Settembre 11, 2025
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La Questione Europea, parte III: la verità è nei dettagli

In politica, il potere gioca su più livelli e ciò che ci viene raccontato è solo lo strato superficiale di qualcosa di più profondo. La verità assoluta sembra quindi irraggiungibile, a meno che non si indaghi sui dettagli.

Di Alessio Cardinale, CEO e direttore editoriale di Patrimoni&Finanza

La verità sui fatti storici e sulle scelte che li hanno determinati non è reperibile dai titoli dei giornali né dai discorsi ufficiali dei protagonisti delle Istituzioni. Essa si annida nei dettagli, nei collegamenti tra gli eventi e nelle dinamiche che pochi hanno la capacità (e la voglia) di approfondire. In più, la ricerca della verità storica è fortemente condizionata da due fattori, e cioè dalla volontà politica di camuffarla e dal tempo: più siamo vicini temporalmente all’accadimento di quei fatti su cui si intende indagare, più è difficile individuare i segreti obiettivi che hanno determinato certe scelte; più ci allontaniamo con il tempo dal momento in cui i fatti si sono verificati, più chiari sono i motivi che hanno spinto i “decisori” di quel tempo a preferire alcune scelte ad altre che erano in teoria più utili e sostenibili.

La verità assoluta è sempre complessa e irraggiungibile, poichè il potere gioca su più livelli e spesso ciò che appare evidente è solo lo strato superficiale di qualcosa di più profondo. Per avvicinarci alla verità, è fondamentale mettere insieme i pezzi, individuare le connessioni che non vengono mai evidenziate dai media e lavorare sui dettagli più piccoli, che sfuggono all’osservazione perché in apparenza insignificanti. La ricerca della verità è, pertanto, un esercizio di riflessione, di attenzione ai dettagli e soprattutto di logica; logica storica, in particolare, che ci viene in aiuto quando tutte le false ipotesi legate alla narrazione ufficiale cadono una ad una e lasciano aperte, al massimo, solo una o due possibilità, spesso complementari e intrecciate tra loro, ma sicuramente plausibili. Sempre più spesso, infatti, sono i risultati storici susseguenti a certe scelte a suggerire la verità dei “perché” (quelle stesse scelte sono state fatte), lasciando coperta spesso la verità dei “chi” (quelle stesse scelte ha fortemente voluto). Così analizzando i fatti, i dettagli trovano miracolosamente una loro collocazione, come in un puzzle dalle tessere mancanti, e tutto nel tempo diventa più chiaro.

Per esempio, in tema di dettagli nessuno ha mai fatto notare l’assurda decisione di non emettere banconote da 1 e 2 euro, preferendo ad esse le monete. Eppure, fino al giorno prima in Italia circolavano banconote da 1.000, 2.000 e 5.000 Lire. Con le “milline” ci pagavi il parcheggiatore abusivo, oppure una pizzetta, un cono gelato, un uovo Kinder, 4 bustine di figurine Panini, le Big Babol, una lattina di Coca-Cola, un Mars, un tubetto di Smarties; con le 2.000 lire cappuccino e cornetto, tra le altre cose; con le 5.000 lire mettevi la miscela nel motorino e ci camminavi una settimana, tanto per dire. Insomma, a livello reale (potere d’acquisto) e cognitivo, l’uso delle banconote di quel valore era legato indissolubilmente all’acquisto di beni di largo consumo per i quali, dopo sole sei settimane dell’ingresso in circolazione delle “monetine”, ci volle esattamente il doppio.

Non c’è dubbio, quindi, che questo “dettaglio” delle monetine, passato del tutto inosservato – anzi, tutti felici a comprare i porta-euro da tasca – sia stato la causa di numerose distorsioni cognitive nei cittadini sul reale valore dell’euro e, soprattutto in Italia, abbia causato un aumento dei prezzi al consumo indotto, per così dire, da queste distorsioni e da chi se n’è approfittato. La domanda vera è: le neonate autorità europee e, soprattutto, i c.d. tecnici che “fabbricano” le decisioni, erano al corrente di questa possibilità e hanno clamorosamente fallito, oppure è sbagliata l’interpretazione a posteriori del dettaglio? Secondo gli economisti più accreditati, il passaggio dalla lira all’euro ha creato diverse distorsioni percettive, e la decisione di non emettere banconote da 1 e 2 euro ha sicuramente giocato un ruolo in questo processo. Infatti, le neuroscienze e la psicologia economica dimostrano che il formato della valuta influenza la percezione del suo valore. In altre parole, le persone tendono a spendere più facilmente le monete rispetto alle banconote perché le prime sono percepite come “spiccioli”, quindi di minor valore. E così, quando l’euro entrò in circolazione nel 2002, molti beni di uso quotidiano (caffè, giornali, pane, ecc.) che prima costavano l’equivalente di 500 o 1000 lire furono arrotondati a 1 euro o più. Questo fenomeno – noto come “inflazione non percepita” – si deve in parte proprio al fatto che 1 e 2 euro erano monete e non banconote, rendendo gli aumenti meno evidenti e più facilmente accettabili dai consumatori.

L’UE era consapevole di questo effetto? È difficile pensare che economisti e tecnocrati di Bruxelles non fossero a conoscenza di queste dinamiche psicologiche dei consumi. Alcuni studi sul comportamento dei consumatori avevano già evidenziato il cosiddetto “effetto soglia“, per cui le persone sono meno sensibili agli aumenti quando il mezzo di pagamento è meno “pesante” psicologicamente. Inoltre, già durante la transizione all’euro, si parlava del rischio che gli esercenti approfittassero dell’arrotondamento per far salire i prezzi, cosa che poi è effettivamente successa in diversi Paesi; ma soprattutto in Italia, dove la lira aveva valori nominali molto più alti e il cambio con l’euro era particolarmente sfavorevole (1 euro = 1936,27 lire).

Tuttavia, non ci fu una vera strategia europea per contenere questi effetti. L’UE , notoriamente “asfissiante” sulle politiche di controllo della finanza dell’Unione, lasciò ai singoli Stati la gestione della transizione, e in Italia mancò un controllo efficace sui prezzi. In Germania e Francia, per esempio, ci furono campagne informative più forti e maggiori controlli sui rincari. Fu errore o scelta deliberata? Qui sta il punto cruciale: se fosse stato un errore, l’UE avrebbe dovuto correggerlo negli anni successivi, magari introducendo banconote da 1 e 2 euro per mitigare l’effetto percettivo. Se fosse stata una scelta deliberata, allora si potrebbe ipotizzare che l’inflazione indotta fosse considerata un effetto collaterale accettabile, o addirittura utile per accelerare l’adattamento all’euro e ridurre il valore reale dei salari senza doverlo fare con riforme impopolari. Difficile avere una prova definitiva, ma il fatto che l’UE non sia mai intervenuta per correggere questa distorsione fa pensare che fosse almeno un effetto previsto, se non proprio desiderato. E questo ce lo dice la logica “storica” usata per arrivare alla verità rivelata da un semplice dettaglio.

C’era una strategia più ampia dietro? In molti sapevano, e il non aver voluto riparare all’errore, anche a posteriori, fa pensare ad una regia dietro, che tramava per indebolire l’Italia, che allora era la sesta potenza mondiale, con una strategia di lungo termine, e il ruolo odierno dell’Italia nello scacchiere internazionale ne sarebbe la prova. Questa verità, che nel 2000 sarebbe apparsa come frutto di complottismo e forse sarebbe stata derisa, oggi rivela tutta la sua forza e le sue solide basi logiche. L’Italia, prima dell’introduzione dell’euro, era una delle principali potenze industriali del mondo, con un settore manifatturiero tra i più forti a livello globale e una capacità produttiva che faceva concorrenza diretta a Germania e Francia. Il declino relativo dell’Italia negli ultimi vent’anni potrebbe quindi non essere stato solo il risultato di errori interni, ma anche di un progetto più ampio.

Tutto questo, però, andrebbe provato con elementi che supportano l’ipotesi. Eccone alcuni:
1. il tasso di conversione della lira fu fissato a 1936,27 lire per un euro, un valore che molti economisti ritenevano sopravvalutato. Questo rese le esportazioni italiane più costose rispetto a quelle tedesche, penalizzando la competitività dell’industria italiana. La Germania, invece, beneficiò di un euro “debole” rispetto al vecchio marco, favorendo il suo surplus commerciale;
2. l’Italia è stata tra i Paesi più penalizzati dalle rigide regole di bilancio dell’UE (Patto di Stabilità e Fiscal Compact), che hanno impedito investimenti pubblici e ridotto la capacità di crescita del Paese. La Germania, nel frattempo, violò gli stessi vincoli nel periodo della riunificazione senza subire conseguenze;

3. molte grandi aziende italiane sono state acquisite da gruppi stranieri (Fiat ha spostato la sede nei Paesi Bassi, Pirelli è passata ai cinesi, Parmalat ai francesi, ecc.). Settori chiave come l’energia e le telecomunicazioni hanno subito pressioni politiche e finanziarie per essere ridimensionati o venduti. L’Italia è passata dall’essere una potenza manifatturiera a un Paese con un’economia sempre più basata su servizi e turismo, con meno peso strategico;
4. la speculazione contro i titoli di Stato italiani (crisi dello spread 2011) ha mostrato quanto facilmente l’Italia potesse essere messa sotto pressione dai mercati, con un’azione che favorì il cambio di governo. I governi tecnici e le riforme imposte dall’esterno hanno ridotto lo spazio di manovra politica, consolidando la dipendenza dell’Italia da Bruxelles e dalla BCE.

Questi dettagli, tuttavia, non spiegano il movente: perché indebolire l’Italia? E’ presto detto. Se l’Italia avesse mantenuto la sua forza economica e industriale, avrebbe potuto essere un terzo polo nell’UE, capace di bilanciare il dominio franco-tedesco. Invece, con un’economia più fragile e più dipendente dall’UE, la sua influenza geopolitica si è ridotta drasticamente. In sintesi, sembra una strategia di lungo termine, in cui diversi Paesi europei hanno tratto vantaggio dall’indebolimento italiano:
– la Germania ha consolidato il suo dominio industriale;
– la Francia ha rafforzato la sua presenza economica in Italia;
– le istituzioni europee hanno trovato più facile imporre politiche eccessivamente severe imponendo la rigida visione dei Paesi c.d. frugali contro il meridione d’Europa e, soprattutto, contro un’Italia militarmente ancora nelle mani degli Stati Uniti ma industrialmente forte, pronta a fare da possibile contrappeso. Adesso, però, abbiamo superato il punto di non ritorno: l’Italia non ha alcun margine per ribaltare questa situazione, e non esistono forze interne ed esterne (USA) capaci di consentire al nostro Paese di reagire ad una dipendenza irreversibile dall’UE e dai mercati finanziari.
Questa è l’ultima verità di oggi, ed è la peggiore di tutte.

Il calcio femminile e le “istanze impossibili” di parità retributiva. L’economia ha le sue regole

Non c’è alcuna “discriminazione retributiva di genere” ai danni delle calciatrici, ma solo l’applicazione delle regole più elementari di economia aziendale. Lo sport stia lontano dalle ideologie di genere.

di Alessio Cardinale

Il tema della parità retributiva è diventato, negli ultimi anni, il cavallo di battaglia di un certo tipo di informazione, molto attenta alle tematiche del mondo femminile ma stranamente poco attenta ai dettagli di natura economica. In particolare, negli ultimi dieci anni abbiamo assistito alla fioritura di contenuti sul c.d. gap salariale (o gender pay gap) in relazione al quale sono state pronunciate numerose affermazioni incaute e altrettante correzioni di rotta, quasi ad inseguire una spiegazione che andava aggiornata e “aggiustata” ogni qual volta che l’infondatezza di quelle stesse affermazioni veniva fuori con chiarezza.

Purtroppo, sul tema della informazione-disinformazione di massa il mondo sta vivendo sulla propria pelle la scomparsa del vero giornalismo indipendente (quello degli anni ’60, ’70, ’80 e primi anni ’90), decentrato e libero dai condizionamenti dei grandi gruppi industriali, e sta subendo “l’esperienza” della informazione accentrata, ossia quella decisa a tavolino ogni giorno dai pochi soggetti proprietari dei più influenti canali media del mondo (RTL Group, News Corporation, NBC e Viacom, TF1), i quali hanno da tempo adottato la strategia di Goebbelsiana memoria della diffusione ossessiva di notizie asservite ad alcune correnti di pensiero dominante e strumentali agli interessi economici (o anche militari) dei più grandi players finanziari e governativi (USA in cima).

In tutta evidenza, i timori dei vari organismi antitrust sulle limitazioni alla libertà di stampa generate dalle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore dei media erano fondati e, com’era stato previsto, alla eccessiva concentrazione industriale di aziende editoriali e televisive è seguita la nascita del fenomeno della informazione accentrata e non più “libera”. All’interno di questo scenario illiberale, negli anni scorsi ha trovato strada facile il “mantra” del presunto gender pay gap retributivo ai danni delle donne, che nella sua prima versione (“…le donne guadagnano meno degli uomini a parità di mansioni…”) è stato presto smascherato come una delle peggiori bufale di questo millennio. Infatti, le norme che vietano di pagare un lavoratore meno di un altro a parità di mansioni e grado, sia nel settore pubblico che in quello privato, sono rigidamente osservate da tutti i datori di lavoro in Italia e nel mondo occidentale (provate a trovare una insegnante o una operaia che guadagnano meno dei colleghi uomini con uguali mansioni e anzianità di servizio…).  

Qualcuno un po’ più sveglio, resosi conto che la bufala si scontrava con il dato di realtà di milioni di lavoratori e, quindi, faceva acqua da tutte le parti, si è affrettato a correggere la rotta chiarendo che il (sempre presunto) gender pay gap retributivo non è un problema individuale, ma “di categoria”, nel senso che l’insieme delle donne lavoratrici ha un aggregato retributivo – in termini assoluti – inferiore a quello relativo all’insieme degli uomini che lavorano, dimenticandosi però di specificare che tale stato di cose non è certo frutto di “discriminazione reddituale” ai danni delle singole donne (o peggio ancora del loro insieme) ma il naturale portato di una serie di fattori socio-economici (maggiore ricorso al part-time da parte delle lavoratrici, rinuncia volontaria di molte donne ai percorsi di carriera, scarsa preferenza delle donne verso il lavoro autonomo, etc) che con la discriminazione non c’entrano nulla. Eppure, nonostante ciò, la propaganda ossessiva centrata sulla bugia che “le donne che fanno lo stesso lavoro degli uomini guadagnano meno di loro” fa fatica ad essere rimossa, ed ha finito per trascinarsi fino al calcio professionistico, dove i fattori industriali che regolano le logiche retributive di calciatori e calciatrici sono universalmente accettate e sorrette da basilari principi di economia aziendale.

Naturalmente, non tutte le grandezze economiche alla base delle varie discipline sportive maschili e femminili sono così distanti tra loro come nel calcio. Nel Tennis femminile, per esempio, le giocatrici fin dagli anni ’50 si sono fatte strada anche nel mondo degli sponsor e dei media, riuscendo ad ottenere grande visibilità e un ottimo seguito da parte degli appassionati di entrambi i generi. Ciò ha permesso col tempo alle federazioni tennistiche femminili (riunite nel WTA) di imporre agli organizzatori dei tornei l’assoluta parità dei premi per uomini e donne sia in caso di vittoria che nelle fasi eliminatorie intermedie, ma tutto questo è stato possibile grazie al fatturato e ai benefici reputazionali che il tennis femminile – oggi quasi al pari di quello maschile – assicura rispettivamente ai media (introiti pubblicitari, abbonati) e agli sponsor (autorevolezza del brand e vendite al dettaglio).

L’oggetto di contesa riguarda, come dicevamo, il calcio femminile, dove le cose ad oggi sono andate molto diversamente rispetto al tennis o ad altre discipline (volley e atletica, per esempio). Ad alzare il tono della polemica era stata, qualche settimana fa, la calciatrice svizzera L’attaccante svizzera Alisha Lehmann, compagna del calciatore di serie A Douglas Ruiz (Juventus), la quale in occasione di diverse interviste ha affermato che “…io e Douglas facciamo lo stesso lavoro ma lui guadagna cento volte più di me. Il Mondiale femminile è stata la quinta manifestazione sportiva più vista al mondo, per cui è chiaro che noi donne dobbiamo avere la stessa retribuzione del calcio maschile…”. Peccato che, nel mondo del calcio (così come di tutti gli sport), contano i ricavi industriali, che il calcio maschile produce in misura mediamente pari a dieci volte quelli femminili. Ciò spiega perchè le calciatrici oggi sono pagate di meno degli uomini, e ciò spiega perché le cose staranno così finché i ricavi industriali del calcio femminile non saranno tali da consentire una meritata eguaglianza.

Per spiegare meglio il concetto, ecco un esempio: i ricavi dell’ultimo campionato europeo di calcio maschile sono stati pari a 4,3 miliardi di euro, mentre quelli dell’ultimo campionato europeo di calcio femminile sono stati di 140 milioni di euro; le retribuzioni delle calciatrici, però, sono state pari a circa 30 milioni, ossia più del 20% del monte ricavi, mentre quelle dei calciatori circa 300 milioni di euro, ossia il 7% del totale dei ricavi. Ebbene, se è vero che, in valore assoluto, i giocatori hanno guadagnato nel complesso 10 volte più delle giocatrici, è anche vero che il fatturato del calcio europeo maschile è stato pari a 30 volte rispetto a quello femminile. Pertanto, chiedere oggi per le calciatrici professioniste la parità “politica” di retribuzione sulla base di queste enormi disparità di ricavi nei rispettivi settori, equivarrebbe a voler far fallire tutte le federazioni sportive del mondo.

Nessuna “discriminazione retributiva”, quindi, ma solo l’applicazione di una logica industriale elementare: se i ricavi industriali totali sono pari a 100, non si può destinare tutta la somma al monte retribuzione, sennò non si riuscirà a coprire tutti gli altri costi di funzionamento dell’azienda, determinandone il fallimento. Né è concepibile – sebbene in tanti lo vorrebbero per invidia o finto perbenismo – che i calciatori si auto-riducano il proprio stipendio di venti volte nel nome della “parità di guadagno” tra i due generi. Ciò che risulta ingannevole – è evidente – è mettere a confronto i valori assoluti. Infatti, se si guarda alla percentuale del guadagno rispetto all’indotto generato rispettivamente dal calcio maschile e femminile, le calciatrici guadagnano – come abbiamo visto – una percentuale ben più alta dell’indotto generato dalle competizioni femminili rispetto ai colleghi uomini.

Un altro esempio pratico chiarirà ancor di più la questione. Si stima che il calcio maschile, nel suo insieme, generi un indotto annuo di circa 25 miliardi di euro solo in Europa, e si sa che i calciatori della massima serie dei vari campionati nazionali arrivino a guadagnare in media 10 milioni di euro all’anno ciascuno, ossia in media lo 0,04% in rapporto all’indotto totale; il calcio femminile europeo, al contrario, genera circa 0,7 miliardi (700 milioni) di euro di indotto all’anno, ma le migliori calciatrici guadagnano fino a 500.000 euro l’anno, ossia lo 0,07% dell’indotto, che è quasi il doppio del dato riferito al calcio maschile. Tutto questo spiega l’impossibilità di poter accogliere anche “in teoria” qualunque istanza di parità retributiva, il cui raggiungimento è augurabile ma sotto gli auspici del rispetto del principio del “neminem leadere”: il calcio femminile, anziché auspicare una riduzione “politica” degli stipendi dei calciatori, investa su sé stesso, in modo da colmare negli anni il “gap sportivo” e raggiungere la parità retributiva nel rispetto del criterio meritocratico già applicato con successo in altre discipline (Sci, Volley, Atletica, Tennis etc).

Un master universitario per la gestione integrata dei patrimoni. Aperto anche agli iscritti OCF

Il Master online in Consulenza Finanziaria e Patrimoniale è accessibile anche a tutti i consulenti iscritti all’OCF. “Prepararci al cambiamento, prima che il cambiamento ci colga impreparati”.

Il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma, con la collaborazione di Federpromm e Patrimoni&Finanza, hanno indetto il primo Master Universitario unico per la figura professionale del “Consulente Finanziario e Patrimoniale” per l’anno accademico 2025-2026. 

L’insegnamento della consulenza finanziaria e la figura professionale del “Consulente Patrimoniale” richiedono uno specifico percorso formativo attraverso il quale fornire la necessaria visione d’insieme di una professione sempre più richiesta per affiancare le famiglie nella gestione del patrimonio.

La consulenza limitata ai soli valori mobiliari limita fortemente il livello di comprensione delle esigenze personali, familiari, aziendali, culturali e sociali presenti nella società moderna, e spesso nega al consulente finanziario – così come alle altre professioni impegnate su tematiche patrimoniali – le migliori sinergie di lavoro; in particolare nel segmento delle famiglie ben patrimonializzate, professionalmente di grande interesse ma seguite da singole individualità, non legate tra loro da alcuna forma di collaborazione, e dai canali bancari tradizionali. Pertanto, anche gli altri professionisti che intervengono a vario titolo sui temi del patrimonio – tra gli altri: avvocati, commercialisti, notai, assicuratori e agenti immobiliari – non hanno l’opportunità di avere una visione d’insieme della Consulenza Patrimoniale Integrata, l’unica capace di farli uscire dal proprio “isolamento professionale” e di aprire per loro nuovi mercati, grazie al lavoro in team con i consulenti finanziari.

In tal senso, quella del Consulente Finanziario e Patrimoniale è l’unica figura di leadership capace di “mettere in rete” la competenza di ciascuna di queste categorie professionali, trasformandole in “generatori di opportunità”. “Aver accumulato individualmente specifiche esperienze didattiche e professionali in materia di Consulenza Patrimoniale Integrata – affermano Manlio Marucci* e Alessio Cardinale**, coordinatori didattici del Master – ci ha permesso di promuovere all’interno del Consorzio Universitario Humanitas e dell’Università San Raffaele di Roma il Master Universitario di primo livello “Consulente Finanziario e Patrimoniale“, anticipando così la domanda formativa che nei prossimi anni arriverà da parte degli iscritti ad alcune categorie professionali in fase di profonda e rapida trasformazione, come quella del consulente finanziario“.

Formazione

Il Master, presieduto dal prof. Francesco Saverio Marucci,  promuove l’insegnamento di discipline specialistiche fondamentali, tra le quali:
– Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale,
– Finanza Comportamentale,
– Educazione Finanziaria,
– Rischi patrimoniali e gestionali,
– Strumenti di protezione patrimoniale dall’aggressione di terzi,
– Trasmissione del patrimonio inter vivos e mortis causa,
– Investimento, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare,
– Gestione del patrimonio in strumenti di investimento alternativi.

Tutti i partecipanti al Master frequenteranno un calendario di lezioni fruibili in diretta su piattaforma Zoom (modalità FAD asincrona/sincrona), dalla durata complessiva di 1.500 ore tra lezioni, project work, prove di verifica, studio individuale, tirocinio (online e/o presenza) ed esercitazioni con prova finale. Alla fine del percorso di formazione, il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma rilasceranno a ciascun partecipante un diploma di master universitario di primo livello

Per qualunque richiesta di informazione e contatto, potrete collegarvi alla pagina dedicata del Consorzio Universitario Humanitas. Da lì potrete iscrivervi e scaricare il programma del Master.

* Docente, Presidente Federpromm – Wealt Management, Giornalista 
** Consulente Finanziario e Patrimoniale, Direttore editoriale ed editore
di Patrimoni &Finanza 

Separazione e divorzio: il “mistero giuridico” dell’assegnazione della casa coniugale

In sede di separazione, la casa coniugale viene generalmente assegnata alla ex moglie per tempi lunghissimi. Tuttavia, quale sia la natura giuridica di questa prassi rimane un mistero fitto.

Di Alessio Cardinale

Il tema della protezione del patrimonio ha una sua evidenza specifica quando la coppia si disgrega. In tale circostanza, infatti, avviene certamente un indebolimento patrimoniale spesso irreversibile, anche in termini prospettici. Eppure, non dovrebbe essere  così, e gli obiettivi di conservazione degli asset a beneficio delle generazioni successive non dovrebbe venir meno neanche in questa occasione. L’assegnazione della casa coniugale, in particolare, rappresenta il punto di svolta di qualunque essere umano – di sesso maschile nella quasi totalità dei casi – poiché impone una completa riorganizzazione economica e sociale dell’individuo.

Infatti, in tema di assegnazione della casa coniugale neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà.

A testimonianza della perdita di fatto del titolo di proprietà o comproprietà – che si supporrebbe temporaneo, ma nessun giudice stabilisce un termine e l’assegnazione dura praticamente tutta la vita – secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione l’ex marito che entra nella casa assegnata alla moglie dopo la separazione rischia una condanna per violazione di domicilio, anche se ne è proprietario o comproprietario. In sintesi, grazie alle decisioni dei tribunali civili, le ex mogli (molto raramente gli ex mariti) diventano titolari esclusive del diritto di abitare l’appartamento, e in virtù dello ius excludendi alios hanno il diritto di decidere chi può avere accesso alla casa, anche se l’ex marito continua ad esserne proprietario o comproprietario.

La questione, quindi, assume nel tempo i contorni di una requisizione a termine indefinito, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo a valere sul mantenimento o sui beni della ex moglie assegnataria, soprattutto allorquando anche lei è titolare di un reddito o di beni fungibili di buon valore economico (immobili, preziosi, depositi bancari etc). Infatti, in tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’esecuzione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, che nasce dal principio di responsabilità patrimoniale ed è diretto a sottrarre al debitore determinati beni (pignorabili) al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta di proprietà) di un bene, ed è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene per il superiore interesse pubblico contro il pagamento di un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.

Orbene, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile e perfetta, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, non ha alcuna fonte nel diritto se non nella giurisprudenza di merito. Infatti:
– tra i coniugi, al momento del divorzio, non è ancora sorto alcun rapporto di debito o di credito non onorato che consenta di procedere ad un procedimento di esecuzione e ad una esecuzione immobiliare forzata;
– ad eccezione del mantenimento diretto, previsto dall’Ordinamento (L. 54/2006 e successive modificazioni) ma accuratamente inapplicato nei tribunali di merito, l’obbligo alimentare viene generalmente assolto a mezzo assegno (di norma mensile), ed è la sua mancata corresponsione FUTURA che farebbe scattare eventuali e successive azioni esecutive (es. pignoramenti presso terzi);
– nonostante uno dei coniugi venga privato per lungo tempo dell’utilizzo di un proprio bene, non è prevista alcuna forma di indennizzo, per cui non può parlarsi di requisizione;
– parimenti, non può parlarsi di confisca, dal momento che non esiste un reato che ne giustifichi l’applicazione, nè di occupazione strumentale, poichè non è la Pubblica Amministrazione a farsene promotrice ma un tribunale a beneficio di un terzo.

In considerazione dell’assenza di un termine temporale, della sua lunghissima durata e della mancanza di un indennizzo, gli effetti dell’assegnazione della casa ad un solo coniuge somiglierebbero di più a quelli di un esproprio per pubblica utilità, ma nel caso dell’assegnazione della casa coniugale l’utilità insisterebbe a beneficio di una sola persona e dei figli eventualmente conviventi. Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie sia generata dal supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non sarebbe concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni (anche trentenni). Il mistero, pertanto, rimane, e determina l’urgenza di legiferare una disciplina giuridica chiara e inequivocabile, che tuteli anche gli interessi legittimi dei proprietari immobiliari. La prassi odierna dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, fuoriesce dal perimetro dello Stato di Diritto democratico e  finisce con il somigliare molto a una di quelle usate nei sistemi giuridici asserviti all’economia collettivista.

Consulenti finanziari: sherpa o scalatori? Nessuno venga più lasciato indietro

La metafora degli scalatori e degli sherpa si adatta bene all’attuale scenario delle reti di consulenza finanziaria “MiFID-dipendenti”. Nel 2023 la consulenza finanziaria sta soffrendo una evidente stagnazione dei reclutamenti, ecco perché. 

Di Alessio Cardinale

A fine Luglio scorso l’alpinista norvegese Kristin Harila ha stabilito il record per il minor tempo impiegato nella scalata delle 14 montagne più alte del mondo, completando l’ascesa di tutte le cime che superano gli 8.000 metri tra Cina, Nepal, India e Pakistan in soli 92 giorni. Tuttavia l’alpinista – ve lo ricordate? – è stata accusata di non aver soccorso uno sherpa pakistano durante la sua ultima scalata sul K2, e di averlo lasciato morire pur di proseguire verso la vetta e battere il record. Si è difesa sostenendo che l’uomo, Mohammed Hassan, era stato soccorso, ma che date le condizioni impervie salvarlo sarebbe stato impossibile. Balle: anzichè tornare indietro e salvare il povero sherpa, si è preferito andare avanti per poter piazzare la bandierina nella tanto agognata vetta. Eppure le condizioni erano ugualmente impervie, sia a salire che a scendere.

Pertanto, il mistero su quel tragico episodio di sport estremo rimarrà per sempre, così come gli importanti interrogativi che da esso si sono generati: gli scalatori hanno fatto bene a continuare l’impresa, nella quale avevano investito tempo, preparazione e denaro, oppure sarebbe stato giusto interrompere la scalata e attendere i soccorsi, dando allo sfortunato sherpa tutta l’assistenza possibile? E’ giusto che, per il perseguimento di un obiettivo di un gruppo di individui, anche uno solo di essi possa essere lasciato indietro, andando così incontro ad irreparabili conseguenze?

C’è da dire che, durante scalate di questo tipo, i cosiddetti sherpa sono indispensabili: sono persone modeste, dal tenore di vita più che frugale ma di grande esperienza,  che generalmente conoscono bene le montagne e si occupano per lo più dei lavori di fatica (portare l’attrezzatura pesante, montare le tende e attrezzare i percorsi prima della scalata degli alpinisti); inoltre, il loro organismo è perfettamente adattato alle altitudini e all’ossigeno rarefatto cui gli scalatori, invece, devono continuamente adattarsi prima di cominciare l’ascesa. Nonostante il loro ruolo così importante, se uno di loro è in difficoltà in un ambiente piuttosto ostile – come può essere un picco a 8.000 metri di altezza – gli scalatori sono disposti a sacrificarlo pur di non interrompere l’ascesa verso la vetta, sicuri di poterlo rimpiazzare in occasione di una successiva impresa. In questo senso, le vite contrapposte di scalatori e sherpa sono una metafora di qualunque universo lavorativo complesso, dove sempre più spesso persone di grande esperienza ma non di successo – secondo i parametri dei massimi dirigenti, ossia gli “scalatori” – vengono “sacrificate” senza mezzi termini e per i motivi più disparati: produttività media o appena sufficiente, età avanzata, modesti tempi di reazione all’innovazione tecnologica.

Nel caso delle reti di consulenza finanziaria, per esempio, questa metafora risulta essere davvero “azzeccata”, poichè il sistema finanziario europeo, pur di primeggiare nel mondo (in particolar modo su quello americano) ha preferito far gravare sulle banche-reti nuovi costi per circa 3 miliardi di euro a beneficio della “compliance” (MiFID  I e II), invece di imporre alle stesse – perché di imposizione si è trattato, in forza di una direttiva europea – investimenti in formazione professionale e commerciale, in strumenti interni di vigilanza, nella regolamentazione di un contratto unico di lavoro (mandato unico di settore) e infine nel passaggio generazionale, che si sta cominciando ad attuare solo da poco e che richiederà ulteriori e sostanziosi investimenti da parte delle reti e delle capogruppo.

Naturalmente, una rivoluzione così epocale – per molti addetti ai lavori si è trattato invece di una gravissima “involuzione” – non poteva non avere effetti collaterali di grande incisività sul modo di concepire la professione del consulente finanziario. Infatti le due MiFID, imponendo a tutte le  società mandanti e ai gruppi bancari un sistema basato sulla ossessiva osservazione delle regole di compliance, sembrano essere state costruite senza tener conto della funzione fondamentale del consulente quale educatore finanziario. In pratica, chi l’ha concepita sembra aver mandato a tutto il sistema un messaggio “politico” di questo tipo: “continuate a fare ciò che volete, basta che le carte siano a posto!”.

E’ il problema, che questa testata giornalistica evidenzia da tempo, della “consulenza difensiva”, fenomeno che con la MiFID II è stato “consacrato” a sistema non ufficiale proprio come nel settore sanitario, dove non è raro che ai pazienti vengano erogate cure e/o esami assolutamente inutili pur di dimostrare che si è osservato il protocollo medico e, in tal modo, non incorrere in procedimenti per responsabilità professionale in caso di richieste di risarcimento danni alla salute causati, all’interno della struttura sanitaria, da diagnosi poco attente ma “proceduralmente corrette” (c.d. Medicina Difensiva).

Responsabilità medica

Peraltro, se al consulente finanziario venisse consentito almeno di avere spazio per una parziale personalizzazione del questionario, egli avrebbe un maggiore livello di responsabilità professionale verso i clienti, proprio come un medico. La MiFID, invece, raggiunge il risultato di tenere il sistema sostanzialmente indenne da rischi, scaricando sui clienti quasi tutte le responsabilità di scelte inopportune. Esattamente come nell’attuale legislazione sulla responsabilità medica, dove l’onere della prova rimane in capo al paziente (o ai suoi eredi…).

In un simile scenario, l’industria del risparmio gestito ha reagito in modo del tutto logico, e cioè tagliando i costi per mettere in equilibrio il proprio conto economico, altrimenti destinato alla soccombenza per via degli ingenti investimenti imposti soprattutto dalla MiFID II. E siccome i margini di ricavo dei consulenti sul risparmio gestito erano già stati gradualmente tagliati (di circa il 50%) dopo la MiFID I, le reti hanno dovuto allontanare alcune migliaia di “consulenti sherpa” che avevano l’unico difetto di trovarsi con il portafoglio dal valore sbagliato nel momento storico sbagliato.

Tutti radiati per irregolarità o dimissionari volontari? Naturalmente no: i consulenti espulsi per aver commesso atti irregolari e/o illegali sono davvero pochi, a dimostrazione di un contesto professionalmente sano. E allora, a cosa si deve un numero così alto di fuoriuscite, quanti sono i “consulenti-sherpa” sacrificati sull’altare della massima raccolta e del portafoglio medio più alto possibile, non degni di essere assistiti con sforzi straordinari (da ripagare in futuro) nel loro percorso di crescita? Siamo sicuri che nemmeno qualche centinaio di loro non fosse meritevole di un supporto straordinario tale da evitare la  fuoriuscita dal mercato? E’ così grave che un consulente possa voler vivere con un portafoglio clienti dal valore di 8-12 milioni di euro, assicurando comunque alla società mandante un lavoro di qualità e una immagine adeguata? Perché non si è tenuto in conto che questi professionisti, esattamente come gli sherpa nell’ambiente delle alte vette, erano perfettamente adattati nel sistema finanziario italiano e che per loro sarebbe stato difficile trovare una differente posizione lavorativa?

Qualunque sia la risposta razionale a queste domande, bisogna evidenziare che tali scelte hanno determinato un altro effetto collaterale della contrapposizione tra “scalatori e sherpa”: nel 2023 le reti di consulenza finanziaria italiana stanno soffrendo una evidente stagnazione dei reclutamenti. Questo accade certamente per via del disastroso andamento dei portafogli dei clienti a seguito della contemporanea debacle degli investimenti azionari e obbligazionari (quando un portafoglio è in perdita pesante è difficile per un consulente finanziario convincere un cliente a smobilitare le posizioni e rendere reali i deflussi), ma soprattutto perché la professione del consulente finanziario “Mifid-esecutore” non attira più i giovani talenti, i quali preferiscono altre professioni liberali, magari all’estero, pur di non correre il rischio di fare la fine dei tantissimi sherpa – quante migliaia negli ultimi dieci anni? Assoreti non lo dice – che si sono persi per strada.

In una congiuntura simile, in cui si approssima un periodo di forti decisioni per l’intero settore industriale del risparmio gestito, le reti devono decidere se adottare la stessa fredda strategia degli ultimi quindici anni, oppure far leva sugli enormi utili conseguiti in questi anni per investirne una parte – preferibilmente non miserevole – conducendo tutti i consulenti di oggi verso la vetta, e facendo in modo che nessuno di loro venga più lasciato indietro.  

Patrimonio personale e assegno divorzile: la Cassazione risolve un problema e ne crea altri dieci

Interpellata per dirimere la questione della variegata natura dell’assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite ha perso l’ennesima occasione per imporre ai tribunali di merito una soluzione definitiva, ponendo invece le basi per una ulteriore crescita del contenzioso patrimoniale tra ex coniugi.

Di Alessio Cardinale

L’Ordinamento giuridico italiano ha disegnato, di anno in anno, un complesso di norme dove ogni strumento di protezione patrimoniale ha un suo ambito di applicazione e, a seconda degli strumenti utilizzati, offre un diverso livello di protezione a ciascun componente della famiglia, generalmente nei confronti dei terzi. In questo particolare ambito, lo status di “debitore” ha una doppia origine, e va dal caso tipico di colui che contrae un debito per acquistare un bene (casa, auto), a quello di chi diventa debitore non per sua scelta, ma in forza di una sentenza di risarcimento a suo carico o, anche più spesso, per via di un divorzio, a causa del quale gli ex coniugi diventano vicendevolmente “terzi”, con effetti durevoli e di segno opposto sul proprio patrimonio.

Relativamente agli effetti derivanti dal divorzio, nel corso del 2021 la giurisprudenza di legittimità, in un rapido susseguirsi di decisioni dalla portata storica, ha aggiornato i criteri e le modalità ai quali la magistratura di merito dovrà necessariamente uniformarsi nel gravare uno dei coniugi – notoriamente l’uomo, salvo rarissime e quasi introvabili (nella giurisprudenza) eccezioni – dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Infatti, nel mese di Maggio 2021 la Cassazione (ordinanza n. 28995/2020) sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire se l’estinzione del diritto all’assegno fosse automatica in caso di nuova convivenza del suo percettore, spinta dal fatto che, sebbene la Suprema Corte avesse già “virato” dal folle principio del mantenimento del tenore di vita, nei tribunali di merito si era continuato a statuire secondo la regola che chi avesse iniziato una convivenza avrebbe perduto il diritto all’assegno di divorzio, applicando una modalità che di fatto rispondeva ancora alla decaduta prassi di collegare l’assegno al tenore di vita.

Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un divorzio incardinato nel distretto di Corte di Appello di Venezia, che respingeva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da una ricorrente sulla scorta del fatto che la stessa avesse instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto anche una figlia. E così, la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (sentenza n. 32198/2021), declinando i principi a cui i tribunali di merito dovranno attenersi. In particolare, se l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il coniuge “debole” abbia sacrificato la propria vita per far fronte alla gestione della famiglia, contribuendo così indirettamente alla creazione del patrimonio dell’altro coniuge e non perdendo, quindi, il diritto alla compensazione economica rappresentata dall’erogazione di un assegno per un periodo di tempo circoscritto o la sua “capitalizzazione”.

La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.

Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
– L’assegno divorzile di natura compensativa potrebbe durare anche tutta la vita?
– Potrà essere aggiornato o annullato, in base alle migliorate condizioni economiche del coniuge percettore?
– Se sì, con quali modalità ed in base a quali parametri?
– Se il matrimonio è durato pochissimi anni, durante i quali il coniuge c.d. debole ha comunque sacrificato il proprio tempo alla gestione di casa e famiglia, in che modo potrà essere determinato con esattezza il periodo temporale di corresponsione dell’assegno?  
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
– Esiste un coefficiente, o una scala di coefficienti, in base ai quali determinare con trasparenza ed omogeneità l’esatta misura del contributo apportato dal coniuge debole alla creazione di ricchezza?
– I tribunali adotteranno un criterio uguale in tutto il Paese, oppure seguiteranno ad applicare decisioni differenti a seconda del distretto di Corte di Appello in cui ricadono o, come spesso accade, a seconda del magistrato?

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle coppie unite in matrimonio e quelle negate alle coppie sorrette da un solido e durevole rapporto di convivenza che, spesso, si rivela più stabile di quello delle coppie sposate.

I più maliziosi potrebbero sostenere che non è compito della Cassazione entrare nel merito di questioni numeriche che, invece, dovranno essere affrontate nei tribunali civili. L’osservazione è corretta, ma andrebbe accompagnata da un’altra: nessuno avrebbe potuto impedire alla Cassazione – soprattutto a Sezioni Unite – di statuire, rinviando ad altri organi tecnici, l’istituzione di un documento vincolante per tutti i tribunali che potesse rispondere alle domande sopra evidenziate e ridurre, così, l’ulteriore contenzioso che certamente scaturirà dall’applicazione di principi così indeterminati. Invece, l’unica accortezza usata dalle Sezioni Unite è stata quella di decidere che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita derivante dalla convivenza stabile e dal principio di auto-responsabilità, non potrà più pretendere di ricevere l’eventuale somma riferita alla componente assistenziale dell’assegno.

Questo aspetto, almeno, non lo hanno dimenticato. In “compensazione”, hanno lasciato sul tavolo tutti gli altri.

Come tutelare il patrimonio personale in caso di convivenza?

Se è vero che la c.d. “confusione patrimoniale” è capace di far sorgere enormi problemi già nel matrimonio, con la semplice convivenza more uxorio i problemi non possono che aumentare. Occhio ai bonifici ricorrenti tra conviventi: l’Agenzia delle Entrate vigila.

Di Alessio Cardinale

Quello della famiglia di fatto è un istituto giuridico che, prima di essere considerato tale, ha attraversato un lungo percorso culturale e giuridico importante, di pari passo con l’evoluzione della Società Civile italiana e con la visione di famiglia. Contestualmente, tale percorso non ha fatto mancare numerosi spunti di riflessione anche in relazione agli effetti patrimoniali che la c.d. convivenza produce – o non produce affatto – nei componenti della coppia unita con tali modalità. Infatti, prima della riforma del diritto di famiglia, c’era una scarsissima apertura verso una forma di tutela alle famiglie di fatto, ma gradualmente anche ai nuclei familiari non fondati sul matrimonio è stato riconosciuto un valido ruolo che assicuri i doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione dei figli, insieme alla possibilità di garantire ai conviventi i propri diritti all’autodeterminazione personale e alla reciproca solidarietà ed assistenza morale, che prima venivano considerati appannaggio esclusivo del matrimonio.

Dal punto di vista patrimoniale, nella famiglia di fatto manca una normativa assimilabile a quella dettata per i coniugi uniti in matrimonio, pertanto negli anni si è sviluppato un generale riconoscimento – anche giurisprudenziale – verso tutti quei patti patrimoniali che i conviventi concludono per regolare i rispettivi rapporti economici. Contestualmente al maggiore radicamento ed accettazione di tale forma familiare nel comune sentire della Società occidentale, si è arrivati a qualificare le relazioni patrimoniali tra conviventi all’interno di una concezione stampo solidaristico, simile a quella che si instaura nel matrimonio. Tuttavia, l’assenza di un vincolo parentale e la situazione di “incertezza giuridica” della famiglia di fatto fa sì che certi istituti adatti alla pianificazione e protezione patrimoniale vengano preferiti ad altri, più adatti alle coppie unite in matrimonio. E così, per esempio, nella convivenza è diffuso lo strumento del Trust, ossia quella forma di segregazione del patrimonio utile a tutelare economicamente i componenti della famiglia di fatto.

Dal punto di vista regolamentare, il contratto di convivenza deve essere redatto nella forma scritta, attraverso la stipula di un atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale, nel quale è possibile indicare il luogo di residenza della coppia, disciplinare l’uso della casa adibita a residenza comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, formalizzare l’entità del contributo economico e lavorativo, professionale o domestico, alla gestione della famiglia in capo a ognuno dei due conviventi, e persino regolamentare i rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, come il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza (ma non in astratto, solo se il soggetto debole dovesse trovarsi in un concreto stato di bisogno e fosse privo di altri mezzi di sostentamento).

La possibilità per i conviventi di adottare il regime patrimoniale della comunione dei beni implica che i beni comuni siano aggredibili da eventuali creditori nella sola misura del 50%. Per questo motivo il contratto deve essere pubblicizzato a norma di legge con iscrizione all’Anagrafe (entro 10 giorni dalla data della stipula). Naturalmente, anche nel caso della famiglia di fatto la separazione genera momenti di attrito che possono mettere a rischio i rispettivi patrimoni personali dei conviventi, e se è vero che la c.d. “confusione patrimoniale” è capace di far sorgere enormi problemi nel matrimonio, con la semplice convivenza more uxorio i problemi aumentano. Infatti, qualora la coppia non abbia provveduto a regolarizzare l’unione con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, non ha avuto la possibilità di optare per un regime di comunione o di separazione di beni, per cui le regole di divisione di un conto corrente cointestato saranno diverse. In particolare, se nel conto cointestato sono stati accreditati gli stipendi di entrambi, i conviventi saranno comproprietari in parti uguali delle somme depositate, anche qualora venisse fornita la prova che le somme depositate provengono esclusivamente da un solo convivente.

Questo accade perché le somme depositate si suppongono destinate a sopperire i bisogni comuni, e chi le ha depositate non può chiederne la restituzione, salvo pretendere il rimborso delle somme spese dall’altro convivente a titolo personale, ma solo entro il limite della quota del 50%, poiché ciascun cointestatario è in teoria titolare nella misura del 50% del rapporto di conto corrente. L’unica possibilità per evitare questa impasse è quella di agire in giudizio per la sproporzione tra quanto depositato da uno dei conviventi ed il valore economico attribuito ai doveri morali e sociali reciprocamente assunti, ma questa dimostrazione non è semplice. Pertanto, sarebbe opportuno mantenere una perfetta divisione degli importi destinati alle esigenze personali e destinare un conto cointestato per i soli bisogni familiari. In questo modo, ciascun convivente manterrà la piena proprietà del relativo conto monointestato.

Infine, c’è un altro aspetto molto delicato da tenere in grande attenzione. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate i due conviventi more uxorio sono considerati come dei perfetti estranei tra loro, e pertanto un elevato numero di bonifici bancari da un conto all’altro esporrebbe la coppia ad un rischio di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe voler accertare la natura dei bonifici al fine di scongiurare che gli stessi possano derivare da redditi non dichiarati.

In tutte evidenza, qualora anche uno solo dei conviventi svolgesse attività di impresa, tale evenienza potrebbe generare notevole disagio per via di eventuali – e immancabili – controlli incrociati.

Comunione dei beni, il problema della titolarità effettiva degli investimenti tra i coniugi

In regime di comunione dei beni, per ciascuno dei coniugi è molto importante poter risalire in ogni momento alla propria percentuale di titolarità effettiva del patrimonio mobiliare ed evitare così problemi di corretta imputabilità degli investimenti in caso di crisi coniugale.

Di Alessio Cardinale

In un precedente articolo ci siamo già occupati delle corrette modalità di apertura e gestione dei conti correnti dei coniugi all’interno del regime della comunione dei beni, dove il fenomeno della “confusione patrimoniale” produce effetti deleteri quando si verifica una crisi coniugale ed una separazione. Allo stesso modo, uguale attenzione va prestata agli investimenti, che a differenza della semplice liquidità richiedono ulteriori passaggi amministrativi e implicazioni giuridiche di notevole interesse sia per gli investitori che per i loro consulenti patrimoniali.

Divisione dei beni

Infatti, con riferimento all’accertamento e alla divisione degli investimenti di qualunque tipologia (comprese le polizze vita a contenuto finanziario), possono sorgere alcune problematiche, ed il rischio di una non corretta divisione del patrimonio tra i coniugi in fase separativa potrebbe essere di difficile soluzione qualora sul conto cointestato fossero depositati, ad esempio:
– il prezzo della vendita di un bene comune dei coniugi che, senza fare distinzione tra le rispettive percentuali di contribuzione, come tale cadrebbe in “comunione immediata” nella sua interezza indivisa;
– i proventi dell’attività separata del coniuge, percepiti e non ancora consumati, destinati alla comunione residuale;
– il denaro personalissimo del coniuge, presente prima del matrimonio che come tale rientrerebbe nei “beni personalissimi”.

Il deposito del denaro su un unico conto, pertanto, crea confusione e rende quasi impossibile accertare a quale categoria appartenga il denaro, in quale quantità e come debba esser diviso in sede di separazione. Tali aspetti sono ancor più complessi nel caso in cui il conto fosse stato utilizzato anche per gli investimenti, per i quali occorre individuare quale denaro è stato utilizzato per effettuarli, e quale fosse la sua origine. In particolare, se esso proviene da beni personali, da beni che rientrano nella comunione immediata o da quelli che, invece, sono tracciabili come “denaro personalissimo”.

Una soluzione preventiva ai problemi di tracciatura, che sarebbe utile attuare sin dall’inizio della vita di coppia, può essere quella di avere due conti personali separati, uno per il denaro personale e uno per il denaro personalissimo, per poi disporre eventualmente di un terzo conto corrente, cointestato con l’altro coniuge, per il denaro della comunione immediata. Inoltre, all’atto di aprire il conto “personalissimo” è opportuno fare una cosa cui generalmente nessuno pensa, e cioè dichiarare alla banca che il denaro che vi verrà depositato fa parte dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.. Allo stesso modo, quando occorre effettuare degli investimenti sarà bene comunicare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni. In questo modo, l’istituto non potrà bloccare l’operatività del titolare, a meno che l’altro coniuge non fornisca una prova contraria e inoppugnabile, tale da poter generare una sospensione della disponibilità del conto corrente in attesa di una pronuncia giudiziale che faccia chiarezza. E dal momento che tali pronunce arrivano di solito dopo parecchi mesi di attesa – per via dei tempi della giustizia civile cronicamente lunghi – e solo dopo numerosi confronti con i propri avvocati, ciò spiega la “corsa” di ciascun coniuge verso l’accaparramento “cautelativo” delle somme di provenienza personalissima e, spesso, anche di quelle imputabili alla comunione.

Tutela del patrimonio

Su questo punto, però, va evidenziato che qualunque banca, nell’assumere la decisione di mettere temporaneamente sottochiave le disponibilità finanziarie di un cliente, è obbligata ad usare tutta la buona diligenza dell’imprenditore bancario, che le impone di effettuare una istruttoria rapidissima (anche a cura di un consulente esterno) e non agire semplicemente secondo il criterio di “prudenza bancaria”, bensì a mezzo di un parere pro-veritate che certifichi la bontà delle argomentazioni del coniuge che intende ostacolare – qualora riesca a farlo prima di un eventuale “svuotamento” del conto corrente, del deposito titoli o della posizione fondi – la disponibilità delle somme di cui è titolare esclusivo l’altro coniuge. Quest’ultimo, infatti, nel caso in cui rinvenisse nella condotta della banca un eccesso di zelo o l’assunzione di provvedimenti ingiustificati e non proporzionati rispetto al petitum dell’altro coniuge, potrebbe agire per il superiore risarcimento del danno contro l’istituto di credito, e questo dimostra come la sua posizione sia molto delicata.  

Osservando queste modalità operative, sarà possibile in ogni momento distinguere gli investimenti derivanti da provvista di denaro “personalissima” e far sì che essi rimangano estranei alla comunione dei beni. Infatti, in assenza di tale premura, il denaro personale utilizzato per effettuare investimenti comporterebbe la caduta di questi nella comunione dei beni, e verrebbe destinato, al momento dello scioglimento della stessa comunione, alla “comunione residuale”. Ciò accade, ad esempio, anche nelle successioni, in quanto il decesso di uno dei coniugi è una delle cause di scioglimento della comunione. In questi casi, il patrimonio personale del defunto cade tutto in successione, mentre il patrimonio comune col coniuge superstite cade in successione solamente per la metà del suo valore.

Tutela del patrimonio personale nel matrimonio. Comunione dei beni e conti correnti

Per tutelarsi in caso di separazione, ciascun coniuge dovrebbe essere in grado di dimostrare che il denaro versato nel conto cointestato sia un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di cui egli è proprietario fin dal periodo antecedente al matrimonio.

Di Alessio Cardinale

Nel matrimonio, è universalmente accettato che i rispettivi patrimoni dei coniugi si “confondano” tra loro per via del diffuso costume di non prestare attenzione all’origine dei fondi approntati anche per le spese straordinarie, oppure di trattare questi dettagli importantissimi con la tipica superficialità derivante dall’osservanza di luoghi comuni e/o paure: “in amore c’è fiducia, inutile sottilizzare”, “in una famiglia e nella coppia unita non si fanno discussioni sul denaro”, “una coppia deve avere necessariamente un conto corrente cointestato”, “vorrei mantenere i conti separati, ma come faccio ad affrontare la questione senza sollevare un vespaio di polemiche?”….. e via discorrendo.

Purtroppo, in caso di separazione coniugale il prezzo da pagare per questa “confusione patrimoniale” è alto per entrambi i coniugi. Infatti, mentre l’acquisto di una casa o di un’autovettura è assistita da un atto di proprietà che individua l’intestatario, esistono casi in cui tale paternità non è chiara. Per esempio, nel caso in cui uno dei coniugi abbia pagato i mobili della casa in comproprietà con l’altro coniuge, in caso di crisi coniugale avrebbe il diritto di ottenerne la restituzione, sempre che possa dimostrare di averne pagato il controvalore. Diversamente, gli arredi si presumono anch’essi in comproprietà tra i coniugi, e non importa quanto siano costati ad uno solo di essi.

La questione assume contorni ancora più inquietanti quando si deve ricostruire la titolarità del denaro apparentemente nella disponibilità della coppia in modo indistinto. Supponiamo, per esempio, che il coniuge A abbia aperto diversi anni prima del matrimonio – perfezionato in regime di comunione dei beni – un conto corrente dove ha fatto confluire gli utili della sua azienda e, dopo essersi sposato, che abbia aperto un ulteriore conto corrente cointestato con il coniuge B, facendovi confluire il saldo attivo di quello precedente e chiudendo contestualmente il vecchio conto corrente. Ebbene, cosa succede se la coppia si separa? Se sono passati più di dieci anni, sarà impossibile richiedere alla banca gli estratti conto a ritroso fino all’operazione di originario versamento del saldo attivo personale – le banche sono obbligate alla conservazione per un massimo di 10 anni – e l’unico modo di risalire alla titolarità di quel denaro è il possesso dei vecchi estratti conto che, come è facile intuire, poche persone hanno l’accortezza di conservare per così tanto tempo.

In ogni caso, la soluzione di queste ipotesi è strettamente legata al regime patrimoniale scelto all’atto del matrimonio, e va da sé che le problematiche più importanti si debbano riscontrare quando i due coniugi abbiano scelto il regime di comunione dei beni. Infatti, collegandoci all’esempio fatto prima, supponiamo che il coniuge A sia nelle condizioni di dimostrare di avere alimentato il conto cointestato in misura maggiore di B. Essendo sposato in comunione cosa accade? In questa situazione, il fatto che il coniuge A abbia alimentato in misura maggiore il conto corrente non è sufficiente a rivendicare per sé una quota più elevata. Ciò perché il denaro generato dal reddito personale e versato sul conto cointestato, sebbene considerato un bene personale, rientra nella comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di denaro di cui è proprietario fin dal periodo precedente al matrimonio, oppure si tratta di somme di denaro ricevute per donazione, eredità o risarcimento di un danno personale, oppure quando il denaro versato sul conto cointestato è il frutto della cessione di beni personali (es. vendita di un immobile) di cui era proprietario già prima del matrimonio.

Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di “svuotare” il conto corrente cointestato in coincidenza con la deflagrazione della crisi coniugale – e, qualora il denaro sia di provenienza “personalissima”, è opportuno per ciascun coniuge avere un conto corrente intestato solo a lui, nonché conservare le prove documentali relative alla provenienza del denaro. Inoltre, tale confusione comporta una serie di adempimenti preventivi anche in caso di investimenti finanziari effettuati attraverso l’uso del denaro di origine personale. In casi come questo, infatti, è necessario dichiarare per iscritto alla banca, di volta in volta, che si sta utilizzando denaro estraneo alla comunione dei beni, affinchè sia possibile conservare la distinzione del denaro di origine antecedente al matrimonio da quello imputabile alla comunione, e lasciar fuori da questa gli investimenti effettuati, i quali diversamente vi entrerebbero automaticamente.

C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della separazione, la parte del denaro che inequivocabilmente – e comprovatamente – è di origine antecedente al matrimonio, per evitare così “scomode” conseguenze e rivendicazioni economiche su somme di denaro oggettivamente non imputabili all’altro ma richieste come se fossero tali.

Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione fa rientrare il conto corrente nella comunione residuale. Di conseguenza, anche il denaro provenienti dall’eredità di A verrebbe diviso al 50% con B qualora A non abbia conservato sia la dichiarazione di successione del genitore che attesta l’origine ereditaria e la titolarità esclusiva della liquidità presente sul conto, sia il documento bancario di trasferimento dell’importo dalla posizione del de cuius al proprio conto corrente.

Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in strumenti finanziari. In casi come questo, che non sono affatto rari, si potrebbe determinare una perdita della tracciabilità della provenienza successoria, per cui è sempre opportuno conservare tutti i documenti idonei a dimostrare la provenienza originale del denaro ed evitare pretese dell’altro coniuge su quella somma.

Strumenti di successione dell’impresa a confronto: Patto di Famiglia vs Trust

Entrambi utilissimi strumenti di pianificazione successoria per l’imprenditore, il Patto di Famiglia ed il Trust presentano differenze notevoli in quanto a duttilità, controllo e capacità di formare i futuri eredi alla conduzione dell’azienda, assicurandone la continuità.

Di Alessio Cardinale

Prima dello scoppio della pandemia, le statistiche sui passaggi generazionali di azienda erano già piuttosto impietose, dal momento che esse registravano il “decesso” del 50% delle imprese nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. Lo spettro del Covid-19, con tutto il suo carico di emergenza sanitaria, di certo ha determinato una maggiore riflessione degli imprenditori medio-piccoli (che sono più del 90% del totale) sulla utilità di una pianificazione successoria utile alla sopravvivenza degli asset aziendali, ed il ricorso alla consulenza patrimoniale per l’individuazione degli strumenti più idonei ad assicurare la trasmissione dei beni di natura aziendale.

Patrimonials e Millennials

In campo imprenditoriale, infatti, la connotazione giuridico-affettiva dell’eredità di un patrimonio si arricchisce di un elemento fondamentale, quello della continuità aziendale. Questo obiettivo, molto sentito da tutti i fondatori di imprese, per essere perseguito con successo richiede la necessità di una valutazione approfondita dell’erede che prenderà le redini dell’azienda in occasione del passaggio generazionale, ed è opportuno che tale momento di valutazione avvenga con largo anticipo rispetto al passaggio vero e proprio della governance. Per questo motivo l’Ordinamento prevede diversi istituti giuridici, alcuni piuttosto semplici e poco versatili (come la donazione o i patti aziendali), altri più sofisticati ed efficaci, come il Patto di Famiglia ed il Trust.  

Con il Patto di famiglia, l’imprenditore può trasferire ad un figlio la sua azienda o rami di essa, compensando gli altri familiari c.d. legittimari con il pagamento di una somma di denaro equivalente al valore delle quote dell’azienda che sarebbero loro spettate. L’utilità di questo istituto, che deve essere perfezionato tramite atto pubblico, è notevole. Infatti, all’atto della morte di un imprenditore la sua impresa andrà a tutti i suoi figli, ma può accadere – come spesso accade – che i contrasti e i litigi tra discendenti possano interrompere il suo percorso virtuoso, determinandone così la vendita a terzi o, nei casi più gravi, un rapido fallimento per conseguente “stallo gestionale” o mala gestio. E’ per casi come questi che il Legislatore ha previsto il Patto di Famiglia, e cioè un vero e proprio patto successorio lecito (in Italia i patti successori sono vietati), mediante il quale l’imprenditore cerca, in costanza di vita, il consenso dei suoi eredi “in pectore” sulla futura leadership dell’azienda.

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La progettazione di un Patto di Famiglia, però, deve comunque salvaguardare anche i soggetti esclusi, come il coniuge ed i figli che non ricevono le quote  dell’azienda, ai quali deve essere riconosciuta da coloro a cui vengono assegnate le quote aziendali una somma di denaro o alcuni beni in natura, il cui valore corrisponde al valore delle quote che a loro spetterebbero in quanto legittimari. Tutto ciò per tacitare da subito possibili future contestazioni, tanto che una volta stipulato il contratto, le assegnazioni ricevute non possono essere oggetto di collazione o riduzione, e le eventuali modifiche del contratto – così come il suo scioglimento – deve essere stipulato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato e mediante atto pubblico.

Dal punto di vista della protezione del patrimonio – in questo caso totale, visto il coinvolgimento nell’accordo anche di quei beni che non fanno strettamente parte degli asset aziendali – il trasferimento dell’azienda o delle quote effettuato dall’imprenditore tramite il Patto non equivale ad una donazione in vita, sebbene gli somigli; pertanto esso non può mettere a repentaglio gli interessi dei creditori né permettere a questi ultimi di azionare una improbabile revocatoria. Infatti, il Patto di Famiglia comporta un trasferimento senza un corrispettivo immediato, ma è frutto di un disegno successorio che presenta certamente caratteri di onerosità tra le parti, ossia tra i legittimari della futura eredità, e pertanto non può essere definito come atto a titolo gratuito come, appunto, una donazione in vita. Per lo stesso motivo, anche l’art. 2929 bis, che disciplina l’espropriazione forzata anticipata, non può essere applicato ai patti di famiglia, e ciò rappresenta un punto a favore di questo strumento per proteggere quei particolari beni del patrimonio come le quote aziendali.

Non sempre, però, è possibile definire con successo un Patto di Famiglia, ed in casi come questo – per nulla rari – l’imprenditore è costretto a valutare altri strumenti di trasmissione dei beni aziendali. Sotto l’egida di un Trust, per esempio, si potrebbe conciliare la mancanza di esperienza dei futuri eredi con la presenza del trustee, e cioè di un soggetto esperto nella conduzione aziendale, in grado di formare le nuove leve imprenditoriali della famiglia e di assicurare la “neutralità e terzietà” necessaria all’amministrazione degli asset anche nel momento in cui viene a mancare la figura carismatica dell’imprenditore.

Il Trust risulta utile, per esempio, quando nei rapporti tra imprenditori si verificano situazioni di “stallo decisionale”, in cui i soci con pari peso amministrativo hanno due visioni diametralmente opposte sulla soluzione da adottare relativamente ad un evento della vita aziendale, e non si riesce così a raggiungere una maggioranza per l’una o per l’altra decisione o, peggio ancora, non si riesce a mettere in atto ciò che è stato deciso in assemblea perché uno dei soci non adempie. In casi come questi – molto simili ad un dissidio da separazione coniugale, a ben vedere – il Trust può risolvere lo stallo derivante dall’inadempimento del singolo socio poiché il trustee, che è un soggetto terzo con specifiche competenze in campo societario, in caso di mancanza di istruzioni congiunte può votare a sua discrezione in funzione di quello che ritiene essere l’interesse della società oppure, a mali estremi, promuovere la convocazione di un’assemblea per la messa in scioglimento della società.

Tutela del patrimonio

Sebbene preveda lo spossessamento dei beni, rispetto al Patto di Famiglia il Trust sembra avere una maggiore forza protettiva, in quanto la segregazione dei beni assicura al trustee di poter perseguire gli scopi per i quali è stato nominato nell’interesse dei beneficiari finali, senza interferenze da parte dei disponenti o dei suoi futuri eredi. Per fare questo, al trustee possono essere attribuiti, all’atto della costituzione del Trust, poteri anche notevoli, come la nomina o la revoca dei beneficiari, oppure la ripartizione dei dividendi. Il Trust, inoltre, consente all’imprenditore di continuare a controllare l’azienda, di valutare nel tempo il livello di abilità gestionale dei beneficiari e, in definitiva, di assicurare la continuità aziendale all’interno della propria famiglia, finchè ne ha la possibilità in vita.