Aprile 29, 2026
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Emergenza economia, sarà un autunno nero per i consumi. Chiudono 120.000 imprese

Il 6% delle imprese non ottiene credito e il 56,3% di esse rinuncia. Nel 2023 circa 120.000 aziende avranno chiuso i battenti a causa di costi fuori controllo e degli indicatori di produttività crollati.

Le imprese italiane stanno vivendo in questi mesi un periodo molto delicato, e ancora di più lo sarà l’autunno. L’analisi “Congiuntura Flash” del centro studi di Confindustria ad esempio ha messo in evidenza una frenata del PIL che nel secondo trimestre del 2023 è rimasto sostanzialmente fermo.

L’aumento dei tassi sta frenando la crescita, visto che la BCE ha portato a 4,50% il tasso di sconto. La conseguenza è che il credito, sia per le imprese che i consumatori, costa di più ed aumenta anche la difficoltà ad ottenerlo: il costo del denaro è aumentato di 4,81 punti, e il credito bancario tende a ridursi (-2,9% annuo a maggio). Istat e Banca d’Italia, infatti, stanno rilevando una domanda del credito fortemente rallentata dal costo eccessivo, con il 6% delle imprese che non ottiene credito, e il 56,3% delle stesse che rinuncia per le proibitive condizioni. Per non parlare del costo dei carburanti che continua a salire, nonostante la discesa del greggio: per la benzina siamo ai massimi da metà aprile, per il gasolio dai primi di marzo.

Sembrerebbe che a causare tutto ciò sia il calo delle scorte Usa di prodotti raffinati, insieme allo stop di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. E con le vacanze tutto è diventato più salato: per esodo e controesodo estivo si ipotizzano in 800 milioni i maggiori costi sostenuti dai cittadini, cosa che potrebbe impattare sui consumi dell’autunno. Secondo le stime delle associazioni di categoria infatti, dopo la stagione turistica si avrà un rallentamento forte dei consumi nell’ultima parte dell’anno, e con uno scenario del genere, nel 2023, il dato complessivo in termini di chiusure di imprese potrebbe ammontare a circa 120.000 aziende che chiudono i battenti a causa di costi fuori controllo e indicatori di produttività crollati, secondo i dati di Confcommercio.

“Le imprese che non studiano attentamente i loro numeri rischiano di saltare” afferma Pasquale Abiuso (nella foto), esperto di strategie di gestione aziendale. “I costi improduttivi, che non portano un ritorno certo vanno immediatamente tagliati, così come vanno liquidati immediatamente i prodotti in magazzino che non girano o i servizi che non si vendono, per recuperare cassa. E’ arrivato il momento per gli imprenditori di diventare maniacali circa i numeri aziendali, imparare a fare marketing, studiare la concorrenza e non navigare a sensazione come spesso accade nelle PMI italiane” continua Abiuso. “Le aziende italiane devono strutturarsi velocemente per fronteggiare i momenti avversi del futuro e gli imprenditori devono mettere in atto dei processi efficaci di delega lasciando da parte il tanto blasonato ‘chi fa da sé fa per tre’. e in tutto ciò la ricerca di talenti da inserire in azienda sarà un tema cruciale per il prossimo futuro” conclude Abiuso.

Nel frattempo, continua far discutere il fenomeno delle “grandi dimissioni”. Secondo l’economista Anthony Klotz, colui che nel 2021 aveva coniato il termine “Great resignation“, la stagione delle grandi dimissioni sarebbe giunta al capolinea. A spingerlo in questa direzione sono i numeri degli Stati Uniti, che nel 2022 – con 50 milioni di lavoratori che hanno dato le dimissioni, stando al Bureau of Labor Statistics – stanno tornando ai livelli del 2019. In Italia, invece, il numero di dimissioni continua a essere insolitamente alto: nel 2022  1.255.706 persone si sono dimesse da un contratto stabile, il 24% in più rispetto al 2019. “Al di là di quanto dimostrano le statistiche degli ultimi mesi e anni, il concetto di fondo è chiaro: la loyalty aziendale ha perso appeal, e sempre più dipendenti sono propensi a valutare seriamente nuove opportunità di carriera” spiega Carola Adami (nella foto), head hunter e fondatrice di Adami & Associati.

Gli elementi e le tendenze che spingono in questa direzione sono tanti. Innanzitutto, chi oggi cerca un impiego desidera conciliare vita privata e lavorativa. E’il c.d. work-life balance, che nella maggior parte dei casi viene considerato ancora più importante rispetto all’entità dello stipendio: orari flessibili, smart working e utilizzo funzionale delle nuove tecnologie sono i principali fattori ricercati dai lavoratori, insieme ad uno stipendio “equo”, definito all’interno di una offerta economica in grado di raccogliere l’attenzione dei potenziali candidati e di definire un eventuale piano di carriera attraverso corsi di formazione, aggiornamenti e promozioni al raggiungimento di risultati non esclusivamente quantitativi.

In Italia una ecatombe di imprenditori. Un paese economicamente allo sbando

I dati dell’OCSE sul reddito reale degli italiani fotografano il trentennale fallimento della politica economica che si pensava di migliorare, come per magia, con l’ingresso nell’Euro. Calo preoccupante del numero degli imprenditori, corsa alla libera professione.

Di Alessio Cardinale

Se esistesse un codice etico degli amministratori di stato, quelli italiani probabilmente lo avrebbero già violato. Allo stesso modo, se esistesse la possibilità di presentare una azione di responsabilità – tecnica e non semplicemente politica – contro la mala gestio dei cattivi amministratori, chi ha portato gli italiani ad avere oggi un reddito reale medio inferiore a quello di trent’anni fa dovrebbe quanto meno risarcire i danni morali. Infine, se qualcuno in passato ha sperato che l’Unione Monetaria avrebbe compiuto il “miracolo” – preannunciato temerariamente (e in modo quasi spregiudicato) da Romano Prodi – di risollevare la nostra economia e creare un fantomatico benessere individuale, oggi ha la certezza assoluta che non sarebbe mai potuto accadere nemmeno se la Germania ci avesse ceduto gratuitamente la sovranità sulla Baviera e su tutte le sue risorse.

Infatti, mentre i media si sbracciano per attribuire la colpa di tutti i mali odierni alla “globalizzazione”, adesso che il Covid-19 ha sparigliato le carte e ha fatto intravedere l’inizio di un processo di “de-globalizzazione” la verità viene impietosamente a galla e scopre le macerie fino a ieri nascoste sotto la coperta – sempre più corta – dell’Unione Europea, non lasciando più spazio agli alibi: il nostro Paese, negli ultimi trent’anni, è stato governato da persone scarsamente capaci e poco preparate a rivestire un ruolo che avrebbe richiesto almeno un po’ di attenzione verso l’interesse collettivo; e poi l’ingresso nella Moneta Unica a trazione franco-tedesca, effettuato in assenza di reali condizioni di convenienza finanziaria, ha finito con il coprire di ridicolo i propri accesi fautori della prima ora ed ha accentuato gli squilibri creati dalla mediocre classe dirigente italiana precedentemente all’entrata nell’Euro. Se infine aggiungiamo che tutto questo non ha protetto la Società Civile dall’atavico spauracchio germanico dell’inflazione – che da noi invece ha corso a doppia cifra almeno durante i primi dieci anni di moneta unica, devastando ancora una volta il potere d’acquisto interno – il quadro è completo.

Intendiamoci, dire che i salari reali sono inferiori a quelli di trent’anni fa non vuol dire che in valore assoluto sono gli stessi del 1990, ma che al netto dell’inflazione e della svalutazione monetaria sono poco meno che identici (-2,9%, per l’esattezza) ad allora, a differenza dei salari reali medi di quasi tutti i paesi OCSE ricadenti nell’area Euro i quali, al contrario, hanno riportato un aumento reale significativo. Ciò è affermato a chiare lettere dai dati dell’OCSE pubblicati nel 55mo Rapporto Censis qualche giorno fa: tra il 1990 e oggi, l’Italia è l’unico Paese aderente all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in cui le retribuzioni medie lorde annue sono diminuite (-2,9%) in termini reali, mentre la Lituania, per esempio, nello stesso periodo ha sfoderato un +276,3%, l’Irlanda un +85,50% e persino la Grecia, messa pochi anni fa a ferro e fuoco dalla Troika e sensibilmente impoverita, ha segnato comunque un +30,50%; relativamente alle grandi potenze europee, la Germania ha fatto +33,7% e la Francia +31,1%.

Quanto sopra trova conferma nella serie storica decennale del PIL reale (ossia al netto dell’inflazione), che era cresciuto del 45% negli anni ’70, del 27% negli anni ’80, del 17% negli anni ’90, del 3,2% negli anni ’10 del 2000 e soltanto dello 0,9% negli anni ’20 fino al 2019 (nel 2020 è crollato di quasi il 9% per via della pandemia). Pertanto, il male dell’Italia non è del tutto ascrivibile all’Euro, e trova origine nei decenni non ricompresi nello studio del Censis, e cioè dagli anni ’70 e ’80, allorquando la Lira è passata da un cambio di 174 per un Marco Tedesco ad un cambio di 750 e, poco prima dell’ingresso nell’Euro, di quasi 1.000, svalutandosi di 5,7 volte rispetto alla moneta tedesca. La Moneta Unica e i suoi meccanismi di funzionamento, semmai, hanno dato un colpo ulteriore alla fragile economia italiana, e soprattutto hanno messo in evidenza l’incapacità della nostra classe politica a mettere in atto un serio controllo dei prezzi che, già all’indomani dell’entrata in vigore dell’Euro, cominciavano a lievitare spinti da una speculazione selvaggia.

La situazione di oggi è sotto gli occhi di tutti: retribuzioni disincentivanti che i datori di lavoro (compresa la P.A.) offrono in cambio del lavoro di chi ha competenze elevate, e condizioni scoraggianti per tutti coloro che desiderano avviare una impresa, dagli adempimenti burocratici allo scandaloso carico fiscale. Solo negli ultimi dodici anni (dal 2008 al 2020) le forme di lavoro indipendente, tra micro e piccole imprese, si sono ridotte di 719.000 unità (-12,2%), compensate solo in parte dall’aumento del lavoro dipendente (+532.000, +3,1%) che però, a differenza del lavoro indipendente, non crea posti di lavoro in forma diretta. Nello stesso periodo, invece, sono aumentate le libere professioni (+241.000 unità, +20,9%), sebbene nel 2020 il saldo è negativo di 38.000 occupati.

Bastano questi dati per definire l’Italia come un Paese economicamente allo sbando, dove la vocazione imprenditoriale del Secondo Dopoguerra sembra svanita nel nulla, che punta alla progettualità dettata dal PNRR, ossia dal secondo “Piano Marshall” della nostra storia. Il problema è che a gestire questo fiume di denaro ci sarà la stessa classe dirigente di un tempo – al netto di Draghi, che non rimarrà a lungo in sella al governo  – mascherata da sigle politiche diverse ma identiche per stile e scarsa visione del futuro.

L’Italia non è un paese per Startup. Tra miti e luoghi comuni, rischiamo di rimanere indietro

Secondo molti italiani, le startup falliscono per cui è pericoloso investire in questo settore. Perché allora la Francia nel 2020 ha impiegato 4 miliardi ed ha in programma investimenti maggiori nel 2021?

Di Alberto Villa*

Il rischio di impresa è un termine conosciuto ma piuttosto inviso a molti italiani, i quali vorrebbero escluderlo a priori nel loro modo di vedere il futuro. Per quanto legittimo, mettere da parte qualunque inclinazione all’attività d’impresa – che in Italia si trasmette quasi esclusivamente da una generazione di imprenditori all’altra, mancando una “scuola” imprenditoriale diffusa – produce una serie di conseguenze riguardo l’economia reale e, soprattutto, una falsa rappresentazione del rischio, nel senso che è vero che alcune iniziative imprenditoriali possono fallire, ma è anche vero che possono avere successo ed è impensabile che possano fallire tutte, solo perché c’è il “rischio d’impresa”.

Infatti, a determinare il successo o l’insuccesso di una startup concorre una serie di elementi, ed è opportuno sfatare dei veri e propri “miti” e luoghi comuni che stanno fiorendo attorno al nascente fenomeno dell’imprenditoria giovanile trainata dai megatrend delle tecnologie in tutte le loro sfaccettature. Innanzitutto, investire nelle PMI innovative non significa soltanto “ascoltare imprenditori con idee stravaganti” – sebbene ci siano anche questi – bensì analizzare la fase di avvio di nuove imprese che nascono, crescono, producono occupazione e fanno innovazione di servizio e di prodotto. E’ questo il principio di metodo osservato dalla Francia, che nel 2020, anno della pandemia, ha visto un forte iniezione di liquidità (4 miliardi) a favore delle startup. Lo stesso presidente francese Emanuel Macron lo aveva annunciato personalmente, puntando alla leadership continentale per innovazione e tecnologia.

E in Italia, cosa succede?

Mentre in Francia sono già nate 10 startup “unicorno”, in Italia molti neanche conoscono il significato del termine e l’importanza di queste aziende per l’economia nazionale. I risultati conseguiti in Francia, però, sono anche il frutto di un ecosistema nazionale ed istituzionale che ha saputo investire con pragmatismo, facendo guadagnare ai francesi una posizione invidiabile nello scenario internazionale dei Paesi più attrattivi per le startup. A differenza dell’Italia, per esempio, in Francia esiste dal 2013 la French Tech, un’agenzia governativa che ogni anno pubblica una lista di oltre 100 startup grazie al quale è possibile conoscere in maniera approfondita il mercato ed i loro investimenti.  Anche le istituzioni creditizie giocano un ruolo importante, come la banca pubblica Bpifrance, che ha svolto varie funzioni di impulso compreso l’impiego di capitali in diversi progetti.

In sintesi, mentre la Francia è stato l’unico Paese a crescere nel 2020, raggiungendo per la prima volta i 5 miliardi di investimenti e superando Regno Unito e Germania, noi non raggiungiamo neppure il miliardo. E’ anche vero che Italia e Francia siano due economie diverse, ma possiamo escludere che i francesi abbiano intenzione di finanziare società che siano destinate a chiudere entro 3 anni. Naturalmente, anche lì c’è un elevato numero di fallimenti, ma il dato va esaminato in relazione al contesto generale di quel Paese, dove esiste una comunità che favorisce la crescita di nuove realtà. In più, entro fine anno entrerà in vigore la normativa comunitaria del settore e, in un futuro molto vicino, sarà possibile investire in queste realtà d’Oltralpe esattamente come ora si utilizzano le piattaforme di Crowdfunding per accedere alle startup italiane.

Riguardo l’alto tasso di fallimento di molte iniziative, c’è da dire che anche le PMI “tradizionali” chiudono a seguito della evidente impossibilità di proseguire, ma in percentuale molto diversa rispetto alla startup innovative. Infatti, secondo i dati presentati da Banca d’Italia prima della pandemia, un quarto delle aziende “tradizionali”, considerate come piccole e medie PMI, sopravvivevano grazie alla liquidità fornita dalle banche, le quali a loro volta utilizzano varie tipologie di garanzie come ad esempio fideiussioni o consorzi fidi per tutelarsi. Pertanto, queste realtà continuano ad esistere perché in sostanza il costo del loro fallimento sarebbe difficile da sopportare. In pratica, si tratta di “aziende zombi”, destinate comunque a chiudere. A riprova di ciò, Cerved Group, ossia l’agenzia di informazioni commerciali specializzata nel valutare la solvibilità e il merito creditizio delle imprese, ha elaborato uno studio utilizzando i dati delle società italiane e ha applicato i parametri delle nuove norme sul Fallimento, con il risultato che quasi 140 mila imprese, cioè una su cinque, è in crisi, nel senso che i loro flussi di cassa futuri non sono adeguati a coprire il livello di indebitamento dell’azienda.

Non è un caso che ad aprile scorso il Governo abbia nominato una commissione di esperti per elaborare delle proposte sul tema, compreso il differire l’entrata in vigore della riforma del Fallimento, rinviata effettivamente al 2022.

Pertanto, se l’Italia non modificherà urgentemente il modo di intendere questo settore, rischiamo di vedere crescere innovazione solo all’estero, e assistere impotenti allo spostamento di patrimoni e liquidità dei nostri investitori verso altri Paesi comunitari che assicurino soluzioni alternative e più efficaci.

* Alberto Villa, Consulente in Finanza d’Impresa, membro A.I.A.F. e Consulente Finanziario Autonomo, collabora con la rete professionale M&V Private Corporate Advisor 

Tra gli eccessi della Corea del Sud e la media europea, Italia ancora “paradiso fiscale” delle successioni

Alla luce della maxi tassa di successione che gli eredi del fondatore di Samsung dovranno pagare, conviene nascere e morire in Italia. Media europea pari al triplo del nostro livello medio di tassazione: qual è la giusta misura?

Anche l’Italia ha il suo piccolo “angolino offshore” in termini di tassazione, sebbene non sia esattamente uno di quelli che attira i non residenti a tornare dall’estero o gli imprenditori stranieri di origini italiane a prendere la nostra nazionalità. Eppure, i più saggi e avveduti di loro dovrebbero pensarci. In materia di imposte di successione, infatti, nel nostro Paese si continua a detenere un livello basso da record, se non fosse che la media europea  – e le garbate pressioni dell’Unione per adeguarci anche in questo senso – lasciano intravedere un futuro di aumenti delle aliquote per adeguare progressivamente il livello di tassazione italiano a quello europeo.

Successione

Infatti, nonostante la tanto attesa riforma del catasto – sempre annunciata ma mai attuata – e le raccomandazioni delle istituzioni europee, la base imponibile su cui calcolare l’imposta di successione e donazione rimane quella del valore catastale, che è significativamente inferiore al valore di mercato e riduce il gettito complessivo dell’imposta, che in Italia è pari a circa 900 milioni (dati del 2019), a fronte dei 15 miliardi della Francia e dei 7,2 miliardi della Germania. Le aliquote basse e le franchigie elevate, poi, fanno il resto.

Per comprendere quanto sia favorevole il nostro sistema di aliquote, basti dire che, considerando una eredità da un milione di euro (da padre a figlio), in Spagna si pagherebbe una imposta di circa 335.000 euro, in Francia 270.000, in Inghilterra 245.000, in Germania  115.000 e in Italia zero, grazie alla generosa franchigia da un milione a figlio (che arriva a 1,5 milioni in caso di figli disabili).

E se l’Italia si adeguasse alla media europea? Sarebbero dolori, soprattutto per le famiglie della (ormai defunta) classe media, ben patrimonializzate dagli asset immobiliari – prima e seconda casa – ma con riserve di liquidità assai più modeste e potenzialmente insufficienti per pagare imposte di successione di una certa entità. Non fanno eccezione neanche le famiglie detentrici di maggiore risparmio liquido, dal momento che ad esso corrisponde di solito un patrimonio immobiliare proporzionalmente più elevato. Per tutti, in ogni caso, si fa strada la necessità di una pianificazione finanziaria molto rigorosa, che consenta anche la costituzione di una riserva liquida da vincolare esclusivamente al pagamento delle imposte di successione da parte dei figli, qualora questi non siano in grado di farvi fronte al momento della scomparsa dei genitori. Gli strumenti finanziari che soddisfano questa specifica esigenza esistono e, trattandosi di un obiettivo di lungo-lunghissimo periodo, i rendimenti assicurati dai mercati azionari con un adeguato orizzonte temporale consentirebbero di accantonare somme sostenibili per questo obiettivo, soprattutto per gli imprenditori compresi nella fascia d’età 50-60. 

Di questo problema si discute da molto tempo, ma il dibattito attraversa lunghe fasi di sonno, da cui si desta in occasione di un “evento successorio” clamoroso che, puntualmente, lo riporta alla luce. Di recente, per esempio, la scomparsa del fondatore sudcoreano di Samsung, Lee Kun-hee, ha fatto scalpore per la maxi tassa di successione di 12 miliardi di dollari imposta agli eredi. La Corea del Sud, infatti, è il paese con la più alta tassazione al mondo in caso di successioni (60% del patrimonio del de cuius), e mette in difficoltà persino gli imprenditori sudcoreani ultra-ricchi che hanno imparato a detenere una elevata soglia di liquidità, così come le famiglie meno ricche del paese asiatico. Pertanto, il passaggio generazionale da Lee Kun-hee ai figli ha costretto i suoi eredi a mettere in vendita ville, auto, collezioni d’arte (13.000 pezzi dal valore di 2,7 miliardi di USD) e gioielli, ma anche a ricorrere all’indebitamento bancario per evitare di vendere alcuni asset importanti e cedere il controllo delle partecipate più appetibili.

Comunque vada a finire – sappiamo che il debito con l’erario sudcoreano è stato rateizzato in 5 anni – la vicenda degli eredi Samsung è interessante almeno sotto due profili.

Il primo, come già detto, è quello dell’inevitabile confronto tra l’aliquota successoria del paese asiatico (60%) e quelle italiane, che sono comprese tra il 4% ed l’8% e sono spesso rese inefficaci da franchigie generosissime per moglie e figli. Pertanto, mentre gli imprenditori ultra-ricchi sudcoreani – così come le famiglie di ogni fascia economica – si sono adattate a questo sistema impositivo così estremo accantonando una liquidità adeguata per affrontare i costi della successione (che sono anche commisurate al patrimonio, e non solo al grado di parentela degli eredi), le famiglie imprenditoriali italiane non accantonano sufficientemente e preferiscono privilegiare le quote aziendali, le partecipazioni azionarie e, soprattutto, il patrimonio immobiliare.

Il secondo, invece, genera una più larga riflessione sulla stessa ratio dell’imposta di successione, nonchè una serie di perplessità. In particolare, ci si chiede se è ancora sostenibile costringere gli eredi ad una dismissione forzosa di una parte del patrimonio, frutto di talento, fatica e senso degli affari del de cuius e/o della famiglia di origine, per consentire allo Stato un gettito fiscale da destinare, solo in via di principio, alla redistribuzione della ricchezza tra le classi sociali più svantaggiate, senza avere alcuna sicurezza che queste entrate vengano in qualche modo vincolate a questa finalità e non si perdano, invece, in mille rivoli che nulla c’entrano con l’obiettivo sociale originario. Inoltre, se la tassazione ordinaria imposta alle aziende – ancora piuttosto elevata in Italia – assolve già al principio della redistribuzione della ricchezza sociale (in questo caso tramite le politiche del lavoro finanziate dal gettito fiscale), questa ulteriore imposta viene percepita da sempre come una “doppia tassazione” sul patrimonio degli imprenditori, i cui beni personali sono legati a doppio filo con le attività imprenditoriali che sono state già debitamente tassate in vita.

La scioglimento di questi dubbi non è semplice, ma è certo che non esiste alcun vincolo contabile che costringa lo Stato a spendere il gettito fiscale derivante dalle imposte di successione e donazione a vantaggio di specifiche categorie di interessi collettivi (es. formazione alle imprese, borse di studio accademiche, sostegno agli studi per gli studenti meritevoli), per cui risulta quasi incomprensibile la necessità di mantenere tale imposta e non prevedere, invece, il mantenimento del sistema attuale o la sua totale eliminazione.

Peraltro, in Italia il tessuto imprenditoriale è fatto di piccole e medie imprese, ed un passaggio generazionale privo di qualunque imposizione fiscale di stampo “sudcoreano” (o europeo) assicurerebbe una certa continuità strategica per lo sviluppo economico del Paese. Infatti, è noto come più della metà delle PMI italiane abbiano ancora alla guida i fondatori ultra sessantenni, i quali nei prossimi 15-20 anni dovranno passare il testimone agli attuali millennials. Inoltre, la statistica è impietosa nel ricordare che il 50% delle imprese familiari italiane scompare già alla seconda generazione, e solo un quinto arriva alla terza.

La sensazione generale è che la ratio della imposta sulle successioni e donazioni, ossia l’effetto di redistribuire la ricchezza, non ha alcun appiglio con la realtà, e che ciò accadrebbe anche qualora si scegliesse di dare seguito alle pressioni dell’Europa aumentando le aliquote (e/o diminuendo la franchigia) per rimpolpare il gettito. Il rovescio della medaglia è che una maggiore imposizione potrebbe incidere irrimediabilmente su molti dei patrimoni familiari degli imprenditori, contribuendo così all’indebolimento del tessuto imprenditoriale italiano, con ricadute occupazionali negative che vanificherebbero gli incerti effetti della redistribuzione della ricchezza.

Imprenditori e fiscalità internazionale. Gianfranco Conti: nel mio libro un percorso nato dall’esperienza

Esistono strumenti giuridici del tutto legali che permettono a chiunque di aprire una partita IVA all’estero costituendo una società e operando con questa anche in Italia. Come in tutte le cose, però, è bene non improvvisare al fine di evitare gli errori e i rischi più comuni.

E se vi dicessero che aprire un’azienda all’estero è molto più semplice di quello che pensate? Il libro di Gianfranco Conti, punto di riferimento italiano per la consulenza fiscale internazionale, pone esattamente questa domanda e, grazie ad una esperienza sul campo che ha pochi eguali in Italia, fornisce anche la risposta.

L’autore, fondatore della Dike Consulting, da più di 25 anni offre agli imprenditori  una alternativa alle esigenze finanziarie delle proprie aziende, alle quali fornisce consulenza attraverso una rete di collaboratori sparsi per tutta Europa e di corrispondenti presenti in quasi tutto il mondo.

Il testo, acquistabile su Amazon, racconta un modello di consulenza denominato “Estero Sicuro“, con il quale Gianfranco Conti traccia un percorso sostenibile sul tema della fiscalità estera e risponde alle tipiche domande degli imprenditori:

– come aumentare i guadagni e conseguire il giusto carico fiscale,
– come trovare una burocrazia che abbia rispetto dell’imprenditore,
– come proteggere il patrimonio aziendale e personale,
– come riconoscere le “trappole” del web.

E’ bene sapere che esistono strumenti giuridici del tutto legali, attraverso i quali chiunque può aprire una partita IVA all’estero, costituendo una società e operando con questa anche in Italia. Come in tutte le cose, però, è bene non improvvisare, al fine di evitare di cadere negli errori più comuni. Il più frequente è quello di non creare una vera attività all’estero, ma una iniziativa dai contorni tipici dell’evasione o della c.d. estero-vestizione. Invece agli italiani – così come a tutti i cittadini europei – non è vietato esercitare all’estero delle attività imprenditoriali, né è vietato operare con partita IVA straniera in Italia; l’importante è seguire strettamente le uniche due strade possibili, e cioè:

1) aprire una partita IVA all’estero ma continuare a vivere in Italia, dichiarando i redditi nel nostro Paese;
2) stabilire l’attività direttamente all’estero, dove eleggere il centro dei propri interessi, e dichiarare i redditi nel paese in cui si è stabilita la sede principale dell’azienda.  

Nel primo caso, non ha alcuna importanza che la società abbia realmente uffici e personale all’estero, perchè il Fisco la considera comunque una società appartenente ad un soggetto italiano (le tasse e le imposte eventualmente pagate all’estero potranno essere compensate con quelle pagate in Italia). Nel secondo caso, invece, dopo l’apertura di una società nel paese prescelto – l’equivalente di una S.R.L. si apre ed è operativa all’estero anche in 24 ore – si potrà lavorare direttamente (e prevalentemente) in quel paese, e lì si pagheranno le imposte.

Ad esempio, trasferendo la propria attività di produzione e/o servizi in Albania (paese profondamente legato al nostro, oltre ad essere vicino geograficamente), dal 1 Gennaio del 2021 non si applicherà alcuna aliquota di imposta sul reddito fino a 113.000 euro di giro d’affari, e le aliquote successive sono molto più basse di quelle italiane. Altro esempio: per chi vuole garantita l’assoluta riservatezza, la Repubblica Ceca consente agli imprenditori che volessero trasferire lì la propria attività principale di costituire partecipazioni societarie in forma totalmente anonima.

In entrambi i casi (Albania e Repubblica Ceca), si tratta di due Paesi “Onshore”, appartenenti all’Unione Europea, e non di c.d. “paradisi fiscali” (“Offshore”), ossia quelli facenti parte della Black List internazionale.

L’errore da evitare, in definitiva, è mantenere il centro dei propri interessi in Italia anche quando si è costituita la propria società estera e si lavora prettamente su mercati esteri: si tratta di un indizio che il Fisco italiano riterrà rilevante per sostenere l’ipotesi di una mera estero-vestizione, messa in atto al solo scopo di evadere le maggiori imposte del nostro Paese.

Coerentemente, un altro errore da evitare per chi costituisce una società all’estero è aprire il sito internet dall’Italia e intestarlo a soggetti residenti in Italia (altro indizio inopportuno).

Alla fine, come sostiene l’autore di “Estero Sicuro”, la prima cosa da fare è scegliere il Paese giusto dove stabilire la propria attività prevalente o esclusiva, lavorando “caso per caso”, scegliendo la struttura giuridica idonea e seguendo le regole di quel paese.

Per fare tutto questo ed entrare nella operatività di una scelta così importante, certamente la lettura di un libro non sarà sufficiente, ma consentirà al lettore di potersi confrontare domani con il professionista esperto della materia – uno come Gianfranco Conti, per intenderci – senza dover cominciare da zero.

“Il mio libro – dichiara l’autore – è il risultato di un percorso nato dall’esperienza di chi, come me, si è dedicato per tanti anni esclusivamente ad una missione professionale ben precisa, quella di osservare le leggi e le regole esistenti per sostenere l’imprenditoria italiana nel mondo. Tanti imprenditori che ho assistito, se non avessero trasferito all’estero la propria attività, sarebbero falliti o avrebbero abbandonato. Questa per me è la più grande soddisfazione possibile”.

Imprese, innovazione e beni immateriali. Tassazione agevolata tramite l’opzione “Patent Box”

Ecco quali sono i titolari di reddito di impresa italiani e stranieri che possono accedere a questa opzione per la tassazione agevolata sui beni immateriali e sulle spese di Ricerca e Sviluppo, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

Il regime opzionale denominato “Patent  Box” prende il via grazie alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, commi da 37 a 45), ed è nato con l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo sia per gli investimenti nazionali che esteri, ed in particolare per quelli di lungo termine. Lo scopo intrinseco è quello attrarre risorse e, contestualmente, di tutelare la base imponibile italiana, incentivando la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane (o estere) e il mantenimento dei beni immateriali nel nostro Paese, e soprattutto rendendo più favorevole l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Il regime, inoltre, è conforme ai modelli della stessa natura introdotti, relativamente alla tassazione dei beni immateriali, in altri Stati membri della Comunità Europea come Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.

Il Patent Box è destinato a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni, e disciplina la tassazione per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di  diverse tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili. Pertanto, le dimensioni dell’impresa, la sua forma giuridica o l’entità del suo fatturato, non sono fattori che condizionano l’applicazione del Patent Box, il quale è disponibile anche per i contribuenti stranieri, a patto che abbiano un reddito di impresa imputabile a un’organizzazione che risiede in Italia, che siano residenti in uno stato che ha un accordo contro la doppia imposizione fiscale con l’Italia.

In sintesi, possono usufruirne i seguenti titolari di reddito d’impresa le ditte individuali (ma non i lavoratori autonomi), le SpA e le SApA, le SRL, le società di mutua assicurazione, le società cooperative, gli enti pubblici e privati commerciali, gli enti non commerciali (solo per quanto riguarda il reddito di impresa), le società in nome collettivo e in accomandita semplice.

L’opzione, che deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare, è valida per cinque periodi di imposta e, in conformità con le sue finalità di supporto agli investimenti di lungo periodo, è irrevocabile ma è rinnovabile.

Alcune misure per la semplificazione delle procedure di fruizione del Patent Box sono state introdotte grazie all’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, grazie al quale i beneficiari dell’agevolazione possano scegliere anche di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, assumendosi le relative responsabilità in merito alle correttezza ed esattezza dei dati dichiarati, rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria alla successiva fase di controllo; tutto ciò a condizione che le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile vengano riportate all’interno di una idonea documentazione e che il possesso di tale documentazione venga comunicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

In concreto, grazie alle agevolazioni previste dal Patent Box, le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, di determinati beni immateriali come software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Parimenti, beneficiano della stessa misura (50%) i redditi derivanti dalla cessione degli stessi beni immateriali, a condizione che il 90% del ricavato dalla vendita venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita. 

In dettaglio, i redditi derivanti da marchi e brevetti, invece di subire la tassazione in misura del 31,4%, beneficeranno di una percentuale dimezzata pari al 16%; e ciò vale per  tutti i marchi d’impresa, per i software protetti dal diritto d’autore, per i brevetti delle invenzioni industriali (sia concessi che in corso di concessione), per i brevetti delle invenzioni biotecnologiche e per i certificati di protezione complementari, per i brevetti per topografie, varietà vegetali e semiconduttori, per i disegni e modelli di utilità e persino per il c.d. know how aziendale. Quest’ultimo, in particolare, è il bene che, più di tutti gli altri, racchiude in sé il maggior vincolo di complementarietà tra beni immateriali utilizzati congiuntamente per un dato processo produttivo, tanto che essi vengono giuridicamente ritenuti alla stregua di un unico bene.

Le norme sul Patent Box prevedono anche alcune categorie di beni immateriali espressamente escluse, quali i nomi a dominio, le liste clienti, le liste fornitori e, più in generale, tutte le liste di nominativi che possono essere utilizzate nel c.d. Direct Marketing.

Imprenditori, come difendersi da una patrimoniale “da guerra”. Le conseguenze del non fare

L’Italia uscirà dalla pandemia economicamente talmente male che serviranno imposte straordinarie per riequilibrare il deficit nei prossimi anni. Vista l’impossibilità di aumentare ancora le imposte dirette, l’ipotesi di una patrimoniale è sempre più vicina. Come limitare i danni di un inasprimento fiscale? Di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore? 

I decreti varati dal Governo in questa fase così difficile della nostra storia (Decreto Rilancio, Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità), sono stati finanziati eccezionalmente in deficit, ma peseranno come un macigno sulla ripresa. Il debito pubblico, infatti, ha raggiunto livelli da record (150% del Pil) e dovrà essere abbattuto, già dal 2022, partendo da una posizione di fragilità dell’economia italiana nel dopo Coronavirus.

Visto il clima “da guerra” scatenato dagli effetti della pandemia, tra le soluzioni possibili – e mai così probabili come oggi – viene citata la c.d. patrimoniale, ossia quell’imposta che colpisce i beni degli italiani mediante un prelievo forzoso sui conti correnti e/o da conteggiare in proporzione al patrimonio complessivo posseduto e dichiarato.

L’ipotesi non è così fantasiosa, e comincia a circolare con insistenza da quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto testualmente “….siamo tutti consapevoli che in Italia c’è un grande risparmio privato, e sicuramente questa è una delle ragioni di forza della nostra economia. Ci sono tanti progetti, a tempo debito vedremo…”. Le affermazioni del premier, peraltro, trovano forza nella proposta di iniziativa parlamentare lanciata dal capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, nella quale si vorrebbe quella che è stata già definita “Covid Tax”, ossia un contributo di solidarietà sui titolari di redditi elevati (oltre gli 80mila euro annui), con aliquote crescenti.

Ma una misura simile non risolverebbe, neanche lontanamente, il problema del deficit. Infatti, l’Italia uscirà dalla pandemia economicamente molto male, talmente male che servirebbe un gettito capace di conferire alle casse dello Stato non meno di 100 miliardi. La Covid Tax, invece, consentirebbe un gettito di soli 1,25 miliardi. Briciole, che non risolvono nulla.

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Visto che ci sono realtà nazionali che prevedono le imposte sul patrimonio, ciò potrebbe accadere anche in Italia? Per rispondere a queste domande, ci aiuta un pò di storia italiana. Dal 1920 in poi, infatti, i governi Nitti, Mussolini e De Gasperi hanno stabilito imposte patrimoniali di una certa entità, allo scopo di ridurre il debito pubblico aumentato a dismisura per via delle guerre. L’importo di queste imposte gravava anche sul capitale delle aziende e, almeno in una occasione, era talmente elevato da rendere necessario il pagamento rateale. La patrimoniale di De Gasperi, per esempio, andava dal 6 al 61% (per i patrimoni più elevati), e l’INVIM, introdotta nel 1973, andava dal 3 a oltre 30% delle plusvalenze immobiliari. Il governo Amato, nel 1992, introdusse ben quattro imposte patrimoniali (una di queste sui beni di lusso), di cui si ricorda solo il famigerato prelievo forzoso sui conti correnti.

Nei paesi dell’OCSE, poi, le imposte patrimoniali esistono eccome! Ma mentre in Italia la pressione fiscale è già elevata e non consente altro spazio ad una crescita ulteriore della tassazione, negli altri paesi la tassazione è più bassa, per cui l’imposizione sul patrimonio ha maggiore ragionevolezza, se applicata eccezionalmente.

In Italia, comunque, si può dire che in tutte le occasioni i prodotti di previdenza sono stati generalmente esclusi dal novero delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta, e difficilmente le polizze di Ramo I o multi-ramo verranno toccate da una nuova patrimoniale o da altre misure straordinarie che il Governo adotterà nei prossimi due anni per ridurre il deficit. Ciò nonostante, è sempre meglio sensibilizzare gli imprenditori – e chiunque abbia un patrimonio da tutelare, in via generale – sulle conseguenze del “non fare”, che oggi appaiono ancora più gravi rispetto al passato più recente, quando la pandemia era solo un argomento da “disaster movie”.

Ad alleviare un po’ la paura di misure eccezionalmente gravose, l’altra ipotesi che circola ha un sapore più “all’italiana”, e riguarda una nuova (e ultima) voluntary disclosure, attuata per portare alla luce il c.d. sommerso di denaro contante e/o di assegni circolari. A tal proposito, inutile effettuare prelievi consistenti e mettere il contante in una cassetta di sicurezza: rimane traccia dell’operazione e, successivamente, si dovrà dimostrare da dove proviene il denaro rimesso poi in circolo, con il rischio di pagare una imposta salatissima.

Per coloro che hanno la possibilità di trasferirsi all’estero (concretamente o meno…), è bene ricordare che, con il CRS (sistema di scambio automatico delle informazioni tra i vari paesi aderenti), il segreto bancario è definitivamente morto, ed effettuare un bonifico consistente all’estero – presso un paese dove si asserisce falsamente di vivere – sottopone al rischio di sanzioni fino al 320%, più conseguenze penali (8 anni di reclusione per l’auto-riciclaggio).

Pertanto, è possibile limitare i danni? E se sì, di quali figure professionali si dovrà circondare l’imprenditore?

Le possibilità non mancano, ma hanno il difetto di dover mutare profondamente l’assetto patrimoniale dell’imprenditore-tipo e, si sa, i cambiamenti spaventano sempre un po’. La prima è strettamente collegata alla riforma del Catasto, sulla quale l’Italia ha ricevuto l’ultima raccomandazione dell’Europa proprio di recente, e che oggi è in cima (insieme alla patrimoniale) tra gli strumenti più probabili. C’è da dire, però, che in un momento come questo, ritoccare all’insù la base di calcolo del patrimonio significherebbe aumentare il carico fiscale anche per le famiglie della classe media, facendo gravare così le imposte sulla fascia di popolazione che tradizionalmente sorregge i consumi legati allo sviluppo economico necessario per la ripresa. Pertanto, riprende quota l’ipotesi di una imposta patrimoniale, e si rinvia al futuro l’aumento delle imposte sugli immobili. Tutto ciò, comunque, non può che suggerire una sola soluzione, e cioè quella di alleggerirne il peso, tramite graduali atti di disposizione e vendita idonei al raggiungimento del risultato.

Dal punto di vista pratico, esistono vari modi per farlo. Conferire gli immobili in società di persone, per esempio, è una soluzione molto usata in passato, ma non è certamente la migliore, perché è gravata da una imposta che va dal 9 al 12% sul valore commerciale/venale, e l’importo complessivo sarebbe superiore a qualunque imposta patrimoniale. Inoltre, gli immobili conferiti in società di persone devono essere produttivi di reddito per essere coperti da tutela effettiva, ed in caso contrario si configurerebbe una operazione fittizia (con tutte le conseguenze del caso). Anche la Società Semplice subirebbe queste imposte, per cui è meglio prendere in considerazione un trust, che in occasione del conferimento degli immobili sconta una imposta di registro minimale e rinvia il momento impositivo vero e proprio al verificarsi della condizione per i beneficiari (coincidente generalmente con la morte del disponente).

Non c’è soltanto la patrimoniale a rappresentare un pericolo per i patrimoni delle famiglie imprenditoriali. Infatti, l’ipotesi di un prelievo forzoso e/o di un prestito forzoso (in “Mussolini style”), nonchè dell’inasprimento delle imposte indirette, come quelle successorie, si avvicinano sempre di più, e probabilmente l’Italia cesserà presto di essere il “paradiso fiscale delle successioni e donazioni”, dovendosi allineare agli altri stati europei (da noi il gettito è inferiore all’1%, in Francia il 14%). Pertanto, sarà necessario valutare l’anticipazione della successione sul patrimonio immobiliare tramite donazioni “distributive”, le quali scontano identiche franchigie (1 milione a congiunto, ossia coniuge e ciascun figlio) delle successioni, ed anzi si aggiungono ad esse.  

Anche in tema di donazioni sarà necessario osservare alcuni suggerimenti che danno a questo atto di disposizione maggiore efficacia. Nelle donazioni di denaro, per esempio, la franchigia di un milione a figlio è garantita solo se è effettuata tramite atto pubblico; infatti, se in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare il mancato versamento dell’imposta minima – è il tipico caso della donazione fatta ai figli con bonifico e senza atto pubblico – applicherà l’aliquota massima vigente tempo per tempo (oggi l’8%, circolare AAEE 11/08/2015 n. 30E). Inoltre, per dimostrare che la donazione di denaro, effettuata senza atto pubblico, sia una liberalità indiretta, i soldi ricevuti dal destinatario devono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi; in caso contrario, in sede di successione i fratelli potrebbero eccepire una lesione della propria quota legittima, ed avviare la c.d. azione di riduzione.  Quest’ultima ipotesi è tutt’altro che rara, e comporta azioni degli eredi che, in caso di supposta lesione dei propri interessi, possono arrivare fino alla richiesta, alla banca del de cuius, delle copie degli e/c bancari fino a dieci anni indietro.

La liberalità indiretta si esprime spesso, come sappiamo, in materia di compravendita immobiliare, allorquando i genitori mettono i figli in condizione di poter acquistare una casa, pagando tutto o parte del prezzo convenuto. Ebbene, anche in queste circostanze è bene osservare alcuni accorgimenti, ed evitare di effettuare un bonifico al figlio, ma trasferire la somma direttamente al venditore tramite assegno circolare. In questo caso, infatti, non si configura né una donazione né un atto di liberalità indiretta, per cui non si “brucia franchigia” donativa e, in caso di successiva volontà di vendere quell’immobile, non ci sarà alcun vincolo (né a 10 né a 20 anni) che mette a rischio il futuro compratore. Inoltre, si pagherà una imposta di registro fissa pari a 200 euro (anzichè il 4-8%), ed il notaio scriverà nell’atto che l’immobile viene acquistato con i soldi del genitore.

Sempre in tema di donazioni, una soluzione un po’ “estrema” è rappresentata dal mantenere il solo Diritto di Abitazione, in quanto diritto personale non trasferibile, impignorabile ed insequestrabile.

In definitiva, non esiste una soluzione valida per tutti, ma esistono “più soluzioni” che, combinate nel giusto modo, possono attenuare o eliminare i rischi patrimoniali dell’imprenditore dalla conseguenze del “non fare”. Per attuare il giusto mix di strumenti da utilizzare, è impossibile – o quanto meno molto, molto complicato – fare a meno di alcune figure professionali, come il commercialista, l’avvocato, il notaio ed il consulente finanziario (per la parte relativa alle eventuali vendite, anche l’agente immobiliare). Si rischia, infatti, di commettere errori grossolani e di perdere tanto tempo. 

Crisi aziendali e rischi patrimoniali dell’imprenditore. Consulenti, serve un “dream team”

La tutela del patrimonio personale dell’imprenditore dalle conseguenze di una crisi aziendale è legata alla collaborazione di diverse figure professionali che si occupano di patrimonio: consulente finanziario, commercialista, avvocato, notaio e agente immobiliare. Possibili strumenti di protezione e suggerimenti da osservare con attenzione prima di compiere errori.

Quello degli imprenditori è un target di clientela strategicamente importante per  qualunque consulente che operi nell’ambito del patrimonio – tipicamente avvocati, commercialisti, notai e consulenti finanziari -ognuno con differenti ruoli che quasi mai confliggono tra loro. Quella dei commercialisti, peraltro, è una categoria che rischia di condividere, sempre più spesso in caso di congiuntura economica negativa (come quella che stiamo attraversando), il rischio di essere coinvolta, in termini di responsabilità in vigilando, nelle sfortune delle aziende nelle quali ha frequentemente incarichi di controllo (collegio dei sindaci o revisori).

Dal momento che gli imprenditori sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della pandemia di Covid19, la trattazione della nuova disciplina della crisi di impresa diventa oggi davvero opportuna, ed apre un ventaglio di analisi ed opportunità professionali che molti dovrebbero cogliere. In particolare, le nuove responsabilità imprenditoriali – e professionali – derivanti da queste nuove norme sono già in vigore (la fonte normativa è il decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, pubblicato il successivo 16 Marzo), ma in relazione al suo effettivo funzionamento gli step precedentemente stabiliti (15 Agosto 2020 e 15 Febbraio 2021) sono stati rinviati, con decreto del Governo Conte, all’1 settembre del 2021 per via della crisi sistemica scatenata dal Covid19.

Questo rinvio forzato dalle circostanze, che riguarda solo le norme c.d. operative (definizione degli indicatori di rischio e degli indici di misurazione) costituisce una prima grande opportunità, per tutti i consulenti del patrimonio e per gli stessi imprenditori-clienti, e concede loro il vantaggio temporale per discutere non solo delle misure aziendali dettate dall’emergenza, ma anche della necessaria pianificazione patrimoniale da adottare riguardante i beni personali. Non c’è dubbio, infatti, che la crisi in atto si porterà via le imprese impossibilitate a riprendersi – magari perché quello attuale è solo un ulteriore peggioramento di una crisi preesistente, che si riteneva di poter controllare – e 15 mesi di tempo prima della effettiva entrata in vigore della “parte operativa” della nuova disciplina sono utilissimi a mettere in atto azioni di protezione del patrimonio personale che adesso diventano, per non pochi imprenditori, quasi obbligatorie.

Entrando un po’ nel dettaglio della nuova disciplina, imprenditori, sindaci e revisori dovranno dotare l’azienda di una struttura capace di prevedere la crisi. In sintesi, la norma nasce per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell’impresa e per salvaguardare la capacità dell’imprenditore di creare le condizioni affinché si possano avviare, prima dello scoppio di una crisi senza ritorno, le procedure di ristrutturazione strumentali alla continuità aziendale. Chi non si adeguerà al nuovo dettato, perderà lo status giuridico di soggetto responsabile limitatamente alle quote sociali, e metterà a repentaglio anche il patrimonio personale.

Le novità, pertanto, sono evidenti. La vecchia legge fallimentare, infatti, interveniva solo nella fase c.d. patologica della crisi, quando non c’era più niente da fare, ed il fallito non aveva più la possibilità di rientrare nel circuito produttivo per almeno dieci anni. Pertanto, chi era in buona fede, ed aveva investito tutte le proprie risorse nell’azienda poi fallita, spariva dal mercato. Chi era in mala fede, invece, “la faceva franca”, pilotando il fallimento dopo aver prosciugato i beni dell’impresa.

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Con la riforma, la procedura dà la possibilità di intervenire subito, quando si manifestano i primi sintomi del problema, soprattutto quando l’imprenditore collabora ed interviene in prima persona, segnalando lui stesso i problemi e godendo così della c.d. esdebitazione biennale: dopo due anni potrà rientrare nel circuito, ma deve essere lui a denunciare lo stato di insolvenza. Inoltre, vengono introdotte nuove figure, in particolare gli OCRI (organismi di composizione della crisi d’impresa), che intervengono allorquando l’imprenditore, dopo essersi dotato di una strumentazione necessaria a prevedere la crisi, comunica il proprio squilibrio finanziario. In questo modo, l’imprenditore sarà affiancato dall’OCRI nelle trattative con i creditori, avrà degli “sconti” sulle sanzioni ed il patrimonio familiare non verrà toccato dalla procedura.

Come fa l’imprenditore a rendersi conto della situazione di squilibrio? Servono strumenti di allerta, che il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà definire all’interno di una sorta di cruscotto dotato di “spie” di allarme che, come abbiamo detto, entreranno in vigore nel settembre del 2021. I primi due allarmi possibili sono rappresentati dal Patrimonio Netto (PN) e dal rapporto flussi di cassa/impegni a sei mesi. Se il PN è negativo, deve essere segnalato immediatamente all’OCRI, e la mancata segnalazione implica una responsabilità diretta sia dell’imprenditore che dei sindaci e revisori. Se il patrimonio netto è positivo, si procede guardando il rapporto tra flussi di cassa ed impregni attesi a sei mesi: se il rapporto è inferiore a 1, scatta l’obbligo di segnalazione. Se anche il rapporto flussi/impegni è positivo, non servirebbe segnalare, ma le norme impongono di controllare altri cinque indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato); 2) indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); 3) indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo); 4) indice di liquidità (attività a breve termine e passivo a breve termine); 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario (indebitamento previdenziale e tributario/l’attivo). Se tutti questi indicatori sono negativi, scatterà l’obbligo di segnalazione anche se i primi due parametri sono positivi.

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Questo sistema di “controllo dall’interno” (2+5 indicatori) deve essere implementato dall’imprenditore in azienda, e si aggiunge al sistema di “controllo dall’esterno”, costituito dai sindaci e dai revisori, chiamati quindi ad una forte responsabilità. Infatti, se questi ultimi non comunicano tempestivamente la situazione di squilibrio, intervengono gli organi pubblici a segnalarla all’OCRI, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, determinando così la responsabilità di sindaci e revisori in solido con l’imprenditore.

La nuova disciplina sulle crisi aziendali si applica al 95% del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ma non alle c.d. grandi imprese, alle società quotate ed a banche, SGR, SIM etc, che non sono sottoposte al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. In considerazione della portata innovativa delle nuove norme, è evidente che gli imprenditori avranno bisogno di professionisti di fiducia che li aiutino a mettere in piedi queste strutture interne. Contestualmente, però, dovranno “mettere in sicurezza” il patrimonio personale, e così dovranno fare anche i professionisti incaricati nel collegio dei sindaci o come revisori. Infatti, la nuova disciplina introduce la responsabilità per danno meramente patrimoniale (perdita patrimoniale che consegue ad una condotta altrui, o ad un fatto imputabile ad altri), e tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di crisi sono inefficaci.

In questo nuovo contesto, anche il consulente finanziario ha il dovere di spendere del tempo con i propri clienti imprenditori, sollecitando la prevenzione dei problemi aziendali che non darebbero più al patrimonio personale una adeguata protezione qualora venissero usate le tradizionali strutture (es. trust e/o società di persone). Ma questa attivazione non può prescindere dalla stretta collaborazione con le altre figure professionali (avvocato, commercialista, notaio e agente immobiliare), con i quali costituire una sorta di “dream team” a tutto beneficio dell’imprenditore. Peraltro, sembra che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza delle nuove norme e della nuove responsabilità, e diventa necessario allargare il proprio raggio d’azione professionale, stringendo accordi di programma con tutti i professionisti (in primis gli stessi commercialisti) al fine di consolidare la relazione con il cliente-imprenditore, e di acquisire nuove relazioni per il proprio settore specifico di consulenza.

Come fare tutto ciò, in concreto? Innanzitutto, amplificando le proprie capacità organizzative, compatibilmente con le misure dettate dall’emergenza ancora in corso, e fissare degli incontri per discutere della c.d. Protezione Patrimoniale Preventiva (c.d. PPP o 3P), nella quale non possono che rientrare, per la parte di patrimonio liquido, gli strumenti previdenziali propriamente detti (Ramo I, Ramo III o multi-ramo). Infatti, in caso di eventuale – quanto improbabile – futura tassazione degli strumenti assicurativi vita, quelli sottoscritti oggi saranno esenti da qualunque ulteriore imposta, per via della mancanza di effetto retroattivo delle nuove norme che la imporrebbero “solo da quel momento in poi”.

Relativamente agli asset immobiliari, rinviamo la trattazione del tema della PPP all’articolo “Imprenditori, come difendersi da una imposta patrimoniale da guerra“, ma continuando con agli asset liquidi, particolare attenzione merita il fondo Pensione, recentemente oggetto di una strana – vedremo perché – attenzione dei media. Infatti, se l’imprenditore ricade nella sola responsabilità civile, il Fondo è caratterizzato da intangibilità assoluta nella fase di adesione (ossia prima del raggiungimento dell’età pensionabile), e da intangibilità relativa nella fase di erogazione (cioè al raggiungimento di essa), per la quale però la pignorabilità è limitata ad un solo quinto. La recente giurisprudenza sul Fondo Pensione – che la Cassazione penale ha sancito come aggredibile, a ristoro delle parti lese – non cambia affatto l’altissimo livello di protezione offerto in sede civile da questo strumento. Infatti, quando si entra nel novero delle conseguenze patrimoniali di reati penali, non c’è strumento previdenziale che tenga, e questo era ben noto anche prima, tanto che non si riesce a comprendere il clamore creato dai media sulla questione.

Pertanto, la possibilità di aumentare il peso del patrimonio allocato in prodotti previdenziali, oggi, appare davvero opportuna. Infatti, le precedenti patrimoniali – tranne che in un solo caso – non hanno mai colpito i servizi assicurativi. Inoltre, per chi non vuole rischiare di incorrere in una eventuale “sentenza creativa” della magistratura di merito sulle polizze, c’è sempre lo strumento dell’accettazione del beneficiario, che per gli imprenditori a rischio crisi rappresenta un rafforzamento della insequestrabilità e impignorabilità della polizza. Il beneficiario, infatti, acquisisce lo status di terzo in buona fede, e come tale diventa titolare di un diritto che va tutelato, anche se minore di età (in questo caso interviene il giudice tutelare).

Per chi non vuole sottoscrivere prodotti assicurativi, esiste una soluzione un po’ “artigianale” ma molto efficace per tutelare le disponibilità liquide dall’aggressione di terzi (così come da un prestito forzoso o da una patrimoniale, strumenti di cui si parla insistentemente), e cioè quella di costituire una Società Semplice (S.S.) nella quale conferire la liquidità, sotto qualsiasi forma (conti correnti, gestioni patrimoniali, fondi, titoli etc), donando poi la nuda proprietà delle quote a moglie e figli, i quali godrebbero di una franchigia di un milione ciascuno. All’apertura della successione, tra enne anni, le quote della società non vi rientreranno e diventeranno di proprietà piena dei precedenti nudi proprietari, con tutto ciò che vi è dentro.

Qualunque sia l’esigenza di protezione del patrimonio, è bene osservare una serie di suggerimenti e avvertenze utilissime ad evitare il c.d. “fai da te”, nonchè a compiere errori che potrebbero rivelarsi irreparabili. Infatti, alcuni strumenti di protezione, in realtà, non proteggono affatto, e bisogna starne alla larga. Per esempio, staccare assegni circolari e tenerli in un cassetto non serve a nulla (soprattutto quando “si fiuta il pericolo” di una possibile procedura e/o azione di responsabilità), perché il movimento di emissione è regolarmente registrato in anagrafe conti e, se l’assegno circolare non viene incassato, verrà poi gravato ugualmente dall’imposta. La detenzione di contanti e oro, inoltre, causa l’inversione dell’onere della prova, ed il giorno in cui si tireranno fuori i valori si dovrà dimostrare come sono stati ottenuti. L’oro, poi, è gravato da costi enormi di detenzione e vendita, che certamente supererebbero l’importo della eventuale imposta patrimoniale da pagare su di esso.

In definitiva, non esiste una soluzione unica. Abbiamo però una certezza: la crisi economica che ci porteremo dietro nel dopo-Covid produrrà danni di varia entità a tutte le categorie di clienti dei consulenti finanziari, in special modo agli imprenditori. Pertanto, posizionarsi sul corretto mix di suggerimenti descritti renderà più elevato il livello di protezione del patrimonio personale e familiare. E se prima era difficile, per l’imprenditore in bonis, comprendere l’utilità (ed il costo) di una protezione patrimoniale preventiva, oggi, con una norma che protegge proprio l’imprenditore che previene i problemi, tutto ciò dovrebbe essere meno complicato.

Imprenditori desiderosi di fondare una società a Londra? Via libera, nonostante la Brexit

Le elezioni in UK hanno dato una svolta definitiva al processo di uscita del Regno Unito dall’UE, ma niente paura: chi oggi è indeciso se costituire una LTD in UK, potrà farlo anche dopo, grazie anche alla tradizionale capacità degli inglesi di attrarre denaro e attività produttive dall’estero.

Sono lontani i tempi in cui avevi bisogno di un commercialista, una grande somma di denaro e la pazienza di un santo per costituire una società nel Regno Unito. Anche oggi, dopo il risultato elettorale che ha sancito l’ineluttabilità della Brexit (anche in versione “hard”), è possibile fondare una LTD (Limited Private Company, l’equivalente della SRL italiana) per poco più di di 10,00 sterline se si utilizzano i servizi online. Anzi, la nuova società potrebbe essere registrata e pronta per essere venduta lo stesso giorno della sua creazione.

Pensare che qualcosa possa cambiare in peggio nel dopo-Brexit è oggettivamente fuori luogo. Infatti, è molto probabile, piuttosto, che il Regno Unito si trasformi in un paese fiscalmente ancora più benevolo e accogliente di prima, a causa dei numerosi nodi da sciogliere (trattati commerciali da negoziare con un Trump vicino all’impeachment e l’indipendentismo scozzese alle porte) e  grazie anche al “traino” dell’Irlanda che, proprio in UE, garantisce una tassazione minima per le imprese al 15% (in UK è al 19%). Inoltre, si calcola che al momento circa 700.000 italiani siano residenti in Gran Bretagna e che, solo negli ultimi tre anni, 50.000 di essi abbiano costituito una LTD per esercitare la propria attività commerciale. Non sono da meno i tedeschi (49.000 nuove LTD solo nel 2018).

Esistono tre modi per costituire una società nel Regno Unito, ognuno dei quali ha un costo diverso ma tutti forniscono lo stesso risultato, ossia quello di registrare una società britannica presso la Companies House (registro delle imprese) ai sensi del Companies Act 2006. Ciò può avvenire utilizzando:

– un agente autorizzato dalla Companies House, che fornisce servizi di archiviazione anche online rapidi, sicuri e convenienti (da 15,00 a 149,00 sterline, a seconda del tipo di società da costituire e del numero dei soci da registrare);

– un commercialista (accountant), molto più caro (fino a 1.000,00 sterline) ma più adatto per via della possibilità di fare consulenza anche nella gestione fiscale successiva alla fondazione, e soprattutto perché potrà facilmente reperire una sede figurativa (obbligatoria per la registrazione) per la nuova azienda;

Companies House website

– il sito web della Companies House, semplice da utilizzare ma destinato a chi ha già una prova di residenza in UK da poter indicare nel form di richiesta. Costa 12,00 sterline, e la registrazione online avviene entro 48 ore completando il modulo di domanda IN01 utilizzando il servizio Web Incorporation;

– il servizio postale, ormai in totale disuso, che permette di compilare il modulo di domanda IN01 (stampato dal sito della Companies House) su carta e inviarlo per posta; costa 40,00 e richiede circa 8-10 giorni.

Il servizio online può essere utilizzato solo per costituire una LTD con statuto e articoli “a modello”, il che significa che non è possibile emettere più di una classe di azioni, utilizzare articoli modificati o personalizzati o registrare una società senza scopo di lucro.

Di norma, bastano dalle 3 alle 18 ore lavorative affinché la Companies House registri una nuova società, ma solo se sono stati compiuti tutti i passaggi preliminari, che vanno dalla redazione dei documenti alla prova di residenza all’estero (necessaria per la verifica anti-money-laundering, ossia antiriciclaggio) alla elezione di un indirizzo di residenza in UK, dove domiciliare la posta in arrivo dal Registro. Le aziende partner del registro inglese, di conseguenza, includono nel servizio offerto una revisione preliminare gratuita dello statuto (Articles of Association) e dell’atto costitutivo (Memorandum of Association) per verificare la presenza di errori e provvedono a rettificare e inviare nuovamente la domanda se viene respinta per qualsiasi motivo.

Oltre ai costi obbligatori previsti da ciascun tipo di procedimento, esistono due servizi opzionali molto richiesti. Il primo è un servizio di sede legale, che consente alle persone di utilizzare un indirizzo diverso da quello di casa nei registri pubblici, proteggendo così la propria privacy, e costa dalle 30,00 alle 50,00 sterline all’anno. Il secondo extra è l’acquisto di un indirizzo “di servizio” da un c.d. fornitore di indirizzi. Questo in genere costa da 20,00 a 30,00 sterline all’anno, ma è consigliabile diffidare dei prezzi bassi e rivolgersi a studi che, sebbene un po’ più cari (100 sterline l’anno circa) forniscono un servizio più accurato e affidabile (soprattutto per il successivo invio della posta presso la vostra sede legale. I due extra (sede legale e indirizzo di servizio) possono coincidere, ed in genere i fornitori di questi servizi offrono il pacchetto intero al di sotto delle 200,00 sterline all’anno.

Relativamente al tipo di società da costituire, poi, vi è maggiore flessibilità nello scegliere una società a responsabilità limitata (LTD). Queste pagano l’imposta sulle società a un’aliquota forfettaria del 19%, mentre i dividendi godono di una franchigia di 2.000 sterline e sono tassati da un minimo del  7,5% (per i contribuenti con aliquota di base, fino a 46.350,00 sterline di reddito) ad un massimo del 38,1%.

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Vale anche la pena ricordare che esiste la possibilità di compensare le spese aziendali con i profitti, e quindi ridurre ulteriormente le imposte dovute attraverso la deduzione delle spese consentite.

A monte di tutto, esistono vantaggi reputazionali che derivano dal fare attività commerciale come LTD registrata, perché essa ispira fiducia nei clienti, fornitori e potenziali investitori. Questi benefici derivano principalmente dal fatto che chiunque abbia a che fare con una società registrata è a conoscenza implicitamente degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal Companies Act 2006.

Infine, esiste un discreto “mercato” di società inglesi già costituite da qualche anno, messe in vendita con conto bancario aperto  e partita IVA (VAT Number) operativa, appetibili per quegli imprenditori che hanno raggiunto notevoli dimensioni di fatturato e desiderano entrare nel più breve tempo possibile nei mercati esteri facendo base su Londra.

La partita IVA in UK, infatti, non è un diritto-dovere, ma un privilegio che viene concesso solo ad attività commerciale (trading) effettivamente cominciata (con incassi e costi dimostrabili). Pertanto, rilevare una LTD già fornita di VAT è una scelta da valutare con attenzione.

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Aziende e fabbisogno finanziario: gli strumenti di indebitamento a bassa dipendenza bancaria

Se un progetto richiede mezzi finanziari straordinari, esistono forme di indebitamento che escono fuori dal sistema bancario tradizionale.

Il fabbisogno finanziario di un’azienda condiziona sempre le scelte circa le fonti di finanziamento a cui avere accesso. Allo stesso modo, diventa fondamentale calcolare il tempo lungo il quale tale fabbisogno dovrà essere distribuito, e programmare le scadenze di rimborso in base ai risultati attesi dai piani aziendali che hanno originato il fabbisogno.

In teoria, la forma di finanziamento ideale per qualunque impresa è l’autofinanziamento, che rafforza le potenzialità dell’azienda e le permette di finanziarsi con il capitale proprio (ed in particolar modo con i mezzi monetari non prelevati o non distribuiti tra i soci), nonchè di sostenere minori costi (interessi) durante la gestione.
La possibilità di autofinanziarsi è, quindi, un fondamentale elemento di indipendenza dalle banche, ma non è l’unico. Esistono, infatti, alcune forme di indebitamento, considerate “inusuali”, che sono legate sia alle fasi di startup, sia a quelle di rilancio dell’azienda nella fase “critica” della maturità; in entrambe le fasi si è strettamente dipendenti dal credito bancario, e l’indebitamento complessivo è elevato.
In generale, a parte l’autofinanziamento, il capitale di conferimento e i prestiti dei soci, i principali strumenti di indebitamento si differenziano a seconda del loro orizzonte temporale. In tal senso, possiamo avere:

  • Capitale di debito a breve termine, e cioè apertura di credito in conto corrente[1], sconto di portafoglio[2], anticipazione bancaria[3], factoring[4] e commercial paper[5].
  • Capitale di debito a medio e lungo termine, ossia mutui[6], obbligazioni[7], linee di credito[8], leasing, finanziamenti strutturati e project financing.

La maggioranza di questi strumenti di debito fa parte dell’offerta bancaria, ed il ricorso ad essa determina un’elevata dipendenza del ciclo economico aziendale dalle banche.
Per l’impresa in grado di generare flussi di cassa costanti esiste, come vedremo nelle pagine successive, un piccolo – ma importante – gruppo di operazioni in grado di limitare fortemente il ruolo della banca, ridurre considerevolmente i costi dell’indebitamento e permettere l’accesso diretto al mercato dei capitali per acquisire risorse finanziarie.
Pertanto, in base al diverso grado di “dipendenza bancaria” che ciascuna operazione conferisce al ciclo di vita dell’impresa, possiamo riclassificare l’offerta di credito alle aziende nel modo seguente:

  • strumenti di indebitamento con elevata dipendenza bancaria,
  • strumenti di indebitamento con moderata dipendenza bancaria,
  • strumenti di indebitamento con dipendenza bancaria nulla.

Alla prima appartengono certamente le aperture di credito in conto corrente, le anticipazioni bancarie, le linee di credito, i c.d. crediti di firma ed i mutui di qualunque tipo e tasso.
Delle seconde fanno parte il factoring, il leasing[9] finanziario (ossia il leasing che prevede la cessione del bene al locatore alla fine del periodo), il leasing operativo (nessuna cessione), il leasing immobiliare, il lease back[10]. Il moderato grado di dipendenza bancaria di questo gruppo di operazioni si spiega con la circostanza che quasi tutte le società di leasing, pur avendo budget e criteri di acquisizione commerciale propri, appartengono a gruppi creditizi dei quali, quasi sempre, adottano la policy, e con i quali condividono il sistema informativo sul cliente-azienda, in ciò determinando un basso grado di indipendenza dalla capogruppo. Alla seconda categoria appartengono anche i finanziamenti strutturati[11], come il leverage o il management buyout.
Infine, della terza categoria fanno parte il project financing[12] (destinato però a finanziare per lo più opere pubbliche con l’intervento anche di privati) e le obbligazioni. A queste dovrebbe aggiungersi la quotazione in borsa e la creazione del c.d. flottante di azioni, ma di questo formidabile strumento di ingresso nel mercato dei capitali ci occuperemo in futuro, preferendo concentrarci al momento sulle aziende non quotate e sui mini-bond.
I finanziamenti strutturati possono rientrare, a seconda dell’origine dei finanziamenti, nella terza categoria allorchè, anziché una banca, ad intervenire è una società che gestisce in maniera autonoma fondi di investitori privati e/o istituzionali e li investe in partecipazioni rilevanti (ma di minoranza, normalmente non superano il 40%) nel capitale di società in fase di startup (Venture Capital) o in fase di rilancio (Private Equity) con progetti credibili e profittevoli.
In entrambi i casi, l’acquisizione di partecipazioni significative avviene in un’ottica di medio e lungo termine, finalizzata al raggiungimento di una forte plusvalenza sulla vendita delle azioni delle società partecipate che, senza quei capitali, non sarebbero capaci di accelerare la propria crescita.
Il private equity può anche essere impiegato per risolvere problemi connessi con la proprietà di un’impresa o con il passaggio generazionale dai patrimonials©[13] ai millennials[14]. Inoltre, può diventare lo strumento privilegiato per la realizzazione di operazioni di buy out effettuate dai manager della stessa azienda.
Un ulteriore vantaggio deriva dalla disponibilità di competenze che l’investitore di private equity mette a disposizione dell’impresa per il raggiungimento dei suoi obiettivi di crescita, in particolare i contatti e le collaborazioni con imprenditori dello stesso o di altri settori.
La statistica ci dice che, grazie al severo controllo di gestione che consegue alla partecipazione di investitori istituzionali nel capitale delle imprese da finanziare, i risultati economici sono superiori rispetto ad altre realtà aziendali, apportando un beneficio anche a livello di sistema.

[1] contratto con il quale una banca, a fronte di un tasso di interesse normalmente elevato, si impegna a tenere a disposizione di un cliente una data somma di denaro (fido) per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
[2] contratto con il quale un’azienda di credito anticipa al cliente, previa deduzione di interessi meno elevati, l’importo di un credito non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine del credito stesso.
[3] contratto attraverso il quale una banca concede un prestito a un cliente contro pegno su determinati valori quali titoli mobiliari, merci o titoli rappresentativi di merci e titoli di credito in genere.
[4] contratto con il quale un soggetto (factor) assume per conto di un’impresa l’amministrazione di alcuni o di tutti i suoi crediti nel corso della sua attività. Il factor viene remunerato con una percentuale del credito gestito.
[5] Chiamata anche cambiale finanziaria, è un titolo di credito al portatore contenente la promessa dell’emittente (solitamente un’impresa di elevata solidità finanziaria) di pagare una data somma alla scadenza indicata nel titolo (in media 90-120 giorni).
[6] Contratto con il quale una banca concede all’azienda, a fronte di una remunerazione sotto forma di interesse annuo, una somma di denaro garantita da ipoteche e/o fideiussioni e/o deleghe tributarie e/o mandati irrevocabili all’incasso o altri privilegi speciali.
[7] modalità di finanziamento esterno a medio e lungo termine riservata solamente alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, le quali, a fronte di un’unica operazione di investimento, corrispondono ai sottoscrittori un interesse annuo, semestrale o trimestrale il cui ammontare è commisurato al valore nominale del titolo ed è stabilito a priori all’atto dell’emissione.
[8] Somma concessa in prestito da una banca e associata ad un conto corrente aziendale, utilizzabile in un’unica o in più soluzioni e rimborsabile secondo modalità e tempi previsti contrattualmente. Le linee di credito possono essere “stand by” (ammontare e scadenza predeterminati), “Evergreen” (ammontare predeterminato, scadenza indeterminata), “Di gruppo” e “Swing Line” (per le Holding).
[9] Contratto attraverso il quale un’azienda (o un privato) assume in locazione un bene acquistato da una società di leasing, alla quale verrà corrisposto un canone di locazione e, alla fine del periodo pattuito, una somma per il riscatto del bene (che può anche essere lasciato alla stessa società di leasing).
[10] Contratto attraverso il quale il proprietario del bene lo cede alla società di leasing, ne rimane utilizzatore pagando un canone di locazione e, alla fine del periodo, lo riscatta.
[11] Si tratta di finanziamenti non standard la cui erogazione dipende strettamente dalla capacità dei flussi di cassa di restituire il debito contratto dai soggetti che hanno acquistato l’azienda.
[12] Strumento con cui si finanzia esclusivamente un progetto, i cui flussi di cassa serviranno a restituire il debito ai creditori. Questi, in caso di insolvenza, potranno rivalersi esclusivamente sugli attivi generati dal progetto, e non su tutti gli attivi dell’intero gruppo imprenditoriale.
[13] Individui in fascia d’età compresa tra 45 e 70 anni, detentori di un patrimonio mobiliare/immobiliare pari ad almeno 750.000,00 euro, utilizzatori di tecnologia per motivi legati quasi esclusivamente alla sfera lavorativa.
[14] Individui in fascia d’età compresa tra 30 e 45 anni, per lo più cresciuti nelle famiglie dei patrimonials, esercenti libera professione o nuova imprenditoria, utilizzatori simbiotici di tecnologia in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana.

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