Maggio 31, 2026
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PROFESSIONISTI

La protezione del patrimonio familiare. Conferire gli immobili in una società di persone

Attraverso una S.a.s. è possibile pianificare e gestire le dinamiche di passaggio generazionale del patrimonio. Ma occhio alle imposte di registro

Il conferimento dei propri cespiti all’interno di una società di persone, oggi, costituisce una delle migliori forme di “blindatura preventiva” del proprio patrimonio immobiliare.

Sia la S.n.c che la S.a.s. godono di un’ampia marginalità di organizzazione interna ed esterna, ed il creditore personale di un socio non potrà pretendere la liquidazione coattiva della sua quota sociale finché dura la società. Inoltre, attraverso il particolare funzionamento della s.a.s., è possibile pianificare e gestire le dinamiche del passaggio generazionale soprattutto nei casi in cui vi siano dei componenti della famiglia interessati all’amministrazione della società (ed assumono la qualifica di soci accomandatari – illimitatamente responsabili), ed altri che non lo sono (ossia i soci accomandanti – limitatamente responsabili).

Alcune sentenze di merito ed il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte chiariscono l’attuale orientamento dei tribunali verso le pretese dei creditori particolari del socio di una s.n.c. o di una s.s.. Ad esempio, il Tribunale di Rimini (sentenza del 12 maggio 2016) ha stabilito che “….va confermato l’orientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02)….”.

Inoltre, secondo l’art. 2305 del cod. civ., il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest’ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, neppure se prova che gli altri beni dello stesso risultino insufficienti a soddisfarlo. Pertanto, soltanto dopo aver terminato la fase di liquidazione della società, ed una volta assegnata la quota di spettanza ai singoli soci, sarà possibile per il creditore personale del socio far valere i propri diritti su quanto assegnato al proprio debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2609/76).

Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata. Questo perchè il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del socio effettivo con il creditore o con un terzo soggetto, e ciò costituirebbe una modifica che confligge con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991).

A tale la regola generale dell’insequestrabilità delle quote societarie si può ovviare solo nel caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, per cui sarà bene non dimenticare di non inserire mai questa previsione.

In relazione al conferimento degli immobili ed alla determinazione del reddito, è interessante effettuare un confronto tra le società di persone e l’istituto del Trust. La società semplice, per esempio, all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa. Nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore di perizia, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria. Il trust, all’atto di conferimento, sconta invece l’imposta di donazione con l’aliquota ridotta (sebbene l’Autorità Finanziaria si sia ostinata, fino al nuovo pronunciamento della Cassazione, a pretendere l’applicazione di un’aliquota all’8 per cento), e nel caso di conferimento di immobili il risparmio è notevole.

Pertanto, a prima vista sembrerebbe più conveniente conferire gli immobili in un Trust, ma le sue caratteristiche peculiari, rispetto a quelle di una società, richiedono un esame più approfondito.

 

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La difesa del patrimonio dei proprietari immobiliari: holding di famiglia e Trust

Le società-holding e i trust, grazie alla loro particolare natura giuridica, costituiscono una buona protezione degli immobili conferiti.

Abbiamo già visto come conferire gli immobili di famiglia all’interno di una società di persone (tipicamente, una c.d. società immobiliare, sotto forma di S.n.c. o S.a.s.) offre il vantaggio di segregare i cespiti in quote societarie che sono di fatto impignorabili per tutta la durata della società (in genere alcuni decenni).

In ordine al conferimento di beni immobili all’interno di società di capitali, queste espongono l’azienda di famiglia a costi di gestione più alti delle società di persone, ed a dinamiche gestionali ben più complesse, ma i soci sono limitatamente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società.

Una soluzione interessante, che sintetizza le prime due, potrebbe essere quella rappresentata dalla costituzione di una S.n.c. (o di una S.a.s.), nella quale far confluire gli immobili di proprietà della famiglia, e la costituzione di una holding di famiglia (ad es. sotto forma di S.r.l.) che a sua volta detiene una partecipazione rilevante nella società di persone. La holding (molto diffusa in Italia sotto forma di società in accomandita per azioni), diventa così una società detentrice di partecipazioni controllata dai componenti della famiglia, avente lo scopo di tutelare il patrimonio e garantire un adeguato passaggio generazionale.

Del Trust abbiamo parlato già nell’articolo in cui ci siamo occupati del passaggio generazionale dell’azienda. Questo strumento di tutela ha fatto ingresso nel nostro Ordinamento nel 1989, in occasione della ratifica della Convenzione de l’Aja.

In un Trust, una o più persone (i c.d. disponenti) trasferiscono i propri beni nella disponibilità di un Trustee, ossia un soggetto esterno, il quale assume l’obbligo di  amministrarli nell’interesse di alcuni beneficiari ben individuati o per una finalità determinata.

Il Trust, pertanto, può essere utilmente impiegato per affrontare le problematiche tipiche della famiglia di diritto ed anche di quella di fatto; può servire per tutelare particolari soggetti (es. disabili) all’interno della famiglia, così come essere utilizzato per trasmettere semplicemente la ricchezza familiare (es. alla morte del disponente o dei disponenti, se previsto espressamente dall’atto costitutivo).

Vale la pena mettere a confronto il Trust con una società di persone, per verificarne l’efficacia nei conferimenti immobiliari in società di persone. Nella società semplice, nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9% del valore, salva la possibilità di operare in quasi esenzione di imposta a seconda della natura dei beni conferiti. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività (mutuo, ad esempio) accollate alla società conferitaria.

Il trust invece, all’atto del conferimento, sconta l’imposta di registro in misura fissa e ridotta, sebbene l’Autorità Finanziaria abbia insistito (fino al recente e definitivo pronunciamento della Cassazione) a fare applicare l’aliquota dell’8 per cento (ma la base imponibile del tributo era individuata nel valore catastale del bene e non nel valore venale); pertanto l’ammontare dell’imposta sarà notevolmente inferiore.

Ancora per poco, probabilmente. Infatti, riteniamo che l’imminente la revisione dei valori catastali come base imponibile per le imposte colpirà ineluttabilmente anche l’istituto del Trust, il quale, nel corso degli anni, è stato gradualmente ridimensionato nella giurisprudenza dei tribunali di merito (e dalle leggi di stabilità) per via del suo passato utilizzo ritenuto fin troppo “intensivo” nelle problematiche di natura fiscale.

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Tutela del patrimonio familiare e vincolo di destinazione: maneggiare con cura. Revocatorie sempre in agguato

Il vincolo di destinazione diviene pienamente efficace trascorsi cinque anni dalla sua trascrizione. Finalità, buona fede e precisione sono elementi fondamentali per fronteggiare un’azione revocatoria in tribunale.

Il vincolo di destinazione è la traduzione, prevista dal nostro Ordinamento, della volontà di un soggetto che intenda vincolare un immobile o un bene mobile registrato a beneficio di una persona meritevole di tutela. In particolare, la qualifica della persona non ha alcuna importanza, prevedendo tale istituto giuridico la prevalenza della finalità che con il vincolo del bene si intende garantire al beneficiario.

Le caratteristiche di quest’ultimo, infatti, contano molto: più la persona può considerarsi un soggetto debole (es.: portatore di handicap, soggetto anziano con basso reddito, cinquantenne senza più occupazione né titoli di studio), più la finalità di tutelarla mediante il vincolo sul bene e sui suoi frutti è efficace, determinando la difficoltà – e spesso l’impossibilità – dei creditori di poter aggredire quella parte di patrimonio così vincolato.

Ma è sempre così? Non esattamente.

Innanzitutto, in tutti i casi in cui il creditore (es. la banca che ha concesso un mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di quell’immobile che si vuole vincolare) si ritiene pregiudicato dalla costituzione del vincolo sul bene, può agire esecutivamente (articolo 2929-bis Codice Civile) procedendo al pignoramento, senza dover chiedere prima la revocatoria ordinaria, a condizione che il vincolo sull’immobile non sia stato apposto oltre un anno prima dell’inizio della esecuzione (fa fede la data del precetto di pagamento).

Tutela del patrimonio

Inoltre, così come per il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione diviene pienamente efficace trascorsi cinque anni dalla sua trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari. Pertanto, il creditore potrà aggredire l’immobile, tramite azione revocatoria ordinaria, per cinque anni dalla data di perfezionamento del vincolo, ma dovrà riuscire a dimostrare che il vincolo è stato apposto al fine di sottrarre il bene alla sua esecuzione. A ben vedere, si tratta di un “processo alle intenzioni” che il creditore farà bene ad azionare nei momenti immediatamente successivi all’apposizione del vincolo, dal momento che le sue deduzioni sull’intento fraudolento del debitore si indeboliscono inesorabilmente (sebbene non perdano efficacia) con il trascorrere dei cinque anni.

In ogni caso, l’elemento fondamentale di questo istituto giuridico è quale sia il fine meritevole di tutela. Sul punto, i notai, ossia i soggetti che dovrebbero in prima istanza valutare la meritevolezza del fine, si sottraggono generalmente dal farlo, scaricando sull’istitutore del vincolo ogni responsabilità e limitandosi a verificare che il fine non sia contrario alla legge.

In generale, al fine di suggerire delle elementari linee guida sullo strumento del Vincolo di Destinazione, secondo la dottrina più diffusa il fine non deve essere “vago” (es. soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare) e deve essere di natura solidaristica e/o di carattere sociale (es. nei casi di un bene di interesse artistico quello di salvaguardare il patrimonio culturale). Negli ultimi anni, però, la pratica si è discostata dalla dottrina, rivelando la diffusione di vincoli destinatori perfezionati sulla base del semplice vantaggio che il beneficiario trarrebbe dal vincolo (es. vincolare un immobile al figlio neo-maggiorenne fino al raggiungimento della sua indipendenza economica), in ciò mettendo a rischio il bene ogni qual volta un giudice deve decidere sulla efficacia dell’atto su una eventuale istanza dei creditori.

Un altro aspetto da tenere in attenta considerazione è quello della eventuale simulazione azionata dal debitore: il bene vincolato deve essere oggettivamente destinato alla finalità solidaristica di cui dovrà godere il beneficiario, e qualunque ”confusione” in merito alla effettiva destinazione (es. il professionista che appone un vincolo sull’immobile a favore del figlio portatore di handicap ma continua ad avere lì il proprio studio) costituirà motivo di nullità del vincolo.

Infine, è bene precisare che il vincolo “a sé stessi”, mancando dell’elemento della terzietà, è da considerarsi nullo.

Più efficaci, invece, i vincoli istituiti a favore dei figli minori nei casi di separazione dei coniugi. Così si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza n. 299/2015), ritenendo valido, in luogo dell’assegno da corrispondersi all’ex coniuge per il mantenimento dei figli, l’apposizione di un vincolo a loro favore per l’utilizzo del medesimo e dei suoi frutti. Il giudice ha ritenuto che i figli in questo modo erano maggiormente garantiti rispetto alla corresponsione dell’assegno.

In conclusione, affinché il vincolo di destinazione regga alle censure del giudice, occorre che:

a) l’interesse sia meritevole;

b) lo scopo perseguito deve essere specifico e lecito;

c) i mezzi destinati allo scopo dovranno essere congrui rispetto all’interesse perseguito.

Rispetto a quest’ultimo punto, vincolare una grande villa padronale con parco e piscina potrebbe non reggere alle istanze dei creditori neanche se a dover essere tutelato è persino una persona portatrice di handicap.

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Responsabilità professionale e tutela del patrimonio del medico: 35.000 richieste di risarcimento ogni anno

Se il medico non agisce preventivamente per mezzo della pianificazione patrimoniale, ogni azione tardiva volta alla tutela dei propri beni diverrà inefficace in giudizio.

In tema di responsabilità medica, ogni anno oltre 35.000 azioni legali vengono intentate da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità, coinvolgendo un numero altrettanto elevato di medici e sanitari. Pertanto, nonostante il 95% delle denunce penali sia destinato a risolversi in un nulla di fatto, i procedimenti legali in sede civile sono in costante aumento, e circa un terzo di questi procedimenti “va a segno”, generando risarcimenti piuttosto onerosi in capo al medico la cui responsabilità viene accertata.

La tendenza ad addebitare alla negligenza dei medici qualunque evento che colpisca gli utenti è certamente il risultato di un onda lunga generata negli anni ’90, allorquando l’assenza di una legislazione che chiarisse i termini della responsabilità professionale e della colpa medica aveva fatto aumentare a dismisura i procedimenti e, conseguentemente, i costi delle assicurazioni sul rischio.

La legge n.24 (c.d. Gelli/Bianco) del 2017, e soprattutto una serie di pronunciamenti di merito e legittimità della Giurisprudenza hanno portato un po’ di chiarezza. Relativamente al riparto dell’onere probatorio (Corte appello Milano sez. II, 15/02/2019, n.698), per esempio, si è stabilito che nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale: uno relativo all’evento dannoso e l’altro relativo all’impossibilità di adempiere. Il primo (evento dannoso) deve essere provato dal danneggiato, mentre il secondo (impossibilità di adempiere) deve essere provato dal danneggiante nel caso in cui il danneggiato sia riuscito a provare l’evento dannoso. Pertanto, mentre il danneggiato dovrà provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario, il danneggiante dovrà provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione.

In tal modo, ognuna delle parti ha oggi un ruolo ben delineato da interpretare nell’ambito del giudizio (civile o penale), e questo restituisce equilibrio in un momento storico molto delicato per la Sanità italiana, che a seguito dei tagli ventennali di spesa pubblica ha ridotto significativamente l’offerta e, in troppi casi, la qualità del servizio sanitario.

Responsabilità medica

Responsabilità medica

Il clima di sfiducia degli utenti verso tutto il sistema sanitario, che si traduce in numerosi casi di aggressione fisica nei P.S. (dove a fronte di 50 pazienti in attesa, in condizioni anche serie, operano mediamente due soli medici), ha creato l’insorgenza di un loro meccanismo di difesa conosciuto come “medicina difensiva”, cioè la richiesta di un numero eccessivo di esami e accertamenti, al fine di evitare l’assunzione di eccessiva responsabilità; il costo di questa pratica è stato stimato in più di 11 miliardi di euro l’anno.

Pertanto, a meno che la Politica non segni un deciso cambio di rotta, interrompendo la dinamica dei tagli ai posti-letto e restituendo motivazione e dignità al personale sanitario, questa tendenza pare sia destinata ad aumentare.

Dal punto di vista patrimoniale, i medici che vengono colpiti dai procedimenti risarcitori, una volta conclamata la propria responsabilità, finiscono con l’essere esposti al rischio di vedersi bloccare (o di perdere) tutti i propri beni a seguito di un sequestro preventivo o di altre iniziative messe in atto da chi si ritiene danneggiato, ed ogni azione tardiva volta alla tutela di quel patrimonio diverrà inefficace a causa, appunto, della strumentalità con cui essa è stata effettuata.

Le assicurazioni mediche, poi, spesso non riescono a coprire tutti i rischi. E’ fondamentale, quindi, che ciascun medico agisca preventivamente, tutelando sé stesso ed i propri familiari prima dell’insorgenza di un problema, e non dopo (è sufficiente la ricezione anche di una semplice diffida per eliminare o affievolire la buona fede di fonte al giudice). Una giusta prevenzione può essere attuata efficacemente attraverso la pianificazione patrimoniale, che è un procedimento semplice, messo in atto con il necessario ausilio di esperti professionisti, grazie al quale una eventuale e futura azione risarcitoria da parte di un terzo potrà essere ricondotta ad una sola parte del patrimonio (o a nessuna parte di esso), e non all’intero.

Il costo di tale consulenza, nonostante può coinvolgere anche quattro figure professionali (notaio, avvocato, commercialista e consulente finanziario) è enormemente più basso di quello derivante dal blocco dei mezzi operato a seguito di un giudizio civile o penale, in occasione dei quali soltanto le parcelle di avvocati e periti possono raggiungere la cifra di 20.000 euro (N.B. solo per il primo grado di giudizio), ed il risarcimento medio riconosciuto al danneggiato è pari a circa 90.000 euro.

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Lo studio delle polizze assicurative per il medico: al bando quelle che costano poco

In caso di responsabilità medica, una copertura assicurativa insufficiente avrà effetti gravi sul professionista e sulla propria famiglia. Necessario adottare anche strumenti non assicurativi di difesa del patrimonio

Una polizza assicurativa sui rischi professionali va stipulata tenendo conto del criterio di rispondenza delle sue coperture alle esigenze specifiche del medico. Il suo studio, pertanto, richiede molta attenzione su alcuni aspetti fondamentali.

Il primo è il suo massimale, cioè il massimo esborso che la compagnia assicurativa è disposta a pagare in caso di sinistro. L’ambito professionale dei medici coinvolge la salute e la vita del paziente, per cui i massimali inferiori al milione di euro sono da ritenersi del tutto inadeguati.

Se il medico è un libero professionista o lavora con attività extra-muraria, è necessario sottoscrivere una polizza che copra la colpa professionale senza alcuna limitazione. Tale copertura prevede un costo annuo piuttosto elevato e, per molti medici, poco sostenibile, per cui l’offerta delle compagnie assicurative ha incontrato una forte domanda di polizze che, in cambio di un costo accessibile, garantiscono coperture limitate. Se così deve essere, allora, è più che ragionevole effettuare anche un approccio concreto verso gli strumenti non assicurativi di protezione del patrimonio.

Il secondo elemento da considerare è la franchigia, ossia l’importo fisso che in caso di sinistro resta a carico dell’assicurato. A nostro modo di vedere, per realizzare una prima tutela patrimoniale, qualunque soluzione che preveda una franchigia non è accettabile, anche se riduce di molto il premio annuale da pagare.

Uguale opinione è da esprimersi sui c.d. scoperti, ossia una sorta di franchigia che grava in misura percentuale sul danno a fronte di un premio annuo ridotto. Per chiarire il problema, è meglio affidarsi ad un esempio: se la franchigia è pari al 10%, ed il danno per cui il medico è chiamato in causa vale un milione di euro di risarcimento, 100.000 euro rimarranno a suo carico.

Ancora, vanno valutate le eventuali esclusioni dalla copertura, come quelle relative alla mancata acquisizione o al vizio del consenso informato, alla mancata o difforme compilazione della cartella clinica, ai fatti già noti al momento della stipula della polizza, ai casi di sospensione e radiazione dall’albo professionale, oppure alla mancata rispondenza del risultato per interventi con finalità estetiche.

La tutela legale del medico, poi, è da tenere in grande considerazione. Generalmente, infatti, le compagnie impongono i propri legali, che – probabilmente – faranno prima gli interessi della compagnia e poi, qualora le esigenze coincidano, quelli del medico, il quale invece dovrebbe poter scegliere di persona il proprio legale e il proprio perito di parte. Pertanto, è sempre consigliabile sottoscrivere una polizza di tutela legale che preveda espressamente la copertura economica preventiva in caso di contenzioso penale (sempre escluso dalla polizza di responsabilità civile professionale). Infatti, alcune compagnie offrono polizze che, a fronte di premi molto contenuti, prevedono la liquidazione dell’indennizzo solo alla fine del terzo grado di giudizio, costringendo il medico ad anticipare tutte le spese e, visti i tempi lunghi della Giustizia, a far fronte per lungo tempo con il proprio patrimonio personale.

Facendo esperienza degli eventi accaduti a molti medici, sempre più ospedalieri scelgono comunque la copertura assicurativa prevista per la libera professione. In questo modo, infatti, sia pur gravati da un maggior costo, essi si sentiranno più sereni nello svolgimento di qualsiasi attività sanitaria, come i casi di sostituzione o quelli di guardia medica. Ma anche per la tutela dalle attività svolte a titolo gratuito (volontariato) o ad amici e parenti.

Relativamente al c.d. Massimale Aggregato, questa particolare forma di copertura consiste non in una polizza individuale (che copre un solo medico), ma in una polizza collettiva (che copre, cioè, un gruppo di assicurati con un unico massimale); la si può trovare facilmente nelle convenzioni stipulate da sindacati e associazioni, ma conviene starne alla larga: il massimale che viene messo a disposizione è condiviso da tutti gli assicurati, per cui può accadere che un sinistro molto grave di un solo professionista esaurisca tutto il massimale previsto, e tutti gli altri si ritrovino assolutamente scoperti per l’anno in corso.

Inoltre, è bene ricordare che, nelle strutture sanitarie, la responsabilità in caso di danno non è mai di una singola persona, bensì ripartita tra il medico, gli infermieri e la stessa struttura. In alcuni casi, poi, se un’infermiera arreca danno ad un paziente, ne risponde anche il medico di turno. Questa categoria di responsabilità si chiama Solidale, e la maggioranza delle assicurazioni non la copre.

Oggi tutte le assicurazioni di responsabilità civile professionale per i medici sono in regime “claims made” (in italiano: a richiesta fatta); questo vuol dire che il medico è coperto solo se il danno e la conseguente richiesta di risarcimento avvengono durante il periodo di efficacia della polizza. Purtroppo, tra l’attività sanitaria che ha causato il danno ed una eventuale richiesta di risarcimento possono passare anche degli anni. Per garantirsi dai danni commessi prima della stipula della polizza l’assicurazione deve necessariamente avere la garanzia pregressa, e cioè una clausola che copra i rischi con validità retroattiva (anche in caso di sostituzione di una vecchia polizza con quella di un’altra compagnia); in caso contrario il medico rischia di rimanere scoperto nonostante abbia pagato regolarmente il premio.

In definitiva, questa serie di elementi dovrebbe scoraggiare un medico a sottoscrivere con leggerezza una polizza dal costo conveniente, oppure a ritenere che il solo strumento assicurativo, per quanto costoso e completo, sia sufficiente a tutelare il suo patrimonio. Un approccio superficiale sul tema, infatti, nasconde delle insidie che, in assenza di altri strumenti di difesa patrimoniale preventiva, avranno effetti tangibili e irreversibili sul tenore di vita del professionista e della propria famiglia.

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La responsabilità professionale medica, la medicina difensiva ed i rischi patrimoniali del sanitario

Qualunque ramo della chirurgia è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti. I medici alla continua ricerca di punti di riferimento in difesa della propria autonomia e dell’esperienza

Quella dei medici è, senza dubbio, la categoria più esposta ai rischi, sia in sede civile che penale, strettamente connessi allo svolgimento della professione. Secondo un’indagine della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari (2015), il 95% dei procedimenti penali per lesioni colpose a carico di medici e operatori delle professioni sanitarie si conclude con un proscioglimento, ma nei tribunali civili le richieste di risarcimento sono accolte nel 34% dei casi.

Secondo quanto riportato lo scorso 18 giugno Roma, in occasione del convegno CIC (Collegio italiano dei chirurghi) su “Malpractice, informazione, pubblicità ingannevole e suggestiva: un danno per il Ssn”, complessivamente ogni anno oltre 35 mila azioni legali vengono intentate contro i medici da pazienti che denunciano presunti casi di malasanità: è questa la fotografia attuale della chirurgia italiana, e i procedimenti legali sono in costante aumento.

Questo dato rappresenta, oggettivamente, un problema per un medico su tre; inoltre, la stessa indagine rivela che la maggiore preoccupazione dei medici non consiste nel possibile esito negativo del procedimento giudiziario, ma nella richiesta del risarcimento economico e nella sua copertura finanziaria.

L’istituto di ricerca Marsh Italia ha recentemente presentato la nona edizione del report sulla Medical Malpractice in Italia (Medmal – Studio sull’andamento del rischio da medical malpractice nei clienti sanitari pubblici). L’indagine ha riguardato un campione di 42 strutture sanitarie pubbliche distribuite sul territorio nazionale, di cui si sono considerati i sinistri negli ultimi 12 anni. Ebbene, nel periodo considerato si sono verificati circa 10.500 sinistri, con un costo complessivo superiore a 900 milioni di euro. Nell’ultimo anno della rilevazione si è avuta una media di 27,5 sinistri per struttura sanitaria. Il costo medio di ciascun sinistro ha toccato punte di 97.000 euro di risarcimento, ed oggi si attesta sui 90.000 euro.

Il risultato (suffragato da altre recenti indagini) è che l’80% dei medici adotta frequentemente strategie denominate difensive, e più precisamente: il 51% ha prescritto farmaci non necessari e il 24% ha prescritto trattamenti non necessari; il 26% ha escluso pazienti a rischio da alcuni trattamenti, al di là delle normali regole di prudenza e il 14% ha evitato procedure rischiose (diagnostiche o terapeutiche) su pazienti che avrebbero potuto trarne beneficio.

Ma cos’è la medicina difensiva?

È quel complesso di pratiche terapeutiche condotte non tanto per tutelare la salute del paziente (ovviamente, neanche per danneggiarla), quanto per evitare la possibilità di un contenzioso. La M.D. può essere attuata con:

– un comportamento cautelativo di tipo positivo e preventivo, che sulla carta diminuisce i rischi per il paziente, ma quando non è necessario aumenta notevolmente il costo della Sanità nazionale: ricorso a servizi sanitari non sempre necessari, analisi, visite o trattamenti;

– un comportamento cautelativo di tipo negativo, che si realizza per mezzo dell’astensione dagli interventi ritenuti ad alto rischio.

Lo scopo di queste due categorie di comportamento è sempre quello di poter presentare la documentazione che attesti che il medico ha operato secondo gli standard di cura previsti.

La stessa esistenza della medicina difensiva dovrebbe far comprendere quanto il tema del rischio professionale medico, e quello dei risarcimenti economici ad esso correlati, sia così sentito. Oggi i casi che frequentemente vengono denunciati riguardano la mancanza o l’inadeguatezza del c.d. consenso informato, il ritardo di diagnosi dell’infarto, gli errori nell’anestesia, errori trasfusionali, eccessiva attesa per il parto cesareo, interruzione di gravidanza non riuscita, oltre a casi clamorosi – ad onor del vero, piuttosto rari – come quelli che vedono strumenti chirurgici dimenticati nel corpo del paziente o l’asportazione di un organo sano simmetrico a quello malato.

Anche la chirurgia estetica/plastica, grazie al successo riscontrato in quasi tutte le fasce della popolazione, è colpita da una serie di denunce per interventi non riusciti, sulla scorta dell’errata opinione che, in relazione agli interventi di natura estetica, il chirurgo estetico non può limitarsi a garantire solo di fornire al meglio la propria professionalità, ma deve anche garantire anche la buona riuscita dell’operazione. La medicina estetica, infatti, non ha di per sé un fine curativo, ma tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche di chi decide di ricorrervi. Per tale ragione, al contrario di quanto avviene negli altri rami della medicina, essa è risultata più soggetta a essere considerata fonte di un’obbligazione di risultato: il paziente vuole che il successo di quanto richiesto al chirurgo sia effettivamente conseguito.

Sulla scorta di questo principio, un primo orientamento giurisprudenziale riteneva che l’obbligazione del chirurgo estetico fosse una obbligazione di risultato (Cassazione n. 10014/1994, Tribunale di Padova 10/03/2004). Oggi, invece, i tribunali considerano l’obbligazione del medico estetico al pari di quella di qualsiasi altro medico.
Eppure, fatte tutte queste premesse, bisogna dire che la categoria dei medici fa poco per attuare i rimedi della prevenzione in tema di difesa del patrimonio.

Vediamo il perché.

Come abbiamo visto, l’esercizio della professione sanitaria contiene obbligazioni di comportamento e non di risultato; questo significa che il medico si impegna a prestare la propria opera adottando in maniera ineccepibile tutte quelle norme di comportamento etico e scientifico previste per il caso specifico, ma non è responsabile del mancato conseguimento del risultato sperato, se questo non è dipeso da un suo errore o da una sua negligenza. Pertanto, l’inadempimento del medico si configura nella  violazione delle norme di comportamento sanitario, e non nell’esito sfortunato nella mancata guarigione del paziente (che può dipendere da mille altri fattori).

A ben vedere, forte è la similitudine con la responsabilità del magistrato; questi infatti non è mai perseguibile in relazione all’attività di interpretazione delle leggi, a meno che non si dimostri che egli abbia violato le norme procedurali (negligenza) e di comportamento proprie della sua categoria (es. colpa grave, dolo e/o colpa inescusabile o dolo nel voler favorire una parte processuale a discapito dell’altra). La differenza tra i due – medico e magistrato – è che il primo può essere attaccato direttamente e portato in giudizio, mentre il secondo no, anche quando dimostra una grave imperizia.

Ma ci fermiamo qui, perché la questione è degna di molta attenzione, e ci porterebbe fuori tema. Il punto è un altro: qualunque consulente finanziario/patrimoniale che ha già rapporti professionali con clienti medici, o quanti tra i primi volessero proporsi alla categoria sanitaria con argomenti veramente validi (che non sia il solito “migliorfondo ultraperformante”), dovrebbero parlare quasi esclusivamente di tutela del patrimonio familiare del medico, e cioè di colui che vive ogni giorno sul filo del rasoio, e pensa che tutto sommato non possa accadere nulla se ha lavorato bene. Infatti, se le aziende sanitarie e gli operatori dovranno continuare a fronteggiare un numero sempre crescente di richieste risarcitorie, ne risentirà la qualità del Sistema ed un danno per gli utenti, creando un circolo vizioso dove allo svilimento della professione medica si accompagnerà il ricorso sempre più frequente alla Medicina Difensiva. Quest’ultima, come sappiamo, comportando un aumento eccessivo di esami e accertamenti,  genera ogni anno un costo stimato in più di 11 miliardi di euro.

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Mutui ipotecari e usura “contrattuale” sul tasso di mora: interessi cancellati e contraente risarcito

Interessanti gli interventi della Giurisprudenza sulla usura e nullità del contratto di mutuo, soprattutto quando a ricadere nel superamento del c.d. tasso soglia è unicamente la disciplina contrattuale del tasso di mora.

Articolo di Alessandro Valenti*

Negli ultimi cinque anni, il tema dei contratti di mutuo in usura (o presunta tale) hanno occupato pagine di giornali e trattati di giurisprudenza.

La Corte di Cassazione è stata chiamata più volte a pronunciarsi su vicende che hanno svelato come, nel periodo che intercorre tra il 2000 ed il 2007, molti istituti di credito abbiano sottovalutato le nuove regole sui c.d. tassi soglia imposti dalla Banca D’Italia quale limite tecnico oltre il quale si deve parlare di usura. Infatti, molti contratti di mutuo ipotecario a tasso fisso, sottoscritti durante quel periodo, sono stati successivamente contestati dai contraenti, ai quali, in numerose occasioni, è stato anche riconosciuto il risarcimento di tutti gli interessi pagati fino alla data di apertura del contenzioso.

Sia i tribunali di merito che quelli di legittimità (anche a sezioni unite), nell’ultimo quinquennio, hanno così emesso numerose sentenze ed ordinanze relative a diverse fattispecie di usura, da quella originaria (o pattizia) a quella sopravvenuta, facendo chiarezza su una materia molto controversa. Uno degli aspetti più discussi è quello relativo alla nullità del contratto di mutuo anche quando a ricadere nell’usura pattizia (ossia, nel superamento del tasso soglia) è unicamente la disciplina contrattuale del tasso di mora.

Addentrandoci nella giurisprudenza sul tema, l’art. 1, comma 1, D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”, e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio. La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla L. 24/01 (interpretazione autentica della legge 108/96) aveva già precisato che “va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 394/2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori” (Corte Cost. 29/02). Essendo l’usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), va detto che detto reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo; pertanto, va valutato se il tasso del mutuo sia superiore alla soglia rilevata dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data (Cass. Civ., Sez. I, 27/9/13, n. 22204).

Relativamente agli  interessi di mora, possiamo certamente affermare che essi, pur essendo in un certo senso risarcitori e sanzionatori:

  1. a) non perdono la funzione remunerativa dell’interesse che va ad arricchire – in maniera sproporzionata – la Banca;
  2. b) costituiscono parte integrante del contratto di mutuo e
  3. c) ne condizionano a tutti gli effetti la sua validità.

Infatti, a suffragio di quanto appena detto, possiamo fare riferimento ad alcune autorevoli decisioni di merito e legittimità. Così la corte d’Appello di Venezia – Sezione Terza Civile – n. 342 del 2013, ha stabilito che “…si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento…” per cui “… la natura dei tassi di interesse va determinata con riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione …”. L’usura pattizia del mutuo prevede, prosegue la sentenza “… la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito…la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori...”.

In tal senso, sia legge 108/96 che l’art. 644 c.p. individuano dei limiti che non contemplano alcuna deroga, in ciò prevalendo nettamente anche sulle circolari della Banca d’Italia, le quali, dando agli intermediari finanziari l’indicazione di escludere gli interessi di mora dai tassi medi di mercato, hanno causato per lungo tempo la sottrazione arbitraria degli interessi di mora dal tasso d’usura. Questo stato di cose, sicuramente sfavorevole all’utenza, si è interrotto quando la Suprema Corte, con sentenza 02/04/2000 n. 5286, ha stabilito che: “… non v’è ragione per escludere l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia. Il ritardo (di pagamento), poi non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”.

Sull’interpretazione autentica della legge 108/96 (legge 24/01) era già stata chiamata ad esprimersi, nel 2001, la Corte Costituzionale, affermando che il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori. A confermare tale orientamento ci ha pensato la Corte di Cassazione con una serie di fondamentali ordinanze (n. 350/2013, n. 23192/2017), le quali hanno ribadito che se il  tasso di mora pattuito contrattualmente supera il tasso soglia, la clausola che pattuisce gli interessi è nulla, ed il mutuatario, in applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, non dovrà pagare nessun interesse con il risultato che potrà ripetere gli interessi già pagati e non pagare più interessi sulle rate a scadere del mutuo.

Infine, con l’ordinanza n. 27442/2018 la Suprema Corte ha affermato che agli interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui, se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello indicato dall’art. 2, comma 4 della L.108/1996 (quello, cioè, che ha determinato la previsione normativa del c.d. “tasso soglia”), sono da considerare ipso iure usurari.

Relativamente a tale ordinanza, inoltre, la Corte ha precisato che, in caso di usura pattizia, il rapporto creditorio complessivo verrà ricalcolato a tasso zero e, qualora siano stati effettivamente pagati interessi moratori, agli stessi – e solo a quelli – verrà applicato il tasso legale tempo per tempo.

In conclusione, con la modifica dell’art. 1815 c.c. ad opera della legge 108/96, si è voluto porre un più stringente presidio all’usura, sanzionando in maniera incisiva la pattuizione di interessi usurari, senza operare alcuna distinzione tra interessi ordinari e di mora. Alla luce dell’art. 1815 co. 2 del c.c., se sono stati convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; di questi, quelli ancora da pagare dovrebbero essere “cancellati”, e quelli già corrisposti dovrebbero essere restituiti interamente, senza che il mutuatario perda il beneficio del termine rateale di pagamento o, come logica e buona diligenza vorrebbero, compensando gli effetti economici del risarcimento dovuto dalla Banca con la sorte capitale residua eventualmente dovuta alla data di una possibile conciliazione o decisione giudiziale.

* Avvocato civilista, foro di Barcellona (ME)

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I medici come creatori di reddito e ricchezza: serve maggiore educazione finanziaria e protezione del patrimonio

Anche nei medici esiste una ridotta alfabetizzazione finanziaria che può incidere profondamente sulla comprensione dei servizi e sulla protezione del patrimonio.

Come tutti gli italiani, anche i medici stanno vivendo il passaggio di consegne dai c.d. patrimonials ai millennials[1], ossia la nuova generazione di giovani medici nati tra la fine degli anni ’80 e i ‘90. La profonda diversità tra i medici “older” e la nuova stirpe di professionisti si riflette fin dalle abitudini socio-economiche. I millennials, infatti, forti nell’uso quotidiano di tecnologia, prediligono la sharing economy, lasciando poco spazio al modus vivendi che ha caratterizzato la vita delle generazioni precedenti: auto? meglio la moto o il car-sharing; vacanze? airbnb e low-cost; esperienza professionale? meglio all’estero; al lavoro? in bicicletta sportiva di ultima generazione; casa? In affitto, naturalmente (ma se l’acquistano, la vogliono comoda e super-accessoriata).

I medici-millennials si laureano verso i trent’anni e, date le difficoltà del settore, trovano lavoro spesso all’estero (sono almeno 1000 i giovani medici che ogni anno richiedono al ministero della Salute il certificato di onorabilità professionale, richiesto dai sistemi sanitari dei paesi ospitanti), ma spesso tornano in Italia e rimangono a vivere ancora un po’ con i genitori, riuscendo a far decollare la loro carriera molto più tardi; ancora più avanti si sposano (verso i 35 anni) e mettono su famiglia.

I medici-patrimonials, invece, mantengono intatte le caratteristiche della generazione a cui appartengono, ivi compresa una insufficiente educazione finanziaria ed un basso indice di salvaguardia del patrimonio. Infatti, solo poco più del 35% di loro è in grado di definire correttamente alcune nozioni di base dell’Economia, come l’inflazione o il rapporto tra rischio e rendimento, oppure ancora, per esempio, il c.d. rating delle obbligazioni. Salendo di livello, i concetti più elaborati riguardanti le caratteristiche dei servizi e prodotti finanziari registrano percentuali di conoscenza anche inferiori.
Più del 40% dei medici non avrebbe familiarità con alcuno strumento finanziario, ma il rimanente 60% conosce solo gli strumenti di base (titoli del debito pubblico, conti correnti, fondi comuni azionari e obbligazionari).
Come per altre categorie professionali, la ridotta alfabetizzazione finanziaria dei medici incide profondamente sulla comprensione dei servizi che vengono loro proposti e sui mercati in cui essi investono. Infatti, solo una piccola percentuale di loro si mostra in grado di valutare il rapporto rischio-rendimento.
Eppure, come per tutti i risparmiatori, anche i professionisti della medicina hanno una distorta percezione delle proprie competenze in tema di finanza personale e patrimonio familiare, dal momento che una percentuale piuttosto elevata di loro si attribuisce capacità almeno nella media in merito alle decisioni di risparmio, alla comprensione dei i prodotti finanziari di base ed alle scelte di investimento (non solo finanziarie) più utili.
Riguardo al principio della diversificazione (che dovrebbe far parte della preparazione elementare di qualunque soggetto adulto), solo il 10% dei medici conosce i vantaggi di una corretta diversificazione del risparmio tra strumenti di breve, medio e lungo periodo. Invece, per quanto riguarda lo stile di investimento i medici generalmente decidono in maniera autonoma, ma molti di essi raccolgono volentieri i suggerimenti di familiari e colleghi, mentre solo un terzo di essi si rivolge ad un consulente o ad un esperto indipendente.
Questo scenario delinea l’esistenza di forti margini di miglioramento sia in termini di educazione finanziaria, sia di “cultura della delega”.
I medici, abituati durante lo svolgimento della professione alla c.d. delega “ricevuta”, nella vita di ogni giorno non sono diversi da qualunque pater familias, e quindi hanno una media propensione a delegare a terzi (un consulente) una parte del processo decisorio relativo al patrimonio.
Infatti, se la delega alla banca di fiducia (con tutti i rischi che ciò comporta laddove siano presenti logiche di budget di vendita di prodotti finanziari) è notevole, nessun confronto consapevole viene attuato dai medici sulla rimanente parte delle esigenze della famiglia: compravendita di immobili, protezione per sé ed i familiari, programmazione e pianificazione dei bisogni economici di ogni familiare (obiettivi di spesa di medio e lungo periodo), solo a titolo di esempio.

La consulenza ricevuta in banca, però, è del tutto insufficiente quando serve effettuare un piano di protezione del patrimonio, qualunque sia l’esigenza che spinge a realizzarlo. Infatti, le statistiche sugli errori medici e sui risarcimenti, associate alla facilità con cui i pazienti ricorrono ai tribunali (anche in maniera temeraria) per l’accertamento delle responsabilità, determinano nei medici un tasso elevatissimo di probabilità di incappare in un “incidente di percorso” giudiziario almeno una volta durante la propria carriera. La protezione del patrimonio è, quindi, un argomento che dovrebbe essere molto sentito dalla categoria, ma il medico si deve occupare della cura dei pazienti e non ha le competenze (né il tempo) necessarie per occuparsi di queste tematiche così complesse.

Ed infatti non se ne occupa.

Oppure, se lo fa, si rivolge al soggetto meno indicato (banca, collega, amico esperto, assicuratore) rischiando di ricevere soltanto un programma costoso ed improvvisato.
Non è un problema di conflitto di interessi (almeno, non solo quello), ma di competenze: in banca il medico troverà personale preparato sull’apertura di un conto corrente o sulla scelta di un fondo comune di investimento, ma non potrà chiedere, ad esempio, come stipulare un vincolo di destinazione traslativo o una donazione con patto di riversibilità al fine di difendere la propria casa da un possibile attacco di natura civilistica.
Per queste cose, ci vuole un percorso di auto-formazione specifico (per questo, è disponibile il download gratuito dell’ebook edito da PATRIMONI&FINANZA per i rudimenti di Finanza Elementare), e la guida di un consulente patrimoniale esperto in materia di gestione e protezione dei patrimoni.

[1] Individui nati tra il 1980 ed il 1990, destinati ad ereditare i beni familiari dei patrimonials, privi di patrimonio proprio e con lavoro o professione in lenta evoluzione. 

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La distruzione del sodalizio patrimoniale in caso di separazione e divorzio: l’assegnazione della casa coniugale

L’assegnazione della casa ad uno solo dei coniugi ha risvolti giuridici di primissimo piano per i soggetti coinvolti, eppure non ha una propria catalogazione giuridica e non ha alcuna fonte se non nella giurisprudenza.

In ambito divorzile, il grande assente nell’Ordinamento è sempre stato la tutela del patrimonio familiare in senso stretto, quella, cioè, attuata per dare continuità alla funzione tipica del patrimonio: essere trasmesso nel tempo. Infatti, la conflittualità tipica delle fasi di separazione prima, e le nuove unioni conseguenti ai divorzi (e la nuova prole), determinano vere e proprie battaglie legali “postume” al divorzio, che si protraggono negli anni con effetti deleteri a livello patrimoniale.

L’imperfetta gestione del divorzio causata da questa lacuna del nostro sistema giuridico, quindi, continua a produrre interruzioni “letali” nella trasmissione dei beni; nessun freno viene posto alla conflittualità che, in questo modo, si trasmette, come una sorta di corredo genetico divorzile, anche ai consanguinei. Anche il patrimonio immobiliare, a cominciare dall’abitazione familiare, viene travolto in questa tempesta perfetta, e lascia dietro di sé strascichi durevoli. Infatti, nel caso di una coppia di patrimonials©[1] che si separa, l’abitazione coniugale viene quasi sempre assegnata ad uno dei coniugi, ritenuto “più debole”. Tale assegnazione, nelle famiglie benestanti, può coinvolgere anche unità immobiliari di pregio e molto grandi, la cui estensione in metri quadrati potrebbe facilmente consentire una perfetta divisione fisica tra ex coniugi ed assicurare ai figli una presenza pressoché paritetica (ed un ottimo grado di prossimità affettiva) da parte di entrambi i genitori. Invece, contro la più elementare delle logiche, le decisioni giudiziali assegnano tali abitazioni (a volte intere ville con parco, piscina e servitù) ad uno solo dei coniugi, in ciò costringendo l’altro a ricercare una differente soluzione abitativa per sé e per i figli (con i quali peraltro la frequentazione, da parte del genitore non convivente, diventa più rarefatta).

LEGGI ANCHE: Patrimoni (grandi e piccoli) sempre a rischio in caso di separazione e divorzio

Ebbene, in una famiglia ben patrimonializzata non ci saranno grosse difficoltà a reperire un’abitazione per colui che dovrà uscire da quella familiare, ma non è questo il punto. Il punto è, che a causa dei costi aggiuntivi che deve sostenere il coniuge fuoriuscito, il sodalizio familiare – quello i cui interessi l’Ordinamento dovrebbe preservare – subisce un primo impoverimento patrimoniale a danno delle successive generazioni. In più, in tema di assegnazione della casa coniugale, neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge. La circostanza è piuttosto grave; infatti, l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà, e assume nel tempo i contorni di una espropriazione forzata, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto risarcimento economico.

Vediamo il perché. In tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’espropriazione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, diretto a sottrarre al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio, al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta la proprietà) di un bene. Quest’ultimo è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un c.d. potere ablatorio, sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene, mobile o immobile, a motivo del superiore interesse pubblico, contro un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.

Orbene, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale disposta dal giudice senza fare menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare per non far risultare estinto, de facto, il titolo di proprietà/comproprietà del coniuge fuoriuscito, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile e perfetta, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, non ha alcuna fonte nel diritto se non nella giurisprudenza di merito. Infatti:

1. tra i coniugi, al momento del divorzio, non è ancora sorto alcun rapporto di debito o di credito non onorato che consenta di procedere ad un procedimento di esecuzione e ad una espropriazione immobiliare forzata;
2.ad eccezione del mantenimento diretto, previsto dall’Ordinamento (L. 54/2006 e successive modificazioni) ma quasi del tutto inapplicato nei tribunali di merito, l’obbligo alimentare viene generalmente assolto a mezzo assegno (di norma mensile), ed è la sua mancata corresponsione che fa scattare eventuali e future azioni esecutive (es. pignoramenti presso terzi);
3. nonostante uno dei coniugi venga privato per lungo tempo dell’utilizzo di un proprio bene, non è prevista alcuna forma di indennizzo, per cui non può parlarsi di requisizione;
4. nel complesso, in considerazione della mancanza di un termine, della sua lunghissima durata e dell’assenza di un indennizzo, gli effetti dell’assegnazione della casa ad un solo soggetto somiglierebbero di più a quelli di una confisca, ma non c’è il reato (sebbene per alcuni coniugi la richiesta di separazione da parte dell’altro rappresenta un intrinseco reato “di lesa maestà”…) che ne giustifica l’applicazione, e l’immobile non è destinato alla pubblica utilità ma all’utilità di una sola persona e dei minori eventualmente conviventi.

Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie giuridica ricorra e si alimenti, per così dire, del supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non è neanche concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni e spesso all’estero per frequentare le università (se non addirittura già indipendenti economicamente), nè si ravvede, in caso di presenza di minori, i motivi di diritto che determinino la necessità di dover allontanare soltanto uno dei due genitori, e non entrambi, facendoli alternare all’interno della casa per garantire una paritetica cura dei figli e, contestualmente, un paritetico godimento del bene.

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Pertanto, ancor di più di quanto riscontrabile in campo tributario, possiamo dire che nel divorzio esiste una gravissima lacuna del diritto, frutto di una prassi giurisprudenziale di oscura (e datata) origine, e che nessuna tutela è accordata al detentore di patrimoni – piccoli o grandi che siano – per il danno derivante dalla mancata disponibilità dei beni nel lunghissimo periodo. Ciò costituisce un gravissimo vulnus giuridico del nostro Ordinamento, che in troppi fanno finta di non vedere, nonché un sicuro danno prospettico del patrimonio familiare scaricato senza alcuno scrupolo sulle future generazioni.

[1] Gruppo di individui nati tra il 1950 ed il 1965, ognuno dei quali è a capo di un patrimonio familiare, tra beni mobili ed immobili, superiore a 750.000 euro.

 

Separazione e finanza coniugale: il ruolo neutrale del professionista e l’entanglement quantistico del legame familiare

“Se due persone interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, quello che accade ad uno di loro continua ad influenzare l’altro”.

Il divorzio, a cominciare dagli anni ’70 (la legge sul divorzio è la n. 898 del 1970), ha rappresentato il naturale riconoscimento giuridico di un atto di libertà e auto-realizzazione dell’individuo, da tutelare anche a costo di scindere (e riqualificare) la famiglia “consacrata e immutabile” in tutti quei casi di contrasto insanabile nella coppia.
Si è trattato certamente di una conquista di civiltà a cui, però, non è corrisposta una uguale evoluzione dell’Ordinamento: ancora oggi bisogna fare i conti sia con un sistema giuridico inadatto a contenere la deriva dei sentimenti tipica delle fasi più accese di una separazione, sia con un  “analfabetismo civico” che, in tutta Italia, colpisce anche i patrimonials[1] che si separano.

Le librerie ed il Web pullulano letteralmente di pubblicazioni più o meno autorevoli sulla materia, riguardanti soprattutto gli aspetti emotivi ed affettivi connessi alla cura dei figli dopo la separazione. Pochi, però, si concentrano sugli effetti che da questo fenomeno sociale in continuo aumento derivano a danno della finanza coniugale, dal momento che esiste certamente un nesso di causalità tra separazioni conflittuali e perdite patrimoniali.
Così, è importante che gli operatori siano in grado di riconoscere certi aspetti dell’animo umano che si manifestano solo in determinati contesti che, come la crisi di coppia, escono fuori dall’ordinario, catapultando in mezzo alla tempesta chi, per il proprio ruolo professionale, viene chiamato inevitabilmente in causa.

Le guerre coniugali, infatti, finiscono con il coinvolgere il professionista del Patrimonio (sia esso consulente finanziario, avvocato, notaio o commercialista), il quale si trova a dover gestire un evento che mette a dura prova le proprie capacità diplomatiche e la propria sensibilità. Egli deve essere pronto ad intervenire assumendo l’unico atteggiamento possibile: quello del consulente che spiega con estrema franchezza tutte le conseguenze economiche di una separazione, e aiuta i clienti (travolti dalle circostanze e privi di sufficiente lucidità) a gestire la situazione in maniera forzosamente solidale, evitando di assecondare richieste dettate da spirito di vendetta e/o chiaramente inopportune, sebbene solo in apparenza legali (si pensi allo “svuotamento”, da parte di uno dei coniugi, del conto corrente intestato ad entrambi).
Infatti, dall’esame di queste vicende si impara che, proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno di maggiore concentrazione per consentire la salvaguardia degli affetti e dei beni familiari, il nostro Ordinamento oppone invece un sistema idoneo solo a far prevalere i sentimenti di rivalsa di ciascun coniuge rispetto all’estremo pragmatismo richiesto invece dalle circostanze.

Esiste, infatti, un notevole lasso di tempo tra il momento esatto in cui matura la separazione (si tratta di solito di decisioni dettate solo apparentemente dall’istinto, ma in realtà profondamente pensate) e quello in cui i coniugi appariranno di fronte al presidente del tribunale civile. Si tratta di un periodo lunghissimo (a volte anche 7 o 8 mesi, soprattutto se si frappone il periodo estivo) durante il quale, oltre a distruggersi reciprocamente con atti di guerra fisica e psicologica, molte coppie pongono le basi per la distruzione di patrimoni familiari anche di ingente valore. Gli effetti negativi della separazione, infatti, colpiscono gli interessati di ogni ceto sociale, senza alcuna distinzione, sull’onda del concetto secondo il quale, con il divorzio (o la separazione), non esiste più la famiglia.

Niente di più falso.

Il nucleo familiare, antropologicamente, non è un insieme di individui che nasce e muore sulla scorta di un contratto (quello è il matrimonio, che è un contratto, ossia una convenzione sociale); esso è piuttosto il risultato dell’istinto umano di socialità che, insieme agli istinti di riproduzione, di procreazione e di conservazione, rappresenta le fondamenta su cui poggia la storia dell’intera umanità. Nel nucleo familiare, una volta formato, accade qualcosa di molto simile a ciò che ha descritto lo studioso Paul Dirac nella sua famosa equazione, la quale descrive il fenomeno del c.d. entanglement quantistico: “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possiamo più descriverli come due sistemi distinti, ma in qualche modo sottile diventano un unico sistema. Quello che accade a uno di loro continua ad influenzare l’altro, anche se distanti chilometri o anni luce”.

Quanta verità in una “semplice” equazione….

Grazie a questa formula matematica trovano spiegazione diversi eventi della vita post-separazione, solo apparentemente inspiegabili, che continuano a legare i due ex coniugi anche a distanza di molti anni.
A parte i figli – che sono, per così dire, un’equazione quantistica vivente – nelle coppie separate senza figli il patrimonio costruito durante la vita matrimoniale, e tutti gli eventi ad esso connessi, determina la sopravvivenza di un legame con il quale bisogna fare i conti per lungo tempo dopo la separazione.

La consapevolezza di questo legame, nonchè un atteggiamento di arrendevole rassegnazione alla sua esistenza (da preferire ai comportamenti nocivi derivanti dalla mal sopportazione di esso), potrebbe eliminare molte delle cause di indebolimento o distruzione dei beni familiari, garantendo prosperità e continuità generazionale a quello che fu, comunque, uno dei prodotti dell’unione.

Anche il consulente patrimoniale fa parte, per così dire, di questo “prodotto quantistico” della coppia; pertanto, il suo ruolo asettico e neutrale con entrambi sarà un valore aggiunto che segnerà la differenza tra un patrimonio intatto, destinato a trasmettersi, ed uno disgregato, destinato a morire o ad essere frantumato in mille rivoli prima della fase successoria.

[1] Gruppo di individui nati tra il 1950 ed il 1965, ognuno dei quali è a capo di un patrimonio familiare, tra beni mobili ed immobili, superiore a 750.000 euro.

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