Maggio 25, 2026
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IMPRENDITORI

Imprenditori desiderosi di fondare una società a Londra? Via libera, nonostante la Brexit

Le elezioni in UK hanno dato una svolta definitiva al processo di uscita del Regno Unito dall’UE, ma niente paura: chi oggi è indeciso se costituire una LTD in UK, potrà farlo anche dopo, grazie anche alla tradizionale capacità degli inglesi di attrarre denaro e attività produttive dall’estero.

Sono lontani i tempi in cui avevi bisogno di un commercialista, una grande somma di denaro e la pazienza di un santo per costituire una società nel Regno Unito. Anche oggi, dopo il risultato elettorale che ha sancito l’ineluttabilità della Brexit (anche in versione “hard”), è possibile fondare una LTD (Limited Private Company, l’equivalente della SRL italiana) per poco più di di 10,00 sterline se si utilizzano i servizi online. Anzi, la nuova società potrebbe essere registrata e pronta per essere venduta lo stesso giorno della sua creazione.

Pensare che qualcosa possa cambiare in peggio nel dopo-Brexit è oggettivamente fuori luogo. Infatti, è molto probabile, piuttosto, che il Regno Unito si trasformi in un paese fiscalmente ancora più benevolo e accogliente di prima, a causa dei numerosi nodi da sciogliere (trattati commerciali da negoziare con un Trump vicino all’impeachment e l’indipendentismo scozzese alle porte) e  grazie anche al “traino” dell’Irlanda che, proprio in UE, garantisce una tassazione minima per le imprese al 15% (in UK è al 19%). Inoltre, si calcola che al momento circa 700.000 italiani siano residenti in Gran Bretagna e che, solo negli ultimi tre anni, 50.000 di essi abbiano costituito una LTD per esercitare la propria attività commerciale. Non sono da meno i tedeschi (49.000 nuove LTD solo nel 2018).

Esistono tre modi per costituire una società nel Regno Unito, ognuno dei quali ha un costo diverso ma tutti forniscono lo stesso risultato, ossia quello di registrare una società britannica presso la Companies House (registro delle imprese) ai sensi del Companies Act 2006. Ciò può avvenire utilizzando:

– un agente autorizzato dalla Companies House, che fornisce servizi di archiviazione anche online rapidi, sicuri e convenienti (da 15,00 a 149,00 sterline, a seconda del tipo di società da costituire e del numero dei soci da registrare);

– un commercialista (accountant), molto più caro (fino a 1.000,00 sterline) ma più adatto per via della possibilità di fare consulenza anche nella gestione fiscale successiva alla fondazione, e soprattutto perché potrà facilmente reperire una sede figurativa (obbligatoria per la registrazione) per la nuova azienda;

Companies House website

– il sito web della Companies House, semplice da utilizzare ma destinato a chi ha già una prova di residenza in UK da poter indicare nel form di richiesta. Costa 12,00 sterline, e la registrazione online avviene entro 48 ore completando il modulo di domanda IN01 utilizzando il servizio Web Incorporation;

– il servizio postale, ormai in totale disuso, che permette di compilare il modulo di domanda IN01 (stampato dal sito della Companies House) su carta e inviarlo per posta; costa 40,00 e richiede circa 8-10 giorni.

Il servizio online può essere utilizzato solo per costituire una LTD con statuto e articoli “a modello”, il che significa che non è possibile emettere più di una classe di azioni, utilizzare articoli modificati o personalizzati o registrare una società senza scopo di lucro.

Di norma, bastano dalle 3 alle 18 ore lavorative affinché la Companies House registri una nuova società, ma solo se sono stati compiuti tutti i passaggi preliminari, che vanno dalla redazione dei documenti alla prova di residenza all’estero (necessaria per la verifica anti-money-laundering, ossia antiriciclaggio) alla elezione di un indirizzo di residenza in UK, dove domiciliare la posta in arrivo dal Registro. Le aziende partner del registro inglese, di conseguenza, includono nel servizio offerto una revisione preliminare gratuita dello statuto (Articles of Association) e dell’atto costitutivo (Memorandum of Association) per verificare la presenza di errori e provvedono a rettificare e inviare nuovamente la domanda se viene respinta per qualsiasi motivo.

Oltre ai costi obbligatori previsti da ciascun tipo di procedimento, esistono due servizi opzionali molto richiesti. Il primo è un servizio di sede legale, che consente alle persone di utilizzare un indirizzo diverso da quello di casa nei registri pubblici, proteggendo così la propria privacy, e costa dalle 30,00 alle 50,00 sterline all’anno. Il secondo extra è l’acquisto di un indirizzo “di servizio” da un c.d. fornitore di indirizzi. Questo in genere costa da 20,00 a 30,00 sterline all’anno, ma è consigliabile diffidare dei prezzi bassi e rivolgersi a studi che, sebbene un po’ più cari (100 sterline l’anno circa) forniscono un servizio più accurato e affidabile (soprattutto per il successivo invio della posta presso la vostra sede legale. I due extra (sede legale e indirizzo di servizio) possono coincidere, ed in genere i fornitori di questi servizi offrono il pacchetto intero al di sotto delle 200,00 sterline all’anno.

Relativamente al tipo di società da costituire, poi, vi è maggiore flessibilità nello scegliere una società a responsabilità limitata (LTD). Queste pagano l’imposta sulle società a un’aliquota forfettaria del 19%, mentre i dividendi godono di una franchigia di 2.000 sterline e sono tassati da un minimo del  7,5% (per i contribuenti con aliquota di base, fino a 46.350,00 sterline di reddito) ad un massimo del 38,1%.

LEGGI ANCHE “Gli strumenti di protezione dell’imprenditore: separare l’azienda dalla famiglia. Patto di famiglia e Trust”

Vale anche la pena ricordare che esiste la possibilità di compensare le spese aziendali con i profitti, e quindi ridurre ulteriormente le imposte dovute attraverso la deduzione delle spese consentite.

A monte di tutto, esistono vantaggi reputazionali che derivano dal fare attività commerciale come LTD registrata, perché essa ispira fiducia nei clienti, fornitori e potenziali investitori. Questi benefici derivano principalmente dal fatto che chiunque abbia a che fare con una società registrata è a conoscenza implicitamente degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal Companies Act 2006.

Infine, esiste un discreto “mercato” di società inglesi già costituite da qualche anno, messe in vendita con conto bancario aperto  e partita IVA (VAT Number) operativa, appetibili per quegli imprenditori che hanno raggiunto notevoli dimensioni di fatturato e desiderano entrare nel più breve tempo possibile nei mercati esteri facendo base su Londra.

La partita IVA in UK, infatti, non è un diritto-dovere, ma un privilegio che viene concesso solo ad attività commerciale (trading) effettivamente cominciata (con incassi e costi dimostrabili). Pertanto, rilevare una LTD già fornita di VAT è una scelta da valutare con attenzione.

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La protezione del patrimonio familiare. Conferire gli immobili in una società di persone

Attraverso una S.a.s. è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale del patrimonio. Ma occhio alle imposte di registro

Il conferimento dei propri cespiti all’interno di una società di persone, oggi, costituisce una delle migliori forme di “blindatura preventiva” del proprio patrimonio immobiliare.

Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna, ed il creditore personale di un socio non potrà pretendere la liquidazione coattiva della sua quota sociale finché dura la società. Inoltre, attraverso il particolare funzionamento della s.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche del passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione della società (ed assumono la qualifica di soci accomandatari – illimitatamente responsabili), ed altri che non lo sono (ossia i soci accomandanti – limitatamente responsabili).

Alcune sentenze di merito ed il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte chiariscono l’attuale orientamento dei tribunali verso le pretese dei creditori particolari del socio di una s.n.c. o di una s.s.. Ad esempio, il Tribunale di Rimini (sentenza del 12 maggio 2016) ha stabilito che “….va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02)….”.

Inoltre, secondo l’art. 2305 del cod. civ., il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest’ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso risultino insufficienti a soddisfarlo. Pertanto, soltanto dopo aver terminato la fase di liquidazione della società, ed una volta assegnata la quota di spettanza ai singoli soci, sarà possibile per il creditore personale del socio far valere i propri diritti su quanto assegnato al proprio debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2609/76).

Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata. Questo perchè il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del socio effettivo con il creditore o con un terzo soggetto, e ciò costituirebbe una modifica che confligge con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991).

A tale la regola generale dell’insequestrabilità delle quote societarie si può ovviare solo nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, per cui sarà bene non dimenticare di non inserire mai questa previsione.

In relazione al conferimento degli immobili ed alla determinazione del reddito, è interessante effettuare un confronto tra le società di persone e l’istituto del Trust. La società semplice, per esempio, all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria. Il trust, all’atto di conferimento, sconta invece l’imposta di donazione con l’aliquota ridotta (sebbene l’Autorità Finanziaria si sia ostinata, fino al nuovo pronunciamento della Cassazione, a pretendere l’applicazione di un’aliquota all’8 per cento), e nel caso di conferimento di immobili il risparmio è notevole.

Pertanto, a prima vista sembrerebbe più conveniente conferire gli immobili in un Trust, ma le sue caratteristiche peculiari, rispetto a quelle di una società, richiedono un esame più approfondito.

 

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La difesa del patrimonio dei proprietari immobiliari: holding di famiglia e Trust

Le società-holding e i trust, grazie alla loro particolare natura giuridica, costituiscono una buona protezione degli immobili conferiti.

Abbiamo già visto come conferire gli immobili di famiglia all’interno di una società di persone (tipicamente, una c.d. società immobiliare, sotto forma di S.n.c. o S.a.s.) offre il vantaggio di segregare i cespiti in quote societarie che sono di fatto impignorabili per tutta la durata della società (in genere alcuni decenni).

In ordine al conferimento di beni immobili all’interno di società di capitali, queste espongono l’azienda di famiglia a costi di gestione più alti delle società di persone, ed a dinamiche gestionali ben più complesse, ma i soci sono limitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società.

Una soluzione interessante, che sintetizza le prime due, potrebbe essere quella rappresentata dalla costituzione di una S.n.c. (o di una S.a.s.), nella quale far confluire gli immobili di proprietà della famiglia, e la costituzione di una holding di famiglia (ad es. sotto forma di S.r.l.) che a sua volta detiene una partecipazione rilevante nella società di persone. La holding (molto diffusa in Italia sotto forma di società in accomandita per azioni), diventa così una società detentrice di partecipazioni controllata dai componenti della famiglia, avente lo scopo di tutelare il patrimonio e garantire un adeguato passaggio generazionale.

Del Trust abbiamo parlato già nell’articolo in cui ci siamo occupati del passaggio generazionale dell’azienda. Questo strumento di tutela ha fatto ingresso nel nostro Ordinamento nel 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja.

In un Trust, una o più persone (i c.d. disponenti) trasferiscono i propri beni nella disponibilità di un Trustee, ossia un soggetto esterno, il quale assume l’obbligo di  amministrarli nell’interesse di alcuni beneficiari ben individuati o per una finalità determinata.

Il Trust, pertanto, può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche tipiche della famiglia di diritto ed anche di quella di fatto; può servire per tutelare particolari soggetti (es. disabili) all’interno della famiglia, così come essere utilizzato per trasmettere semplicemente la ricchezza familiare (es. alla morte del disponente o dei disponenti, se previsto espressamente dall’atto costitutivo).

Vale la pena mettere a confronto il Trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia nei conferimenti immobiliari in società di persone. Nella società semplice, nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore, salva la possibilità di operare in quasi esenzione di imposta a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività (mutuo, ad esempio) accollate alla società conferitaria.

Il trust invece, all’atto del conferimento, sconta l’imposta di registro in misura fissa e ridotta, sebbene l’Autorità Finanziaria abbia insistito (fino al recente e definitivo pronunciamento della Cassazione) a fare applicare l’aliquota dell’8 per cento (ma la base imponibile del tributo era individuata nel valore catastale del bene e non nel valore venale); pertanto l’ammontare dell’imposta sarà notevolmente inferiore.

Ancora per poco, probabilmente. Infatti, riteniamo che l’imminente la revisione dei valori catastali come base imponibile per le imposte colpirà ineluttabilmente anche l’istituto del Trust, il quale, nel corso degli anni, è stato gradualmente ridimensionato nella giurisprudenza dei tribunali di merito (e dalle leggi di stabilità) per via del suo passato utilizzo ritenuto fin troppo “intensivo” nelle problematiche di natura fiscale.

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Auto da collezione, le Youngtimer rubano la scena alle “Old”. Ora spazio ai veri appassionati

Dagli USA sale la febbre per le auto da collezione prodotte dagli anni ’80 al 2000. Scambi e prezzi rivelano che stiamo entrando in una nuova fase storica di questo mercato, meno speculativa e più “passionale”.

Monta sempre di più l’attenzione degli appassionati sulle c.d. Youngtimer, le auto sportive che hanno fatto sognare i ragazzi degli anni Ottanta e Novanta ed i loro papà (che spesso le affiancavano alle utilitarie “Young”, anch’esse oggi molto apprezzate).

La febbre per questo segmento di vetture con circa 30 anni di età si fa sentire anche in Italia, dove lo scorso 26 ottobre, a Padova, ha preso il via il più importante raduno nazionale di questa categoria (arrivato alla quarta edizione e riservato alle auto immatricolate dopo il primo gennaio 1980 e non oltre l’anno 2000).

Ma è soprattutto nel resto del mondo che si sta verificando un cambiamento nel mercato delle auto da collezione, dal momento che le principali case d’aste hanno cominciato ad offrire in abbondanza  veicoli “Youngtimer”, soprattutto in USA, dove le negoziazioni di queste vetture portano grandi soldi. Infatti, i recenti risultati d’asta di Amelia Island indicano che la generazione “Youngtimer” in arrivo sta trasformando il contesto generale, ed esiste oggi un grande, giovane e benestante gruppo demografico che desidera automobili dalla fine degli anni ’80 ai primi anni 2000.

I prezzi d’asta di Amelia Island e di Gooding traducono economicamente questa tendenza. Ad esempio, una Mercedes 560 SEC con pochissimi chilometri percorsi ha consentito di realizzare un prezzo di vendita di 75.400 USD, mentre una Porsche Carrera GT del 2004 è stata battuta a 687.000 USD. Una BMW 850 CSi del 1994 è stata comprata a 184.800 USD, ed una Ferrari 550 Maranello (che necessitava di riparazioni per 15.000 dollari) ha realizzato “solo” 184,800 USD.

Tutti prezzi piuttosto elevati per delle auto Youngtimer, anche perché molti modelli erano stati prodotti, all’epoca, in numero elevato.

Come si spiega, allora, l’origine di questi prezzi? Nonostante l’alto numero originario di esemplari, in realtà ne esistono ancora pochi, ed in passato la maggior parte di queste auto si era semplicemente esaurita, visto il numero di richieste. Pertanto, trovare una Porsche 928 GTS o una Nissan 300ZX Twin Turbo sotto i 10.000 chilometri non è facile. Sarebbe più facile trovare un unicorno che un Saab 900 Turbo SPG Convertible del 1992 con meno di 5.000 miglia.

I risultati delle aste della scorsa settimana ad Amelia aggiungono ulteriore credibilità alle tendenze in via di sviluppo che abbiamo osservato negli ultimi anni. Il messaggio di quest’anno, quindi, è che i gusti stanno cambiando. Forse l’esempio più sorprendente è l’incredibile vendita a 173.600 USD di una Toyota Turbo Supra nera da Sotheby’s, mentre due splendide Ferrari Dino offerte da Gooding e da RM Sotheby’s sono state battute a meno di 300.000 USD, quasi la metà rispetto non molto tempo fa, quando le Dinos Ferrari godettero di una forte domanda ed erano vendute regolarmente ad oltre 500.000 USD. Un altro messaggio, pertanto: la Ferrari Dino è “Out”, e la Toyota Supra è “In”!

Secondo il battitore d’asta di Pebble Beach, Jonathan Sierakowski, il mercato sta perdendo gli speculatori e le quotazioni “si sgonfiano”, eliminando la componente speculativa, facendo sì che, ancora una volta, i veri appassionati e intenditori sono tornati al volante. Così, le offerte sono rimaste abbastanza forti su tutta la linea, ad eccezione dei veicoli che mancano di qualità e provenienza. Alcune auto importanti degli anni ’30 sono volate via in un soffio, in particolare quelle con carrozzeria su misura. Ma sono state le classiche moderne Youngtimer a rubare lo spettacolo, segno evidente  che stiamo entrando in una nuova era del mercato delle auto da collezione.

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Le polizze vita e la loro intestazione fiduciaria: nessuna protezione in assenza di un uso credibile

L’Intestazione Fiduciaria è di per sé sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza vita, ma solo se prevale la finalità previdenziale.

La polizza vita, strumento sul quale si sono concentrate le attenzioni delle banche-reti, ancora oggi viene raccomandata, dagli addetti ai lavori, in funzione della sua impignorabilità e della sua insequestrabilità, che le sono riconosciute dal nostro codice civile. L’art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Ma è proprio vero?

Sì, ma solo in parte. L’efficacia della previsione di cui al Codice Civile, infatti, subisce una limitazione ogni volta che, della polizza assicurativa, si fa un uso sconsiderato e non corrispondente alle sue finalità.

Per cominciare, nulla può una polizza di fronte alle disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (in particolare sui crediti già formalizzati, esistenti ed in situazione di contenzioso alla data di stipula della polizza) e degli eredi. Inoltre, secondo una pronuncia del 2007 della Corte di Cassazione, l’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita sono attinenti esclusivamente alla garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile, e pertanto l’efficacia dell’art. 1923 del C.C. non tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui ambito ricade il sequestro preventivo.

In presenza di una responsabilità penale, quindi, l’insequestrabilità della polizza decade.

Ancora – ed è la riflessione più consistente, parlando di polizze vita – bisogna distinguere tra le polizze a Gestione Separata (appartenenti al c.d. Ramo I), e le polizze del c.d. Ramo III (prodotti Unit Linked, con fondi interni), le quali, negli ultimi due anni, sono state oggetto di importanti pronunce della Corte di Cassazione in merito al livello di protezione offerto anche in ambito civilistico. I prodotti del Ramo III, infatti, non determinano, in capo al risparmiatore, l’impossibilità di perseguire i propri obiettivi di investimento e la propria inclinazione al rischio/rendimento, e gli consentono di creare un portafoglio assolutamente in linea con le proprie caratteristiche ed abitudini finanziarie. In pratica, secondo la Suprema Corte, dando al cliente la possibilità di fare ingresso in un circuito di consulenza professionale del tutto simile a quello tipico dei servizi finanziari, verrebbe meno la prevalenza della finalità previdenziale, superata da quella del risparmio/investimento.

Quest’ultima caratteristica sembrerebbe confermata dal particolare regolamento di questa tipologia di polizza, la quale prevede la possibilità di investire in una pluralità di fondi e titoli interni, consentendo al contraente di effettuare gratuitamente tutti i movimenti in entrata e uscita (i c.d. ribilanciamenti del portafoglio) che ritiene opportuni, proprio come in un qualunque sistema di fondi/sicav. Pertanto, alcuni tribunali di merito, nell’attribuire efficacia oppositiva in giudizio ai detentori di polizze, hanno mostrato preferenza per quelle di Ramo I (gestione separata), o per le c.d. multiramo (un mix tra Ramo I e Ramo III) che meglio tutelerebbero la c.d. finalità previdenziale quale interesse meritevole di maggior tutela.

In realtà, anche le c.d. Unit Linked (Ramo III), qualora sottoscritte in forma sostanzialmente vincolante (con commissioni di uscita “a tunnel” almeno quinquennali) e con versamenti graduali sembrano rispondere perfettamente ai requisiti richiesti, dal momento che il deterrente al riscatto anticipato (di solito neanche consentito prima che siano trascorsi 12 mesi), rappresentato dalle commissioni di uscita, permette di coniugare i vantaggi di una gestione attiva e partecipativa del portafoglio con l’indubbia finalità previdenziale sottostante alla sottoscrizione della polizza a simili condizioni contrattuali. Nessun sistema di fondi o sicav è gravato da simili penalità di uscita, e ciò costituisce, in chiave giuridica, un valido argomento di opposizione anche per le polizze Ramo I aventi queste caratteristiche.

La protezione prestata dalla polizza vita aumenta qualora essa venga sottoscritta nell’ambito di un mandato fiduciario, che ne aumenta legalmente il grado di riservatezza nei confronti dei terzi. Le società fiduciarie, infatti, offrono in forma tecnico-professionale la c.d. intestazione fiduciaria, che si realizza due distinti ma ben collegati atti: il primo vincola solamente le parti che lo sottoscrivono (il fiduciante e la società fiduciaria); il secondo vincola i rapporti con i terzi, ma non comporta il trasferimento della proprietà e prevede l’intestazione del bene e la contestuale legittimazione della società fiduciaria ad esercitare i diritti tipici del proprietario. Per questo motivo, l’intestazione fiduciaria è di per sé spesso sufficiente ai fini della segregazione patrimoniale di una polizza innanzi ai terzi creditori del fiduciante, i quali rimangono all’oscuro relativamente alla sua esistenza; l’effetto è quello di non farla risultare nel patrimonio del presunto debitore: se non sai che esiste, non la cerchi (in ogni caso, non sai dove cercarla).

L’intestazione fiduciaria, paragonata al trust o alla gestione delle holding famigliari, è più economica (mediamente è gravata da una commissione di apertura una tantum di circa 1.000,00 euro, più una commissione di gestione annuale da 2.000,00 euro in su, a seconda dei beni da gestire e della loro complessità), ma come il Trust permette un’attenta e dedicata pianificazione patrimoniale e fiscale.

Bisogna però farne un uso credibile. Infatti, con la decisione n. 10333/2018, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio di diritto secondo cui, se l’investimento è operato dal cliente per mezzo di una società fiduciaria a cui è attribuita l’intestazione della polizza per conto del fiduciante, il soggetto obbligato al rispetto delle regole di condotta previste dalla normativa è il cliente finale, e non la società fiduciaria. Pertanto, anche nel caso in cui una polizza vita venga sottoscritta tramite mandato fiduciario (e questo venga individuato dai creditori), essa deve apparire sottesa ad un congruo e verificabile interesse meritevole (finalità previdenziale), che prevalga su quello di eventuali pretese di altri soggetti (creditori, Stato).

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Utenti di Facebook? No, clienti. La grande illusione del “tutto gratis” e i ricavi da capogiro di Zuckerberg

Sapevi di essere un cliente di Facebook, e non un semplice utente? Il più famoso dei social realizza utili miliardari con un modello di business basato su una illusione collettiva e sul monopolio quasi assoluto delle relazioni virtuali.

“Non è gratis e non lo sarà mai”. Questo è lo slogan che Mark Zuckerberg dovrebbe far campeggiare nella pagina di iscrizione al social network che ti fa sentire un ospite e così nasconde la tua natura di principale fornitore gratuito di materia prima.

Per spiegarvi meglio il concetto (che molti di voi già intuiscono vagamente), partiamo dai risultati economico-finanziari dell’azienda. Nel 2018, il fatturato complessivo è stato di 55,8 miliardi di dollari, una crescita del 37 per cento rispetto ai 40,6 del 2017. I guadagni netti sono saliti in modo analogo: da 15,9 a 22,1 miliardi (+39 per cento). I dati del solo Q4 indicano invece un fatturato di 16,9 miliardi, +30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017; i guadagni netti ammontano a 6,9 miliardi, contro i 4,3 del 2017 (+61 per cento). Gli annunci pubblicitari rappresentano la quasi totalità degli introiti del social, mentre il Nord America si conferma il mercato principale, con un fatturato pari al 50% del totale mondiale.  Rispetto all’anno precedente, crescono anche gli utenti attivi, sia mensili sia giornalieri (rispettivamente 2,32 e 1,52 miliardi, +9% in entrambi i casi).

I dipendenti della società hanno raggiunto quota 35.587, una crescita incredibile del 42 per cento su base annua, pompata dal vertiginoso aumento dei ricavi, e oggi almeno 2,7 miliardi sono gli utenti che sfruttano almeno uno dei quattro servizi della società (Facebook stesso, Messenger, WhatsApp e Instagram).

Ma non è tutto oro quel che luccica. Sotto accusa, recentemente, il modus operandi di Facebook sull’utilizzo dei dati degli iscritti. Infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una sanzione di 10 milioni di euro a carico di Facebook Ireland LTD (società operativa a livello europeo e della capogruppo Facebook Inc.). Secondo la decisione del Garante, Facebook avrebbe pubblicizzato l’iscrizione alla piattaforma con l’annuncio “Iscriviti, è gratis e lo sarà per sempre”, enfatizzando così, come si legge nel provvedimento pubblicato sul bollettino del 10 dicembre, la sola gratuità della fruizione del servizio, non informando adeguatamente l’utente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta dei dati a fini commerciali, finalizzata alla loro monetizzazione, in modo da indurre l’utente stesso ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’Autorità garante ha sottolineato infatti come la raccolta e lo sfruttamento dei dati costituiscano la contro-prestazione del servizio offerto dal social network.

In pratica, Facebook ci offre un servizio e noi lo paghiamo con i nostri dati; ma come avviene questo processo?

Il Social raccoglie informazioni su di noi già al momento in cui creiamo un account, ma quelle meno allettanti quali nome, cognome e data di nascita assumono valore solo quando a queste si aggiungono tutti i dati raccolti mentre usiamo il sito, l’applicazione per dispositivi mobili, WhatsApp e tutte le altre applicazioni che fanno capo a Facebook. Volendo classificare le categorie di informazioni più appetibili, a Zuckerberg & co. interessa:

– memorizzare i contenuti che creiamo,

– memorizzare i contenuti che condividiamo,

– registrare quante volte ci colleghiamo e per quanto tempo restiamo connessi,

– acquisire le caratteristiche sul mezzo di connessione usato (persino la versione dell’hardware),

– sapere tramite quale provider navighiamo e quale sistema operativo usiamo,

– conoscere la nostra posizione,

– conoscere il nostro indirizzo IP,

– conoscere il nostro numero di cellulare,

– attraverso i servizi di sincronizzazione, avere pieno accesso alla rubrica dei contatti contenuti nello smartphone,

– ricevere le informazioni che rilasciamo quando visitiamo altri siti o altre applicazioni che usano i plugin social di Facebook, oppure quando facciamo login utilizzando le credenziali Facebook,

– analizzare le nostre interazioni con i siti degli inserzionisti,

–  analizzare le interazioni che abbiamo con altri utenti o all’interno di gruppi.

In questo modo, Facebook conosce benissimo cosa ci piace, chi sono le persone con le quali ci piace interagire, quali sono le nostre abitudini, da dove ci connettiamo, dove siamo, il numero della nostra carta di credito, il nostro indirizzo di spedizione e quello di fatturazione. In pratica, tutti gli aspetti più personali e riservati della nostra vita privata o professionale sono la materia prima che cediamo  – noi sì, gratuitamente! – a Facebook per fornire agli inserzionisti tutti i dati necessari per sottoporci pubblicità mirate e fare soldi.

Un oceano di soldi, come abbiamo visto prima.

In sintesi, Facebook è un negozio virtuale con due miliardi di clienti classificati nelle loro più intime abitudini di vita e negli stili di consumo, e come tale dovrebbe garantire in cambio un livello di servizi di base tipico di tutti gli esercizi commerciali di massa, come, ad esempio, l’assistenza post-vendita, un ufficio reclami che assicuri risposte ai clienti/utenti ed un auditing interno che verifichi la correttezza dei processi commerciali ed etici.

Qual è allora lo spartiacque giuridico per pretendere una maggiore tutela nella fruizione di Facebook e di tutti i social network? Semplice: rivendicare il proprio status di cliente, e non di semplice utente.

La differenza tra i due termini è notevole. In informatica il termine utente connota colui che interagisce, per mezzo di un computer (o di uno smartphone) e di un c.d. account personale, con un sito internet. Ad esso si contrapporrebbe il termine cliente, che a differenza del primo sceglie e paga per ottenere un bene o un servizio. Ebbene, nel caso di Facebook, cliente e utente coincidono perfettamente, dal momento che anche il c.d. utente paga un corrispettivo (non in denaro ma attraverso i suoi dati, ossia la “materia prima”), che il social cerca di nascondere attraverso l’illusione del “tutto gratis”.

Senza i nostri dati, Facebook non può vendere campagne pubblicitarie mirate (ossia la fonte su cui si regge tutto il suo fatturato), pertanto essi hanno un valore economico che attribuisce all’utente lo status di cliente e la pretesa di alcuni diritti, primo tra tutti un regolare contratto e, perchè no, una ricevuta fiscale che vale almeno 50 euro l’anno (tanto è il ricavo annuale prospettico stimato per utente attivo).

Allora, siete ancora convinti che la vostra adesione a Facebook sia gratuita?

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Aziende non quotate: i mini-bond come opportunità per gli investimenti di lungo periodo. Senza passare dalle banche

Non è necessario appoggiarsi a una banca per emettere un minibond, ma rispettare alcune fondamentali condizioni di bilancio e di trasparenza

I c.d. minibond sono titoli emessi da piccole e medie imprese, destinati non al pubblico indistinto, ma ai sottoscrittori professionali e qualificati. Sebbene la normativa in materia non li abbia chiamati espressamente così, il termine minibond è ormai l’espressione più utilizzata dai media e dagli esperti per parlare di questi strumenti di indebitamento.

Come sappiamo, la crisi del 2008 e la conseguente restrizione del credito bancario alle PMI italiane ha determinato la necessità di canali alternativi di finanziamento, spingendo il Legislatore ad ampliare il numero (e le caratteristiche) degli emittenti, allargando tale possibilità anche alle società minori.

A differenza del collocamento di azioni sul mercato (il c.d. Flottante), le obbligazioni rappresentano capitale di credito (e non di rischio) per chi le sottoscrive. Pertanto, chi detiene una obbligazione è, a tutti gli effetti, creditore dell’azienda che l’ha emessa. La nuova modalità di finanziamento a medio e lungo termine, rappresentata dai minibond, è riservata solamente alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, le quali, in questo modo, si possono rivolgere al mercato degli investitori istituzionali per reperire capitali, limitando le banche al ruolo di “sponsor” e/o di sottoscrittore (se il tasso e le condizioni generali sono appetibili, come vedremo).

La restrizione del collocamento agli investitori istituzionali (banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV, solo a titolo di esempio) dei prestiti obbligazionari non quotati è stata determinata dagli esempi del passato, in cui alcune emissioni non quotate distribuite al pubblico indistinto, purtroppo, sono finite in default).

Come tutte le obbligazioni, anche i minibond pagano ai sottoscrittori un interesse annuo, semestrale o trimestrale, il cui ammontare è stabilito a priori all’atto dell’emissione, e danno diritto al rimborso dell’intera somma alla scadenza. Pertanto, la decisione di emettere una obbligazione, oltre a dover sottostare a precise norme del Diritto Societario, deve prevedere una rigida programmazione dei piani aziendali, che consenta con certezza di assicurare il rimborso del capitale a quella data scadenza (pena, il default dell’emissione ed il fallimento dell’azienda).

L’obbligazionista, per via della natura creditizia del titolo, rimane totalmente estraneo alle scelte strategiche dell’azienda emittente la quale, peraltro, è vincolata da precisi limiti alla possibilità di emettere obbligazioni (l’art. 2412 cod. civ. fissa il limite all’emissione del prestito obbligazionario ….nella somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato), che possono essere superati soltanto se le obbligazioni saranno quotate, oppure se sono garantite sino a due terzi del valore da ipoteca su immobili di proprietà, da titoli nominativi emessi o garantiti dallo stato, oppure da crediti di annualità o sovvenzioni a carico dello stato o di enti pubblici; oppure ancora se l’emittente ha ottenuto dagli organi di vigilanza una specifica autorizzazione per particolari ragioni di pubblico interesse.

L’organo che delibera l’emissione di obbligazioni è l’assemblea straordinaria degli azionisti, ma tale decisione può essere anche delegata al consiglio d’amministrazione. Il costo complessivo di una emissione obbligazionaria è dato dal tasso di interesse cui si aggiungono la commissione bancaria, quella spettante all’eventuale consorzio di garanzia ed eventualmente la commissione di distribuzione. Inoltre, generalmente le obbligazioni sono emesse sotto la pari ossia a un prezzo inferiore al valore nominale.

Rappresentando un’opportunità di finanziamento sul mercato dei capitali per le aziende sane (con buone performance e con precisi programmi di crescita), chi emette un minibond gode di alcune agevolazioni prima riservate solo alle realtà presenti sui mercati regolamentati, come la deducibilità fino al 30% del reddito operativo lordo, la possibilità di indicare nel prospetto informativo solo la certificazione degli ultimi due bilanci e la eliminazione dei limiti previsti dall’articolo 2412 del codice civile (doppio del capitale sociale + riserva legale + riserve disponibili, previsti per le emissioni quotate).

Questo particolare tipo di emissione, studiato per le PMI (piccole e medie imprese), è meno complicato e meno costose dei “bigbond”: il fatturato dell’emittente deve superare i 2 milioni di euro e l’organico deve essere composto da un minimo di 10 dipendenti.

Sebbene la quotazione del mini bond sia un obiettivo comune a quasi tutti gli emittenti (Il 68,8% dei minibond sono stati quotati sul mercato denominato Extra MOT PRO), esiste anche un margine di convenienza a non quotare il titolo. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli investitori è prevista la piena esenzione fiscale sugli interessi pagati da un prestito obbligazionario non negoziato su ExtraMot Pro o altro sistema multilaterale di negoziazione, emesso da una società non quotata e sottoscritto da un unico investitore professionale.

Non è necessario appoggiarsi a una banca per emettere un minibond, ma rispettare alcune fondamentali condizioni di bilancio e di trasparenza. Considerato che in Italia operano più di 10.000 imprese con fatturato superiore ai 5 milioni e utili medi del 10%, e quindi pronte ad accedere a questo mercato, il margine di sviluppo di queste emissioni è notevole. Inoltre, l’ipotesi di una stabilità dei tassi di interesse nei prossimi tre anni è più che probabile, per cui le aziende interessate farebbero bene ad avviare il proprio programma di emissione, alle attuali condizioni di mercato, il più presto possibile, al fine di assicurarsi l’emissione di un debito sostenibile anche in conto interessi.

Secondo i recenti rapporti sui mini-bond (Osservatorio del Politecnico di Milano), il 2018 è stato un altro anno di successo per il mercato dei mini-bond, con molte nuove emittenti e un ottimo incremento delle Srl. Le imprese emittenti che dal 2012 al 2018 hanno collocato mini-bond, oggi formano un campione di 498 società. Di queste, l’81,1% sono società per azioni, il 16,7% sono società a responsabilità limitata, l’1,8% sono società cooperative, lo 0,4% sono veicoli esteri di stabili organizzazioni in Italia. Le PMI in totale sono 260, ovvero il 52,2%. il valore nominale totale dei mini-bond è arrivato a 321 emissioni sul mercato ExtraMOT Pro, per un controvalore superiore a €15 Mld di euro.

Relativamente ai rendimenti offerti, le generose cedole dei mini-bond hanno un grande appeal verso i sottoscrittori istituzionali, soprattutto in un momento come questo, in cui le emissioni dei titoli governativi e delle grandi aziende offrono tassi molto bassi. Ultimamente, lo strumento comincia a diffondersi anche tra le realtà di ridotte dimensioni, quelle cioè che oggi incontrano i maggiori problemi a farsi finanziare i progetti di sviluppo presso il sistema bancario.

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Warren Buffet e Ray Kroc (McDonald’s), ovvero come creare ricchezza grazie agli immobili e all’economia reale

Due leggendarie storie di successo imprenditoriale, molto diverse tra loro, ma unite dal comune denominatore dei beni reali durevoli.

Il nome di Warren Buffet è quello probabilmente più pronunciato tra i professionisti della finanza e dai cultori del sogno americano. Un uomo di grande intelligenza, arrivato dal nulla, che passo dopo passo costruisce una delle aziende più ricche al mondo. Leggendaria, anche tra gli studenti di Economia, la sua capacità di creare ricchezza usando il buon senso e la pazienza.

Il suo approccio agli investimenti è sempre stato molto semplice, e consiste in quattro fasi:

– scelta di un settore di attività in cui si vuole investire;

– individuazione di una o più aziende interessanti operanti in quel settore;

– esame dei loro bilanci;

– investire “pesantemente” e per lungo tempo, tra quelle prese in esame, nelle aziende sottovalutate, in cui il rapporto tra il valore di libro (che si ottiene sommando il capitale sociale, gli aumenti di capitale intervenuti negli anni e gli utili accantonati) e tutte le azioni in circolazione è superiore o uguale al valore di borsa di una singola azione.

In sintesi, Buffett e il suo socio di sempre – sapevate che avesse un socio? Charlie Munger, il suo primo finanziatore – hanno sempre pensato che la finalità dell’acquisto di azioni sia quello di partecipare concretamente ad un business di lungo termine, e non quello di fare una speculazione di breve periodo sulla base di grafici a candela e su obiettivi di prezzo assolutamente opinabili e differenti da un analista finanziario all’altro.

Seguendo questa metodologia è nata e si è sviluppata Berkshire Hathaway, la “grande creatura” di Warren Buffet, sulla quale egli ha lavorato fin dagli anni ’70. Oggi il suo fatturato complessivo si aggira intorno ai 150 miliardi di dollari USA, e il valore di mercato è pari a circa 400 miliardi di dollari.

Warren Buffett comprò le prime azioni della Berkshire (che era un’azienda tessile) nel 1962, quando crollarono fino a 8 dollari per azione. Siccome il valore dei mezzi propri era di 16,50 dollari ad azione, cominciò ad accumularne in grande quantità fino al 1965, quando raggiunse la maggioranza azionaria e ne assunse il controllo, trasformandola in una holding di partecipazioni. Il prezzo medio di acquisto, per Buffet, fu di 15 dollari ad azione; oggi ognuna di esse vale 294.000 dollari.

Negli ultimi 40 anni, i suoi azionisti hanno ottenuto una crescita del 20% annuo, anche nelle fasi di mercato molto difficili; per esempio, tra il 2000 e il 2010 il rendimento delle azioni è stato pari al 76%, contro il -11% dello S&P500 (l’indice delle prime 500 aziende USA per capitalizzazione).

la mossa vincente di Buffett fu quella di reinvestire gli utili, anziché direttamente nella produzione industriale, in partecipazioni azionarie di altre aziende sottovalutate il cui patrimonio era solido, composto da immobili, impianti industriali e macchinari; aziende, insomma, fortemente legate alla c.d. Economia Reale, e quindi capaci di durare nel tempo. Infatti, in 53 anni, le azioni Berkshire sono cresciute del 2.404.748% (20,9% l’anno), contro un andamento dell’indice S&P500 del 9,9% all’anno.

Solo negli ultimi dieci anni, a seguito della crisi del 2008, Berkshire ha cominciato ad investire sui gruppi finanziari americani, ma la cosa non deve sorprendere: coerentemente con il suo metodo, Buffett ha scelto le banche più sottovalutate e con dentro il più alto patrimonio proprio (immobili, uffici etc), quadruplicando il proprio investimento in pochi anni.

Dal suo portafoglio complessivo di partecipazioni, Berkshire ha ricevuto, solo nel 2018, circa 4 miliardi di dividendi, ma non è questo il suo reale guadagno. Buffett infatti realizza grandi ritorni prospettici soprattutto dagli utili non distribuiti, che nel lungo termine costruiscono valore nelle società e si riflettono sul prezzo delle singole azioni. Gli utili non distribuiti, infatti, consentono di acquistare immobilizzazioni techiche (macchinari o software) e immobili industriali (uffici nelle city), e attribuiscono valore reale all’investimento, e non semplice plusvalore finanziario, che per sua natura è destinato a sgonfiarsi nel tempo.

Questa costruzione del valore, basata sul patrimonio reale delle aziende, è impossibile da praticare nel breve periodo, dove i prezzi delle azioni sono guidati nel dagli umori di mercato e non dal business reale della compagnia.

La storia di Ray Crok eleva il mito del sogno americano a livelli altissimi, perché nel caso del fondatore di McDonald’s esso si è avverato quando lui aveva già 52 anni, e da rivenditore di frullatori ebbe l’idea di sfruttare su vasta scala l’invenzione dei fratelli Mc Donald (che finirono per essere esclusi dal business e persino dall’uso commerciale del loro stesso cognome).

Sappiamo che Buffet non ha mai amato investire nelle aziende commercialmente e geograficamente massificate, giacchè teme i devastanti effetti negativi derivanti dalla erosione della tipica posizione di monopolio in cui esse operano. Pertanto, come si spiega che egli abbia investito – e continua a farlo ancora adesso, anche se in misura minore – nelle azioni di McDonald’s?

Semplice: il vero business della famosa catena di fast food non sono gli hamburger, ma gli immobili. La formula di successo di Mc Donald’s, infatti, è unica nel settore dei fast food: comprare tutti i negozi, affittarli ai gestori in franchising, patrimonializzare il gruppo con valori reali stabili e creare cash con la vendita di hamburger e patatine fritte per consentire buoni guadagni ai franchesee e incassare i canoni di locazione senza problemi. A tal proposito, l’ex direttore finanziario Harry Sonneborn ha detto: “Non siamo nel settore alimentare, ma nel settore immobiliare. L’unica ragione per la quale vendiamo hamburger da 15 centesimi è perché sono i migliori prodotti per realizzare alti margini di incasso, con cui i nostri locatari possono poi pagare l’affitto”.

In sintesi, rispetto alle altre catene di franchising, McDonald’s ha sempre avuto una diversa strategia: invece di fare business vendendo scorte di hamburger e altro materiale di consumo ai locatari o chiedendo loro le royalties, l’azienda di Crok diventa proprietaria dei punti vendita e li affitta ai gestori, i quali hanno il vantaggio di condurre un business con un alto margine di utile grazie ad un marchio che, da solo, vale circa 60 miliardi di USD. In questo modo, McDonald’s riesce a trattenere l’82% dei ricavi generati dai canoni di locazione, mentre si accontenta di un più modesto 16% di ricavi prodotti dall’attività dei punti vendita, a cui destina la fetta maggiore delle vendite.

A ben vedere, quindi, si tratta di un circolo virtuoso che solo in apparenza poggia i piedi sul franchising, per il quale la selezione dei candidati è durissima. L’investimento complessivo necessario all’apertura di un ristorante è di circa 800.000 euro, dei quali 200.000 devono essere di proprietà del candidato e la restante parte può essere ottenuta mediante un finanziamento. L’affiliato, in cambio, dovrà corrispondere a McDonald’s l’affitto del locale, una royalty in percentuale sui profitti e un contributo al finanziamento della pubblicità nazionale.

Grazie a questa formula, l’azienda di Crok ha raggiunto dimensioni impressionanti:

  • 69 milioni: clienti serviti ogni giorno
  • 37.000: ristoranti presenti in tutto il mondo, di cui l’85% in franchising
  • 4,7 miliardi: utile netto.

Concludendo, l’attenzione al valore reale dei beni è ciò che accomuna Warren Buffet a Raymond Kroc (il primo ancora in vita, il secondo morto nel 1984). Buffet, attraverso le sue partecipazioni azionarie, ha basato il proprio successo investendo in aziende con un business solido ed un patrimonio proprio (immobili e macchinari industriali) di notevole entità, che si riflette sempre nel valore intrinseco di ogni singola azione. Crok, invece, ha “mascherato” la più grande società immobiliare del mondo con la catena di fast food più grande del mondo, investendo direttamente negli immobili e ottenendo così un “effetto leva immobiliare” che consente oggi all’azienda di avere una fonte di ricavi e utili molto stabile, nonchè un accesso pressoché illimitato alle fonti di finanziamento, soprattutto nei momenti di rallentamento dell’economia.

Niente “finanza creativa”, insomma, ma solo roba che vedi e che tocchi con le tue stesse mani: case, aerei, soldi, panini e milk-shake.

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Mutui ipotecari e usura “contrattuale” sul tasso di mora: interessi cancellati e contraente risarcito

Interessanti gli interventi della Giurisprudenza sulla usura e nullità del contratto di mutuo, soprattutto quando a ricadere nel superamento del c.d. tasso soglia è unicamente la disciplina contrattuale del tasso di mora.

Articolo di Alessandro Valenti*

Negli ultimi cinque anni, il tema dei contratti di mutuo in usura (o presunta tale) hanno occupato pagine di giornali e trattati di giurisprudenza.

La Corte di Cassazione è stata chiamata più volte a pronunciarsi su vicende che hanno svelato come, nel periodo che intercorre tra il 2000 ed il 2007, molti istituti di credito abbiano sottovalutato le nuove regole sui c.d. tassi soglia imposti dalla Banca D’Italia quale limite tecnico oltre il quale si deve parlare di usura. Infatti, molti contratti di mutuo ipotecario a tasso fisso, sottoscritti durante quel periodo, sono stati successivamente contestati dai contraenti, ai quali, in numerose occasioni, è stato anche riconosciuto il risarcimento di tutti gli interessi pagati fino alla data di apertura del contenzioso.

Sia i tribunali di merito che quelli di legittimità (anche a sezioni unite), nell’ultimo quinquennio, hanno così emesso numerose sentenze ed ordinanze relative a diverse fattispecie di usura, da quella originaria (o pattizia) a quella sopravvenuta, facendo chiarezza su una materia molto controversa. Uno degli aspetti più discussi è quello relativo alla nullità del contratto di mutuo anche quando a ricadere nell’usura pattizia (ossia, nel superamento del tasso soglia) è unicamente la disciplina contrattuale del tasso di mora.

Addentrandoci nella giurisprudenza sul tema, l’art. 1, comma 1, D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio. La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla L. 24/01 (interpretazione autentica della legge 108/96) aveva già precisato che “va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 394/2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (Corte Cost. 29/02). Essendo l’usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), va detto che detto reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo; pertanto, va valutato se il tasso del mutuo sia superiore alla soglia rilevata dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data (Cass. Civ., Sez. I, 27/9/13, n. 22204).

Relativamente agli  interessi di mora, possiamo certamente affermare che essi, pur essendo in un certo senso risarcitori e sanzionatori:

  1. a) non perdono la funzione remunerativa dell’interesse che va ad arricchire – in maniera sproporzionata – la Banca;
  2. b) costituiscono parte integrante del contratto di mutuo e
  3. c) ne condizionano a tutti gli effetti la sua validità.

Infatti, a suffragio di quanto appena detto, possiamo fare riferimento ad alcune autorevoli decisioni di merito e legittimità. Così la corte d’Appello di Venezia – Sezione Terza Civile – n. 342 del 2013, ha stabilito che “…si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento…” per cui “… la natura dei tassi di interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione …”. L’usura pattizia del mutuo prevede, prosegue la sentenza “… la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito…la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori...”.

In tal senso, sia legge 108/96 che l’art. 644 c.p. individuano dei limiti che non contemplano alcuna deroga, in ciò prevalendo nettamente anche sulle circolari della Banca d’Italia, le quali, dando agli intermediari finanziari l’indicazione di escludere gli interessi di mora dai tassi medi di mercato, hanno causato per lungo tempo la sottrazione arbitraria degli interessi di mora dal tasso d’usura. Questo stato di cose, sicuramente sfavorevole all’utenza, si è interrotto quando la Suprema Corte, con sentenza 02/04/2000 n. 5286, ha stabilito che: “… non v’è ragione per escludere l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia. Il ritardo (di pagamento), poi non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”.

Sull’interpretazione autentica della legge 108/96 (legge 24/01) era già stata chiamata ad esprimersi, nel 2001, la Corte Costituzionale, affermando che il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori. A confermare tale orientamento ci ha pensato la Corte di Cassazione con una serie di fondamentali ordinanze (n. 350/2013, n. 23192/2017), le quali hanno ribadito che se il  tasso di mora pattuito contrattualmente supera il tasso soglia, la clausola che pattuisce gli interessi è nulla, ed il mutuatario, in applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, non dovrà pagare nessun interesse con il risultato che potrà ripetere gli interessi già pagati e non pagare più interessi sulle rate a scadere del mutuo.

Infine, con l’ordinanza n. 27442/2018 la Suprema Corte ha affermato che agli interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui, se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello indicato dall’art. 2, comma 4 della L.108/1996 (quello, cioè, che ha determinato la previsione normativa del c.d. “tasso soglia”), sono da considerare ipso iure usurari.

Relativamente a tale ordinanza, inoltre, la Corte ha precisato che, in caso di usura pattizia, il rapporto creditorio complessivo verrà ricalcolato a tasso zero e, qualora siano stati effettivamente pagati interessi moratori, agli stessi – e solo a quelli – verrà applicato il tasso legale tempo per tempo.

In conclusione, con la modifica dell’art. 1815 c.c. ad opera della legge 108/96, si è voluto porre un più stringente presidio all’usura, sanzionando in maniera incisiva la pattuizione di interessi usurari, senza operare alcuna distinzione tra interessi ordinari e di mora. Alla luce dell’art. 1815 co. 2 del c.c., se sono stati convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; di questi, quelli ancora da pagare dovrebbero essere “cancellati”, e quelli già corrisposti dovrebbero essere restituiti interamente, senza che il mutuatario perda il beneficio del termine rateale di pagamento o, come logica e buona diligenza vorrebbero, compensando gli effetti economici del risarcimento dovuto dalla Banca con la sorte capitale residua eventualmente dovuta alla data di una possibile conciliazione o decisione giudiziale.

* Avvocato civilista, foro di Barcellona (ME)

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Imprenditori euro-scettici? Come sfruttare le opportunità di una società europea in Irlanda o UK

Come sfruttare le opportunità offerte dall’Europa per le imprese che vogliono lavorare anche al di fuori dall’Italia. 

Oggi, in Italia, sono in molti a nutrire legittimi sentimenti di euro-scetticismo. Quasi tutti, in particolare, sono stati disillusi dal sogno di quella Europa dei popoli in cui per alcuni anni ci hanno fatto credere di stare, fino a quando la natura squisitamente monetaria dell’U.E. non è venuta fuori, con le sue pesanti controindicazioni per il nostro Paese.

E sebbene questo modo di “essere Europa” ha strategicamente finito col mantenere le rigide divisioni tra stati e rispettive culture imprenditoriali, non tutto è da buttare; basta cominciare a pensare che uscire dall’Italia si può, e che quelle barriere, per un imprenditore che conosce il mercato, sono solo mentali. Infatti, se parliamo di tassazione e opportunità per le aziende, lo scenario può cambiare, grazie ai vantaggi e alla competitività offerte in qualunque campo della Finanza e dell’Economia, per esempio, dall’area britannica (Irlanda compresa), soprattutto adesso che la Brexit sta terminando il suo percorso di negoziazione con l’U.E..

Cominciamo col dire che, nella maggior parte dei paesi membri della UE, la sovranità fiscale è considerata intoccabile, e questo consente a tutti di poter spostare liberamente la propria azienda, la produzione ed il fatturato (quello preponderante, perchè se vendi quasi esclusivamente in Italia le tasse le continui a pagare qui…) verso quei paesi dove la pressione fiscale è inferiore, e dove consolidate infrastrutture industriali, logistiche e finanziarie vengono in aiuto alle imprese.

Al momento, il confronto internazionale tra i vari livelli di tassazione vede Irlanda, la Gran Bretagna e la Bulgaria (ma anche Lettonia, Croazia e Slovenia) tra i paesi più convenienti dove creare o trasferire la propria azienda.

L’Irlanda, in particolare, ha un sistema fiscale molto attraente per tutti coloro che vogliono sfruttare la vicinanza geografica con la Gran Bretagna. Aprire un’impresa in Irlanda prevede ancora agevolazioni fiscali per 3 anni per le società in regime dei minimi. In più, se avete intenzione di aprire una filiale a Londra, un biglietto aereo giornaliero A/R da Dublino all’aeroporto di Stanstead o Gatwick costa mediamente 25 euro.

Le società possono essere di tre tipi:

  1. Unlimited Company: utilizzate per operazioni di basso rischio, dal momento che la responsabilità dei soci è illimitata.
  2. Private Limited Company: sono l’equivalente delle nostre SRL, Società a responsabilità limitata dove la responsabilità è limitata al capitale versato. Sono le più diffuse tra privati, aziende ed imprese. All’interno di questa tipologia Limited, l’Irlanda ha previsto anche un altro tipo di forma giuridica ancora più semplice, la
  3. Single Member Company, ossia l’impresa con un unico membro. E’ un tipo di società Limited privata (a responsabilità limitata), che deve essere formata da almeno due soci, di cui uno può essere anche il segretario. Gli adempimenti fiscali e burocratici sono davvero minimi. Infatti, questo tipo di società può essere aperta anche con 1€, e in caso di fallimento la responsabilità è limitata esclusivamente al capitale sociale versato, senza che vi sia il coinvolgimento del patrimonio personale dei soci. Per aprire questo tipo di società, è importante che uno solo dei soci abbia la residenza in un paese della comunità europea, e occorre iscrivere l’impresa al Companies Registration Office (CRO), compilando gli appositi moduli (scaricabili da internet), presentando l’atto costitutivo e lo Statuto della società.

Per costituire la società, è necessario dichiarare le motivazioni e gli scopi per cui viene formata la società, la descrizione del tipo di attività praticata, il luogo in cui verrà svolta l’attività e il luogo della sede legale. La maggior parte degli adempimenti amministrativi potranno essere svolti comodamente da casa. Ad esempio, i documenti che servono ai soci per iscrivere la Single Member Company al CRO (atto costitutivo, il c.d. memorandum e lo statuto della società – Article of Association) si scaricano dal web e vengono redatti in carta semplice. Sia nel Memorandum che nello Statuto è necessario indicare la quota sociale (Capital Share) dell’impresa e come questa verrà distribuita tra i 2 soci, (al 70% e 30%, al 50%, all’80% e al 20% ecc.).

Soltanto a questo punto, dopo aver curato da casa tutti i passaggi, potrete fissare un appuntamento a Dublino da un notaio, che serve ad autenticare le firme dei soci sui moduli, sul Memorandum e sul “Article of Association” (statuto). Tutto ciò con costi davvero bassi (notaio compreso) rispetto all’Italia.

Una volta costituita e iscritta al CRO la società (nel nostro esempio, una “Single Member Company”), si ottiene il cd. “Company Number”, cioè il numero identificativo della domanda di registrazione; se la documentazione depositata è in regola, e se avrete stabilito un indirizzo ufficiale in Irlanda (anche presso uno studio di domiciliazione), dopo circa 2 settimane il CRO invia il certificato di “Incorporation”, con il quale è possibile recarsi in una delle tante banche irlandese e aprire un conto corrente intestato all’impresa, il cd. business account. A questo otterrete l’attribuzione del codice fiscale dell’impresa.

Ma perchè costituire la vostra società europea in Irlanda? È presto detto. La “Corporate Tax”, ossia la tassa che devono versare le imprese a società responsabilità limitata in Irlanda, è fissata al 12.5% (contro il 30% circa, tra IRES e IRAP, dell’Italia), e la pressione fiscale complessiva è pari al 25.9% (contro il 61.4% dell’Italia).

E che dire del Regno Unito, che noi italiani adoriamo?

Il ministro delle Finanze inglese aveva annunciato, durante il 2017, che in seguito all’uscita dall’U.E. avrebbe portato le tasse sulle imprese al 15 per cento, abbattendole dall’attuale 20%, in modo da attrarre realtà aziendali da tutta Europa. Al momento la Gran Bretagna ha una corporate tax del 20% (ed una pressione fiscale complessiva del 32.0%), che dovrebbe scendere al 17% entro il 2021 e successivamente al livello minimo del 15%, ma dubitiamo che tale programma possa essere messo in atto adesso, soprattutto per via della confusione creata da una Brexit che sembra non avvenire mai.

Qualunque siano le nostre preferenze geografiche, così facendo diventiamo un pò irlandesi (o inglesi), e perdiamo le nostre origini italiche? No, sfruttiamo questa Europa, quella che, a conti fatti, ci ha indeboliti dopo aver contribuito a far sparire la nostra Classe Media, ossia quel particolare ceto sociale che, costituendo l’ossatura più forte dei nostri consumatori interni, ha fatto prosperare le aziende italiane dal Dopoguerra fino all’introduzione dell’Euro.

Oggi in Italia, senza una redistribuzione della ricchezza, senza un aumento compensativo dei redditi medi (adesso sarebbe il momento, visto che siamo in deflazione, ma l’U.E. non ce lo permette!), e senza una politica fiscale aggressiva per le imprese, non è proprio aria.

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