Maggio 25, 2026
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IMPRENDITORI

Aziende e fabbisogno finanziario: gli strumenti di indebitamento a bassa dipendenza bancaria

Se un progetto richiede mezzi finanziari straordinari, esistono forme di indebitamento che escono fuori dal sistema bancario tradizionale.

Il fabbisogno finanziario di un’azienda condiziona sempre le scelte circa le fonti di finanziamento a cui avere accesso. Allo stesso modo, diventa fondamentale calcolare il tempo lungo il quale tale fabbisogno dovrà essere distribuito, e programmare le scadenze di rimborso in base ai risultati attesi dai piani aziendali che hanno originato il fabbisogno.

In teoria, la forma di finanziamento ideale per qualunque impresa è l’autofinanziamento, che rafforza le potenzialità dell’azienda e le permette di finanziarsi con il capitale proprio (ed in particolar modo con i mezzi monetari non prelevati o non distribuiti tra i soci), nonchè di sostenere minori costi (interessi) durante la gestione.
La possibilità di autofinanziarsi è, quindi, un fondamentale elemento di indipendenza dalle banche, ma non è l’unico. Esistono, infatti, alcune forme di indebitamento, considerate “inusuali”, che sono legate sia alle fasi di startup, sia a quelle di rilancio dell’azienda nella fase “critica” della maturità; in entrambe le fasi si è strettamente dipendenti dal credito bancario, e l’indebitamento complessivo è elevato.
In generale, a parte l’autofinanziamento, il capitale di conferimento e i prestiti dei soci, i principali strumenti di indebitamento si differenziano a seconda del loro orizzonte temporale. In tal senso, possiamo avere:

  • Capitale di debito a breve termine, e cioè apertura di credito in conto corrente[1], sconto di portafoglio[2], anticipazione bancaria[3], factoring[4] e commercial paper[5].
  • Capitale di debito a medio e lungo termine, ossia mutui[6], obbligazioni[7], linee di credito[8], leasing, finanziamenti strutturati e project financing.

La maggioranza di questi strumenti di debito fa parte dell’offerta bancaria, ed il ricorso ad essa determina un’elevata dipendenza del ciclo economico aziendale dalle banche.
Per l’impresa in grado di generare flussi di cassa costanti esiste, come vedremo nelle pagine successive, un piccolo – ma importante – gruppo di operazioni in grado di limitare fortemente il ruolo della banca, ridurre considerevolmente i costi dell’indebitamento e permettere l’accesso diretto al mercato dei capitali per acquisire risorse finanziarie.
Pertanto, in base al diverso grado di “dipendenza bancaria” che ciascuna operazione conferisce al ciclo di vita dell’impresa, possiamo riclassificare l’offerta di credito alle aziende nel modo seguente:

  • strumenti di indebitamento con elevata dipendenza bancaria,
  • strumenti di indebitamento con moderata dipendenza bancaria,
  • strumenti di indebitamento con dipendenza bancaria nulla.

Alla prima appartengono certamente le aperture di credito in conto corrente, le anticipazioni bancarie, le linee di credito, i c.d. crediti di firma ed i mutui di qualunque tipo e tasso.
Delle seconde fanno parte il factoring, il leasing[9] finanziario (ossia il leasing che prevede la cessione del bene al locatore alla fine del periodo), il leasing operativo (nessuna cessione), il leasing immobiliare, il lease back[10]. Il moderato grado di dipendenza bancaria di questo gruppo di operazioni si spiega con la circostanza che quasi tutte le società di leasing, pur avendo budget e criteri di acquisizione commerciale propri, appartengono a gruppi creditizi dei quali, quasi sempre, adottano la policy, e con i quali condividono il sistema informativo sul cliente-azienda, in ciò determinando un basso grado di indipendenza dalla capogruppo. Alla seconda categoria appartengono anche i finanziamenti strutturati[11], come il leverage o il management buyout.
Infine, della terza categoria fanno parte il project financing[12] (destinato però a finanziare per lo più opere pubbliche con l’intervento anche di privati) e le obbligazioni. A queste dovrebbe aggiungersi la quotazione in borsa e la creazione del c.d. flottante di azioni, ma di questo formidabile strumento di ingresso nel mercato dei capitali ci occuperemo in futuro, preferendo concentrarci al momento sulle aziende non quotate e sui mini-bond.
I finanziamenti strutturati possono rientrare, a seconda dell’origine dei finanziamenti, nella terza categoria allorchè, anziché una banca, ad intervenire è una società che gestisce in maniera autonoma fondi di investitori privati e/o istituzionali e li investe in partecipazioni rilevanti (ma di minoranza, normalmente non superano il 40%) nel capitale di società in fase di startup (Venture Capital) o in fase di rilancio (Private Equity) con progetti credibili e profittevoli.
In entrambi i casi, l’acquisizione di partecipazioni significative avviene in un’ottica di medio e lungo termine, finalizzata al raggiungimento di una forte plusvalenza sulla vendita delle azioni delle società partecipate che, senza quei capitali, non sarebbero capaci di accelerare la propria crescita.
Il private equity può anche essere impiegato per risolvere problemi connessi con la proprietà di un’impresa o con il passaggio generazionale dai patrimonials©[13] ai millennials[14]. Inoltre, può diventare lo strumento privilegiato per la realizzazione di operazioni di buy out effettuate dai manager della stessa azienda.
Un ulteriore vantaggio deriva dalla disponibilità di competenze che l’investitore di private equity mette a disposizione dell’impresa per il raggiungimento dei suoi obiettivi di crescita, in particolare i contatti e le collaborazioni con imprenditori dello stesso o di altri settori.
La statistica ci dice che, grazie al severo controllo di gestione che consegue alla partecipazione di investitori istituzionali nel capitale delle imprese da finanziare, i risultati economici sono superiori rispetto ad altre realtà aziendali, apportando un beneficio anche a livello di sistema.

[1] contratto con il quale una banca, a fronte di un tasso di interesse normalmente elevato, si impegna a tenere a disposizione di un cliente una data somma di denaro (fido) per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
[2] contratto con il quale un’azienda di credito anticipa al cliente, previa deduzione di interessi meno elevati, l’importo di un credito non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso.
[3] contratto attraverso il quale una banca concede un prestito a un cliente contro pegno su determinati valori quali titoli mobiliari, merci o titoli rappresentativi di merci e titoli di credito in genere.
[4] contratto con il quale un soggetto (factor) assume per conto di un’impresa l’amministrazione di alcuni o di tutti i suoi crediti nel corso della sua attività. Il factor viene remunerato con una percentuale del credito gestito.
[5] Chiamata anche cambiale finanziaria, è un titolo di credito al portatore contenente la promessa dell’emittente (solitamente un’impresa di elevata solidità finanziaria) di pagare una data somma alla scadenza indicata nel titolo (in media 90-120 giorni).
[6] Contratto con il quale una banca concede all’azienda, a fronte di una remunerazione sotto forma di interesse annuo, una somma di denaro garantita da ipoteche e/o fideiussioni e/o deleghe tributarie e/o mandati irrevocabili all’incasso o altri privilegi speciali.
[7] modalità di finanziamento esterno a medio e lungo termine riservata solamente alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, le quali, a fronte di un’unica operazione di investimento, corrispondono ai sottoscrittori un interesse annuo, semestrale o trimestrale il cui ammontare è commisurato al valore nominale del titolo ed è stabilito a priori all’atto dell’emissione.
[8] Somma concessa in prestito da una banca e associata ad un conto corrente aziendale, utilizzabile in un’unica o in più soluzioni e rimborsabile secondo modalità e tempi previsti contrattualmente. Le linee di credito possono essere “stand by” (ammontare e scadenza predeterminati), “Evergreen” (ammontare predeterminato, scadenza indeterminata), “Di gruppo” e “Swing Line” (per le Holding).
[9] Contratto attraverso il quale un’azienda (o un privato) assume in locazione un bene acquistato da una società di leasing, alla quale verrà corrisposto un canone di locazione e, alla fine del periodo pattuito, una somma per il riscatto del bene (che può anche essere lasciato alla stessa società di leasing).
[10] Contratto attraverso il quale il proprietario del bene lo cede alla società di leasing, ne rimane utilizzatore pagando un canone di locazione e, alla fine del periodo, lo riscatta.
[11] Si tratta di finanziamenti non standard la cui erogazione dipende strettamente dalla capacità dei flussi di cassa di restituire il debito contratto dai soggetti che hanno acquistato l’azienda.
[12] Strumento con cui si finanzia esclusivamente un progetto, i cui flussi di cassa serviranno a restituire il debito ai creditori. Questi, in caso di insolvenza, potranno rivalersi esclusivamente sugli attivi generati dal progetto, e non su tutti gli attivi dell’intero gruppo imprenditoriale.
[13] Individui in fascia d’età compresa tra 45 e 70 anni, detentori di un patrimonio mobiliare/immobiliare pari ad almeno 750.000,00 euro, utilizzatori di tecnologia per motivi legati quasi esclusivamente alla sfera lavorativa.
[14] Individui in fascia d’età compresa tra 30 e 45 anni, per lo più cresciuti nelle famiglie dei patrimonials, esercenti libera professione o nuova imprenditoria, utilizzatori simbiotici di tecnologia in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana.

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Mettere piede nel Regno Unito con la propria impresa. Meglio adesso o nel dopo Brexit?

Ancora pochi mesi per costituire una società a Londra con le vecchie regole. Nessuno sa cosa succederà in caso di una “Hard Brexit”, ma la sensazione è che cambierà poco.

Il dibattito sulla BREXIT diventa ogni giorno sempre più serrato, con i suoi continui rinvii e ripensamenti, e così aumentano anche le fibrillazioni di quegli imprenditori che, legittimamente, vorrebbero mettere piede nel Regno Unito e costituire una Ltd entro breve tempo, per avere la certezza di essere già presenti, quando il distacco avverrà, nella culla europea dei mercati internazionali.
Non si tratta del semplice fascino della corona, ma di vantaggi concreti e tangibili che, in tutta probabilità, non potranno che aumentare per le aziende già presenti nel periodo successivo all’uscita (se mai avverrà veramente, troppi i problemi sul tavolo delle trattative) dall’U.E..
Nel Regno Unito la costituzione di una Ltd non ha la stessa complessità delle Srl italiane, e i costi sono decisamente inferiori. La costituzione avviene per via telematica ad un prezzo che si aggira sulle 13 sterline (circa 15 euro). A questo si dovranno aggiungere i costi della sede legale e degli altri servizi.
Essenzialmente, una LTD paga le tasse nel luogo in cui si trova l’oggetto sociale prevalente, ossia dove svolge la sua attività preminente (altrimenti il rischio di far evidenziare alle autorità fiscali del proprio Paese una “estero-vestizione” è altissimo, e le conseguenze molto gravi). Pertanto, è possibile anche aprire una sede legale in UK e poi aprire una filiale della Ltd nel paese della propria residenza, assoggettando la filiale alle sue forme di tassazione.
È comunque esclusa la doppia imposizione fiscale internazionale.
Inoltre, nel Regno Unito non esiste l’anno fiscale che ha termine al 31 Dicembre, ma ogni bilancio si chiude sempre ad un anno esatto dalla data di costituzione della Ltd (anno solare).
Anche se la Ltd non ha generato fatture, gli adempimenti verso le autorità vanno sempre fatti (Sede legale e Contabilità c.d. “Dormant”, cioè della società regolarmente registrata ma inattiva), ed in questo caso la Ltd non paga alcuna tassa.
La Corporation Tax nel Regno Unito è del 19% (18% dal 1 Aprile 2020), calcolata solo sull’utile. non esistono anticipi e altre tasse. Inoltre i costi sono quasi tutti deducibili, per cui i vantaggi sono evidenti.
Aprire una LTD è abbastanza semplice; è sufficiente fare richiesta al registro delle compagnie inglesi in completa autonomia: il processo si fa completamente online, dura 48 ore e costa pochissimo. Bisogna presentare una copia dello statuto sociale e dell’atto costitutivo, e si deve redigere l’albo degli amministratori e del personale adibito alla ricezione delle notifiche ufficiali.
Tali documenti, ovviamente, devono essere redatti in lingua inglese. L’atto costitutivo (c.d. Memorandum of Association) deve indicare il nome della società, il luogo in cui la società ha la propria sede e le attività che la società dovrà svolgere. La denominazione sociale deve contenere la locuzione “Limited”, o Ltd. Il nome deve essere originale e non contenere similitudini spiccate, tali da rendere difficile la distinzione, con quello di altre società.
Nell’atto costitutivo non è richiesta l’indicazione di un capitale minimo, e quindi non è necessario effettuare investimenti.
Lo statuto (c.d. Articles of Association) spiega come verrà gestita ed amministrata la società, e la sua redazione prevede delle forme o modelli standard.
Secondo l’agenzia delle entrate inglesi, è “attiva” una LTD che ha iniziato a lavorare e percepire delle entrate. In caso contrario è “dormiente” (Dormant).
Nel momento in cui una Ltd c.d. dormant comincia a fatturare, il termine massimo entro il quale bisogna comunicarlo è di tre mesi.
In linea teorica, se non si ha alcuna intenzione di entrare nel ricco mercato del Regno Unito, non si dovrebbe avere alcun vantaggio ad aprire una Ltd a Londra e lasciarla dormire.
Nella pratica, esistono invece almeno tre ordini di fattori che la fanno apparire come una opportunità.
Il primo è relativo alla situazione in rapida evoluzione dell’Inghilterra, stretta com’è tra chi pretende il rispetto del referendum che ha sancito la sua uscita dall’U.E., e chi invece vorrebbe evitare il più possibile le conseguenze di questa eventualità che sembra ormai ineluttabile. Non sappiamo cosa accadrà ai residenti stranieri (comprese le società) che vivono e lavorano da anni in UK, ma è facile prevedere che il Regno non chiuderà loro le porte e manterrà le medesime condizioni attuali.

Pertanto, “esserci” prima della Brexit sembra più saggio del “non esserci”.

Il secondo fattore riguarda i costi di fondazione e mantenimento di una società, anche dormiente; per un’azienda registrata a Londra e operativa in Italia (le tasse si pagano qui, non lì) si va dalle 50,00 sterline al mese (e anche meno) per una Ltd dormant, alle 400,00 per una società con fatturato anche florido, e queste cifre comprendono anche la tenuta della contabilità, gli adempimenti amministrativi e la sede legale (senza sede operativa e uffici a disposizione, quelli naturalmente sono un costo a parte).
Il terzo fattore è sia d’immagine che pratica: avere una sede a Londra, oltre a costituire uno skill imprenditoriale non indifferente, consente di poter fruire occasionalmente di uffici dedicati (ad un costo aggiuntivo, ma assolutamente accessibile) per organizzare incontri d’affari in una città che è un crocevia internazionale riconosciuto in tutto il mondo.

Se la Ltd deve cominciare a fatturare, avere un conto aziendale è obbligatorio. Certo, se si opera esclusivamente nel proprio paese di residenza si può scegliere anche di non averlo, ma nulla vieta di incassare nel Regno Unito le somme derivanti dal proprio business e pagare le tasse in Italia (anche se non ha molto senso). Per aprire un conto bancario, sarà sufficiente mostrare la c.d. proof of address (prova di indirizzo, di residenza) dell’amministratore, ma alcune banche si accontentano dell’indirizzo della sede legale della società. In ogni caso, esistono diversi studi professionali che sono in grado di concedere legalmente la proof of address temporaneamente, al fine di ottenere l’apertura del conto aziendale senza problemi.

Relativamente al tipo di società Ltd, se si decide di costituirla in solitudine si può essere contemporaneamente azionista unico (shareholder) e amministratore (director). Gli imprenditori attivi nell’e-commerce che decidono di fondare la propria Ltd devono sapere che alcune infrastrutture utilizzate per il marketing online devono essere necessariamente site nel suolo britannico: il server è imprescindibile anche per aprire un semplice sito vetrina.

In ultimo, il sistema di tassazione nel Regno Unito è molto più semplice e conveniente di quello Italiano. L’aliquota del 19% si applica fino al raggiungimento di 330.000 sterline (circa 350.000 euro) e viene calcolata secondo il sistema della Corporation Tax, che prevede un incremento dell’aliquota fino al 24%.
Le aziende che non raggiungono questo fatturato hanno ovviamente una tassazione minore che va fino all’annullamento totale dell’aliquota per i guadagni al di sotto delle 68 mila sterline.

In definitiva, in considerazione del modesto impegno economico iniziale, si ritiene più saggio mettere piede nel Regno Unito adesso, per evitare le possibili restrizioni successive al dopo-Brexit, soprattutto se questo sarà “hard” e, come tutti i divorzi, sarà conflittuale.

Ed in caso di divorzio – come sappiamo bene – chi ci va di mezzo sono sempre….le imprese.

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Strumenti di Difesa del patrimonio: polizza vita, mandato fiduciario, fondo pensione e lease back immobiliare

La protezione dei mezzi finanziari della famiglia dagli attacchi esterni va attuata ancora prima di quella relativa al patrimonio immobiliare.

Le esigenze di protezione del patrimonio si amplificano quando bisogna affrontare una corretta pianificazione anche – e soprattutto – sulle disponibilità finanziarie accantonate durante la vita professionale/lavorativa.

Poter disporre di queste somme (o anche soltanto evitare di renderle aggredibili), infatti, diventa imprescindibile proprio in occasione di qualunque provvedimento cautelativo che l’Autorità Giudiziaria dovesse emettere in capo ad un professionista per presunti danni causati a terzi, sia pure tutti da dimostrare.

Chi esercita una professione che comporta un elevato rischio di richieste di risarcimento (si pensi ai medici, oppure agli ingegneri edili, o ai chirurghi plastici) deve valutare per tempo una efficace struttura di protezione che consenta alla sua famiglia di non vivere disagi economici eccessivi e poter affrontare i costi di una difesa che può durare anche diversi anni.

Relativamente alle somme di denaro, esistono forme deboli di protezione (co-intestazione dei conti e dei depositi, esclusione dalla titolarità degli investimenti, semplice potere di delega sul conto corrente etc) che, oltre a subire accertamenti pressoché immediati grazie all’Anagrafe Conti, in realtà determinano un inutile fumus attorno alla figura di chi quelle somme le ha procurate con il proprio lavoro. In realtà, è bene osservare sempre un principio di congruità di fronte alle autorità (un medico con 30 anni di  carriera non può essere nullatenente!), e mettere in piedi strutture di protezione credibili, supportate da strumenti finanziari altrettanto credibili e finalizzati ad un obiettivo specifico.

Per quanto riguarda la Polizza Vita, ad esempio, il Codice Civile ne riconosce l’impignorabilità e l’insequestrabilità (art.1923), e le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Va ricordato, però, che secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile. In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

La natura assicurativa delle polizze vita resta innegabile, dal momento che tale natura è stabilita a chiare lettere dal legislatore europeo e nazionale, e l’assenza di una garanzia di restituzione delle somme assicurate non impedisce al contratto di essere qualificato come assicurativo. In caso di disputa in tribunale, ogni giudice deciderà caso per caso. Pertanto, la sottoscrizione di una polizza vita, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve apparire sottesa ad un interesse meritevole, che prevalga sulle pretese di altri soggetti. Infatti, la c.d. finalità previdenziale, soprattutto se messa in atto con il giusto tempismo (e quindi non l’attimo prima o l’attimo successivo all’arrivo di una citazione in giudizio…) si oppone con successo a qualunque istanza di terzi che tentino di rendere inefficace la protezione dei valori mobiliari utilizzati per la copertura assicurativa.

Inoltre, se esaminiamo lo strumento assicurativo dal punto di vista successorio, la polizza sconta due altri vantaggi non indifferenti:

  1. i beneficiari, in caso di morte dell’assicurato, non pagheranno alcuna imposta di successione;
  2. la natura del beneficiario non va confusa con quella dell’erede, essendo le due figure diverse tra loro; ne consegue che il denaro contenuto nella polizza viene incassato dai beneficiari/eredi anche in caso di mancata accettazione dell’eredità (perché ad es. gravata da ingenti posizioni debitorie del de cuius).

L’intestazione fiduciaria, usata preventivamente all’assunzione di un debito, sarebbe di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale del bene innanzi ai creditori del fiduciante e di fronte ai terzi, i quali rimangono all’oscuro dell’appartenenza dei beni al patrimonio del fiduciante; l’effetto è quello di non farli più risultare nel loro patrimonio, ma non si tratta di un atto di magia: le società fiduciarie, infatti, potrebbero essere obbligate a svelare l’identità del fiduciante a seguito di una richiesta formale dell’Autorità Giudiziaria, per cui il ricorso a questa forma di segregazione, più che realizzare una vera protezione del patrimonio, consente di garantire riservatezza (che è comunque un elemento importante a difesa dei propri beni).

L’intestazione fiduciaria può inoltre coadiuvarsi con la holding di famiglia, il vincolo di destinazione e la polizza vita, non essendo preclusa la possibilità di intestazione fiduciaria di beni che sono stati precedentemente (o lo saranno successivamente) assoggettati ad un vincolo di indisponibilità, e/o protetti dai contratti di assicurazione.

Altro strumento interessante è quello del Fondo pensione aperto (o di categoria) il quale, oltre al vantaggio della detraibilità fiscale, risulterà praticamente intoccabile (anche per cifre che vanno oltre al massimale utilizzato per i benefici fiscali), perché la finalità previdenziale è rafforzata dalle stesse caratteristiche del fondo, e cioè dalla sua indisponibilità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Peraltro, a quella data, i fondi pensione permettono di ricevere, sotto forma di capitale in unica soluzione, fino al 50% delle somme risultanti dagli accantonamenti rivalutati grazie ai risultati di gestione.
Di fatto, quindi, il fondo pensione costituisce anche una disponibilità di denaro differita che, per via delle sue caratteristiche, sfuggirà a quasi tutte le pretese dei terzi.

Il Lease-back (in italiano “vendita con patto di locazione”) nasce come forma di finanziamento di un’azienda o di un professionista, e consiste in un contratto di vendita di un bene (es. un’immobile adibito a studio professionale, oppure un capannone industriale) stipulato tra il proprietario e la società di leasing; quest’ultima acquista il bene e, contestualmente, lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente, il quale si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. L’anticipo massimo, di solito, non supera il 20% del valore di perizia, e alla scadenza contrattuale fissata l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene (diritto d’opzione d’acquisto) con una percentuale minima (non più del 5%).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali (immobili, veicoli, attrezzature) che immateriali (marchi), ma l’operazione, generalmente, deve essere sottesa a finalità diverse dalla semplice detenzione di liquidità. La sua finalità è generalmente quella di ottenere liquidità pur conservando l’utilizzo dei beni, ma incidentalmente consente di realizzare una efficace resistenza a difesa del patrimonio, dal momento che l’immobile diventa di proprietà di altro soggetto (la banca o società di leasing, attaccabile dai terzi solo se questi riescono a dimostrare, in un apposito giudizio, la nullità del contratto di lease-back) e rimane nella disponibilità del cedente; essa tornerà all’interno del suo patrimonio effettivo alla fine del periodo concordato, generalmente molto lungo.

L’operazione di lease back non è accessibile a tutti; il cedente, infatti, deve di detenere liquidità e/o redditi tali da assicurare (anche in parte) la copertura finanziaria dei canoni. Esso, oltre a garantire un rinvio di almeno 12 anni (tanto è la sua durata massima iniziale, allungabile su richiesta del cedente) rispetto ad una possibile aggressione dei creditori, presenta notevoli vantaggi fiscali grazie alla detrazione dei canoni dall’imponibile in proporzione all’aliquota fiscale (l’abbattimento medio annuo delle imposte, a parità di fatturato, è pari al 35% circa del valore annuo dei canoni). Inoltre, con la stipula del contratto di lease back, vengono ceduti anche i rischi e le responsabilità dei beni, per cui anche la manutenzione e gli eventuali danni che potrebbero verificarsi sui beni ceduti ricadono sotto la responsabilità della società di leasing.

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I mini-bond e i nuovi progetti imprenditoriali: il business plan come asset dell’azienda

Il Business Plan, a tutti gli effetti, è un asset immateriale dell’azienda, perché da lui possono dipendere le sorti delle iniziative imprenditoriali.

Da quando sono stati lanciati sul mercato, i minibond sono stati celebrati come strumenti capaci di offrire agli emittenti reali alternative al credito bancario per finanziare la crescita attraverso nuovi progetti di investimento, ma secondo uno studio[1] recente, condotto su un campione significativo di aziende piccole e medie che a metà febbraio 2017 avevano emesso mini-bond, nella realtà le stesse aziende emittenti non hanno mai raccontato agli investitori la progettazione strategica[2] (quella, cioè, che si occupa di descrivere il progetto di sviluppo alla base dell’emissione).

Pertanto, secondo questo studio, l’assenza di un progetto è il vero rischio principale, non citato nel documento informativo.

Traendo spunto da quanto descritto, è evidente che alla base di qualunque progetto di sviluppo aziendale debba esistere un business plan credibile, all’interno del quale vanno descritte tutte le caratteristiche del piano di sviluppo, ivi comprese le sue capacità di generare cassa sufficiente per il pagamento delle obbligazioni assunte per quel progetto.

Da ciò consegue che il Business Plan, a tutti gli effetti, è un asset immateriale dell’azienda, perché da lui possono dipendere le sorti dei progetti futuri, ivi compresa l’emissione del mini-bond. E come tutti gli asset aziendali, il successo (o l’insuccesso) che ne deriverà dipenderà strettamente dalle modalità con cui è stato “costruito” e dall’utilizzo che se ne farà.

Si tratta, peraltro, di un asset a buon mercato e ampiamente sottovalutato (dal punto di vista economico) in proporzione agli effetti che può creare sul futuro dell’impresa. Il Business Plan, infatti, è capace di generare una svolta positiva, oppure di evitare al management perdite disastrose per gli azionisti, allorquando la sua redazione è stata realmente indipendente e da essa si sono palesati scenari negativi rispetto ai progetti da implementare. Pertanto, si preferisce affidare la sua redazione avvalendosi di professionalità esterne, da affiancare eventualmente alle risorse umane presenti in azienda.

In Italia, una consulenza di questo tipo raramente viene pagata in proporzione al suo valore prospettico. Inoltre, la sola redazione del business plan, per quanto scaturita da un confronto sano tra consulente ed azienda, è del tutto insufficiente se poi, all’interno di quella realtà imprenditoriale, non c’è nessuno capace di seguire l’attuazione del piano. Spesso, infatti, occorre prolungare temporalmente l’incarico del consulente per un certo periodo successivo alla consegna del Piano, al fine di creare una sorta di “direzione tecnica” che consenta alle risorse interne di acquisire la sufficiente autonomia gestionale delle attività. Anzi, qualunque consulenza che preveda lo studio e la redazione di un business plan deve comprendere, tra le condizioni contrattuali, un lavoro di tutoring successivo, di durata variabile in base alle dimensioni del Piano stesso.

A parte l’esame delle azioni da mettere in atto, un buon business plan deve comprendere:

  • le informazioni sull’ambiente e sulla qualità del business in cui opera l’impresa,
  • lo scenario verso cui essa è proiettata,
  • le previsioni quantitative sull’impatto che l’afflusso di risorse avrà sui risultati economici.

Senza queste attività, i cui esiti vanno evidenziati nei documenti di lancio dell’iniziativa, il progetto potrebbe non essere “compreso” dai potenziali sottoscrittori, e quindi fallire prima ancora di nascere.

Per questo motivo il business plan diventerà, sempre di più, un vero e proprio asset aziendale. Negli USA, per esempio, esso è capace, da solo, di generare finanziamenti e decidere il destino di una startup o di un’azienda in fase di rilancio. In Italia, è bene dirlo, non esiste una politica del credito che riesca a replicare (anche lontanamente) il modello statunitense, ma le trasformazioni in atto nelle dinamiche economiche del mondo bancario (avanzata inarrestabile dei conti online e chiusura degli sportelli), un calo vertiginoso dei ricavi ed una stagnazione dell’offerta verso le imprese, ci spinge ad essere cautamente ottimisti.

[1] Ricerca condotta da CSE-Crescendo, boutique milanese di consulenza strategica.
[2] Luciano Martinoli, partner di CSE-Crescendo.

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