L’educazione finanziaria nelle scuole sembra un fatto ormai ineluttabile, ed i consulenti finanziari potrebbero fare la loro parte grazie alla esperienza maturata sul campo da decenni.
Con il decreto-legge del 23 dicembre 2016, n. 237, convertito nella legge del 17 febbraio 2017, n. 15 (“Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”), è stato sancito l’avvio di una strategia nazionale per l’educazione finanziaria, di cui francamente si sentiva la mancanza.
Si tratta di un’occasione unica per colmare il divario culturale che ci divide (come in altri ambiti) dai paesi più virtuosi. Infatti, il tempo ci ha restituito costantemente uno scenario di utenti italiani poco avvezzi all’autonomia nelle scelte di investimento perchè impreparati fin da piccoli a qualunque approccio verso la materia. In Cina, per esempio, i primi rudimenti di economia e finanza vengono impartiti dall’età di otto anni, ed in molti paesi di lingua anglosassone a partire dai dieci.
Non deve sorprenderci, pertanto, come nel nostro Paese, all’analfabetismo finanziario, abbia fatto sempre eco l’utilizzo di una comunicazione al limite della incomprensibilità, a fronte di servizi che, essendo “per natura” complicati, avrebbero richiesto l’utilizzo di messaggi semplici e accessibili, come si faceva un tempo anche da noi, quando gli italiani andavano in banca per fruire di servizi semplici (mutui per acquistare la casa, prestiti cambializzati, prelievi e versamenti di contanti…), che tutti comprendevano bene, e l’accredito dello stipendio sul conto corrente, in un’epoca in cui gli impiegati pubblici si recavano ancora in Banca D’Italia per prendere lo stipendio i contanti, era già qualcosa di rivoluzionario.
Oggi il contesto è radicalmente cambiato, e si è preteso dagli utenti tricolore che all’analfabetismo finanziario venisse accoppiato quanto di più tecnologico si sia prodotto negli ultimi quindici anni: home banking, robo-advisor e risparmio gestito.
E’ chiaro che, chi ha un’età superiore a 60 anni, non ci capisce più niente.
La c.d. MiFID II, pertanto, introducendo l’obbligo di informare gli utenti in maniera più trasparente (soprattutto in relazione ai costi dei servizi di investimento), ha aperto un vaso di Pandora, che coinvolge necessariamente il tema dell’informazione finanziaria generalizzata, di cui la legge del 17 febbraio 2017, n. 15 ne è diretta espressione. Infatti, negli intenti del Legislatore, particolare attenzione verrà data al ruolo delle scuole in materia di educazione finanziaria, e la scuola costituirebbe certamente un canale privilegiato per veicolare le conoscenze e competenze di educazione finanziaria, dal momento che essa consente di raggiungere una vasta fascia della popolazione di ogni ceto sociale, e favorisce la trasmissione di sapere all’interno del nucleo familiare.
Notevoli, infatti, sarebbero i benefici “indiretti” dell’Educazione Finanziaria curriculare nelle scuole, nella misura in cui anche gli stessi figli potrebbero trasmettere ai genitori, in un processo di comunicazione dal basso verso l’alto, una maggiore attenzione ai temi della finanza elementare. Come? E’ semplice: attraverso i normali compiti di cura; aiutare i propri figli in esercizi di scuola che riguardano la finanza porterà a trasmettere anche all’adulto molti concetti che, nella maggior parte dei casi, egli conosce ma non ha mai razionalizzato.
E dove non arrivano i genitori, chi potrebbe assumere un ruolo di educatore finanziario prossimo alle famiglie?
Non abbiamo alcun dubbio: i consulenti finanziari più esperti potrebbero colmare un vuoto notevolissimo in un lasso di tempo piuttosto breve, affiancandosi ai docenti in lezioni programmate a cui gli alunni (anche delle medie inferiori) potrebbero partecipare con il giusto coinvolgimento degli insegnanti.
Infatti, nelle scuole l’Educazione Finanziaria stenta proprio ad arrivare e ad essere accettata come materia curriculare; e se da un lato i docenti si mostrano aperti alla novità, dall’altro risulta difficile coinvolgere i genitori degli alunni, i quali, attraverso l’esperienza scolastica dei figli, potrebbero beneficiare anche loro di questa specifica formazione. Inoltre, l’arrivo della MiFID II, con il suo carico di migliaia di norme ai più incomprensibili, rischia di rivelarsi sterile, confermando una legge scolpita nella Storia: a nulla vale aumentare e perfezionare i sistemi di controllo sull’attività degli intermediari se poi, parallelamente, non si fa nulla per aumentare la competenza degli utenti.
Presto, però, le cose potrebbero cambiare, ed i consulenti finanziari/patrimoniali potrebbero trovare persino conveniente lavorare gratuitamente per le scuole della propria città, costruendo attorno a loro una immagine di “educatori” legittimamente conquistata sul campo, negli ultimi venti anni, già con gli adulti. Rispetto a questi ultimi, oggi i giovani si trovano a dover fronteggiare situazioni di vita più impegnative di quelle vissute, alla stessa età, dai propri genitori, e chi si confronta con le nuove generazioni di clienti già conosce come essi siano molto attenti a costi e rendimenti, e tralasciano del tutto l’analisi dell’orizzonte temporale in funzione degli obiettivi.
Pertanto, più che non rinviabile, l’educazione finanziaria nelle scuole sembra un fatto ormai ineluttabile dal momento che oggi comincia ad esistere una domanda di Educazione Finanziaria proprio da parte dei millennials e di una larga fascia di c.d. patrimonials (ossia i genitori dei millennials).
Probabilmente, la fine dell’”era della complicazione” da parte dell’industria del risparmio è già stata decretata, ed entro cinque anni (sette, al massimo) gli attori dell’Offerta (cioè le banche e le case d’investimento) dovranno farsi guidare dalla Domanda, lavorando molto sulla semplificazione dei servizi finanziari in funzione di una ritrovata economicità.
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Anche il patrimonio immobiliare, a cominciare dall’abitazione familiare, viene travolto in questa tempesta perfetta, e lascia dietro di sé strascichi durevoli. Infatti, nel caso di una coppia di patrimonials©
Ebbene, in una famiglia ben patrimonializzata non ci saranno grosse difficoltà a reperire un’abitazione per colui che dovrà uscire da quella familiare, ma non è questo il punto. Il punto è, che a causa dei costi aggiuntivi che deve sostenere il coniuge fuoriuscito, il sodalizio familiare – quello i cui interessi l’Ordinamento dovrebbe preservare – subisce un primo impoverimento patrimoniale a danno delle successive generazioni. In più, in tema di assegnazione della casa coniugale, neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge. La circostanza è piuttosto grave; infatti, l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà, e assume nel tempo i contorni di una espropriazione forzata, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto risarcimento economico.
In tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’espropriazione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, diretto a sottrarre al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio, al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta la proprietà) di un bene. Quest’ultimo è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un c.d. potere ablatorio, sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene, mobile o immobile, a motivo del superiore interesse pubblico, contro un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.
1. tra i coniugi, al momento del divorzio, non è ancora sorto alcun rapporto di debito o di credito non onorato che consenta di procedere ad un procedimento di esecuzione e ad una espropriazione immobiliare forzata;
3. nonostante uno dei coniugi venga privato per lungo tempo dell’utilizzo di un proprio bene, non è prevista alcuna forma di indennizzo, per cui non può parlarsi di requisizione;
Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie giuridica ricorra e si alimenti, per così dire, del supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non è neanche concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni e spesso all’estero per frequentare le università (se non addirittura già indipendenti economicamente), nè si ravvede, in caso di presenza di minori, i motivi di diritto che determinino la necessità di dover allontanare soltanto uno dei due genitori, e non entrambi, facendoli alternare all’interno della casa per garantire una paritetica cura dei figli e, contestualmente, un paritetico godimento del bene.


















