Crowdfunding consente di sottoscrivere solo strumenti di capitale delle start-up e delle Pmi innovative; pertanto, si tratta di investimenti tra i più rischiosi, perché si diventa soci dell’azienda e si partecipa al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali, il che comporta anche il rischio per gli investitori di perdere l’intero capitale investito. Per un consulente finanziario, abituato a regole ferree di controllo della profilatura, è  assolutamente naturale far investire in start-up solo le somme per le quali il cliente ritiene di poter sostenere la totale perdita, in ciò desinando una percentuale molto limitata del portafoglio complessivamente investito in attività più tradizionali (titoli governativi, obbligazioni corporate, azioni, quote di fondi comuni, prodotti finanziari assicurativi etc).

Anche l’Equity Crowfunding, per le sue caratteristiche specifiche, si presterebbe quindi ad entrare a far porte del portafoglio di offerta di un consulente finanziario, soprattutto per via della sua spendibilità presso un pubblico di investitori di età più giovane, con cui entrare in contatto. Peraltro, l’attività delle piattaforme web operanti in questo settore si rivolge ad un pubblico di potenziali investitori non necessariamente qualificati, e pertanto assume i contorni della sollecitazione del pubblico risparmio da regolamentare nell’ambito MiFID.

Nonostante ciò, i consulenti finanziari rimangono ancora ai margini anche di questo mercato che, come quello del fund-raising, li vedrebbe subito come protagonisti assoluti, capaci di decidere del successo di progetti e nuove aziende e, in definitiva, di avere un ruolo ancora più attivo nel rilancio dell’economia nazionale.

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Amanti delle obbligazioni alla ricerca dell’inflazione. Come avvicinarsi ai portafogli alternativi al risparmio gestito

L’assenza durevole di inflazione può trasformarsi in un grosso problema per l’Economia e per la remunerazione dei risparmi. Con la deflazione alle porte, chi ama le obbligazioni farebbe meglio a diversificare (con il supporto di un consulente finanziario) in valute diverse dall’Euro e dal Dollaro.  

Negli ultimi due anni, complice l’arretramento stabile a livello zero dei tassi di interesse (anzi, a livello negativo…), si è fatta strada la consapevolezza di un profondo cambiamento nello stile di gestione dei propri risparmi, che insieme ad una generale incertezza sta lentamente facendo nascere, nei risparmiatori passivi di un tempo, la necessità di una trasformazione in “investitori attivi”, bisognosi anche di un più elevato tasso di informazione relativamente ai mercati, agli strumenti di investimento ed alla comprensione dei rischi ad essi legati.

Questo cambiamento è ancora in atto, non si è ancora pienamente realizzato, e ciò è dimostrato dalla grande massa di liquidità che staziona per molti mesi nei conti correnti delle famiglie prima di essere investita nel risparmio gestito (principale beneficiario di questo contesto, insieme agli ETF).

Ma è proprio vero che, in un mercato senza inflazione, non ci sia alcuna possibilità di evitare il ricorso a fondi comuni, sicav, gestioni patrimoniali e polizze per realizzare un buon portafoglio di investimento? La risposta è che esiste un modo alternativo di investire senza ricorrere al c.d. risparmio gestito, ma prima di approfondire la materia è bene ribadire alcuni concetti di base sull’inflazione e sui rischi derivanti da una sua assenza prolungata.

E’ noto che la stabilità dei prezzi permetta di avere una visione più sicura del prossimo futuro (sia in termini di investimenti che di attività economiche), e che una inflazione fuori controllo, invece, distrugge il potere d’acquisto e indebolisce l’economia. L’ideale è, pertanto, perseguire un “livello aureo” di inflazione per evitare che un contesto  di inflazione inesistente si trasformi nel lungo periodo in un grosso problema, rappresentato dal disincentivo verso i consumi: perché comprare un telefonino oggi quando tra tre mesi costerà meno?

Negli ultimi 24 mesi, le principali banche centrali avevano individuato questo “livello aureo” di inflazione nel 2%, salvo accorgersi che non è affatto semplice da raggiungere. Così, la FED ha annunciato che perseguirà il raggiungimento un tasso di inflazione medio del 2 per cento nel corso di un certo periodo, in ciò rivelando che si potrà tollerare in futuro un tasso di inflazione superiore all’obiettivo del 2 per cento per un periodo altrettanto lungo.

Quest’ultimo scenario è certamente favorevole all’investimento in obbligazioni c.d. emergenti, e cioè quelle espresse nella valute di paesi che hanno una inflazione non ancora vicina al “livello aureo medio” tratteggiato dalla FED, ma in progressivo miglioramento rispetto alle soglie che possono creare preoccupazione.

Dal punto di vista operativo, i possibili titoli utili a definire un portafoglio di obbligazioni espresse in valute emergenti è bene che vengano scelti all’interno di un paniere di emittenti privi di rischio, e cioè BEI (o EIB, European Investment Bank, cioè Banca Europea degli Investimenti), BERS (in inglese EBRD, European Bank of Reconstruction and Development)  e World Bank (Banca Mondiale), evitando le obbligazioni governative espresse nella stessa valuta (che hanno invece un rating molto basso). I vantaggi di questa scelta sono molteplici, e sono in grado di compensare, nel medio-lungo periodo, la tipica volatilità delle valute emergenti:

– rating massimo (stabilmente tripla A), in quanto le emissioni sono sovranazionali ed eliminano il c.d. Rischio Emittente, e cioè quello che chi ha emesso i titoli possa fallire mandando in default  l’obbligazione;

– ritenuta fiscale dei rendimenti in misura agevolata (12.5% anziché 26.0%);

– cedole elevate, visibili sul conto bancario ad ogni scadenza, da reinvestire per aumentare il REN (rendimento effettivo netto) del portafoglio;

– quotazione ufficiale giornaliera;

– acquisto diretto nel mercato secondario (immissione nel deposito titoli);

– elevato risparmio nel costo di gestione del portafoglio (nessuna commissione di gestione, a differenza del risparmio gestito, e commissioni di negoziazione trattabili da banca a banca).

Ecco un elenco di paesi ritenuti interessanti dai maggiori gestori di portafogli specializzati in economie emergenti (per ciascuno di essi un esempio di titoli con rating AAA su cui poter investire), raccomandando di evitare accuratamente il “fai da te” e di studiare attentamente, con l’ausilio di un consulente finanziario, il peso da attribuire a ciascuno di essi all’interno di questo ipotetico portafoglio.

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TURCHIA – buoni fondamentali macro-economici, distensione geo-politica con USA ed inflazione in forte discesa nei prossimi 2 anni fanno prevedere un notevole apprezzamento delle obbligazioni ed un buon recupero della valuta. Rimane una buona volatilità dovuta all’indebitamento privato in USD, ma il fenomeno è in riduzione grazie al nuovo corso di politica monetaria del governo turco ed alla distensione del clima geo-politico che ha determinato, nell’estate del 2018, il crollo della Lira.

– EIB TF Ap26 Try 11.00% – Isin XS1807207581* (Lira Turca)                                     https://www.borsaitaliana.it/borsa/caratteristiche/view.html?isin=XS1807207581&market=MOT&lang=it

– EIB TF Ap24 Try 10.50% – Isin XS1059896016* (Lira Turca)                   https://www.borsaitaliana.it/borsa/caratteristiche/view.html?isin=XS1059896016&market=MOT&lang=it

MESSICO – L’imminente accordo commerciale USA-MEX-CAN (c.d. NAFTA) ha stabilizzato il cambio e attribuisce oggi al Peso Messicano lo status di “valuta forte” all’interno del panorama di quelle c.d. emergenti.

– EIB TF Lg27 Mxn 6.50% – Isin XS1588672144* (Peso Messicano)                                                  https://www.borsaitaliana.it/borsa/caratteristiche/view.html?isin=XS1588672144&market=MOT&lang=it

RUSSIA – L’economia russa è strettamente dipendente dal petrolio, per cui se i prezzi del greggio crollano, anche il rublo dovrebbe scendere, e viceversa. l’intervento veloce da parte della Banca centrale russa, che ha lasciato crollare il rublo nel 2018 ed ha alzato i tassi di interesse per evitare un’inflazione eccessiva, hanno permesso all’economia del paese di assorbire il forte ribasso del prezzo del greggio. Il biennio 2019-2020 si prospetta migliore, dal momento che non ci sono in vista fattori in grado di destabilizzare l’economia, di influenzare i tassi di cambio o di modificare l’inflazione.

– EIB TF Fb22 Rub 6.75% – Isin XS1947924921* (Rublo Russia)                          https://www.borsaitaliana.it/borsa/caratteristiche/view.html?isin=XS1947924921&market=MOT&lang=it

SUDAFRICA – La Banca centrale sudafricana ha tagliato di recente i tassi di 25 punti base portando il costo ufficiale del denaro al 6.50%, e questa mossa potrebbe non rimanere isolata. Al momento il mercato sconta un’ulteriore riduzione nei tassi entro la fine del 2019, e se le previsioni della banca centrale per l’economia sudafricana non appaiono particolarmente esaltanti (+ 0.6% la crescita attesa nel 2019) l’inflazione non appare un problema.

– EIB TF Fb23 Zar 7,25% – Isin XS1179347999* (Rand Sudafricano)                    https://www.borsaitaliana.it/borsa/caratteristiche/view.html?isin=XS1179347999&market=MOT&lang=it

INDONESIA – L’Indonesia è un Paese con inflazione sotto il livello target, con profilo di rischio investment grade, e a livello geopolitico non si intravedono grandi problemi. Di qui, ne consegue che le preoccupazioni riguardo questo Paese emergente, formulate nel recente passato quando la valuta (come tutte le altre emergenti) si è indebolita, sono eccessive, ed oggi rimetterla in portafoglio è una buona opportunità.

– EIB TF Gen25 Idr 5.75% – Isin XS1757690992* (Rupia Indonesiana, quotato alla borsa di Berlino) https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS1757690992

– EBRD TF Dc22 Idr 6.45% – Isin XS1734550897* (Rupia Indonesiana , quotato alla borsa di Berlino)                 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS1734550897

INDIA – A influenzare negativamente le valute dei mercati emergenti, compresa quella indiana, è stata nel corso della prima parte del 2019 l’escalation della guerra commerciale USA-Cina. Nonostante questo, la rupia indiana sembra recupere bene le perdite conseguite contro il dollaro e, grazie all’emissione di obbligazioni sovrane in valuta estera, dovrebbe rafforzarsi per tutto il 2020. L’unico rischio potrebbe essere quello di doversi appoggiare pesantemente alle emissioni di valuta forte come mezzo di recupero, per cui è meglio attribuire un peso molto moderato all’interno di un portafoglio ideale di valute emergenti.

– EBRD TF Fb23 Inr 6.00% – Isin XS1766853367* (Rupia Indiana)                https://www.borsaitaliana.it/borsa/caratteristiche/view.html?isin=XS1766853367&market=MOT&lang=it

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* N.B. Le informazioni pubblicate nel presente articolo non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento, ne raccomandazioni personalizzate ai sensi del Testo Unico della Finanza, trattandosi unicamente di informazione standardizzata rivolta al pubblico indistinto. Le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e devono essere intese a mero titolo di esempio generale, non conoscendosi alcuna informazione relativa alle conoscenze ed esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori, i quali soltanto potranno adattare il contenuto dell’articolo alla specifica situazione personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio.

Auto classiche e muscle car, ecco le aste USA con i prezzi più alti. Dal 2000 la Ferrari GTO ha reso più delle azioni Microsoft

Nonostante i record leggendari provenienti dagli USA, secondo gli analisti il più ampio mercato delle auto classiche rimane ancora frenato.

Può un’auto da collezione valere quanto un intero edificio nel centro di Roma? A quanto pare sì. Nel mese di agosto del 2018, infatti, una Ferrari del 1962 è diventata l’auto più costosa mai venduta all’asta, essendo stata battuta per 48,4 milioni di USD. L’auto, una Ferrari 250 GTO, è stata venduta da Sotheby’s a Pebble Beach – una sorta di Coachella per auto classiche e ricchi collezionisti che include cinque giorni di aste, feste, inaugurazioni, tour, e si svolge intorno a Monterey e Pebble Beach, in California.

La vendita della Ferrari, l’anno scorso, ha contribuito a spingere le vendite totali delle aste di auto da collezione a circa 368 milioni di USD solo in quella manifestazione, ma gli analisti hanno precisato che – nonostante record isolati che anche nel 2019 stanno alimentando la leggenda – il più ampio mercato delle auto classiche rimane ancora un po’ frenato.

Se non altro, l’asta di Pebble Beach del 2018 ha dimostrato ancora una volta che le 250 GTO rimangono il “Santo Graal” per i collezionisti di auto d’epoca, che inseguono le aste in ogni parte del mondo quando uno dei 36 esemplari prodotti dalla Ferrari viene messo all’asta (per il 2019 si narra di una vendita tra privati perfezionata ad un prezzo vicino ai 70 milioni di USD).

Per la cronaca, l’auto del record del 2018 è stata venduta da Greg Whitten, un ex dirigente di Microsoft (dipendente n. 15, 1979) che ha acquistato l’auto nel 2000 a meno di un decimo del prezzo di realizzo. Anche se aveva venduto la sua GTO, Whitten ha detto che ha ancora “una dozzina” di altre Ferrari e che, con il ricavato della vendita, spera di acquistare molte altre auto da corsa classiche. Alla domanda su quale investimento, tra la Ferrari GTO e le azioni Microsoft, fosse stato quello più profittevole, ha risposto che dipendeva dal lasso di tempo considerato: se partiamo dal ’79, le azioni vincono in rendimento, ma dal 2000, anno di acquisto della macchina, la GTO era stata “un investimento molto migliore” delle azioni, ed anche quello più divertente!

Le regine incontrastate delle aste americane rimangono comunque le c.d. muscle car. Fin dagli anni ’60 e ’70, queste auto sportive americane hanno conquistato il paese per la loro potenza e audacia, e sono diventate il sogno di ogni appassionato di auto. L’amore per questi modelli non è svanito in tutti questi anni; l’unica cosa che è cambiata nel tempo è il loro prezzo. Infatti, un buon numero di queste auto classiche è molto apprezzata, e può far realizzare all’asta anche somme principesche. In particolare, esiste un club piuttosto esclusivo, quello dei proprietari delle “10 muscle car più costose”,  il cui prezzo d’asta è andato ben oltre il milione di USD. Vediamole una per una.

10° posto: 1965 SHELBY COBRA ROADSTER CSX – USD 1.595 milioni

Questa vettura fu originariamente costruita nel Regno Unito, ma nel settembre del 1961, Carroll Shelby della Ford Motor Company chiese se AC Motors potesse costruire un telaio per accettare un motore V8, poiché Ford voleva un’auto in grado di competere con la Corvette. Progettato nello stabilimento di Windsor, il motore ha subito numerose modifiche prima di essere pronto. Questa Shelby Roadster è stata venduta per 1,595 milioni USD all’asta di Scottsdale (Barrett Jackson) nel 2015.

9° posto: 1971 HEMI ‘CUDA CONVERTIBLE — USD 2.2 milioni

Questa auto, venduta in occasione di un’asta Barret-Jackson, è stata una degli 11 esemplari prodotti nel 1971, ed ha realizzato un prezzo di vendita di USD 2,2 milioni nel 2007. In realtà, avrebbe potuto spuntare un prezzo anche doppio, ma questa vettura aveva un motore che non era quello originale che era stato installato sulla catena di montaggio, e così è diventata l’auto non completamente originale più costosa di sempre.

8° posto: 1970 PLYMOUTH HEMI ‘CUDA CONVERTIBLE – USD 2.25 milioni

Le convertibili non erano così popolari tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, ma questa particolare auto era una delle sole 14 prodotte nel l’anno 1970 e una delle nove equipaggiata con il cambio automatico a tre velocità. Dopo un restauro completo avvenuto nel 2002, questo esemplare è stato battuto nel 2015 per USD 2,25 milioni, un prezzo davvero notevole considerato che si tratta di un modello profondamente restaurato.

7° posto: 1954 PONTIAC BONNEVILLE SPECIAL MOTORAMA CONCEPT CAR – USD 3.08 milioni

All’inizio degli anni ’50, GM voleva disperatamente dipingere il suo marchio Pontiac come sportivo ed eccitante per attirare un pubblico più giovane negli showroom. Il risultato fu il progetto speciale della Pontiac Bonneville, della quale furono costruiti solo due auto, perchè considerate “troppo moderne” per i gusti dell’epoca e quindi troppo all’avanguardia (tanto da essere considerate “il papà e la mamma” delle muscle car che esplosero ben 13 anni più tardi). Una di queste è stata venduta per USD 3,08 milioni all’asta del 35° anniversario di Barrett-Jackson a Scottsdale, nel 2006.

6° posto: 1967 L88 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY CONVERTIBILE – USD 3,2 milioni

La Chevy Corvette è una delle muscle car americane più riconoscibili e una delle preferite di molti appassionati. L’iconico design e le potenti prestazioni l’hanno aiutata a mantenere il suo valore abbastanza bene nel corso degli anni, ma poche Corvette hanno mai eguagliato il prezzo di questa L88 del 1967, che è stata una delle 20 prodotte quell’anno.

5° posto: HEMI 1971 “CUDA CONVERTIBILE – USD 3,5 milioni

Sorprendentemente simile in apparenza al ’71 ‘Convertibile Cuda, questa decappottabile del 1971 è particolarmente desiderabile perché è l’unica sopravvissuta con tutte le sue parti originali ed i numeri di corrispondenza. Ha ancora il suo motore originale, ed è l’unico Hemi ‘Cuda esistente con il cambio manuale a 4 marce originale. Ne sono state prodotte solo 11 nel 1971, ed è per questo motivo che viene soprannominata il “Santo Graal delle muscle car”. È stata venduta nel 2014 all’asta di Seattle Mecum per USD 3,5 milioni, diventando la Chrysler più costosa di sempre.

4° posto: 1967 CORVETTE L88S COUPE – USD 3,85 milioni

Questo modello rimane una delle Corvette più desiderate mai costruite. Nel 1967 ne furono prodotte soltanto 20, e questa è l’unica ad avere una combinazione di colori in tonalità di rosso su rosso. E’ stata venduta ad un acquirente molto ricco in occasione dell’asta Barrett-Jackson Scottsdale nel 2014, per 3,85 milioni di USD, ed è già valutata dagli esperti oltre 5 milioni di USD.

3° posto: 1966 SHELBY COBRA 427 “SUPER SNAKE” – USD 5,115 milioni

Questo modello è il più raro che esista, in quanto è uno dei soli due mai costruiti e l’unico sopravvissuto. Carroll Shelby lo costruì per se stesso, ed è stato sottoposto a meticolose ispezioni, tra cui il confronto con altri Cobra da competizione. L’auto ha ancora il suo blocco motore originale codificato in data 1965, e la sua intestazione originale impressa nei tubi laterali cromati. Non sorprende che questa muscle sia stata venduta per USD 5,115 milioni all’asta di Barrett-Jackson a Scottsdale, in Arizona.

2° posto: 1964 FORD GT40 PROTOTYPE – USD 7 milioni

Questa GT40 è stata l’auto del debutto di Henry Ford a Le Mans ed è stata guidata da piloti del calibro di Bruce McLaren e Phil Hill. Ford ha esposto questa rara gemma automobilistica al Detroit Auto Show per un certo numero di anni fino al suo ultimo restauro del 2010, ed è stata venduta all’asta di Houston Mecum nel 2014 per USD 7 milioni. Trattandosi dell’unico esemplare mai costruito, il suo valore è destinato ad aumentare nei prossimi anni, candidandola ad essere l’auto che potrebbe eguagliare la “n. 1”, ossia la Shelby Cobra che segue in questa speciale classifica di auto milionarie.

1° posto: 1962 SHELBY COBRA CSX2000 – USD 13,75 milioni

La Shelby Cobra ha una lunga e illustre reputazione negli archivi della storia delle muscle car americane. Possedere una Shelby Cobra vintage è un sogno per molti fanatici, ed ogni originale varrà un sacco di soldi; ma la prima Cobra avrà sempre un prezzo molto più alto di ogni altro. Il modello con il numero di telaio CSX2000 è stato venduto per la monumentale cifra di USD 13,75 milioni in un’asta di Monterrey, in California. La storia di questa  Cobra è davvero affascinante: fu dipinta in diversi colori durante il suo primo anno di esistenza poiché fu spedita da un evento all’altro per far sembrare che la produzione fosse ufficialmente iniziata. In realtà non lo era, ma il trucco ha funzionato. La brillante tonalità di blu di oggi è l’ultimo colore con cui fu verniciata, peraltro in modo grossolano e frettoloso. Non fu mai restaurata (ancora oggi si notano macchie di colore di intensità diversa rispetto al resto della carrozzeria), e forse per questo finì per essere l’auto americana più costosa mai venduta.

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Buona lettura !

Le polizze vita e la loro intestazione fiduciaria: nessuna protezione in assenza di un uso credibile

L’Intestazione Fiduciaria è di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza vita, ma solo se prevale la finalità previdenziale.

La polizza vita, strumento sul quale si sono concentrate le attenzioni delle banche-reti, ancora oggi viene raccomandata, dagli addetti ai lavori, in funzione della sua impignorabilità e della sua insequestrabilità, che le sono riconosciute dal nostro codice civile. L’art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Ma è proprio vero?

Sì, ma solo in parte. L’efficacia della previsione di cui al Codice Civile, infatti, subisce una limitazione ogni volta che, della polizza assicurativa, si fa un uso sconsiderato e non corrispondente alle sue finalità.

Per cominciare, nulla può una polizza di fronte alle disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (in particolare sui crediti già formalizzati, esistenti ed in situazione di contenzioso alla data di stipula della polizza) e degli eredi. Inoltre, secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita sono attinenti esclusivamente alla garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile, e pertanto l’efficacia dell’art. 1923 del C.C. non tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui ambito ricade il sequestro preventivo.

In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

Ancora – ed è la riflessione più consistente, parlando di polizze vita – bisogna distinguere tra le polizze a Gestione Separata (appartenenti al c.d. Ramo I), e le polizze del c.d. Ramo III (prodotti Unit Linked, con fondi interni), le quali, negli ultimi due anni, sono state oggetto di importanti pronunce della Corte di Cassazione in merito al livello di protezione offerto anche in ambito civilistico. I prodotti del Ramo III, infatti, non determinano, in capo al risparmiatore, l’impossibilità di perseguire i propri obiettivi di investimento e la propria inclinazione al rischio/rendimento, e gli consentono di creare un portafoglio assolutamente in linea con le proprie caratteristiche ed abitudini finanziarie. In pratica, secondo la Suprema Corte, dando al cliente la possibilità di fare ingresso in un circuito di consulenza professionale del tutto simile a quello tipico dei servizi finanziari, verrebbe meno la prevalenza della finalità previdenziale, superata da quella del risparmio/investimento.

Quest’ultima caratteristica sembrerebbe confermata dal particolare regolamento di questa tipologia di polizza, la quale prevede la possibilità di investire in una pluralità di fondi e titoli interni, consentendo al contraente di effettuare gratuitamente tutti i movimenti in entrata e uscita (i c.d. ribilanciamenti del portafoglio) che ritiene opportuni, proprio come in un qualunque sistema di fondi/sicav. Pertanto, alcuni tribunali di merito, nell’attribuire efficacia oppositiva in giudizio ai detentori di polizze, hanno mostrato preferenza per quelle di Ramo I (gestione separata), o per le c.d. multiramo (un mix tra Ramo I e Ramo III) che meglio tutelerebbero la c.d. finalità previdenziale quale interesse meritevole di maggior tutela.

In realtà, anche le c.d. Unit Linked (Ramo III), qualora sottoscritte in forma sostanzialmente vincolante (con commissioni di uscita “a tunnel” almeno quinquennali) e con versamenti graduali sembrano rispondere perfettamente ai requisiti richiesti, dal momento che il deterrente al riscatto anticipato (di solito neanche consentito prima che siano trascorsi 12 mesi), rappresentato dalle commissioni di uscita, permette di coniugare i vantaggi di una gestione attiva e partecipativa del portafoglio con l’indubbia finalità previdenziale sottostante alla sottoscrizione della polizza a simili condizioni contrattuali. Nessun sistema di fondi o sicav è gravato da simili penalità di uscita, e ciò costituisce, in chiave giuridica, un valido argomento di opposizione anche per le polizze Ramo I aventi queste caratteristiche.

La protezione prestata dalla polizza vita aumenta qualora essa venga sottoscritta nell’ambito di un mandato fiduciario, che ne aumenta legalmente il grado di riservatezza nei confronti dei terzi. Le società fiduciarie, infatti, offrono in forma tecnico-professionale la c.d. intestazione fiduciaria, che si realizza due distinti ma ben collegati atti: il primo vincola solamente le parti che lo sottoscrivono (il fiduciante e la società fiduciaria); il secondo vincola i rapporti con i terzi, ma non comporta il trasferimento della proprietà e prevede l’intestazione del bene e la contestuale legittimazione della società fiduciaria ad esercitare i diritti tipici del proprietario. Per questo motivo, l’intestazione fiduciaria è di per sé spesso sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza innanzi ai terzi creditori del fiduciante, i quali rimangono all’oscuro relativamente alla sua esistenza; l’effetto è quello di non farla risultare nel patrimonio del presunto debitore: se non sai che esiste, non la cerchi (in ogni caso, non sai dove cercarla).

L’intestazione fiduciaria, paragonata al trust o alla gestione delle holding famigliari, è più economica (mediamente è gravata da una commissione di apertura una tantum di circa 1.000,00 euro, più una commissione di gestione annuale da 2.000,00 euro in su, a seconda dei beni da gestire e della loro complessità), ma come il Trust permette un’attenta e dedicata pianificazione patrimoniale e fiscale.

Bisogna però farne un uso credibile. Infatti, con la decisione n. 10333/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui, se l’investimento è operato dal cliente per mezzo di una società fiduciaria a cui è attribuita l’intestazione della polizza per conto del fiduciante, il soggetto obbligato al rispetto delle regole di condotta previste dalla normativa è il cliente finale, e non la società fiduciaria. Pertanto, anche nel caso in cui una polizza vita venga sottoscritta tramite mandato fiduciario (e questo venga individuato dai creditori), essa deve apparire sottesa ad un congruo e verificabile interesse meritevole (finalità previdenziale), che prevalga su quello di eventuali pretese di altri soggetti (creditori, Stato).

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Banche e reti, la tecnologia guida le nuove professioni. Un futuro da consulenti digitali?

L’intelligenza umana continuerà a superare quella delle macchine ancora per molto tempo, ma l’aumento della tecnologia migliorerà l’esperienza dei clienti.

Sembra lontana un secolo l’epoca in cui i consulenti – promotori a quel tempo – viaggiavano con la valigetta piena zeppa di moduli “pronti all’uso”, da compilare e poi scaricare alla segreteria del proprio ufficio per la spedizione. Al resto, ossia alla verifica delle firme e della correttezza della compilazione, ci pensava la sede, mentre la copia-cliente era l’unica prova dell’investimento per il risparmiatore, prima che arrivasse via posta (dopo un mesetto) la tanto sospirata conferma per via postale. Oggi, invece, la tecnologia applicata dalle aziende alla relazione commerciale con i clienti si sta facendo strada un tutti i settori, anche in quello delle banche-reti, dove il contatto visivo/fisico tra consulenti e investitori (soprattutto quelli di età over 50) è ancora un caposaldo di solidità e continuità nel rapporto professionale.

Non ci sorprende, pertanto, che i professionisti della finanza possano procedere all’identificazione dei propri clienti attraverso sessioni audio/video protette, relazionandosi con loro “a distanza”, grazie ad un sistema che garantisce la cifratura del canale di comunicazione audio/video e l’identificazione chiara dell’interlocutore, registrando e conservando l’intera sessione dopo aver ottenuto il consenso del cliente alla privacy. Allo stesso modo, non è una novità che tutta questa tecnologia, ed i processi ad essa collegati, debbano essere progettati, creati, aggiornati ed infine gestiti da risorse umane che entrano a pieno titolo nel novero delle nuove professioni legate al mondo bancario.

Secondo un recente rapporto di HSBC (“Human Advantage: The Power of People”) l’intelligenza umana continuerà a superare quella delle macchine ancora per molto tempo, ma l’aumento della tecnologia migliorerà l’esperienza dei clienti, soprattutto di quelli appartenenti alla fascia dei c.d. millennials. In sintesi, l’intelligenza artificiale non sostituirà l’intelligenza umana, ed il segreto del successo delle banche risiederà nella loro capacità di mescolare la migliore tecnologia con il sapere delle persone”.

Relativamente alle nuove competenze richieste dal mondo bancario e finanziario, HSBC prevede che in futuro saranno importanti sei ruoli, e più precisamente quelli di:

Mixed Reality Experience Designer, ossia di colui che sovrappone i dati nel mondo fisico per creare personaggi o oggetti immaginabili e localizzarli nello spazio fisico come se fossero reali. Questo nuovo ruolo si adatta meglio a chi possiede competenze in design estetico, marchi, esperienza dell’utente e meccanica 3D.

Algorithm Mechanic, che ha il compito di supervisione degli algoritmi necessari ad ottimizzare l’esperienza del cliente bancario nel suo rapporto con la macchina. Questo ruolo richiede competenze nella gestione del rischio, nella progettazione dei servizi e nell’educazione finanziaria, piuttosto che nella competenza tecnologica.

Conversational Interface Designer, il quale aiuta a sfruttare al meglio i c.d. chatbot vocali e di testo, e supervisiona la costruzione di interfacce per sorprendere piacevolmente. Questo ruolo richiede un mix di abilità creative e linguistiche.

Universal Service Advisor, ossia colui che combina la conoscenza del prodotto e del dominio con un’eccellente “comunicazione empatica” con i clienti. Ciò richiede un buon livello di conoscenza delle principali tecnologie di comunicazione, comprese le prestazioni in un ambiente virtuale.

– Il Digital Process Engineer analizza, assembla e ottimizza i crescenti flussi di lavoro derivanti dalla crescita esponenziale delle informazioni da gestire ed archiviare, massimizzando la produttività e minimizzando l’attrito.

– Il Partnership Gateway Enabler monitora e aiuta a gestire la complessa rete di relazioni che nasce dai nuovi modelli di business, e garantisce che le prestazioni siano conformi alle normative.

Secondo Tom Cheesewright (di Applied Futurist, coautrice del rapporto insieme ad HSBC) mentre le macchine continueranno ad assumere maggiore importanza nei processi più “robotici”, una maggiore enfasi verrà data alle nostre risorse “più umane”, come la curiosità, la creatività e l’empatia: Grazie a queste, per fortuna, continueremo a distinguerci dalle macchine.

Sempre secondo il rapporto di HSBC-Applied Futurist, l’apprendimento permanente e la necessità di migliorare le competenze dei dipendenti diventeranno essenziali durante tutto il periodo in cui ci sarà carenza, come adesso, di candidati qualificati nelle discipline digitali. Pertanto, si prevede un aumento degli investimenti, da parte delle banche-reti, in risorse umane e nel loro sviluppo personale, le quali dovranno abituarsi a vedere tutto attraverso un “obiettivo digitale”, cambiando la propria mentalità ed offrendo un’esperienza migliore ai clienti.

Se non è chiaro, si tratta di una vera rivoluzione del lavoro nel mondo delle banche e delle reti di consulenza, che irrimediabilmente segnerà la necessità di un aumento delle competenze degli stessi consulenti nelle discipline digitali.

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Responsabilità professionale e tutela del patrimonio del medico: 35.000 richieste di risarcimento ogni anno

Se il medico non agisce preventivamente per mezzo della pianificazione patrimoniale, ogni azione tardiva volta alla tutela dei propri beni diverrà inefficace in giudizio.

In tema di responsabilità medica, ogni anno oltre 35.000 azioni legali vengono intentate da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità, coinvolgendo un numero altrettanto elevato di medici e sanitari. Pertanto, nonostante il 95% delle denunce penali sia destinato a risolversi in un nulla di fatto, i procedimenti legali in sede civile sono in costante aumento, e circa un terzo di questi procedimenti “va a segno”, generando risarcimenti piuttosto onerosi in capo al medico la cui responsabilità viene accertata.

La tendenza ad addebitare alla negligenza dei medici qualunque evento che colpisca gli utenti è certamente il risultato di un onda lunga generata negli anni ’90, allorquando l’assenza di una legislazione che chiarisse i termini della responsabilità professionale e della colpa medica aveva fatto aumentare a dismisura i procedimenti e, conseguentemente, i costi delle assicurazioni sul rischio.

La legge n.24 (c.d. Gelli/Bianco) del 2017, e soprattutto una serie di pronunciamenti di merito e legittimità della Giurisprudenza hanno portato un po’ di chiarezza. Relativamente al riparto dell’onere probatorio (Corte appello Milano sez. II, 15/02/2019, n.698), per esempio, si è stabilito che nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all’evento dannoso e l’altro relativo all’impossibilità di adempiere. Il primo (evento dannoso) deve essere provato dal danneggiato, mentre il secondo (impossibilità di adempiere) deve essere provato dal danneggiante nel caso in cui il danneggiato sia riuscito a provare l’evento dannoso. Pertanto, mentre il danneggiato dovrà provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il danneggiante dovrà provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione.

In tal modo, ognuna delle parti ha oggi un ruolo ben delineato da interpretare nell’ambito del giudizio (civile o penale), e questo restituisce equilibrio in un momento storico molto delicato per la Sanità italiana, che a seguito dei tagli ventennali di spesa pubblica ha ridotto significativamente l’offerta e, in troppi casi, la qualità del servizio sanitario.

Responsabilità medica

Responsabilità medica

Il clima di sfiducia degli utenti verso tutto il sistema sanitario, che si traduce in numerosi casi di aggressione fisica nei P.S. (dove a fronte di 50 pazienti in attesa, in condizioni anche serie, operano mediamente due soli medici), ha creato l’insorgenza di un loro meccanismo di difesa conosciuto come “medicina difensiva”, cioè la richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, al fine di evitare l’assunzione di eccessiva responsabilità; il costo di questa pratica è stato stimato in più di 11 miliardi di euro l’anno.

Pertanto, a meno che la Politica non segni un deciso cambio di rotta, interrompendo la dinamica dei tagli ai posti-letto e restituendo motivazione e dignità al personale sanitario, questa tendenza pare sia destinata ad aumentare.

Dal punto di vista patrimoniale, i medici che vengono colpiti dai procedimenti risarcitori, una volta conclamata la propria responsabilità, finiscono con l’essere esposti al rischio di vedersi bloccare (o di perdere) tutti i propri beni a seguito di un sequestro preventivo o di altre iniziative messe in atto da chi si ritiene danneggiato, ed ogni azione tardiva volta alla tutela di quel patrimonio diverrà inefficace a causa, appunto, della strumentalità con cui essa è stata effettuata.

Le assicurazioni mediche, poi, spesso non riescono a coprire tutti i rischi. E’ fondamentale, quindi, che ciascun medico agisca preventivamente, tutelando sé stesso ed i propri familiari prima dell’insorgenza di un problema, e non dopo (è sufficiente la ricezione anche di una semplice diffida per eliminare o affievolire la buona fede di fonte al giudice). Una giusta prevenzione può essere attuata efficacemente attraverso la pianificazione patrimoniale, che è un procedimento semplice, messo in atto con il necessario ausilio di esperti professionisti, grazie al quale una eventuale e futura azione risarcitoria da parte di un terzo potrà essere ricondotta ad una sola parte del patrimonio (o a nessuna parte di esso), e non all’intero.

Il costo di tale consulenza, nonostante può coinvolgere anche quattro figure professionali (notaio, avvocato, commercialista e consulente finanziario) è enormemente più basso di quello derivante dal blocco dei mezzi operato a seguito di un giudizio civile o penale, in occasione dei quali soltanto le parcelle di avvocati e periti possono raggiungere la cifra di 20.000 euro (N.B. solo per il primo grado di giudizio), ed il risarcimento medio riconosciuto al danneggiato è pari a circa 90.000 euro.

Se sei un medico o un manager, forse potrebbe interessarti sapere come tutelare il tuo patrimonio familiare in caso di responsabilità professionale

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Buona lettura !

 

 

Per i consulenti finanziari un futuro da “impiegati”? Fineco: no al modello Azimut

Il peso delle mansioni amministrative ha già comportato per i consulenti abilitati fuori sede una profonda trasformazione verso il ceto impiegatizio. Il “modello Azimut” rimane isolato.

Mai come adesso è chiara la visione dei futuri scenari relativi alla sollecitazione del pubblico risparmio; nel senso che da oggi (forse anche “da ieri”) in poi si dovrà parlare di “sollecitazione del pubblico interesse alla consulenza”, ossia il servizio destinato, nella mente di chi ha voluto politicamente tutto questo, a sostituire nel lungo periodo il management fee, o a colmarne la prevista diminuzione, per il mondo dei consulenti, già da quest’anno.

A questo risultato si è giunti al culmine di un percorso che ha inizio nel 2008. E’ proprio allora che  i massimi vertici dell’U.E., in virtù di un disegno complessivo volto all’armonizzazione di tutti i processi all’interno dei paesi membri, hanno deciso di costruire attorno al mercato finanziario europeo una serie di regole che gli consentissero di rivaleggiare (se non addirittura di prevalere) con quello americano. Pertanto, negli ultimi dieci anni, il sistema di servizi che regola l’attività dei consulenti finanziari ha adottato sempre più sofisticati strumenti di controllo sulla loro attività e sulle caratteristiche dei risparmiatori, che vanno dagli obblighi di adeguata verifica alla necessità di catalogare i clienti all’interno di profili e categorie di rischio. Le due MIFID (quella del 2007, e quella entrata in vigore a gennaio 2018), poi, hanno preteso un livello di trasparenza tale da determinare una rivoluzione portatrice anche di effetti negativi sul conto economico degli operatori del settore, soprattutto in considerazione dell’impatto che la competizione tra società-prodotto sta avendo sui costi di gestione del risparmio gestito (e cioè, sulla maggior fonte di ricavo delle banche/reti).

Tali funzioni di controllo (anche ex-ante, in sede di proposta di investimento), così incisive e vincolanti, sono il naturale portato della necessità di introdurre alcune regole europee la cui assenza, nei decenni passati, ha causato ai risparmiatori alcune brutte esperienze (sulle quali, ad onor del vero, gli ex promotori hanno avuto una parte assolutamente marginale e del tutto inconsapevole), ed ha determinato la possibilità, per alcuni soggetti, di poter mettere in atto comportamenti al di fuori delle regole (dall’evasione fiscale all’espatrio di capitali, dal riciclaggio di denaro all’appropriazione indebita).

Nonostante questo, però, risulta impossibile sorvolare sulle contraddizioni che hanno accompagnato questo processo di trasparenza. Da un lato, infatti, nel nome di questa stessa trasparenza si è pretesa una forte diminuzione di autonomia professionale dei consulenti finanziari mentre, dall’altro, non si è avuta alcuna remora nel gettare sul lastrico migliaia di risparmiatori italiani colpiti dagli effetti delle norme europee (direttiva BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive), ratificate supinamente dal passato governo, del c.d. Bail-In, sopraggiunte in barba alla tanto sbandierata tutela del risparmiatore.

Quanta ipocrisia!

Ma questa non è stata l’unica “controindicazione”; ce n’è una, molto più silenziosa, che colpisce direttamente i principali attori delle reti commerciali, ossia i consulenti. Già da qualche anno, infatti, è in atto una certa tendenza del sistema bancario a trasferire alla rete commerciale specifiche mansioni amministrative di elaborazione dei dati che, fino a qualche anno fa, venivano svolte dalle strutture di sede a supporto del consulente. Su questo processo di trasferimento di mansioni, dalla struttura amministrativa a quella commerciale, nessuno ha ritenuto di dover vigilare o di dover rivendicare una logica retribuzione, sotto qualsiasi forma, e le associazioni di categoria (ANASF, soprattutto), si sono perse da tempo in un ruolo sfumato e inconcludente, risultando “non pervenute” sul tema.

Questa “razionalizzazione” dei costi aziendali da parte delle banche-reti genera per il consulente finanziario un maggior carico amministrativo e, quindi, minor tempo da dedicare allo sviluppo della clientela. Tutto ciò, sommato alla diminuzione dei margini provvigionali dettata dalle due MIFID, si è tradotto – e si tradurrà ancora di più nell’immediato futuro – in un minor fatturato personale e nel conseguente abbassamento del tenore medio di vita.

Intendiamoci, questi processi aziendali di razionalizzazione, che sono riscontrabili in tutte le aziende commerciali che attraversano la c.d. fase di maturità o di declino del proprio modello di business, sono perfettamente normali e rispondono ad esigenze che, a volte, permettono la stessa sopravvivenza dell’azienda e dei posti di lavoro che essa garantisce. Però, così facendo, la figura del consulente finanziario su base non indipendente è diventata oggi una sorta di tutto in uno, un professionista con due anime e due mansioni distinte: sollecitatore del pubblico risparmio (o del pubblico accesso alla consulenza), da un lato, e collaboratore amministrativo, dall’altro.

Relativamente alla seconda, resta ancora da capire come essa verrà remunerata, dal momento che, sebbene non sia ricompresa nel sistema provvigionale (altrimenti i margini, anziché ridursi, sarebbero dovuti aumentare), è innegabile che oggi venga svolta senza corrispettivo. Ma di questo argomento, che certamente coinvolge aspetti molto delicati della professione e del rapporto di lavoro, ci occuperemo in altra sede.

Per compensare, nel tenore di vita dei consulenti, il vuoto che verrà lasciato dalla diminuzione dei margini di ricavo, il sistema banche-reti ha creato, con una mossa poco ortodossa, un nuovo servizio che in realtà era già “vecchio” prima di nascere: la consulenza (a pagamento, però). In pratica, da qualche anno si sta cercando di imporre al mercato un servizio, che i consulenti e le reti già erogavano gratuitamente ai clienti, arricchito solo da una nuova veste grafica e dalle indicazioni vincolanti previste dalla seconda puntata della MiFID. Trattandosi di una iniziativa calata dal lato dell’Offerta, ossia dal sistema banche-reti, i clienti (che ce l’avevano già, ma non la pagavano) la considerano come viene realmente percepita: una forzatura, un costo in più. Pertanto, il servizio di consulenza a pagamento – come tutte le forzature non sorrette da un’adeguata politica di marketing preventiva di settore – ci metterà anni prima di perfezionarsi ed essere accettata come un servizio ad alto valore aggiunto; per questo motivo essa non può certo considerarsi come una fonte di ricavo capace di compensare nel breve periodo i minori introiti da management fee. Ci vorranno anni, giusto il tempo di far dimenticare alla clientela che, una volta, il servizio era gratuito.

Tutto ciò comporterà per i consulenti, in un momento in cui il tempo a disposizione per lo sviluppo commerciale è diminuito per via del maggior carico amministrativo, una serie di conseguenze; ed in particolare:

  • la necessità di aumentare il proprio lavoro di relazione con i clienti e con i contatti potenziali, al fine di poter amministrare un portafoglio in continuo aumento (la c.d. massa critica);
  • quindi, aumentare le proprie ore lavorative, oppure
  • assumere un’assistente personale da formare (e pagare) per un paio di anni prima di potervi fare reale affidamento.

Molti non ce la faranno, nonostante amino questo lavoro. Pertanto, oggi diventa imprescindibile, per i professionisti della consulenza, il bisogno di riqualificare rapidamente il proprio ruolo, nonchè di accrescere la propria immagine presso l’utenza, aprendo nuovi mercati e attraendo nuove masse. Infatti, persino la stessa denominazione di Consulente Finanziario (salutata come una conquista, ma del tutto tardiva) risulta insufficiente ad attrarre clientela, giacchè decenni di competizione e fusioni tra aziende mandanti hanno reso l’Offerta di prodotto/servizio del tutto omogenea e succedanea, senza alcuno spazio per l’innovazione. A monte di tutto, il termine “Finanza” oggi non è più adatto a identificare e veicolare l’immagine del consulente, né a creare nuove opportunità, per cui sarà meglio cominciare a parlare ai clienti di “Patrimonio” e del suo ciclo di vita: denaro, immobili, opere d’arte, preziosi, collezioni, quote societarie, beni immateriali, cultura imprenditoriale, valori familiari.

Solo così sarebbe possibile veder sorgere l’alba di una nuova era, quella della consulenza patrimoniale integrata, e del suo nuovo modello di business fondato, da un lato, sul ritorno prepotente della formazione e, dall’altro, su una struttura economica di reale condivisione del rischio e degli utili aziendali anche per i consulenti, ai quali andrebbero riconosciute delle significative partecipazioni al capitale delle società mandanti e/o delle banche. Purtroppo, questo scenario appare ancora lontano dal poter essere realizzato. Infatti, proprio di recente l’amministratore delegato di Fineco, Alessandro Foti, ha dichiarato che i propri consulenti finanziari non entraranno nel capitale della neo public company ridisegnata dopo la vendita delle posizioni di UniCredit, dal momento che “…il modo migliore per guadagnarsi la fedeltà dei consulenti non è offrirgli azioni ma farli lavorare in un contesto efficiente, consentendogli di raggiungere gli obiettivi che si sono posti come imprenditori“.

Il “modello Azimut”, pertanto, sembra destinato a rimanere un caso pressoché isolato nel panorama delle reti di consulenza non indipendente, e questo dato segna certamente il proseguimento di un percorso accidentato per il futuro della professione.

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